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ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA
RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE
Ing. Gianluca Loffredo - Archliving
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
• CHI
• Beneficiari
• COSA :
• Interventi indennizzabili
• Ulteriori aiuti alle imprese
• COME:
• Procedura per la concessione dei contributi – Art. 12 L229
• Anagrafe antimafia degli esecutori
• Elenco Speciale dei Professionisti – Ordinanza 12
• QUANDO
• Presentazione delle domande e tempi delle istruttorie
• Erogazione del contributo
Costo Convenzionale e Livelli Operativi – Ordinanza 4, 8, 13 e 19 - esempi
INDICE DEGLI ARGOMENTI
• COSA :
• Opere pubbliche - cenni
• Piani di Recupero – Ordinanza 25
• Scuole – Ordinanza 14 e 18
• SEQUENZE SISMICHE
• GESTIONE DELLE MACERIE
• SISMABONUS
• Introduzione
• Linee Guida per l’attribuzione della classe di rischio sismico
• Metodo Convenzionale
• Metodo Semplificato
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
BENEFICIARI
In generale art. 6 c.2 L229/16:
• Proprietari (usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma che alla data del sisma (24 agosto 2016 per i comuni dell’allegato 1 e al 26 ottobre 2016 per i comuni dell’allegato
2) risultavano adibite ad abitazione principale
• Proprietari (usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma che alla data del sisma (24 agosto 2016 per i comuni dell’allegato 1 e al 26 ottobre 2016 per i comuni dell’allegato
2) risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ovvero concesse in comodato o assegnato a
soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario.
• Proprietari (usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscono ai proprietari delle unità immobiliari
danneggiate o distrutte dal sisma diverse da quelle ai punti precedenti (APERTURA ALLE SECONDE CASE)
• Condomini per le parti comuni
• Titolari di attività produttive ovvero di chi per legge o per contratto o altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a
sostenere e spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività d’impresa
che alla data del sisma (24 agosto 2016 per i comuni dell’allegato 1 e al 26 ottobre 2016 per i comuni dell’allegato 2) risultavano
adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
per la ricostruzione PRIVATA art. 5 c.1a e c.2 L229/16:
• Interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi – art. 8
L229/16 - ORDINANZA 8/16;
• Intervento di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive
danneggiate o distrutte che presentano danni gravi – art. 7 e 9 L229/16 - ORDINANZA 13/16 e ORDINANZA 19/17;
• Interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti – art. 11 L229/16
IL FINANZIAMENTO AI SENSI DEI C. 4, 5 E 6 DELLA LEGGE AVVIENE NELLA FORMA DEL CREDITO DI IMPOSTA DELLE BANCHE CHE
ADERISCONO AD APPOSITA CONVENZIONE CON ABI ASSISTITO DALLA GARANZIA DELLO STATO.
Il contributo è pari al 100% per gli immobili fuori dal cratere individuato dall’allegato 1 ma che ricadono in UMI e/ in borghi caratteristici e centri
storici altrimenti il contributo è al 50%.
RISCHIOSISMICO.ARCHLIVING.IT
INTERVENTI AMMISSIBILI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
INTERVENTI AMMISSIBILI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
• Riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle
infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
• Gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con
esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari
• Danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio (DOP e IGP)
• Delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati al fine di garantirne la continuità
Art. 9 della dl 8/2017: disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata
Il contributo massimo a carico del commissario per tutte le attività tecniche è stabilito nella misura del 10% incrementabile fino al 12,50% per i
lavori di importo inferiore ai 500.000,00 euro.
Per i lavori di importo superiore ai 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7.5%.
Le Ordinanze disciplinano la graduazione del contributo sulla base della tipologia di prestazione tecnica e dell’importo dei lavori.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
FONDO DI GARANZIA – SOSTEGNO - INAIL
Art. 19-20-23 Legge n°229
Art. 19 – [FONDO DI GARANZIA PER LE PMI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 24/AGO/2016]
Per 3 anni dall’entrata in vigore del decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle agroalimentare, che hanno
subito danni in conseguenza degli eventi sismici, è concesso a titolo gratuito un importo massimo di 2’500’000E per la singola impresa.
Art.20 - [SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE]
Comma 1. 35mln di euro in forma di contributo alle imprese ubicate nei territori dei comuni dell’art1. Sono comprese anche le imprese
agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dell’allegato 1, ma i cui fondi sono situati in tali territori.
Comma 2. Per la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita, possono essere utilizzati contributi per le imprese che
abbiano realizzato investimenti produttivi, a partire dal 24 agosto 2016, nei territori dei comuni colpiti.
Art. 23 - [CONTRIBUTI INAIL – MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRODUTTIVI]
Per la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, sono traferiti 30mln di euro all’INAIL, al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
INTERVENTI A FAVORE DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 24 Legge n°229
Art. 24 - [INTERVENTI A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE]
Comma 1. Sono concessi alle micro, piccole e medie imprese, finanziamenti agevolati a tasso zero, a copertura del 100% degli
investimenti fino a 30’000E.
Finanziamenti agevolati rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
Comma 2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori, nei settori della trasformazione di
prodotti agricoli – artigianato – industria, sono concessi investimenti fino a 600’000E.
Finanziamenti rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 12 Legge n°229
Art. 12 - [PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI]
Comma 1. (…) l’istanza di concessione dei contributi è presentata all’ufficio speciale per la ricostruzione con il titolo abilitativo
obbligatoriamente allegando:
- Scheda AeDES
- Perizia giurata o asseverata firmata da professionista abilitato
- Progetto degli interventi proposti
- Indicazione dell’impresa affidataria dei lavori
Comma 2. All’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti, il Comune rilascia il titolo edilizio.
Comma 3. L’ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo ed il relativo importo, trasmette al vice commissario
la proposta di concessione del contributo, comprensivo di spese tecniche.
Comma 5. la struttura commissariale verifica a campione gli interventi richiedenti la concessione di contributi.
Qualora emerga dalle verifiche, interventi non corrispondenti a quelli per cui è stato concesso il finanziamento, il commissario
dispone l’annullamento o la revoca e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
LE DOMANDE DI CONTRIBUTO DEVONO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO L’APPLICATIVO WEB MUDE
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
ANAGRAFE DELLE IMPRESE
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
15006/2 del 28 Novembre 2016
Tutti gli operatori economici (a qualunque titolo e per qualsiasi attività) devono iscriversi all’Anagrafe per poter eseguire interventi di qualsiasi importo o
valore del contratto, subappalto o subcontratto  L’iscrizione all’Anagrafe ha validità 12 mesi ed è rinnovabile  L’iscrizione all’Anagrafe tiene luogo delle
verifiche antimafia (c.10 della Legge 229/2016). In caso di esclusione  clausola automatica di risoluzione contrattuale.
La domanda e la documentazione vanno inviate alla Struttura di Missione attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito del Commissario
https://anagrafe.sisma2016.gov.it/
DL 8/2017 aggiunge al comma 6 dell’Art. 30 della Legge 229 il seguente punto: «Gli operatori economici sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica previa DSAN che attesti la domanda di iscrizione all’ANAGRAFE. In caso di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, se l’operatore non è ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario comunica alla Struttura la graduatoria per attivare le
verifiche.»
Particolare attenzione va posta al modulo di domanda se si è coinvolti negli «interventi di immediata riparazione».
La domanda funge da DSAN DSAN antimafia del legale rappresentante, sulle partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie
e come certificazione relativa ai familiari conviventi.
L’iscrizione all’anagrafe è obbligatoria anche per le imprese già iscritte alle white list, che dovranno indicare nel modulo il numero di protocollo e la
Prefettura di riferimento.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
ANAGRAFE DELLE IMPRESE
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
15006/2 del 28 Novembre 2016
Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.
Società di capitali, cooperative o Società a
Responsabilità Limitata
1. Legale rappresentante
2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
6. socio ( in caso di società unipersonale)
7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice
civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
Dati richiesti per l’iscrizione:
• Dati su contratti, subappalti, subcontratti conclusi o approvati, con indicazione di oggetto, termine di durata e importo
• Modifiche eventualmente intervenute nell’assetto societario o gestionale
• Eventuali partecipazioni in altre imprese o società
• Eventuali sanzioni amministrative e penalità
L’iscrizione ha durata di 12 MESI ed è rinnovabile
Nei contratti tra privati è possibile subappaltare le lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti dell’attuale
normativa.
Se un operatore economico viene cancellato dall’Anagrafe, il Committente dovrà attivare la clausola automatica di risoluzione, obbligatoria
in ogni contratto.
Particolare attenzione ai flussi finanziari in contratti di una certa rilevanza
ESCLUSIONE DALL’ANAGRAFE anche per cessione di azienda o di ramo d’azienda o qualsiasi operazione atta a conseguire il
trasferimento del contratto
ANAGRAFE DELLE IMPRESE
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
ELENCO SPECIALE DEI PROFESSIONISTI
ORDINANZA 12/2017
Obiettivo: evitare le concentrazioni di incarico
• https://professionisti.sisma2016.gov.it/
• Tetto massimo per progettista: 30 incarichi per un importo di lavori massimo di 25 milioni
• Obbligo di sottoscrizione e comunicazione del contratto tipo
• Se un progettista sbaglia più di tre schede Aedes viene escluso dall’elenco speciale
• Sono ammesse anche le Società di Ingegneria, le società di professionisti, gli studi associati.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE
ABITAZIONI - entro il 31 dicembre 2017
La domanda deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio, con riferimento alla data dell’evento sismico:
a. gli estremi e la categoria catastale dell’edificio;
b. la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni ed all’attività produttiva nonché alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e
danneggiate;
c. la destinazione d’uso;
d. il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla schede AeDES, ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità sulla base
delle schede FAST a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES,
e. il nominativo dei proprietari delle unità immobiliari presenti nell’edificio;
f. i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato.
g. i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede
AeDES
h. l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo conto in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante
procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta
i. l’istituto di credito prescelto per l’erogazione del contributo.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE
ABITAZIONI - entro il 31 dicembre 2017
La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o domanda di permesso a costruire e costituisce
deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.
Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficio speciale procede all’accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei
requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo, il
richiedente ha un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti.
Nei successivi sessanta giorni, l’Ufficio Speciale verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, richiede l’effettuazione
dell’eventuale controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale, propone al Comune il rilascio
del titolo edilizio, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere
contestualmente il CUP e il CIG
Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per la richiesta di integrazioni.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE
ABITAZIONI - entro il 31 dicembre 2017
Entro Settembre 2017, i comuni possono comunicare agli Uffici speciali l’intenzione a procedere direttamente all’attività
istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi, in coordinamento con il predetto Ufficio. In tale ipotesi, il comune procede alla
verifica delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’Ufficio Speciale.
I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere ultimati entro 24 mesi
dalla data di concessione del contributo
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 13 – DANNI GRAVI ALLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - entro il 31 dicembre 2017
La domanda di contributo può riguardare separatamente:
– domanda per il ripristino, la ricostruzione o l’acquisto (in caso di delocalizzazione) di edifici
– domanda per i beni mobili strumentali e per le scorte e i prodotti .
Qualora le domande siano separate, la domanda per il ripristino, la ricostruzione o l’acquisto di edifici deve precedere quella
relativa a beni mobili e scorte.
Gli interventi devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 13 – DANNI GRAVI ALLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - entro il 31 dicembre 2017
La domanda deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio, con riferimento alla data dell’evento sismico:
a. gli estremi e la categoria catastale dell’edificio;
b. la superficie complessiva utile destinata all’attività produttiva nonché alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate;
c. la destinazione d’uso;
d. il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla schede AeDES, ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità sulla base
delle schede FAST a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES,
e. il nominativo dei proprietari delle unità immobiliari presenti nell’edificio;
f. i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato.
g. i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede
AeDES
h. l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo conto in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante
procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta
i. l’istituto di credito prescelto per l’erogazione del contributo.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
L’Ufficio Speciale funge anche da SUAP.
La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o domanda di permesso a costruire e
costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le
costruzioni in zona sismica.
Entro cinque giorni avviene l’accettazione e la protocollazione della domanda
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficio speciale procede all’accertamento dell’ammissibilità della domanda. In
caso di esito negativo, il richiedente ha un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione di osservazioni e/o la
produzione dei documenti mancanti.
Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, l’Ufficio Speciale determina la spesa ammissibile e il contributo concedibile
per ciascuna tipologia di intervento e provvede a richiedere contestualmente il CUP e il CIG
Il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni per la richiesta di integrazioni.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 13 – DANNI GRAVI ALLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - entro il 31 dicembre 2017
La comunicazione di inizio lavori costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle
normativa sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell’edifico per la loro riparazione e per il
rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08.
Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvio dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2017, gli interessati devono
presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria.
Entro il medesimo termine del 31 luglio 2017, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i
soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori.
L’Ufficio speciale nei sessanta giorni successivi provvede agli accertamenti istruttori e determina il contributo ammissibile.
Ove si renda necessaria un’integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per il periodo compreso tra la
richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni.
Nei dieci giorni successivi alla determinazione del contributo da parte dell’Ufficio speciale, il Vice Commissario adotta il decreto di
concessione.
Il beneficiario del contributo segnala all’Ufficio speciale per la ricostruzione l’apertura di un conto corrente dedicato al progetto,
caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l’IBAN.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 8 – DANNI LIEVI - entro il 31
luglio 2017
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ordinanza 8, 13 e 19
PERIZIA ASSEVERATA dal tecnico che attesti il nesso di causalità, il riferimento alla scheda AeDES, che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell’edificio per la loro
riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08;
PROGETTO degli interventi che si intendono eseguire con:
• descrizione dei DANNI RILEVATI e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale
• indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;
• indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati
• indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico
• CME redatto sulla base del prezziario unico
• esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificiO
dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l’immobile interessato dall’intervento non è totalmente abusivo
documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal
quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver presentato domanda di iscrizione all’ANAGRAFE
ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI
dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto
nell’elenco speciale e di non avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare,
amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l’impresa appaltatrice e con le
eventuali imprese subappaltatrici, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti con il titolare o con
chi riveste cariche societarie nelle stesse
eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti
l’importo assicurativo riconosciuto.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ordinanza 8, 13 e 19
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO– Ordinanza 13 e 19
Il contributo è EROGATO DALL’ISTITUTO DI CREDITO scelto dal beneficiario ALL’IMPRESA ESECUTRICE dei lavori E AI
PROFESSIONISTI
• 20% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SAL che attesti l’esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi
• 20% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SAL che attesti l’esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi
• 70% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SAL che attesti l’esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi
• 30% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SALDO che attesti l’esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e DI QUELLI
NECESSARI PER LA COMPLETA AGIBILITÀ DELL’EDIFICIO
È POSSIBILE RICHIEDERE UN ANTICIPO DEL 20% PREVIA PRESENTAZIONE DI FIDEIUSSIONE
Alla presentazione della domanda è possibile chiedere il pagamento dell’80% delle spese tecniche relative alla progettazione, il pagamento verrà
effettuato solo ad approvazione della domanda di contributo.
.
LE DOMANDE DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO L’APPLICATIVO WEB MUDE
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO– Ordinanza 8
Il contributo è EROGATO DALL’ISTITUTO DI CREDITO scelto dal beneficiario ALL’IMPRESA ESECUTRICE dei lavori E AI
PROFESSIONISTI
• il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei
lavori utilizzando il prezziario unico che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante
dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a
trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
• il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto
come alla lettera a) dal direttore dei lavori ed approvato dall’Ufficio speciale.
È POSSIBILE RICHIEDERE UN ANTICIPO DEL 20% PREVIA PRESENTAZIONE DI FIDEIUSSIONE
Alla presentazione della domanda è possibile chiedere il pagamento dell’80% delle spese tecniche relative alla progettazione, il pagamento verrà
effettuato solo ad approvazione della domanda di contributo.
LE DOMANDE DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO L’APPLICATIVO WEB MUDE
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO – Ordinanza 8, 13 e 19
Documenti da allegare al SAL:
- SAL redatto dal DL
- DSAN del Legale Rappresentante dell’impresa affidataria di rispettare tempi di pagamento dei subappaltatori e fornitori non superiori a 30 giorni
dalla ricezione del contributo
Documenti da allegare al SALDO:
- Attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilità dell’edificio
- Consuntivo dei lavori e indicazione delle varianti in corso d’opera e il relativo quadro di raffronto, redatto sulla base dei prezzi del contratto
d’appalto
- Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute – FATTURE DISTINTE PER GLI IMPORTI RELATIVI AL CONTRIBUTO E PER QUELLI
RELATIVI ALLE SPESE A CARICO DEL RICHIEDENTE
- Documentazione fotografica
- DSAN del Legale Rappresentante dell’impresa affidataria di rispettare tempi di pagamento dei subappaltatori e fornitori non superiori a 30 giorni
dalla ricezione del contributo
LE DOMANDE DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO L’APPLICATIVO WEB MUDE
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
AGGREGATI EDILIZI – ORDINANZA 19 art. 15
1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di
vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3 può procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa
costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legge e presentazione di unica domanda di
contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l’aggregato, ai fini della determinazione del contributo
il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, dalla Tabella 6 dell’Allegato 1 in relazione al livello operativo riconosciuto,
maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l’aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2%
nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l’aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo
parametrico è incrementato per ciascun edificio del 17%. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata
autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile;
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nel caso che una o più unità strutturali dell’aggregato sia classificata con livello operativo L4, ma
il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell’aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità
strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l’utilizzo degli
stessi materiali per assicurare il ripristino dell’aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli
minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016 ed uniforme per
tutti gli edifici che lo compongono
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
AGGREGATI EDILIZI – ORDINANZA 19 art. 15
3. All’intervento unitario, nei limiti di cui al comma 2, può procedersi anche qualora alcuni edifici dell’aggregato edilizio, di superficie complessiva
non superiore al 50%di quella complessiva dell’aggregato stesso, siano stati danneggiati in modo lieve e siano caratterizzati da un livello operativo
L0. In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1
maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1;
4. Qualora l’aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie
complessiva non superiore al 20% di quella dell’aggregato stesso, l’ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dall’Ufficio speciale
a condizione che venga dimostrato che il coinvolgimento dell’edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al
comma 2 per l’intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle
stesse percentuali di cui al comma 1;
5. L’unitarietà dell’intervento sull’aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall’affidamento
dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all’articolo 9, comma 3, lettera b).
