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COME CAMBIANO LE REGOLE
PER IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
a cura del
Dr Angelo PETROCELLI
COME CAMBIANO LE REGOLE
PER IL CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO
(Intervento a margine del Seminario ODCEC Caserta
JOBS ACT: le novità del decreto legge n. 34/2014)
Caserta, 08 Maggio 2014
a cura del
Dr Angelo PETROCELLI
33
IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI
 E’ il contratto di lavoro che prevede un termine finale espressamente
specificato e quindi di una durata prestabilita.
 In coerenza con il principio di non discriminazione (art. 6 D. Lgs. 368/2001)il
lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento
retributivo e previdenziale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che
svolgano le medesime attività e mansioni o che abbiano lo stesso
inquadramento contrattuale.
44
IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
NORMATIVA ANTECEDENTE NORMATIVA ATTUALE
D. Lgs. 368/2001
Legge 98/2012
( Legge Fornero)
D.L. 76/2013
convertito dalla
Legge 99/2013
(Riforma
Giovannini
(Titolo II art. 7)
D.L 34/2014
(Decreto Poletti)
"Attuazione della
direttiva 1999/70/CE
relativa all'accordo
quadro sul lavoro a
tempo determinato.
Disposizioni in
materia di Riforma
del mercato del
lavoro in una
prospettiva di
crescita (art. 1
comma 9).
Disposizioni in
materia di rapporti di
lavoro occupazione e
previdenza sociale.
Disposizioni urgenti per favorire
il rilancio dell'occupazione e per
la semplificazione degli
adempimenti a carico delle
imprese (art. 1 semplificazioni
delle disposizioni in materia di
contratto di lavoro a termine)
LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO
 FORMA DEL CONTRATTO
NORMATIVA
ANTECEDENTE
DECRETO LEGGE 34/2014
POSSIBILI MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI IN SEDE
DI CONVERSIONE IN
LEGGE
L'apposizione del termine sul
contratto deve risultare da
atto scritto, in mancanza
il rapporto è da intendersi
a tempo indeterminato.
L'apposizione del termine è priva di
effetto se non risulta
direttamente o
indirettamente da atto scritto.
Norme confermate
Copia dell'atto scritto deve
essere consegnata al
lavoratore entro 5 gg
dall'inizio del rapporto di
lavoro.
Ne consegue che il termine non
deve necessariamente essere
indicato potendosi rilevare
anche in via induttiva da altra
indicazione (attività con durata
predeterminata).
La forma scritta non è
richiesta per i rapporti di
lavoro con durata inferiore
a 12 gg
Circa l'apposizione della firma di
consenso sul contratto o sulla
lettera di assunzione può
essere apposta anche su
documenti diversi correlati tra
loro ma tali da evidenziare il
consenso delle Parti (Cass.
1004/98).
LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO
 LE CONDIZONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO (CAUSALITA’)
NORMATIVA
ANTECEDENTE
DECRETO LEGGE 34/2014
POSSIBILI MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI IN SEDE
DI CONVERSIONE IN
LEGGE
Acausalità solo per il primo
contratto e per un
massimo di 12 mesi ma
con possibilità di una sola
proroga nel medesimo
arco temporale, fatte salve
le eventuali ipotesi
delegate alla
contrattazione sindacale
anche di secondo livello
Acausalità generalizzata per
qualsiasi tipo di mansione entro
un arco temporale massimo di
36 mesi.
NOTA: l’acausalità non costituisce
un obbligo per il datore di
lavoro che, ove lo ritenga
opportuno, può comunque
inserire sul contratto le ragioni
giustificatrici del termine
prefissato.
Norme confermate
Ragioni di ordine tecnico,
produttivo, organizzativo o
sostitutivo riferibili alla
ordinaria attività del datore
di lavoro per gli eventuali
ulteriori contratti a T. D.
dopo il primo
LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO
 LA DURATA
NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014
POSSIBILI MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI IN SEDE DI
CONVERSIONE IN LEGGE
36 mesi comprensivi di proroga e
rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione intercorrenti
tra un contratto e l’altro.
