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68 10.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
DELIBERAZIONE 25 maggio 2015, n. 672
L.r. 10/2010 art. 73-bis comma 1 lettera a), D.G.R.
n. 160 del 23.2.2015. Procedimento coordinato di VIA
ed AIA di competenza regionale, di cui alla Parte Se-
conda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, rela-
tivo all’installazione “Termovalorizzatore e impianto
di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino
(GR)”, proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l.
Direttive per lo svolgimento dell’inchiesta pubblica
(art.53, commi 1, 2 e 4 della l.r. 10/2010).
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Parte Seconda del d.lgs.152/2006;
Vista la l.r. 10/2010;
Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito
pubblico regionale e promozione della partecipazione
alla elaborazione delle politiche regionali e nazionali);
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
160 del 23/02/2015 recante “Indirizzi operativi per lo
svolgimento del procedimento coordinato di VIA e AIA
di competenza regionale (art. 73 bis della l.r.10/2010)”;
Dato atto che in data 20.3.2015 è stato avviato, ai
sensi della l.r. 10/2010 art. 73-bis comma 1 lettera a),
D.G.R. n. 160 del 23.2.2015, il procedimento coordinato
di VIA ed AIA di competenza regionale, di cui alla Parte
Seconda del d.lgs.152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010,
relativo all’installazione “Termovalorizzatore e impianto
di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino (GR)”,
proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l.;
Dato atto che i Comuni di Scarlino e Follonica,
rispettivamente con nota prot.5761 del 29/04/2015 e
con nota prot. 12625 del 28/04/2014, hanno chiesto alla
Regione Toscana l’apertura di un percorso partecipativo
sul proprio territorio, con funzioni di inchiesta pubblica,
per l’esame dello studio di impatto ambientale, dei
pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle
osservazioni del pubblico anche in considerazione della
particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto,
di cui al capoverso precedente;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) e in particolare l’articolo
24, commi 6 e 7, che recitano, rispettivamente “L’autorità
competente può disporre che la consultazione avvenga
mediante lo svolgimento di un’inchiesta pubblica
per l’esame dello studio di impatto ambientale, dei
pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle
osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti
interruzioni o sospensioni dei termini per l’istruttoria.”
e “L’inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una
relazionesuilavorisvoltiedungiudiziosuirisultatiemersi,
che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di
valutazione dell’impatto ambientale”;
Visto l’articolo 53 della legge regionale 12 febbraio
2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale
(VIA)) che disciplina, ai commi 1, 2 e 4, l’inchiesta
pubblica:
“1. L’autorità competente può disporre, dandone
adeguata pubblicità, lo svolgimento di un inchiesta
pubblica per l’esame dello studio di impatto ambientale,
dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle
osservazioni del pubblico, anche in considerazione della
particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto,
senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei
termini dell’istruttoria.
2. L’inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite
audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni
con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli
estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale.
L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti
ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare
ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.
4.L’autoritàcompetentedeterminal’esattoammontare
degli oneri finanziari per lo svolgimento dell’inchiesta;
tali oneri sono a carico della medesima autorità, che vi fa
fronte con le risorse di cui all’articolo 47, comma 3”;
Visto l’art. 42 della l.r. 10/2010, sulle modalità di
raccordo tra i processi partecipativi di cui alla l.r. 46/2013
e quelli previsti dalle procedure di VIA;
Dato atto che per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della
l.r. 10/2010 la Regione Toscana, in qualità di autorità
competente, può disporre lo svolgimento di un’inchiesta
pubblica per l’esame dello studio di impatto ambientale,
dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle
osservazioni del pubblico, anche in considerazione della
particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto,
senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei
termini dell’istruttoria;
Ritenuto opportuno, data la possibile rilevanza degli
effetti ambientali del progetto in esame, integrare le
modalità di partecipazione al procedimento di VIA da
parte del pubblico, previste dagli articoli 52 e seguenti
6910.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23
della l.r. 10/2010, con lo svolgimento dell’inchiesta
pubblica;
Visto che l’art. 65 comma 2 della l.r. 10/2010
(normativa regionale vigente in materia di VIA), nelle
more dell’approvazione del regolamento attuativo della
medesima legge, fa salve, in quanto compatibili con la
nuova disciplina, le disposizioni attuative di cui all’art.
