Contributo di Simone Aliprandi al workshop GIDIF-RBM "La questione Copyright nell'Era Open Access"
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale dell'Università di Milano
16.07.2015
La questione del Copyright nell'era dell'Open Access
1. GIDIF-RBM (Milano), 16 luglio 2015 – La “questione” del copyright nell'era dell'open access
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LA QUESTIONE DEL COPYRIGHT
NELL'ERA DELL'OPEN ACCESS
Simone Aliprandi
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4. PARTE 1
INTRODUZIONE AL DIRITTO DELLA
PROPRIETA' INTELLETTUALE
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diritto
d'autore
brevetto per
invenzione
tutela del
design
marchio e altri
segni distintivi
segreto industriale e
tutela del know-how
concorrenza
sleale
tra impresetutela delle campagne
pubblicitarie
diritto sui generis
sulle banche dati
la cosiddetta proprietà industriale/intellettuale
6. principali fonti normative (italiane)
1) diritto d'autore → legge 633/1941; cod.civ. (art. 2575-2583)
2) diritto sui generis → legge 633/1941
3) tutela del design → legge 633/1941; Codice proprietà industriale
cod.civ. (art. 2592-2594)
4) concorrenza sleale → cod.civ. (art. 2598-2601)
5) tutela campagne pubblicitarie → Codice autodisciplina pubblicitaria
legge 633/1941
6) brevetto per invenzioni → Codice proprietà industriale; cod.civ. (art. 2584-2591)
7) marchio e altri segni distintivi → Codice proprietà industriale;
cod.civ. (art. 2569-2574)
8) segreto industriale e tutela del know-how → Codice proprietà industriale
(art. 98-99); cod.civ. (art. 2598 n. 3)
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7. PARTE 2
IL DIRITTO D'AUTORE: PRINCIPI GENERALI
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8. il raggio d'azione del diritto d'autore
Articolo 1 – Legge 633/41
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne
sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie
[...] nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
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9. il raggio d'azione del diritto d'autore
Articolo 2 – Legge 633/41
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in
forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia [...];
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e
delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora [...];
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello
della fotografia [...];
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10. il raggio d'azione del diritto d'autore
[continua] Articolo 2 – Legge 633/41
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per
la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro
contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo
e valore artistico.
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E fin dove arriva il diritto d'autore?
Articolo 9, n. 2 – TRIPs
La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i
procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in
quanto tali.
12. Forma esterna, forma interna, contenuto
Una distinzione che deriva da una nota teoria del giurista tedesco Josef
Kohler.
La forma esterna è la forma con cui l’opera appare nella sua versione
originaria (insieme di parole e frasi nelle opere letterari;, nella melodia,
ritmo e armonia nell’opera musicale, ecc.).
La forma interna è la struttura espositiva dell’opera (l’organizzazione del
discorso, la scelta e la sequenza degli argomenti nell’opera letterari; i
passaggi essenziali del discorso musicale e nelle note determinanti la
linea melodica nell’opera musicale, ecc.).
Il contenuto è l’argomento trattato, le informazioni, i fatti, le idee, le
opinioni, le teorie in quanto tali, e cioè a prescindere dal modo in cui essi
sono scelti, coordinati e presentati. [continua]
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13. Forma esterna, forma interna, contenuto
[continua] Secondo tale teoria, la tutela ha per oggetto sia la forma
esterna che interna, ma non il contenuto. Quindi il diritto d’autore
protegge la forma espressiva dell’opera, e non si estende al contenuto.
In conclusione: è tutelata dal diritto d’autore l’opera dell’ingegno di
carattere creativo formalmente espressa, mentre non sono suscettibili di
protezione né le semplici idee, né forme espressive elementari non
idonee a rappresentare fatti o sentimenti.
Fonte: http://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/loggetto-del-diritto-dautore/
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14. come si acquisisce il diritto d'autore
su una propria creazione?
Articolo 6 – Legge 633/41
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.
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15. e quali sono di preciso i diritti acquisiti?
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19. PARTE 3
IL BREVETTO: ALCUNI CENNI
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20. Una prima definizione
Il brevetto (o più propriamente brevetto per invenzione) è un titolo
giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo
di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo ben
determinati, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o
utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.
Per invenzione si intende una soluzione nuova ed originale ad un certo
problema tecnico.
Fonte: Wikipedia
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21. Requisiti per brevettabilità
Per essere considerata brevettabile, un'invenzione deve avere le
seguenti caratteristiche:
● novità
● attività inventiva
● industrialità
● liceità
● sufficiente descrizione
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22. Confronto diritto d'autore / brevetto
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23. Articolo 45 – Codice proprietà industriale
Non possono essere oggetto di brevetto:
- le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi
ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i
programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per
l'ottenimento delle stesse.
