2. Decreto
legislativo 4
marzo 2015,
n. 23
Disciplina il
contratto a tutele
crescent
Introduce una particolare
modalità di conciliazione
delle controversie
derivanti dal
licenziamento
3. Soggetti a cui
si applica
Unicamente ai
lavoratori soggetti a
tale nuovo regime di
tutela (Art. 1) vale a
dire:
Operai, impiegati e quadri (con
esclusione dei dirigenti) assunti con
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a decorrere dal 7 marzo
2015
Tutti i dipendenti già assunti con contratto a
termine o apprendistato se tali rapporti siano
poi convertiti, dal 7 marzo 2015, in un contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Tutti i dipendenti, anche già in servizio,
del datore che, con una nuova
assunzione effettuata dal 7 marzo
2015, raggiunge i requisiti di organico
(ex art. 18 L. 300/1970 quindi, di
norma, superi i 15 dipendenti)
4. Articolo 6
comma 1
Dispone che, in caso di licenziamento dei
lavoratori in questione, al fine di evitare il
giudizio e ferma la possibilità per le parti di
addivenire a ogni altra modalità di
conciliazione prevista dalla legge
Il datore di lavoro
può (non
essendovi
obbligato)
Offrire al lavoratore, entro i termini di
impugnazione stragiudiziale del
licenziamento (60 giorni da quello in
cui il lavoratore ha ricevuto la
comunicazione di recesso)
In una delle sedi di cui
all'articolo 2113, co. 4,
del codice civile (Inl,
sede sindacale) o
davanti a una
commissione di
certificazione
5. Importo della
conciliazione
Pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR
per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non
superiore a 18 mensilità, consegnando al lavoratore un assegno
circolare (per le P.M.I. l'importo è dimezzato e non può superare le 6
mensilità)
Non costituisce reddito
imponibile ai fini dell'Irpef e
non è assoggettato a
contribuzione
L'accettazione dell'assegno in
tale sede da parte del
lavoratore comporta
l'estinzione del rapporto alla
data del licenziamento e la
rinuncia alla sua
impugnazione anche qualora
il medesimo l'abbia già
proposta
Eventuali ulteriori somme pattuite nella
stessa sede conciliativa a chiusura di
ogni altra pendenza derivante dal
rapporto di lavoro sono soggette al
regime fiscale abituale
L'accettazione da parte del lavoratore
dell'offerta di conciliazione avanzata dall
datore di lavoro, non muta il titolo della
risoluzione del rapporto di lavoro, che resta il
licenziamento
Se il lavoratore accetta l'offerta di
conciliazione del datore di lavoro, non
muta il titolo della risoluzione del
rapporto di lavoro (licenziamento) con
relativa fruirzione della NASpI
6. Comunicazione
obbligatoria telematica di
cessazione del rapporto
di lavoro
Deve essere effettuarsi dal datore di
lavoro entro 65 giorni dalla cessazione
del rapporto di lavoro
Va indicata l'avvenuta o non
avvenuta conciliazione
L'omissione di tale comunicazione di
cessazione prevede una sanzione
amministrativa (da 100 a 500 euro per ogni
lavoratore)
Invio della
comunicazione
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