22 della l.r.79/1998 (normativa regionale previgente in
materia di VIA), ivi incluse le Norme tecniche, approvate
con D.G.R. n. 1069 del 20.9.1999, le quali comprendono
uno schema di regolamento tipo per la partecipazione
del pubblico nella procedura di VIA, schema che include
anche l’inchiesta pubblica;
Dato atto che l’applicazione integrale delle modalità
di svolgimento dell’inchiesta, così come previste dalla
schema di regolamento tipo di cui alla D.G.R.1069/1999,
non consentirebbe il rispetto del termine conclusivo del
procedimento di VIA in oggetto, previsto dall’art. 57
commi 1, 2 e 3 della l.r.10/2010 e dall’articolo 6 comma
1 della D.G.R.160/2015, mentre l’art. 53 della medesima
l.r.10/2010 dispone che lo svolgimento dell’inchiesta
pubblica non comporti interruzioni o sospensioni dei
termini dell’istruttoria di VIA;
Vistochenellemoredell’approvazionedelregolamento
relativo alla l.r.10/2010, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel d.lgs.152/2006, Parte Seconda e nella
l.r.10/2010, risulta necessario disciplinare le modalità
di svolgimento dell’inchiesta pubblica nell’ambito del
procedimento indicato in oggetto, in linea con i principi
contenuti nello schema di regolamento tipo di cui alla
D.G.R.1069/1999, ove compatibili con le modalità
di svolgimento della procedura di VIA previste dalla
vigente disciplina nazionale (d.lgs.152/2006) e regionale
(l.r.10/2010) in materia, la quale definisce una rigida
scansione temporale del procedimento amministrativo
di valutazione di impatto ambientale e non prevede, a
differenza della previgente l.r. 79/1998, nessuna eleva-
zione automatica del termine per la pronuncia di compa-
tibilità ambientale, nel caso che venga svolta l’inchiesta
pubblica;
Ritenuto pertanto necessario:
a) definire le modalità di svolgimento dell’inchiesta
pubblica, preliminare alla pronuncia di compatibilità
ambientale relativa all’impianto in oggetto;
b) stabilire che allo svolgimento dell’inchiesta
pubblica sia preposto un Comitato composto da tre Com-
missari esperti in materia di tutela ambientale, di cui uno
con funzioni di Presidente;
c) incaricare, con il presente atto, il Presidente del
Comitato;
d)stabilireche,sentitelepartipartecipantiall’inchiesta
pubblica, il Presidente del Comitato provveda alla
designazione degli altri due Commissari;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 ed in
particolare l’art. 47;
Considerato che la D.G.R.504/2010, in materia di
conferimenti di incarichi di consulenza o prestazioni
libero professionali ai sensi dell’art. 47 della l.r.1/2009,
consente di derogare alle procedure per il conferimento
di incarichi a soggetti particolarmente qualificati
per lo svolgimento della prestazione con il grado di
approfondimentoecompletezzarichiesti,riguardandotale
qualificazione, nel caso di specie, competenze in campo
giuridico e ambientale connesse alle attività richieste al
Presidente del Comitato dell’inchiesta pubblica;
Considerataaltresìl’urgenzadidefinirelacomposizio-
ne del Comitato dell’inchiesta pubblica i cui lavori,
secondo quanto previsto dall’art. 53 della l.r. 10/2010,
non possono comportare interruzione o sospensione dei
termini della procedura di VIA;
Ritenuto quindi di procedere, tenuto conto del curri-
culum acquisito, dell’esperienza professionale matura-
ta e della verificata autorevolezza in materia di tutela
ambientale, nonché delle ragioni di urgenza sopra
evidenziate, al conferimento dell’incarico del Presidente
del Comitato dell’inchiesta pubblica;
Vista la propria Deliberazione n. 200 del 02/03/2015
in merito all’approvazione dello schema di convenzione
per l’utilizzo in avvalimento delle strutture organizzative
delle Province e della Città Metropolitana di Firenze da
parte della Regione Toscana per l’espletamento delle
attività istruttorie connesse alle funzioni amministrative
di cui al comma 4 dell’art. 28 della l.r. 61/2014 e visto
che tale Convenzione è stata sottoscritto, tra le altre, dalla
Provincia di Grosseto;
Ritenuto necessario, anche in ragione dell’esigenza di
garantire lo svolgimento dell’inchiesta pubblica nell’area
interessata dall’impianto, che nell’ambito della suddetta
Convenzione il personale della Provincia di Grosseto
assicuriilsupportologisticoeamministrativoalComitato,
per lo svolgimento dei compiti di competenza, secondo
quanto indicato nell’Allegato 1 al presente atto;
Dato atto che l’esatto ammontare degli oneri finanziari
derivanti dallo svolgimento dell’inchiesta è determinato
dall’autorità competente e gli oneri sono sostenuti da
parte della medesima, che vi fa fronte nei modi previsti
dall’articolo 47, comma 3 della l.r.10/2010;
Visto l’Allegato 1 al presente atto, contenente le
modalità di svolgimento dell’inchiesta pubblica ex art.
70 10.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23
53 della l.r. 10/2010, nell’ambito del procedimento in
oggetto;
Visto il parere espresso dal CTD nella seduta del
21/5/2015;
A voti unanimi
DELIBERA
A) di disporre lo svolgimento di un’inchiesta
pubblica relativa al procedimento coordinato di VIA e
AIA di competenza regionale, di cui alla Parte Seconda
del d.lgs.152/2006 e di cui alla l.r.10/2010, relativo
all’installazione “Termovalorizzatore e impianto di
trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino (GR)”,
proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l., avviato
in data 20/3/2015 ai sensi della l.r.10/2010 art. 73-bis
comma 1 lettera a), D.G.R. n. 160 del 23.2.2015;
B) di dare atto che l’inchiesta pubblica si svolgerà
secondo le modalità stabilite nell’allegato al presente
atto (Allegato 1), che con la presente deliberazione si
approva;
C) di stabilire che allo svolgimento dell’inchiesta
pubblica sia preposto un Comitato composto da tre
Commissari esperti in materia di tutela ambientale, di cui
uno con funzioni di Presidente;
D) di incaricare, tenuto conto del curriculum
presentato, dell’esperienza professionale maturata e della
verificata autorevolezza in campo giuridico e ambientale,
l’avvocato Gianni Taddei di Firenze quale Presidente del
Comitato dell’inchiesta pubblica;
E) di stabilire che, sentite le parti partecipanti
all’inchiesta pubblica, il Presidente del Comitato provve-
da alla designazione degli altri due Commissari;
F) di disporre che al Presidente sia corrisposto
un compenso in relazione alla complessità e durata
dell’incarico relativo, pari a € 20.000,00 onnicomprensivi
di tutti gli oneri fiscali e contributivi;
G) che gli oneri di cui alla presente facciano
riferimento al Cap.43164 del Bilancio 2015, che presenta
la necessaria disponibilità;
H) di dare atto che i successivi impegni di spesa
ed erogazioni delle risorse finanziarie coinvolte sono
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in
materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
I) di dare atto che il supporto logistico e amministra-
tivo al comitato fornito dalla Provincia di Grosseto,
nell’ambito della Convenzione sottoscritta ex DGR
n. 200/2015 per l’espletamento delle funzioni di cui
all’articolo 28 comma 4 della l.r. 61/2014, non comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a
quelli previsti dalla citata DGR n. 200/2015;
L) di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 comma 1 della
l.r. 10/2010, lo svolgimento dell’inchiesta pubblica non
debba comportare interruzioni o sospensioni del termine
dell’istruttoria.
