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LEGGE 170 
Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010 
LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 
in ambito scolastico. 
(10G0192) 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
promulga 
la seguente legge: 
Margherita Bissoni
Art. 1 
Riconoscimento e definizione di 
dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia 
Margherita Bissoni
RICONOSCIMENTO-D 1! EFINIZIONE! 
1. La presente legge riconosce la 
dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia quali 
disturbi specifici di apprendimento, 
di seguito denominati «DSA», che si 
manifestano in presenza di capacità 
cognitive adeguate, in assenza di 
patologie neurologiche e di deficit 
sensoriali, ma possono costituire 
una limitazione importante per 
alcune attività della vita quotidiana. 
DSA Disturbi Specifici dll’Apprendimento! 
DISLESSIA! DISGRAFIA! DISORTOGRAFIA! DISCALCULIA! 
Il ragazzo DSA è intelligente :)! 
è 
INTELLIGENTE! 
Assenza di patologie neurologiche o sensoriali! 
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patologie 
neurologiche ! 
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sensoriali! 
Margherita Bissoni
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Disturbi Specifici dell’Apprendimento! 
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2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un 
disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà 
nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei 
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3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un 
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4. Ai fini della presente legge, si intende per 
disortografia un disturbo specifico di scrittura che si 
manifesta in difficoltà nei processi linguistici di 
transcodifica. 
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5. Ai fini della presente legge, si intende per 
discalculia un disturbo specifico che si manifesta 
con una difficoltà negli automatismi del calcolo e 
dell'elaborazione dei numeri. 
DSA! 
Margherita Bissoni
RICONOSCIMENTO-D 1! EFINIZIONE! 
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia 
e la discalculia possono sussistere 
separatamente o insieme. 
DISLESSIA! DISGRAFIA! DISORTOGRAFIA! DISCALCULIA! 
DISLESSIA! DISGRAFIA! DISORTOGRAFIA! DISCALCULIA! 
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai 
commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione 
delle conoscenze scientifiche in materia. 
Si tiene conto della 
evoluzione della ricerca 
Margherita Bissoni
QUINDI 
La legge pone l’accento sulla 
“normalià” del bambino DSA! 
1) Distinzione fra bambino DSA e disabilià! 
! 
2) La competenza professionale al trattamento è demandata al docente perche 
tali disturbo si configura come una variante degli stili di apprendimento di una 
persona “normale”! 
! 
3) Tale disturbo richiede una attenzione istituzionale, e quindi un riconoscimento 
certificato, per la creazione di un percorso didattico personalizzato! 
! 
Margherita Bissoni
Art. 2 
Finalità 
Margherita Bissoni
2! FINALITA’! 
1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: 
a) garantire il diritto all'istruzione; 
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire 
una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; 
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 
durante il percorso di istruzione e di formazione; 
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e 
professionale. 
Margherita Bissoni
Art. 3 
Diagnosi 
Margherita Bissoni
1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei 
trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario 
nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla 
famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. 
alla famiglia! 
alla scuola! 
! 
! 
! 
viene comunicata! 
che poi lo comunica! 
Diagnosi! 
pubblica! 
servizio sanitario 
nazionale 
Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare 
la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici 
erogati dal Servizio sanitario nazionale possono 
prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la 
medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o 
strutture accreditate. 
viene comunicata! 
alla famiglia! 
alla scuola! 
! 
! 
! 
Diagnosi! 
privata! 
accreditate 
strutture 
private! 
che poi lo comunica! 
3! DIAGNOSI! 
Margherita Bissoni
3! DIAGNOSI! 
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate 
attività di recupero didattico mirato, presentano 
persistenti difficoltà, la scuola trasmette 
apposita comunicazione alla famiglia. 
SCUOLA! 
è compito della scuola 
segnalare le difficoltà del 
ragazzo! 
FAMIGLIA! 
