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Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009 
Prot.N. 7462 del 06/02/2009 
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del 
D.lgs.82/2005 T.V. da 
RICCARDO SERAFINI il 06/02/2009 13:05:33 
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esecutiva dal 06/02/2009 
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PROVINCIA DELLA SPEZIA 
Settore: AMBIENTE Servizio: RIFIUTI 
DETERMINAZIONE 
- O R I G I N A L E - 
Oggetto: Riapprovazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e 
produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, presentato da ACAM S.p.A. e 
autorizzazione alla gestione dell’impianto stesso. Art. 208 del D.Lgs. n°152/2006 e art. 
34 L.R. n°18/1999. 
IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
1. l’ Ing. Pierluigi Tortora, in qualità di legale rappresentante di ACAM S.p.A. avente sede 
legale in La Spezia, via Alberto Picco n.22, in data 16/04/2004 ha presentato domanda di 
approvazione del progetto di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di 
CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella; 
2. la Conferenza provinciale, ex art. 27 D.Lgs. n.22/1997 ed art. 34 L.R. n.18/1999, ha 
concluso l’istruttoria tecnica ed ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla 
realizzazione dell’impianto; 
3. che il procedimento attivato da ACAM SpA terminava con la del. G.P. 26.11.2004 n. 458 la 
quale , recependo le conclusioni assunte dalla Conferenza in data 16.9.2004 e la valutazione 
di impatto ambientale effettuata dalla Regione e codificata nella del. G.R. 851/2004: 
- approvava il progetto ed autorizzava la realizzazione di un impianto di trattamento di 
rifiuti urbani con produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – 
Vedicella, 
- subordinava l’approvazione a talune prescrizioni suggerite dai soggetti conferenti, 
- dava atto che l’approvazione del progetto costituiva variante allo strumento urbanistico 
vigente del Comune di Vezzano Ligure, ai sensi dell’art. 27, comma 5 del D.Lgs. 22/97 e 
dell’art. 34 comma 5 della L.R. 18/99, in quanto la destinazione d’uso delle particelle 
catastali (Foglio n. 11, Mappali nn. 129, 872, 509, 511, 212 del Comune di Vezzano 
Ligure) interessate dal progetto, sarebbe variata in TRZ9. 
4. che alla deliberazione G.P. 458/2004 si opponevano collettivamente davanti al TAR Liguria, 
il Comitato Vivere Bene la Macchia e singole persone fisiche, con ricorso impostato su dieci 
motivi,uno dei quali eccepente il vizio di incompetenza.
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Prot.N. 7462 del 06/02/2009 
5. che in pendenza di giudizio di primo grado, in data 29 settembre 2005, tenuto conto anche 
dell’indirizzo interpretativo in punto di competenza fra gli organi degli Enti locali espresso 
in altre occasioni dal TAR Liguria e della fondamentale esigenza che gli atti relativi al 
progetto dell’impianto di trattamento rifiuti e produzione CDR fossero quanto più possibile 
conformi a legge al fine di dotare il più celermente possibile il territorio provinciale di un 
adeguato e completo sistema di smaltimento dei R.S.U., il Dirigente Area Ambiente della 
Provincia convalidava la deliberazione n. 458/2004 e al contempo, autonomamente, 
nell’ambito della propria competenza, riapprovava il progetto “de quo” ed autorizzava la 
realizzazione dell’impianto. 
6. che il Tar Liguria con sentenza 1429 /5 novembre 2005 annullava il provvedimento della 
Giunta provinciale ritenendo fondati due soli motivi, relativi ad aspetti formali del 
procedimento: il decimo motivo, che aveva contestato la competenza della Giunta 
provinciale in danno di quella del Dirigente della Provincia ed il secondo motivo, per 
mancato rispetto della disciplina partecipativa prevista dalla legislazione urbanistica 
nazionale e regionale. 
7. che avverso la sentenza 1429/2005 Provincia e ACAM proponevano appello al Consiglio di 
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Stato. 
8. che gli stessi ricorrenti , con altro ricorso si opponevano davanti al TAR Liguria anche 
contro il provvedimento dirigenziale, chiedendone l’annullamento e la sospensione 
interinale. 
9. che il TAR Liguria, I Sezione, con sentenza 7 aprile 2006, n. 353 annullava il 
provvedimento del dirigente provinciale per vizi del procedimento. 
10. che anche contro la sentenza n. 353/2006 Provincia della Spezia ed ACAM spa si sono 
appellate al Consiglio di Stato chiedendone l’ annullamento e la sospensione di efficacia. 
11. che i ricorrenti in primo grado, in entrambi i giudizi di appello, pur avendo la possibilità 
(con il rimedio dell’appello incidentale) di coinvolgere il Consiglio di Stato nella 
valutazione delle questioni sostanziali dagli stessi proposte al TAR Liguria e che 
quest’ultimo aveva esaminate e rigettate per infondatezza, si costituivano nel giudizio di 
appello limitandosi a controdedurre sui motivi di appello così perdendo l’occasione che il 
Consiglio di Stato si esprimesse sugli aspetti sostanziali (urbanistici, ambientali, igienico – 
sanitari …) del progetto in argomento. 
12. che pertanto nell’intera vicenda si sono definitivamente consolidati gli aspetti sostanziali 
nonché gli aspetti formali non contestati o ritenuti infondati dal TAR Liguria. 
13. che la pendenza di più istanze cautelari consentiva al Consiglio di Stato, 5ª Sezione, una loro 
trattazione congiunta sfociata nelle ordinanze 3465/ 3469 del 14 luglio 2006 di sospensione 
dell’efficacia delle sentenze appellate. 
14. che i motivi deponenti a favore della legittimità dei provvedimenti impugnati in 1° grado dal 
Comitato Vivere bene la Macchia ed altri ,tanto autorevolmente espressi dal Consiglio di 
Stato, sia pure succintamente come accade per tutti i giudizi cautelari, nonché la necessità 
di dotare il territorio di un impianto tecnologico essenziale per la corretta gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani e per la tutela dell’ambiente, della salute e del benessere igienico-sanitario 
dell’intera popolazione provinciale, indussero Provincia e ACAM a procedere oltre con i 
lavori relativi all’impianto in argomento, poi conclusisi nell’estate 2008.
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15. che la 5ª Sezione del Consiglio di Stato con decisione 28 novembre 2008, n. 5910, 
dichiarava gli appelli di Provincia ed ACAM “in parte improcedibili, in parte fondati e, per 
il resto li respinge, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione”. 