Si avverte che contro il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale o al Presidente della Repub-
blica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua
notificazione o piena conoscenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della medesima legge regionale.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
7110.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23
Allegato 1
L.R.10/2010 art.73-bis comma 1 lettera a), D.G.R. n.160 del 23.2.2015. Procedimento coordinato di
VIA ed AIA di competenza regionale, di cui alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e di cui alla
l.r.10/2010, relativo all'installazione “Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi in
Comune di Scarlino (GR)”, proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l. Direttive per lo svolgimento
dell'inchiesta pubblica (art.53, commi 1, 2 e 4 della l.r.10/2010).
1. Premessa
1. L'art.24 del d.lgs.152/2006 e l'art.53 della l.r.10/2010 prevedono la possibilità, da parte
dell'Autorità competente per la VIA, di disporre lo svolgimento di una inchiesta pubblicata per
l'esame dello studio di impatto ambientale (SIA), delle osservazioni del pubblico e dei pareri forniti
dalle pubbliche amministrazioni, nonché al fine favorire la partecipazione del pubblico nell'ambito
del procedimento in oggetto.
2. Le Norme tecniche di attuazione (relative alla previgente normativa regionale in materia di VIA:
l.r.79/1998), approvate con D.G.R. n.1069 del 20.9.1999, comprendono uno schema di regolamento
tipo per la partecipazione del pubblico nella procedura di VIA, schema che include anche l'inchiesta
pubblica.
3. L’art.65 comma 2 della l.r.10/2010 (normativa regionale vigente in materia di VIA), nelle more
dell’approvazione del regolamento attuativo della legge, fa salve, in quanto compatibili con la
nuova disciplina, le disposizioni attuative di cui all’art.22 della l.r.79/1998, ivi incluse le sopra
citate Norme tecniche.
4. Il presente documento, alla luce delle disposizioni contenute nel d.lgs.152/2006, Parte Seconda, e
nella l.r.10/2010, disciplina le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica nell'ambito del
procedimento indicato in oggetto, in linea con i principi contenuti nello schema di regolamento tipo
di cui alla D.G.R.1069/1999 compatibili con le modalità di svolgimento della procedura di VIA
previste dalla vigente disciplina nazionale (d.lgs.152/2006) e regionale (l.r.10/2010) in materia.
5. L'inchiesta pubblica si compone di almeno 3 Audizioni aperte al pubblico. L'inchiesta è condotta
da un Comitato composto dal Presidente e da 2 Commissari. Il Presidente è incaricato dalla Giunta
regionale; i due Commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono
designati dal Presidente, sentite le parti partecipanti all'Audizione preliminare dell'inchiesta
pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte e senza oneri a carico
della Regione Toscana. Alle Audizioni previste nell'ambito dell'inchiesta possono partecipare: il
pubblico, ivi inclusi gli autori di eventuali osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e
del SIA, nonché le Amministrazioni interessate.
6. L'inchiesta si conclude con la redazione, da parte del Presidente in collaborazione con i
Commissari, della Relazione di cui al successivo articolo 5 e con la relativa trasmissione
all'Autorità competente per la VIA.
7. Lo svolgimento dell'inchiesta pubblica integra le modalità di partecipazione del pubblico di cui
agli articoli 52 e seguenti della l.r.10/2010 e di cui all'articolo 4 della D.G.R.160/2015.
8. Nell'ambito dell'inchiesta pubblica vengono esaminati il progetto e lo studio di impatto
72 10.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23
ambientale, nonché la eventuale documentazione integrativa presentata dal proponente all'Autorità
competente per la VIA durante il procedimento in oggetto. Inoltre vengono esaminati i pareri e le
osservazioni pervenute all'Autorità competente per la VIA, ivi inclusi, eventualmente, quelli
inerenti la documentazione integrativa.
2. Comitato dell’inchiesta pubblica
1. Il Presidente, in collaborazione con i Commissari, prepara e conduce le Audizioni e predispone la
Relazione di cui al successivo articolo 5.
L'Autorità competente per la VIA mette a disposizione del Comitato un Ufficio di segreteria,
avvalendosi del personale della Provincia di Grosseto, firmataria della Convenzione di cui alla DGR
200/2015.
