Giornata Tecnica da Piave Servizi, 11 aprile 2024 | RENZI Daniele
14 2016 jobs act una panoramica dei principali provvedimenti
1. Sommario
In attuazione della Legge Delega 183/2014
il Governo ha emesso otto decreti attuativi
che hanno così completato il percorso di ap-
provazione della riforma del lavoro nota come
Jobs Act, una serie di provvedimenti di portata
estremamente vasta che non mancano di toc-
care nel vivo anche le tematiche riguardanti la
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Volendo svolgere una panoramica dei prin-
cipali provvedimenti, in maniera per forza di
cose semplificata, innanzi tutto non vanno
trascurate le disposizioni contenute in uno
dei decreti attuativi della riforma già appro-
vati in estate, il Decreto legislativo 81/2015
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansio-
ni”, che hanno senza dubbio riflessi di natura
prevenzionale se letti alla luce del tema Salu-
te e Sicurezza.
È sufficiente infatti citare la nuova disciplina
della mansioni, con la possibilità di mutare le
mansioni del lavoratore in caso di modifica
degli assetti organizzativi aziendali, e la nuo-
va disciplina lavoro a orario ridotto e flessibile
che agevola il ricorso al lavoro supplementare
e straordinario per i lavoratori part time e la
possibilità di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei
lavoratori affetti da patologie oncologiche o
da gravi patologie cronico-degenerative.
Di impatto ancora più significativo la previ-
sione con cui nello stesso decreto si abroga il
comma 5 dell’art. 3 del Dlgs 81/08, elimi-
nando così l’obbligo in capo all’utilizzatore
degli adempimenti riguardanti la preven-
zione e la protezione dei lavoratori sommi-
nistrati. Una disposizione importante che
comunque non potrà trascurare quanto pre-
visto in tema di formazione per i lavoratori
somministrati dall’Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011 e la definizione di lavoratore
offerta dal Dlgs 81/08, laddove si individua
come destinatario delle tutele la più ampia
platea di soggetti che “indipendentemente
Anno 15 - numero 2
SETTEMBRE
OTTOBRE 2013
S.I.R.S.Servizio Informativo
Rappresentanti
dei Lavoratori alla Sicurezza
BOLLETTINO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA RETE DI RLS DELLE AZIENDE DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI BOLOGNA
Città metropolitana di Bologna
Comune di Bologna
Azienda USL di Bologna
INAIL di Bologna
Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna
CGIL CISL UIL di Bologna
1
4
Jobs Act
di Stefano Franceschelli
Controlli a distanza
e Jobs Act: le novità
di Ivano Pioppi
Quesiti e pareri
di Leopoldo Magelli
Anno 15 - numero 5
SETTEMBRE
OTTOBRE 2015
di Stefano Franceschelli*
Jobs Act: una panoramica
dei principali provvedimenti 3
CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA
dalla tipologia contrattuale svolge un’attività
lavorativa” presso un datore di lavoro.
Pur contenendo interventi di portata inferio-
re rispetto a quanto annunciato e a quanto
contenuto nel titolo dello schema di decreto
(il 176 del giugno 2015) è però sicuramente
il Decreto legislativo 151/2015 “Disposizio-
ni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cit-
tadini e imprese e altre disposizioni in materia
di rapporto di lavoro e pari opportunità”, ap-
provato ad inizio settembre e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 23/09/2015, quello che
2. maggiormente interviene in tema di salute e sicurezza sul
lavoro andando a modificare all’art.20 alcuni punti spe-
cifici del Dlgs 81/08.
- Tre regimi per il lavoro Accessorio. Ai lavoratori oc-
cupati presso un committente imprenditore o profes-
sionista saranno applicate tutte le disposizioni previste
dal d.lgs.81/08 s.m., con tutti i diritti di natura preven-
zionale, per i lavoratori occupati in tutti gli “altri casi”
sono assicurate le sole disposizioni dettate all’art.21 del
d.lgs.81/08 (nel quale per le disposizioni inerenti sorve-
glianza sanitaria e formazione sono le facoltà, anziché gli
obblighi, a trovare regolazione). Viene poi confermata
l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro per i prestatori di lavoro
di accessorio che svolgono piccoli lavori domestici a ca-
rattere straordinario, compreso l’insegnamento privato e
l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli am-
malati e ai disabili.
