1. Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009
Prot.N. 7462 del 06/02/2009
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PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore: AMBIENTE Servizio: RIFIUTI
DETERMINAZIONE
- O R I G I N A L E -
Oggetto: Riapprovazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e
produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, presentato da ACAM S.p.A. e
autorizzazione alla gestione dell’impianto stesso. Art. 208 del D.Lgs. n°152/2006 e art.
34 L.R. n°18/1999.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
1. l’ Ing. Pierluigi Tortora, in qualità di legale rappresentante di ACAM S.p.A. avente sede
legale in La Spezia, via Alberto Picco n.22, in data 16/04/2004 ha presentato domanda di
approvazione del progetto di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di
CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella;
2. la Conferenza provinciale, ex art. 27 D.Lgs. n.22/1997 ed art. 34 L.R. n.18/1999, ha
concluso l’istruttoria tecnica ed ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla
realizzazione dell’impianto;
3. che il procedimento attivato da ACAM SpA terminava con la del. G.P. 26.11.2004 n. 458 la
quale , recependo le conclusioni assunte dalla Conferenza in data 16.9.2004 e la valutazione
di impatto ambientale effettuata dalla Regione e codificata nella del. G.R. 851/2004:
- approvava il progetto ed autorizzava la realizzazione di un impianto di trattamento di
rifiuti urbani con produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti –
Vedicella,
- subordinava l’approvazione a talune prescrizioni suggerite dai soggetti conferenti,
- dava atto che l’approvazione del progetto costituiva variante allo strumento urbanistico
vigente del Comune di Vezzano Ligure, ai sensi dell’art. 27, comma 5 del D.Lgs. 22/97 e
dell’art. 34 comma 5 della L.R. 18/99, in quanto la destinazione d’uso delle particelle
catastali (Foglio n. 11, Mappali nn. 129, 872, 509, 511, 212 del Comune di Vezzano
Ligure) interessate dal progetto, sarebbe variata in TRZ9.
4. che alla deliberazione G.P. 458/2004 si opponevano collettivamente davanti al TAR Liguria,
il Comitato Vivere Bene la Macchia e singole persone fisiche, con ricorso impostato su dieci
motivi,uno dei quali eccepente il vizio di incompetenza.
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5. che in pendenza di giudizio di primo grado, in data 29 settembre 2005, tenuto conto anche
dell’indirizzo interpretativo in punto di competenza fra gli organi degli Enti locali espresso
in altre occasioni dal TAR Liguria e della fondamentale esigenza che gli atti relativi al
progetto dell’impianto di trattamento rifiuti e produzione CDR fossero quanto più possibile
conformi a legge al fine di dotare il più celermente possibile il territorio provinciale di un
adeguato e completo sistema di smaltimento dei R.S.U., il Dirigente Area Ambiente della
Provincia convalidava la deliberazione n. 458/2004 e al contempo, autonomamente,
nell’ambito della propria competenza, riapprovava il progetto “de quo” ed autorizzava la
realizzazione dell’impianto.
6. che il Tar Liguria con sentenza 1429 /5 novembre 2005 annullava il provvedimento della
Giunta provinciale ritenendo fondati due soli motivi, relativi ad aspetti formali del
procedimento: il decimo motivo, che aveva contestato la competenza della Giunta
provinciale in danno di quella del Dirigente della Provincia ed il secondo motivo, per
mancato rispetto della disciplina partecipativa prevista dalla legislazione urbanistica
nazionale e regionale.
7. che avverso la sentenza 1429/2005 Provincia e ACAM proponevano appello al Consiglio di
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Stato.
8. che gli stessi ricorrenti , con altro ricorso si opponevano davanti al TAR Liguria anche
contro il provvedimento dirigenziale, chiedendone l’annullamento e la sospensione
interinale.
9. che il TAR Liguria, I Sezione, con sentenza 7 aprile 2006, n. 353 annullava il
provvedimento del dirigente provinciale per vizi del procedimento.
10. che anche contro la sentenza n. 353/2006 Provincia della Spezia ed ACAM spa si sono
appellate al Consiglio di Stato chiedendone l’ annullamento e la sospensione di efficacia.
