2. Fonte
Decreto Dignità
Ambito
temporale di
applicazione
Contratti stipulati
uccessivamente
alla data di entrata
in vigore del
decreto
I contratti a tempo determinato in corso aventi
scadenza successiva alla data di entrata in vigore
del decreto, potranno essere rinnovati o prorogati
solamente alle condizioni previste dalla nuova
disciplina
Durata
Durata non
superiore a 24
mesi
3. Causali
Il contratto può essere
stipulato senza causale
per una durata (iniziale o
prorogata) <= a 12 mesi
Se il contratto iniziale o
prorogato é di durata > a
12 mesi necessita della
presenza di almeno una
delle seguenti condizioni
Esigenze
temporanee e
oggettive
Esigenze connesse a incrementi
temporanei, significativi e non
programmabili, dell’attività, ordinaria
Rinnovi
In presenza di rapporti a
tempo determinato pregressi
di durata <= a 12 mesi
occorre una delle causali
indicate
Trasformazione
Nel caso di superamento dei limiti di durata
previsti,riguardo ad un unico contratto o di una
successione di contratti, il rapporto di lavoro si
trasforma in contratto a tempo indeterminato
dalla data del superamento stesso
4. Proroghe
Passano da 5 a 4
Lavori
stagionali
Sono esclusi dalla nuova
normativa. quindi, la stipula di
questi contratti sarà possibile
senza tenere conto delle
nuove condizioni
L’individuazione delle attività
stagionali è regolamentata
dall’articolo 21, c. 2 D.
Lgs. n. 81/2015
Previsione legale
demandata al d.
P. R. 7/10/1963,
n. 1525
Previsione
contrattuale che
ne individua le
ipotesi