- Commissione permanente. Si assiste ad una ricompo-
sizione della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro con un ridimensionamento
dei numeri delle tre compagini istituzioni (Ministeri e
Regioni), parte datoriale e parte sindacale e introducendo
la “rappresentanza” di “esperti in medicina del lavoro, igie-
ne industriale e impiantistica industriale”, nel numero di
tre e del “rappresentante dell’ANMIL”, nel numero di uno.
La novità introdotte nella composizione della Commis-
sione, oltre a superare l’elemento del tripartitismo per-
fetto (principio cardine delle disposizioni dettate anche
dal livello europeo), apre una domanda su quali siano
le professionalità tecniche che troveranno collocazione
in un organismo di carattere politico in considerazione
del fatto che i quattro voti corrispondenti a tali nuovi
soggetti introdotti nella Commissione, acquisiscono un
peso numerico superiore a quanto singolarmente rap-
presentato dalle tre compagini costitutive (istituzioni e
parti sociali), fino ad oggi perfettamente equilibrate nei
numeri.
- Valutazione dei rischi. La modifica introdotta riguar-
da la formalizzazione del contributo tecnico dell’Inail,
in collaborazione con le aziende sanitarie locali, verso i
datori di lavoro ai fini dell’elaborazione della valutazio-
ne dei rischi (secondo modalità operative che dovranno
essere definite) e la possibilità di utilizzare strumenti in-
formatizzati secondo il prototipo europeo OIRA per le
aziende di piccole dimensioni (da attuare previo parere
della Commissione consultiva permanente e previo de-
creto del Ministero del Lavoro).
- Servizio di prevenzione e protezione. La possibilità
da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente i
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione in-
cendi e di evacuazione. Eliminata la soglia numerica del
“fino a cinque lavoratori”, oggi in tutte le imprese o unità
produttive (salvo ancora i casi previsti all’art.31, com-
ma 6) il datore di lavoro che rientra nei termini dettati
dall’art.34, è libero di svolgere direttamente i compiti di
primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e
di evacuazione, oltre a quelli del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi.
- Attrezzature di lavoro. Su questo tema viene effettuata
una esplicitazione importante in quanto, con riferimento
articol19
2 Anno 15 - numero 5
all’articolo 69 comma e) del Dlgs 81/08, si indica anche
il datore di lavoro al pari del lavoratore nella definizione
di “operatore” come incaricato dell’utilizzo delle attrez-
zature e dei Dpi.
- Formazione. Si introduce un obbligo di formazione
specifica per gli operatori destinati alla conduzione di
generatori di vapore e, con riferimento ai cantieri tem-
poranei o mobili, si modificano i requisiti professionali
necessari per le figure di Coordinatore per la progettazio-
ne (CSP) e Coordinatore per l’esecuzione (CSE), anche
attraverso la modalità e-learning, i cui contenuti dovran-
no essere ratificati in sede di Conferenza Stato-Regioni
come per i precedenti provvedimenti inerenti gli obbli-
ghi formativi sulla sicurezza.
- Sanzioni. Corposo e di impatto significativo le modi-
fiche apportate sul tema in particolare dalla lettera i) del
comma 1 del già richiamato art. 20 e dell’art. 22 comma
4 lettera c).
- Si inaspriscono notevolmente le sanzioni a carico del
datore di lavoro in caso di violazione riferita alla man-
cata formazione dei lavoratori, degli addetti alle emer-
genze, dei preposti, dei dirigenti e dei Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, nonché del mancato ri-
spetto dell’obbligo a carico del datore di lavoro e/o dei
dirigenti di inviare i lavoratori a visita medica. Nello
specifico le sanzioni sono raddoppiate se coinvolgono
più di cinque lavoratori e triplicate se la violazione ri-
guarda più di dieci lavoratori.
