Slides del Dott. Francesco Natalini sul tema "Confrontiamoci sulla riforma del mercato del lavoro". Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale dell’Ordine
di Vicenza
Il contratto a tempo determinato è il contratto di lavoro che prevede un termine finale espressamente specificato e quindi di una durata prestabilita. In coerenza con il principio di non discriminazione (art. 6 D. Lgs. 368/2001) il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano le medesime attività e mansioni o che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale. Il Dr Angelo Petrocelli illustra le novità introdotte dal Jobs Act del governo Italiano durante il suo intervento al Seminario ODCEC Caserta
JOBS ACT: le novità del decreto legge n. 34/2014
Convegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoroServizi CGN
Convegni Unoformat gratuiti e accreditati sugli istituti propri della gestione del rapporto di lavoro: fasi costitutive (tipologie contrattuali e caratteristiche essenziali delle stesse), svolgimento (inquadramento del lavoratore ed effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa), cessazione (legittimità del licenziamento e sistema sanzionatorio).
Slides del Dott. Francesco Natalini sul tema "Confrontiamoci sulla riforma del mercato del lavoro". Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale dell’Ordine
di Vicenza
Il contratto a tempo determinato è il contratto di lavoro che prevede un termine finale espressamente specificato e quindi di una durata prestabilita. In coerenza con il principio di non discriminazione (art. 6 D. Lgs. 368/2001) il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano le medesime attività e mansioni o che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale. Il Dr Angelo Petrocelli illustra le novità introdotte dal Jobs Act del governo Italiano durante il suo intervento al Seminario ODCEC Caserta
JOBS ACT: le novità del decreto legge n. 34/2014
Convegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoroServizi CGN
Convegni Unoformat gratuiti e accreditati sugli istituti propri della gestione del rapporto di lavoro: fasi costitutive (tipologie contrattuali e caratteristiche essenziali delle stesse), svolgimento (inquadramento del lavoratore ed effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa), cessazione (legittimità del licenziamento e sistema sanzionatorio).
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita” approvata dal Parlamento in data 27 giugno 2012
Il 27 giugno il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di riforma del mercato del lavoro proposta dal Governo Monti denominata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
E’ una legge molto complessa che ha l’ambizione di riformare molteplici aspetti del mercato del lavoro. Le finalità dichiarate sono quelle di :
- valorizzare l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
- ridistribuire in modo più equo le tutele dell’impiego (contrasto alla flessibilità “malata” e revisione delle norme sui licenziamenti);
- rendere più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro;
- contrastare l’elusione contributiva e fiscale che si verifica nell’utilizzo degli istituti contrattuali;
- promuovere maggiore inclusione nella vita economica delle donne e dei lavoratori ultracinquantenni;
- promuovere modalità partecipative di relazioni industriali in conformità con gli indirizzi assunti in sede europea.
I principali ambiti interessati alle modifiche normative sono:
- le tipologie contrattuali (Contratti a tempo determinato, di inserimento, di Apprendistato, Lavoro a tempo parziale, Lavoro intermittente o a chiamata, Lavoro a progetto, le Partite Iva, Associazione in partecipazione con apporto di lavoro, Lavoro accessorio, i Tirocini formativi)
- la disciplina in tema di flessibilità in uscita e le tutele del lavoratore ( i licenziamenti individuali e collettivi, il processo di lavoro sulle controversie sui licenziamenti)
- gli ammortizzatori sociali (l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), la Mini ASPI, Indennità per i co.co.pro., l’aumento delle aliquote contributive, gli Ammortizzatori in deroga, la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, i Fondi di solidarietà bilaterali)
Altre norme riguardano varie materie tra cui: un Fondo per i lavoratori anziani, gli incentivi alle assunzioni, il contrasto alle dimissioni in bianco, il sostegno alla genitorialità, il lavoro dei disabili e degli immigrati, le politiche attive del lavoro ed i servizi per l’impiego, l’ Apprendimento permanente, la Partecipazione dei lavoratori., ecc.
Non tutte le norme avranno attuazione immediata. Per alcune saranno necessari provvedimenti regolamentari o legislativi per la loro applicazione specifica oppure per il loro carattere programmatico.
Startup Innovative Decreto Sviluppo : intervento Prof. Basenghi su AssunzioniFrancesco Baruffi
Intervento del Prof. Francesco Basenghi Ordinario di Diritto del Lavoro - Università di Modena e Reggio Emilia - Fondazione "Marco Biagi" a "Startup Innovative: le novità introdotte dal Decreto Sviluppo"
Workshop Ifoa e Largo Consumo: RETAIL E RIFORMA DEL LAVORO - Francesco Basenghiifoasapereutile
Workshop IFOA in collaborazione con Largo Consumo: RETAIL E RIFORMA DEL LAVORO – 29 Novembre 2012, Milano
Intervento Prof. Francesco Basenghi - Docente diritto della previdenza sociale, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
In breve:
- Art 1-3 - Disincentivi al lavoro occasionale
- Art 4-7 - Vincoli e limiti alla delocalizzazione delle imprese
- Art 8 - Divieto di pubblicità giochi e scommesse
- Art 9 - Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro
Sotto la lente in particolare le causali di rinnovo:
[...]