2. In particolare, compete al Presidente dell'inchiesta pubblica:
a) predisporre un Avviso al pubblico, contenente la notizia dell'indizione dell'inchiesta pubblica e la
convocazione dell'Audizione preliminare;
b) provvedere alla designazione dei due Commissari, sentite le parti partecipanti all'Audizione
preliminare;
3. In particolare, compete al Presidente dell'inchiesta pubblica, in collaborazione con i Commissari:
a) predisporre, sentiti i partecipanti all'Audizione preliminare, il Programma dei lavori dell'inchiesta
completo del calendario delle Audizioni, delle indicazioni relative alle modalità di accesso alle
Audizioni da parte del pubblico e delle modalità di conduzione dell'inchiesta, nel rispetto delle
direttive di cui al presente atto. Il Programma dei lavori, unitamente ad uno specifico Avviso, viene
pubblicato sul sito web dell'Autorità competente per la VIA;
b) integrare, ove necessario, sulla base delle Audizioni già svolte, il Programma dei lavori
dell'inchiesta e provvedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso;
c) redigere la Relazione finale sui lavori svolti, recante anche il giudizio sui risultati emersi.
3. Audizioni pubbliche: tipologia e modalità di svolgimento
1. Dell'avvenuta indizione dell'inchiesta pubblica, del Programma dei lavori e dell'eventuale
modifica del Programma dei lavori, deve essere dato specifico Avviso sul sito web dell’Autorità
competente per la VIA.
2. Ogni Audizione deve concludersi con un verbale recante la sintesi dei lavori svolti.
3. I verbali sono redatti dal Presidente dell'inchiesta pubblica, in collaborazione con i Commissari, e
conservati a cura dell'Ufficio di segreteria e pubblicati sul sito web dell'Autorità competente per la
VIA, fatte salve le esigenze di riservatezza previste dalla normativa vigente.
4. L’Inchiesta Pubblica si compone di almeno 3 (tre) Audizioni aperte al pubblico:
- Audizione preliminare;
- Audizione generale;
- Audizione finale.
In occasione di ogni Audizione si provvede alla registrazione dei partecipanti.
5. L'Audizione preliminare è quella in cui il Presidente dell'inchiesta pubblica:
x individua le parti partecipanti all'inchiesta e ne raccoglie le indicazioni, ai fini della
designazione dei due Commissari, che devono essere espressione delle posizioni
7310.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23
eventualmente contrapposte (contrarie e favorevoli all'installazione in oggetto) registrate nel
corso dell'Audizione stessa;
x presenta ai partecipanti la proposta di Programma dei lavori, con i contenuti di cui al
precedente articolo 2 comma 2 lettera b). I partecipanti possono esprimere le proprie
osservazioni in merito, che sono tenute in considerazione ai fini della redazione definitiva
del Programma dei lavori.
6. L'Audizione generale è quella in cui sono discussi tutti gli aspetti, programmatici, progettuali ed
ambientali dell'installazione di cui al procedimento in oggetto, nonché le osservazioni e i pareri
pervenuti all'Autorità competente per la VIA, nell'ambito del procedimento in oggetto.
7. L'Audizione finale è quella in cui il Presidente illustra la Relazione finale sui lavori svolti recante
anche il giudizio sui risultati emersi, in collaborazione con i Commissari.
4. Partecipazione alle Audizioni da parte del pubblico
1. Sono ammessi a partecipare alle Audizioni i soggetti che abbiamo presentato osservazioni ai
sensi dell'art.52-ter della l.r.10/2010 e quelli che ne abbiano fatto richiesta almeno 48 ore prima di
ciascuna Audizione, con le modalità previste nel Programma dei lavori.
2. Salvo i soggetti di cui al precedente comma 1, nessuno è ammesso a partecipare alla Audizione
interessata, salvo diversa decisione del Presidente motivata dall'esigenza di garantire il regolare
svolgimento dell'audizione, anche compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli ambienti in
cui essa si svolge.
3. I partecipanti possono intervenire verbalmente durante l'Audizione e/o presentare, durante
l'Audizione, memorie scritte. Il presidente stabilisce la durata di ogni intervento verbale al fine
consentire a tutti i partecipanti interessati la possibilità di intervenire.
4. All'inizio dell'Audizione generale, il proponente illustra il progetto e lo studio di impatto
ambientale. Successivamente il Presidente dell'inchiesta pubblica, in collaborazione con i
Commissari, illustra sinteticamente i pareri e le osservazioni pervenuti nell'ambito del procedimento
di VIA in oggetto. Quindi i partecipanti interessati espongono le proprie posizioni, in relazione alle
quali il proponente può esprimere le proprie controdeduzioni.
5. Durante l'Audizione finale, dopo l'illustrazione dal parte del Presidente della Relazione di cui al
successivo articolo 5, i partecipanti possono esprimere la propria posizione.
6. L'inchiesta pubblica si svolgerà nel Comune di Scarlino e/o nel Comune di Follonica, in quanto
territori interessati dagli impatti del progetto in esame.
5. Relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi
1. La Relazione contiene, in particolare:
- una breve descrizione del progetto;
- l'illustrazione degli aspetti programmatici, progettuali ed ambientali messi in evidenza dai
partecipanti durante le Audizioni;
- la posizione della Società proponente in merito agli aspetti messi in evidenza durante le Audizioni;
- copia dei verbali delle Audizioni svolte;
- la lista dei partecipanti all’inchiesta;
74 10.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23
- il giudizio del Presidente, elaborato in collaborazione con i Commissari, sui risultati emersi
nell'inchiesta pubblica, finalizzato a evidenziare le eventuali, principali criticità emerse.
2. La Relazione deve essere trasmessa all'Autorità competente per la VIA in tempo utile per poter
essere valutata dalla Conferenza di Servizi di cui all'art.3 dell'Allegato 1 alla D.G.R.160/2015.