16. che la dichiarazione di parziale fondatezza e la reiezione dell’appello riguardano la 
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determinazione dirigenziale di convalida. 
17. che in particolare la reiezione riguardava un solo capo della sentenza 353/2006: quello che 
aveva sanzionato il mancato avviso di avvio di procedimento per l’esercizio del potere di 
convalida. 
18. che, rapportando la complessiva formula decisoria ai poteri/doveri del giudice di 2° grado ed 
ai contenuti della motivazione, appariva arduo interpretare la effettiva portata ed efficacia 
della decisione rispetto ai provvedimenti coinvolti. 
19. che in particolare il Consiglio di Stato, come era suo dovere ai sensi dell’art. 26, 2° comma, 
2° periodo L.1034/1971, non aveva annullato l’atto impugnato (determinazione dirigenziale 
di convalida) ritenuto comunque viziato per il solo motivo del mancato avviso di avvio di 
procedimento. 
20. che tale apparente discrasia era comunque comprensibile e superabile per effetto dell’art. 21 
octies L.241/1990 “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per 
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in 
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in 
concreto adottato”. 
21. che, non avendo il Consiglio di Stato, 5^ Sez. fatto riferimento a quest’ultima norma in 
nessuna parte della decisione, restava il dubbio se avesse effettivamente voluto e disposto la 
caducazione della determinazione dirigenziale di convalida. 
22. che la permanenza in vita e la perdurante efficacia della determinazione dirigenziale di 
convalida possono essere ritenute per implicito ossia per il combinato disposto della norma 
del caso concreto (decisione 5910/2008) e norma generale (art. 21 octies L.241/1990). 
23. che, comunque,anche se efficace la determinazione dirigenziale in argomento era e rimane 
illegittima per mancato avviso di avvio di procedimento. 
24. che gli anzidetti dubbi circa la vigenza e la efficacia, affiancati alla presenza di un atto 
(dichiaratamente) illegittimo, hanno indotto la Provincia a rimediare a quello stesso vizio 
riapprovando il procedimento finale, previa instaurazione del contraddittorio con i ricorrenti 
in primo grado. 
25. che il dirigente provinciale, in presenza di un procedimento amministrativo sviluppatosi 
legittimamente nel corso degli anni e viziato per incompetenza solo nel suo atto finale, in 
esecuzione della decisione 5910 del Consiglio di Stato, 5ª Sezione e conformandosi agli 
insegnamenti ed indirizzi interpretativi in essa espressi – in quella stessa prospettiva di 
riesercizio del potere suggerito dal TAR Liguria fino dalla sua prima sentenza (1429/2005), 
aveva il potere/ dovere di reinserirsi nel procedimento a partire dall’ultimo atto legittimo. 
Ossia il dirigente doveva solo riapprovare quello stesso progetto in cui si era 
illegittimamente ingerita la Giunta provinciale.
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26. che il dirigente provinciale, ritenuto opportuno provvedere alla riapprovazione in sanatoria 
del (solo) vizio di incompetenza, al fine di garantire la legittimità dell’atto di 
riapprovazione, con lettera raccomandata A.R. trasmetteva a tutti i ricorrenti in primo grado, 
nel domicilio dichiarato nell’ultimo ricorso al TAR, avviso di avvio di procedimento 
prot.0070744 del 17.12.2008, precisando “Ciascun soggetto destinatario del presente avviso, 
entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso, può presentare memorie scritte e documenti ai 
sensi e per gli effetti dell’art.10 L.241/1990”. 
27. che tutti i ricorrenti in 1° grado, hanno ricevuto l’avviso di avvio di procedimento. 
28. che è ampiamente decorso per tutti i medesimi ricorrenti – destinatari il termine di 10 giorni 
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per presentare proprie osservazioni alla Provincia. 
29. che taluni destinatari (otto) dell’avviso di avvio di procedimento sono rimasti silenti e 
continuano ad esserlo; altri (sette: PierLuigi Vasini, Paolo Ferrari, Alberto Ragadini, Sandra 
Novani, Annarosa Matafù, Giovanni Albano e Roberta Lombardo), con documento di 
risposta anticipato via-fax dall’Avv.to Daniele Granara in data 22 gennaio 2009, non hanno 
formulato alcuna osservazione propositiva, né di forma , né di sostanza, limitandosi a 
contestare in radice la prospettata riapprovazione. 
30. che la realizzazione dell’impianto ed il suo attuale funzionamento sono avvenute 
legittimamente, in quanto autorizzate da provvedimenti cautelari del Consiglio di Stato. 
31. che la sopravvenuta illegittimità non impedisce, anzi rende opportuno, nella doverosa fase di 
esecuzione della decisione 5910/2008 del Consiglio di Stato, 5^ Sez., eliminare i vizi 
accertati giudizialmente; ciò a maggior ragione quando, come avviene per la presente 
fattispecie, i vizi (anzi un solo vizio) sono formali e relativi all’ultimo atto del procedimento, 
di mera approvazione, riassuntivo e di recepimento dei contenuti sostanziali considerati ed 
elaborati in precedenza. 
32. che invero si ribadisce la opportunità di procedere alla riapprovazione del progetto ed alla 
relativa autorizzazione a realizzare un impianto di trattamento di rifiuti urbani con 
produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella. 
Considerato che in data 29/04/2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 che ha 
abrogato il D.Lgs. n°22/1997 ai sensi del quale era stato approvato il progetto ed era stata 
autorizzata la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in 
Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella. 
Considerato che il D.Lgs. n°152/2006 ha innovato la normativa precedente in quanto l’art.208 
prevede il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di impianti di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti, mentre il D.Lgs. n°22/1997 stabiliva che il rilascio di 
autorizzazione alla gestione dell’impianto, se richiesto, poteva essere contestuale all’approvazione 
del progetto e all’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, rendendolo pertanto facoltativo.
