SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
News 29/A/2016
Lunedì, 18 Luglio 2016
Le piattaforme petrolifere offshore pagheranno Ici e Imu?
La Commissione finanze della Camera approva risoluzione SEL/M5S/PD.
La Commissione finanze della Camera ha approvato la risoluzione “Tassabilità ai fini
delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere” che vede come
primo firmatario Giovanni Paglia, capogruppo SEL – Sinistra Italiana in commissione,
che riunifica le tre risoluzioni presentate da SEL, tre deputati e l’intero gruppo del
M5S, che «impegna il Governo a garantire senza equivoci che le piattaforme
estrattive a mare siano assoggettate a ICI e IMU – spiega Paglia – Si stabilisce in
particolare che il regime di esenzione previsto per i macchinari imbullonati non le
riguardi e che sia possibile provvedere a tassazione sulla base del valore di bilancio,
in attesa di determinare la rendita catastale. Ora si tratta di dare seguito a questo
primo risultato, traducendo in legge l’impegno politico. Lavorerò su questo, nella
convinzione che non possano esistere imprese esenti da tassazione, soprattutto se
ricche come ENI.
L’approvazione della risoluzione dovrebbe permettere di rimediare a quanto
previsto con la Risoluzione 3/DF del primo giugno dal ministero delle finanze che di
fatto esenta per il futuro i proprietari delle piattaforme offshore dal pagamento dei
tributi locali, in quanto assenti in Catasto.
Una decisione subito contrastata dal Coordinamento Nazionale No-Triv che l’aveva
definita tre volte vergognosa: «Punto primo: dopo il verdetto 3618 con cui la Sezione
Tributaria della Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva Eni al
pagamento di circa 33 milioni di euro al Comune di Pineto a titolo di ICI, il Ministero
ha messo le mani avanti “aggiustando” la norma a beneficio delle due società
petrolifere che hanno beneficiato più di tutte della proroga sine die delle
concessioni entro le 12 miglia, introdotta con la Legge di Stabilità del 2016 ed
oggetto del referendum del 17 aprile. Punto secondo: mentre le famiglie e le
imprese italiane subiscono una pressione fiscale che è giunta al livello record del
44%, attraverso un condono mascherato il Governo ha accordato un ingiusto
privilegio ai soliti intoccabili. Il 16 giugno, quindi, mentre milioni di italiani verseranno il
primo acconto per l’IMU 2016, pochi privilegiati non saranno più tenuti a farlo. Punto
terzo: le oltre 100 piattaforme offshore avrebbero portato ogni anno nelle casse dei
Comuni dai 100 ai 200 milioni di euro, spettanze arretrate a parte. Da oggi in avanti il
gettito sarà pari a zero».
I No-Triv ricordano che «Sono numerosi i Comuni che hanno contenziosi aperti per
diversi milioni di euro (per citarne alcuni, Scicli, Torino di Sangro, Termoli, Porto S.
Elpidio, ecc.) ma sarebbero stati molti di più senza il provvidenziale salvagente del
Governo. E’ chiaro che il caso di Pineto avrebbe rappresentato un pericoloso
precedente per altre amministrazioni locali sul cui territorio insistono collegamenti
stabili (oleodotti e gasdotti) con le piattaforme offshore: di qui la scelta del ministero
delle Finanze che è intervenuto cambiando le regole a partita in corso. Solo per
Vega A, Eni ed Edison hanno – o meglio, dopo la risoluzione del Ministero, avevano-
un conto di oltre 30 milioni di euro da regolare con il Comune di Scicli. Solo Edison ne
aveva un secondo da 9 milioni con il Comune di Porto Sant’Elpidio ed terzo da 11
milioni con quello di Termoli; in questo caso aveva provveduto perfino a pagare
quanto dovuto “ancorché in via provvisoria in pendenza di giudizio”. Con il
condono voluto dal Governo, di tutto questo è stato fatto tabula rasa. Eni ed Edison
sentitamente ringraziano».
Una situazione alla quale la risoluzione unificata approvata in Commissione finanze
della Camera dovrebbe porre rimedio. Vedremo se il governo tornerà sui suoi passi
o se preferirà confermare privilegi considerati assurdi anche dai parlamentari dello
stesso PD.
Fonte: greenreport.it
Rifiuti, l’azionista incolpevole dell’abbandono non è obbligato alla rimozione.
L’azionista di una società di capitali non può essere obbligato alla rimozione e allo
smaltimento dei rifiuti se non è colpevole dell’abbandono. Lo afferma il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio (Tar) – con sentenza 441 – in riferimento all’ordine
del Comune di S. Giorgio a Liri di rimuovere e smaltire i rifiuti in un area di pertinenza
di una società per azioni. Un ordine rivolto a tutti i soci/azioniti compresi quelli in
veste societaria. Quindi anche nei confronti di quella società a responsabilità
limitata socia al 50%, ma estranea – sotto il profilo operativo – all’attività svolta dalla
società per azioni. Una società che dichiara inoltre di non avere alcuna relazione
con l’area e i beni appartenenti al patrimonio della società di cui possiede una
quota partecipativa.
Secondo il Codice ambientale l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento
di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore
dell’abbandono dei rifiuti, ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto
reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido
dell’illecito. Quando non vi è alcun elemento che consenta di attribuire la
corresponsabilità del comportamento illecito né della società operativa né della
ditta proprietaria dell’area non è possibile ordinare a questi la rimozione dei rifiuti.
Sicché, in assenza dell’individuazione di un’univoca, autonoma e chiara
responsabilità del socio stesso sull’abbandono dei rifiuti, nessun ordine tanto meno di
ripristino può essere imposto.
Quindi, non appare ragionevole, in linea di principio e alla stregua di quanto
stabilito nella norma, far ricadere in via automatica sui soci di una società di capitali
– soggetti distinti dalla società – eventuali obblighi gravanti sulla società. Soprattutto
in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente,
sulla base di una istruttoria completa e di un’esauriente motivazione. Del resto
l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo
quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, ma anche del
proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che
venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
Si mette male anche per il TPP, il gemello Pacifico del TTIP.
Poche chances che sia votato entro il 2016 dal Congresso Usa. Contrari anche
Clinton e Trump.
Secondo Mitch McConnell, il potente capo della maggioranza repubblicana al
Senato Usa, le possibilità che il Trans-pacific partnership (Tpp) venga approvato
antro quest’anno, «sono piuttosto scarse».
Il Tpp è il gemello Pacifico della Transatlantic trade and investment partnership (Ttip)
tra Usa e Ue ed è altrettanto fortemente osteggiato da una crescente parte
dell’opinione pubblica – almeno dove è possibile che si esprima – sia negli Stati Uniti
che in molti altri dei Paesi firmatari: Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone,
Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam, che insieme
rappresentano il 40% della produzione economica mondiale.
Nel novembre 2015, dopo che la Nuova Zelanda aveva reso noto il testo segreto del
Ttp, Michael Brune, direttore esecutivo di Sierra Club – la più grande associazione
ambientalista Usa, da sempre molto vicina ai democratici e sostenitrice di Barack
Obama – aveva detto: «Ora abbiamo prove concrete che la Trans-Pacific
Partnership minaccia le nostre famiglie, le nostre comunità e il nostro ambiente. Non
è una sorpresa che l’accordo sia pieno di regali agli inquinatori che minerebbero
decenni di progresso ambientale, minaccerebbero il nostro clima, e non
riuscirebbero proteggere adeguatamente la fauna selvatica, perché i grandi
inquinatori hanno contribuito a scrivere l’accordo. Le parole “cambiamento
climatico” non compaiono nemmeno nel testo, è una svendita, non si tratta
dell’accordo commerciale del XXI secolo. CI porta ancora più indietro, dato che
rafforza le corporations dei combustibili fossili nella possibilità di poter fidare le nostre
tutele della salute pubblica e del clima nei tribunali commerciali irresponsabili,
aumentando le esportazioni di combustibili fossili sporchi e il fracking. Molte
disposizioni del capitolo ambiente dell’accordo sono prive di mordente e non
riescono a offrire nessuna delle protezioni che i fautori di questo accordo hanno
propagandato. Alcune disposizioni non riescono nemmeno a soddisfare gli standard
minimi di tutela ambientale stabilito nella legge “fast-track” e compresi nei passati
negoziati sugli accordi commerciali dell’amministrazione di George W. Bush. Il
Congresso deve battersi per i posti di lavoro americani, per l’aria e l’acqua pulite e
un clima sano , respingendo la tossica Trans-Pacific Partnership».
Secondo quanto ha detto McConnell durante una conferenza stampa, «Diventa
sempre più difficile che il Congresso si pronunci su questo accordo commerciale
controverso a causa della campagna presidenziale», anche perché sia Hillary
Clinton per i democratici che Donald Trump per i repubblicani sono per una volta
tanto d’accordo nella contrarietà alla ratifica della Transatlantic Trade and
Investment Partnership.
Inoltre McConnell ha riconosciuto che «Non è stato ancora deciso un calendario
per sottoporre il Tpp al voto del Senato» e ha fatto capire che la Camera alta del
Congresso Usa potrebbe aspettare fino all’insediamento del nuovo presidente,
respingendo così le pressioni per un’approvazione del Tpp da parte di Barack
Obama, che sembra l’ultimo rimasto a difendere il trattato Pacifico.
«E’ importante tenere a mente che la Trade Promotion Authority sarà sempre valida
durante il mandato del prossimo presidente e che questo accordo non decade alla
fine dell’anno – ha ricordato McConnell – La legislazione sul commercio adottata
l’estate scorsa permetterebbe al presidente americano di sottoporre al Congresso