L'Autorità competente per la VIA valuta la Relazione ai fini della pronuncia di compatibilità
ambientale.
3. La Relazione deve essere pubblicata sul sito web dell'Autorità competente per la VIA, fatte salve
le esigenze riservatezza previste dalla normativa vigente.
4. Lo svolgimento dell'inchiesta pubblica non deve determinare interruzioni o sospensioni dei
termini del procedimento in oggetto, che pertanto deve concludersi nei termini di cui all'articolo 6
comma 1 della D.G.R. 160/2015.
6. Mansioni dell'Ufficio di segreteria del Comitato
L'Ufficio di segreteria:
- provvede al reperimento di una sala con caratteristiche, impianti e strumentazioni adeguate allo
svolgimento delle audizioni;
- riceve le richieste di partecipazione alle Audizioni e ne redige l'elenco;
- registra i partecipanti alle Audizioni;
- supporta il Comitato nella redazione dei verbali delle Audizioni;
- conserva i verbali delle Audizioni;
- trasmette all'Autorità competente per la VIA i documenti previsti agli articoli precedenti;
- dà supporto amministrativo al Comitato per lo svolgimento dei compiti al medesimo assegnati.

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  • 1. 68 10.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta DELIBERAZIONE 25 maggio 2015, n. 672 L.r. 10/2010 art. 73-bis comma 1 lettera a), D.G.R. n. 160 del 23.2.2015. Procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, di cui alla Parte Se- conda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, rela- tivo all’installazione “Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino (GR)”, proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l. Direttive per lo svolgimento dell’inchiesta pubblica (art.53, commi 1, 2 e 4 della l.r. 10/2010). LA GIUNTA REGIONALE Vista la Parte Seconda del d.lgs.152/2006; Vista la l.r. 10/2010; Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e nazionali); Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 23/02/2015 recante “Indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento coordinato di VIA e AIA di competenza regionale (art. 73 bis della l.r.10/2010)”; Dato atto che in data 20.3.2015 è stato avviato, ai sensi della l.r. 10/2010 art. 73-bis comma 1 lettera a), D.G.R. n. 160 del 23.2.2015, il procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, di cui alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, relativo all’installazione “Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino (GR)”, proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l.; Dato atto che i Comuni di Scarlino e Follonica, rispettivamente con nota prot.5761 del 29/04/2015 e con nota prot. 12625 del 28/04/2014, hanno chiesto alla Regione Toscana l’apertura di un percorso partecipativo sul proprio territorio, con funzioni di inchiesta pubblica, per l’esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, di cui al capoverso precedente; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare l’articolo 24, commi 6 e 7, che recitano, rispettivamente “L’autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un’inchiesta pubblica per l’esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l’istruttoria.” e “L’inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazionesuilavorisvoltiedungiudiziosuirisultatiemersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale”; Visto l’articolo 53 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)) che disciplina, ai commi 1, 2 e 4, l’inchiesta pubblica: “1. L’autorità competente può disporre, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di un inchiesta pubblica per l’esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell’istruttoria. 2. L’inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale. 4.L’autoritàcompetentedeterminal’esattoammontare degli oneri finanziari per lo svolgimento dell’inchiesta; tali oneri sono a carico della medesima autorità, che vi fa fronte con le risorse di cui all’articolo 47, comma 3”; Visto l’art. 42 della l.r. 10/2010, sulle modalità di raccordo tra i processi partecipativi di cui alla l.r. 46/2013 e quelli previsti dalle procedure di VIA; Dato atto che per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della l.r. 10/2010 la Regione Toscana, in qualità di autorità competente, può disporre lo svolgimento di un’inchiesta pubblica per l’esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell’istruttoria; Ritenuto opportuno, data la possibile rilevanza degli effetti ambientali del progetto in esame, integrare le modalità di partecipazione al procedimento di VIA da parte del pubblico, previste dagli articoli 52 e seguenti
  • 2. 6910.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 della l.r. 10/2010, con lo svolgimento dell’inchiesta pubblica; Visto che l’art. 65 comma 2 della l.r. 10/2010 (normativa regionale vigente in materia di VIA), nelle more dell’approvazione del regolamento attuativo della medesima legge, fa salve, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le disposizioni attuative di cui all’art. 22 della l.r.79/1998 (normativa regionale previgente in materia di VIA), ivi incluse le Norme tecniche, approvate con D.G.R. n. 1069 del 20.9.1999, le quali comprendono uno schema di regolamento tipo per la partecipazione del pubblico nella procedura di VIA, schema che include anche l’inchiesta pubblica; Dato atto che l’applicazione integrale delle modalità di svolgimento dell’inchiesta, così come previste dalla schema di regolamento tipo di cui alla D.G.R.1069/1999, non consentirebbe il rispetto del termine conclusivo del procedimento di VIA in oggetto, previsto dall’art. 57 commi 1, 2 e 3 della l.r.10/2010 e dall’articolo 6 comma 1 della D.G.R.160/2015, mentre l’art. 53 della medesima l.r.10/2010 dispone che lo svolgimento dell’inchiesta pubblica non comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell’istruttoria di VIA; Vistochenellemoredell’approvazionedelregolamento