6. In tutti i casi di cui al presente articolo, il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni,
tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali/edifici. La domanda di contributo deve essere unica,
comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall’articolo 9 e da una scheda riepilogativa predisposta secondo il modello reperibile nel
sito web del Commissario. Il contributo è determinato per ciascun edificio in relazione al livello operativo attribuito allo stesso.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
AGGREGATI EDILIZI NEI CENTRI STORICI – ORDINANZA 19 art. 16
1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono individuare
con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell’articolo 11, comma 8, dello stesso decreto legge.
2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si considerano:
a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali;
b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall’ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che
siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono
interventi di recupero con miglioramento sismico o di fedele ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici.
3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai Comuni entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 15 dicembre
2016 di conversione del decreto legge n. 189/2016, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi, ai sensi dell’articolo 11,
comma 8, dello stesso decreto legge, in UMI composte da almeno tre edifici che sono comunque oggetto di unica progettazione ed affidamento
dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all’articolo 9, comma 3, lettera b).Agli aggregati ed
alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 15.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
AGGREGATI EDILIZI NEI CENTRI STORICI – ORDINANZA 19 art. 16
4. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 3, ne informano gli Uffici speciali e invitano i proprietari delle unità immobiliari
comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legge. Qualora nei 30
giorni successivi all’invito i proprietari che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva della UMI calcolata come previsto nello
stesso articolo 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio il Comune si sostituisce nell’esecuzione dell’intervento, previa occupazione
temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso articolo 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità
di cui all’articolo 15, comma 1.
5. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI l’unitarietà dell’intervento ai sensi del comma 1 viene conseguita tramite l’affidamento della
progettazione e direzione dei lavori di tutte le UMI dell’aggregato ad un solo tecnico. Qualora gli amministratori dei consorzi tra proprietari delle UMI
intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi l’unitarietà dell’intervento per l’aggregato viene garantita con
l’attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori. Il
coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare
delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed
eventualmente nelle deliberazioni dei Comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l’attività di coordinamento è
ricompreso nei limiti stabiliti dall’articolo 34 del decreto legge.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
AGGREGATI EDILIZI NEI CENTRI STORICI – ORDINANZA 19 art. 16
6. L’intervento su ciascuna UMI e sull’aggregato può essere di ripristino con miglioramento sismico qualora le caratteristiche storiche,
architettoniche e tipologiche lo richiedano e le condizioni di danno delle strutture di ciascun edificio lo consentano, ma anche di ricostruzione totale
o parziale nel rispetto delle caratteristiche morfologiche preesistenti, delle norme richiamate al comma 5 e delle prescrizioni contenute nelle
deliberazioni dei Comuni
7. Ai fini della determinazione del contributo per ciascun edificio che compone la UMI e l’aggregato si applica quanto stabilito dalla presente
ordinanza tenendo conto del livello operativo attribuito, degli stati di danno e delle condizioni di vulnerabilità stabiliti ai sensi delle Tabelle
dell’Allegato 1, ma il costo parametrico è maggiorato come previsto dal comma 1 dell’articolo 15.
8. Ferma restando l’unitarietà dell’intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 5, la
domanda di contributo può essere presentata dall’amministratore di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo
deve comprendere quanto già stabilito per ciascun edificio ed essere corredata da una apposita scheda informativa riepilogativa degli interventi
dell’aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
COSTO CONVENZIONALE
Ordinanza 4/2016, 8/2016, 13/2017, 19/2017
Qualora, per uno stesso edificio, siano state emesse più ordinanze di inagibilità relative a diverse unità
immobiliari con esiti di classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo
danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede all'ufficio speciale per la ricostruzione la
riclassificazione univoca dell'edificio stesso. Sulla base delle verifiche condotte, l'ufficio speciale per la
ricostruzione trasmette al comune territorialmente competente la documentazione necessaria per
l'eventuale adozione di una nuova ordinanza che attribuisca all'edificio un'unica classificazione.
LA SCHEDA AeDES è SEMPRE OBBLIGATORIA
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
• Determinato sulla base del LIVELLO OPERATIVO
• Il livello operativo scaturisce dalla combinazione dello STATO DI DANNO e del GRADO DI VULNERABILITÀ
• Lo STATO DI DANNO viene analizzato sulla base del rilievo del danno subito a seguito degli eventi sismici
• Il GRADO DI VULNERABILITÀ viene definito sulla base delle CARENZE presenti negli immobili
• Livello operativo L3: demolizione e ricostruzione o adeguamento sismico (per le classi d’uso III e IV
dell’Ordinanza 13)
• Livelli operativi L1 e L2: miglioramento sismico nei limiti di sicurezza stabiliti dalle NTC08
• Livello operativo L0: rafforzamento locale
COSTO CONVENZIONALE
Ordinanza 4/2016, 8/2016, 13/2017, 19/2017
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
➢ Edifici in muratura:
• Lesioni diffuse nelle murature portanti e negli orizzontamenti per una estensione inferiore al 30% della superficie
totale ad un livello;
• Lesioni concentrate passanti di ampiezza inferiore a 5 mm;
• Assenza di crolli significativi nei solai, scale e murature portanti;
• Assenza di distacchi ben definiti tra strutture verticali ed orizzontali;
• Pareti fuori piombo fino a 3 cm;
• Crollo di tamponamenti interposti a colonne in muratura fino al 20% della superficie prospettica;
• Perdita di efficacia delle murature non portanti fino al 50%.
➢ Edifici in c.c.a.
• Lesione nelle tamponature inferiori a 2 mm e fino al 30% della loro estensione;
• Schiacciamento nelle zone d’angolo dei pannelli fino al 20%;
• Lesioni per flessione nelle travi fino a 1 mm per un’estensione minore del 10% degli elementi di un piano;
• Lesioni per flessione nei pilastri fino a 0,5 mm per un’estensione minore del 10% degli elementi di un piano;
ALLEGATO 1 Ordinanza 4/2016
Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalente
abitativa o assimilabile
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
➢ Edifici in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio:
• Danno diffuso su meno del 25% delle superfici verticali e/o orizzontali (senza crolli);
• Danno concentrato sulle strutture verticali per un’estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano
senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommità;
• Osservazione: in fase di emendamento il chiarimento di danno lieve per le strutture prefabbricate
ALLEGATO 1 Ordinanza 4/2016
Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalente
abitativa o assimilabile
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
➢ DANNO GRAVE: Supera almeno una delle condizioni indicate nell’Ordinanza 4/2016 e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:
• Danneggiamento di almeno un nodo, e comunque per non più del 5% degli stessi nodi, con spostamenti permanenti
tra base e sommità dei pilastri superiore al 2%;
Edifici con struttura prefabbricata in c.a. o in acciaio
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
Edifici con struttura prefabbricata in c.a. o in acciaio
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
➢ DANNO GRAVISSIMO: supera almeno una delle condizioni stabilite per il Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:
• Plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri;
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
➢ Danno Grave: si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno
lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva in struttura in muratura e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:
• lesioni diagonali passanti di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno
il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
Edifici con struttura in muratura
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
➢ Danno Grave: si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate nell’Allegato 1
dell’Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva in
struttura in muratura e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:
• - pareti fuori piombo correlate ai danni subiti per un'ampiezza fino a 5 centimetri sull’altezza di
un piano o comunque che riguardino un’altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
• - significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a
0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significativi fenomeni di dissesti
idrogeologici.
Edifici con struttura in muratura
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
Edifici con struttura in muratura
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
➢ Danno Gravissimo: Si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate come
Soglia di Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:
• - lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a
10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della
superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
• - presenza di crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, di volte o solai, anche
parziali, che interessino una superficie superiore al 10% della superficie totale delle
murature portanti o di quella delle volte o dei solai;
Edifici con struttura in muratura
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
Edifici con struttura in muratura
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Danno Gravissimo:
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Danno Gravissimo
Edifici con struttura in muratura
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Danno Gravissimo:
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
➢ Danno Gravissimo: Si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di
Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:
• - presenza di distacchi localizzati fra pareti portanti con ampiezze superiori a 10
mm oppure di distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di
almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture
portanti del livello medesimo;
• - pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore a 5
centimetri sull’altezza di un piano o comunque che riguardino un’altezza
superiore ai 2/3 della parete stessa;
➢ Il danno è superiore al Gravissimo quando viene superata almeno una delle
precedenti condizioni
Edifici con struttura in muratura
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
➢ Danno Grave: Si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate nell’Allegato 1
dell’Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente
produttiva con struttura in muratura che non supera alcuna delle seguenti condizioni:
• -lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > 10%
e ≤ 20% degli elementi di un piano;
• - lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione >
10% e ≤ 20% degli elementi di un piano;
• - presenza evidente di schiacciamenti, nei pilastri, per una estensione > 5% e
≤ 15% degli elementi di un piano;
Edifici con struttura in c.c.a. in opera
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
➢ Danno Grave: Si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate nell’Allegato 1
dell’Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente
produttiva con struttura in muratura che non supera alcuna delle seguenti condizioni:
• - danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti
permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all’1% dell'altezza
dell'interpiano;
• - significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a
20 cm) o differenziali (superiori a 0.003 L e inferiori a 0.005 L, dove L è la
distanza tra due pilastri) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici;
Edifici con struttura in c.c.a. in opera
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
➢ Danno Gravissimo: si intende il danno che supera almeno una delle condizioni
indicate come Soglia di Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti
condizioni:
• - lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una
estensione > del 20% degli elementi di un piano;
• - Presenza evidente di schiacciamenti, nei pilastri, per una
estensione > 15% degli elementi di un piano;
Edifici con struttura in c.c.a. in opera
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
➢ Danno Gravissimo: si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate
come Soglia di Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni:
• - danneggiamento di almeno il 5% dei nodi, anche ad un solo livello,
con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei
pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
• - elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o
differenziali (superiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri)
o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici;
Il danno superiore al danno gravissimo implica almeno una delle condizioni precedenti.
Edifici con struttura in c.c.a. in opera
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
STATI DI DANNO
GLI STATI DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura prefabbricata, in muratura o in c.a. in opera individuano le
fasce di danneggiamento entro cui si collocano gli edifici resi inagibili dal sisma, oggetto di specifica ordinanza sindacale, e si
articolano in:
Stato di danno 1: danno inferiore o uguale al “danno lieve” (ord. 4/2016)
Stato di danno 2: danno superiore al “danno lieve” e inferiore o uguale al “danno grave”
Stato di danno 3: danno superiore al “danno grave” e inferiore o uguale al “danno gravissimo”
Stato di danno 4: danno superiore a “danno gravissimo”
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
CARENZE PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN C.A. O ACCIAIO
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
CARENZE PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN C.A. O ACCIAIO
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
CARENZE PER STRUTTURE IN MURATURA
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
CARENZE PER STRUTTURE IN MURATURA
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
CARENZE PER STRUTTURE IN C.A. IN OPERA
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
CARENZE PER STRUTTURE IN C.A. IN OPERA
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017
Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
LIVELLO OPERATIVO
Ordinanza 13/2017
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
COSTO CONVENZIONALE
Ordinanza 13/2017
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 08/2016
Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali
Fino a 120 mq 370€/mq
Tra 120 mq e 200 mq 222€/mq
Oltre 200 mq 111 €/mq
Edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche
riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc)
370€/mq
Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva
Fino a 1000 mq 100€/mq
Tra 1000 mq e 2000 mq 80€/mq
Tra 2000 mq e 5000 mq 70€/mq
Oltre 5000 mq 60€/mq
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
COSTO CONVENZIONALE
In tutte e tre le ordinanze, sono previsti degli incrementi o delle riduzioni del costo convenzionale in relazione a specifiche
caratteristiche dell’immobile o dell’uso, quali, ad esempio, vincoli paesaggistici e architettonici, efficientamento energetico, cantieri
ubicati in aree disagiate, interferenza con l’attività produttiva…
Il costo convenzionale viene confrontato con il costo dell’intervento
Il COSTO DELL’INTERVENTO INCLUDE: i costi sostenuti per le indagini di laboratorio sui materiali, per le opere di pronto intervento e
di messa in sicurezza, opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e
le parti comuni, le spese tecniche.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 08/2016
DANNI LIEVI : Riparazione e rafforzamento locale.
Abitazioni
Tipologia
struttura:
0
21-gen-17 Unità' n° 1 Unità' n° 2 Unità' n° 3
Destinazione unità immobiliare : Abit. =0; Attività =1 0 0
Proprietario o avente titolo : Tizio Caio
1 1
1 1
mq 100,00 100,00
Balconi : mq 5,00 5,00
Cantine: mq
Soffitte: mq
mq 20,00 20,00
mq 14,00 14,00
Sup. totali singole (abitative +accessorie) = 125,00 125,00
COMPLESSO EDILIZIO ABITATIVO in
AGGREGATO (bozza Ordinanza)
PREFABBRICATA = 1 ;
TRADIZIONALE = 0
Sup. nette
accessorie :
In COMUNI DISASTRATI d.l. 189/16 (Si=1 / No=0)
Sup. netta abitativa/produttiva :
Pertinenze esterne :
computate al 70%
DATI SPECIFICI di INGRESSO
Ordinanza comunale di INAGIBILITA' :
In CENTRO STORICO o Borgo (Si=1 / No=0)
Totale Sup. singole di competenza = 130,00 130,00
20% Edifici di interesse culturale: Art.136 D.L. 42/2004.1 1
10% Edifici vncolati: Art.142 D.L. 42/2004 0 0
10% Ubicazione disagiata (art.3 co.1) 1 1
10% Edifici produttivi con sotto trave H > 4 m. 0 0
Incrementi
(Si=1 / No=0)
Sup. accessorie Condominiali (scale, ascensori e
pianerottoli). Computate solo per 1 piano : Mq.
10,00 5,00 5,00 0,00
PRODUTTIVA
marginale
ALBERGHI e
simili
Fino a 120 mq. = €/mq. 370,00
Da 120 a 200 mq. = €/mq. 222,00
Oltre 200 mq. = €/mq. 111,00
ABITAZIONI (Livello Operativo L0)
Costo convenzionale parametrico = €/mq di Sup. tot.
259,00 370,00
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 08/2016
DANNI LIEVI : Riparazione e rafforzamento locale - Abitazioni
Unità' n° 1 Unità' n° 2 Unità' n° 3 Totali
Condominiali € 75 000,00 75 000,00
Privati € 5 000,00 5 000,00 10 000,00
Condominiali € 15 000,00 15 000,00
Privati € 10 000,00 10 000,00 20 000,00
Condominiali € 1 800,00 1 800,00
Privati € 900,00 500,00 1 400,00
123 200,00
€
su LAVORI se indetraibile 10% 10%
su SPESE TECNICHE se indetraibile 22% 22%
Finiture
connesse
Lavori in
economia
Risarcimento Assicurativo se preevisto
IVA %
IMPORTI da COMPUTO METRICO di PROGETTO.
Riparazione e
Rafforzamanto
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 08/2016
DANNI LIEVI : Riparazione e rafforzamento locale - Abitazioni
Unità n.3 -
Unità n.1 61 200,00
Unità n.2 61 200,00
Unità n.3 -
Unità n.1 8 349,43
Unità n.2 8 349,43
Unità n.3 -
Unità n.1 524,57
Unità n.2 524,57
Unità n.3 -
Unità n.1 1 836,00
Unità n.2 1 836,00
Unità n.3 -
Unità n.1 71 910,00
Unità n.2 71 910,00
Unità n.3 -
Unità n.1 67 350,60
Unità n.2 67 350,60
Unità n.3 -
Unità n.1 13 635,60
Unità n.2 13 235,60
Unità n.3 -
CONTRIBUTO EFFETTIVO EROGABILE al
netto del risarcimento assicurativo (se
esistente). Compreso IVA se indetraibile.
ACCOLLO SPESE ECCEDENTI il
CONTRIBUTO (a carico del
proprietario).
COSTO TOTALE INTERVENTO da
perizia (Lavori + spese accessorie)
INDAGINI e PROVE di laboratorio.