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Visto che il Progetto definitivo presentato da ACAM S.p.A., giudicato favorevolmente dalla 
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Conferenza dei servizi in data 16 settembre 2004, è costituito da: 
Titolo Data Elaborati 
Progetto definitivo opere elettromeccaniche Luglio 2004 01.00.00, 01.02.00, 01.04.04, 01.04.05 
Progetto definitivo opere elettromeccaniche Agosto 2004 01.02.01, 01.04.00, 01.04.01, 01.04.02, 
01.04.03, 01.04.06, 01.04.07 
Progetto definitivo opere elettromeccaniche Settembre 2004 01.04.08 
Progetto strutturale Luglio 2004 01.03.00, 01.03.01, 01.03.02, 01.03.03, 
01.03.04, 01.03.05, 01.03.06 
Progetto architettonico Luglio 2004 02.00.00, 02.01.00, 02.01.01, 02.02.00, 
02.02.02, 02.03.00, 02.03.01, 02.04.02, 
02.06.06, 02.09.00, 02.09.01, 02.10.00, 
02.12.00, 02.14.00, 02.14.01 
Progetto architettonico Settembre 2004 02.02.01, 02.04.00, 02.04.01, 02.05.00, 
02.05.01, 02.05.02, 02.06.01, 02.06.02, 
02.06.03, 02.06.04, 02.06.05, 02.06.07, 
02.07.00, 02.07.01, 02.08.00, 02.11.00, 
02.13.00, 02.13.01, 02.15.00 
Relazione geologica, geotecnica e 
idrogeologica 
Luglio 2004 01.01.00 
Valutazione di ricaduta degli inquinanti 
emessi – Stima degli impatti odorigeni 
Marzo 2004 03.01.00 
Relazione previsionale di impatto acustico Marzo 2004 03.02.00 
Rilevamento naturalistico e ipotesi di 
riqualificazione ambientale 
Dicembre 2003 03.03.00 
Relazione tecnica illustrativa ai sensi 
dell’art.27 del D.Lgs. 22/97 
Luglio 2004 04.00.00 
Monitoraggio degli acquiferi Settembre 2004 
Dichiarazione conformità progetto a verde 
Settembre 2004 
in accordo al Regolamento Edilizio del 
Comune di Vezzano Ligure 
Impianto di bioessiccazione e produzione di 
CDR a servizio della provincia della Spezia 
- Richiesta Conferenze referenti dei Servizi 
Agosto 2004
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del 04.05.04 e 08.07.04 
Considerato che, dalla suddetta documentazione tecnica, risulta che: 
- L’area interessata alla realizzazione dell’impianto di trattamento di rifiuti urbani e 
produzione di CDR è identificata al N.C.T. al Foglio n.11, Mappali nn.129, 872, 509, 511 e 
al N.C.E.U. al Foglio n.11, Mappale n.212 del Comune di Vezzano Ligure; 
- La sistemazione dell’area di progetto prevede la realizzazione di un edificio industriale 
(realizzato in tre corpi di fabbrica) nel quale si svolgeranno le operazioni di trattamento dei 
rifiuti urbani e di produzione di CDR, di un’area di ingresso, pesatura, stazionamento e 
manovra dei mezzi in ingresso e uscita dall’impianto, di un edificio per uffici e servizi e di 
un’area a verde; 
- L’attività svolta può essere schematizzata nelle seguenti fasi: fase 1: ricezione rifiuto 
indifferenziato; fase 2: scarico, stoccaggio e trattamento preliminare; fase 3: trattamento 
biologico di bioessiccazione; fase 4: raffinazione e produzione CDR; fase 5: pressatura ed 
uscita del materiale finito; 
- L’impianto è stato dimensionato per essere in grado di trattare un quantitativo medio di 
rifiuto indifferenziato pari a 230 t/giorno e massimo pari a 280 t/giorno; 
- I mezzi in ingresso saranno sottoposti ad un preliminare controllo, alla pesatura e 
successivamente indirizzati verso la zona di scarico; 
- La zona di scarico è stata dimensionata in modo da permettere n.5 scarichi contemporanei e 
sarà munita di n.6 porte automatiche che si aprono a soffietto verso l’alto su comando di una 
fotocellula o di un controllo a distanza; 
- Al termine dei pretrattamenti il rifiuto verrà depositato nel successivo compartimento di 
bioessiccazione; 
- Il materiale bioessiccato, in uscita dal compartimento di trattamento biologico, verrà 
trasportato da un nastro e condotto all’interno del compartimento di raffinazione e 
produzione di CDR; 
- Il materiale leggero, CDR fluff, che esce dalla linea di raffinazione avrà caratteristiche 
corrispondenti a quelle previste dalla vigente normativa, verrà inviato alla fase di pressatura; 
- Tutti i locali dell’impianto saranno mantenuti in depressione in modo da non avere 
fuoriuscita di aria verso l’esterno e da convogliare tutta l’aria aspirata ad un adeguato 
sistema di trattamento; 
- Tutte le fasi di lavorazione che possono dar luogo alla produzione di polveri o di sostanze 
odorigene saranno dotate di impianti di aspirazione mediante sistemi diffusi e localizzati che 
provvedono ad inviare tutte le arie di processo al sistema di abbattimento costituito da filtri a 
maniche, cicloni, scrubber e biofiltro; 
- Per far fronte a temporanee assenze di distribuzione dell’energia elettrica è previsto 
l’utilizzo di un gruppo elettrogeno in grado di garantire il funzionamento di buona parte del 
sistema di aerazione, della strumentazione e dell’illuminazione; 
- Le acque reflue provenienti dall’impianto (acque derivanti dalle attività di scarico e di carico 
come percolati e acque di lavaggio, acque di percolazione prodotte nei biotunnel, acque
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prelevate dal sistema di ricircolo a servizio degli scrubber, acque sanitarie) verranno raccolte 
e convogliate verso un serbatoio di stoccaggio avente capacità di 500 mc; 
- Le acque meteoriche saranno convogliate in una vasca artificiale impermeabilizzata (a 
forma di laghetto); l’acqua piovana raccolta in tale vasca svolgerà anche funzione 
antincendio e la sua eccedenza sarà smaltita per filtrazione nel terreno circostante. 
Vista l’istanza di autorizzazione alla gestione dell’impianto di che trattasi, presentata dall’ing. 
Pierluigi Tortora, in qualità di legale rappresentante di ACAM SpA, con nota prot. n° 600/U/08 del 
28/02/2008. 
Visto il verbale del sopralluogo effettuato in data 04/06/2008 da Provincia, Comune di Vezzano 
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Ligure, ARPAL e AUSL n°5 “Spezzino”. 
Considerato che a far data dal 21 luglio 2008 il legale rappresentante di ACAM S.p.A. è il dott. 
Ivan Strozzi. 
