2. Fonte
InL circolare n. 1/
2019
Art. 13 Dlgs 124/
2004 e funzione
del verbale unico
Quella di inglobare in un unico atto la
contestazione e la notificazione degli
illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza,
al fine di evitare una duplicazione di atti
Obbligo di
verbalizzazione
unica
Si applica per le sole sanzioni
amministrative, e non per la
contestazione di omissioni o evasioni
in materia previdenziale ed
assicurativa
3. Art. 14 Legge
689/1981
Il termine dei 90 giorni per la notificare del
verbale decorre dalla data di definizione degli
accertamenti
Cioé dal momento in cui sono stati acquisiti e valutati
tutti gli elementi istruttori, compresi anche quelli di
carattere previdenziale e assicurativo
Diverse
verbalizzazion
Devono essere coerenti nella ricostruzione
dei fatti afferenti l'accertamento e non devono
contenere motivazioni contraddittorie
Bisogna precisare che il verbale contributivo,
notificato dopo quello amministrativo, deve
riportare i riferimenti del verbale amministrativo
4. Ambito temporale
dell’accertamento
E' consentito che sia differente e gli organi di
vigilanza devono indicare il periodo di
riferimento soggetto della verifica
Tuttavia non viene esclusa la notifica contestuale dei due
verbali, qualora i tempi di accertamento coincidano, sia sotto
l'aspetto delle prestazioni di lavoro che di quello previdenziale
Modalità
dell’accertamento
Nel verbale di primo accesso ispettivo,
deve essere indicato l’oggetto
dell’accertamento e le finalità della
verifica
Nell'eventualità di piena regolarizzazione, da parte del datore di lavoro ,delle situazioni
contestate nel verbale, agli ispettori sarà inibito accertare nuovamente gli stessi fatti
nelle verifiche ispettive successive, fatti salvi eventuali comportamenti omissivi o
irregolari del datore o eventuali denunce da parte del lavoratore