Margherita Bissoni
3. E' compito delle scuole di ogni 
ordine e grado, comprese le scuole 
dell'infanzia, attivare, previa 
apposita comunicazione alle famiglie 
interessate, interventi tempestivi, 
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di DSA degli studenti, sulla base dei 
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3! DIAGNOSI! 
scuola infanzia elementari medie superiori 
SCREANING 
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Margherita Bissoni
Art. 4 
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Margherita Bissoni
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei 
programmi di formazione del personale 
docente e dirigenziale delle scuole di ogni 
ordine e grado, comprese le scuole 
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acquisire la competenza per individuarne 
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Note all'art. 4: 
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4! FORMAZIONE! 
scuola infanzia elementari medie superiori Università 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DIRIGENZIALE DELLE SCUOLE 
DI OGNI ORDINE E GRADO. 
finalizzata ad acquisire la competenza 
individuarne 
precocemente i 
segnali 
capacità di applicare 
strategie didattiche, 
metodologiche e 
valutative adeguate 
Margherita Bissoni
Art. 5 
Misure educative e didattiche di supporto 
Margherita Bissoni
MISURE EDUCATIVE E 5! DIDATTICHE DI SUPPORTO! 
1. Gli studenti con diagnosi di DSA 
hanno diritto a fruire di appositi 
provvedimenti dispensativi e 
compensativi di flessibilità didattica 
nel corso dei cicli di istruzione e 
formazione e negli studi 
universitari. 
scuola infanzia elementari medie superiori Università 
Un ragazzo DSA ha diritto a fruire di:! 
APPOSITI PROVVEDIMENTI! 
COMPENSATIVI! DISPENSATIVI! FLESSIBILITA DIDATTICA! 
Margherita Bissoni
5! MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO! 
2. Agli studenti con DSA le istituzioni 
scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e 
disponibili a legislazione vigente iscritte nello 
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, garantiscono: 
a) l'uso di una didattica individualizzata e 
personalizzata, con forme efficaci e flessibili di 
lavoro scolastico che tengano conto anche di 
caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il 
bilinguismo, adottando una metodologia e una 
strategia PIANO! educativa adeguate; 
DIDATTICO 
PERSONALIZZATO! 
PDP! 
Margherita Bissoni
MISURE EDUCATIVE E 5! DIDATTICHE DI SUPPORTO! 
b) l'introduzione di strumenti 
compensativi, compresi i mezzi 
di apprendimento alternativi e le 
tecnologie informatiche, nonché 
misure dispensative da alcune 
prestazioni non essenziali ai fini 
della qualità dei concetti da 
apprendere; 
STRUMENTI 
COMPENSATIVI 
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PREFERIRE 
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STRUMENTI 
Verifica! 
DISPENSATIVI 
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INGLESE 
SCRITTO 
Margherita Bissoni
5! MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO! 
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, 
l'uso di strumenti compensativi che 
favoriscano la comunicazione verbale e che 
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STRUMENTI 
DISPENSATIVI 
INGLESE 
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FEED-BACK 
STRUMENTI 
COMPENSATIVI 
STRUMENTI 
DISPENSATIVI 
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ADEGUATE FORME DI VERIFICA! 
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Margherita Bissoni
Art. 6 
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Margherita Bissoni
6! MISURE PER I FAMIGLIARI! 
1. I familiari fino al primo grado di studenti 
del primo ciclo dell'istruzione con DSA 
impegnati nell'assistenza alle attività 
scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di 
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comma 1 sono determinate dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro dei comparti 
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ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE PER 
I GENITORI CHE SEGUONO IL 
RAGAZZO DSA! 
Margherita Bissoni
Art. 7 
Disposizioni di 
attuazione 
Margherita Bissoni
DISPOSIZIONI 7! DI ATTUAZIONE! 
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa 
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee 
guida per la predisposizione di protocolli regionali, da 
stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di 
identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3. 
Ministro dell'istruzione Ministro della salute 
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge 
linee guida per la predisposizione di protocolli 
regionali, da stipulare entro i successivi sei 
mesi 
per le attività di identificazione 
precoce 
Margherita Bissoni
DISPOSIZIONI 7! DI ATTUAZIONE! 
