Le slides utilizzate per il seminario "Vincoli alla diffusione dei documenti di archivio: tra proprietà intellettuale, privacy e altri diritti", tenuta il 24 luglio 2018 alla Fondazione Gentilini di Trento all'interno della Summer School Arch.I.M.
Il diritto d'autore sul web e sui social media: le regole generali e le possi...
Vincoli alla diffusione dei documenti di archivio (Trento, luglio 2018)
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Trento (Fondazione Gentilini / Arch.I.M.), 24 luglio 2018 – Vincoli alla diffusione dei documenti di archivio
Avv. Simone Aliprandi, Ph.D.
Vincoli alla diffusione dei
documenti di archivio:
tra proprietà intellettuale,
privacy e altri diritti
Fondazione Gentilini, Trento
martedì 24 luglio 2018
2. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
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PRINCIPALI VINCOLI ALLA DIFFUSIONE
DEI DOCUMENTI DI ARCHIVIO
• diritto d'autore → se l'archivio contiene opere creative
• diritto sui generis → se si va a toccare una banca dati
• privacy → se nei documenti sono contenuti dati personali
• vincoli derivanti da licenze proprietarie
• segreto → specifici accordi di segretezza o clausole
di segretezza indicate nei bandi o negli incarichi
• segretezza dettata da esigenze di sicurezza/ordine pubblico
• vincoli derivanti dalla tutela dei beni culturali e archivistici
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P R I V A C Y
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PROVOCAZIONE
La privacy è quella cosa che serve
per tenere nascoste le informazioni
che interessano a tutti.
La trasparenza è quella cosa che serve
per far sapere a tutti le informazioni
che non interessano a nessuno.
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Definizioni di dato personale e trattamento
(dal famigerato GDPR)
dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a
un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
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privacy e riservatezza negli archivi:
le apposite norme del Codice Beni Culturali
Art. 122 – Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilità dei documenti
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto
pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi
alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta
anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di
natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento
dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data.
Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la
vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
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privacy e riservatezza negli archivi:
le apposite norme del Codice Beni Culturali
Art. 122 – Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilità dei documenti
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti
restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva
il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero
quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i
documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in
eredità o legato. […]
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DIRITTO D'AUTORE
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Che cosa tutela il diritto d'autore?
Articolo 1 – Legge 633/1941
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne
sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie
[...] nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
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Che cosa tutela il diritto d'autore?
Articolo 2 – Legge 633/41
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose,
tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia [...];
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e
delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora [...];
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello
della fotografia [...];
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Che cosa tutela il diritto d'autore?
[continua] Articolo 2 – Legge 633/41
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per
la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro
contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo
e valore artistico.
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NESSUN DIRITTO
RISERVATO
PUBBLICO
DOMINIO
UTILIZZO LIBERO
(senza condizioni)= =
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ma... quando un'opera è in pubblico dominio?
a) quando lo stabilisce espressamente la legge
(public domain by law)
b) quando scadono tutti i diritti di privativa su di essa
(nb: non sempre facile da definire)
c) quando il titolare dichiara di rinunciare all'esercizio dei
suoi diritti (esempio: CC Zero)
NESSUN DIRITTO
RISERVATO
PUBBLICO
DOMINIO
UTILIZZO LIBERO
(senza condizioni)= =
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LIBERE UTILIZZAZIONI
(rectius ECCEZIONI AL DIRITTO D'AUTORE)
=
CASI SPECIFICI (indicati dalla legge – artt. 65 e seg.)
IN CUI UN'OPERA ANCORA SOTTO COPYRIGHT
PUÒ ESSERE UTILIZZATA
SENZA CHIEDERE IL PERMESSO
Si tratta idealmente di “aree franche” in cui
il diritto d'autore fa un passo indietro a favore
di altri interessi più importanti da tutelare.
24. la teoria statunitense del fair use
sections 17 U.S.C. § 107
“the fair use of a copyrighted work, including such use by
reproduction in copies or phonorecords or by any other means
specified by that section, for purposes such as criticism, comment,
news reporting, teaching (including multiple copies for classroom
use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright.”
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25. la teoria del fair dealing
degli altri paesi di common law
Versione più ristretta e meno flessibile del fair use americano.
Affinché si possa effettivamente invocare il fair dealing
è necessario ricadere in alcune ipotesi specificamente definite
dalla legge.