RELAZIONE GEOLOGICA Specialistica
SPESE TECNICHE (Standard e
Aggiuntive).
IMPORTO totale LAVORI AMMESSI
di Rafforzamento e Finiture (a misura
e in economia).
convenzionale ammissibile.
26 871,2
134 701,2
143 820,0
3 672,0
122 400,0
16 698,9
1 049,1
Unità Importi Parziali Importi Totali
Unità n.1 58 874,40
Unità n.2 58 874,40
Unità n.3 -
Unità n.1 61 200,00
Unità n.2 61 200,00
Unità n.3 -
Unità n.1 8 349,43
Unità n.2 8 349,43
Unità n.3 -
Unità n.1 524,57
Unità n.2 524,57
Unità n.3 -
Unità n.1 1 836,00
Unità n.2 1 836,00
Unità n.3 -
Unità n.1 71 910,00
Unità n.2 71 910,00
Unità n.3 -
Unità n.1 67 350,60
Unità n.2 67 350,60
Unità n.3 -
Unità n.1 13 635,60
CONTRIBUTO EFFETTIVO EROGABILE al
netto del risarcimento assicurativo (se
esistente). Compreso IVA se indetraibile.
ACCOLLO SPESE ECCEDENTI il
COSTO TOTALE INTERVENTO da
perizia (Lavori + spese accessorie)
INDAGINI e PROVE di laboratorio.
RELAZIONE GEOLOGICA Specialistica
SPESE TECNICHE (Standard e
Aggiuntive).
IMPORTO totale LAVORI AMMESSI
di Rafforzamento e Finiture (a misura
e in economia).
CONTRIBUTO MASSIMO a costo
convenzionale ammissibile.
117 748,8
134 701,2
143 820,0
3 672,0
122 400,0
16 698,9
1 049,1
QUADRO SINOTTICO FINALE
Titoli di Spesa
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 13/2017
DANNI GRAVI : Ricostruzione o Riparazione con miglioramento sismico a livello di sicurezza 60%<L.S.<80%
ATTIVITA’ PRODUTTIVA
1
31-gen-17
L 2
Superfice netta Attività : mq 900,00
Pertinenziali mq 0,00
Balconi mq 0,00
Cantine mq 0,00
Soffitte mq 0,00
0,00
50,00
Superfici accessorie
Condominiali :
scale, ascensori e pianerottoli, sala macchine. Computate
solo per 1solo piano:
Riparazione con miglioramento sismico per DANNI GRAVI (Ord. 13/2017)
COMPLESSO EDILIZIO INDUSTRIALE / ARTIGIANALE con struttura PREFABBRICATA
Comune DISASTRATO (Si =1 ; No =0) :
Data Ordinanza Comunale di Inagibilità :
LIVELLO OPERATIVO :
DATI STATO di FATTO
Sup. nette accessorie interne :
Sup. Pertinenze esterne : (da computare nel calcolo al 70%) :
L1 L2 L3
fino a 1.000 mq 320,00 420,00 530,00
da 1.000 a 2.000 mq 310,00 390,00 500,00
da 2.000 a 5.000 mq 270,00 340,00 450,00
oltre 5.000 mq 240,00 305,00 410,00
1,8% fino a 1.000 mq di Sup. tot.
1,3% da 1.000 a 2.000 mq di Sup. tot.
1,0% oltre 2.000 mq di Sup. tot.
Costo convenzionale parametrico: €/mq di Sup. tot. (Tab.6)
Livelli Operativi
Classi di superfici
Maggiorazione costo parametrico per INDAGINI
GEOGNOSTICHE e GEOFISICHE.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 13/2017
DANNI GRAVI : Ricostruzione o Riparazione con miglioramento sismico a livello di sicurezza 60%<L.S.<80%
ATTIVITA’ PRODUTTIVA
-30% Immobili per ricovero mezzi o magazzino 0
15% Edifici di interesse culturale: Art.11, 12, 13 D.L. 42/2004 0
15% Efficientamento energetico 1
10% Capannoni con H > 4 m. sotto trave 1
10% Demolizione > 50% del volume dell'edificio. 0
5% Demolizione parziale fra 25% e 50% di volume edificio. 1
30% Edifici con strutture in MURATURA in L1 e L2 0
15% Edicici con strutture in C.A. IN OPERA in L1 e L2 1
15% Interferenza fra le opere e l'attività produttiva 0
10% Edifici con vincolo paesaggistico: Art.136 D.L. 42/2004 0
Si = 1 10% Per edifici a quota > 1000 m. 0
No = 0 5% Per edifici a quota tra 700 m e 1000 m. 1
15% Edifici con coperture in CEM.-AMIANTO > 50% di Sup.cop. 0
5% Edifici con coperture in CEM.-AMIANTO >20% e <50% di S.cop. 0
15% Fenomeni di liquefazione e/o cavità sotteranee in L3 0
su LAVORI se indetraibile : 0%
su SPESE TECNICHE e GEOLOGICHE se indetraibile : 0%
INDAGINI e PROVE di LABORATORIO sui materiali (Si =1 ; No =0) : 1
Incrementi
del Costo
Convenzionale
% I V A
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 13/2017
DANNI GRAVI : Ricostruzione o Riparazione con miglioramento sismico a livello di sicurezza 60%<L.S.<80%
Attività Produttive
Riparazione e Rafforzamanto : 500 000,00
Finiture connesse : 50 000,00
Lavori in ECONOMIA : 20 000,00
totale : 570 000,00
0,00Risarcimento Assicurativo se preevisto :
D A T I E C O N O M I C I
IMPORTI da COMPUTO METRICO ESTIMATIVO di PROGETTO
17 745,00
CONTRIBUTO EFFETTIVO EROGABILE al netto del
risarcimento assicurativo (se esistente).
599 652,90
ACCOLLO SPESE, a carico del propriatario, ECCEDENTI
il CONTRIBUTO e NON AMMESSE
47 387,10
COSTO TOTALE INTERVENTO AMMESSO (Lavori +
spese accessorie)
638 040,00
COMPLESSO EDILIZIO INDUSTRIALE / ARTIGIANALE UNITARIO (Ord. 13/2017)
QUADRO ECONOMICO FINALE
CONTRIBUTO MASSIMO a costo convenzionale
ammissibile.
599 652,90
IMPORTO totale LAVORI AMMESSI di Rafforzamento e
Finiture (a misura e in economia)
561 000,00
SPESE TECNICHE (Standard e Aggiuntive) 52 685,00
RELAZIONE GEOLOGICA Specialistica 6 610,00
INDAGINI e PROVE di laboratorio sui materiali
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 19/2017
ABITAZIONI: GRAVEMENTE DANNEGGIATI O DISTRUTTI
Tipologia
struttura:
0
21-gen-17 Unità' n° 1 Unità' n° 2 Unità' n° 3
PROPRIETARI e/o aventi diritto : Tizio Caio
Comune DISASTRATO (Si =1 ; No =0) 1 1
Ubicazione in Centro storico o borgo caratteristico (Si =1 ; No =0) 1 1
LIVELLO OPERATIVO (L1=1; L2=2; L3=3) 2 2
mq 100,00 80,00
mq
mq 10,00
mq
Sup. effettiva = 20,00 10,00 0,00 30,00
(max 70% di sup. abitaz.) = 70,00 56,00 0,00
Superfici accessorie Condominiali : scale, ascensori e pianerottoli, sala macchine. Computate solo per 1 solo piano: 25,00
Ordinanza comunale di INAGIBILITA' :
Superfice netta ABITAZIONE
Sup. nette accessorie interne :
Pertinenze esterne (inserire 0
quando inesistenti):
Balconi
Cantine
Soffitte
D A T I S P E C I F I C I
COMPLESSO EDILIZIO ABITATIVO in AGGREGATO
(bozza Ordinanza)
PREFABBRICATA = 1 ;
TRADIZIONALE = 0
CONDOMINIO Unità' n° 1 Unità' n° 2 Unità' n° 3
€ 350 000,00
Privati : € 10 000,00 10 000,00 0,00
€ 200 000,00
Privati : € 8 000,00 10 000,00 0,00
Lavori in economia CONDOMINIALI : € 0,00
Lavori in economia PRIVATI: € 0,00 0,00 0,00
totali : 550 000,00 18 000,00 20 000,00 0,00
Spese per serizi ambientali, energetici e telefonia: € 0,00 0,00 0,00
€ 0,00 0,00 0,00
su LAVORI se indetraibile : 10% 10%
su Oneri Tecnici e geolog. se indetraibile : 22% 22%
Finiture
connesse
Condominiali :
Riparazione e
Rafforzamanto
Condominiali :
Risarcimento Assicurativo se preevisto:
D A T I E C O N O M I C I
IMPORTI da COMPUTO METRICO di PROGETTO
al netto del ribasso d'appalto di max 20%.
I V A %
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 19/2017
ABITAZIONI: GRAVEMENTE DANNEGGIATI O DISTRUTTI
3% Edifici di proprietà mista, pubblica e privata. 0 0
10% Edifici con vincolo paesaggistico ex Art.136 e 142 D.L. 42/04 0 0
20% Edifici vincolati ex Art.45 D.L. 42/04 1 1
30% Delocalizzazione per effetto di dissesti idrogeologici. 0 0
15% Ricostruz edilizia rurale con riduzione volume min. 50% 0 0
10% Se in aggregato edilizio in L1 o L2 o L3 0 0
3% Edifici a quota > 700 e < 1.000 m. s.l.m. 1 1
10% Per fenomeni di LIQUEFAZIONE o CAVITA' sotterranee. 0 0
5% Edifici a quota > 1.000 m. s.l.m. 0 0
5% Ubicazione disagiata. 0 0
5% Rinforzo murature portanti sp.>50 cm x il 50% 1 1
5% Per demolizioni > 25% e <50% in volume 0 0
10% Per demolizioni > 50% in volume 0 0
-30% Ricovero mezzi e Magazzini 0 0
Si = 1 3% Trattamento faccia vista x muri di sup.>70% 0 0
No = 0 2% Solai in legno >70% sup. tot. solai 1 1
30% Edifici di interesse culturale: Art.10, 12, 13 D.L. 42/04 1 1
2% Infissi esterni in legno > 90% del totale 0 0
3% Miglioram. Sismico x residenti invalidità motoria 1 1
5% Efficientamento energetico in L3 0 0
5% Efficientam. Energetico in L1 e L2 con riduz. consumi >30%. 0 0
10% Ricostruzione edifici unifamiliari in L3 1 1
INDAGINI GEOGNOSTICHE e PROVE di LABORATORIO (Si =1 ; No =0) 1 1
Incrementi del
Costo
Convenzionale:
L0 L1 L2 L3
fino a 120 mq 370,00 900,00 1 150,00 1 350,00
da 120 a 200 mq 222,00 540,00 700,00 800,00
oltra 200 mq 111,00 270,00 360,00 430,00
Classi di superfici
Costo convenzionale €/mq per Livelli Operativi
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 19/2017
ABITAZIONI: GRAVEMENTE DANNEGGIATI O DISTRUTTI
Unità
Importi
Parziali
Importi Totali
Unità n.1 341 177,26
Unità n.2 300 831,05
Unità n.3 0,50
Unità n.1 320 261,16
Unità n.2 267 738,85
Unità n.3 0,00
Unità n.1 34 429,16
Unità n.2 28 782,84
Unità n.3 0,00
Unità n.1 3 747,27
Unità n.2 3 132,73
Unità n.3 0,00
Unità n.1 10 326,79
Unità n.2 8 633,21
Unità n.3 -
Unità n.1 405 640,32
Unità n.2 339 116,38
Unità n.3 0,00
Unità n.1 378 053,70
Unità n.2 331 659,81
Unità n.3 0,00
Unità n.1 27 587,12
Unità n.2 7 456,57
Unità n.3 -
COSTO TOTALE INTERVENTO da PERIZIA
AMMESSO (Lavori + spese accessorie).
Comprensivo di IVA 22% se indetraibile.
744 757,20
18 960,00
642 009,31
63 212,00
6 880,00
588 000,00
ACCOLLO SPESE ECCEDENTI il CONTRIBUTO a
carico del proprietario (oltre Iva)
CONTRIBUTO EFFETTIVO EROGABILE al netto
del risarcimento assicurativo (se esistente).
Comprensivo di IVA 22% se indetraibile.
ONERI
ACCESSORI
SPESE TECNICHE (Standard e
Aggiuntive)
RELAZIONE GEOLOGICA
Specialistica
INDAGINI e PROVE di
laboratorio sui materiali
QUADRO SINOTTICO CONCLUSIVO
Titoli di Spesa
CONTRIBUTO MASSIMO a costo
convenzionale ammissibile.
IMPORTO totale LAVORI AMMESSI di
Rafforzamento e Finiture (a misura e in
economia)
35 043,70
709 713,51
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
INTERVENTI AMMISSIBILI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO
per la ricostruzione PUBBLICA art. 14 L229/16:
SOGGETTI ATTUATORI:
• Regioni, Province e Comuni attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione
• MiBACT
• MIT
• Diocesi in caso di interventi finanziati completamente con risorse proprie
1. Predispongono e approvano un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri oggetto di strumenti urbanistici
attuativi;
2. Predispongono e approvano un piano dei beni culturali con la quantificazione del danno;
3. Predispongono e approvano un piano degli interventi sui dissesti idro-geologici;
4. Predispongono e approvano un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e per quelle ambientali;
I contributi sono erogati direttamente ai soggetti attuatori, le modalità vengono definite dal Commissario Straordinario
ITER:
• I soggetti attuatori predispongono e inviano i progetti al Commissario Straordinario
• Il commissario straordinario:
• Approva definitivamente i progetti esecutivi, acquisito il parere della Conferenza Permanente
• Adotta il decreto di concessione del contributo
• Invia i progetti esecutivi alla CUC (Invitalia), che provvederà ad espletare le procedure di gara
INVITALIA È CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
CENTRI STORICI – NUCLEI URBANI E RURALI – PIANI DI RECUPERO/RICOSTRUZIONE
Art. 11 Legge n°229
Art. 11 – [INTERVENTI SU CENTRI STORICI E SU CENTRI E NUCLEI UBANI E RURALI]
Comma 1. Entro 150 gg dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati dalla Regione, gli uffici speciali per la ricostruzione curano la
pianificazione urbanistica con strumenti urbanistici attuativi e relativo piano finanziario in modo da integrare gli interventi di:
- Ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici scolastici, ecclesiastici, residenziale pubblica
e privata, ed opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
- Ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico di edifici privati residenziali ed attività danneggiate o
distrutte dal sisma.
- Ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell’area interessata dagli strumenti
urbanistici attuativi, compresa la rete di connessione dati.
Comma 3. Negli strumenti urbanistici attuativi sono indicati, oltre alla definizione dell’assetto
planivolumetrico del centro interessato,:
- i danni subiti dagli immobili e dalle opere
- la sintesi degli interventi proposti
- Prima valutazione dei costi sulla base di volumetrie – superfici – destinazioni d’uso
- Individuazione delle unità minime d’intervento - UMI
- Soggetti esecutori degli interventi
- Tempi – procedure – criteri per l’attuazione del Piano
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
CENTRI STORICI – NUCLEI URBANI E RURALI – PIANI DI RECUPERO/RICOSTRUZIONE
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
ORDINANZA 25 del 23 MAGGIO 2017 – Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare
interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici
Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, gli UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE individuano e perimetrano i centri e i
nuclei di particolare interesse, sulla base dei criteri e indirizzi elaborati dal CTS.
Entro 150 giorni dall’atto di perimetrazione, i COMUNI predispongono i piani attuativi all’interno delle aree perimetrate.
FINO ALL’APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI NON è AUTORIZZATA LA REALIZZAZIONE DI ALCUN INTERVENTO DIRETTO
SU EDIFICI, AGGREGATI O INFRASTRUTTURE UBICATE ALL’INTERNO DEL PERIMETRO INDIVIDUATO.
CRITERI PER LA PERIMETRAZIONE:
1. Patrimonio culturale di «particolare interesse»
2. Centri e nuclei, o parti di essi, «maggiormente colpiti»
3. Soggetti a condizioni di pericolosità anche di natura non sismica
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
INVITALIA È CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E STAZIONE APPALTANTE
PROCEDURE DI GARA
• Opere di Urbanizzazione primaria: per i lavori di importo pari o superiore ai €150.000,00 e inferiore a €1.000.000,00, l’affidamento dei lavori da
parte di Comuni e Province avviene esclusivamente mediante una procedura negoziata tra almeno 10 operatori, ai sensi dell’art. 36 c. 2-c del
DL50/16
• consultazione preliminare, mediante la predisposizione di apposito avviso pubblico diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse
• Il 22 Maggio stato pubblicato sul sito di Invitalia l’elenco delle imprese che hanno inviato la manifestazione di interesse; le imprese in possesso
dei requisiti sono più di 650
• PROCEDURA NEGOZIATA SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO
• Le imprese invitate alla procedura negoziata (minimo 5) verranno sorteggiate tra tutti quelli iscritti all’anagrafe e che abbiano formalizzato
apposita manifestazione di interesse
• Offerta: progetto esecutivo e prezzo. Ammessa la presentazione di offerte migliorative CHE NON COMPORTINO UN’ALTERAZIONE
STRUTTURALE E PRESTAZIONALE, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara
• I termini per la presentazione delle offerte non possono essere superiori a quindici giorni o a diciotto giorni nel caso in cui sia obbligatorio il
sopralluogo.