degli accordi commerciali per un voto senza che possa essere aggiunto un qualche
emendamento».
Ma per quanto riguarda il Tpp, «resta ancora da esaminare o da modificare», ha
avvertito McConnell, in evidente polemica con l’amministrazione Obama che
preme perché il Congresso approvi il Tpp prima dell’arrivo alla Casa Bianca di Hillary
Clinton o di Donald Trump.
Fonte: greenreport.it
Concessioni balneari: la Corte di Giustizia UE (ri)boccia l’Italia.
La proroga prevista dalla legge italiana impedisce la selezione imparziale e
trasparente dei candidati.
Legambiente: «Regole chiare perché almeno il 50% delle spiagge siano libere e
nuovi criteri per gare pubbliche»
Con una sentenza resa nota oggi la Corte di giustizia dell’Unione europea ha
sancito che «Il diritto dell’Unione osta a che le concessioni per l’esercizio delle
attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in
modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali
candidati».
La Corte fa notare che la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno «concretizza la
libertà di stabilimento nonché i principii di non discriminazione e di tutela della
concorrenza. Il suo articolo 12 disciplina l’ipotesi specifica in cui, tenuto conto della
scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, il numero di
autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato. In tale contesto,
essa prevede che gli Stati membri possano subordinare un’attività di sfruttamento
economico a un regime di autorizzazione».
Ma secondo la Corte Ue «In Italia, la normativa nazionale ha disposto una proroga
automatica e generalizzata della data di scadenza delle concessioni rilasciate,
anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni
demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare). La scadenza è stata da ultimo
rinviata al 31 dicembre 2020. Nonostante tale legge, ad alcuni operatori privati del
settore turistico è stata negata da parte delle autorità italiane la proroga delle
concessioni. Essi hanno quindi presentato ricorso contro tali provvedimenti di
diniego. I giudici italiani aditi si sono rivolti alla Corte di giustizia per ricevere
chiarimenti in merito alla compatibilità della normativa italiana con il diritto
dell’Unione».
Con la sentenza di oggi la Corte sottolinea, anzitutto, che «Spetta al giudice
nazionale verificare, ai fini dell’applicazione della direttiva, se le concessioni italiane
debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità
delle risorse naturali» e precisa che «Nel caso in cui la direttiva sia applicabile, il
rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo
e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali
candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in
particolare un’adeguata pubblicità). Orbene, la proroga automatica delle
autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione.
Certamente l’articolo 12 della direttiva consente agli Stati membri di tener conto,
nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale,
quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle
autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati.
Tuttavia, considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga
automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata
organizzata alcuna procedura di selezione. L’articolo 12 della direttiva osta,
pertanto, a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione
tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di
sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative».
Per finire, la Corte precisa che «Nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e
qualora una concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero certo, la
proroga automatica della sua assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato
membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede
negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di
trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento. Il
principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di
ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta
disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite
quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse
transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza».
«Ben venga la decisione presa oggi dalla Corte di Giustizia europea, che ha
bocciato la proroga automatica decisa dall’Italia per le concessioni demaniali
marittime e lacustri fino al 31 dicembre 2020. Da anni – dichiara Edoardo Zanchini,
vicepresidente di Legambiente – denunciamo l’anomalia tutta italiana delle
concessioni senza controlli e limiti di tempo e il fatto che sui litorali italiani siano stati
compiuti diversi abusi edilizi. La sentenza europea non lascia, dunque, più spazio a
nessuna possibilità di rinvio e, sulla questione demanio, è ora urgente e
fondamentale che l’Italia dia il via ad una riforma che punti su trasparenza, legalità
e libero e gratuito accesso e transito al mare. Servono regole chiare per garantire
che almeno il 50% delle spiagge siano libere e nuovi criteri per gare pubbliche che
premino coloro che rispettano l’ambiente, puntando su un turismo di qualità e
sostenibile. Solo così si potrà porre fine a questo far west selvaggio che non fa bene
al Paese, ripristinare la legalità e la trasparenza in questo settore e restituire ai
cittadini una parte di mare troppo spesso negato. Siamo inoltre pronti ad aprire un
confronto con gli operatori balneari per individuare regole che, oltre a premiare le
imprese che investono su qualità e sostenibilità, valorizzino quelle a conduzione
familiare».
Fonte: greenreport.it
Impianti eolici, per la VAS non contano anche le emissioni acustiche e l’alternanza
luci-ombra.
Il decreto che fissa le disposizioni in materia di emissioni acustiche e di alternanza
luci – ombra degli impianti eolici richiede una Valutazione ambientale strategica
(Vas) perché rientra nella definizione di piano o programma ai sensi della direttiva
europea. Lo afferma l’avvocato generale Juliane Kokott, e lo fa in riferimento alla
controversia su alcune disposizioni in materia di impianti eolici nella regione belga
della Vallonia. Disposizioni emanate senza essere precedute da alcuna valutazione
ambientale, senza, quindi la partecipazione del pubblico.
In generale una tale mancanza risulta spiacevole in quanto la procedura de qua
può costituire un’occasione per discutere di tali progetti e può contribuire a rendere
la discussione più obiettiva, soprattutto là dove lo sviluppo dell’energia eolica è
contrastato e non voluto. L’istallazione degli impianti eolico, infatti è oggetto di
accese discussioni e genera, in parte, netto rifiuto. Ma allo stesso tempo, a fronte
della minaccia di mutamento climatico, è incentivato dall’Unione e da numerosi
Stati membri.
Comunque sia, la Vas è uno strumento preventivo di tutela dell’ambiente, in quanto
volto a garantire che gli effetti dell’attuazione dei piani e dei programmi siano presi
in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. E’ uno
strumento che si ispira ai principi comunitari della prevenzione, della precauzione,
dello sviluppo sostenibile e di integrazione nell’ambito dell’elaborazione e adozione
degli strumenti di pianificazione e programmazione.
I piani e i programmi a cui si riferisce sono quelli elaborati per la valutazione e
gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca,
energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni,
turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo
definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di
localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono
sottoposti a Via.
La direttiva però non definisce in maniera esplicita il binomio «piani e programmi».
Come è stato già osservato nell’ambito di un’altra controversia (nella causa Terre
wallonne e Inter-Environnement Wallonie), in tale definizione il binomio non viene
propriamente definito, ma solo qualificato.
Secondo la sentenza, si tratta di un atto che definisce i criteri nonché le modalità di
assetto del territorio e che stabilisce regole e procedure di controllo alle quali sia
assoggettata la realizzazione di uno o più progetti. Resta, quindi soltanto da stabilire
se detta definizione debba essere ulteriormente precisata e se essa sia applicabile
nel caso di specie.
Secondo l’avvocato un «piano o programma» ai sensi della direttiva Vas è un atto
che definisce i criteri e le modalità di assetto dei territori o di destinazione del suolo e
le regole e procedure di controllo alle quali è assoggettata la realizzazione di uno o
più progetti. Fra l’altro – sempre secondo l’avvocato – la direttiva non presuppone
che il relativo piano o programma fissi un quadro di riferimento completo per
l’autorizzazione di progetti.
Quindi un decreto recante diverse disposizioni relative all’installazione di impianti
eolici, comprese misure di sicurezza, di controllo, di rimessione in pristino e di
sicurezza, nonché norme in materia di inquinamento acustico definite con
riferimento alle aree di pianificazione, volte a disciplinare quantomeno parte del
quadro di riferimento per il rilascio di autorizzazioni amministrative di impianti eolici
dev’essere classificato quale «piano o programma». (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
Terre e rocce da scavo, dal governo ok al testo unico. Galletti: “Superate incertezze
di 20 anni”.
Lo schema di decreto introduce una nuova disciplina per la gestione, ora
all’attenzione della Corte dei Conti
«Il testo unico sulle terre e rocce da scavo è una grande novità per la nostra
legislazione, un valore aggiunto per l’ambiente, l’economia circolare e la
competitività del nostro sistema Paese». Lo afferma il ministro dell’Ambiente Gian
Luca Galletti, sul via libera di ieri in Consiglio dei Ministri allo schema di Dpr che
introduce una nuova disciplina semplificata, almeno nelle intenzioni, della gestione
delle terre e rocce da scavo. «Rafforziamo la tutela dell’ambiente – spiega Galletti –