Normativa confermata
- Per i ricercatori presso gli Istituti di
ricerca sia pubblici che privati, i
contratti a termine potranno
superare il limite massimo di 36
mesi di durata ove il programma
di ricerca preveda un periodo
maggiore.
Nel computo complessivo sono
compresi anche periodi in
somministrazione con mansioni
equivalenti.
Possibilità di un solo ulteriore contratto
a termine (oltre i 36 mesi) stipulato
presso la Direzione Territoriale del
Lavoro con l’assistenza da parte di
un rappresentante sindacale
(contratto in deroga assistita) .
La durata del contratto in
“deroga” è stabilita dagli accordi
collettivi o anche aziendali.
NOTA: per equivalenza delle mansioni
non deve intendersi come
semplice corrispondenza tra i livelli
di inquadramento, ma occorre
valutare concretamente le attività
svolte, conferendo alle stesse una
valenza più ampia (clausole di
fungibilità).
LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO
 LIMITI QUANTITATIVI DI UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE
NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014
POSSIBILI MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI IN SEDE DI
CONVERSIONE IN LEGGE
La percentuale massima di
lavoratori con contratto a termine
nelle aziende era stabilita in misura
non uniforme ed era affidata alla
contrattazione collettiva erano
comunque esclusi da qualsiasi
limitazione i contratti riferiti:
- all'avvio di nuove attività;
- a ragioni di carattere sostitutivo
o di stagionalità;
- all'intensificazione dell'attività
lavorativa;
- a spettacoli televisivi e
radiofonici;
- a lavoratori di età superiore a
55 anni;
- a conclusione di tirocinio o
stage.
(art. 10 comma 7 D. Lgs.
368/2001)
-Limite massimo: 20% dell'Organico
complessivo (fatti salvi i diversi limiti
stabiliti dalla contrattualistica
nazionale);
- per le imprese con un numero
inferiore a 5 dipendenti, possibilità di
stipulare un solo contratto a T. D;
- momento del computo: non
specificato;
- base di calcolo:organico
complessivo;
ilavoratori part-time sono
computati pro-quota;
- esclusioni dal computo:
- apprendisti;
- assunti con contratto di
inserimento;
- LSU;
- lavoratori in somministrazione.
-Gli Istituti di ricerca potranno superare
la percentuale massima del 20% per le
assunzioni con contratto a termine.
-Il termine imprese è sostituito con
"datore di lavoro";
-il momento del computo è fissato all'
1 gennaio dell'anno di assunzione;
-la base del computo è costituita dai
soli lavoratori a tempo indeterminato;
LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO
 Segue LIMITI QUANTITATIVI DI UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE
NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014
POSSIBILI MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI IN SEDE DI
CONVERSIONE IN LEGGE
-Non rientrano nella percentuale del
20%:
a) I lavoratori in mobilità;
b) gli operai a T. D. nel settore
agricolo;
c) I prestatori con contratto di
durata non superiore a 3 giorni nel
settore del turismo e nei pubblici
servizi;
d) I dirigenti;
e) I lavoratori “precari” delle
scuole (docenti e personale ATA);
f) I dipendenti di aziende di import -
export prodotti ortofrutticoli;
g) Lavoratori con contratto di
somministrazione;
- Sanzione prevista per lo sforamento
del 20%: obbligo di stabilizzazione
con trasformazione del rapporto di
lavoro a T. I. fin dalla sua
costituzione.
Sanzioni previste per lo sforamento del
20%: sanzione pecuniaria non ancora
ben specificata (multa pari al 20% della
retribuzione corrisposta al lavoratore
moltiplicato per i mesi di durata del
contratto; in altre parole il 20%della
retribuzione complessiva).
La sanzione crescerebbe fino al 50% se
lo sforamento del tetto riguarderà più di
un contratto a termine;
I proventi delle sanzioni pecuniarie sono
destinate al Fondo sociale per
l’occupazione.