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università 
e della ricerca, entro quattro mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente 
legge, con proprio decreto, individua le 
modalità di formazione dei docenti e dei 
dirigenti di cui all'articolo 4, le misure 
educative e didattiche di supporto di cui 
all'articolo 5, comma 2, 
nonché le forme di verifica e di 
valutazione finalizzate ad attuare quanto 
previsto dall'articolo 5, comma 4. 
proprio decreto 
individua 
modalità di 
formazione dei 
docenti e dei 
dirigenti 
di cui all'articolo 4 
le misure educative 
e didattiche di 
supporto 
di cui all'articolo 5, 
comma 2 
forme di verifica e di 
valutazione 
finalizzate ad 
attuare 
quanto previsto 
dall'articolo 5, 
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Ministro dell'istruzione 
Margherita Bissoni
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3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, da adottare entro 
due mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, e' istituito presso il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca un 
Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti 
di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato 
ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la 
presente legge attribuisce al Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai 
componenti del Comitato non 
spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di 
spese si provvede nel limite delle risorse allo 
scopo disponibili a legislazione vigente iscritte 
nello stato di previsione del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
decreto da adottare entro due mesi 
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composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. 
Margherita Bissoni 
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Art. 8 
Competenze delle regioni a statuto speciale e 
delle province autonome 
Margherita Bissoni
COMPETENZE REGIONI A STATUTO SPECIALE E 7! DELLE PROVINCIE AUTONOME! 
1. Sono fatte salve le competenze delle 
regioni a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano, in 
conformità ai rispettivi statuti e alle relative 
norme di attuazione nonché alle disposizioni 
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Costituzione. 
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, le regioni a 
statuto speciale e le province autonome di 
Trento e di Bolzano provvedono a dare 
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stessa 
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
Trento e di Bolzano provvedono a dare 
attuazione alle disposizioni della legge stessa 
Margherita Bissoni
Art. 9 
Clausola di invarianza finanziaria 
Margherita Bissoni
CLAUSOLA DI INVARIANZA 7! FINANZIARIA! 
1. Fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 2, 
dall'attuazione della presente legge 
non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 
La presente legge, munita del sigillo 
dello Stato, sarà inserita nella 
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della Repubblica italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
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pubblica 
Art. 4 
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DOCENTE E DIRIGENZIALE DELLE SCUOLE DI 
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170 
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Margherita Bissoni
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Legge 170

  • 1. LEGGE 170 Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010 LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (10G0192) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Margherita Bissoni
  • 2. Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia Margherita Bissoni
  • 3. RICONOSCIMENTO-D 1! EFINIZIONE! 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. DSA Disturbi Specifici dll’Apprendimento! DISLESSIA! DISGRAFIA! DISORTOGRAFIA! DISCALCULIA! Il ragazzo DSA è intelligente :)! è INTELLIGENTE! Assenza di patologie neurologiche o sensoriali! NO! patologie neurologiche ! NO! patologie sensoriali! Margherita Bissoni
  • 4. RICONOSCIMENTO-D 1! EFINIZIONE! Disturbi Specifici dell’Apprendimento! DISLESSIA 2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. DISGRAFIA 3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica. DISORTOGRAFIA 4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica. DISCALCULIA 5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. DSA! Margherita Bissoni
  • 5. RICONOSCIMENTO-D 1! EFINIZIONE! 6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. DISLESSIA! DISGRAFIA! DISORTOGRAFIA! DISCALCULIA! DISLESSIA! DISGRAFIA! DISORTOGRAFIA! DISCALCULIA! 7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. Si tiene conto della evoluzione della ricerca Margherita Bissoni
  • 6. QUINDI La legge pone l’accento sulla “normalià” del bambino DSA! 1) Distinzione fra bambino DSA e disabilià! ! 2) La competenza professionale al trattamento è demandata al docente perche tali disturbo si configura come una variante degli stili di apprendimento di una persona “normale”! ! 3) Tale disturbo richiede una attenzione istituzionale, e quindi un riconoscimento certificato, per la creazione di un percorso didattico personalizzato! ! Margherita Bissoni