e diamo allo stesso tempo risposta a decine di migliaia di operatori, alle grandi
come alle più piccole imprese, dopo 20 anni di incertezze normative: lo facciamo
rendendo più semplici e chiare le procedure che regolano la gestione delle terre e
rocce considerate rifiuto o sottoprodotto, con il contemporaneo rafforzamento dei
controlli».
Lo schema di decreto del presidente della Repubblica approvato ieri in Consiglio
dei Ministri su proposta del premier Renzi e del ministro Galletti, ora all’attenzione
della Corte dei Conti, introduce nella nostra legislazione un testo di riferimento unico,
che supera le molte disposizioni oggi esistenti nella gestione delle terre e rocce da
scavo: disciplina in particolare la gestione e l’utilizzo di quelle qualificate come
sottoprodotti, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo considerate rifiuti
e la loro gestione nei siti da bonificare.
L’intervento consentirà, attraverso un sistema più semplice di quello attuale, di
migliorare la tutela delle risorse naturali e allo stesso tempo di perseguire obiettivi di
competitività del sistema, quali l’abbassamento dei costi connessi
all’approvigionamento di materia prima dovuta al maggiore utilizzo delle terre e
rocce come sottoprodotti, la riduzione dell’utilizzo di materiale di cava, un minore
ricorso allo smaltimento in discarica, la previsione di tempi certi e celeri per l’avvio
nei lavori nei cantieri.
Tra gli elementi più rilevanti di semplificazione citati dal ministero dell’Ambiente c’è
l’eliminazione di autorizzazioni preventive attraverso la previsione di un modello di
“controllo ex post”, basato su meccanismi di autocertificazione da parte degli
operatori e sul rafforzamento del sistema dei controlli, eliminando quelli “preventivi”
che oggi generano lungaggini amministrative per gli operatori economici e tempi di
risposta disomogenei sul territorio. Con questa modifica, che ricalca quella già
prevista per la Scia (segnalazione certificata di inizio attività), la tempistica per tutti i
provvedimenti viene definita in 90 giorni.
Il nuovo decreto prevede poi che i soggetti pubblici e privati possano confrontarsi
con le Agenzie regionali e provinciali per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche,
anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge. Sono inoltre unificati e
semplificati gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce
da scavo qualificate come sottoprodotti ed eliminato l’obbligo di comunicazione
preventiva all’autorità competente per quelle individuate come sottoprodotti e
generate nei grandi cantieri. Allo stesso tempo sono resi più semplici gli
adempimenti derivanti dall’obbligo di comunicare il loro avvenuto utilizzo. È poi
prevista dallo schema di Dpr una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo
delle terre e rocce nel sito da bonificare, con procedure uniche per gli scavi e la
caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto della
bonifica.
Fonte: greenreport.it
Responsabilità 231, obbligatorio individuare categoria autore reato-presupposto.
La responsabilità della persona giuridica per reato-presupposto sussiste anche se
non è identificato il responsabile ma va individuata la categoria di appartenenza
del soggetto autore (dirigente o dipendente).
Lo precisa la Corte di Cassazione nella sentenza 7 luglio 2016 n.2829 in una vicenda
di corruzione riguardante alcune società energetiche. Ai sensi dell’articolo 8 del
Dlgs. 231/2001 la responsabilità della persona giuridica scatta anche qualora
l’autore del reato-presupposto non sia identificato ma è necessario che il Giudice di
merito sia in grado di risalire, anche a livello indiziario, ad una delle due tipologie cui
si riferiscono gli articoli 6 e 7 Dlgs 231/2001 (figura apicale o dipendente della
società) per affermare la responsabilità dell’Ente in quanto l’appartenenza
dell’autore del reato alla prima o seconda categoria determina un differente
meccanismo di responsabilità, che comporta diverse applicazioni anche dal punto
di vista probatorio.
Inoltre la Cassazione ricorda che l’avvenuta prescrizione del reato-presupposto,
ascritto alla persona fisica, non determina automaticamente la responsabilità della
persona giuridica, nel senso che il Giudice deve comunque accertare la sussistenza
della complessa fattispecie che può portare alla responsabilità dell’Ente. (Articolo di
Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Scia e ambiente, semplificazioni dal 28 luglio 2016.
Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) più semplice per imprese e cittadini
dal 28 luglio 2016 con l’entrata in vigore del Dlgs di riforma previsto dalla legge
124/2015.
Il Dlgs. 30 giugno 2016 n. 126 nell’attuare la delega sulla riforma della segnalazione
certificata di inizio attività (cosiddetta Scia) modifica la legge 241/1990, riduce gli
oneri per il privato che dialoga solo con un unico ufficio della P.A., spinge per
l’adozione di una modulistica unica a livello nazionale e prevede la sospensione
dell’attività iniziata dopo la segnalazione solo se l’Amministrazione accerta che
siano state presentate false dichiarazioni o nel caso siano in pericolo interessi
sensibili (ambiente, paesaggio, salute e o sicurezza pubblica).
Rimandata ad un successivo decreto legislativo invece la individuazione precisa
delle attività oggetto di mera comunicazione, quelle oggetto di Scia, quelle
oggetto di silenzio-assenso e quelle per le quali è necessario invece un titolo
espresso. Il Dlgs ha avuto il via libera preliminare dal Governo il 15 giugno 2016 ed è
al vaglio del Parlamento. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Pollina come sottoprodotto.
TAR Veneto Sez.III n. 617 del 10 giugno 2016
Gli art. 184 bis e 184 ter, e ancora l’art. 2-bis comma 1 del D.L. n. 171 del 2008,
devono ritenersi univoci nel sancire che la pollina rientri nell’ambito dei sottoprodotti,
risultando ammissibile il ricorso alla qualifica di sottoprodotto, rispetto a quella di
rifiuto, quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un
successivo processo di produzione (segnalazione ing. M. Federici)
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Rilevanza del caso fortuito e della forza maggiore
Cass. Sez. III n. 25028 del 16 giugno 2016 (Ud 18 feb 2016)
Pres. Amoresano Est. Liberati Ric. Vivarelli
Fondamento del caso fortuito e della forza maggiore sono la eccezionalità del
fattore estrinseco e la imprevedibilità dello stesso, e tali caratteri non sono affatto
ravvisabili nel verificarsi di temporali o di piogge, anche se particolarmente
abbondanti o copiose: tali fenomeni, anche se inconsueti, possono e devono essere
previsti, con la conseguenza che il titolare di una attività imprenditoriale, che si
svolga in aperta campagna e richieda il trasporto di scarti di produzione (quali le
sanse da molitura), deve adottare le cautele e gli accorgimenti necessari o per
eseguire i trasporti anche in presenza di forti precipitazioni, o per realizzare un lecito
deposito temporaneo di tali rifiuti (qualora le condizioni dei terreni non consentano
lo spandimento delle sanse perché troppo saturi d'acqua), che sia conforme alle
prescrizioni generali ed alle condizioni e quantità dei rifiuti.
Fonte: lexambiente.it
Beni Ambientali. Differenza tra condono ambientale e sanatoria in zone
paesaggisticamente vincolate.
TAR Liguria Sez. I n. 579 del 8 giugno 2016
Lo speciale condono previsto dalla legge delega ambientale era subordinato, tra
l’altro, alla condizione che “le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati …
siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico” (cfr. art. 1, comma 37, lett.
a), senza che fossero prescritti particolari requisiti dimensionali o strutturali ai fini della
sanabilità paesaggistica. La disciplina “a regime” in tema di abusi paesaggistici
prevede, invece, che possano essere sanati solo alcuni tipi di “interventi minori”
(lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati, impiego di materiali in difformità
dall’autorizzazione paesaggistica, lavori comunque configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria), a condizione che l’autorità preposta alla
gestione del vincolo ne accerti la compatibilità paesaggistica (cfr. art. 167, commi 4
e 5, d.lgs. n. 42/2004). I due istituti, pertanto, si differenziano quanto all’oggetto, ma
non implicano valutazioni sostanzialmente differenti da parte dell’amministrazione
che, in entrambi i casi, è chiamata a rendere il proprio giudizio in ordine alla
compatibilità paesaggistica delle opere abusive, ossia ad accertare che le stesse
non siano in contrasto con i valori paesaggistici dell’area (“con il contesto
paesaggistico”) e con le connesse esigenze di tutela.
Fonte: lexambiente.it
Beni Ambientali. Abusi paesaggistici, il principio di offensività.
Cass. Sez. III n. 25041 del 15 giugno 2016 (Ud 18 mag 2016)
Pres. Amoresano Est. Mocci Ric. Seratoni
Riguardo agli abusi paesaggistici, il principio di offensività opera in relazione alla
attitudine della condotta posta in essere ad arrecare pregiudizio al bene protetto, in
quanto la natura di reato di pericolo della violazione non richiede la causazione di
un danno e la incidenza della condotta medesima sull'assetto del territorio non
viene meno neppure qualora venga attestata, dall'amministrazione competente, la
compatibilità paesaggistica dell'intervento eseguito.
Fonte: lexambiente.it
Urbanistica. Titolare del diritto di servitù di passaggio e legittimazione a chiedere il
titolo edilizio.
TAR Puglia (BA) Sez. III n.746 del 9 giugno 2016
La legittimazione a chiedere (e ottenere) il titolo edilizio è ravvisabile non solo in
capo al proprietario del terreno, ma anche in favore del soggetto titolare di altro
diritto reale o personale di godimento del fondo che lo autorizzi a disporne con un
intervento costruttivo (fattispecie relativa a titolare di servitù di passaggio).
Fonte: lexambiente.it