• Tutti gli operatori economici devono essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori o in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo e devono documentare l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione
nell’anagrafe antimafia.
SCUOLE – ORDINANZA 14 del 16 Gennaio 2017 modificata dall’Ordinanza 18 del 3 Aprile 2017
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
INVITALIA È CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E STAZIONE APPALTANTE
PROCEDURE DI GARA – art. 5 c.7
a) Nessun operatore economico può essere invitato o partecipare, come operatore individuale, come membro di un raggruppamento temporaneo ovvero
di un consorzio, ad un numero di procedure per l’affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza, superiore ad uno;
b) a pena di esclusione, nessun operatore economico può partecipare come impresa ausiliaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del decreto legislativo
n. 189 del 2016, ovvero nelle forme di cui all’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’effettuazione delle lavorazioni relative alle opere
scorporabili in relazione alle quali l’operatore economico invitato non sia in possesso della necessaria qualificazione, ad un numero di procedure per
l’affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza, superiore ad uno;
c) al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera b), la possibilità di procedere all’esecuzione, nelle forme di cui all’articolo 105 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 ovvero di cui all’articolo 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di parte delle
prestazioni o lavorazioni, affidate secondo le procedure disciplinate dalla presente ordinanza, è limitato a numero tre contratti di appalto; il superamento
del limite previsto dal precedente periodo determina l’automatica esclusione del subappaltatore dalle ulteriori procedure e l’obbligo dell’offerente di
provvedere alla sua sostituzione;
d) è vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura di negoziata da parte dello stesso operatore economico, come operatore individuale,
come membro di un raggruppamento temporaneo o di consorzio, come impresa ausiliaria ovvero come subappaltatore;
e) al momento della formalizzazione dell’offerta, l’operatore economico deve presentare apposita dichiarazione attestante l’insussistenza della causa di
esclusione prevista dalle precedenti lettere a), b) e c) e dell’ipotesi di incompatibilità di cui alla precedente lettera d);
f) i limiti previsti dalle precedenti lettere a), b) e c) sono alternativi e non cumulabili tra loro; il superamento di uno di detti limiti ovvero la violazione del
divieto di cui alla precedente lettera d) determina l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura negoziata nonché la sua cancellazione, ove
iscritto, dall’elenco formato dalla centrale unica di committenza secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 1- bis, lettere b) e c), della presente
ordinanza;
SCUOLE – ORDINANZA 14 del 16 Gennaio 2017 modificata dall’Ordinanza 18 del 3 Aprile 2017
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
INVITALIA È CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E STAZIONE APPALTANTE
PROCEDURE DI GARA
• L’impresa o le imprese subappaltatrici sono individuate, in via prioritaria, nel rispetto della parità delle condizioni economiche e tecniche
dell’offerta, tra gli operatori economici, aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 18 del 2017 in uno dei
Comuni di cui agli allegati del decreto legge n. 189 del 2016
• Attività di progettazione: iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti; requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale
• Le varianti al progetto esecutivo occorrenti, sulla base delle prescrizioni o delle modifiche richieste dalla Conferenza permanente, costituiscono
varianti d’ufficio disposte dalla Stazione Appaltante e, in quanto tali, obbligatorie per l’aggiudicatario, anche laddove determinino una modificazione
delle prestazioni superiore al quinto dell’importo del contratto.
• Le variazioni non possono essere superiori al 30% dell’importo del contratto; sono valutate ai prezzi di contratto, se comportano lavorazioni non
previste verranno valutate sulla base del Prezzario Unico Cratere Centro Italia
• Fermo restando quanto previsto all’art. 106 del DL 50/16, il RUP può richiedere l’effettuazione di lavori supplementari
• Sono esclusi l’aggiornamento e la revisione dei prezzi
SCUOLE – ORDINANZA 14 del 16 Gennaio 2017 modificata dall’Ordinanza 18 del 3 Aprile 2017
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
INVITALIA È CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E STAZIONE APPALTANTE
PROCEDURE DI GARA
TEMPI
• Il Commissario Straordinario provvede alla sottoscrizione del contratto successivamente all’approvazione del progetto esecutivo da
parte della Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e validazione da parte del RUP, che vi provvede entro tre giorni
dall’adozione da parte della Conferenza Permanente della determinazione conclusiva.
• I termini per la stipula del contratto sono ridotti a dieci giorni, sono ridotti a venti giorni nel caso in cui sia necessario acquisire
l’assenso delle amministrazioni per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute.
• Esecuzione dei lavori – dal verbale di consegna dei lavori:
• 100 giorni solari consecutivi per lavori con importi inferiori o pari a 3.000.000,00;
• 120 giorni solari consecutivi per lavori con importi superiori a 3.000.000,00 e inferiori o pari a 5.525.000,00 (di cui entro 100
giorni la consegna degli edifici o porzioni di edifici destinati alle attività didattiche ed entro il termine residuo la realizzazione
delle altre strutture e delle pertinenze)
• 150 giorni solari e consecutivi per lavori con importi superiori a 5.225.000,00 (di cui entro 100 giorni la consegna degli edifici
o porzioni di edifici destinati alle attività didattiche ed entro il termine residuo la realizzazione delle altre strutture e delle
pertinenze)
• Esclusivamente per cause non imputabili all’esecutore, è possibile chiedere una proroga di non più di trenta giorni.
• Il collaudo finale deve avvenire entro sessanta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori
SCUOLE – ORDINANZA 14 del 16 Gennaio 2017 modificata dall’Ordinanza 18 del 3 Aprile 2017
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
SCUOLE – ORDINANZA 14 del 16 Gennaio 2017
SCUOLE DA RICOSTRUIRE
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
SCUOLE – ORDINANZA 14 del 16 Gennaio 2017
SCUOLE DA RICOSTRUIRE
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
Sequenze sismiche dal 1997 - 2017 (Centro Italia)
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
Sequenze sismiche 24/Ago/2016 – 03/Febb/2017 (Centro Italia)
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
Istogramma Sequenze sismiche 19/Ott/2016 – 26/Ott/2016 (Centro Italia)
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
Sequenze sismiche 24 Agosto 2016 – 12/Febb/2017 (Centro Italia)
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
Evoluzione profondità ipocentri 24/Ago/2016 – 15/Febb/2017 (Centro Italia)
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
Conseguenze sisma 26 Ottobre 2016 (Centro Italia)
• Danni a monumenti, opere pubbliche ed abitazioni
• Abbassamento del terreno fino a 70cm
• Danni ad infrastrutture
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TRASPORTO DELLE MACERIE
I Presidenti delle Regioni approvano entro 30 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del dl 8/2017 il piano per la gestione delle macerie e dei
rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione del decreto.
Il piano è redatto allo scopo di:
• Fornire strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie;
• Individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività;
• Assicurare il recupero delle originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
• Operare interventi di demolizione di tipo selettivo per assicurare il trattamento specifico dei cumuli preparati massimizzando il recupero delle macerie e
riducendo i costi degli interventi;
• Limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere impiegati come materia prima.
Art. 28 c4  Deroga all’art. 184 del D.Lgs 152/2006 i materiali derivanti dal crollo o da demolizioni svolte su incarico di enti sono classificati rifiuti urbani con
codice CER 20.03.99 per la raccolta ed il trasporto ai siti di raccolta comunali o ai STD (Siti di Deposito Temporaneo) tranne i casi in cui i materiali pericolosi
vengano selezionati all’origine.
In deroga all’art. 183 del D.Lgs 152/2006 il Comune di origine dei materiali è il produttore dei materiali stessi.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TRASPORTO DELLE MACERIE
Comma 5
Non costituiscono maceria i resti dei beni di interesse storico-artistico  il Mibact ha predisposto una linea guida per la selezione/raccolta e custodia. La
tutela è garantita dalla presenza del funzionario del Mibact che partecipa alle operazioni
Comma 6
La raccolta ed il trasporto insistenti su suolo pubblico e su quello privato (con il consenso del soggetto beneficiario dei contributi che riceve comunicazione
dal comune che procedo in assenza di diniego entro 15 gg) nelle aree urbane sono effettuate dalle aziende che gestiscono il servizio integrato dei rifiuti
direttamente o attraverso imprese incaricate Le attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive.
Il centro di coordinamento RAEE prende in consegna le apparecchiature elettriche ed elettroniche nelle condizioni in cui si trovano
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
• Le Regioni individuano i siti per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti fino al 31/12/2018 autorizzati a detenere i rifiuti già
trasportati per un periodo non superiore a 12 mesi.
• Fino al 31/12/2018 sono autorizzati previa verifica semplificata aumento dei quantitativi e tipologie dei rifiuti conferibili presso
impianti autorizzati (senza modifica ed integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti)
• I titolari di attività che detengono sostanza classificate come pericolose per la salute danno comunicazione al Sindaco
• La Regione autorizza l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di separazione e recupero (R5) dei flussi omogenei di rifiuti per
l’eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile;
• I gestori dei SDT ricevono i materiali senza analisi preventive procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e provvedono
all’invio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti sulle piazzole stesse
• Il personale deve selezionare le matrici recuperabili, i rifiuti pericolosi e i RAEE, ed essere istruito per l’invio agli impianti specializzati
• I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione vengono conferiti agli impianti secondo il
principio della prossimità senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti
• Nei rifiuti in cui si rinviene amianto (anche visivamente) viene attribuito il codice 17.06.05* occorre perimetrare con nastro
segnaletico, e l’intervento è effettuato da azienda specializzata. Se il rinvenimento avviene durante la raccolta mantiene il codice
20.03.99 e i SDT di attrezzano per gestirli separatamente. Il piano di lavoro deve essere inviato all’azienda sanitaria locale
competente.
Art. 29. Fino al 31/12/2018 non trovano applicazione le disposizioni vigenti in materiale di gestione delle terre e rocce dascavo
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TRASPORTO DELLE MACERIE
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
SISMABONUS
Negli ultimi 50 anni si valutano:
- circa 5.000 vittime
- spesa annua media di circa tre miliardi di euro per emergenza e ricostruzione.
Ciò è dovuto fondamentalmente, oltre alla sismicità tipica del Paese, alla elevata vulnerabilità del nostro patrimonio edilizio
Le Linee Guida affrontano, con un nuovo approccio, il tema della classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni
esistenti
• il rispetto del valore della salvaguardia della vita umana (mediante i livelli di sicurezza previsti dalla Vigenti Norme Tecniche
per le
• la considerazione delle possibili perdite economiche e delle perdite sociali
Il Decreto Ministeriale di approvazione stabilisce:
• Le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati;
• L’istituzione, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di una Commissione permanente di monitoraggio, incaricata
di valutare l’efficacia dell’azione di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
SISMABONUS
La Stabilità 2017 ha quindi previsto misure rafforzate per il Sismabonus, in particolare:
• Estensione alle zone sismiche 1, 2 e 3, buona parte del territorio nazionale a rischio (in precedenza, solo 1 e 2)
• Stabilizzazione per 5 anni, tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021
• Riguarda gli immobili adibiti ad abitazioni, seconde case e ad attività produttive
• Detrazioni in 5 anni (anziché 10)
• Detrazioni premianti maggiore è l’efficacia dell’intervento
• Cessione del credito ai fornitori per chi non può sostenere la spesa (con successivo provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate)
Detrazioni premianti con il Sismabonus della Stabilità 2017
Rispetto alle ristrutturazioni antisismiche senza variazione di classe (50%) le detrazioni per la prevenzione sismica
aumentano notevolmente qualora si migliori l’edificio di una o due classi di Rischio Sismico
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
SISMABONUS
Abitazioni, prime e seconde case, e edifici produttivi
detrazione al 70% se migliora di 1 classe di rischio
detrazione all’80% se migliora di 2 o più classi di rischio
Condomini parti comuni
detrazione al 75% se migliora di 1 classe di rischio
detrazione all’85% se migliora di 2 o più classi di rischio
L‘ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari di ciascun
edificio
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
SISMABONUS
I passaggi per realizzare un intervento con detrazioni
Operativamente, per accedere al Beneficio Fiscale:
• Il proprietario che intende accedere al beneficio, incarica un professionista della valutazione della classe di rischio e della
predisposizione del progetto di intervento;
• Il professionista, architetto o ingegnere, individua la classe di Rischio della costruzione nello stato di fatto prima dell’intervento;
• Il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e determina la classe di Rischio della costruzione a seguito del
completamento dell’intervento;
• Il professionista assevera i valori delle classi di rischio e l’efficacia dell’intervento;
• il proprietario può procedere ai primi pagamenti delle fatture ricevute;
• per la cessione del credito seguirà provvedimento Agenzia delle Entrate;
• Il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano al termine dell’intervento la conformità come da progetto.
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
8 Classi di Rischio dalla A+ alla G
Metodo semplificato → per valutazione speditiva ai soli edifici in muratura e per interventi locali
Metodo convenzionale → applicabile a qualsiasi tipo di struttura
Passaggio solo di 1 Classe di Rischio → Se attraverso il metodo semplificato si adottano interventi locali
Se l’intervento riduce il rischio ma non consente il passaggio alla Classe di Rischio minore, si può ricorrere
a sgravi fiscali minimi ed agevolazioni.
Per le singole unità immobiliari la classe di rischio coincide con il fattore inerente la sicurezza strutturale
dell’edificio
Per aggregati edilizi si può far riferimento al metodo semplificato
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
PAM: Costo di ripartizione dei danni prodotti dagli eventi sismici durante la vita della costruzione, ripartito annualmente ed espresso come percentuale
del CR - in ascissa, il valore della frequenza media annua λ = 1/T
- in ordinata, il valore del costo di ricostruzione CR.
Per la valutazione del PAM avendo solo due stati limite SLD e SLV, posso calcolare λSLO =1,67λSLD ; λSLC =1,67SLV
METODO
CONVENZIONALE
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
CR: Costo di ricostruzione
Stato Limite di Inizio Danno (SLID): perdita economica nulla in corrispondenza di un evento sismico e il cui
periodo di ritorno è assunto pari a 10 anni
Stato Limite di Ricostruzione (SLR): criticità generale dove è impossibile l’esecuzione di un intervento diverso
dalla demolizione e ricostruzione, perdita economica pari al 100%
Indici di sicurezza della struttura (IS-V) o Indice di Rischio (IR)
METODO
CONVENZIONALE
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
Dati struttura
(capacità)
Dati sito
(domanda)
Per ogni SLi
Associazione λ per ogni CR
PAM
INDICE DI RISCHIO
CLASSE DI RISCHIO
Minimo tra PAM e IR
METODO
CONVENZIONALE
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
L’effetto degli interventi per la riduzione del rischio, è determinabile valutando la Classe di Rischio della costruzione in esame nella situazione
pre-intervento e post-intervento.
Nel caso si vuole attribuire una Classe di Rischio, con il metodo convenzionale, a seguito di anche solo di interventi locali di rafforzamento
si richiede la verifica globale della struttura eseguendo un numero di indagini inferiore a quello previsto dalle Norme Tecniche per il rispettivo
livello di conoscenza.
Affinché possa attivarsi il comportamento globale della struttura è necessario che siano stati preliminarmente eliminati i meccanismi locali
(interventi di 1° Fase).
STRUTTURE ASSIMILABILI A
CAPANNONI INDUSTRIALI
Passaggio superiore immediato eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, se NON sono
presenti:
• Carenze nelle unioni di elementi strutturali rispetto azioni sismiche
• Carenza di connessione tra il sistema di tamponatura esterna e la struttura portante
• Carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone, quali macchinari o scaffalature,
privi di sistemi di controventamento e che possono indurre danni alle strutture che li ospitano
Nell’intervenire su tali costruzioni è opportuno il dimensionamento dei collegamenti riferito
al criterio di gerarchia delle resistenze
adottando collegamenti duttili e prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci e pertanto lontani dai
lembi esterni degli elementi
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO ARMATO
Passaggio superiore immediato eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, se sono
presenti:
• Confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell’edificio
• Opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature perimetrali presenti sulle facciate
• Eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate
Nell’intervenire su tali costruzioni è opportuno il dimensionamento dei collegamenti riferito
al criterio di gerarchia delle resistenze
adottando collegamenti duttili e prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci e pertanto lontani dai
lembi esterni degli elementi
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
ESEMPIO: MODENA - edificio Classe d’uso II – Vita nominale ≥ 50
SLR SLC SLV SLD SLO SLID
CR(%) 100% 80% 50% 15% 7% 0%
PGA,d MODENA 0,215 0,163 0,059 0,048
TR,d 975 975 475 50 30 10
Tr,rif λ,rif C.R.