  • 7. Art. 2 Finalità Margherita Bissoni
  • 8. 2! FINALITA’! 1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. Margherita Bissoni
  • 9. Art. 3 Diagnosi Margherita Bissoni
  • 10. 1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. alla famiglia! alla scuola! ! ! ! viene comunicata! che poi lo comunica! Diagnosi! pubblica! servizio sanitario nazionale Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. viene comunicata! alla famiglia! alla scuola! ! ! ! Diagnosi! privata! accreditate strutture private! che poi lo comunica! 3! DIAGNOSI! Margherita Bissoni
  • 11. 3! DIAGNOSI! 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. SCUOLA! è compito della scuola segnalare le difficoltà del ragazzo! FAMIGLIA! Margherita Bissoni
  • 12. 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA. . 3! DIAGNOSI! scuola infanzia elementari medie superiori SCREANING ENERGIA ENERGIA ENERGIA sospetto DSA! FAMIGLIA! Università Margherita Bissoni
  • 13. Art. 4 Formazione nella scuola Margherita Bissoni
  • 14. 1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. 2. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Note all'art. 4: - La legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009. 4! FORMAZIONE! scuola infanzia elementari medie superiori Università PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DIRIGENZIALE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. finalizzata ad acquisire la competenza individuarne precocemente i segnali capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate Margherita Bissoni
  • 15. Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto Margherita Bissoni
  • 16. MISURE EDUCATIVE E 5! DIDATTICHE DI SUPPORTO! 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. scuola infanzia elementari medie superiori Università Un ragazzo DSA ha diritto a fruire di:! APPOSITI PROVVEDIMENTI! COMPENSATIVI! DISPENSATIVI! FLESSIBILITA DIDATTICA! Margherita Bissoni
  • 17. 5! MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO! 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia PIANO! educativa adeguate; DIDATTICO PERSONALIZZATO! PDP! Margherita Bissoni
  • 18. MISURE EDUCATIVE E 5! DIDATTICHE DI SUPPORTO! b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; STRUMENTI COMPENSATIVI TEMPO IN PIU’ COMPUTER PREFERIRE ORALE STRUMENTI Verifica! DISPENSATIVI DIVIDERE IL COMPITO MAPPE SCHEDE CALCOLATRICE LIBRI PDF LEGGERE ALTA VOCE INGLESE SCRITTO Margherita Bissoni
  • 19. 5! MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO! c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. STRUMENTI DISPENSATIVI INGLESE COMPUTER SCRITTO 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari. FEED-BACK STRUMENTI COMPENSATIVI STRUMENTI DISPENSATIVI ESAMI DI STATO! AMMISSIONE UNIVERSITA’! ESAMI UNIVERSITA’! ADEGUATE FORME DI VERIFICA! INSEGNANTE ALUNNO DSA Margherita Bissoni
  • 20. Art. 6 Misure per i familiari Margherita Bissoni
  • 21. 6! MISURE PER I FAMIGLIARI! 1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili. 2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE PER I GENITORI CHE SEGUONO IL RAGAZZO DSA! Margherita Bissoni
  • 22. Art. 7 Disposizioni di attuazione Margherita Bissoni
  • 23. DISPOSIZIONI 7! DI ATTUAZIONE! 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3. Ministro dell'istruzione Ministro della salute Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi per le attività di identificazione precoce Margherita Bissoni
  • 24. DISPOSIZIONI 7! DI ATTUAZIONE! 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4. proprio decreto individua modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4 le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2 forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4. Ministro dell'istruzione Margherita Bissoni
  • 25. DISPOSIZIONI 7! DI ATTUAZIONE! 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. decreto da adottare entro due mesi Comitato tecnico-scientifico composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Margherita Bissoni Ministro dell'istruzione
  • 26. Art. 8 Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome Margherita Bissoni
  • 27. COMPETENZE REGIONI A STATUTO SPECIALE E 7! DELLE PROVINCIE AUTONOME! 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa Margherita Bissoni
  • 28. Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria Margherita Bissoni
  • 29. CLAUSOLA DI INVARIANZA 7! FINANZIARIA! 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. No oneri a carico della finanza pubblica Art. 4 Tranne scuola infanzia elementari medie superiori Università PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DIRIGENZIALE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. 1 milione di euro nel 2011 1 milione di euro nel 2012 Legge 170 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Margherita Bissoni
  • 30. Data a Roma, addì 8 ottobre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano Margherita Bissoni