relativo alla l.r.10/2010, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs.152/2006, Parte Seconda e nella l.r.10/2010, risulta necessario disciplinare le modalità di svolgimento dell’inchiesta pubblica nell’ambito del procedimento indicato in oggetto, in linea con i principi contenuti nello schema di regolamento tipo di cui alla D.G.R.1069/1999, ove compatibili con le modalità di svolgimento della procedura di VIA previste dalla vigente disciplina nazionale (d.lgs.152/2006) e regionale (l.r.10/2010) in materia, la quale definisce una rigida scansione temporale del procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale e non prevede, a differenza della previgente l.r. 79/1998, nessuna eleva- zione automatica del termine per la pronuncia di compa- tibilità ambientale, nel caso che venga svolta l’inchiesta pubblica; Ritenuto pertanto necessario: a) definire le modalità di svolgimento dell’inchiesta pubblica, preliminare alla pronuncia di compatibilità ambientale relativa all’impianto in oggetto; b) stabilire che allo svolgimento dell’inchiesta pubblica sia preposto un Comitato composto da tre Com- missari esperti in materia di tutela ambientale, di cui uno con funzioni di Presidente; c) incaricare, con il presente atto, il Presidente del Comitato; d)stabilireche,sentitelepartipartecipantiall’inchiesta pubblica, il Presidente del Comitato provveda alla designazione degli altri due Commissari; Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 ed in particolare l’art. 47; Considerato che la D.G.R.504/2010, in materia di conferimenti di incarichi di consulenza o prestazioni libero professionali ai sensi dell’art. 47 della l.r.1/2009, consente di derogare alle procedure per il conferimento di incarichi a soggetti particolarmente qualificati per lo svolgimento della prestazione con il grado di approfondimentoecompletezzarichiesti,riguardandotale qualificazione, nel caso di specie, competenze in campo giuridico e ambientale connesse alle attività richieste al Presidente del Comitato dell’inchiesta pubblica; Considerataaltresìl’urgenzadidefinirelacomposizio- ne del Comitato dell’inchiesta pubblica i cui lavori, secondo quanto previsto dall’art. 53 della l.r. 10/2010, non possono comportare interruzione o sospensione dei termini della procedura di VIA; Ritenuto quindi di procedere, tenuto conto del curri- culum acquisito, dell’esperienza professionale matura- ta e della verificata autorevolezza in materia di tutela ambientale, nonché delle ragioni di urgenza sopra evidenziate, al conferimento dell’incarico del Presidente del Comitato dell’inchiesta pubblica; Vista la propria Deliberazione n. 200 del 02/03/2015 in merito all’approvazione dello schema di convenzione per l’utilizzo in avvalimento delle strutture organizzative delle Province e della Città Metropolitana di Firenze da parte della Regione Toscana per l’espletamento delle attività istruttorie connesse alle funzioni amministrative di cui al comma 4 dell’art. 28 della l.r. 61/2014 e visto che tale Convenzione è stata sottoscritto, tra le altre, dalla Provincia di Grosseto; Ritenuto necessario, anche in ragione dell’esigenza di garantire lo svolgimento dell’inchiesta pubblica nell’area interessata dall’impianto, che nell’ambito della suddetta Convenzione il personale della Provincia di Grosseto assicuriilsupportologisticoeamministrativoalComitato, per lo svolgimento dei compiti di competenza, secondo quanto indicato nell’Allegato 1 al presente atto; Dato atto che l’esatto ammontare degli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dell’inchiesta è determinato dall’autorità competente e gli oneri sono sostenuti da parte della medesima, che vi fa fronte nei modi previsti dall’articolo 47, comma 3 della l.r.10/2010; Visto l’Allegato 1 al presente atto, contenente le modalità di svolgimento dell’inchiesta pubblica ex art.
  • 3. 70 10.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 53 della l.r. 10/2010, nell’ambito del procedimento in oggetto; Visto il parere espresso dal CTD nella seduta del 21/5/2015; A voti unanimi DELIBERA A) di disporre lo svolgimento di un’inchiesta pubblica relativa al procedimento coordinato di VIA e AIA di competenza regionale, di cui alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e di cui alla l.r.10/2010, relativo all’installazione “Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino (GR)”, proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l., avviato in data 20/3/2015 ai sensi della l.r.10/2010 art. 73-bis comma 1 lettera a), D.G.R. n. 160 del 23.2.2015; B) di dare atto che l’inchiesta pubblica si svolgerà secondo le modalità stabilite nell’allegato al presente atto (Allegato 1), che con la presente deliberazione si approva; C) di stabilire che allo svolgimento dell’inchiesta pubblica sia preposto un Comitato composto da tre Commissari esperti in materia di tutela ambientale, di cui uno con funzioni di Presidente; D) di incaricare, tenuto conto del curriculum presentato, dell’esperienza professionale maturata e della verificata autorevolezza in campo giuridico e ambientale, l’avvocato Gianni Taddei di Firenze quale Presidente del Comitato dell’inchiesta pubblica; E) di stabilire che, sentite le parti partecipanti all’inchiesta pubblica, il Presidente del Comitato provve- da alla designazione degli altri due Commissari; F) di disporre che al Presidente sia corrisposto un compenso in relazione alla complessità e durata dell’incarico relativo, pari a € 20.000,00 onnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi; G) che gli oneri di cui alla presente facciano riferimento al Cap.43164 del Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità; H) di dare atto che i successivi impegni di spesa ed erogazioni delle risorse finanziarie coinvolte sono subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia; I) di dare atto che il supporto logistico e amministra- tivo al comitato fornito dalla Provincia di Grosseto, nell’ambito della Convenzione sottoscritta ex DGR n. 200/2015 per l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 28 comma 4 della l.r. 61/2014, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti dalla citata DGR n. 200/2015; L) di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 comma 1 della l.r. 10/2010, lo svolgimento dell’inchiesta pubblica non debba comportare interruzioni o sospensioni del termine dell’istruttoria. Si avverte che contro il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repub- blica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima legge regionale. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta SEGUE ALLEGATO