Preso atto che l’approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico, ai 
sensi dell’art. 208 comma 6 del D. Lgs. n°152/2006 e dell’art. 34 comma 5 della L.R. n°18/1999, in 
quanto la destinazione d’uso delle particelle catastali sopra riportate ed interessate dal progetto 
varierà in TRZ9. 
Preso atto degli importi delle garanzie finanziarie previste dal Regolamento Provinciale di 
disciplina delle attività di smaltimento rifiuti di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale 
n°16 datata 06/03/1996, come adeguati dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n°258 del 
20/06/2005. 
Visto il D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge Regionale n°18 del 21/06/1999; 
Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000; 
Visti gli articoli 4 comma 2 e 70 comma 6 del D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001; 
DISPONE 
1. di riapprovare, ai sensi e per tutti gli effetti dell’art.208 del D.Lgs. n°152/2006, il progetto e 
riautorizzare la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di 
CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella nel rispetto delle condizioni 
indicate dal verbale della Conferenza dei Servizi del 16/09/2004. 
2. di autorizzare la gestione dell’impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in 
Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
2.1 l’impianto potrà trattare rifiuto indifferenziato proveniente dai Comuni della Provincia 
della Spezia per un quantitativo massimo annuo di 96.000 tonnellate;
Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009 
Prot.N. 7462 del 06/02/2009 
2.2 l’impianto potrà trattare rifiuti urbani indifferenziati identificati con codice C.E.R. 200301; 
2.3 il CDR prodotto presso l’impianto dovrà essere destinato alla valorizzazione energetica 
presso impianti dedicati o in co-combustione; l’Azienda dovrà comunicare tempestivamente 
la precisa destinazione nonché le successive variazioni della stessa; 
2.4 i residui stabilizzati derivanti dalla produzione del CDR dovranno essere avviati alle 
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esecutiva dal 06/02/2009 
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discariche previste dalla programmazione provinciale; 
2.5 l’impianto potrà operare su uno o più turni con conferimenti ricompresi tra le ore 5.00e le 
ore 17.00; 
2.6 la viabilità all’interno del parcheggio pubblico dovrà essere a senso unico con entrata 
dall’accesso adiacente alla strada sterrata e con uscita obbligatoria a destra dall’accesso 
vicino alla curva; 
2.7 dovrà essere esclusa qualsiasi immissione nell’ambiente (aria, acqua, suolo e/o sottosuolo) 
di rifiuti sia liquidi che solidi; 
2.8 dovrà essere effettuata la derattizzazione, disinfezione e disinfestazione di tutte le aree 
dell’impianto con cadenza mensile; 
2.9 in attesa della realizzazione del previsto collettamento delle acque reflue al depuratore in 
località Ghiarettolo del Comune di Santo Stefano di Magra le stesse dovranno essere 
stoccate nel previsto serbatoio da 500 mc e gestite come rifiuto; 
2.10 al fine di assicurare un corretto funzionamento dell’impianto dovrà essere data attuazione 
agli interventi di manutenzione previsti dalla Società costruttrice e riportati nel documento 
Programma di manutenzione consegnato agli atti di questa Provincia; 
2.11 dovrà essere eseguita da tecnico competente in acustica ambientale, dopo la realizzazione 
dell’opera, una campagna di misure fonometriche negli stessi punti individuati con il 
modello utilizzato, per valutare la congruità dei valori ricavati con quelli effettivi (verifica 
dello stato 1); 
2.12 al fine di verificare il corretto funzionamento dell’impianto dovrà essere attuato il piano di 
monitoraggio indicato nella seguente tabella con la periodicità ivi fissata: 
Periodicità 
Caratteristiche del rifiuto conferito all’impianto Annuale 
Caratteristiche del sottovaglio che sarà inviato a 
smaltimento con indicazione di metalli pesanti e 
organoclorurati 
Trimestrale il primo anno di attività 
Semestrale il secondo anno di attività 
Emissioni in atmosfera provenienti dal biofiltro Semestrale
Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009 
Prot.N. 7462 del 06/02/2009 
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esecutiva dal 06/02/2009 
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con determinazione di H2S, efficienza del 
sistema di abbattimento odori ed unità 
odorimetriche, ammoniaca e SOV 
Verifica della qualità dell’aria con 
determinazione di CO, metano, idrocarburi non 
metanici, mercaptani e polveri correlati alla 
direzione ed intensità del vento 
Una settimana ogni sei mesi nei punti da 
concordarsi con ARPAL e Provincia 
Caratteristiche dei reflui in uscita e dell’acqua di 
falda nei pozzi ubicati nell’area dell’impianto 
Semestrale 
2.13 in fase di esercizio dovrà essere mantenuto regime di funzionamento del sistema di 
estrazione e trattamento aria tale da assicurare abbattimento delle emissioni nel rispetto dei 
seguenti limiti: 
 SOV: 50 mg/m3 
 Ammoniaca: 20 mg/ m3 
 Unità odorimetriche: 200 u.o./ m3 
 H2S: 0,15 mg/ m3 
2.14 lo scarico delle acque reflue industriali dovrà garantire il rispetto dei limiti di accettabilità 
previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. n° 152/2006; 
2.15 il controllo delle acque sotterranee dovrà assicurare il rispetto della Tabella 2 dell’Allegato 5 
al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n°152/2006; 
2.16 i risultati di tutti i monitoraggi dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di 
controllo; dovrà, inoltre, essere predisposta una relazione semestrale riepilogativa da 
trasmette a Provincia ed ARPAL; 
2.17 in caso di disservizio dell’impianto di abbattimento la lavorazione a monte dovrà essere 
sospesa sino al ripristino dello stesso; 
2.18 dovranno essere assolti gli obblighi di comunicazione e registrazione previsti dal D.Lgs. 
n°152/2006; 
2.19 dovrà essere comunicato alla Provincia della Spezia il nominativo del responsabile tecnico 
dell’impianto, nonché ogni successiva eventuale variazione; 
2.20 alla chiusura dell’impianto la società dovrà provvedere a mantenere le opere strutturali e i 
piazzali liberi da ogni eventuale residuo di rifiuti provenienti dall’attività e verificare lo stato 
di integrità di suolo e sottosuolo; 
2.21 il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’applicazione di quanto previsto 
dall’art.208 comma 13 del D.Lgs. n°152/2006.
Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009 
Prot.N. 7462 del 06/02/2009 
3. Di dare atto che l’approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico 
vigente nel Comune di Vezzano Ligure, ai sensi dell’art. 208 comma 6 del D.Lgs. n°152/2006 e 
dell’art. 34 comma 5 della L.R. 18/99, in quanto la destinazione d’uso delle particelle catastali 
(Foglio n.11, Mappali nn. 129, 872, 509, 511, 212) interessate dal progetto varierà in TRZ9. 
4. Di determinare in € 254.272,00 (euro duecentocinquantaquattromila duecentosettantadue/00) 
l’importo della garanzia finanziaria (cauzione, fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa) 
che ACAM S.p.a. dovrà stipulare a favore dell’Amministrazione Provinciale. 
5. Di dare atto che l’autorizzazione ha validità di dieci anni dalla data del presente provvedimento; 
entro centottanta giorni dalla scadenza può essere presentata alla Provincia apposita domanda di 
rinnovo. 
6. Di consegnare copia del presente atto al dott. Ivan Strozzi, legale rappresentante di ACAM 
S.p.A., e di inviarne copia al Comune di Vezzano Ligure, al Dipartimento Provinciale ARPAL 
della Spezia, al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. n°5 della Spezia, alla Regione Liguria, 
alla Polizia Provinciale e all’Albo nazionale gestori ambientali. 
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esecutiva dal 06/02/2009 
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INFORMA 
La presente Determinazione viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Provincia 
per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 con 
contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
Il Dirigente 
Ing. Riccardo Serafini

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Autorizzazione 2009 all'impianto di trattamento rifiuti urbani Saliceti Vezzano Ligure SP

  • 1. Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009 Prot.N. 7462 del 06/02/2009 Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da RICCARDO SERAFINI il 06/02/2009 13:05:33 ID: 469934 del 06/02/2009 12:43:12 Protocollo: 2009/7462 del 06/02/2009 Determina: 2009/12 del 06/02/2009 esecutiva dal 06/02/2009 1 di 10 PROVINCIA DELLA SPEZIA Settore: AMBIENTE Servizio: RIFIUTI DETERMINAZIONE - O R I G I N A L E - Oggetto: Riapprovazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, presentato da ACAM S.p.A. e autorizzazione alla gestione dell’impianto stesso. Art. 208 del D.Lgs. n°152/2006 e art. 34 L.R. n°18/1999. IL DIRIGENTE Premesso che: 1. l’ Ing. Pierluigi Tortora, in qualità di legale rappresentante di ACAM S.p.A. avente sede legale in La Spezia, via Alberto Picco n.22, in data 16/04/2004 ha presentato domanda di approvazione del progetto di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella; 2. la Conferenza provinciale, ex art. 27 D.Lgs. n.22/1997 ed art. 34 L.R. n.18/1999, ha concluso l’istruttoria tecnica ed ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell’impianto; 3. che il procedimento attivato da ACAM SpA terminava con la del. G.P. 26.11.2004 n. 458 la quale , recependo le conclusioni assunte dalla Conferenza in data 16.9.2004 e la valutazione di impatto ambientale effettuata dalla Regione e codificata nella del. G.R. 851/2004: - approvava il progetto ed autorizzava la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani con produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella, - subordinava l’approvazione a talune prescrizioni suggerite dai soggetti conferenti, - dava atto che l’approvazione del progetto costituiva variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Vezzano Ligure, ai sensi dell’art. 27, comma 5 del D.Lgs. 22/97 e dell’art. 34 comma 5 della L.R. 18/99, in quanto la destinazione d’uso delle particelle catastali (Foglio n. 11, Mappali nn. 129, 872, 509, 511, 212 del Comune di Vezzano Ligure) interessate dal progetto, sarebbe variata in TRZ9. 4. che alla deliberazione G.P. 458/2004 si opponevano collettivamente davanti al TAR Liguria, il Comitato Vivere Bene la Macchia e singole persone fisiche, con ricorso impostato su dieci motivi,uno dei quali eccepente il vizio di incompetenza.
  • 2. Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009 Prot.N. 7462 del 06/02/2009 5. che in pendenza di giudizio di primo grado, in data 29 settembre 2005, tenuto conto anche dell’indirizzo interpretativo in punto di competenza fra gli organi degli Enti locali espresso in altre occasioni dal TAR Liguria e della fondamentale esigenza che gli atti relativi al progetto dell’impianto di trattamento rifiuti e produzione CDR fossero quanto più possibile conformi a legge al fine di dotare il più celermente possibile il territorio provinciale di un adeguato e completo sistema di smaltimento dei R.S.U., il Dirigente Area Ambiente della Provincia convalidava la deliberazione n. 458/2004 e al contempo, autonomamente, nell’ambito della propria competenza, riapprovava il progetto “de quo” ed autorizzava la realizzazione dell’impianto. 6. che il Tar Liguria con sentenza 1429 /5 novembre 2005 annullava il provvedimento della Giunta provinciale ritenendo fondati due soli motivi, relativi ad aspetti formali del procedimento: il decimo motivo, che aveva contestato la competenza della Giunta provinciale in danno di quella del Dirigente della Provincia ed il secondo motivo, per mancato rispetto della disciplina partecipativa prevista dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale. 7. che avverso la sentenza 1429/2005 Provincia e ACAM proponevano appello al Consiglio di Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da RICCARDO SERAFINI il 06/02/2009 13:05:33 ID: 469934 del 06/02/2009 12:43:12 Protocollo: 2009/7462 del 06/02/2009 Determina: 2009/12 del 06/02/2009 esecutiva dal 06/02/2009 2 di 10 Stato. 8. che gli stessi ricorrenti , con altro ricorso si opponevano davanti al TAR Liguria anche contro il provvedimento dirigenziale, chiedendone l’annullamento e la sospensione interinale. 9. che il TAR Liguria, I Sezione, con sentenza 7 aprile 2006, n. 353 annullava il provvedimento del dirigente provinciale per vizi del procedimento. 10. che anche contro la sentenza n. 353/2006 Provincia della Spezia ed ACAM spa si sono appellate al Consiglio di Stato chiedendone l’ annullamento e la sospensione di efficacia. 11. che i ricorrenti in primo grado, in entrambi i giudizi di appello, pur avendo la possibilità (con il rimedio dell’appello incidentale) di coinvolgere il Consiglio di Stato nella valutazione delle questioni sostanziali dagli stessi proposte al TAR Liguria e che quest’ultimo aveva esaminate e rigettate per infondatezza, si costituivano nel giudizio di appello limitandosi a controdedurre sui motivi di appello così perdendo l’occasione che il Consiglio di Stato si esprimesse sugli aspetti sostanziali (urbanistici, ambientali, igienico – sanitari …) del progetto in argomento. 12. che pertanto nell’intera vicenda si sono definitivamente consolidati gli aspetti sostanziali nonché gli aspetti formali non contestati o ritenuti infondati dal TAR Liguria. 13. che la pendenza di più istanze cautelari consentiva al Consiglio di Stato, 5ª Sezione, una loro trattazione congiunta sfociata nelle ordinanze 3465/ 3469 del 14 luglio 2006 di sospensione dell’efficacia delle sentenze appellate. 14. che i motivi deponenti a favore della legittimità dei provvedimenti impugnati in 1° grado dal Comitato Vivere bene la Macchia ed altri ,tanto autorevolmente espressi dal Consiglio di Stato, sia pure succintamente come accade per tutti i giudizi cautelari, nonché la necessità di dotare il territorio di un impianto tecnologico essenziale per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti urbani e per la tutela dell’ambiente, della salute e del benessere igienico-sanitario dell’intera popolazione provinciale, indussero Provincia e ACAM a procedere oltre con i lavori relativi all’impianto in argomento, poi conclusisi nell’estate 2008.
