Il contratto a tempo determinato è il contratto di lavoro che prevede un termine finale espressamente specificato e quindi di una durata prestabilita. In coerenza con il principio di non discriminazione (art. 6 D. Lgs. 368/2001) il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano le medesime attività e mansioni o che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale. Il Dr Angelo Petrocelli illustra le novità introdotte dal Jobs Act del governo Italiano durante il suo intervento al Seminario ODCEC Caserta
JOBS ACT: le novità del decreto legge n. 34/2014
Il contratto a tempo determinato è il contratto di lavoro che prevede un termine finale espressamente specificato e quindi di una durata prestabilita. In coerenza con il principio di non discriminazione (art. 6 D. Lgs. 368/2001) il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano le medesime attività e mansioni o che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale. Il Dr Angelo Petrocelli illustra le novità introdotte dal Jobs Act del governo Italiano durante il suo intervento al Seminario ODCEC Caserta
JOBS ACT: le novità del decreto legge n. 34/2014
Slides del Dott. Francesco Natalini sul tema "Confrontiamoci sulla riforma del mercato del lavoro". Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale dell’Ordine
di Vicenza
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita” approvata dal Parlamento in data 27 giugno 2012
Il 27 giugno il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di riforma del mercato del lavoro proposta dal Governo Monti denominata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
E’ una legge molto complessa che ha l’ambizione di riformare molteplici aspetti del mercato del lavoro. Le finalità dichiarate sono quelle di :
- valorizzare l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
- ridistribuire in modo più equo le tutele dell’impiego (contrasto alla flessibilità “malata” e revisione delle norme sui licenziamenti);
- rendere più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro;
- contrastare l’elusione contributiva e fiscale che si verifica nell’utilizzo degli istituti contrattuali;
- promuovere maggiore inclusione nella vita economica delle donne e dei lavoratori ultracinquantenni;
- promuovere modalità partecipative di relazioni industriali in conformità con gli indirizzi assunti in sede europea.
I principali ambiti interessati alle modifiche normative sono:
- le tipologie contrattuali (Contratti a tempo determinato, di inserimento, di Apprendistato, Lavoro a tempo parziale, Lavoro intermittente o a chiamata, Lavoro a progetto, le Partite Iva, Associazione in partecipazione con apporto di lavoro, Lavoro accessorio, i Tirocini formativi)
- la disciplina in tema di flessibilità in uscita e le tutele del lavoratore ( i licenziamenti individuali e collettivi, il processo di lavoro sulle controversie sui licenziamenti)
- gli ammortizzatori sociali (l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), la Mini ASPI, Indennità per i co.co.pro., l’aumento delle aliquote contributive, gli Ammortizzatori in deroga, la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, i Fondi di solidarietà bilaterali)
Altre norme riguardano varie materie tra cui: un Fondo per i lavoratori anziani, gli incentivi alle assunzioni, il contrasto alle dimissioni in bianco, il sostegno alla genitorialità, il lavoro dei disabili e degli immigrati, le politiche attive del lavoro ed i servizi per l’impiego, l’ Apprendimento permanente, la Partecipazione dei lavoratori., ecc.
Non tutte le norme avranno attuazione immediata. Per alcune saranno necessari provvedimenti regolamentari o legislativi per la loro applicazione specifica oppure per il loro carattere programmatico.
Tutti coloro che verranno assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti potranno essere licenziati per motivi economici (crisi o riorganizzazione aziendale) senza più il rischio per l’imprenditore di una riassunzione in caso di impugnazione giudiziaria. Se il licenziamento andasse in contenzioso è previsto un indennizzo economico pari a 1,5 mensilità per ogni anno di lavoro del dipendente, con un tetto massimo di 36 mensilità
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO
DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI
DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI
DISOCCUPATI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183
Slides del Dott. Francesco Natalini sul tema "Confrontiamoci sulla riforma del mercato del lavoro". Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale dell’Ordine
di Vicenza
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita” approvata dal Parlamento in data 27 giugno 2012
Il 27 giugno il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di riforma del mercato del lavoro proposta dal Governo Monti denominata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
E’ una legge molto complessa che ha l’ambizione di riformare molteplici aspetti del mercato del lavoro. Le finalità dichiarate sono quelle di :
- valorizzare l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
- ridistribuire in modo più equo le tutele dell’impiego (contrasto alla flessibilità “malata” e revisione delle norme sui licenziamenti);
- rendere più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro;
- contrastare l’elusione contributiva e fiscale che si verifica nell’utilizzo degli istituti contrattuali;
- promuovere maggiore inclusione nella vita economica delle donne e dei lavoratori ultracinquantenni;
- promuovere modalità partecipative di relazioni industriali in conformità con gli indirizzi assunti in sede europea.
I principali ambiti interessati alle modifiche normative sono:
- le tipologie contrattuali (Contratti a tempo determinato, di inserimento, di Apprendistato, Lavoro a tempo parziale, Lavoro intermittente o a chiamata, Lavoro a progetto, le Partite Iva, Associazione in partecipazione con apporto di lavoro, Lavoro accessorio, i Tirocini formativi)
- la disciplina in tema di flessibilità in uscita e le tutele del lavoratore ( i licenziamenti individuali e collettivi, il processo di lavoro sulle controversie sui licenziamenti)
- gli ammortizzatori sociali (l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), la Mini ASPI, Indennità per i co.co.pro., l’aumento delle aliquote contributive, gli Ammortizzatori in deroga, la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, i Fondi di solidarietà bilaterali)
Altre norme riguardano varie materie tra cui: un Fondo per i lavoratori anziani, gli incentivi alle assunzioni, il contrasto alle dimissioni in bianco, il sostegno alla genitorialità, il lavoro dei disabili e degli immigrati, le politiche attive del lavoro ed i servizi per l’impiego, l’ Apprendimento permanente, la Partecipazione dei lavoratori., ecc.
Non tutte le norme avranno attuazione immediata. Per alcune saranno necessari provvedimenti regolamentari o legislativi per la loro applicazione specifica oppure per il loro carattere programmatico.
Tutti coloro che verranno assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti potranno essere licenziati per motivi economici (crisi o riorganizzazione aziendale) senza più il rischio per l’imprenditore di una riassunzione in caso di impugnazione giudiziaria. Se il licenziamento andasse in contenzioso è previsto un indennizzo economico pari a 1,5 mensilità per ogni anno di lavoro del dipendente, con un tetto massimo di 36 mensilità
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO
DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI
DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI
DISOCCUPATI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183
2. Fonte
Ministero lavoro e
delle Politiche
Sociali circolare n.
17 del 31/10/2018
Previsioni
Durata massima di
occupazione,
prevista dai
C.c.n.l.
Ridotta dal Decreto
Dignità, da 36 a
24 mesi
3. Interpretazione del
Ministero del Lavoro
e delle Politiche
Sociali
Restano applicabili le regole
previste dai C.c.n.l. prima
dell’entrata in vigore del D. L. n.
87/2018
Anche se le medesime abbiano
stabilito, (visto il rinvio legale dell’art.
19,)una durata massima > a 36 mesi
La circolare sancisce
che le previsioni
contenute nei C.c.n.l.
stipulati prima del 14/07/
2018
Quando hanno previsto una
durata massima dei contratti a
termine => a 36 mesi,
mantengono la loro validità fino
alla naturale scadenza dell
C.c.n.l.
Il rispetto del periodo che precede,
deve avere come riferimento i
rapporti stipulati tra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso
lavoratore
Per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria
legale, indipendentemente dai periodi di interruzione
(compresi la successione di contratti o i periodi di
missione in somministrazione a tempo determinato)