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MAGLIE – GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE 2012
LA RIFORMA FORNERO
OBBLIGHI ED OPPORTUNITA’
PER LE AZIENDE
LINEE GENERALI E FINALITÀ:
più FLESSIBILITÀ in USCITA
meno FLESSIBILITÀ in ENTRATA
 creazione di occupazione (quantità e qualità) crescita sociale ed
economica e riduzione permanente del tasso di disoccupazione
 instaurazione di rapporti di lavoro più stabili
 lavoro subordinato a tempo indeterminato (contratto dominante)
diventa la forma comune del rapporto di lavoro
 valorizzazione dell'apprendistato come modalità prevalente di
ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
 contrasto dell'uso improprio e strumentale delle tipologie
contrattuali flessibili (partita Iva - collaborazioni a progetto -
contratti a termine - contratti a chiamata - buoni lavoro-
somministrazione - contratti di inserimento - ptime - tirocini -
associazione in partecipazione)
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
 dal 2013 ai rapporti di lavoro subordinato non a
tempo indeterminato si applica un contributo
addizionale, a carico del datore di lavoro, pari
all'1,4%. Il contributo verrà restituito (per un
massimo di 6 mensilità) in caso di trasformazione a
tempo indeterminato o di riassunzione entro 6 mesi
dalla fine del contratto a termine.
 tale contributo non si applica:
 ai contratti a termine in sostituzione di maternità;
 ai contratti a termine per attività stagionali;
 agli apprendisti;
 ai dipendenti pubblici
CONTRIBUTO PER INTERRUZIONE
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
 in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o di apprendistato (per causa diversa dalle
dimissioni) intervenuti a decorrere dal 01.01.2013, è dovuto, a
carico del datore di lavoro, un contributo pari al 50% del
trattamento mensile iniziale di Aspi, per ogni dodici mesi di
anzianità aziendale negli ultimi tre anni
 CASI DI ESCLUSIONE TRANSITORIA: per il periodo 2013 -
2015 il contributo non è dovuto in caso di:
 licenziamento per cambio di appalto;
 interruzione di lavoro nei cantieri edili per completamento attività
CONTRIBUZIONE
APPRENDISTATO
Dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani un contributo pari all’1,31% della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Non opera l'esenzione contributiva per i datori
di lavoro con meno di 10 dipendenti
ASSUNZIONI INCENTIVATE:
DONNE E ULTRA 50 ENNI
per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente
con lavoratori di età non inferiore a 50 anni - disoccupati da
12 mesi-e con donne di qualsiasi età-prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
 tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico
del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi
 a tempo indeterminato o in caso di trasformazione a da
tempo determinato a tempo indeterminato: riduzione dei
contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 18
mesi dalla data di assunzione
INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE
(L.407/90 – L. 223/91)
NEGATI IN CASO DI MANCATO
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI
PRECEDENZA NELLE
RIASSUNZIONI
CONTRATTI A TERMINE
APPOSIZIONE DEL TERMINE
 Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. (Legge n.
92/2012)
 E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto
di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla
ordinaria attività del datore di lavoro
CONTRATTO ACAUSALE
Non è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato,
di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di
lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di
qualunque tipo di mansione.
CONTRATTI A TERMINE
ACAUSALE
La deroga al causalone trova applicazione una e una sola volta tra
due medesimi soggetti stipulanti il contratto a tempo determinato.
L’introduzione del primo contratto a tempo determinato “acausale”
è infatti anche finalizzata ad una miglior verifica delle attitudini e
capacità professionali del lavoratore in relazione all’inserimento
nello specifico contesto lavorativo; pertanto non appare coerente
con la ratio normativa estendere il regime semplificato a rapporti in
qualche modo già “sperimentati”. Ciò a maggior ragione vale per la
stipula di contratti a tempo determinato con lo stesso datore di
lavoro con cui si è intrattenuto un precedente rapporto a tempo
indeterminato.
Il primo rapporto a termine “acausale” non è in nessun caso
prorogabile, nemmeno qualora lo stesso abbia avuto una durata
inferiore a 12 mesi.
CONTRATTI A TERMINE
SCADENZA DEL TERMINE E SANZIONI
SUCCESSIONE DEI CONTRATTI
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine
inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della
retribuzione pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al
quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di
contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo
giorno, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza
dei predetti termini.
CONTRATTI A TERMINE
SUCCESSIONE DI CONTRATTI
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di sessanta
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero
novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei
mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Qualora per effetto di successione di contratti a termine il rapporto di lavoro fra
lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente
superato i trentasei mesi, il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato.
In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un
ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere
stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la
direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
CONTRATTI A TERMINE
ESCLUSIONE E DISCIPLINE SPECIFICHE
Sono esclusi dalla disciplina dei contratti a
termine, in quanto già disciplinati da
specifiche normative:
 i rapporti di apprendistato;
 i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo
determinato.