SLID 10 anni 10,00% 0%
SLO 30 anni 3,33% 7%
SLD 50 anni 2,00% 15%
SLV 475 anni 0,21% 50%
SLC 975 anni 0,10% 80%
SLR 975 anni 0,10% 100%
Tr,rif
SLID 10 anni
SLO 30 anni
SLD 50 anni
SLV 475 anni
SLC 975 anni
SLR 975 anni
Domanda sito Capacità struttura
SLR SLC SLV SLD SLO SLID
C.R. λ,c
0% 10,00%
7% 5,70%
15% 3,18%
50% 0,46%
80% 0,22%
100% 0,10%
PGA,c 0,154 0,123 0,05 0,045
Tr,c 448,7 215,4 31,4 24,8
METODO
CONVENZIONALE
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
ESEMPIO: MODENA - edificio Classe d’uso II – Vita nominale ≥ 50
METODO
CONVENZIONALE
PAM,rif 1,13%
PAM,c 1,80%
Ir 72% 75% 85% 94%
CLASSE DI RISCHIO
CLASSE
C
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
METODO
SEMPLIFICATO
Metodo qualitativo e speditivo che si basa sulle classi di vulnerabilità definite dalla Scala Macrosismica Europea EMS
Si determina la Classe di Rischio di un edificio in termini preventivi, quindi senza una valutazione analitica con il metodo convenzionale o di un modello di
calcolo in grado di rappresentare le reali condizioni della struttura.
Il metodo semplificato si presta a indagini di tipo
locale e di conseguenza a interventi sulla struttura
sempre di tipo locale.
È per questa ragione che nelle Linee Guida il
metodo semplificato è considerato applicabile solo
agli edifici in muratura.
Il PAM viene determinato associando una classe di vulnerabilità ad una classe PAM
1. Si individua la tipologia strutturale che meglio descrive la costruzione e la relativa
classe di vulnerabilità media
2. Si considerano eventuali fattori che determinano un peggioramento della classe di
vulnerabilità media di partenza
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
Si definisce la Classe PAM secondo le seguenti relazioni che fanno riferimento alla zona sismica in cui si trova l'edificio,
per distinguere le Classi PAM dei due metodi di classificazione.
Le Classi PAM del metodo semplificato sono indicate con un asterisco*
Definita la Classe di Rischio di una costruzione in muratura è possibile valutarne gli eventuali interventi di miglioramento e di mitigazione del rischio,
ma l'applicazione del metodo semplificato pone alcune condizioni.
Il passaggio è previsto solo alla Classe di Rischio immediatamente superiore e solo se l'intervento è definibile come locale
METODO
SEMPLIFICATO
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
METODO
SEMPLIFICATO
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
METODO
SEMPLIFICATO
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
Ringraziamenti
Si ringrazia la collega Ing. Silvia Bonetti per i video sulle sequenze sismiche del centro Italia.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017

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ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE

  • 1. ANALISI LEGISLATIVA E TECNICA DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE Ing. Gianluca Loffredo - Archliving Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 2. • CHI • Beneficiari • COSA : • Interventi indennizzabili • Ulteriori aiuti alle imprese • COME: • Procedura per la concessione dei contributi – Art. 12 L229 • Anagrafe antimafia degli esecutori • Elenco Speciale dei Professionisti – Ordinanza 12 • QUANDO • Presentazione delle domande e tempi delle istruttorie • Erogazione del contributo Costo Convenzionale e Livelli Operativi – Ordinanza 4, 8, 13 e 19 - esempi INDICE DEGLI ARGOMENTI • COSA : • Opere pubbliche - cenni • Piani di Recupero – Ordinanza 25 • Scuole – Ordinanza 14 e 18 • SEQUENZE SISMICHE • GESTIONE DELLE MACERIE • SISMABONUS • Introduzione • Linee Guida per l’attribuzione della classe di rischio sismico • Metodo Convenzionale • Metodo Semplificato Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 3. BENEFICIARI In generale art. 6 c.2 L229/16: • Proprietari (usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma che alla data del sisma (24 agosto 2016 per i comuni dell’allegato 1 e al 26 ottobre 2016 per i comuni dell’allegato 2) risultavano adibite ad abitazione principale • Proprietari (usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma che alla data del sisma (24 agosto 2016 per i comuni dell’allegato 1 e al 26 ottobre 2016 per i comuni dell’allegato 2) risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ovvero concesse in comodato o assegnato a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario. • Proprietari (usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscono ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma diverse da quelle ai punti precedenti (APERTURA ALLE SECONDE CASE) • Condomini per le parti comuni • Titolari di attività produttive ovvero di chi per legge o per contratto o altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere e spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività d’impresa che alla data del sisma (24 agosto 2016 per i comuni dell’allegato 1 e al 26 ottobre 2016 per i comuni dell’allegato 2) risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 4. per la ricostruzione PRIVATA art. 5 c.1a e c.2 L229/16: • Interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi – art. 8 L229/16 - ORDINANZA 8/16; • Intervento di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi – art. 7 e 9 L229/16 - ORDINANZA 13/16 e ORDINANZA 19/17; • Interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti – art. 11 L229/16 IL FINANZIAMENTO AI SENSI DEI C. 4, 5 E 6 DELLA LEGGE AVVIENE NELLA FORMA DEL CREDITO DI IMPOSTA DELLE BANCHE CHE ADERISCONO AD APPOSITA CONVENZIONE CON ABI ASSISTITO DALLA GARANZIA DELLO STATO. Il contributo è pari al 100% per gli immobili fuori dal cratere individuato dall’allegato 1 ma che ricadono in UMI e/ in borghi caratteristici e centri storici altrimenti il contributo è al 50%. RISCHIOSISMICO.ARCHLIVING.IT INTERVENTI AMMISSIBILI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 5. INTERVENTI AMMISSIBILI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO TIPOLOGIE DI INTERVENTO • Riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; • Gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari • Danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio (DOP e IGP) • Delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati al fine di garantirne la continuità Art. 9 della dl 8/2017: disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata Il contributo massimo a carico del commissario per tutte le attività tecniche è stabilito nella misura del 10% incrementabile fino al 12,50% per i lavori di importo inferiore ai 500.000,00 euro. Per i lavori di importo superiore ai 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7.5%. Le Ordinanze disciplinano la graduazione del contributo sulla base della tipologia di prestazione tecnica e dell’importo dei lavori. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 6. FONDO DI GARANZIA – SOSTEGNO - INAIL Art. 19-20-23 Legge n°229 Art. 19 – [FONDO DI GARANZIA PER LE PMI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 24/AGO/2016] Per 3 anni dall’entrata in vigore del decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle agroalimentare, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici, è concesso a titolo gratuito un importo massimo di 2’500’000E per la singola impresa. Art.20 - [SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE] Comma 1. 35mln di euro in forma di contributo alle imprese ubicate nei territori dei comuni dell’art1. Sono comprese anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dell’allegato 1, ma i cui fondi sono situati in tali territori. Comma 2. Per la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita, possono essere utilizzati contributi per le imprese che abbiano realizzato investimenti produttivi, a partire dal 24 agosto 2016, nei territori dei comuni colpiti. Art. 23 - [CONTRIBUTI INAIL – MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRODUTTIVI] Per la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, sono traferiti 30mln di euro all’INAIL, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 7. INTERVENTI A FAVORE DELLE MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE Art. 24 Legge n°229 Art. 24 - [INTERVENTI A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE] Comma 1. Sono concessi alle micro, piccole e medie imprese, finanziamenti agevolati a tasso zero, a copertura del 100% degli investimenti fino a 30’000E. Finanziamenti agevolati rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. Comma 2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli – artigianato – industria, sono concessi investimenti fino a 600’000E. Finanziamenti rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 8. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Art. 12 Legge n°229 Art. 12 - [PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI] Comma 1. (…) l’istanza di concessione dei contributi è presentata all’ufficio speciale per la ricostruzione con il titolo abilitativo obbligatoriamente allegando: - Scheda AeDES - Perizia giurata o asseverata firmata da professionista abilitato - Progetto degli interventi proposti - Indicazione dell’impresa affidataria dei lavori Comma 2. All’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti, il Comune rilascia il titolo edilizio. Comma 3. L’ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo ed il relativo importo, trasmette al vice commissario la proposta di concessione del contributo, comprensivo di spese tecniche. Comma 5. la struttura commissariale verifica a campione gli interventi richiedenti la concessione di contributi. Qualora emerga dalle verifiche, interventi non corrispondenti a quelli per cui è stato concesso il finanziamento, il commissario dispone l’annullamento o la revoca e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. LE DOMANDE DI CONTRIBUTO DEVONO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO L’APPLICATIVO WEB MUDE Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 9. ANAGRAFE DELLE IMPRESE CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15006/2 del 28 Novembre 2016 Tutti gli operatori economici (a qualunque titolo e per qualsiasi attività) devono iscriversi all’Anagrafe per poter eseguire interventi di qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto  L’iscrizione all’Anagrafe ha validità 12 mesi ed è rinnovabile  L’iscrizione all’Anagrafe tiene luogo delle verifiche antimafia (c.10 della Legge 229/2016). In caso di esclusione  clausola automatica di risoluzione contrattuale. La domanda e la documentazione vanno inviate alla Struttura di Missione attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito del Commissario https://anagrafe.sisma2016.gov.it/ DL 8/2017 aggiunge al comma 6 dell’Art. 30 della Legge 229 il seguente punto: «Gli operatori economici sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica previa DSAN che attesti la domanda di iscrizione all’ANAGRAFE. In caso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, se l’operatore non è ancora iscritto all’Anagrafe, il Commissario comunica alla Struttura la graduatoria per attivare le verifiche.» Particolare attenzione va posta al modulo di domanda se si è coinvolti negli «interventi di immediata riparazione». La domanda funge da DSAN DSAN antimafia del legale rappresentante, sulle partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie e come certificazione relativa ai familiari conviventi. L’iscrizione all’anagrafe è obbligatoria anche per le imprese già iscritte alle white list, che dovranno indicare nel modulo il numero di protocollo e la Prefettura di riferimento. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 10. ANAGRAFE DELLE IMPRESE CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15006/2 del 28 Novembre 2016 Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni. Società di capitali, cooperative o Società a Responsabilità Limitata 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio ( in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 11. Dati richiesti per l’iscrizione: • Dati su contratti, subappalti, subcontratti conclusi o approvati, con indicazione di oggetto, termine di durata e importo • Modifiche eventualmente intervenute nell’assetto societario o gestionale • Eventuali partecipazioni in altre imprese o società • Eventuali sanzioni amministrative e penalità L’iscrizione ha durata di 12 MESI ed è rinnovabile Nei contratti tra privati è possibile subappaltare le lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti dell’attuale normativa. Se un operatore economico viene cancellato dall’Anagrafe, il Committente dovrà attivare la clausola automatica di risoluzione, obbligatoria in ogni contratto. Particolare attenzione ai flussi finanziari in contratti di una certa rilevanza ESCLUSIONE DALL’ANAGRAFE anche per cessione di azienda o di ramo d’azienda o qualsiasi operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto ANAGRAFE DELLE IMPRESE Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 12. ELENCO SPECIALE DEI PROFESSIONISTI ORDINANZA 12/2017 Obiettivo: evitare le concentrazioni di incarico • https://professionisti.sisma2016.gov.it/ • Tetto massimo per progettista: 30 incarichi per un importo di lavori massimo di 25 milioni • Obbligo di sottoscrizione e comunicazione del contratto tipo • Se un progettista sbaglia più di tre schede Aedes viene escluso dall’elenco speciale • Sono ammesse anche le Società di Ingegneria, le società di professionisti, gli studi associati. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI - entro il 31 dicembre 2017 La domanda deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio, con riferimento alla data dell’evento sismico: a. gli estremi e la categoria catastale dell’edificio; b. la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni ed all’attività produttiva nonché alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate; c. la destinazione d’uso; d. il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla schede AeDES, ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES, e. il nominativo dei proprietari delle unità immobiliari presenti nell’edificio; f. i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato. g. i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede AeDES h. l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo conto in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta i. l’istituto di credito prescelto per l’erogazione del contributo. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI - entro il 31 dicembre 2017 La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o domanda di permesso a costruire e costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica. Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficio speciale procede all’accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo, il richiedente ha un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. Nei successivi sessanta giorni, l’Ufficio Speciale verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, richiede l’effettuazione dell’eventuale controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale, propone al Comune il rilascio del titolo edilizio, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere contestualmente il CUP e il CIG Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per la richiesta di integrazioni. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 15. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 19 – DANNI GRAVI ALLE ABITAZIONI - entro il 31 dicembre 2017 Entro Settembre 2017, i comuni possono comunicare agli Uffici speciali l’intenzione a procedere direttamente all’attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi, in coordinamento con il predetto Ufficio. In tale ipotesi, il comune procede alla verifica delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’Ufficio Speciale. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 16. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 13 – DANNI GRAVI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - entro il 31 dicembre 2017 La domanda di contributo può riguardare separatamente: – domanda per il ripristino, la ricostruzione o l’acquisto (in caso di delocalizzazione) di edifici – domanda per i beni mobili strumentali e per le scorte e i prodotti . Qualora le domande siano separate, la domanda per il ripristino, la ricostruzione o l’acquisto di edifici deve precedere quella relativa a beni mobili e scorte. Gli interventi devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 17. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 13 – DANNI GRAVI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - entro il 31 dicembre 2017 La domanda deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio, con riferimento alla data dell’evento sismico: a. gli estremi e la categoria catastale dell’edificio; b. la superficie complessiva utile destinata all’attività produttiva nonché alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate; c. la destinazione d’uso; d. il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla schede AeDES, ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES, e. il nominativo dei proprietari delle unità immobiliari presenti nell’edificio; f. i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato. g. i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede AeDES h. l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo conto in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta i. l’istituto di credito prescelto per l’erogazione del contributo. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 18. L’Ufficio Speciale funge anche da SUAP. La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o domanda di permesso a costruire e costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica. Entro cinque giorni avviene l’accettazione e la protocollazione della domanda Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’Ufficio speciale procede all’accertamento dell’ammissibilità della domanda. In caso di esito negativo, il richiedente ha un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, l’Ufficio Speciale determina la spesa ammissibile e il contributo concedibile per ciascuna tipologia di intervento e provvede a richiedere contestualmente il CUP e il CIG Il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni per la richiesta di integrazioni. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 13 – DANNI GRAVI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - entro il 31 dicembre 2017
  • 19. La comunicazione di inizio lavori costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell’edifico per la loro riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvio dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo termine del 31 luglio 2017, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori. L’Ufficio speciale nei sessanta giorni successivi provvede agli accertamenti istruttori e determina il contributo ammissibile. Ove si renda necessaria un’integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni. Nei dieci giorni successivi alla determinazione del contributo da parte dell’Ufficio speciale, il Vice Commissario adotta il decreto di concessione. Il beneficiario del contributo segnala all’Ufficio speciale per la ricostruzione l’apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l’IBAN. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ORDINANZA 8 – DANNI LIEVI - entro il 31 luglio 2017
  • 20. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA Ordinanza 8, 13 e 19 PERIZIA ASSEVERATA dal tecnico che attesti il nesso di causalità, il riferimento alla scheda AeDES, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell’edificio per la loro riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08; PROGETTO degli interventi che si intendono eseguire con: • descrizione dei DANNI RILEVATI e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale • indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione; • indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati • indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico • CME redatto sulla base del prezziario unico • esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificiO dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l’immobile interessato dall’intervento non è totalmente abusivo documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta; Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 21. dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver presentato domanda di iscrizione all’ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell’elenco speciale e di non avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l’impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA Ordinanza 8, 13 e 19