  • 3. Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009 Prot.N. 7462 del 06/02/2009 15. che la 5ª Sezione del Consiglio di Stato con decisione 28 novembre 2008, n. 5910, dichiarava gli appelli di Provincia ed ACAM “in parte improcedibili, in parte fondati e, per il resto li respinge, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione”. 16. che la dichiarazione di parziale fondatezza e la reiezione dell’appello riguardano la Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da RICCARDO SERAFINI il 06/02/2009 13:05:33 ID: 469934 del 06/02/2009 12:43:12 Protocollo: 2009/7462 del 06/02/2009 Determina: 2009/12 del 06/02/2009 esecutiva dal 06/02/2009 3 di 10 determinazione dirigenziale di convalida. 17. che in particolare la reiezione riguardava un solo capo della sentenza 353/2006: quello che aveva sanzionato il mancato avviso di avvio di procedimento per l’esercizio del potere di convalida. 18. che, rapportando la complessiva formula decisoria ai poteri/doveri del giudice di 2° grado ed ai contenuti della motivazione, appariva arduo interpretare la effettiva portata ed efficacia della decisione rispetto ai provvedimenti coinvolti. 19. che in particolare il Consiglio di Stato, come era suo dovere ai sensi dell’art. 26, 2° comma, 2° periodo L.1034/1971, non aveva annullato l’atto impugnato (determinazione dirigenziale di convalida) ritenuto comunque viziato per il solo motivo del mancato avviso di avvio di procedimento. 20. che tale apparente discrasia era comunque comprensibile e superabile per effetto dell’art. 21 octies L.241/1990 “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. 21. che, non avendo il Consiglio di Stato, 5^ Sez. fatto riferimento a quest’ultima norma in nessuna parte della decisione, restava il dubbio se avesse effettivamente voluto e disposto la caducazione della determinazione dirigenziale di convalida. 22. che la permanenza in vita e la perdurante efficacia della determinazione dirigenziale di convalida possono essere ritenute per implicito ossia per il combinato disposto della norma del caso concreto (decisione 5910/2008) e norma generale (art. 21 octies L.241/1990). 23. che, comunque,anche se efficace la determinazione dirigenziale in argomento era e rimane illegittima per mancato avviso di avvio di procedimento. 24. che gli anzidetti dubbi circa la vigenza e la efficacia, affiancati alla presenza di un atto (dichiaratamente) illegittimo, hanno indotto la Provincia a rimediare a quello stesso vizio riapprovando il procedimento finale, previa instaurazione del contraddittorio con i ricorrenti in primo grado. 25. che il dirigente provinciale, in presenza di un procedimento amministrativo sviluppatosi legittimamente nel corso degli anni e viziato per incompetenza solo nel suo atto finale, in esecuzione della decisione 5910 del Consiglio di Stato, 5ª Sezione e conformandosi agli insegnamenti ed indirizzi interpretativi in essa espressi – in quella stessa prospettiva di riesercizio del potere suggerito dal TAR Liguria fino dalla sua prima sentenza (1429/2005), aveva il potere/ dovere di reinserirsi nel procedimento a partire dall’ultimo atto legittimo. Ossia il dirigente doveva solo riapprovare quello stesso progetto in cui si era illegittimamente ingerita la Giunta provinciale.
  • 4. Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009 Prot.N. 7462 del 06/02/2009 26. che il dirigente provinciale, ritenuto opportuno provvedere alla riapprovazione in sanatoria del (solo) vizio di incompetenza, al fine di garantire la legittimità dell’atto di riapprovazione, con lettera raccomandata A.R. trasmetteva a tutti i ricorrenti in primo grado, nel domicilio dichiarato nell’ultimo ricorso al TAR, avviso di avvio di procedimento prot.0070744 del 17.12.2008, precisando “Ciascun soggetto destinatario del presente avviso, entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso, può presentare memorie scritte e documenti ai sensi e per gli effetti dell’art.10 L.241/1990”. 27. che tutti i ricorrenti in 1° grado, hanno ricevuto l’avviso di avvio di procedimento. 28. che è ampiamente decorso per tutti i medesimi ricorrenti – destinatari il termine di 10 giorni Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da RICCARDO SERAFINI il 06/02/2009 13:05:33 ID: 469934 del 06/02/2009 12:43:12 Protocollo: 2009/7462 del 06/02/2009 Determina: 2009/12 del 06/02/2009 esecutiva dal 06/02/2009 4 di 10 per presentare proprie osservazioni alla Provincia. 29. che taluni destinatari (otto) dell’avviso di avvio di procedimento sono rimasti silenti e continuano ad esserlo; altri (sette: PierLuigi Vasini, Paolo Ferrari, Alberto Ragadini, Sandra Novani, Annarosa Matafù, Giovanni Albano e Roberta Lombardo), con documento di risposta anticipato via-fax dall’Avv.to Daniele Granara in data 22 gennaio 2009, non hanno formulato alcuna osservazione propositiva, né di forma , né di sostanza, limitandosi a contestare in radice la prospettata riapprovazione. 30. che la realizzazione dell’impianto ed il suo attuale funzionamento sono avvenute legittimamente, in quanto autorizzate da provvedimenti cautelari del Consiglio di Stato. 31. che la sopravvenuta illegittimità non impedisce, anzi rende opportuno, nella doverosa fase di esecuzione della decisione 5910/2008 del Consiglio di Stato, 5^ Sez., eliminare i vizi accertati giudizialmente; ciò a maggior ragione quando, come avviene per la presente fattispecie, i vizi (anzi un solo vizio) sono formali e relativi all’ultimo atto del procedimento, di mera approvazione, riassuntivo e di recepimento dei contenuti sostanziali considerati ed elaborati in precedenza. 32. che invero si ribadisce la opportunità di procedere alla riapprovazione del progetto ed alla relativa autorizzazione a realizzare un impianto di trattamento di rifiuti urbani con produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella. Considerato che in data 29/04/2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 che ha abrogato il D.Lgs. n°22/1997 ai sensi del quale era stato approvato il progetto ed era stata autorizzata la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella. Considerato che il D.Lgs. n°152/2006 ha innovato la normativa precedente in quanto l’art.208 prevede il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, mentre il D.Lgs. n°22/1997 stabiliva che il rilascio di autorizzazione alla gestione dell’impianto, se richiesto, poteva essere contestuale all’approvazione del progetto e all’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, rendendolo pertanto facoltativo.