More Related Content

What's hot

IL GOVERNO BERLUSCONI - Le principali realizzazioni (maggio 2008 - ottobre 2011)
IL GOVERNO BERLUSCONI - Le principali realizzazioni (maggio 2008 - ottobre 2011)IL GOVERNO BERLUSCONI - Le principali realizzazioni (maggio 2008 - ottobre 2011)
IL GOVERNO BERLUSCONI - Le principali realizzazioni (maggio 2008 - ottobre 2011)Forza di Libertà
 
Programma Partito Democratico elezioni 2008
Programma Partito Democratico elezioni 2008Programma Partito Democratico elezioni 2008
Programma Partito Democratico elezioni 2008guestb8b503
 
Sintesi programma PD Veltroni Elezioni 2008
Sintesi programma PD Veltroni Elezioni 2008Sintesi programma PD Veltroni Elezioni 2008
Sintesi programma PD Veltroni Elezioni 2008niconarsi
 
"Balzelli d'italia" di Confesercenti Italia
"Balzelli d'italia" di Confesercenti Italia"Balzelli d'italia" di Confesercenti Italia
"Balzelli d'italia" di Confesercenti ItaliaSimone D.
 

What's hot (7)

Mozione no al TTIP
Mozione no al TTIPMozione no al TTIP
Mozione no al TTIP
 
Messaggero pag pa (2)
Messaggero pag pa (2)Messaggero pag pa (2)
Messaggero pag pa (2)
 
IL GOVERNO BERLUSCONI - Le principali realizzazioni (maggio 2008 - ottobre 2011)
IL GOVERNO BERLUSCONI - Le principali realizzazioni (maggio 2008 - ottobre 2011)IL GOVERNO BERLUSCONI - Le principali realizzazioni (maggio 2008 - ottobre 2011)
IL GOVERNO BERLUSCONI - Le principali realizzazioni (maggio 2008 - ottobre 2011)
 
ITALCEMENTI
 ITALCEMENTI  ITALCEMENTI
ITALCEMENTI
 
Programma Partito Democratico elezioni 2008
Programma Partito Democratico elezioni 2008Programma Partito Democratico elezioni 2008
Programma Partito Democratico elezioni 2008
 
Sintesi programma PD Veltroni Elezioni 2008
Sintesi programma PD Veltroni Elezioni 2008Sintesi programma PD Veltroni Elezioni 2008
Sintesi programma PD Veltroni Elezioni 2008
 
"Balzelli d'italia" di Confesercenti Italia
"Balzelli d'italia" di Confesercenti Italia"Balzelli d'italia" di Confesercenti Italia
"Balzelli d'italia" di Confesercenti Italia
 

Similar to News A 29 2016

Le regole della permanenza dell'italia nella zona euro (materiale partecipanti)
Le regole della permanenza dell'italia nella zona euro (materiale partecipanti)Le regole della permanenza dell'italia nella zona euro (materiale partecipanti)
Le regole della permanenza dell'italia nella zona euro (materiale partecipanti)Filippo Abbate
 
Convenzione italia panama
Convenzione italia panamaConvenzione italia panama
Convenzione italia panamaPaolo Soro
 
Newsletter eurodeputati pd_febbraio2017
Newsletter eurodeputati pd_febbraio2017Newsletter eurodeputati pd_febbraio2017
Newsletter eurodeputati pd_febbraio2017Carla Marchionna
 