  • 22. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO– Ordinanza 13 e 19 Il contributo è EROGATO DALL’ISTITUTO DI CREDITO scelto dal beneficiario ALL’IMPRESA ESECUTRICE dei lavori E AI PROFESSIONISTI • 20% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SAL che attesti l’esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi • 20% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SAL che attesti l’esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi • 70% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SAL che attesti l’esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi • 30% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del SALDO che attesti l’esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e DI QUELLI NECESSARI PER LA COMPLETA AGIBILITÀ DELL’EDIFICIO È POSSIBILE RICHIEDERE UN ANTICIPO DEL 20% PREVIA PRESENTAZIONE DI FIDEIUSSIONE Alla presentazione della domanda è possibile chiedere il pagamento dell’80% delle spese tecniche relative alla progettazione, il pagamento verrà effettuato solo ad approvazione della domanda di contributo. . LE DOMANDE DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO L’APPLICATIVO WEB MUDE Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 23. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO– Ordinanza 8 Il contributo è EROGATO DALL’ISTITUTO DI CREDITO scelto dal beneficiario ALL’IMPRESA ESECUTRICE dei lavori E AI PROFESSIONISTI • il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori utilizzando il prezziario unico che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo; • il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori ed approvato dall’Ufficio speciale. È POSSIBILE RICHIEDERE UN ANTICIPO DEL 20% PREVIA PRESENTAZIONE DI FIDEIUSSIONE Alla presentazione della domanda è possibile chiedere il pagamento dell’80% delle spese tecniche relative alla progettazione, il pagamento verrà effettuato solo ad approvazione della domanda di contributo. LE DOMANDE DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO L’APPLICATIVO WEB MUDE Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 24. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO – Ordinanza 8, 13 e 19 Documenti da allegare al SAL: - SAL redatto dal DL - DSAN del Legale Rappresentante dell’impresa affidataria di rispettare tempi di pagamento dei subappaltatori e fornitori non superiori a 30 giorni dalla ricezione del contributo Documenti da allegare al SALDO: - Attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilità dell’edificio - Consuntivo dei lavori e indicazione delle varianti in corso d’opera e il relativo quadro di raffronto, redatto sulla base dei prezzi del contratto d’appalto - Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute – FATTURE DISTINTE PER GLI IMPORTI RELATIVI AL CONTRIBUTO E PER QUELLI RELATIVI ALLE SPESE A CARICO DEL RICHIEDENTE - Documentazione fotografica - DSAN del Legale Rappresentante dell’impresa affidataria di rispettare tempi di pagamento dei subappaltatori e fornitori non superiori a 30 giorni dalla ricezione del contributo LE DOMANDE DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO L’APPLICATIVO WEB MUDE Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 25. AGGREGATI EDILIZI – ORDINANZA 19 art. 15 1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3 può procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legge e presentazione di unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l’aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, dalla Tabella 6 dell’Allegato 1 in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l’aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l’aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 17%. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile; 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nel caso che una o più unità strutturali dell’aggregato sia classificata con livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell’aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l’utilizzo degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell’aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 26. AGGREGATI EDILIZI – ORDINANZA 19 art. 15 3. All’intervento unitario, nei limiti di cui al comma 2, può procedersi anche qualora alcuni edifici dell’aggregato edilizio, di superficie complessiva non superiore al 50%di quella complessiva dell’aggregato stesso, siano stati danneggiati in modo lieve e siano caratterizzati da un livello operativo L0. In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1; 4. Qualora l’aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella dell’aggregato stesso, l’ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dall’Ufficio speciale a condizione che venga dimostrato che il coinvolgimento dell’edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 2 per l’intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1; 5. L’unitarietà dell’intervento sull’aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all’articolo 9, comma 3, lettera b). 6. In tutti i casi di cui al presente articolo, il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali/edifici. La domanda di contributo deve essere unica, comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall’articolo 9 e da una scheda riepilogativa predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario. Il contributo è determinato per ciascun edificio in relazione al livello operativo attribuito allo stesso. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 27. AGGREGATI EDILIZI NEI CENTRI STORICI – ORDINANZA 19 art. 16 1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell’articolo 11, comma 8, dello stesso decreto legge. 2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si considerano: a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali; b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall’ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di fedele ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici. 3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai Comuni entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 15 dicembre 2016 di conversione del decreto legge n. 189/2016, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, dello stesso decreto legge, in UMI composte da almeno tre edifici che sono comunque oggetto di unica progettazione ed affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all’articolo 9, comma 3, lettera b).Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 15. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 28. AGGREGATI EDILIZI NEI CENTRI STORICI – ORDINANZA 19 art. 16 4. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 3, ne informano gli Uffici speciali e invitano i proprietari delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legge. Qualora nei 30 giorni successivi all’invito i proprietari che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva della UMI calcolata come previsto nello stesso articolo 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio il Comune si sostituisce nell’esecuzione dell’intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso articolo 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui all’articolo 15, comma 1. 5. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI l’unitarietà dell’intervento ai sensi del comma 1 viene conseguita tramite l’affidamento della progettazione e direzione dei lavori di tutte le UMI dell’aggregato ad un solo tecnico. Qualora gli amministratori dei consorzi tra proprietari delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi l’unitarietà dell’intervento per l’aggregato viene garantita con l’attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei Comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l’attività di coordinamento è ricompreso nei limiti stabiliti dall’articolo 34 del decreto legge. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 29. AGGREGATI EDILIZI NEI CENTRI STORICI – ORDINANZA 19 art. 16 6. L’intervento su ciascuna UMI e sull’aggregato può essere di ripristino con miglioramento sismico qualora le caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche lo richiedano e le condizioni di danno delle strutture di ciascun edificio lo consentano, ma anche di ricostruzione totale o parziale nel rispetto delle caratteristiche morfologiche preesistenti, delle norme richiamate al comma 5 e delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni dei Comuni 7. Ai fini della determinazione del contributo per ciascun edificio che compone la UMI e l’aggregato si applica quanto stabilito dalla presente ordinanza tenendo conto del livello operativo attribuito, degli stati di danno e delle condizioni di vulnerabilità stabiliti ai sensi delle Tabelle dell’Allegato 1, ma il costo parametrico è maggiorato come previsto dal comma 1 dell’articolo 15. 8. Ferma restando l’unitarietà dell’intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 5, la domanda di contributo può essere presentata dall’amministratore di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo deve comprendere quanto già stabilito per ciascun edificio ed essere corredata da una apposita scheda informativa riepilogativa degli interventi dell’aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 30. COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 4/2016, 8/2016, 13/2017, 19/2017 Qualora, per uno stesso edificio, siano state emesse più ordinanze di inagibilità relative a diverse unità immobiliari con esiti di classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede all'ufficio speciale per la ricostruzione la riclassificazione univoca dell'edificio stesso. Sulla base delle verifiche condotte, l'ufficio speciale per la ricostruzione trasmette al comune territorialmente competente la documentazione necessaria per l'eventuale adozione di una nuova ordinanza che attribuisca all'edificio un'unica classificazione. LA SCHEDA AeDES è SEMPRE OBBLIGATORIA Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 31. • Determinato sulla base del LIVELLO OPERATIVO • Il livello operativo scaturisce dalla combinazione dello STATO DI DANNO e del GRADO DI VULNERABILITÀ • Lo STATO DI DANNO viene analizzato sulla base del rilievo del danno subito a seguito degli eventi sismici • Il GRADO DI VULNERABILITÀ viene definito sulla base delle CARENZE presenti negli immobili • Livello operativo L3: demolizione e ricostruzione o adeguamento sismico (per le classi d’uso III e IV dell’Ordinanza 13) • Livelli operativi L1 e L2: miglioramento sismico nei limiti di sicurezza stabiliti dalle NTC08 • Livello operativo L0: rafforzamento locale COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 4/2016, 8/2016, 13/2017, 19/2017 Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 32. ➢ Edifici in muratura: • Lesioni diffuse nelle murature portanti e negli orizzontamenti per una estensione inferiore al 30% della superficie totale ad un livello; • Lesioni concentrate passanti di ampiezza inferiore a 5 mm; • Assenza di crolli significativi nei solai, scale e murature portanti; • Assenza di distacchi ben definiti tra strutture verticali ed orizzontali; • Pareti fuori piombo fino a 3 cm; • Crollo di tamponamenti interposti a colonne in muratura fino al 20% della superficie prospettica; • Perdita di efficacia delle murature non portanti fino al 50%. ➢ Edifici in c.c.a. • Lesione nelle tamponature inferiori a 2 mm e fino al 30% della loro estensione; • Schiacciamento nelle zone d’angolo dei pannelli fino al 20%; • Lesioni per flessione nelle travi fino a 1 mm per un’estensione minore del 10% degli elementi di un piano; • Lesioni per flessione nei pilastri fino a 0,5 mm per un’estensione minore del 10% degli elementi di un piano; ALLEGATO 1 Ordinanza 4/2016 Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalente abitativa o assimilabile Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 33. ➢ Edifici in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio: • Danno diffuso su meno del 25% delle superfici verticali e/o orizzontali (senza crolli); • Danno concentrato sulle strutture verticali per un’estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommità; • Osservazione: in fase di emendamento il chiarimento di danno lieve per le strutture prefabbricate ALLEGATO 1 Ordinanza 4/2016 Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalente abitativa o assimilabile Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 34. ➢ DANNO GRAVE: Supera almeno una delle condizioni indicate nell’Ordinanza 4/2016 e che non supera alcuna delle seguenti condizioni: • Danneggiamento di almeno un nodo, e comunque per non più del 5% degli stessi nodi, con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2%; Edifici con struttura prefabbricata in c.a. o in acciaio ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 35. Edifici con struttura prefabbricata in c.a. o in acciaio ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici ➢ DANNO GRAVISSIMO: supera almeno una delle condizioni stabilite per il Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni: • Plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri; Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 36. ➢ Danno Grave: si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva in struttura in muratura e che non supera alcuna delle seguenti condizioni: • lesioni diagonali passanti di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; Edifici con struttura in muratura ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 37. ➢ Danno Grave: si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva in struttura in muratura e che non supera alcuna delle seguenti condizioni: • - pareti fuori piombo correlate ai danni subiti per un'ampiezza fino a 5 centimetri sull’altezza di un piano o comunque che riguardino un’altezza superiore ai 2/3 della parete stessa; • - significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici. Edifici con struttura in muratura ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 38. Edifici con struttura in muratura ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 39. ➢ Danno Gravissimo: Si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni: • - lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; • - presenza di crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, di volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 10% della superficie totale delle murature portanti o di quella delle volte o dei solai; Edifici con struttura in muratura ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 40. Edifici con struttura in muratura ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Danno Gravissimo: Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 41. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017 ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Danno Gravissimo
  • 42. Edifici con struttura in muratura ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Danno Gravissimo: Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 43. ➢ Danno Gravissimo: Si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni: • - presenza di distacchi localizzati fra pareti portanti con ampiezze superiori a 10 mm oppure di distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; • - pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore a 5 centimetri sull’altezza di un piano o comunque che riguardino un’altezza superiore ai 2/3 della parete stessa; ➢ Il danno è superiore al Gravissimo quando viene superata almeno una delle precedenti condizioni Edifici con struttura in muratura ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 44. ➢ Danno Grave: Si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva con struttura in muratura che non supera alcuna delle seguenti condizioni: • -lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > 10% e ≤ 20% degli elementi di un piano; • - lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione > 10% e ≤ 20% degli elementi di un piano; • - presenza evidente di schiacciamenti, nei pilastri, per una estensione > 5% e ≤ 15% degli elementi di un piano; Edifici con struttura in c.c.a. in opera ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 45. ➢ Danno Grave: Si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva con struttura in muratura che non supera alcuna delle seguenti condizioni: • - danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all’1% dell'altezza dell'interpiano; • - significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.003 L e inferiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici; Edifici con struttura in c.c.a. in opera ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 46. ➢ Danno Gravissimo: si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni: • - lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano; • - Presenza evidente di schiacciamenti, nei pilastri, per una estensione > 15% degli elementi di un piano; Edifici con struttura in c.c.a. in opera ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 47. ➢ Danno Gravissimo: si intende il danno che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che non supera alcuna delle seguenti condizioni: • - danneggiamento di almeno il 5% dei nodi, anche ad un solo livello, con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano; • - elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici; Il danno superiore al danno gravissimo implica almeno una delle condizioni precedenti. Edifici con struttura in c.c.a. in opera ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 48. STATI DI DANNO GLI STATI DI DANNO di edifici a destinazione produttiva con struttura prefabbricata, in muratura o in c.a. in opera individuano le fasce di danneggiamento entro cui si collocano gli edifici resi inagibili dal sisma, oggetto di specifica ordinanza sindacale, e si articolano in: Stato di danno 1: danno inferiore o uguale al “danno lieve” (ord. 4/2016) Stato di danno 2: danno superiore al “danno lieve” e inferiore o uguale al “danno grave” Stato di danno 3: danno superiore al “danno grave” e inferiore o uguale al “danno gravissimo” Stato di danno 4: danno superiore a “danno gravissimo” ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 49. CARENZE PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN C.A. O ACCIAIO ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 50. CARENZE PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN C.A. O ACCIAIO ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 51. CARENZE PER STRUTTURE IN MURATURA ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 52. CARENZE PER STRUTTURE IN MURATURA ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 53. CARENZE PER STRUTTURE IN C.A. IN OPERA ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 54. CARENZE PER STRUTTURE IN C.A. IN OPERA ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 55. ALLEGATO 2 Ordinanza 13/2017 Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 56. LIVELLO OPERATIVO Ordinanza 13/2017 Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 57. COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 13/2017 Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 58. COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 08/2016 Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali Fino a 120 mq 370€/mq Tra 120 mq e 200 mq 222€/mq Oltre 200 mq 111 €/mq Edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc) 370€/mq Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva Fino a 1000 mq 100€/mq Tra 1000 mq e 2000 mq 80€/mq Tra 2000 mq e 5000 mq 70€/mq Oltre 5000 mq 60€/mq Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 59. COSTO CONVENZIONALE In tutte e tre le ordinanze, sono previsti degli incrementi o delle riduzioni del costo convenzionale in relazione a specifiche caratteristiche dell’immobile o dell’uso, quali, ad esempio, vincoli paesaggistici e architettonici, efficientamento energetico, cantieri ubicati in aree disagiate, interferenza con l’attività produttiva… Il costo convenzionale viene confrontato con il costo dell’intervento Il COSTO DELL’INTERVENTO INCLUDE: i costi sostenuti per le indagini di laboratorio sui materiali, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e le parti comuni, le spese tecniche. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 60. COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 08/2016 DANNI LIEVI : Riparazione e rafforzamento locale. Abitazioni Tipologia struttura: 0 21-gen-17 Unità' n° 1 Unità' n° 2 Unità' n° 3 Destinazione unità immobiliare : Abit. =0; Attività =1 0 0 Proprietario o avente titolo : Tizio Caio 1 1 1 1 mq 100,00 100,00 Balconi : mq 5,00 5,00 Cantine: mq Soffitte: mq mq 20,00 20,00 mq 14,00 14,00 Sup. totali singole (abitative +accessorie) = 125,00 125,00 COMPLESSO EDILIZIO ABITATIVO in AGGREGATO (bozza Ordinanza) PREFABBRICATA = 1 ; TRADIZIONALE = 0 Sup. nette accessorie : In COMUNI DISASTRATI d.l. 189/16 (Si=1 / No=0) Sup. netta abitativa/produttiva : Pertinenze esterne : computate al 70% DATI SPECIFICI di INGRESSO Ordinanza comunale di INAGIBILITA' : In CENTRO STORICO o Borgo (Si=1 / No=0) Totale Sup. singole di competenza = 130,00 130,00 20% Edifici di interesse culturale: Art.136 D.L. 42/2004.1 1 10% Edifici vncolati: Art.142 D.L. 42/2004 0 0 10% Ubicazione disagiata (art.3 co.1) 1 1 10% Edifici produttivi con sotto trave H > 4 m. 0 0 Incrementi (Si=1 / No=0) Sup. accessorie Condominiali (scale, ascensori e pianerottoli). Computate solo per 1 piano : Mq. 10,00 5,00 5,00 0,00 PRODUTTIVA marginale ALBERGHI e simili Fino a 120 mq. = €/mq. 370,00 Da 120 a 200 mq. = €/mq. 222,00 Oltre 200 mq. = €/mq. 111,00 ABITAZIONI (Livello Operativo L0) Costo convenzionale parametrico = €/mq di Sup. tot. 259,00 370,00 Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 61. COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 08/2016 DANNI LIEVI : Riparazione e rafforzamento locale - Abitazioni Unità' n° 1 Unità' n° 2 Unità' n° 3 Totali Condominiali € 75 000,00 75 000,00 Privati € 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Condominiali € 15 000,00 15 000,00 Privati € 10 000,00 10 000,00 20 000,00 Condominiali € 1 800,00 1 800,00 Privati € 900,00 500,00 1 400,00 123 200,00 € su LAVORI se indetraibile 10% 10% su SPESE TECNICHE se indetraibile 22% 22% Finiture connesse Lavori in economia Risarcimento Assicurativo se preevisto IVA % IMPORTI da COMPUTO METRICO di PROGETTO. Riparazione e Rafforzamanto Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 62. COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 08/2016 DANNI LIEVI : Riparazione e rafforzamento locale - Abitazioni Unità n.3 - Unità n.1 61 200,00 Unità n.2 61 200,00 Unità n.3 - Unità n.1 8 349,43 Unità n.2 8 349,43 Unità n.3 - Unità n.1 524,57 Unità n.2 524,57 Unità n.3 - Unità n.1 1 836,00 Unità n.2 1 836,00 Unità n.3 - Unità n.1 71 910,00 Unità n.2 71 910,00 Unità n.3 - Unità n.1 67 350,60 Unità n.2 67 350,60 Unità n.3 - Unità n.1 13 635,60 Unità n.2 13 235,60 Unità n.3 - CONTRIBUTO EFFETTIVO EROGABILE al netto del risarcimento assicurativo (se esistente). Compreso IVA se indetraibile. ACCOLLO SPESE ECCEDENTI il CONTRIBUTO (a carico del proprietario). COSTO TOTALE INTERVENTO da perizia (Lavori + spese accessorie) INDAGINI e PROVE di laboratorio. RELAZIONE GEOLOGICA Specialistica SPESE TECNICHE (Standard e Aggiuntive). IMPORTO totale LAVORI AMMESSI di Rafforzamento e Finiture (a misura e in economia). convenzionale ammissibile. 26 871,2 134 701,2 143 820,0 3 672,0 122 400,0 16 698,9 1 049,1 Unità Importi Parziali Importi Totali Unità n.1 58 874,40 Unità n.2 58 874,40 Unità n.3 - Unità n.1 61 200,00 Unità n.2 61 200,00 Unità n.3 - Unità n.1 8 349,43 Unità n.2 8 349,43 Unità n.3 - Unità n.1 524,57 Unità n.2 524,57 Unità n.3 - Unità n.1 1 836,00 Unità n.2 1 836,00 Unità n.3 - Unità n.1 71 910,00 Unità n.2 71 910,00 Unità n.3 - Unità n.1 67 350,60 Unità n.2 67 350,60 Unità n.3 - Unità n.1 13 635,60 CONTRIBUTO EFFETTIVO EROGABILE al netto del risarcimento assicurativo (se esistente). Compreso IVA se indetraibile. ACCOLLO SPESE ECCEDENTI il COSTO TOTALE INTERVENTO da perizia (Lavori + spese accessorie) INDAGINI e PROVE di laboratorio. RELAZIONE GEOLOGICA Specialistica SPESE TECNICHE (Standard e Aggiuntive). IMPORTO totale LAVORI AMMESSI di Rafforzamento e Finiture (a misura e in economia). CONTRIBUTO MASSIMO a costo convenzionale ammissibile. 117 748,8 134 701,2 143 820,0 3 672,0 122 400,0 16 698,9 1 049,1 QUADRO SINOTTICO FINALE Titoli di Spesa Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 63. COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 13/2017 DANNI GRAVI : Ricostruzione o Riparazione con miglioramento sismico a livello di sicurezza 60%<L.S.<80% ATTIVITA’ PRODUTTIVA 1 31-gen-17 L 2 Superfice netta Attività : mq 900,00 Pertinenziali mq 0,00 Balconi mq 0,00 Cantine mq 0,00 Soffitte mq 0,00 0,00 50,00 Superfici accessorie Condominiali : scale, ascensori e pianerottoli, sala macchine. Computate solo per 1solo piano: Riparazione con miglioramento sismico per DANNI GRAVI (Ord. 13/2017) COMPLESSO EDILIZIO INDUSTRIALE / ARTIGIANALE con struttura PREFABBRICATA Comune DISASTRATO (Si =1 ; No =0) : Data Ordinanza Comunale di Inagibilità : LIVELLO OPERATIVO : DATI STATO di FATTO Sup. nette accessorie interne : Sup. Pertinenze esterne : (da computare nel calcolo al 70%) : L1 L2 L3 fino a 1.000 mq 320,00 420,00 530,00 da 1.000 a 2.000 mq 310,00 390,00 500,00 da 2.000 a 5.000 mq 270,00 340,00 450,00 oltre 5.000 mq 240,00 305,00 410,00 1,8% fino a 1.000 mq di Sup. tot. 1,3% da 1.000 a 2.000 mq di Sup. tot. 1,0% oltre 2.000 mq di Sup. tot. Costo convenzionale parametrico: €/mq di Sup. tot. (Tab.6) Livelli Operativi Classi di superfici Maggiorazione costo parametrico per INDAGINI GEOGNOSTICHE e GEOFISICHE. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 64. COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 13/2017 DANNI GRAVI : Ricostruzione o Riparazione con miglioramento sismico a livello di sicurezza 60%<L.S.<80% ATTIVITA’ PRODUTTIVA -30% Immobili per ricovero mezzi o magazzino 0 15% Edifici di interesse culturale: Art.11, 12, 13 D.L. 42/2004 0 15% Efficientamento energetico 1 10% Capannoni con H > 4 m. sotto trave 1 10% Demolizione > 50% del volume dell'edificio. 0 5% Demolizione parziale fra 25% e 50% di volume edificio. 1 30% Edifici con strutture in MURATURA in L1 e L2 0 15% Edicici con strutture in C.A. IN OPERA in L1 e L2 1 15% Interferenza fra le opere e l'attività produttiva 0 10% Edifici con vincolo paesaggistico: Art.136 D.L. 42/2004 0 Si = 1 10% Per edifici a quota > 1000 m. 0 No = 0 5% Per edifici a quota tra 700 m e 1000 m. 1 15% Edifici con coperture in CEM.-AMIANTO > 50% di Sup.cop. 0 5% Edifici con coperture in CEM.-AMIANTO >20% e <50% di S.cop. 0 15% Fenomeni di liquefazione e/o cavità sotteranee in L3 0 su LAVORI se indetraibile : 0% su SPESE TECNICHE e GEOLOGICHE se indetraibile : 0% INDAGINI e PROVE di LABORATORIO sui materiali (Si =1 ; No =0) : 1 Incrementi del Costo Convenzionale % I V A Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 65. COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 13/2017 DANNI GRAVI : Ricostruzione o Riparazione con miglioramento sismico a livello di sicurezza 60%<L.S.<80% Attività Produttive Riparazione e Rafforzamanto : 500 000,00 Finiture connesse : 50 000,00 Lavori in ECONOMIA : 20 000,00 totale : 570 000,00 0,00Risarcimento Assicurativo se preevisto : D A T I E C O N O M I C I IMPORTI da COMPUTO METRICO ESTIMATIVO di PROGETTO 17 745,00 CONTRIBUTO EFFETTIVO EROGABILE al netto del risarcimento assicurativo (se esistente). 599 652,90 ACCOLLO SPESE, a carico del propriatario, ECCEDENTI il CONTRIBUTO e NON AMMESSE 47 387,10 COSTO TOTALE INTERVENTO AMMESSO (Lavori + spese accessorie) 638 040,00 COMPLESSO EDILIZIO INDUSTRIALE / ARTIGIANALE UNITARIO (Ord. 13/2017) QUADRO ECONOMICO FINALE CONTRIBUTO MASSIMO a costo convenzionale ammissibile. 599 652,90 IMPORTO totale LAVORI AMMESSI di Rafforzamento e Finiture (a misura e in economia) 561 000,00 SPESE TECNICHE (Standard e Aggiuntive) 52 685,00 RELAZIONE GEOLOGICA Specialistica 6 610,00 INDAGINI e PROVE di laboratorio sui materiali Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 66. COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 19/2017 ABITAZIONI: GRAVEMENTE DANNEGGIATI O DISTRUTTI Tipologia struttura: 0 21-gen-17 Unità' n° 1 Unità' n° 2 Unità' n° 3 PROPRIETARI e/o aventi diritto : Tizio Caio Comune DISASTRATO (Si =1 ; No =0) 1 1 Ubicazione in Centro storico o borgo caratteristico (Si =1 ; No =0) 1 1 LIVELLO OPERATIVO (L1=1; L2=2; L3=3) 2 2 mq 100,00 80,00 mq mq 10,00 mq Sup. effettiva = 20,00 10,00 0,00 30,00 (max 70% di sup. abitaz.) = 70,00 56,00 0,00 Superfici accessorie Condominiali : scale, ascensori e pianerottoli, sala macchine. Computate solo per 1 solo piano: 25,00 Ordinanza comunale di INAGIBILITA' : Superfice netta ABITAZIONE Sup. nette accessorie interne : Pertinenze esterne (inserire 0 quando inesistenti): Balconi Cantine Soffitte D A T I S P E C I F I C I COMPLESSO EDILIZIO ABITATIVO in AGGREGATO (bozza Ordinanza) PREFABBRICATA = 1 ; TRADIZIONALE = 0 CONDOMINIO Unità' n° 1 Unità' n° 2 Unità' n° 3 € 350 000,00 Privati : € 10 000,00 10 000,00 0,00 € 200 000,00 Privati : € 8 000,00 10 000,00 0,00 Lavori in economia CONDOMINIALI : € 0,00 Lavori in economia PRIVATI: € 0,00 0,00 0,00 totali : 550 000,00 18 000,00 20 000,00 0,00 Spese per serizi ambientali, energetici e telefonia: € 0,00 0,00 0,00 € 0,00 0,00 0,00 su LAVORI se indetraibile : 10% 10% su Oneri Tecnici e geolog. se indetraibile : 22% 22% Finiture connesse Condominiali : Riparazione e Rafforzamanto Condominiali : Risarcimento Assicurativo se preevisto: D A T I E C O N O M I C I IMPORTI da COMPUTO METRICO di PROGETTO al netto del ribasso d'appalto di max 20%. I V A % Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 67. COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 19/2017 ABITAZIONI: GRAVEMENTE DANNEGGIATI O DISTRUTTI 3% Edifici di proprietà mista, pubblica e privata. 0 0 10% Edifici con vincolo paesaggistico ex Art.136 e 142 D.L. 42/04 0 0 20% Edifici vincolati ex Art.45 D.L. 42/04 1 1 30% Delocalizzazione per effetto di dissesti idrogeologici. 0 0 15% Ricostruz edilizia rurale con riduzione volume min. 50% 0 0 10% Se in aggregato edilizio in L1 o L2 o L3 0 0 3% Edifici a quota > 700 e < 1.000 m. s.l.m. 1 1 10% Per fenomeni di LIQUEFAZIONE o CAVITA' sotterranee. 0 0 5% Edifici a quota > 1.000 m. s.l.m. 0 0 5% Ubicazione disagiata. 0 0 5% Rinforzo murature portanti sp.>50 cm x il 50% 1 1 5% Per demolizioni > 25% e <50% in volume 0 0 10% Per demolizioni > 50% in volume 0 0 -30% Ricovero mezzi e Magazzini 0 0 Si = 1 3% Trattamento faccia vista x muri di sup.>70% 0 0 No = 0 2% Solai in legno >70% sup. tot. solai 1 1 30% Edifici di interesse culturale: Art.10, 12, 13 D.L. 42/04 1 1 2% Infissi esterni in legno > 90% del totale 0 0 3% Miglioram. Sismico x residenti invalidità motoria 1 1 5% Efficientamento energetico in L3 0 0 5% Efficientam. Energetico in L1 e L2 con riduz. consumi >30%. 0 0 10% Ricostruzione edifici unifamiliari in L3 1 1 INDAGINI GEOGNOSTICHE e PROVE di LABORATORIO (Si =1 ; No =0) 1 1 Incrementi del Costo Convenzionale: L0 L1 L2 L3 fino a 120 mq 370,00 900,00 1 150,00 1 350,00 da 120 a 200 mq 222,00 540,00 700,00 800,00 oltra 200 mq 111,00 270,00 360,00 430,00 Classi di superfici Costo convenzionale €/mq per Livelli Operativi Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 68. COSTO CONVENZIONALE Ordinanza 19/2017 ABITAZIONI: GRAVEMENTE DANNEGGIATI O DISTRUTTI Unità Importi Parziali Importi Totali Unità n.1 341 177,26 Unità n.2 300 831,05 Unità n.3 0,50 Unità n.1 320 261,16 Unità n.2 267 738,85 Unità n.3 0,00 Unità n.1 34 429,16 Unità n.2 28 782,84 Unità n.3 0,00 Unità n.1 3 747,27 Unità n.2 3 132,73 Unità n.3 0,00 Unità n.1 10 326,79 Unità n.2 8 633,21 Unità n.3 - Unità n.1 405 640,32 Unità n.2 339 116,38 Unità n.3 0,00 Unità n.1 378 053,70 Unità n.2 331 659,81 Unità n.3 0,00 Unità n.1 27 587,12 Unità n.2 7 456,57 Unità n.3 - COSTO TOTALE INTERVENTO da PERIZIA AMMESSO (Lavori + spese accessorie). Comprensivo di IVA 22% se indetraibile. 744 757,20 18 960,00 642 009,31 63 212,00 6 880,00 588 000,00 ACCOLLO SPESE ECCEDENTI il CONTRIBUTO a carico del proprietario (oltre Iva) CONTRIBUTO EFFETTIVO EROGABILE al netto del risarcimento assicurativo (se esistente). Comprensivo di IVA 22% se indetraibile. ONERI ACCESSORI SPESE TECNICHE (Standard e Aggiuntive) RELAZIONE GEOLOGICA Specialistica INDAGINI e PROVE di laboratorio sui materiali QUADRO SINOTTICO CONCLUSIVO Titoli di Spesa CONTRIBUTO MASSIMO a costo convenzionale ammissibile. IMPORTO totale LAVORI AMMESSI di Rafforzamento e Finiture (a misura e in economia) 35 043,70 709 713,51 Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 69. INTERVENTI AMMISSIBILI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO per la ricostruzione PUBBLICA art. 14 L229/16: SOGGETTI ATTUATORI: • Regioni, Province e Comuni attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione • MiBACT • MIT • Diocesi in caso di interventi finanziati completamente con risorse proprie 1. Predispongono e approvano un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri oggetto di strumenti urbanistici attuativi; 2. Predispongono e approvano un piano dei beni culturali con la quantificazione del danno; 3. Predispongono e approvano un piano degli interventi sui dissesti idro-geologici; 4. Predispongono e approvano un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e per quelle ambientali; I contributi sono erogati direttamente ai soggetti attuatori, le modalità vengono definite dal Commissario Straordinario ITER: • I soggetti attuatori predispongono e inviano i progetti al Commissario Straordinario • Il commissario straordinario: • Approva definitivamente i progetti esecutivi, acquisito il parere della Conferenza Permanente • Adotta il decreto di concessione del contributo • Invia i progetti esecutivi alla CUC (Invitalia), che provvederà ad espletare le procedure di gara INVITALIA È CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 70. CENTRI STORICI – NUCLEI URBANI E RURALI – PIANI DI RECUPERO/RICOSTRUZIONE Art. 11 Legge n°229 Art. 11 – [INTERVENTI SU CENTRI STORICI E SU CENTRI E NUCLEI UBANI E RURALI] Comma 1. Entro 150 gg dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati dalla Regione, gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica con strumenti urbanistici attuativi e relativo piano finanziario in modo da integrare gli interventi di: - Ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici scolastici, ecclesiastici, residenziale pubblica e privata, ed opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; - Ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico di edifici privati residenziali ed attività danneggiate o distrutte dal sisma. - Ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell’area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, compresa la rete di connessione dati. Comma 3. Negli strumenti urbanistici attuativi sono indicati, oltre alla definizione dell’assetto planivolumetrico del centro interessato,: - i danni subiti dagli immobili e dalle opere - la sintesi degli interventi proposti - Prima valutazione dei costi sulla base di volumetrie – superfici – destinazioni d’uso - Individuazione delle unità minime d’intervento - UMI - Soggetti esecutori degli interventi - Tempi – procedure – criteri per l’attuazione del Piano Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 71. CENTRI STORICI – NUCLEI URBANI E RURALI – PIANI DI RECUPERO/RICOSTRUZIONE Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 72. ORDINANZA 25 del 23 MAGGIO 2017 – Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, gli UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE individuano e perimetrano i centri e i nuclei di particolare interesse, sulla base dei criteri e indirizzi elaborati dal CTS. Entro 150 giorni dall’atto di perimetrazione, i COMUNI predispongono i piani attuativi all’interno delle aree perimetrate. FINO ALL’APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI NON è AUTORIZZATA LA REALIZZAZIONE DI ALCUN INTERVENTO DIRETTO SU EDIFICI, AGGREGATI O INFRASTRUTTURE UBICATE ALL’INTERNO DEL PERIMETRO INDIVIDUATO. CRITERI PER LA PERIMETRAZIONE: 1. Patrimonio culturale di «particolare interesse» 2. Centri e nuclei, o parti di essi, «maggiormente colpiti» 3. Soggetti a condizioni di pericolosità anche di natura non sismica Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 73. INVITALIA È CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E STAZIONE APPALTANTE PROCEDURE DI GARA • Opere di Urbanizzazione primaria: per i lavori di importo pari o superiore ai €150.000,00 e inferiore a €1.000.000,00, l’affidamento dei lavori da parte di Comuni e Province avviene esclusivamente mediante una procedura negoziata tra almeno 10 operatori, ai sensi dell’art. 36 c. 2-c del DL50/16 • consultazione preliminare, mediante la predisposizione di apposito avviso pubblico diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse • Il 22 Maggio stato pubblicato sul sito di Invitalia l’elenco delle imprese che hanno inviato la manifestazione di interesse; le imprese in possesso dei requisiti sono più di 650 • PROCEDURA NEGOZIATA SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO • Le imprese invitate alla procedura negoziata (minimo 5) verranno sorteggiate tra tutti quelli iscritti all’anagrafe e che abbiano formalizzato apposita manifestazione di interesse • Offerta: progetto esecutivo e prezzo. Ammessa la presentazione di offerte migliorative CHE NON COMPORTINO UN’ALTERAZIONE STRUTTURALE E PRESTAZIONALE, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara • I termini per la presentazione delle offerte non possono essere superiori a quindici giorni o a diciotto giorni nel caso in cui sia obbligatorio il sopralluogo. • Tutti gli operatori economici devono essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori o in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo e devono documentare l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell’anagrafe antimafia. SCUOLE – ORDINANZA 14 del 16 Gennaio 2017 modificata dall’Ordinanza 18 del 3 Aprile 2017 Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 74. INVITALIA È CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E STAZIONE APPALTANTE PROCEDURE DI GARA – art. 5 c.7 a) Nessun operatore economico può essere invitato o partecipare, come operatore individuale, come membro di un raggruppamento temporaneo ovvero di un consorzio, ad un numero di procedure per l’affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza, superiore ad uno; b) a pena di esclusione, nessun operatore economico può partecipare come impresa ausiliaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 189 del 2016, ovvero nelle forme di cui all’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’effettuazione delle lavorazioni relative alle opere scorporabili in relazione alle quali l’operatore economico invitato non sia in possesso della necessaria qualificazione, ad un numero di procedure per l’affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza, superiore ad uno; c) al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera b), la possibilità di procedere all’esecuzione, nelle forme di cui all’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero di cui all’articolo 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di parte delle prestazioni o lavorazioni, affidate secondo le procedure disciplinate dalla presente ordinanza, è limitato a numero tre contratti di appalto; il superamento del limite previsto dal precedente periodo determina l’automatica esclusione del subappaltatore dalle ulteriori procedure e l’obbligo dell’offerente di provvedere alla sua sostituzione; d) è vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura di negoziata da