- Regime transitorio
I datori di lavoro che alla data del
21/03/2014 non hanno specifiche
percentuali di riferimento sul CCNL
applicato ed hanno più del 20% di
contratti a T. D. avranno tempo fino al
31/12/2014 per conformarsi (*). Sono
fatte salve le previsioni più favorevoli
eventualmente previste dal rispettivo
CCNL:
LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO
 L’ISTITUTO DELLA PROROGA
NORMATIVA
ANTECEDENTE
DECRETO LEGGE 34/2014
POSSIBILI MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI IN SEDE DI
CONVERSIONE IN LEGGE
Il termine del contratto a T. D.,
previo il consenso del
lavoratore, può essere
prorogato quando la sua
durata iniziale sia inferiore a
tre anni.
La proroga è ammessa una sola
volta, anche con durata
superiore al contratto
iniziale, purché riconducibile
a ragioni oggettive , e si
riferisca alla stessa attività
lavorativa dedotta sul
contratto.
E stato espunto il riferimento alle
“ragioni oggettive” e le proroghe
ammesse nei 36 mesi sono
diventate 8 subordinate
comunque al consenso
preventivo del lavoratore ed allo
svolgimento della stessa attività.
(Ciò significa che cambiando le
mansioni le proroghe sono
indefinite).
Obbligo della comunicazione UNILAV
al Centro per l’Impiego della
proroga, da effettuarsi entro i 5
giorni successivi dalla scadenza
del termine contrattuale.
Le proroghe consentite nell’arco dei 36
mesi passerebbero da 8 a 5 a
prescindere dal numero dei
rinnovi.
Ciò per imporre una durata media
del singolo contatto superiore a
6 mesi)
LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO
 LA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI (RINNOVI)
NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014
POSSIBILI MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI IN SEDE DI
CONVERSIONE IN LEGGE
Periodo di latenza contrattuale:
-D. Lgs. 368/2001 (art. 5 co.3): 10
giorni per contratti di durata inferiori
a 6 mesi, 20 giorni per contratti di
durata superiore;
-Legge 92/2012 (art. 1 co. 9): 60
giorni e 90 giorni riferiti alle due
casistiche contrattuali.
-Legge 99/2013: ripristino delle
condizioni previste dal D. Lgs.
368/2001.
NOTA: sono fatti salvi periodi di
intervallo diversi stabiliti dalla CCNL
e da quella di secondo livello,
periodi che possono anche
annullare il cd. stop & go.
Confermato l’intervallo di 10 giorni e di
20 giorni tra la cessazione di un
contratto a termine ed il suo rinnovo
con la possibilità di previsioni diverse
con intervalli maggiori o minori stabiliti
dalla contrattazione collettiva anche di
secondo livello.
Norme confermate
LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO
 BREVI PROSECUZIONI DEL CONTRATTO A TERMINE
NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014
POSSIBILI MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI IN SEDE DI
CONVERSIONE IN LEGGE
-D. Lgs. 368/2001 :era consentito
proseguire il contratto a T. D. per un
periodo massimo di 20 giorni o 30
giorni a seconda se la durata del
contratto era inferiore o superiore a
6 mesi;
-Legge 99/2013: i periodi di
prosecuzione passavano
rispettivamente a 30 e 50 giorni
NOTA: per i periodi di prosecuzione
è prevista la maggiorazione della
retribuzione dal 20% al 40% a
seconda della durata della
prosecuzione stessa.
Norme confermate Norme confermate
LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO
 ADDIZIONALE CONTRIBUTIVA
NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014
POSSIBILI MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI IN SEDE DI
CONVERSIONE IN LEGGE
-Pagamento di un’addizionale
contributiva pari all’1,40% mensile
della retribuzione imponibile ad
eccezione dei contratti per le
assunzioni finalizzate alla
sostituzione di lavoratori assenti,
alle attività stagionali e nell’ambito
della P. A.