  • 4. 7110.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 Allegato 1 L.R.10/2010 art.73-bis comma 1 lettera a), D.G.R. n.160 del 23.2.2015. Procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, di cui alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e di cui alla l.r.10/2010, relativo all'installazione “Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino (GR)”, proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l. Direttive per lo svolgimento dell'inchiesta pubblica (art.53, commi 1, 2 e 4 della l.r.10/2010). 1. Premessa 1. L'art.24 del d.lgs.152/2006 e l'art.53 della l.r.10/2010 prevedono la possibilità, da parte dell'Autorità competente per la VIA, di disporre lo svolgimento di una inchiesta pubblicata per l'esame dello studio di impatto ambientale (SIA), delle osservazioni del pubblico e dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni, nonché al fine favorire la partecipazione del pubblico nell'ambito del procedimento in oggetto. 2. Le Norme tecniche di attuazione (relative alla previgente normativa regionale in materia di VIA: l.r.79/1998), approvate con D.G.R. n.1069 del 20.9.1999, comprendono uno schema di regolamento tipo per la partecipazione del pubblico nella procedura di VIA, schema che include anche l'inchiesta pubblica. 3. L’art.65 comma 2 della l.r.10/2010 (normativa regionale vigente in materia di VIA), nelle more dell’approvazione del regolamento attuativo della legge, fa salve, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le disposizioni attuative di cui all’art.22 della l.r.79/1998, ivi incluse le sopra citate Norme tecniche. 4. Il presente documento, alla luce delle disposizioni contenute nel d.lgs.152/2006, Parte Seconda, e nella l.r.10/2010, disciplina le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica nell'ambito del procedimento indicato in oggetto, in linea con i principi contenuti nello schema di regolamento tipo di cui alla D.G.R.1069/1999 compatibili con le modalità di svolgimento della procedura di VIA previste dalla vigente disciplina nazionale (d.lgs.152/2006) e regionale (l.r.10/2010) in materia. 5. L'inchiesta pubblica si compone di almeno 3 Audizioni aperte al pubblico. L'inchiesta è condotta da un Comitato composto dal Presidente e da 2 Commissari. Il Presidente è incaricato dalla Giunta regionale; i due Commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono designati dal Presidente, sentite le parti partecipanti all'Audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte e senza oneri a carico della Regione Toscana. Alle Audizioni previste nell'ambito dell'inchiesta possono partecipare: il pubblico, ivi inclusi gli autori di eventuali osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e del SIA, nonché le Amministrazioni interessate. 6. L'inchiesta si conclude con la redazione, da parte del Presidente in collaborazione con i Commissari, della Relazione di cui al successivo articolo 5 e con la relativa trasmissione all'Autorità competente per la VIA. 7. Lo svolgimento dell'inchiesta pubblica integra le modalità di partecipazione del pubblico di cui agli articoli 52 e seguenti della l.r.10/2010 e di cui all'articolo 4 della D.G.R.160/2015. 8. Nell'ambito dell'inchiesta pubblica vengono esaminati il progetto e lo studio di impatto
  • 5. 72 10.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 ambientale, nonché la eventuale documentazione integrativa presentata dal proponente all'Autorità competente per la VIA durante il procedimento in oggetto. Inoltre vengono esaminati i pareri e le osservazioni pervenute all'Autorità competente per la VIA, ivi inclusi, eventualmente, quelli inerenti la documentazione integrativa. 2. Comitato dell’inchiesta pubblica 1. Il Presidente, in collaborazione con i Commissari, prepara e conduce le Audizioni e predispone la Relazione di cui al successivo articolo 5. L'Autorità competente per la VIA mette a disposizione del Comitato un Ufficio di segreteria, avvalendosi del personale della Provincia di Grosseto, firmataria della Convenzione di cui alla DGR 200/2015. 2. In particolare, compete al Presidente dell'inchiesta pubblica: a) predisporre un Avviso al pubblico, contenente la notizia dell'indizione dell'inchiesta pubblica e la convocazione dell'Audizione preliminare; b) provvedere alla designazione dei due Commissari, sentite le parti partecipanti all'Audizione preliminare; 3. In particolare, compete al Presidente dell'inchiesta pubblica, in collaborazione con i Commissari: a) predisporre, sentiti i partecipanti all'Audizione preliminare, il Programma dei lavori dell'inchiesta completo del calendario delle Audizioni, delle indicazioni relative alle modalità di accesso alle Audizioni da parte del pubblico e delle modalità di conduzione dell'inchiesta, nel rispetto delle direttive di cui al presente atto. Il Programma dei lavori, unitamente ad uno specifico Avviso, viene pubblicato sul sito web dell'Autorità competente per la VIA; b) integrare, ove necessario, sulla base delle Audizioni già svolte, il Programma dei lavori dell'inchiesta e provvedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso; c) redigere la Relazione finale sui lavori svolti, recante anche il giudizio sui risultati emersi. 