parte dello stesso operatore economico, come operatore individuale, come membro di un raggruppamento temporaneo o di consorzio, come impresa ausiliaria ovvero come subappaltatore; e) al momento della formalizzazione dell’offerta, l’operatore economico deve presentare apposita dichiarazione attestante l’insussistenza della causa di esclusione prevista dalle precedenti lettere a), b) e c) e dell’ipotesi di incompatibilità di cui alla precedente lettera d); f) i limiti previsti dalle precedenti lettere a), b) e c) sono alternativi e non cumulabili tra loro; il superamento di uno di detti limiti ovvero la violazione del divieto di cui alla precedente lettera d) determina l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura negoziata nonché la sua cancellazione, ove iscritto, dall’elenco formato dalla centrale unica di committenza secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 1- bis, lettere b) e c), della presente ordinanza; SCUOLE – ORDINANZA 14 del 16 Gennaio 2017 modificata dall’Ordinanza 18 del 3 Aprile 2017 Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 75. INVITALIA È CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E STAZIONE APPALTANTE PROCEDURE DI GARA • L’impresa o le imprese subappaltatrici sono individuate, in via prioritaria, nel rispetto della parità delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta, tra gli operatori economici, aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 18 del 2017 in uno dei Comuni di cui agli allegati del decreto legge n. 189 del 2016 • Attività di progettazione: iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti; requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale • Le varianti al progetto esecutivo occorrenti, sulla base delle prescrizioni o delle modifiche richieste dalla Conferenza permanente, costituiscono varianti d’ufficio disposte dalla Stazione Appaltante e, in quanto tali, obbligatorie per l’aggiudicatario, anche laddove determinino una modificazione delle prestazioni superiore al quinto dell’importo del contratto. • Le variazioni non possono essere superiori al 30% dell’importo del contratto; sono valutate ai prezzi di contratto, se comportano lavorazioni non previste verranno valutate sulla base del Prezzario Unico Cratere Centro Italia • Fermo restando quanto previsto all’art. 106 del DL 50/16, il RUP può richiedere l’effettuazione di lavori supplementari • Sono esclusi l’aggiornamento e la revisione dei prezzi SCUOLE – ORDINANZA 14 del 16 Gennaio 2017 modificata dall’Ordinanza 18 del 3 Aprile 2017 Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 76. INVITALIA È CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E STAZIONE APPALTANTE PROCEDURE DI GARA TEMPI • Il Commissario Straordinario provvede alla sottoscrizione del contratto successivamente all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e validazione da parte del RUP, che vi provvede entro tre giorni dall’adozione da parte della Conferenza Permanente della determinazione conclusiva. • I termini per la stipula del contratto sono ridotti a dieci giorni, sono ridotti a venti giorni nel caso in cui sia necessario acquisire l’assenso delle amministrazioni per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute. • Esecuzione dei lavori – dal verbale di consegna dei lavori: • 100 giorni solari consecutivi per lavori con importi inferiori o pari a 3.000.000,00; • 120 giorni solari consecutivi per lavori con importi superiori a 3.000.000,00 e inferiori o pari a 5.525.000,00 (di cui entro 100 giorni la consegna degli edifici o porzioni di edifici destinati alle attività didattiche ed entro il termine residuo la realizzazione delle altre strutture e delle pertinenze) • 150 giorni solari e consecutivi per lavori con importi superiori a 5.225.000,00 (di cui entro 100 giorni la consegna degli edifici o porzioni di edifici destinati alle attività didattiche ed entro il termine residuo la realizzazione delle altre strutture e delle pertinenze) • Esclusivamente per cause non imputabili all’esecutore, è possibile chiedere una proroga di non più di trenta giorni. • Il collaudo finale deve avvenire entro sessanta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori SCUOLE – ORDINANZA 14 del 16 Gennaio 2017 modificata dall’Ordinanza 18 del 3 Aprile 2017 Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 77. SCUOLE – ORDINANZA 14 del 16 Gennaio 2017 SCUOLE DA RICOSTRUIRE Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 78. SCUOLE – ORDINANZA 14 del 16 Gennaio 2017 SCUOLE DA RICOSTRUIRE Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 79. Sequenze sismiche dal 1997 - 2017 (Centro Italia) Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 80. Sequenze sismiche 24/Ago/2016 – 03/Febb/2017 (Centro Italia) Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 81. Istogramma Sequenze sismiche 19/Ott/2016 – 26/Ott/2016 (Centro Italia) Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 82. Sequenze sismiche 24 Agosto 2016 – 12/Febb/2017 (Centro Italia) Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 83. Evoluzione profondità ipocentri 24/Ago/2016 – 15/Febb/2017 (Centro Italia) Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 84. Conseguenze sisma 26 Ottobre 2016 (Centro Italia) • Danni a monumenti, opere pubbliche ed abitazioni • Abbassamento del terreno fino a 70cm • Danni ad infrastrutture Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 85. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TRASPORTO DELLE MACERIE I Presidenti delle Regioni approvano entro 30 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del dl 8/2017 il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione del decreto. Il piano è redatto allo scopo di: • Fornire strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie; • Individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività; • Assicurare il recupero delle originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati; • Operare interventi di demolizione di tipo selettivo per assicurare il trattamento specifico dei cumuli preparati massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi degli interventi; • Limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere impiegati come materia prima. Art. 28 c4  Deroga all’art. 184 del D.Lgs 152/2006 i materiali derivanti dal crollo o da demolizioni svolte su incarico di enti sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 per la raccolta ed il trasporto ai siti di raccolta comunali o ai STD (Siti di Deposito Temporaneo) tranne i casi in cui i materiali pericolosi vengano selezionati all’origine. In deroga all’art. 183 del D.Lgs 152/2006 il Comune di origine dei materiali è il produttore dei materiali stessi. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 86. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TRASPORTO DELLE MACERIE Comma 5 Non costituiscono maceria i resti dei beni di interesse storico-artistico  il Mibact ha predisposto una linea guida per la selezione/raccolta e custodia. La tutela è garantita dalla presenza del funzionario del Mibact che partecipa alle operazioni Comma 6 La raccolta ed il trasporto insistenti su suolo pubblico e su quello privato (con il consenso del soggetto beneficiario dei contributi che riceve comunicazione dal comune che procedo in assenza di diniego entro 15 gg) nelle aree urbane sono effettuate dalle aziende che gestiscono il servizio integrato dei rifiuti direttamente o attraverso imprese incaricate Le attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il centro di coordinamento RAEE prende in consegna le apparecchiature elettriche ed elettroniche nelle condizioni in cui si trovano Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 87. • Le Regioni individuano i siti per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti fino al 31/12/2018 autorizzati a detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a 12 mesi. • Fino al 31/12/2018 sono autorizzati previa verifica semplificata aumento dei quantitativi e tipologie dei rifiuti conferibili presso impianti autorizzati (senza modifica ed integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti) • I titolari di attività che detengono sostanza classificate come pericolose per la salute danno comunicazione al Sindaco • La Regione autorizza l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di separazione e recupero (R5) dei flussi omogenei di rifiuti per l’eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile; • I gestori dei SDT ricevono i materiali senza analisi preventive procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e provvedono all’invio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti sulle piazzole stesse • Il personale deve selezionare le matrici recuperabili, i rifiuti pericolosi e i RAEE, ed essere istruito per l’invio agli impianti specializzati • I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione vengono conferiti agli impianti secondo il principio della prossimità senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti • Nei rifiuti in cui si rinviene amianto (anche visivamente) viene attribuito il codice 17.06.05* occorre perimetrare con nastro segnaletico, e l’intervento è effettuato da azienda specializzata. Se il rinvenimento avviene durante la raccolta mantiene il codice 20.03.99 e i SDT di attrezzano per gestirli separatamente. Il piano di lavoro deve essere inviato all’azienda sanitaria locale competente. Art. 29. Fino al 31/12/2018 non trovano applicazione le disposizioni vigenti in materiale di gestione delle terre e rocce dascavo DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TRASPORTO DELLE MACERIE Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 88. SISMABONUS Negli ultimi 50 anni si valutano: - circa 5.000 vittime - spesa annua media di circa tre miliardi di euro per emergenza e ricostruzione. Ciò è dovuto fondamentalmente, oltre alla sismicità tipica del Paese, alla elevata vulnerabilità del nostro patrimonio edilizio Le Linee Guida affrontano, con un nuovo approccio, il tema della classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni esistenti • il rispetto del valore della salvaguardia della vita umana (mediante i livelli di sicurezza previsti dalla Vigenti Norme Tecniche per le • la considerazione delle possibili perdite economiche e delle perdite sociali Il Decreto Ministeriale di approvazione stabilisce: • Le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati; • L’istituzione, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di una Commissione permanente di monitoraggio, incaricata di valutare l’efficacia dell’azione di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 89. SISMABONUS La Stabilità 2017 ha quindi previsto misure rafforzate per il Sismabonus, in particolare: • Estensione alle zone sismiche 1, 2 e 3, buona parte del territorio nazionale a rischio (in precedenza, solo 1 e 2) • Stabilizzazione per 5 anni, tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 • Riguarda gli immobili adibiti ad abitazioni, seconde case e ad attività produttive • Detrazioni in 5 anni (anziché 10) • Detrazioni premianti maggiore è l’efficacia dell’intervento • Cessione del credito ai fornitori per chi non può sostenere la spesa (con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) Detrazioni premianti con il Sismabonus della Stabilità 2017 Rispetto alle ristrutturazioni antisismiche senza variazione di classe (50%) le detrazioni per la prevenzione sismica aumentano notevolmente qualora si migliori l’edificio di una o due classi di Rischio Sismico Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 90. SISMABONUS Abitazioni, prime e seconde case, e edifici produttivi detrazione al 70% se migliora di 1 classe di rischio detrazione all’80% se migliora di 2 o più classi di rischio Condomini parti comuni detrazione al 75% se migliora di 1 classe di rischio detrazione all’85% se migliora di 2 o più classi di rischio L‘ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari di ciascun edificio Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 91. SISMABONUS I passaggi per realizzare un intervento con detrazioni Operativamente, per accedere al Beneficio Fiscale: • Il proprietario che intende accedere al beneficio, incarica un professionista della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento; • Il professionista, architetto o ingegnere, individua la classe di Rischio della costruzione nello stato di fatto prima dell’intervento; • Il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e determina la classe di Rischio della costruzione a seguito del completamento dell’intervento; • Il professionista assevera i valori delle classi di rischio e l’efficacia dell’intervento; • il proprietario può procedere ai primi pagamenti delle fatture ricevute; • per la cessione del credito seguirà provvedimento Agenzia delle Entrate; • Il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano al termine dell’intervento la conformità come da progetto. Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 92. LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO 8 Classi di Rischio dalla A+ alla G Metodo semplificato → per valutazione speditiva ai soli edifici in muratura e per interventi locali Metodo convenzionale → applicabile a qualsiasi tipo di struttura Passaggio solo di 1 Classe di Rischio → Se attraverso il metodo semplificato si adottano interventi locali Se l’intervento riduce il rischio ma non consente il passaggio alla Classe di Rischio minore, si può ricorrere a sgravi fiscali minimi ed agevolazioni. Per le singole unità immobiliari la classe di rischio coincide con il fattore inerente la sicurezza strutturale dell’edificio Per aggregati edilizi si può far riferimento al metodo semplificato Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 93. LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO PAM: Costo di ripartizione dei danni prodotti dagli eventi sismici durante la vita della costruzione, ripartito annualmente ed espresso come percentuale del CR - in ascissa, il valore della frequenza media annua λ = 1/T - in ordinata, il valore del costo di ricostruzione CR. Per la valutazione del PAM avendo solo due stati limite SLD e SLV, posso calcolare λSLO =1,67λSLD ; λSLC =1,67SLV METODO CONVENZIONALE Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 94. CR: Costo di ricostruzione Stato Limite di Inizio Danno (SLID): perdita economica nulla in corrispondenza di un evento sismico e il cui periodo di ritorno è assunto pari a 10 anni Stato Limite di Ricostruzione (SLR): criticità generale dove è impossibile l’esecuzione di un intervento diverso dalla demolizione e ricostruzione, perdita economica pari al 100% Indici di sicurezza della struttura (IS-V) o Indice di Rischio (IR) METODO CONVENZIONALE LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 95. Dati struttura (capacità) Dati sito (domanda) Per ogni SLi Associazione λ per ogni CR PAM INDICE DI RISCHIO CLASSE DI RISCHIO Minimo tra PAM e IR METODO CONVENZIONALE LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 96. L’effetto degli interventi per la riduzione del rischio, è determinabile valutando la Classe di Rischio della costruzione in esame nella situazione pre-intervento e post-intervento. Nel caso si vuole attribuire una Classe di Rischio, con il metodo convenzionale, a seguito di anche solo di interventi locali di rafforzamento si richiede la verifica globale della struttura eseguendo un numero di indagini inferiore a quello previsto dalle Norme Tecniche per il rispettivo livello di conoscenza. Affinché possa attivarsi il comportamento globale della struttura è necessario che siano stati preliminarmente eliminati i meccanismi locali (interventi di 1° Fase). STRUTTURE ASSIMILABILI A CAPANNONI INDUSTRIALI Passaggio superiore immediato eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, se NON sono presenti: • Carenze nelle unioni di elementi strutturali rispetto azioni sismiche • Carenza di connessione tra il sistema di tamponatura esterna e la struttura portante • Carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone, quali macchinari o scaffalature, privi di sistemi di controventamento e che possono indurre danni alle strutture che li ospitano Nell’intervenire su tali costruzioni è opportuno il dimensionamento dei collegamenti riferito al criterio di gerarchia delle resistenze adottando collegamenti duttili e prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci e pertanto lontani dai lembi esterni degli elementi LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 97. STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO Passaggio superiore immediato eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, se sono presenti: • Confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell’edificio • Opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature perimetrali presenti sulle facciate • Eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate Nell’intervenire su tali costruzioni è opportuno il dimensionamento dei collegamenti riferito al criterio di gerarchia delle resistenze adottando collegamenti duttili e prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci e pertanto lontani dai lembi esterni degli elementi LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 98. ESEMPIO: MODENA - edificio Classe d’uso II – Vita nominale ≥ 50 SLR SLC SLV SLD SLO SLID CR(%) 100% 80% 50% 15% 7% 0% PGA,d MODENA 0,215 0,163 0,059 0,048 TR,d 975 975 475 50 30 10 Tr,rif λ,rif C.R. SLID 10 anni 10,00% 0% SLO 30 anni 3,33% 7% SLD 50 anni 2,00% 15% SLV 475 anni 0,21% 50% SLC 975 anni 0,10% 80% SLR 975 anni 0,10% 100% Tr,rif SLID 10 anni SLO 30 anni SLD 50 anni SLV 475 anni SLC 975 anni SLR 975 anni Domanda sito Capacità struttura SLR SLC SLV SLD SLO SLID C.R. λ,c 0% 10,00% 7% 5,70% 15% 3,18% 50% 0,46% 80% 0,22% 100% 0,10% PGA,c 0,154 0,123 0,05 0,045 Tr,c 448,7 215,4 31,4 24,8 METODO CONVENZIONALE LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 99. ESEMPIO: MODENA - edificio Classe d’uso II – Vita nominale ≥ 50 METODO CONVENZIONALE PAM,rif 1,13% PAM,c 1,80% Ir 72% 75% 85% 94% CLASSE DI RISCHIO CLASSE C LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 100. METODO SEMPLIFICATO Metodo qualitativo e speditivo che si basa sulle classi di vulnerabilità definite dalla Scala Macrosismica Europea EMS Si determina la Classe di Rischio di un edificio in termini preventivi, quindi senza una valutazione analitica con il metodo convenzionale o di un modello di calcolo in grado di rappresentare le reali condizioni della struttura. Il metodo semplificato si presta a indagini di tipo locale e di conseguenza a interventi sulla struttura sempre di tipo locale. È per questa ragione che nelle Linee Guida il metodo semplificato è considerato applicabile solo agli edifici in muratura. Il PAM viene determinato associando una classe di vulnerabilità ad una classe PAM 1. Si individua la tipologia strutturale che meglio descrive la costruzione e la relativa classe di vulnerabilità media 2. Si considerano eventuali fattori che determinano un peggioramento della classe di vulnerabilità media di partenza LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 101. Si definisce la Classe PAM secondo le seguenti relazioni che fanno riferimento alla zona sismica in cui si trova l'edificio, per distinguere le Classi PAM dei due metodi di classificazione. Le Classi PAM del metodo semplificato sono indicate con un asterisco* Definita la Classe di Rischio di una costruzione in muratura è possibile valutarne gli eventuali interventi di miglioramento e di mitigazione del rischio, ma l'applicazione del metodo semplificato pone alcune condizioni. Il passaggio è previsto solo alla Classe di Rischio immediatamente superiore e solo se l'intervento è definibile come locale METODO SEMPLIFICATO LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 102. METODO SEMPLIFICATO LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 103. METODO SEMPLIFICATO LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017
  • 104. Ringraziamenti Si ringrazia la collega Ing. Silvia Bonetti per i video sulle sequenze sismiche del centro Italia. GRAZIE PER L’ATTENZIONE Ing. Gianluca Loffredo, 21/06/2017