11. che i ricorrenti in primo grado, in entrambi i giudizi di appello, pur avendo la possibilità
(con il rimedio dell’appello incidentale) di coinvolgere il Consiglio di Stato nella
valutazione delle questioni sostanziali dagli stessi proposte al TAR Liguria e che
quest’ultimo aveva esaminate e rigettate per infondatezza, si costituivano nel giudizio di
appello limitandosi a controdedurre sui motivi di appello così perdendo l’occasione che il
Consiglio di Stato si esprimesse sugli aspetti sostanziali (urbanistici, ambientali, igienico –
sanitari …) del progetto in argomento.
12. che pertanto nell’intera vicenda si sono definitivamente consolidati gli aspetti sostanziali
nonché gli aspetti formali non contestati o ritenuti infondati dal TAR Liguria.
13. che la pendenza di più istanze cautelari consentiva al Consiglio di Stato, 5ª Sezione, una loro
trattazione congiunta sfociata nelle ordinanze 3465/ 3469 del 14 luglio 2006 di sospensione
dell’efficacia delle sentenze appellate.
14. che i motivi deponenti a favore della legittimità dei provvedimenti impugnati in 1° grado dal
Comitato Vivere bene la Macchia ed altri ,tanto autorevolmente espressi dal Consiglio di
Stato, sia pure succintamente come accade per tutti i giudizi cautelari, nonché la necessità
di dotare il territorio di un impianto tecnologico essenziale per la corretta gestione del ciclo
dei rifiuti urbani e per la tutela dell’ambiente, della salute e del benessere igienico-sanitario
dell’intera popolazione provinciale, indussero Provincia e ACAM a procedere oltre con i
lavori relativi all’impianto in argomento, poi conclusisi nell’estate 2008.
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15. che la 5ª Sezione del Consiglio di Stato con decisione 28 novembre 2008, n. 5910,
dichiarava gli appelli di Provincia ed ACAM “in parte improcedibili, in parte fondati e, per
il resto li respinge, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione”.
16. che la dichiarazione di parziale fondatezza e la reiezione dell’appello riguardano la
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determinazione dirigenziale di convalida.
17. che in particolare la reiezione riguardava un solo capo della sentenza 353/2006: quello che
aveva sanzionato il mancato avviso di avvio di procedimento per l’esercizio del potere di
convalida.
18. che, rapportando la complessiva formula decisoria ai poteri/doveri del giudice di 2° grado ed
ai contenuti della motivazione, appariva arduo interpretare la effettiva portata ed efficacia
della decisione rispetto ai provvedimenti coinvolti.
19. che in particolare il Consiglio di Stato, come era suo dovere ai sensi dell’art. 26, 2° comma,
2° periodo L.1034/1971, non aveva annullato l’atto impugnato (determinazione dirigenziale
di convalida) ritenuto comunque viziato per il solo motivo del mancato avviso di avvio di
procedimento.
20. che tale apparente discrasia era comunque comprensibile e superabile per effetto dell’art. 21
octies L.241/1990 “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato”.
21. che, non avendo il Consiglio di Stato, 5^ Sez. fatto riferimento a quest’ultima norma in
nessuna parte della decisione, restava il dubbio se avesse effettivamente voluto e disposto la
caducazione della determinazione dirigenziale di convalida.
22. che la permanenza in vita e la perdurante efficacia della determinazione dirigenziale di
convalida possono essere ritenute per implicito ossia per il combinato disposto della norma
del caso concreto (decisione 5910/2008) e norma generale (art. 21 octies L.241/1990).
23. che, comunque,anche se efficace la determinazione dirigenziale in argomento era e rimane
illegittima per mancato avviso di avvio di procedimento.
24. che gli anzidetti dubbi circa la vigenza e la efficacia, affiancati alla presenza di un atto
(dichiaratamente) illegittimo, hanno indotto la Provincia a rimediare a quello stesso vizio
riapprovando il procedimento finale, previa instaurazione del contraddittorio con i ricorrenti
in primo grado.
25. che il dirigente provinciale, in presenza di un procedimento amministrativo sviluppatosi
legittimamente nel corso degli anni e viziato per incompetenza solo nel suo atto finale, in
esecuzione della decisione 5910 del Consiglio di Stato, 5ª Sezione e conformandosi agli
insegnamenti ed indirizzi interpretativi in essa espressi – in quella stessa prospettiva di
riesercizio del potere suggerito dal TAR Liguria fino dalla sua prima sentenza (1429/2005),
aveva il potere/ dovere di reinserirsi nel procedimento a partire dall’ultimo atto legittimo.