1-15/16-31 ottobre 2010 - Anno XLV - NN. 89 - 90 - Nuovo patto di stabilità UE
1-15/16-31 ottobre 2010 - Anno XLV - NN. 89 - 90 - Nuovo patto di stabilità UE1-15/16-31 ottobre 2010 - Anno XLV - NN. 89 - 90 - Nuovo patto di stabilità UE
1-15/16-31 ottobre 2010 - Anno XLV - NN. 89 - 90 - Nuovo patto di stabilità UELa Piazza d'Italia
 
PAREGGIO DI BILANCIO: INCARTARSI CON LA CARTA (COSTITUZIONALE)
PAREGGIO  DI  BILANCIO:  INCARTARSI  CON LA  CARTA  (COSTITUZIONALE)PAREGGIO  DI  BILANCIO:  INCARTARSI  CON LA  CARTA  (COSTITUZIONALE)
PAREGGIO DI BILANCIO: INCARTARSI CON LA CARTA (COSTITUZIONALE)tramerper
 
Convenzione italia vaticano no al modello ocse
Convenzione italia vaticano   no al modello ocseConvenzione italia vaticano   no al modello ocse
Convenzione italia vaticano no al modello ocsePaolo Soro
 
il Portico 307
il Portico 307il Portico 307
il Portico 307novellara
 
Analisi di un anno di governo Monti - Antonio De Poli
Analisi di un anno di governo Monti - Antonio De Poli Analisi di un anno di governo Monti - Antonio De Poli
Analisi di un anno di governo Monti - Antonio De Poli Antonio De Poli
 
Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...
Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...
Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...Barbara Minguzzi
 
Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...
Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...
Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...Barbara Minguzzi
 
Comunicato stampa definitivo unione dei comuni
Comunicato stampa definitivo unione dei comuniComunicato stampa definitivo unione dei comuni
Comunicato stampa definitivo unione dei comuniInsieme per Filetto
 

Similar to News A 29 2016 (20)

News A 36 2016
News A 36 2016News A 36 2016
News A 36 2016
 
Amnistia subito
Amnistia subitoAmnistia subito
Amnistia subito
 
Le regole della permanenza dell'italia nella zona euro (materiale partecipanti)
Le regole della permanenza dell'italia nella zona euro (materiale partecipanti)Le regole della permanenza dell'italia nella zona euro (materiale partecipanti)
Le regole della permanenza dell'italia nella zona euro (materiale partecipanti)
 
Convenzione italia panama
Convenzione italia panamaConvenzione italia panama
Convenzione italia panama
 
Newsletter eurodeputati pd_febbraio2017
Newsletter eurodeputati pd_febbraio2017Newsletter eurodeputati pd_febbraio2017
Newsletter eurodeputati pd_febbraio2017
 
Portico 301
Portico 301Portico 301
Portico 301
 
1-15/16-31 ottobre 2010 - Anno XLV - NN. 89 - 90 - Nuovo patto di stabilità UE
1-15/16-31 ottobre 2010 - Anno XLV - NN. 89 - 90 - Nuovo patto di stabilità UE1-15/16-31 ottobre 2010 - Anno XLV - NN. 89 - 90 - Nuovo patto di stabilità UE
1-15/16-31 ottobre 2010 - Anno XLV - NN. 89 - 90 - Nuovo patto di stabilità UE
 
Info konsumatori n°1
Info konsumatori n°1Info konsumatori n°1
Info konsumatori n°1
 
PAREGGIO DI BILANCIO: INCARTARSI CON LA CARTA (COSTITUZIONALE)
PAREGGIO  DI  BILANCIO:  INCARTARSI  CON LA  CARTA  (COSTITUZIONALE)PAREGGIO  DI  BILANCIO:  INCARTARSI  CON LA  CARTA  (COSTITUZIONALE)
PAREGGIO DI BILANCIO: INCARTARSI CON LA CARTA (COSTITUZIONALE)
 
Convenzione italia vaticano no al modello ocse
Convenzione italia vaticano   no al modello ocseConvenzione italia vaticano   no al modello ocse
Convenzione italia vaticano no al modello ocse
 
il Portico 307
il Portico 307il Portico 307
il Portico 307
 
Pieghevole20140612
Pieghevole20140612Pieghevole20140612
Pieghevole20140612
 
Analisi di un anno di governo Monti - Antonio De Poli
Analisi di un anno di governo Monti - Antonio De Poli Analisi di un anno di governo Monti - Antonio De Poli
Analisi di un anno di governo Monti - Antonio De Poli
 
Ttip e tpp
Ttip e tppTtip e tpp
Ttip e tpp
 
Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...
Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...
Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...
 
Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...
Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...
Bortoletti, corruzione percepita e fenomeno reale. utilità ed effettività d...
 
Eni gela
Eni   gelaEni   gela
Eni gela
 
Comunicato stampa definitivo unione dei comuni
Comunicato stampa definitivo unione dei comuniComunicato stampa definitivo unione dei comuni
Comunicato stampa definitivo unione dei comuni
 
Pieghevole20150910
Pieghevole20150910Pieghevole20150910
Pieghevole20150910
 
plico legge amianto
plico legge amiantoplico legge amianto
plico legge amianto
 

More from Roberta Culiersi (20)

Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018
 
Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018
 
Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018
 
Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018
 
Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018
 
Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018
 
NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018
 
NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018
 
NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018
 
NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017
 
News A 52 2017
News A 52 2017News A 52 2017
News A 52 2017
 
News SSL 52 2017
News SSL 52 2017News SSL 52 2017
News SSL 52 2017
 
NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017
 
NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017
 
NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017
 
NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017
 
NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017
 
NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017
 
News SA 49 2017
News SA 49 2017News SA 49 2017
News SA 49 2017
 
NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017
 

News A 29 2016

  • 1. News 29/A/2016 Lunedì, 18 Luglio 2016 Le piattaforme petrolifere offshore pagheranno Ici e Imu? La Commissione finanze della Camera approva risoluzione SEL/M5S/PD. La Commissione finanze della Camera ha approvato la risoluzione “Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere” che vede come primo firmatario Giovanni Paglia, capogruppo SEL – Sinistra Italiana in commissione, che riunifica le tre risoluzioni presentate da SEL, tre deputati e l’intero gruppo del M5S, che «impegna il Governo a garantire senza equivoci che le piattaforme estrattive a mare siano assoggettate a ICI e IMU – spiega Paglia – Si stabilisce in particolare che il regime di esenzione previsto per i macchinari imbullonati non le riguardi e che sia possibile provvedere a tassazione sulla base del valore di bilancio, in attesa di determinare la rendita catastale. Ora si tratta di dare seguito a questo primo risultato, traducendo in legge l’impegno politico. Lavorerò su questo, nella convinzione che non possano esistere imprese esenti da tassazione, soprattutto se ricche come ENI. L’approvazione della risoluzione dovrebbe permettere di rimediare a quanto previsto con la Risoluzione 3/DF del primo giugno dal ministero delle finanze che di fatto esenta per il futuro i proprietari delle piattaforme offshore dal pagamento dei tributi locali, in quanto assenti in Catasto. Una decisione subito contrastata dal Coordinamento Nazionale No-Triv che l’aveva definita tre volte vergognosa: «Punto primo: dopo il verdetto 3618 con cui la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva Eni al pagamento di circa 33 milioni di euro al Comune di Pineto a titolo di ICI, il Ministero ha messo le mani avanti “aggiustando” la norma a beneficio delle due società petrolifere che hanno beneficiato più di tutte della proroga sine die delle concessioni entro le 12 miglia, introdotta con la Legge di Stabilità del 2016 ed oggetto del referendum del 17 aprile. Punto secondo: mentre le famiglie e le imprese italiane subiscono una pressione fiscale che è giunta al livello record del 44%, attraverso un condono mascherato il Governo ha accordato un ingiusto privilegio ai soliti intoccabili. Il 16 giugno, quindi, mentre milioni di italiani verseranno il primo acconto per l’IMU 2016, pochi privilegiati non saranno più tenuti a farlo. Punto
  • 2. terzo: le oltre 100 piattaforme offshore avrebbero portato ogni anno nelle casse dei Comuni dai 100 ai 200 milioni di euro, spettanze arretrate a parte. Da oggi in avanti il gettito sarà pari a zero». I No-Triv ricordano che «Sono numerosi i Comuni che hanno contenziosi aperti per diversi milioni di euro (per citarne alcuni, Scicli, Torino di Sangro, Termoli, Porto S. Elpidio, ecc.) ma sarebbero stati molti di più senza il provvidenziale salvagente del Governo. E’ chiaro che il caso di Pineto avrebbe rappresentato un pericoloso precedente per altre amministrazioni locali sul cui territorio insistono collegamenti stabili (oleodotti e gasdotti) con le piattaforme offshore: di qui la scelta del ministero delle Finanze che è intervenuto cambiando le regole a partita in corso. Solo per Vega A, Eni ed Edison hanno – o meglio, dopo la risoluzione del Ministero, avevano- un conto di oltre 30 milioni di euro da regolare con il Comune di Scicli. Solo Edison ne aveva un secondo da 9 milioni con il Comune di Porto Sant’Elpidio ed terzo da 11 milioni con quello di Termoli; in questo caso aveva provveduto perfino a pagare quanto dovuto “ancorché in via provvisoria in pendenza di giudizio”. Con il condono voluto dal Governo, di tutto questo è stato fatto tabula rasa. Eni ed Edison sentitamente ringraziano». Una situazione alla quale la risoluzione unificata approvata in Commissione finanze della Camera dovrebbe porre rimedio. Vedremo se il governo tornerà sui suoi passi o se preferirà confermare privilegi considerati assurdi anche dai parlamentari dello stesso PD. Fonte: greenreport.it Rifiuti, l’azionista incolpevole dell’abbandono non è obbligato alla rimozione. L’azionista di una società di capitali non può essere obbligato alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti se non è colpevole dell’abbandono. Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Tar) – con sentenza 441 – in riferimento all’ordine del Comune di S. Giorgio a Liri di rimuovere e smaltire i rifiuti in un area di pertinenza di una società per azioni. Un ordine rivolto a tutti i soci/azioniti compresi quelli in veste societaria. Quindi anche nei confronti di quella società a responsabilità limitata socia al 50%, ma estranea – sotto il profilo operativo – all’attività svolta dalla società per azioni. Una società che dichiara inoltre di non avere alcuna relazione con l’area e i beni appartenenti al patrimonio della società di cui possiede una quota partecipativa. Secondo il Codice ambientale l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore
  • 3. dell’abbandono dei rifiuti, ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito. Quando non vi è alcun elemento che consenta di attribuire la corresponsabilità del comportamento illecito né della società operativa né della ditta proprietaria dell’area non è possibile ordinare a questi la rimozione dei rifiuti. Sicché, in assenza dell’individuazione di un’univoca, autonoma e chiara responsabilità del socio stesso sull’abbandono dei rifiuti, nessun ordine tanto meno di ripristino può essere imposto. Quindi, non appare ragionevole, in linea di principio e alla stregua di quanto stabilito nella norma, far ricadere in via automatica sui soci di una società di capitali – soggetti distinti dalla società – eventuali obblighi gravanti sulla società. Soprattutto in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di una istruttoria completa e di un’esauriente motivazione. Del resto l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it Si mette male anche per il TPP, il gemello Pacifico del TTIP. Poche chances che sia votato entro il 2016 dal Congresso Usa. Contrari anche Clinton e Trump. Secondo Mitch McConnell, il potente capo della maggioranza repubblicana al Senato Usa, le possibilità che il Trans-pacific partnership (Tpp) venga approvato antro quest’anno, «sono piuttosto scarse». Il Tpp è il gemello Pacifico della Transatlantic trade and investment partnership (Ttip) tra Usa e Ue ed è altrettanto fortemente osteggiato da una crescente parte dell’opinione pubblica – almeno dove è possibile che si esprima – sia negli Stati Uniti che in molti altri dei Paesi firmatari: Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam, che insieme rappresentano il 40% della produzione economica mondiale. Nel novembre 2015, dopo che la Nuova Zelanda aveva reso noto il testo segreto del Ttp, Michael Brune, direttore esecutivo di Sierra Club – la più grande associazione ambientalista Usa, da sempre molto vicina ai democratici e sostenitrice di Barack
  • 4. Obama – aveva detto: «Ora abbiamo prove concrete che la Trans-Pacific Partnership minaccia le nostre famiglie, le nostre comunità e il nostro ambiente. Non è una sorpresa che l’accordo sia pieno di regali agli inquinatori che minerebbero decenni di progresso ambientale, minaccerebbero il nostro clima, e non riuscirebbero proteggere adeguatamente la fauna selvatica, perché i grandi inquinatori hanno contribuito a scrivere l’accordo. Le parole “cambiamento climatico” non compaiono nemmeno nel testo, è una svendita, non si tratta dell’accordo commerciale del XXI secolo. CI porta ancora più indietro, dato che rafforza le corporations dei combustibili fossili nella possibilità di poter fidare le nostre tutele della salute pubblica e del clima nei tribunali commerciali irresponsabili, aumentando le esportazioni di combustibili fossili sporchi e il fracking. Molte disposizioni del capitolo ambiente dell’accordo sono prive di mordente e non riescono a offrire nessuna delle protezioni che i fautori di questo accordo hanno propagandato. Alcune disposizioni non riescono nemmeno a soddisfare gli standard minimi di tutela ambientale stabilito nella legge “fast-track” e compresi nei passati negoziati sugli accordi commerciali dell’amministrazione di George W. Bush. Il Congresso deve battersi per i posti di lavoro americani, per l’aria e l’acqua pulite e un clima sano , respingendo la tossica Trans-Pacific Partnership». Secondo quanto ha detto McConnell durante una conferenza stampa, «Diventa sempre più difficile che il Congresso si pronunci su questo accordo commerciale controverso a causa della campagna presidenziale», anche perché sia Hillary Clinton per i democratici che Donald Trump per i repubblicani sono per una volta tanto d’accordo nella contrarietà alla ratifica della Transatlantic Trade and Investment Partnership. Inoltre McConnell ha riconosciuto che «Non è stato ancora deciso un calendario per sottoporre il Tpp al voto del Senato» e ha fatto capire che la Camera alta del Congresso Usa potrebbe aspettare fino all’insediamento del nuovo presidente, respingendo così le pressioni per un’approvazione del Tpp da parte di Barack Obama, che sembra l’ultimo rimasto a difendere il trattato Pacifico. «E’ importante tenere a mente che la Trade Promotion Authority sarà sempre valida durante il mandato del prossimo presidente e che questo accordo non decade alla fine dell’anno – ha ricordato McConnell – La legislazione sul commercio adottata l’estate scorsa permetterebbe al presidente americano di sottoporre al Congresso degli accordi commerciali per un voto senza che possa essere aggiunto un qualche emendamento». Ma per quanto riguarda il Tpp, «resta ancora da esaminare o da modificare», ha avvertito McConnell, in evidente polemica con l’amministrazione Obama che