-I proventi dell’aliquota aggiuntiva
vanno a finanziare l’ASPI
NOTA: la eventuale trasformazione
del rapporto di lavoro a T. I. operata
fino a 6 mesi dopo la cessazione
del rapporto a tempo determinato,
prevede la restituzione
dell’addizionale contributiva
sottoforma di conguaglio( art. 1
Legge 143/2013 e messaggio INPS
n°4152/2014)
Norme confermate Norme confermate
LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO
 DIRITTO DI PRECEDENZA
NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014
POSSIBILI MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI IN SEDE DI
CONVERSIONE IN LEGGE
-La individuazione del diritto di
precedenza nell’assunzione presso
la stessa azienda di lavoratori con
la medesima qualifica, è affidata
alla contrattazione collettiva, e
riguarda i lavoratori che hanno
prestato servizio presso l’azienda
stessa per periodo di almeno 6
mesi.
-Il diritto di precedenza si estingue
dopo 12 mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro a tempo
determinato
Norme confermate
Norme confermate ed inoltre:
a) I lavoratori stagionali hanno un diritto
di precedenza per un successivo lavoro
stagionale da far valere con apposita
richiesta ( scritta) nei 3 mesi successivi
alla cessazione del rapporto;
b) I lavoratori che a seguito di uno o più
contratti a T. D. superino i 6 mesi di
lavoro, hanno diritto di precedenza per
le assunzioni a T. I. nella stessa azienda
e per le stesse mansioni espletate;
c)Viene riconosciuto il diritto di
precedenza sia per contratti a T. D. che i
contratti a T. I. per le donne in congedo
per maternità che abbiano già lavorato
nella stessa azienda, per un periodo di
6 mesi, comprensivi del periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro. La
volontà di esercitare il diritto di
precedenza va espressa per iscritto.
d) Nei contratti a termine dovrà
essere inserita la specifica
indicazione del diritto di precedenza
in capo al lavoratore.
LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO
 DIVIETI
NORMATIVA
ANTECEDENTE
DECRETO LEGGE 34/2014
POSSIBILI MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI IN SEDE DI
CONVERSIONE IN LEGGE
L’assunzione a termine non è
consentita:
a) per sostituire lavoratori in
sciopero;
b) per le aziende che abbiano
effettuato licenziamenti collettivi nei
sei mesi precedenti l’assunzione,
fatti salvi alcuni particolari casi
previsti dalla legge;
c) per le aziende che sono
autorizzate alla Cassa Integrazione
Guadagni;
d) per le aziende non in regola con
la normativa sulla sicurezza sul
lavoro.
Norme confermate Norme confermate
LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO
 MONITORAGGIO
NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014
POSSIBILI MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI IN SEDE DI
CONVERSIONE IN LEGGE
Nessuna previsione Nessuna previsione
Entro 12 mesi dalla entrata in vigore
della Legge di conversione , il Ministero
del Lavoro relazionerà al Parlamento sui
risultati conseguiti in termini di stipula di
nuovi contratti a termine e di nuovi
contratti di apprendistato, distintamente
per area geografica, età, genere, settore
di attività, etc….
1717
IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
ASPETTI GENERALI
 LICENZIAMENTO
 Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza contrattuale
se non per giusta causa, ovvero per ragioni che non consentono in alcun modo la prosecuzione,
ancorché provvisoria, del rapporto di lavoro.
 Non è possibile il licenziamento per giustificato motivo per motivo sia soggettivo che oggettivo.
 IL LAVORO cd. EXTRA
 Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, è ammessa l’assunzione di lavoratori per prestazioni di
breve durata (non superiore ai 3 giorni) per particolari esigenze e servizi che sono individuati dalla
contrattazione collettiva.
 CONCETTO DI STAGIONALITA’ (Rif.to DPR 1525/1963)
 In precedenza secondo l’orientamento ministeriale erano considerate stagionali le attività che
prevedevano l’interruzione nel corso dell’anno per un periodo di 70 giorni continuativi o di 120 giorni
non continuativi. Successivamente tale orientamento è stato superato ed attualmente può essere
riferito anche alle imprese che operano per tutto l’anno, ma che si trovano a far fronte ad una
intensificazione dell’attività produttiva in alcuni periodi dell’anno stesso.