Ossia il dirigente doveva solo riapprovare quello stesso progetto in cui si era
illegittimamente ingerita la Giunta provinciale.
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26. che il dirigente provinciale, ritenuto opportuno provvedere alla riapprovazione in sanatoria
del (solo) vizio di incompetenza, al fine di garantire la legittimità dell’atto di
riapprovazione, con lettera raccomandata A.R. trasmetteva a tutti i ricorrenti in primo grado,
nel domicilio dichiarato nell’ultimo ricorso al TAR, avviso di avvio di procedimento
prot.0070744 del 17.12.2008, precisando “Ciascun soggetto destinatario del presente avviso,
entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso, può presentare memorie scritte e documenti ai
sensi e per gli effetti dell’art.10 L.241/1990”.
27. che tutti i ricorrenti in 1° grado, hanno ricevuto l’avviso di avvio di procedimento.
28. che è ampiamente decorso per tutti i medesimi ricorrenti – destinatari il termine di 10 giorni
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per presentare proprie osservazioni alla Provincia.
29. che taluni destinatari (otto) dell’avviso di avvio di procedimento sono rimasti silenti e
continuano ad esserlo; altri (sette: PierLuigi Vasini, Paolo Ferrari, Alberto Ragadini, Sandra
Novani, Annarosa Matafù, Giovanni Albano e Roberta Lombardo), con documento di
risposta anticipato via-fax dall’Avv.to Daniele Granara in data 22 gennaio 2009, non hanno
formulato alcuna osservazione propositiva, né di forma , né di sostanza, limitandosi a
contestare in radice la prospettata riapprovazione.
30. che la realizzazione dell’impianto ed il suo attuale funzionamento sono avvenute
legittimamente, in quanto autorizzate da provvedimenti cautelari del Consiglio di Stato.
31. che la sopravvenuta illegittimità non impedisce, anzi rende opportuno, nella doverosa fase di
esecuzione della decisione 5910/2008 del Consiglio di Stato, 5^ Sez., eliminare i vizi
accertati giudizialmente; ciò a maggior ragione quando, come avviene per la presente
fattispecie, i vizi (anzi un solo vizio) sono formali e relativi all’ultimo atto del procedimento,
di mera approvazione, riassuntivo e di recepimento dei contenuti sostanziali considerati ed
elaborati in precedenza.
32. che invero si ribadisce la opportunità di procedere alla riapprovazione del progetto ed alla
relativa autorizzazione a realizzare un impianto di trattamento di rifiuti urbani con
produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella.
Considerato che in data 29/04/2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 che ha
abrogato il D.Lgs. n°22/1997 ai sensi del quale era stato approvato il progetto ed era stata
autorizzata la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in
Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella.
Considerato che il D.Lgs. n°152/2006 ha innovato la normativa precedente in quanto l’art.208
prevede il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, mentre il D.Lgs. n°22/1997 stabiliva che il rilascio di
autorizzazione alla gestione dell’impianto, se richiesto, poteva essere contestuale all’approvazione
del progetto e all’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, rendendolo pertanto facoltativo.