  • 5. Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009 Prot.N. 7462 del 06/02/2009 Visto che il Progetto definitivo presentato da ACAM S.p.A., giudicato favorevolmente dalla Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da RICCARDO SERAFINI il 06/02/2009 13:05:33 ID: 469934 del 06/02/2009 12:43:12 Protocollo: 2009/7462 del 06/02/2009 Determina: 2009/12 del 06/02/2009 esecutiva dal 06/02/2009 5 di 10 Conferenza dei servizi in data 16 settembre 2004, è costituito da: Titolo Data Elaborati Progetto definitivo opere elettromeccaniche Luglio 2004 01.00.00, 01.02.00, 01.04.04, 01.04.05 Progetto definitivo opere elettromeccaniche Agosto 2004 01.02.01, 01.04.00, 01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.06, 01.04.07 Progetto definitivo opere elettromeccaniche Settembre 2004 01.04.08 Progetto strutturale Luglio 2004 01.03.00, 01.03.01, 01.03.02, 01.03.03, 01.03.04, 01.03.05, 01.03.06 Progetto architettonico Luglio 2004 02.00.00, 02.01.00, 02.01.01, 02.02.00, 02.02.02, 02.03.00, 02.03.01, 02.04.02, 02.06.06, 02.09.00, 02.09.01, 02.10.00, 02.12.00, 02.14.00, 02.14.01 Progetto architettonico Settembre 2004 02.02.01, 02.04.00, 02.04.01, 02.05.00, 02.05.01, 02.05.02, 02.06.01, 02.06.02, 02.06.03, 02.06.04, 02.06.05, 02.06.07, 02.07.00, 02.07.01, 02.08.00, 02.11.00, 02.13.00, 02.13.01, 02.15.00 Relazione geologica, geotecnica e idrogeologica Luglio 2004 01.01.00 Valutazione di ricaduta degli inquinanti emessi – Stima degli impatti odorigeni Marzo 2004 03.01.00 Relazione previsionale di impatto acustico Marzo 2004 03.02.00 Rilevamento naturalistico e ipotesi di riqualificazione ambientale Dicembre 2003 03.03.00 Relazione tecnica illustrativa ai sensi dell’art.27 del D.Lgs. 22/97 Luglio 2004 04.00.00 Monitoraggio degli acquiferi Settembre 2004 Dichiarazione conformità progetto a verde Settembre 2004 in accordo al Regolamento Edilizio del Comune di Vezzano Ligure Impianto di bioessiccazione e produzione di CDR a servizio della provincia della Spezia - Richiesta Conferenze referenti dei Servizi Agosto 2004
  • 6. Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009 Prot.N. 7462 del 06/02/2009 Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da RICCARDO SERAFINI il 06/02/2009 13:05:33 ID: 469934 del 06/02/2009 12:43:12 Protocollo: 2009/7462 del 06/02/2009 Determina: 2009/12 del 06/02/2009 esecutiva dal 06/02/2009 6 di 10 del 04.05.04 e 08.07.04 Considerato che, dalla suddetta documentazione tecnica, risulta che: - L’area interessata alla realizzazione dell’impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR è identificata al N.C.T. al Foglio n.11, Mappali nn.129, 872, 509, 511 e al N.C.E.U. al Foglio n.11, Mappale n.212 del Comune di Vezzano Ligure; - La sistemazione dell’area di progetto prevede la realizzazione di un edificio industriale (realizzato in tre corpi di fabbrica) nel quale si svolgeranno le operazioni di trattamento dei rifiuti urbani e di produzione di CDR, di un’area di ingresso, pesatura, stazionamento e manovra dei mezzi in ingresso e uscita dall’impianto, di un edificio per uffici e servizi e di un’area a verde; - L’attività svolta può essere schematizzata nelle seguenti fasi: fase 1: ricezione rifiuto indifferenziato; fase 2: scarico, stoccaggio e trattamento preliminare; fase 3: trattamento biologico di bioessiccazione; fase 4: raffinazione e produzione CDR; fase 5: pressatura ed uscita del materiale finito; - L’impianto è stato dimensionato per essere in grado di trattare un quantitativo medio di rifiuto indifferenziato pari a 230 t/giorno e massimo pari a 280 t/giorno; - I mezzi in ingresso saranno sottoposti ad un preliminare controllo, alla pesatura e successivamente indirizzati verso la zona di scarico; - La zona di scarico è stata dimensionata in modo da permettere n.5 scarichi contemporanei e sarà munita di n.6 porte automatiche che si aprono a soffietto verso l’alto su comando di una fotocellula o di un controllo a distanza; - Al termine dei pretrattamenti il rifiuto verrà depositato nel successivo compartimento di bioessiccazione; - Il materiale bioessiccato, in uscita dal compartimento di trattamento biologico, verrà trasportato da un nastro e condotto all’interno del compartimento di raffinazione e produzione di CDR; - Il materiale leggero, CDR fluff, che esce dalla linea di raffinazione avrà caratteristiche corrispondenti a quelle previste dalla vigente normativa, verrà inviato alla fase di pressatura; - Tutti i locali dell’impianto saranno mantenuti in depressione in modo da non avere fuoriuscita di aria verso l’esterno e da convogliare tutta l’aria aspirata ad un adeguato sistema di trattamento; - Tutte le fasi di lavorazione che possono dar luogo alla produzione di polveri o di sostanze odorigene saranno dotate di impianti di aspirazione mediante sistemi diffusi e localizzati che provvedono ad inviare tutte le arie di processo al sistema di abbattimento costituito da filtri a maniche, cicloni, scrubber e biofiltro; - Per far fronte a temporanee assenze di distribuzione dell’energia elettrica è previsto l’utilizzo di un gruppo elettrogeno in grado di garantire il funzionamento di buona parte del sistema di aerazione, della strumentazione e dell’illuminazione; - Le acque reflue provenienti dall’impianto (acque derivanti dalle attività di scarico e di carico come percolati e acque di lavaggio, acque di percolazione prodotte nei biotunnel, acque