- Sono altresì raddoppiate le sanzioni a carico del datore
di lavoro che non abbia protetto in maniera sufficiente
il lavoratore degli effetti derivanti dal rischio elettrico e
che non sia in grado di dimostrare all’organo di vigilan-
za di aver cercato in tutti i modi di ridurre le probabilità
di accadimento del danno a carico del lavoratore che
utilizza attrezzature di lavoro.
- Su questo fronte, in considerazione del fatto che le
sanzioni vengono comminate dagli organi di vigilanza
solo a seguito di controlli effettuati in azienda, assume
ancora maggiore rilievo l’attività di monitoraggio degli
RLS/RLST.
Infine, non certo per ordine di importanza, occorre consi-
derare quanto previsto nel D. lgs. 149/2015 “Disposizioni
per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispet-
tiva in materia di lavoro e legislazione sociale” con il quale si
istituisce il “famoso” Ispettorato nazionale del lavoro volu-
to dal legislatore per razionalizzare e semplificare l’attività
di vigilanza in materia di lavoro e evitare la sovrapposizione
di interventi ispettivi. È l’art. 2 in particolare a descrivere
l’operatività del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro
come un’agenzia unica per le ispezioni del lavoro che inte-
gra i ruoli e le funzioni ispettivi oggi svolte ad opera rispet-
tivamente del Ministero del lavoro, dell’Inps e dell’Inail
oltre che fornire pareri su interpelli e a svolgere un coordi-
namento dell’attività formativa. È esclusa dal decreto in
questione, contrariamente alle prime versioni circolate,
un’adozione anche dell’attività ispettiva oggi svolta dalle asl
attraverso i SPAL territoriali. Il Decreto è in vigore dalla
data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (av-
venuta come per il precedente 151/2015 il 23/09/2015)
ma occorrerà attendere quarantacinque giorni successivi a
tale data per l’adozione tramite Decreto interministeriale
dellostatutodell’Ispettoratounico.
3. Approfondimento
di Ivano Pioppi*
Controlli a distanza
e Jobs Act: le novità
Per quanto riguarda i controlli a distanza, l’ultimo
dei decreti attuativi dei provvedimenti del Jobs Act,
adegua la norma al resto del decreti già pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, facendo acquisire all’impresa e al datore
di lavoro, un potere indiscutibilmente più elevato, rispetto le
norme precedenti, ai danni del lavoratore subordinato.
Infatti, al posto dell’art.4 Legge 300/70 che recitava” È vie-
tato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchia-
ture per finalità di controllo a distanza dell’attività dei
lavoratori.” l’art. 23 D.Lgs 151/15, riporta espressamente,
“che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai
quali derivi anche la possibilità di controllo a distan-
za dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati
esclusivamente per esigenze organizzative e produtti-
ve, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patri-
monio aziendale possono essere installati previo accor-
do collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA”.
Sparisce dunque, un divieto esplicito e viene contemplata la
possibilità di un controllo, sia pur previo accordo sindacale,
ma le novità proseguono ai commi successivi, al comma 2
art. 23 si apprende che, “ la disposizione di cui al comma
1, non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore
per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di
registrazione agli accessi e delle presenze”. In sostanza
si esclude la possibilità di un intervento sindacale su ciò che
serve al controllo diretto, quindi in sostanza si libera l’impre-
sa da una serie di obblighi a cui precedentemente il confron-
to in sede sindacale imponeva.
Infine al comma 3 art. 23 conferma “le informazioni rac-
colte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i
fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia
data al lavoratore adeguata informazione delle modali-
tà d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli
e nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno
2003, numero 196”.
Pertanto, tutte le informazioni che derivano dai controlli
adesso permessi, sono tutte utilizzabili ai fini connessi al
rapporto di lavoro.
Le uniche forme di deterrenza sono la necessità di “una
adeguata informazione al lavoratore ed il rispetto della
sfera privata ” (D. Lgs. 30 giugno 2003, numero 196) .