1818
APPENDICE- IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
 Le novità introdotte dal decreto legge 34/2014 riguardano anche il
contratto a termine di somministrazione per il quale non sono più
richieste le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o
sostitutivo riferibili alla ordinaria attività produttiva dell’azienda
utilizzatrice.
 Viene pertanto consentita la stipula di contratti a termine in
somministrazione senza causali in tutte le ipotesi e non soltanto in
quelle circoscritte a particolari casi (lavoratori svantaggiati, lavoratori
in mobilità etc…) previste dal precedente ordinamento.
 Perde efficacia anche il comma 5 dell’art.20 del D. lgs 276/2003 che
rimandava alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere le
ragioni giustificative nelle ulteriori ipotesi individuate dalla
contrattazione collettiva medesima.
 Anche l’esclusione dei lavoratori in somministrazione dal computo per
la percentuale massima del 20% di lavoratori assumibili dall’impresa
con contratto a termine, e dal calcolo numerico dell’organico
aziendale che origina particolari obblighi in capo all’impresa medesima
(collocamento obbligatorio, rappresentanze sindacali…….),
costituiscono un notevole incentivo per il ricorso all’istituto del lavoro
in somministrazione.
GRAZIE
PER L’ATTENZIONE
anpetrocelli@libero.it

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Jobs Act - Contratto a tempo determinato: come cambiano le regole

  • 1. 1 COME CAMBIANO LE REGOLE PER IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO a cura del Dr Angelo PETROCELLI
  • 2. COME CAMBIANO LE REGOLE PER IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (Intervento a margine del Seminario ODCEC Caserta JOBS ACT: le novità del decreto legge n. 34/2014) Caserta, 08 Maggio 2014 a cura del Dr Angelo PETROCELLI
  • 3. 33 IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI  E’ il contratto di lavoro che prevede un termine finale espressamente specificato e quindi di una durata prestabilita.  In coerenza con il principio di non discriminazione (art. 6 D. Lgs. 368/2001)il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano le medesime attività e mansioni o che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale.
  • 4. 44 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMATIVA ANTECEDENTE NORMATIVA ATTUALE D. Lgs. 368/2001 Legge 98/2012 ( Legge Fornero) D.L. 76/2013 convertito dalla Legge 99/2013 (Riforma Giovannini (Titolo II art. 7) D.L 34/2014 (Decreto Poletti) "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Disposizioni in materia di Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (art. 1 comma 9). Disposizioni in materia di rapporti di lavoro occupazione e previdenza sociale. Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (art. 1 semplificazioni delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine)
  • 5. LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO  FORMA DEL CONTRATTO NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014 POSSIBILI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE L'apposizione del termine sul contratto deve risultare da atto scritto, in mancanza il rapporto è da intendersi a tempo indeterminato. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto. Norme confermate Copia dell'atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 gg dall'inizio del rapporto di lavoro. Ne consegue che il termine non deve necessariamente essere indicato potendosi rilevare anche in via induttiva da altra indicazione (attività con durata predeterminata). La forma scritta non è richiesta per i rapporti di lavoro con durata inferiore a 12 gg Circa l'apposizione della firma di consenso sul contratto o sulla lettera di assunzione può essere apposta anche su documenti diversi correlati tra loro ma tali da evidenziare il consenso delle Parti (Cass. 1004/98).