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Visto che il Progetto definitivo presentato da ACAM S.p.A., giudicato favorevolmente dalla
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Conferenza dei servizi in data 16 settembre 2004, è costituito da:
Titolo Data Elaborati
Progetto definitivo opere elettromeccaniche Luglio 2004 01.00.00, 01.02.00, 01.04.04, 01.04.05
Progetto definitivo opere elettromeccaniche Agosto 2004 01.02.01, 01.04.00, 01.04.01, 01.04.02,
01.04.03, 01.04.06, 01.04.07
Progetto definitivo opere elettromeccaniche Settembre 2004 01.04.08
Progetto strutturale Luglio 2004 01.03.00, 01.03.01, 01.03.02, 01.03.03,
01.03.04, 01.03.05, 01.03.06
Progetto architettonico Luglio 2004 02.00.00, 02.01.00, 02.01.01, 02.02.00,
02.02.02, 02.03.00, 02.03.01, 02.04.02,
02.06.06, 02.09.00, 02.09.01, 02.10.00,
02.12.00, 02.14.00, 02.14.01
Progetto architettonico Settembre 2004 02.02.01, 02.04.00, 02.04.01, 02.05.00,
02.05.01, 02.05.02, 02.06.01, 02.06.02,
02.06.03, 02.06.04, 02.06.05, 02.06.07,
02.07.00, 02.07.01, 02.08.00, 02.11.00,
02.13.00, 02.13.01, 02.15.00
Relazione geologica, geotecnica e
idrogeologica
Luglio 2004 01.01.00
Valutazione di ricaduta degli inquinanti
emessi – Stima degli impatti odorigeni
Marzo 2004 03.01.00
Relazione previsionale di impatto acustico Marzo 2004 03.02.00
Rilevamento naturalistico e ipotesi di
riqualificazione ambientale
Dicembre 2003 03.03.00
Relazione tecnica illustrativa ai sensi
dell’art.27 del D.Lgs. 22/97
Luglio 2004 04.00.00
Monitoraggio degli acquiferi Settembre 2004
Dichiarazione conformità progetto a verde
Settembre 2004
in accordo al Regolamento Edilizio del
Comune di Vezzano Ligure
Impianto di bioessiccazione e produzione di
CDR a servizio della provincia della Spezia
- Richiesta Conferenze referenti dei Servizi
Agosto 2004
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del 04.05.04 e 08.07.04
Considerato che, dalla suddetta documentazione tecnica, risulta che:
- L’area interessata alla realizzazione dell’impianto di trattamento di rifiuti urbani e
produzione di CDR è identificata al N.C.T. al Foglio n.11, Mappali nn.129, 872, 509, 511 e
al N.C.E.U. al Foglio n.11, Mappale n.212 del Comune di Vezzano Ligure;
- La sistemazione dell’area di progetto prevede la realizzazione di un edificio industriale
(realizzato in tre corpi di fabbrica) nel quale si svolgeranno le operazioni di trattamento dei
rifiuti urbani e di produzione di CDR, di un’area di ingresso, pesatura, stazionamento e
manovra dei mezzi in ingresso e uscita dall’impianto, di un edificio per uffici e servizi e di
un’area a verde;
- L’attività svolta può essere schematizzata nelle seguenti fasi: fase 1: ricezione rifiuto
indifferenziato; fase 2: scarico, stoccaggio e trattamento preliminare; fase 3: trattamento
biologico di bioessiccazione; fase 4: raffinazione e produzione CDR; fase 5: pressatura ed
uscita del materiale finito;
- L’impianto è stato dimensionato per essere in grado di trattare un quantitativo medio di
rifiuto indifferenziato pari a 230 t/giorno e massimo pari a 280 t/giorno;
- I mezzi in ingresso saranno sottoposti ad un preliminare controllo, alla pesatura e
successivamente indirizzati verso la zona di scarico;
- La zona di scarico è stata dimensionata in modo da permettere n.5 scarichi contemporanei e
sarà munita di n.6 porte automatiche che si aprono a soffietto verso l’alto su comando di una
fotocellula o di un controllo a distanza;
- Al termine dei pretrattamenti il rifiuto verrà depositato nel successivo compartimento di
bioessiccazione;
- Il materiale bioessiccato, in uscita dal compartimento di trattamento biologico, verrà
trasportato da un nastro e condotto all’interno del compartimento di raffinazione e
produzione di CDR;
- Il materiale leggero, CDR fluff, che esce dalla linea di raffinazione avrà caratteristiche
corrispondenti a quelle previste dalla vigente normativa, verrà inviato alla fase di pressatura;
- Tutti i locali dell’impianto saranno mantenuti in depressione in modo da non avere
fuoriuscita di aria verso l’esterno e da convogliare tutta l’aria aspirata ad un adeguato
sistema di trattamento;
- Tutte le fasi di lavorazione che possono dar luogo alla produzione di polveri o di sostanze
odorigene saranno dotate di impianti di aspirazione mediante sistemi diffusi e localizzati che
provvedono ad inviare tutte le arie di processo al sistema di abbattimento costituito da filtri a
maniche, cicloni, scrubber e biofiltro;
- Per far fronte a temporanee assenze di distribuzione dell’energia elettrica è previsto
l’utilizzo di un gruppo elettrogeno in grado di garantire il funzionamento di buona parte del
sistema di aerazione, della strumentazione e dell’illuminazione;
- Le acque reflue provenienti dall’impianto (acque derivanti dalle attività di scarico e di carico
come percolati e acque di lavaggio, acque di percolazione prodotte nei biotunnel, acque
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prelevate dal sistema di ricircolo a servizio degli scrubber, acque sanitarie) verranno raccolte
e convogliate verso un serbatoio di stoccaggio avente capacità di 500 mc;
- Le acque meteoriche saranno convogliate in una vasca artificiale impermeabilizzata (a
forma di laghetto); l’acqua piovana raccolta in tale vasca svolgerà anche funzione
antincendio e la sua eccedenza sarà smaltita per filtrazione nel terreno circostante.