E quindi le domande sono: fino a che punto si spingerà
l’adeguata informazione? E quali ambiti comprenderà? Per
esempio, sulle modalità d’uso si potrà concordare sindacal-
mente o si apprenderà dal regolamento aziendale i limiti
d’uso? Fortuna che è salva la sfera privata, ma ad esempio,
adesso potremo andare in bagno solo dopo che sia stato
interrotto il video sul pc, dopo aver marcato la sospensio-
ne lavorativa, dopo che sia stata interrotta la commessa di
articol19
3
lavorazione, dopo aver indicato, sul registro lavorativo, la
sospensione del lavoro e dopo aver fatto strisciare il bad-
ge sull’ingresso della toilette? Ed altrettanto dovremo fare a
ritroso. Resterà esplicito il tempo ed il numero di volte del
bisogno fisiologico purtroppo.
Alcune considerazioni finali
Sicuramente l’ansia da prestazione ed il burnout aumenteran-
no con la consapevolezza del controllo e certamente non
tutti i datori di lavoro saranno garanti anche verso la sfera
della vita privata, e vedremo peggiorare il vissuto di tanti la-
voratori, quindi si può dire che diventeremo un poco più
lavoratori artigiani e della FIAT, (unico dipendente con mo-
glie e figli dell’artigiano come colleghi), oppure dipenden-
te FIAT con il “capitano alla sicurezza “ (che maschera il
controllo della produttività con la sicurezza) che vigila diret-
tamente sull’operato del lavoratore, controllando di fatto la
produttività.
Così come nelle attività di ristorazione, o grande distribuzio-
ne, o sanità etc. esistono da tempo controlli video installati
per ragioni prevalentemente di sicurezza ma di fatto anche
di controllo delle attività lavorative ed in generale del lavo-
ratore, quindi anche della qualità e quantità del lavoro, con il
placet sindacale che non potendo fare altro chiedeva l’esclu-
sione delle conoscenze sulla produttività a fini disciplinari,
oggi accordi di fatto superati.
D’altra parte le nuove tecnologie ma anche le vecchie sono
state sempre sospinte dall’esigenza di conoscere meglio e di
fare prima, di più e meglio, si pensi al controllo dei tabulati
telefonici prima dell’avvento del cellulare si pensi ai sistemi
di contabilità industriale (avendo lavorato in ufficio per
oltre dieci anni ho visto le nuove tecnologie applicate ai con-
trolli) i marcatempo sulla produzione, i controlli ran-
dom sull’attività impiegatizia, effettuati dai capi ufficio
le cosiddette “osservazioni istantanee” e tutte la altre ed
innumerevoli tecniche di controllo dell’attività lavorativa che
oggi risulta molto più profonda di quanto si possa pensare,
con i calcolatori personali, telefoni portatili, tabulatori,
o altri strumenti di cui non so la traduzione in Italiano
come lo smartphone, il gps satellitare, il navigare in in-
ternet, etc.
Le nostre attività sono aumentate moltissimo ed il controllo
è diventato anche di largo consumo con spettacoli televisivi
come il “grande fratello”, il “padrone tra noi” e che altro
vedremo?
* funzionario CGIL BO
4. articol19
4
articolo19
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Anno 15 - Numero 5, SETTEMBRE - OTTOBRE 2015
Anno 15 - numero 5
Quesiti e pareri
Come affrontare il problema della valutazione del
rischio e della formazione peri lavoratori che svol-
gono più mansioni?
Questo problema ci è stato posto diverse volte da vari
RLS, in quanto la situazione in questione è tutt’altro
che rara e le soluzioni attivate dalle aziende sono tra
loro dissimili. Abbiamo sempre rinviato la risposta a questi
quesiti e forse, casualmente, abbiamo fatto bene perché
pochi mesi fa, nel giugno del 2015 è stato sottoposto alla
Commissione per gli Interpelli proprio questo stesso proble-
ma che è di frequentissimo riscontro nel mondo del lavoro:
come vanno valutati i rischi ed impostata la formazione per
quei lavoratori che vedono ricomprese nella loro figura e
attività professionale diverse mansioni. Il problema è stato
posto dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)
e la risposta della Commissione per gli Interpelli (n. 4/2015)
è datata 24 giugno 2015.