  • 6. LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO  LE CONDIZONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO (CAUSALITA’) NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014 POSSIBILI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE Acausalità solo per il primo contratto e per un massimo di 12 mesi ma con possibilità di una sola proroga nel medesimo arco temporale, fatte salve le eventuali ipotesi delegate alla contrattazione sindacale anche di secondo livello Acausalità generalizzata per qualsiasi tipo di mansione entro un arco temporale massimo di 36 mesi. NOTA: l’acausalità non costituisce un obbligo per il datore di lavoro che, ove lo ritenga opportuno, può comunque inserire sul contratto le ragioni giustificatrici del termine prefissato. Norme confermate Ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro per gli eventuali ulteriori contratti a T. D. dopo il primo
  • 7. LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO  LA DURATA NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014 POSSIBILI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE 36 mesi comprensivi di proroga e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione intercorrenti tra un contratto e l’altro. Normativa confermata - Per i ricercatori presso gli Istituti di ricerca sia pubblici che privati, i contratti a termine potranno superare il limite massimo di 36 mesi di durata ove il programma di ricerca preveda un periodo maggiore. Nel computo complessivo sono compresi anche periodi in somministrazione con mansioni equivalenti. Possibilità di un solo ulteriore contratto a termine (oltre i 36 mesi) stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro con l’assistenza da parte di un rappresentante sindacale (contratto in deroga assistita) . La durata del contratto in “deroga” è stabilita dagli accordi collettivi o anche aziendali. NOTA: per equivalenza delle mansioni non deve intendersi come semplice corrispondenza tra i livelli di inquadramento, ma occorre valutare concretamente le attività svolte, conferendo alle stesse una valenza più ampia (clausole di fungibilità).
  • 8. LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO  LIMITI QUANTITATIVI DI UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014 POSSIBILI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE La percentuale massima di lavoratori con contratto a termine nelle aziende era stabilita in misura non uniforme ed era affidata alla contrattazione collettiva erano comunque esclusi da qualsiasi limitazione i contratti riferiti: - all'avvio di nuove attività; - a ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; - all'intensificazione dell'attività lavorativa; - a spettacoli televisivi e radiofonici; - a lavoratori di età superiore a 55 anni; - a conclusione di tirocinio o stage. (art. 10 comma 7 D. Lgs. 368/2001) -Limite massimo: 20% dell'Organico complessivo (fatti salvi i diversi limiti stabiliti dalla contrattualistica nazionale); - per le imprese con un numero inferiore a 5 dipendenti, possibilità di stipulare un solo contratto a T. D; - momento del computo: non specificato; - base di calcolo:organico complessivo; ilavoratori part-time sono computati pro-quota; - esclusioni dal computo: - apprendisti; - assunti con contratto di inserimento; - LSU; - lavoratori in somministrazione. -Gli Istituti di ricerca potranno superare la percentuale massima del 20% per le assunzioni con contratto a termine. -Il termine imprese è sostituito con "datore di lavoro"; -il momento del computo è fissato all' 1 gennaio dell'anno di assunzione; -la base del computo è costituita dai soli lavoratori a tempo indeterminato;
  • 9. LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO  Segue LIMITI QUANTITATIVI DI UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014 POSSIBILI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE -Non rientrano nella percentuale del 20%: a) I lavoratori in mobilità; b) gli operai a T. D. nel settore agricolo; c) I prestatori con contratto di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e nei pubblici servizi; d) I dirigenti; e) I lavoratori “precari” delle scuole (docenti e personale ATA); f) I dipendenti di aziende di import - export prodotti ortofrutticoli; g) Lavoratori con contratto di somministrazione; - Sanzione prevista per lo sforamento del 20%: obbligo di stabilizzazione con trasformazione del rapporto di lavoro a T. I. fin dalla sua costituzione. Sanzioni previste per lo sforamento del 20%: sanzione pecuniaria non ancora ben specificata (multa pari al 20% della retribuzione corrisposta al lavoratore moltiplicato per i mesi di durata del contratto; in altre parole il 20%della retribuzione complessiva). La sanzione crescerebbe fino al 50% se lo sforamento del tetto riguarderà più di un contratto a termine; I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinate al Fondo sociale per l’occupazione. - Regime transitorio I datori di lavoro che alla data del 21/03/2014 non hanno specifiche percentuali di riferimento sul CCNL applicato ed hanno più del 20% di contratti a T. D. avranno tempo fino al 31/12/2014 per conformarsi (*). Sono fatte salve le previsioni più favorevoli eventualmente previste dal rispettivo CCNL:
  • 10. LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO  L’ISTITUTO DELLA PROROGA NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014 POSSIBILI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE Il termine del contratto a T. D., previo il consenso del lavoratore, può essere prorogato quando la sua durata iniziale sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa una sola volta, anche con durata superiore al contratto iniziale, purché riconducibile a ragioni oggettive , e si riferisca alla stessa attività lavorativa dedotta sul contratto. E stato espunto il riferimento alle “ragioni oggettive” e le proroghe ammesse nei 36 mesi sono diventate 8 subordinate comunque al consenso preventivo del lavoratore ed allo svolgimento della stessa attività. (Ciò significa che cambiando le mansioni le proroghe sono indefinite). Obbligo della comunicazione UNILAV al Centro per l’Impiego della proroga, da effettuarsi entro i 5 giorni successivi dalla scadenza del termine contrattuale. Le proroghe consentite nell’arco dei 36 mesi passerebbero da 8 a 5 a prescindere dal numero dei rinnovi. Ciò per imporre una durata media del singolo contatto superiore a 6 mesi)
  • 11. LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO  LA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI (RINNOVI) NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014 POSSIBILI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE Periodo di latenza contrattuale: -D. Lgs. 368/2001 (art. 5 co.3): 10 giorni per contratti di durata inferiori a 6 mesi, 20 giorni per contratti di durata superiore; -Legge 92/2012 (art. 1 co. 9): 60 giorni e 90 giorni riferiti alle due casistiche contrattuali. -Legge 99/2013: ripristino delle condizioni previste dal D. Lgs. 368/2001. NOTA: sono fatti salvi periodi di intervallo diversi stabiliti dalla CCNL e da quella di secondo livello, periodi che possono anche annullare il cd. stop & go. Confermato l’intervallo di 10 giorni e di 20 giorni tra la cessazione di un contratto a termine ed il suo rinnovo con la possibilità di previsioni diverse con intervalli maggiori o minori stabiliti dalla contrattazione collettiva anche di secondo livello. Norme confermate
  • 12. LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO  BREVI PROSECUZIONI DEL CONTRATTO A TERMINE NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014 POSSIBILI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE -D. Lgs. 368/2001 :era consentito proseguire il contratto a T. D. per un periodo massimo di 20 giorni o 30 giorni a seconda se la durata del contratto era inferiore o superiore a 6 mesi; -Legge 99/2013: i periodi di prosecuzione passavano rispettivamente a 30 e 50 giorni NOTA: per i periodi di prosecuzione è prevista la maggiorazione della retribuzione dal 20% al 40% a seconda della durata della prosecuzione stessa. Norme confermate Norme confermate
  • 13. LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO  ADDIZIONALE CONTRIBUTIVA NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014 POSSIBILI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE -Pagamento di un’addizionale contributiva pari all’1,40% mensile della retribuzione imponibile ad eccezione dei contratti per le assunzioni finalizzate alla sostituzione di lavoratori assenti, alle attività stagionali e nell’ambito della P. A. -I proventi dell’aliquota aggiuntiva vanno a finanziare l’ASPI NOTA: la eventuale trasformazione del rapporto di lavoro a T. I. operata fino a 6 mesi dopo la cessazione del rapporto a tempo determinato, prevede la restituzione dell’addizionale contributiva sottoforma di conguaglio( art. 1 Legge 143/2013 e messaggio INPS n°4152/2014) Norme confermate Norme confermate
  • 14. LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO  DIRITTO DI PRECEDENZA NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014 POSSIBILI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE -La individuazione del diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda di lavoratori con la medesima qualifica, è affidata alla contrattazione collettiva, e riguarda i lavoratori che hanno prestato servizio presso l’azienda stessa per periodo di almeno 6 mesi. -Il diritto di precedenza si estingue dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato Norme confermate Norme confermate ed inoltre: a) I lavoratori stagionali hanno un diritto di precedenza per un successivo lavoro stagionale da far valere con apposita richiesta ( scritta) nei 3 mesi successivi alla cessazione del rapporto; b) I lavoratori che a seguito di uno o più contratti a T. D. superino i 6 mesi di lavoro, hanno diritto di precedenza per le assunzioni a T. I. nella stessa azienda e per le stesse mansioni espletate; c)Viene riconosciuto il diritto di precedenza sia per contratti a T. D. che i contratti a T. I. per le donne in congedo per maternità che abbiano già lavorato nella stessa azienda, per un periodo di 6 mesi, comprensivi del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. La volontà di esercitare il diritto di precedenza va espressa per iscritto. d) Nei contratti a termine dovrà essere inserita la specifica indicazione del diritto di precedenza in capo al lavoratore.