  • 5. preme perché il Congresso approvi il Tpp prima dell’arrivo alla Casa Bianca di Hillary Clinton o di Donald Trump. Fonte: greenreport.it Concessioni balneari: la Corte di Giustizia UE (ri)boccia l’Italia. La proroga prevista dalla legge italiana impedisce la selezione imparziale e trasparente dei candidati. Legambiente: «Regole chiare perché almeno il 50% delle spiagge siano libere e nuovi criteri per gare pubbliche» Con una sentenza resa nota oggi la Corte di giustizia dell’Unione europea ha sancito che «Il diritto dell’Unione osta a che le concessioni per l’esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati». La Corte fa notare che la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno «concretizza la libertà di stabilimento nonché i principii di non discriminazione e di tutela della concorrenza. Il suo articolo 12 disciplina l’ipotesi specifica in cui, tenuto conto della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato. In tale contesto, essa prevede che gli Stati membri possano subordinare un’attività di sfruttamento economico a un regime di autorizzazione». Ma secondo la Corte Ue «In Italia, la normativa nazionale ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare). La scadenza è stata da ultimo rinviata al 31 dicembre 2020. Nonostante tale legge, ad alcuni operatori privati del settore turistico è stata negata da parte delle autorità italiane la proroga delle concessioni. Essi hanno quindi presentato ricorso contro tali provvedimenti di diniego. I giudici italiani aditi si sono rivolti alla Corte di giustizia per ricevere chiarimenti in merito alla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione». Con la sentenza di oggi la Corte sottolinea, anzitutto, che «Spetta al giudice nazionale verificare, ai fini dell’applicazione della direttiva, se le concessioni italiane
  • 6. debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali» e precisa che «Nel caso in cui la direttiva sia applicabile, il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un’adeguata pubblicità). Orbene, la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione. Certamente l’articolo 12 della direttiva consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati. Tuttavia, considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione. L’articolo 12 della direttiva osta, pertanto, a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative». Per finire, la Corte precisa che «Nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero certo, la proroga automatica della sua assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento. Il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza». «Ben venga la decisione presa oggi dalla Corte di Giustizia europea, che ha bocciato la proroga automatica decisa dall’Italia per le concessioni demaniali marittime e lacustri fino al 31 dicembre 2020. Da anni – dichiara Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente – denunciamo l’anomalia tutta italiana delle concessioni senza controlli e limiti di tempo e il fatto che sui litorali italiani siano stati compiuti diversi abusi edilizi. La sentenza europea non lascia, dunque, più spazio a nessuna possibilità di rinvio e, sulla questione demanio, è ora urgente e fondamentale che l’Italia dia il via ad una riforma che punti su trasparenza, legalità e libero e gratuito accesso e transito al mare. Servono regole chiare per garantire
  • 7. che almeno il 50% delle spiagge siano libere e nuovi criteri per gare pubbliche che premino coloro che rispettano l’ambiente, puntando su un turismo di qualità e sostenibile. Solo così si potrà porre fine a questo far west selvaggio che non fa bene al Paese, ripristinare la legalità e la trasparenza in questo settore e restituire ai cittadini una parte di mare troppo spesso negato. Siamo inoltre pronti ad aprire un confronto con gli operatori balneari per individuare regole che, oltre a premiare le imprese che investono su qualità e sostenibilità, valorizzino quelle a conduzione familiare». Fonte: greenreport.it Impianti eolici, per la VAS non contano anche le emissioni acustiche e l’alternanza luci-ombra. Il decreto che fissa le disposizioni in materia di emissioni acustiche e di alternanza luci – ombra degli impianti eolici richiede una Valutazione ambientale strategica (Vas) perché rientra nella definizione di piano o programma ai sensi della direttiva europea. Lo afferma l’avvocato generale Juliane Kokott, e lo fa in riferimento alla controversia su alcune disposizioni in materia di impianti eolici nella regione belga della Vallonia. Disposizioni emanate senza essere precedute da alcuna valutazione ambientale, senza, quindi la partecipazione del pubblico. In generale una tale mancanza risulta spiacevole in quanto la procedura de qua può costituire un’occasione per discutere di tali progetti e può contribuire a rendere la discussione più obiettiva, soprattutto là dove lo sviluppo dell’energia eolica è contrastato e non voluto. L’istallazione degli impianti eolico, infatti è oggetto di accese discussioni e genera, in parte, netto rifiuto. Ma allo stesso tempo, a fronte della minaccia di mutamento climatico, è incentivato dall’Unione e da numerosi Stati membri. Comunque sia, la Vas è uno strumento preventivo di tutela dell’ambiente, in quanto volto a garantire che gli effetti dell’attuazione dei piani e dei programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. E’ uno strumento che si ispira ai principi comunitari della prevenzione, della precauzione, dello sviluppo sostenibile e di integrazione nell’ambito dell’elaborazione e adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione. I piani e i programmi a cui si riferisce sono quelli elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni,
  • 8. turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a Via. La direttiva però non definisce in maniera esplicita il binomio «piani e programmi». Come è stato già osservato nell’ambito di un’altra controversia (nella causa Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie), in tale definizione il binomio non viene propriamente definito, ma solo qualificato. Secondo la sentenza, si tratta di un atto che definisce i criteri nonché le modalità di assetto del territorio e che stabilisce regole e procedure di controllo alle quali sia assoggettata la realizzazione di uno o più progetti. Resta, quindi soltanto da stabilire se detta definizione debba essere ulteriormente precisata e se essa sia applicabile nel caso di specie. Secondo l’avvocato un «piano o programma» ai sensi della direttiva Vas è un atto che definisce i criteri e le modalità di assetto dei territori o di destinazione del suolo e le regole e procedure di controllo alle quali è assoggettata la realizzazione di uno o più progetti. Fra l’altro – sempre secondo l’avvocato – la direttiva non presuppone che il relativo piano o programma fissi un quadro di riferimento completo per l’autorizzazione di progetti. Quindi un decreto recante diverse disposizioni relative all’installazione di impianti eolici, comprese misure di sicurezza, di controllo, di rimessione in pristino e di sicurezza, nonché norme in materia di inquinamento acustico definite con riferimento alle aree di pianificazione, volte a disciplinare quantomeno parte del quadro di riferimento per il rilascio di autorizzazioni amministrative di impianti eolici dev’essere classificato quale «piano o programma». (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it Terre e rocce da scavo, dal governo ok al testo unico. Galletti: “Superate incertezze di 20 anni”. Lo schema di decreto introduce una nuova disciplina per la gestione, ora all’attenzione della Corte dei Conti «Il testo unico sulle terre e rocce da scavo è una grande novità per la nostra legislazione, un valore aggiunto per l’ambiente, l’economia circolare e la competitività del nostro sistema Paese». Lo afferma il ministro dell’Ambiente Gian