Circhetta Maria Cristina
Socio dello Studio Associato Carluccio - Circhetta
Consulente Del Lavoro
Piazza Regina Margherita, 7
73037 – Poggiardo (LE)
Tel. 0836-901766
Fax. 0836-904366
www.studiocarlucciocirchetta.it
circhetta@studiocarlucciocirchetta.it

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Il seminario "La riforma Fornero" - 23 novembre 2012

  • 1. MAGLIE – GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE 2012 LA RIFORMA FORNERO OBBLIGHI ED OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE
  • 2. LINEE GENERALI E FINALITÀ: più FLESSIBILITÀ in USCITA meno FLESSIBILITÀ in ENTRATA  creazione di occupazione (quantità e qualità) crescita sociale ed economica e riduzione permanente del tasso di disoccupazione  instaurazione di rapporti di lavoro più stabili  lavoro subordinato a tempo indeterminato (contratto dominante) diventa la forma comune del rapporto di lavoro  valorizzazione dell'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro  contrasto dell'uso improprio e strumentale delle tipologie contrattuali flessibili (partita Iva - collaborazioni a progetto - contratti a termine - contratti a chiamata - buoni lavoro- somministrazione - contratti di inserimento - ptime - tirocini - associazione in partecipazione)
  • 3. CONTRIBUTO ADDIZIONALE  dal 2013 ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4%. Il contributo verrà restituito (per un massimo di 6 mensilità) in caso di trasformazione a tempo indeterminato o di riassunzione entro 6 mesi dalla fine del contratto a termine.  tale contributo non si applica:  ai contratti a termine in sostituzione di maternità;  ai contratti a termine per attività stagionali;  agli apprendisti;  ai dipendenti pubblici
  • 4. CONTRIBUTO PER INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO  in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato (per causa diversa dalle dimissioni) intervenuti a decorrere dal 01.01.2013, è dovuto, a carico del datore di lavoro, un contributo pari al 50% del trattamento mensile iniziale di Aspi, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni  CASI DI ESCLUSIONE TRANSITORIA: per il periodo 2013 - 2015 il contributo non è dovuto in caso di:  licenziamento per cambio di appalto;  interruzione di lavoro nei cantieri edili per completamento attività
  • 5. CONTRIBUZIONE APPRENDISTATO Dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani un contributo pari all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Non opera l'esenzione contributiva per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti
  • 6. ASSUNZIONI INCENTIVATE: DONNE E ULTRA 50 ENNI per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente con lavoratori di età non inferiore a 50 anni - disoccupati da 12 mesi-e con donne di qualsiasi età-prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi  tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi  a tempo indeterminato o in caso di trasformazione a da tempo determinato a tempo indeterminato: riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione
  • 7. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE (L.407/90 – L. 223/91) NEGATI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PRECEDENZA NELLE RIASSUNZIONI
  • 8. CONTRATTI A TERMINE APPOSIZIONE DEL TERMINE  Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. (Legge n. 92/2012)  E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro CONTRATTO ACAUSALE Non è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
  • 9. CONTRATTI A TERMINE ACAUSALE La deroga al causalone trova applicazione una e una sola volta tra due medesimi soggetti stipulanti il contratto a tempo determinato. L’introduzione del primo contratto a tempo determinato “acausale” è infatti anche finalizzata ad una miglior verifica delle attitudini e capacità professionali del lavoratore in relazione all’inserimento nello specifico contesto lavorativo; pertanto non appare coerente con la ratio normativa estendere il regime semplificato a rapporti in qualche modo già “sperimentati”. Ciò a maggior ragione vale per la stipula di contratti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro con cui si è intrattenuto un precedente rapporto a tempo indeterminato. Il primo rapporto a termine “acausale” non è in nessun caso prorogabile, nemmeno qualora lo stesso abbia avuto una durata inferiore a 12 mesi.
  • 10. CONTRATTI A TERMINE SCADENZA DEL TERMINE E SANZIONI SUCCESSIONE DEI CONTRATTI Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
  • 11. CONTRATTI A TERMINE SUCCESSIONE DI CONTRATTI Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Qualora per effetto di successione di contratti a termine il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
  • 12. CONTRATTI A TERMINE ESCLUSIONE E DISCIPLINE SPECIFICHE Sono esclusi dalla disciplina dei contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative:  i rapporti di apprendistato;  i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato.
  • 13. Circhetta Maria Cristina Socio dello Studio Associato Carluccio - Circhetta Consulente Del Lavoro Piazza Regina Margherita, 7 73037 – Poggiardo (LE) Tel. 0836-901766 Fax. 0836-904366 www.studiocarlucciocirchetta.it circhetta@studiocarlucciocirchetta.it