Il problema posto era letteralmente il seguente: “conoscere il
parere … in merito alla formazione prevista dall’art. 37 del
d.lgs. n. 81/2008, nonché alla valutazione dei rischi specifici del-
le mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazio-
ne per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito
allo svolgimento di particolari mansioni, che tradizionalmente,
e anche in base alla classificazione ISTA-T-ISFOL, costituiscono
compiti o attività specifiche ricompresi nell’attività principale per
la quale è stata erogata la formazione stessa”.
Il quesito, come si può vedere, è un po’ criptico, tant’è vero
che l’ANCE propone un esempio per meglio chiarire il senso
della domanda : “A titolo esemplificativo, è questo il caso in cui
un lavoratore dei settori delle costruzioni stradali venga adibito
alla rifinitura del manto stradale, o alla gestione del traffico vei-
colare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale,
pur non essendo in possesso di una formazione specifica “ad hoc”
per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazio-
ne specifica per “asfaltista”, figura professionale le cui mansioni
comprendono, nella classificazione ISTAT-ISFOL, anche quella
suddetta di rifinitura del manto o le operazioni connesse alla re-
alizzazione di opere stradali in senso lato”.
Se avessimo risposto come SIRS, avremmo liquidato così il
problema: indipendentemente dagli aspetti formali o classi-
ficativi, la valutazione deve riguardare tutti i rischi cui il lavo-
ratore è esposto nella sua attività, e la formazione modellarsi
di conseguenza sui rischi valutati. Quindi, nel caso specifico,
se il lavoratore in questione rifinisce il manto stradale e gesti-
sce il traffico veicolare, i rischi connessi a queste due fasi di
lavoro (io le chiamerei così, non certo “mansioni”) devono
essere puntualmente valutati e devono avere il dovuto spazio
nei percorsi formativi (in particolare la gestione del traffico,
che espone a rischio non solo il lavoratore addetto, ma anche
i suoi colleghi e gli utenti della strada). Vediamo allora come
ha risposto la Commissione per gli Interpelli. Constatiamo
con piacere che la sua risposta è perfettamente coerente con la
nostra ipotesi. Infatti la Commissione, nella premessa alla sua
risposta, precisa che: la valutazione redatta dal datore di lavo-
ro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori… Nel documento redatto a conclusione della va-
lutazione devono essere individuate le mansioni che eventual-
mente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza,
adeguata formazione e addestramento… la formazione non
può mai essere sostitutiva dell’addestramento… i contenuti e
la durata della formazione in base all’accordo Stato-Regioni
del 21 dicembre 2011 costituiscono “un percorso minimo e,
tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso
non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso
dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si
pensi all’introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove
attrezzature).
Come si può notare, se pur con parole in parte diverse, la
Commissione esprime una valutazione del tutto sovrappo-
nibile alla nostra (cosa del resto inevitabile, visto che si deve
garantire piena coerenza nell’applicazione della normativa).
La Commissione poi conclude fornendo una serie di indica-
zioni puntuali (il grassetto è nostro, per evidenziare le parole
chiave):
1) Il DVR (documento di valutazione dei rischi) deve con-
tenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concre-
tamente connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi
astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore
2) L’adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore è
correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodica-
mente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di
nuovi rischi
3) Fatto salvo l’obbligo di frequenza a corsi specifici o aggiun-
tivi (ove previsto da norme specifiche), se un lavoratore in
possesso di formazione per lo svolgimento di una deter-
minata attività venga adibito allo svolgimento di singole
particolari mansioni, ricomprese nell’attività principale
per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può
essere riconosciuta valida solo se all’interno del percor-
so formativo i rischi specifici, relativi a quelle particolari
mansioni (ad es. nel caso citato la gestione del traffico veico-
lare), sono stati adeguatamente trattati.
4) Infine, se i compiti affidati ad un lavoratore lo espon-
gono a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già og-
getto di valutazione e formazione, si rendono necessarie
sia una nuova valutazione che una corretta formazione
integrativa.
Come si può vedere, le indicazioni fornite dalla Commissio-
ne sono molto chiare ed esplicite e non lasciano campo alcu-
no a riduttive interpretazioni di comodo.
Leopoldo Magelli