3. Audizioni pubbliche: tipologia e modalità di svolgimento 1. Dell'avvenuta indizione dell'inchiesta pubblica, del Programma dei lavori e dell'eventuale modifica del Programma dei lavori, deve essere dato specifico Avviso sul sito web dell’Autorità competente per la VIA. 2. Ogni Audizione deve concludersi con un verbale recante la sintesi dei lavori svolti. 3. I verbali sono redatti dal Presidente dell'inchiesta pubblica, in collaborazione con i Commissari, e conservati a cura dell'Ufficio di segreteria e pubblicati sul sito web dell'Autorità competente per la VIA, fatte salve le esigenze di riservatezza previste dalla normativa vigente. 4. L’Inchiesta Pubblica si compone di almeno 3 (tre) Audizioni aperte al pubblico: - Audizione preliminare; - Audizione generale; - Audizione finale. In occasione di ogni Audizione si provvede alla registrazione dei partecipanti. 5. L'Audizione preliminare è quella in cui il Presidente dell'inchiesta pubblica: x individua le parti partecipanti all'inchiesta e ne raccoglie le indicazioni, ai fini della designazione dei due Commissari, che devono essere espressione delle posizioni
  • 6. 7310.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 eventualmente contrapposte (contrarie e favorevoli all'installazione in oggetto) registrate nel corso dell'Audizione stessa; x presenta ai partecipanti la proposta di Programma dei lavori, con i contenuti di cui al precedente articolo 2 comma 2 lettera b). I partecipanti possono esprimere le proprie osservazioni in merito, che sono tenute in considerazione ai fini della redazione definitiva del Programma dei lavori. 6. L'Audizione generale è quella in cui sono discussi tutti gli aspetti, programmatici, progettuali ed ambientali dell'installazione di cui al procedimento in oggetto, nonché le osservazioni e i pareri pervenuti all'Autorità competente per la VIA, nell'ambito del procedimento in oggetto. 7. L'Audizione finale è quella in cui il Presidente illustra la Relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi, in collaborazione con i Commissari. 4. Partecipazione alle Audizioni da parte del pubblico 1. Sono ammessi a partecipare alle Audizioni i soggetti che abbiamo presentato osservazioni ai sensi dell'art.52-ter della l.r.10/2010 e quelli che ne abbiano fatto richiesta almeno 48 ore prima di ciascuna Audizione, con le modalità previste nel Programma dei lavori. 2. Salvo i soggetti di cui al precedente comma 1, nessuno è ammesso a partecipare alla Audizione interessata, salvo diversa decisione del Presidente motivata dall'esigenza di garantire il regolare svolgimento dell'audizione, anche compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli ambienti in cui essa si svolge. 3. I partecipanti possono intervenire verbalmente durante l'Audizione e/o presentare, durante l'Audizione, memorie scritte. Il presidente stabilisce la durata di ogni intervento verbale al fine consentire a tutti i partecipanti interessati la possibilità di intervenire. 4. All'inizio dell'Audizione generale, il proponente illustra il progetto e lo studio di impatto ambientale. Successivamente il Presidente dell'inchiesta pubblica, in collaborazione con i Commissari, illustra sinteticamente i pareri e le osservazioni pervenuti nell'ambito del procedimento di VIA in oggetto. Quindi i partecipanti interessati espongono le proprie posizioni, in relazione alle quali il proponente può esprimere le proprie controdeduzioni. 5. Durante l'Audizione finale, dopo l'illustrazione dal parte del Presidente della Relazione di cui al successivo articolo 5, i partecipanti possono esprimere la propria posizione. 6. L'inchiesta pubblica si svolgerà nel Comune di Scarlino e/o nel Comune di Follonica, in quanto territori interessati dagli impatti del progetto in esame. 5. Relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi 1. La Relazione contiene, in particolare: - una breve descrizione del progetto; - l'illustrazione degli aspetti programmatici, progettuali ed ambientali messi in evidenza dai partecipanti durante le Audizioni; - la posizione della Società proponente in merito agli aspetti messi in evidenza durante le Audizioni; - copia dei verbali delle Audizioni svolte; - la lista dei partecipanti all’inchiesta;
  • 7. 74 10.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 - il giudizio del Presidente, elaborato in collaborazione con i Commissari, sui risultati emersi nell'inchiesta pubblica, finalizzato a evidenziare le eventuali, principali criticità emerse. 2. La Relazione deve essere trasmessa all'Autorità competente per la VIA in tempo utile per poter essere valutata dalla Conferenza di Servizi di cui all'art.3 dell'Allegato 1 alla D.G.R.160/2015. L'Autorità competente per la VIA valuta la Relazione ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale. 3. La Relazione deve essere pubblicata sul sito web dell'Autorità competente per la VIA, fatte salve le esigenze riservatezza previste dalla normativa vigente. 4. Lo svolgimento dell'inchiesta pubblica non deve determinare interruzioni o sospensioni dei termini del procedimento in oggetto, che pertanto deve concludersi nei termini di cui all'articolo 6 comma 1 della D.G.R. 160/2015. 6. Mansioni dell'Ufficio di segreteria del Comitato L'Ufficio di segreteria: - provvede al reperimento di una sala con caratteristiche, impianti e strumentazioni adeguate allo svolgimento delle audizioni; - riceve le richieste di partecipazione alle Audizioni e ne redige l'elenco; - registra i partecipanti alle Audizioni; - supporta il Comitato nella redazione dei verbali delle Audizioni; - conserva i verbali delle Audizioni; - trasmette all'Autorità competente per la VIA i documenti previsti agli articoli precedenti; - dà supporto amministrativo al Comitato per lo svolgimento dei compiti al medesimo assegnati.