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Il contratto, nei limiti del presente articolo, può essere rinnovato solo a fronte di esigenze:
1) temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze
sostitutive;
2) connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
[...]
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita” approvata dal Parlamento in data 27 giugno 2012
Il 27 giugno il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di riforma del mercato del lavoro proposta dal Governo Monti denominata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
E’ una legge molto complessa che ha l’ambizione di riformare molteplici aspetti del mercato del lavoro. Le finalità dichiarate sono quelle di :
- valorizzare l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
- ridistribuire in modo più equo le tutele dell’impiego (contrasto alla flessibilità “malata” e revisione delle norme sui licenziamenti);
- rendere più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro;
- contrastare l’elusione contributiva e fiscale che si verifica nell’utilizzo degli istituti contrattuali;
- promuovere maggiore inclusione nella vita economica delle donne e dei lavoratori ultracinquantenni;
- promuovere modalità partecipative di relazioni industriali in conformità con gli indirizzi assunti in sede europea.
I principali ambiti interessati alle modifiche normative sono:
- le tipologie contrattuali (Contratti a tempo determinato, di inserimento, di Apprendistato, Lavoro a tempo parziale, Lavoro intermittente o a chiamata, Lavoro a progetto, le Partite Iva, Associazione in partecipazione con apporto di lavoro, Lavoro accessorio, i Tirocini formativi)
- la disciplina in tema di flessibilità in uscita e le tutele del lavoratore ( i licenziamenti individuali e collettivi, il processo di lavoro sulle controversie sui licenziamenti)
- gli ammortizzatori sociali (l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), la Mini ASPI, Indennità per i co.co.pro., l’aumento delle aliquote contributive, gli Ammortizzatori in deroga, la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, i Fondi di solidarietà bilaterali)
Altre norme riguardano varie materie tra cui: un Fondo per i lavoratori anziani, gli incentivi alle assunzioni, il contrasto alle dimissioni in bianco, il sostegno alla genitorialità, il lavoro dei disabili e degli immigrati, le politiche attive del lavoro ed i servizi per l’impiego, l’ Apprendimento permanente, la Partecipazione dei lavoratori., ecc.
Non tutte le norme avranno attuazione immediata. Per alcune saranno necessari provvedimenti regolamentari o legislativi per la loro applicazione specifica oppure per il loro carattere programmatico.
Startup Innovative Decreto Sviluppo : intervento Prof. Basenghi su AssunzioniFrancesco Baruffi
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In breve:
- Art 1-3 - Disincentivi al lavoro occasionale
- Art 4-7 - Vincoli e limiti alla delocalizzazione delle imprese
- Art 8 - Divieto di pubblicità giochi e scommesse
- Art 9 - Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro
Sotto la lente in particolare le causali di rinnovo:
[...]
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Il contratto, nei limiti del presente articolo, può essere rinnovato solo a fronte di esigenze:
1) temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze
sostitutive;
2) connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
[...]
2. Fonte
D.L. n. 87/2018,
convertito, con
modificazioni,
nella legge n. 96
Causali
introdotte
Esigenze temporanee ed
oggettive, estranee
all’attività, esigenze
sostitutive di altri lavoratori
Esigenze connesse a
incrementi temporanei,
significativi e non
programmabili dell’attività
ordinaria
Contratti stagionali
ex art. 21c.1
D.L.vo n. 81/2015
E' possibile rinnovarli
o prorogarli
anchesenza ragioni
giustificatrici
Parimenti non
necessitano di
causale
Contratto intermittente,
Co.co.co., Lavoro
autonomo occasionale
ex art. 2222 c.c.
Nuove prestazioni
occasionali,
Partita IVA
3. Durata massima
del rapporto a
tempo
determinato
N. 24 mesi
Trasformazione
del rapporto
di lavoro
> 24 mesi
Anche in
sommatoria con
precedenti
contratti
Anche se in somministrazione e
riferibili a mansioni espletate nel
livello della stessa categoria
legale di inquadramento
Sanzioni
Qualora il datore di lavoro non provveda a
motivare la proroga che eccede il limite
dei dodici mesi.
Nel caso di motivazione non veritiera,
dichiarata dal datore di lavoro al solo fine di
eludere la regola