  • 9. Luca Galletti, sul via libera di ieri in Consiglio dei Ministri allo schema di Dpr che introduce una nuova disciplina semplificata, almeno nelle intenzioni, della gestione delle terre e rocce da scavo. «Rafforziamo la tutela dell’ambiente – spiega Galletti – e diamo allo stesso tempo risposta a decine di migliaia di operatori, alle grandi come alle più piccole imprese, dopo 20 anni di incertezze normative: lo facciamo rendendo più semplici e chiare le procedure che regolano la gestione delle terre e rocce considerate rifiuto o sottoprodotto, con il contemporaneo rafforzamento dei controlli». Lo schema di decreto del presidente della Repubblica approvato ieri in Consiglio dei Ministri su proposta del premier Renzi e del ministro Galletti, ora all’attenzione della Corte dei Conti, introduce nella nostra legislazione un testo di riferimento unico, che supera le molte disposizioni oggi esistenti nella gestione delle terre e rocce da scavo: disciplina in particolare la gestione e l’utilizzo di quelle qualificate come sottoprodotti, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo considerate rifiuti e la loro gestione nei siti da bonificare. L’intervento consentirà, attraverso un sistema più semplice di quello attuale, di migliorare la tutela delle risorse naturali e allo stesso tempo di perseguire obiettivi di competitività del sistema, quali l’abbassamento dei costi connessi all’approvigionamento di materia prima dovuta al maggiore utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti, la riduzione dell’utilizzo di materiale di cava, un minore ricorso allo smaltimento in discarica, la previsione di tempi certi e celeri per l’avvio nei lavori nei cantieri. Tra gli elementi più rilevanti di semplificazione citati dal ministero dell’Ambiente c’è l’eliminazione di autorizzazioni preventive attraverso la previsione di un modello di “controllo ex post”, basato su meccanismi di autocertificazione da parte degli operatori e sul rafforzamento del sistema dei controlli, eliminando quelli “preventivi” che oggi generano lungaggini amministrative per gli operatori economici e tempi di risposta disomogenei sul territorio. Con questa modifica, che ricalca quella già prevista per la Scia (segnalazione certificata di inizio attività), la tempistica per tutti i provvedimenti viene definita in 90 giorni. Il nuovo decreto prevede poi che i soggetti pubblici e privati possano confrontarsi con le Agenzie regionali e provinciali per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge. Sono inoltre unificati e semplificati gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ed eliminato l’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente per quelle individuate come sottoprodotti e generate nei grandi cantieri. Allo stesso tempo sono resi più semplici gli
  • 10. adempimenti derivanti dall’obbligo di comunicare il loro avvenuto utilizzo. È poi prevista dallo schema di Dpr una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce nel sito da bonificare, con procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto della bonifica. Fonte: greenreport.it Responsabilità 231, obbligatorio individuare categoria autore reato-presupposto. La responsabilità della persona giuridica per reato-presupposto sussiste anche se non è identificato il responsabile ma va individuata la categoria di appartenenza del soggetto autore (dirigente o dipendente). Lo precisa la Corte di Cassazione nella sentenza 7 luglio 2016 n.2829 in una vicenda di corruzione riguardante alcune società energetiche. Ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs. 231/2001 la responsabilità della persona giuridica scatta anche qualora l’autore del reato-presupposto non sia identificato ma è necessario che il Giudice di merito sia in grado di risalire, anche a livello indiziario, ad una delle due tipologie cui si riferiscono gli articoli 6 e 7 Dlgs 231/2001 (figura apicale o dipendente della società) per affermare la responsabilità dell’Ente in quanto l’appartenenza dell’autore del reato alla prima o seconda categoria determina un differente meccanismo di responsabilità, che comporta diverse applicazioni anche dal punto di vista probatorio. Inoltre la Cassazione ricorda che l’avvenuta prescrizione del reato-presupposto, ascritto alla persona fisica, non determina automaticamente la responsabilità della persona giuridica, nel senso che il Giudice deve comunque accertare la sussistenza della complessa fattispecie che può portare alla responsabilità dell’Ente. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Scia e ambiente, semplificazioni dal 28 luglio 2016. Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) più semplice per imprese e cittadini dal 28 luglio 2016 con l’entrata in vigore del Dlgs di riforma previsto dalla legge 124/2015.
  • 11. Il Dlgs. 30 giugno 2016 n. 126 nell’attuare la delega sulla riforma della segnalazione certificata di inizio attività (cosiddetta Scia) modifica la legge 241/1990, riduce gli oneri per il privato che dialoga solo con un unico ufficio della P.A., spinge per l’adozione di una modulistica unica a livello nazionale e prevede la sospensione dell’attività iniziata dopo la segnalazione solo se l’Amministrazione accerta che siano state presentate false dichiarazioni o nel caso siano in pericolo interessi sensibili (ambiente, paesaggio, salute e o sicurezza pubblica). Rimandata ad un successivo decreto legislativo invece la individuazione precisa delle attività oggetto di mera comunicazione, quelle oggetto di Scia, quelle oggetto di silenzio-assenso e quelle per le quali è necessario invece un titolo espresso. Il Dlgs ha avuto il via libera preliminare dal Governo il 15 giugno 2016 ed è al vaglio del Parlamento. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Rifiuti. Pollina come sottoprodotto. TAR Veneto Sez.III n. 617 del 10 giugno 2016 Gli art. 184 bis e 184 ter, e ancora l’art. 2-bis comma 1 del D.L. n. 171 del 2008, devono ritenersi univoci nel sancire che la pollina rientri nell’ambito dei sottoprodotti, risultando ammissibile il ricorso alla qualifica di sottoprodotto, rispetto a quella di rifiuto, quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione (segnalazione ing. M. Federici) Fonte: lexambiente.it Rifiuti. Rilevanza del caso fortuito e della forza maggiore Cass. Sez. III n. 25028 del 16 giugno 2016 (Ud 18 feb 2016) Pres. Amoresano Est. Liberati Ric. Vivarelli Fondamento del caso fortuito e della forza maggiore sono la eccezionalità del fattore estrinseco e la imprevedibilità dello stesso, e tali caratteri non sono affatto ravvisabili nel verificarsi di temporali o di piogge, anche se particolarmente abbondanti o copiose: tali fenomeni, anche se inconsueti, possono e devono essere previsti, con la conseguenza che il titolare di una attività imprenditoriale, che si svolga in aperta campagna e richieda il trasporto di scarti di produzione (quali le sanse da molitura), deve adottare le cautele e gli accorgimenti necessari o per
  • 12. eseguire i trasporti anche in presenza di forti precipitazioni, o per realizzare un lecito deposito temporaneo di tali rifiuti (qualora le condizioni dei terreni non consentano lo spandimento delle sanse perché troppo saturi d'acqua), che sia conforme alle prescrizioni generali ed alle condizioni e quantità dei rifiuti. Fonte: lexambiente.it Beni Ambientali. Differenza tra condono ambientale e sanatoria in zone paesaggisticamente vincolate. TAR Liguria Sez. I n. 579 del 8 giugno 2016 Lo speciale condono previsto dalla legge delega ambientale era subordinato, tra l’altro, alla condizione che “le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati … siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico” (cfr. art. 1, comma 37, lett. a), senza che fossero prescritti particolari requisiti dimensionali o strutturali ai fini della sanabilità paesaggistica. La disciplina “a regime” in tema di abusi paesaggistici prevede, invece, che possano essere sanati solo alcuni tipi di “interventi minori” (lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria), a condizione che l’autorità preposta alla gestione del vincolo ne accerti la compatibilità paesaggistica (cfr. art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004). I due istituti, pertanto, si differenziano quanto all’oggetto, ma non implicano valutazioni sostanzialmente differenti da parte dell’amministrazione che, in entrambi i casi, è chiamata a rendere il proprio giudizio in ordine alla compatibilità paesaggistica delle opere abusive, ossia ad accertare che le stesse non siano in contrasto con i valori paesaggistici dell’area (“con il contesto paesaggistico”) e con le connesse esigenze di tutela. Fonte: lexambiente.it Beni Ambientali. Abusi paesaggistici, il principio di offensività. Cass. Sez. III n. 25041 del 15 giugno 2016 (Ud 18 mag 2016) Pres. Amoresano Est. Mocci Ric. Seratoni Riguardo agli abusi paesaggistici, il principio di offensività opera in relazione alla
  • 13. attitudine della condotta posta in essere ad arrecare pregiudizio al bene protetto, in quanto la natura di reato di pericolo della violazione non richiede la causazione di un danno e la incidenza della condotta medesima sull'assetto del territorio non viene meno neppure qualora venga attestata, dall'amministrazione competente, la compatibilità paesaggistica dell'intervento eseguito. Fonte: lexambiente.it Urbanistica. Titolare del diritto di servitù di passaggio e legittimazione a chiedere il titolo edilizio. TAR Puglia (BA) Sez. III n.746 del 9 giugno 2016 La legittimazione a chiedere (e ottenere) il titolo edilizio è ravvisabile non solo in capo al proprietario del terreno, ma anche in favore del soggetto titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo che lo autorizzi a disporne con un intervento costruttivo (fattispecie relativa a titolare di servitù di passaggio). Fonte: lexambiente.it