Queste ipotesi generalmente comprendono: studio e ricerca,
critica e commento, parodia e satira, cronaca...
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Una complicazione tutta italiana
opera fotografica
(con carattere creativo)
semplice fotografia
(senza carattere creativo)
è tutelata da un
pieno diritto d'autore,
quindi...
● coperta da diritti morali
● durata: 70 anni dalla morte
è tutelata da un
mero diritto connesso,
quindi...
● non coperta da diritti morali
● durata: 20 anni dallo scatto
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La creatività viene individuata nell'originalità dell'inquadratura,
nell'impostazione dell'immagine, nella capacità di evocare
suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà
raffigurata, in generale nell'impronta personale dell'autore.
NB: Non c'entra la perizia tecnica e l'esperienza del fotografo.
Anche le fotografie non creative possono infatti rivelare elevata
professionalità nell'inquadratura e nella capacità di cogliere in
maniera efficace il soggetto fotografato, senza tuttavia
assurgere ad originale interpretazione personale dell'autore.
Tratto da: Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM.
fotografie creative / non creative: come distinguerle?
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Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e
spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite […] per il
ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti
opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento
di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle
finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del
committente, quando si tratti di fotografia di cose in possesso del
committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo,
da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo
corrispettivo.
Di chi sono i diritti sulle fotografie non creative? (art. 88)
29. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
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Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo o […] della ditta da cui il fotografo
dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro
riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i
compensi indicati agli art. 91 e 98, a meno che il fotografo non
provi la malafede del riproduttore.
Le norme “particolari” dell'art. 90
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Se la fotografia ritrae una persona riconoscibile, bisogna
considerare anche il cosiddetto “diritto d'immagine”.
Tuttavia, secondo l'art. 97 della legge 633/1941...
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto,
da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o
colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio,
quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore,
alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
I diritti delle persone ritratte nella fotografie
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DIRITTO SUI GENERIS
SULLE BANCHE DATI
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Definiamo il concetto di banca dati (o database)
banca dati = raccolta organizzata di dati
Secondo la definizione della direttiva è
una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti
ed individualmente accessibili
grazie a mezzi elettronici o in altro modo
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semplici dati e
informazioni
database
non creativo
database
creativo
diversi livelli di tutela
nessuna tutela
livello diritto
d'autore
livello diritto
sui generis
solo diritto
sui generis
diritto sui generis
+ diritto d'autore
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quindi tecnicamente
non sono i dati in sé ad essere tutelati,
ma le banche dati (o database)
in altre parole i dati sono tutelati solo in quanto
aggregati e organizzati in un database
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1° livello di tutela: diritto d'autore
• oggetto della tutela → banche dati che per i criteri di
organizzazione dei dati hanno il requisito del carattere creativo;
• titolare del diritto → autore della banca dati
• effetto del diritto → l'autore ha il diritto esclusivo di riprodurre,
tradurre, adattare, diffondere al pubblico la banca dati
• durata del diritto → 70 anni dalla morte dell'autore
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2° livello di tutela: diritto sui generis
• oggetto del diritto → qualsiasi banca dati
anche priva di carattere creativo che abbia richiesto
un rilevante investimento per la sua costituzione;
• titolare del diritto → soggetto che ha effettuato
il rilevante investimento (“costitutore”);
• effetto del diritto → vengono riservate al titolare le attività di
estrazione e re-impiego di parti sostanziali della banca dati
• durata del diritto → 15 anni dalla messa
in commercio della banca dati
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IL DIRITTO CONNESSO
SUI PROGETTI DI INGENERIA
38. DIRITTO SUI DISEGNI/PROGETTI +
DIRITTO SULLA LORO REALIZZAZIONE
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori
analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici,
compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e
disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso
a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico
a scopo di lucro senza il suo consenso.
[continua...]
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la tutela dei progetti di lavori di ingegneria
(art. 99 legge 633/1941 / art. 2578 Codice Civile)
39. Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il
piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il
deposito del piano o disegno presso la Presidenza del consiglio
dei ministri, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni
dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.
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la tutela dei progetti di lavori di ingegneria
(art. 99 legge 633/1941 / art. 2578 Codice Civile)
40. per rimanere aggiornati:
• Blog: http://aliprandi.blogspot.it
• Twitter: http://twitter.com/simonealiprandi
• Facebook: gruppo “Copyleft-Italia”
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