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24. PARTE 4
MARCHIO E ALTRI SEGNI DISTINTIVI:
ALCUNI CENNI
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marchio
insegna
nomi a dominio
ditta
denominazioni
geografiche/d'origine
nome
26. Distintivi in che senso?
Sono segni distintivi gli elementi che hanno funzione di identificareun
determinato imprenditore, un determinato luogo dove si esercita
l’impresa, un determinato prodotto,
per differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori.
→ concetto fondamentale di capacità distintiva:
ha capacità distintiva un segno che possiede sufficiente originalità e
novità, e quindi non provoca confusione con altri segni utilizzati da altri
imprenditori.
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27. Il marchio
Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato
graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni,
lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso,
combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano idonee a distinguere i
prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre.
Il diritto di marchio di acquisisce per mezzo di una registrazione presso
apposito ufficio pubblico.
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28. Il requisito della capacità distintiva nel marchio
(articolo 13 Cod. prop. ind.)
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli
costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o
servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni
che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la
quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero
l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o
altre caratteristiche del prodotto o servizio. […]
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo
titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del
prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva.
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29. PARTE 5
IL PUBBLICO DOMINIO
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30. quando un'opera è in pubblico dominio?
a) quando lo stabilisce espressamente la legge
(public domain by law)
b) quando scadono tutti i diritti di privativa su di essa
(non sempre facile da definire)
c) quando il titolare dichiara di rinunciare all'esercizio dei
suoi diritti (esempio: CC Zero)
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31. PARTE 6
FAIR USE E LIBERE UTILIZZAZIONI
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32. la teoria statunitense del fair use
sections 17 U.S.C. § 107
“the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in
copies or phonorecords or by any other means specified by that section,
for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching
(including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is
not an infringement of copyright.”
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33. la teoria del fair dealing
degli altri paesi di common law
Versione più ristretta e meno flessibile del fair use americano. Affinché si
possa effettivamente invocare il fair dealing è necessario ricadere in
alcune ipotesi specificamente definite dalla legge.
Queste ipotesi generalmente comprendono: studio e ricerca, critica e
commento, parodia e satira, cronaca...
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34. e nell'ordinamento italiano?!
Nell'ordinamento italiano tradizionalmente si parla di
“libere utilizzazioni”, le quali però nel 2003 sono
state sostituite da un elenco ben preciso di
“eccezioni al diritto d'autore”.
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35. le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-1
Articolo 68 – Legge 633/41
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso
personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a
spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al
pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici,
effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è
consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale
di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo.
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36. le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-2
Articolo 69 – Legge 633/41
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è
soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale
non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive […] decorsi almeno diciotto mesi dalla prima distribuzione [...].
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37. le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-2
Articolo 69 – Legge 633/41
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli
enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei
fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive [...], esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
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38. le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-3
Articolo 70 – Legge 633/41
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di
opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per
uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché
non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera;
se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo
deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali.
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39. le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-3
Articolo 70 – Legge 633/41
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet,
a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o
degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale
utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del MIBAC, sentito il
MIUR, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente
comma.
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40. le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-3
Articolo 70 – Legge 633/41
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può
superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la
modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi
dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore,
qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
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41. le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-4
Articolo 71-bis – Legge 633/41
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso
personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o
l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché
siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere
commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del MIBAC, di concerto con il Min. Lavoro e Politiche
sociali, [...] sono individuate le categorie di portatori di handicap e i
criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché le modalità
di fruizione dell'eccezione.
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42. le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-5
Articolo 71-ter – Legge 633/41
1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a
singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su
terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche
accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli
archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle
loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o
da licenza.
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43. PARTE 7
IL COPYRIGHT NELL'ERA DIGITALE
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44. copyright
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45. PARTE QUARTA
OPEN COME...
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46. L'open licensing
Ci sono casi in cui è lo stesso autore (o comunque il
titolare dei diritti) a preferire che la sua opera circoli
libera dai tradizionali vincoli del copyright.
Per farlo, si possono utilizzare apposite licenze
(dette appunto “licenze open”); tra queste le più note
sono le Creative Commons.
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50 sfumature di... open
immagine tratta dal libro “Creative Commons: manuale operativo” (www.aliprandi.org/manuale-cc)
48. open source
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49. open content
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Licenze Creative Commons: un video introduttivo
vedi video su: www.creativecommons.it/DiventaCreativo
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le sei clausole base
fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons
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Le sei licenze CC
53. open data
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54. si rimanda al libro
“Il fenomeno open data”
→ www.aliprandi.org/fenomeno-opendata
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e alle tre videolezioni
per Regione Lombardia
→ aliprandi.blogspot.it
55. open access
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56. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
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slides rilasciate sotto licenza
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57. per rimanere aggiornati:
• Blog: http://aliprandi.blogspot.it
• Twitter: @simonealiprandi
• Facebook: gruppo “Copyleft-Italia”
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