IL CONTRATTO DI LAVORO
Il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive.
Oggetto del contratto sono l’attività lavorativa del prestatore di lavoro
e la retribuzione.
La forma
Il contratto di lavoro non prevede vincoli di forma e può essere
concluso anche oralmente ovvero tacitamente o per fatti concludenti.
La forma scritta è prevista dalla legge solo per alcuni contratti,
clausole o atti, di solito a tutela delle posizioni del lavoratore. Tale
forma è richiesta in genere in tutti i casi in cui si deroga al modello
privilegiato del lavoro stabile a tempo pieno e indeterminato (ad es.
contratto part-time, a termine, a chiamata, contratto di
somministrazione)
Convegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoroServizi CGN
Convegni Unoformat gratuiti e accreditati sugli istituti propri della gestione del rapporto di lavoro: fasi costitutive (tipologie contrattuali e caratteristiche essenziali delle stesse), svolgimento (inquadramento del lavoratore ed effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa), cessazione (legittimità del licenziamento e sistema sanzionatorio).
Il contratto a tempo determinato è il contratto di lavoro che prevede un termine finale espressamente specificato e quindi di una durata prestabilita. In coerenza con il principio di non discriminazione (art. 6 D. Lgs. 368/2001) il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano le medesime attività e mansioni o che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale. Il Dr Angelo Petrocelli illustra le novità introdotte dal Jobs Act del governo Italiano durante il suo intervento al Seminario ODCEC Caserta
JOBS ACT: le novità del decreto legge n. 34/2014
IL CONTRATTO DI LAVORO
Il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive.
Oggetto del contratto sono l’attività lavorativa del prestatore di lavoro
e la retribuzione.
La forma
Il contratto di lavoro non prevede vincoli di forma e può essere
concluso anche oralmente ovvero tacitamente o per fatti concludenti.
La forma scritta è prevista dalla legge solo per alcuni contratti,
clausole o atti, di solito a tutela delle posizioni del lavoratore. Tale
forma è richiesta in genere in tutti i casi in cui si deroga al modello
privilegiato del lavoro stabile a tempo pieno e indeterminato (ad es.
contratto part-time, a termine, a chiamata, contratto di
somministrazione)
Convegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoroServizi CGN
Convegni Unoformat gratuiti e accreditati sugli istituti propri della gestione del rapporto di lavoro: fasi costitutive (tipologie contrattuali e caratteristiche essenziali delle stesse), svolgimento (inquadramento del lavoratore ed effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa), cessazione (legittimità del licenziamento e sistema sanzionatorio).
Il contratto a tempo determinato è il contratto di lavoro che prevede un termine finale espressamente specificato e quindi di una durata prestabilita. In coerenza con il principio di non discriminazione (art. 6 D. Lgs. 368/2001) il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano le medesime attività e mansioni o che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale. Il Dr Angelo Petrocelli illustra le novità introdotte dal Jobs Act del governo Italiano durante il suo intervento al Seminario ODCEC Caserta
JOBS ACT: le novità del decreto legge n. 34/2014
Le novità sui contratti di lavoro dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.81/2015 (part-time, contratto a tempo determinato, somministrazione, cambio mansioni, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, P.IVA, apprendistato, lavoro intermittente, lavoro accessorio)
STUDIO PASERIO - www.studiopaserio.eu
Relatori: Sandra Paserio e Giulia Vignati
Le novità sui contratti di lavoro dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.81/2015 (part-time, contratto a tempo determinato, somministrazione, cambio mansioni, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, P.IVA, apprendistato, lavoro intermittente, lavoro accessorio)
STUDIO PASERIO - www.studiopaserio.eu
Relatori: Sandra Paserio e Giulia Vignati
2. Il contratto a tempo
indeterminato non
prevede un termine di
scadenza e ciò gli
conferisce maggiore
stabilità nel tempo a
differenza di altri
contratti dove è
prevista la scadenza.
3. Deve essere redatto in FORMA SCRITTA
MANSIONE INQUADRAMENTO
DATA INIZIO E FINE
RAPPORTO
EVENTUALE DATA
PERIODO DI PROVA
IMPORTO INIZIALE LUOGO E ORARIO
GIORNI FERIE E ORE
DI PERMESSO
TERMINI DI PREAVVISO
4. Il periodo di prova serve al dipendente e al
datore di lavoro per valutare il rapporto di
lavoro. La relativa durata è stabilita dai
diversi contratti collettivi, entro la durata
massima è fissata dalla legge di sei mesi.
Il periodo di prova
5. Cessazione del
contratto - RECESSO
Il recesso dal contratto deve
avvenire in forma scritta e
può essere:
concordato dalle parti,
scelto dal lavoratore
(dimissioni)
scelto dal datore di lavoro
(licenziamento).
6.
7. Il contratto di lavoro a
tempo parziale o part-time
è un contratto di lavoro
subordinato, concluso a
tempo determinato o
indeterminato, che si
caratterizza per la
riduzione dell’orario di
lavoro rispetto all’orario
“normale”
8. Il contratto a tempo parziale si articola
secondo tre diverse tipologie:
PART-TIME DI TIPO VERTICALE
PART-TIME DI TIPO
ORIZZONTALE
PART-TIME DI TIPO MISTO
9. Al lavoratore a tempo parziale sono riconosciuti gli stessi diritti del lavoratore
a tempo pieno, salvo restando che alcuni trattamenti sono calcolati in
proporzione alla durata della prestazione lavorativa che nel part-time è
inferiore, quali:
❖ l’importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti;
❖ l’importo della retribuzione durante il periodo di ferie;
❖ l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale e maternità.
Trattamento economico e normativo
del prestatore di lavoro