  • 15. LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO  DIVIETI NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014 POSSIBILI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE L’assunzione a termine non è consentita: a) per sostituire lavoratori in sciopero; b) per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, fatti salvi alcuni particolari casi previsti dalla legge; c) per le aziende che sono autorizzate alla Cassa Integrazione Guadagni; d) per le aziende non in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro. Norme confermate Norme confermate
  • 16. LE MODIFICHE PUNTO PER PUNTO  MONITORAGGIO NORMATIVA ANTECEDENTE DECRETO LEGGE 34/2014 POSSIBILI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE Nessuna previsione Nessuna previsione Entro 12 mesi dalla entrata in vigore della Legge di conversione , il Ministero del Lavoro relazionerà al Parlamento sui risultati conseguiti in termini di stipula di nuovi contratti a termine e di nuovi contratti di apprendistato, distintamente per area geografica, età, genere, settore di attività, etc….
  • 17. 1717 IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASPETTI GENERALI  LICENZIAMENTO  Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza contrattuale se non per giusta causa, ovvero per ragioni che non consentono in alcun modo la prosecuzione, ancorché provvisoria, del rapporto di lavoro.  Non è possibile il licenziamento per giustificato motivo per motivo sia soggettivo che oggettivo.  IL LAVORO cd. EXTRA  Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, è ammessa l’assunzione di lavoratori per prestazioni di breve durata (non superiore ai 3 giorni) per particolari esigenze e servizi che sono individuati dalla contrattazione collettiva.  CONCETTO DI STAGIONALITA’ (Rif.to DPR 1525/1963)  In precedenza secondo l’orientamento ministeriale erano considerate stagionali le attività che prevedevano l’interruzione nel corso dell’anno per un periodo di 70 giorni continuativi o di 120 giorni non continuativi. Successivamente tale orientamento è stato superato ed attualmente può essere riferito anche alle imprese che operano per tutto l’anno, ma che si trovano a far fronte ad una intensificazione dell’attività produttiva in alcuni periodi dell’anno stesso.
  • 18. 1818 APPENDICE- IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE  Le novità introdotte dal decreto legge 34/2014 riguardano anche il contratto a termine di somministrazione per il quale non sono più richieste le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo riferibili alla ordinaria attività produttiva dell’azienda utilizzatrice.  Viene pertanto consentita la stipula di contratti a termine in somministrazione senza causali in tutte le ipotesi e non soltanto in quelle circoscritte a particolari casi (lavoratori svantaggiati, lavoratori in mobilità etc…) previste dal precedente ordinamento.  Perde efficacia anche il comma 5 dell’art.20 del D. lgs 276/2003 che rimandava alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere le ragioni giustificative nelle ulteriori ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva medesima.  Anche l’esclusione dei lavoratori in somministrazione dal computo per la percentuale massima del 20% di lavoratori assumibili dall’impresa con contratto a termine, e dal calcolo numerico dell’organico aziendale che origina particolari obblighi in capo all’impresa medesima (collocamento obbligatorio, rappresentanze sindacali…….), costituiscono un notevole incentivo per il ricorso all’istituto del lavoro in somministrazione.