L’articolo 1 comma 319 della L.160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha prorogato al 31 Dicembre 2020, senza alcuna modifica alla disciplina agevolata, il credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 98-108 della L.208/2015, riconosciuto alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sardegna, Sicilia, Abruzzo. l credito d’imposta, si ricorda, è rivolto ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni.
1. BONUS INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO
PROGATO AL 31/12/2020
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2. PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2020
IL CREDITO D’IMPOSTA
L’articolo 1 comma 319 della L.160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha prorogato al
31 Dicembre 2020, senza alcuna modifica alla disciplina agevolata, il credito
d’imposta di cui all’art. 1 commi 98-108 della L.208/2015, riconosciuto alle
imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di
investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite
delle Regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sardegna, Sicilia,
Abruzzo.
1. AMBITO SOGGETTIVO
Il credito d’imposta, si ricorda, è rivolto ai titolari di reddito d’impresa,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalle
dimensioni. Sono tuttavia escluse dall’agevolazione le imprese che operano nei
seguenti settori: industria siderurgica e carborifera, costruzione navale, fibre
sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e
infrastrutture energetiche, creditizio, finanziario e assicurativo. Sono, inoltre,
escluse le imprese in difficoltà finanziaria come definite dalla comunicazione della
commissione europea 2014/c 249/01 del 31/07/2014.
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3. 2. BENI AGEVOLABILI
Il comma 99 della Legge di stabilità 2016 prevede che sono agevolabili gli
investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito
dall’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n.651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di
locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale come “Impianti e macchinari” e
come “Attrezzature industriali e commerciali” di cui alle voci B.II.2 e voce B.II.3 dello
Schema di Stato Patrimoniale previsto dall’articolo 2424 c.c.
Rientrano quindi nel perimetro dell’agevolazione gli investimenti in macchinari,
impianti e attrezzature varie relativi alla creazione:
- Di un nuovo stabilimento;
- All’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- Alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti
mai fabbricati precedentemente;
- A un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno
stabilimento esistente.
I beni devono presentare le seguenti caratteristiche:
- Devono essere strumentali rispetto all’attività svolta, strumentalità che può
essere collegata alla natura del bene stesso, quindi alle sue caratteristiche
intrinseche o alla sua destinazione nell’attività di riferimento;
- Di uso durevole;
- Idonei ad essere utilizzati come strumento di produzione nel processo
produttivo.escluse le imprese in difficoltà finanziaria come definite dalla
comunicazione della commissione europea 2014/c 249/01 del 31/07/2014.
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4. 3. MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta è attributo nella misura massima consentita nella Carta degli
aiuti a finalità regionale. Pertanto (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2017, 2.2):
- Per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna,
l’intensità massima dell’aiuto è pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le
medie imprese, al 25% per le grandi imprese;
- Per le Regioni d’Abruzzo e Molise, l’intensità massima dell’aiuto a finalità
regionale è pari al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese, al 10%
per le grandi imprese.
La quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per
ciascun progetto d’investimento, a tre milioni di euro per le piccole imprese, 10
milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese.
4. MODALITÀ DI FRUIZIONE
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita
comunicazione all’Agenzia delle Entrate sulla base di un apposito modello,
approvato, da ultimo, con provvedimento n.306414/2017, ma che sarà
presumibilmente oggetto di ulteriori modifiche a seguito della proroga prevista dalla
legge di bilancio 2020.
La comunicazione deve essere presentata dall’Agenzia delle Entrate direttamente da
parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati, esclusivamente in via
telematica, mediante l’apposito software disponibile gratuitamente sul sito
dell’Agenzia dell’Entrate.
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5. 5. REGIME FISCALE
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadri RU
ed RS) relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne
conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta in commento concorre alla formazione del
reddito imponibile IRES e del valore della produzione ai fini IRAP.
6. CONTROLLI
L’attività di controllo che sarà effettuata a posteriori dall’Agenzia delle Entrate
consisterà:
- Nella preliminare verifica dell’esistenza dei presupposti e delle condizioni
fissati dalla legge per usufruire dell’agevolazione;
- Nel riscontro dell’esatta quantificazione, nonché del corretto utilizzo in
compensazione del credito spettante.
7. PERDITA O RIDUZIONE DEL BENEFICIO
Il credito d’imposta si perde:
- Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo
periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. In
questo caso il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
- Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati
in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle
che hanno dato diritto all’agevolazione. In questo caso il credito d’imposta è
rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni distolti
dall’originario e legittimo impiego.
- Qualora non venga esercitato, entro il periodo di vigilanza, il riscatto dei beni
acquisiti in leasing.
Se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle suddette ipotesi, vengono
acquisiti ben della stessa categoria di quelli agevolati, non è più prevista la
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6. Qualora non sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle Entrate comunica
l’autorizzazione di utilizzo in compensazione del credito d’imposta. In particolare
il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello
F24 (codice tributo “6869”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
(Entratel o Fisconline), a partite dal quinto giorno successivo alla data di rilascio
della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2016 (par.6), il credito d’imposta è un
contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Nello specifico, nonostante la citata
circolare non definisca la natura dell’incentivo, dovrebbe trattarsi di un contributo in
conto impianti (si veda “Il Bonus investimenti nel Mezzogiorno è un contributo
tassabile” del 27 agosto 2016).
Si evidenzia che i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d’imposta
maturato, ossia il credito d’imposta relativo agli investimenti già realizzati al
momento della compensazione.
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possibilità di rideterminare il credito d’imposta escludendo soltanto la quota di
costo non ammortizzato degli investimenti agevolati che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato per effetto di una
eventuale rideterminazione, deve essere versato, senza applicazione di sanzioni,
entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’esercizio
in cui si verificano le ipotesi indicate sopra.