Vista l’istanza di autorizzazione alla gestione dell’impianto di che trattasi, presentata dall’ing.
Pierluigi Tortora, in qualità di legale rappresentante di ACAM SpA, con nota prot. n° 600/U/08 del
28/02/2008.
Visto il verbale del sopralluogo effettuato in data 04/06/2008 da Provincia, Comune di Vezzano
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Ligure, ARPAL e AUSL n°5 “Spezzino”.
Considerato che a far data dal 21 luglio 2008 il legale rappresentante di ACAM S.p.A. è il dott.
Ivan Strozzi.
Preso atto che l’approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico, ai
sensi dell’art. 208 comma 6 del D. Lgs. n°152/2006 e dell’art. 34 comma 5 della L.R. n°18/1999, in
quanto la destinazione d’uso delle particelle catastali sopra riportate ed interessate dal progetto
varierà in TRZ9.
Preso atto degli importi delle garanzie finanziarie previste dal Regolamento Provinciale di
disciplina delle attività di smaltimento rifiuti di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale
n°16 datata 06/03/1996, come adeguati dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n°258 del
20/06/2005.
Visto il D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale n°18 del 21/06/1999;
Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
Visti gli articoli 4 comma 2 e 70 comma 6 del D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001;
DISPONE
1. di riapprovare, ai sensi e per tutti gli effetti dell’art.208 del D.Lgs. n°152/2006, il progetto e
riautorizzare la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di
CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella nel rispetto delle condizioni
indicate dal verbale della Conferenza dei Servizi del 16/09/2004.
2. di autorizzare la gestione dell’impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in
Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
2.1 l’impianto potrà trattare rifiuto indifferenziato proveniente dai Comuni della Provincia
della Spezia per un quantitativo massimo annuo di 96.000 tonnellate;
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2.2 l’impianto potrà trattare rifiuti urbani indifferenziati identificati con codice C.E.R. 200301;
2.3 il CDR prodotto presso l’impianto dovrà essere destinato alla valorizzazione energetica
presso impianti dedicati o in co-combustione; l’Azienda dovrà comunicare tempestivamente
la precisa destinazione nonché le successive variazioni della stessa;
2.4 i residui stabilizzati derivanti dalla produzione del CDR dovranno essere avviati alle
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discariche previste dalla programmazione provinciale;
2.5 l’impianto potrà operare su uno o più turni con conferimenti ricompresi tra le ore 5.00e le
ore 17.00;
2.6 la viabilità all’interno del parcheggio pubblico dovrà essere a senso unico con entrata
dall’accesso adiacente alla strada sterrata e con uscita obbligatoria a destra dall’accesso
vicino alla curva;
2.7 dovrà essere esclusa qualsiasi immissione nell’ambiente (aria, acqua, suolo e/o sottosuolo)
di rifiuti sia liquidi che solidi;
2.8 dovrà essere effettuata la derattizzazione, disinfezione e disinfestazione di tutte le aree
dell’impianto con cadenza mensile;
2.9 in attesa della realizzazione del previsto collettamento delle acque reflue al depuratore in
località Ghiarettolo del Comune di Santo Stefano di Magra le stesse dovranno essere
stoccate nel previsto serbatoio da 500 mc e gestite come rifiuto;
2.10 al fine di assicurare un corretto funzionamento dell’impianto dovrà essere data attuazione
agli interventi di manutenzione previsti dalla Società costruttrice e riportati nel documento
Programma di manutenzione consegnato agli atti di questa Provincia;
2.11 dovrà essere eseguita da tecnico competente in acustica ambientale, dopo la realizzazione
dell’opera, una campagna di misure fonometriche negli stessi punti individuati con il
modello utilizzato, per valutare la congruità dei valori ricavati con quelli effettivi (verifica
dello stato 1);
2.12 al fine di verificare il corretto funzionamento dell’impianto dovrà essere attuato il piano di
monitoraggio indicato nella seguente tabella con la periodicità ivi fissata:
Periodicità
Caratteristiche del rifiuto conferito all’impianto Annuale
Caratteristiche del sottovaglio che sarà inviato a
smaltimento con indicazione di metalli pesanti e
organoclorurati
Trimestrale il primo anno di attività
Semestrale il secondo anno di attività
Emissioni in atmosfera provenienti dal biofiltro Semestrale
9. Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009
Prot.N. 7462 del 06/02/2009
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RICCARDO SERAFINI il 06/02/2009 13:05:33
ID: 469934 del 06/02/2009 12:43:12 Protocollo: 2009/7462 del 06/02/2009 Determina: 2009/12 del 06/02/2009
esecutiva dal 06/02/2009
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con determinazione di H2S, efficienza del
sistema di abbattimento odori ed unità
odorimetriche, ammoniaca e SOV
Verifica della qualità dell’aria con
determinazione di CO, metano, idrocarburi non
metanici, mercaptani e polveri correlati alla
direzione ed intensità del vento
Una settimana ogni sei mesi nei punti da
concordarsi con ARPAL e Provincia
Caratteristiche dei reflui in uscita e dell’acqua di
falda nei pozzi ubicati nell’area dell’impianto
Semestrale
2.13 in fase di esercizio dovrà essere mantenuto regime di funzionamento del sistema di
estrazione e trattamento aria tale da assicurare abbattimento delle emissioni nel rispetto dei
seguenti limiti:
SOV: 50 mg/m3
Ammoniaca: 20 mg/ m3
Unità odorimetriche: 200 u.o./ m3
H2S: 0,15 mg/ m3
2.14 lo scarico delle acque reflue industriali dovrà garantire il rispetto dei limiti di accettabilità
previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. n° 152/2006;
2.15 il controllo delle acque sotterranee dovrà assicurare il rispetto della Tabella 2 dell’Allegato 5
al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n°152/2006;
2.16 i risultati di tutti i monitoraggi dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di
controllo; dovrà, inoltre, essere predisposta una relazione semestrale riepilogativa da
trasmette a Provincia ed ARPAL;
2.17 in caso di disservizio dell’impianto di abbattimento la lavorazione a monte dovrà essere
sospesa sino al ripristino dello stesso;
2.18 dovranno essere assolti gli obblighi di comunicazione e registrazione previsti dal D.Lgs.
n°152/2006;
2.19 dovrà essere comunicato alla Provincia della Spezia il nominativo del responsabile tecnico
dell’impianto, nonché ogni successiva eventuale variazione;
2.20 alla chiusura dell’impianto la società dovrà provvedere a mantenere le opere strutturali e i
piazzali liberi da ogni eventuale residuo di rifiuti provenienti dall’attività e verificare lo stato
di integrità di suolo e sottosuolo;
2.21 il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’applicazione di quanto previsto
dall’art.208 comma 13 del D.Lgs. n°152/2006.
10. Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009
Prot.N. 7462 del 06/02/2009
3. Di dare atto che l’approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico
vigente nel Comune di Vezzano Ligure, ai sensi dell’art. 208 comma 6 del D.Lgs. n°152/2006 e
dell’art. 34 comma 5 della L.R. 18/99, in quanto la destinazione d’uso delle particelle catastali
(Foglio n.11, Mappali nn. 129, 872, 509, 511, 212) interessate dal progetto varierà in TRZ9.
4. Di determinare in € 254.272,00 (euro duecentocinquantaquattromila duecentosettantadue/00)
l’importo della garanzia finanziaria (cauzione, fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa)
che ACAM S.p.a. dovrà stipulare a favore dell’Amministrazione Provinciale.
5. Di dare atto che l’autorizzazione ha validità di dieci anni dalla data del presente provvedimento;
entro centottanta giorni dalla scadenza può essere presentata alla Provincia apposita domanda di
rinnovo.
6. Di consegnare copia del presente atto al dott. Ivan Strozzi, legale rappresentante di ACAM
S.p.A., e di inviarne copia al Comune di Vezzano Ligure, al Dipartimento Provinciale ARPAL
della Spezia, al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. n°5 della Spezia, alla Regione Liguria,
alla Polizia Provinciale e all’Albo nazionale gestori ambientali.
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INFORMA
La presente Determinazione viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Provincia
per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 con
contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.
Il Dirigente
Ing. Riccardo Serafini