  • 7. Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009 Prot.N. 7462 del 06/02/2009 prelevate dal sistema di ricircolo a servizio degli scrubber, acque sanitarie) verranno raccolte e convogliate verso un serbatoio di stoccaggio avente capacità di 500 mc; - Le acque meteoriche saranno convogliate in una vasca artificiale impermeabilizzata (a forma di laghetto); l’acqua piovana raccolta in tale vasca svolgerà anche funzione antincendio e la sua eccedenza sarà smaltita per filtrazione nel terreno circostante. Vista l’istanza di autorizzazione alla gestione dell’impianto di che trattasi, presentata dall’ing. Pierluigi Tortora, in qualità di legale rappresentante di ACAM SpA, con nota prot. n° 600/U/08 del 28/02/2008. Visto il verbale del sopralluogo effettuato in data 04/06/2008 da Provincia, Comune di Vezzano Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da RICCARDO SERAFINI il 06/02/2009 13:05:33 ID: 469934 del 06/02/2009 12:43:12 Protocollo: 2009/7462 del 06/02/2009 Determina: 2009/12 del 06/02/2009 esecutiva dal 06/02/2009 7 di 10 Ligure, ARPAL e AUSL n°5 “Spezzino”. Considerato che a far data dal 21 luglio 2008 il legale rappresentante di ACAM S.p.A. è il dott. Ivan Strozzi. Preso atto che l’approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208 comma 6 del D. Lgs. n°152/2006 e dell’art. 34 comma 5 della L.R. n°18/1999, in quanto la destinazione d’uso delle particelle catastali sopra riportate ed interessate dal progetto varierà in TRZ9. Preso atto degli importi delle garanzie finanziarie previste dal Regolamento Provinciale di disciplina delle attività di smaltimento rifiuti di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n°16 datata 06/03/1996, come adeguati dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n°258 del 20/06/2005. Visto il D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la Legge Regionale n°18 del 21/06/1999; Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000; Visti gli articoli 4 comma 2 e 70 comma 6 del D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001; DISPONE 1. di riapprovare, ai sensi e per tutti gli effetti dell’art.208 del D.Lgs. n°152/2006, il progetto e riautorizzare la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella nel rispetto delle condizioni indicate dal verbale della Conferenza dei Servizi del 16/09/2004. 2. di autorizzare la gestione dell’impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti – Vedicella nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 2.1 l’impianto potrà trattare rifiuto indifferenziato proveniente dai Comuni della Provincia della Spezia per un quantitativo massimo annuo di 96.000 tonnellate;
  • 8. Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009 Prot.N. 7462 del 06/02/2009 2.2 l’impianto potrà trattare rifiuti urbani indifferenziati identificati con codice C.E.R. 200301; 2.3 il CDR prodotto presso l’impianto dovrà essere destinato alla valorizzazione energetica presso impianti dedicati o in co-combustione; l’Azienda dovrà comunicare tempestivamente la precisa destinazione nonché le successive variazioni della stessa; 2.4 i residui stabilizzati derivanti dalla produzione del CDR dovranno essere avviati alle Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da RICCARDO SERAFINI il 06/02/2009 13:05:33 ID: 469934 del 06/02/2009 12:43:12 Protocollo: 2009/7462 del 06/02/2009 Determina: 2009/12 del 06/02/2009 esecutiva dal 06/02/2009 8 di 10 discariche previste dalla programmazione provinciale; 2.5 l’impianto potrà operare su uno o più turni con conferimenti ricompresi tra le ore 5.00e le ore 17.00; 2.6 la viabilità all’interno del parcheggio pubblico dovrà essere a senso unico con entrata dall’accesso adiacente alla strada sterrata e con uscita obbligatoria a destra dall’accesso vicino alla curva; 2.7 dovrà essere esclusa qualsiasi immissione nell’ambiente (aria, acqua, suolo e/o sottosuolo) di rifiuti sia liquidi che solidi; 2.8 dovrà essere effettuata la derattizzazione, disinfezione e disinfestazione di tutte le aree dell’impianto con cadenza mensile; 2.9 in attesa della realizzazione del previsto collettamento delle acque reflue al depuratore in località Ghiarettolo del Comune di Santo Stefano di Magra le stesse dovranno essere stoccate nel previsto serbatoio da 500 mc e gestite come rifiuto; 2.10 al fine di assicurare un corretto funzionamento dell’impianto dovrà essere data attuazione agli interventi di manutenzione previsti dalla Società costruttrice e riportati nel documento Programma di manutenzione consegnato agli atti di questa Provincia; 2.11 dovrà essere eseguita da tecnico competente in acustica ambientale, dopo la realizzazione dell’opera, una campagna di misure fonometriche negli stessi punti individuati con il modello utilizzato, per valutare la congruità dei valori ricavati con quelli effettivi (verifica dello stato 1); 2.12 al fine di verificare il corretto funzionamento dell’impianto dovrà essere attuato il piano di monitoraggio indicato nella seguente tabella con la periodicità ivi fissata: Periodicità Caratteristiche del rifiuto conferito all’impianto Annuale Caratteristiche del sottovaglio che sarà inviato a smaltimento con indicazione di metalli pesanti e organoclorurati Trimestrale il primo anno di attività Semestrale il secondo anno di attività Emissioni in atmosfera provenienti dal biofiltro Semestrale
  • 9. Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009 Prot.N. 7462 del 06/02/2009 Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da RICCARDO SERAFINI il 06/02/2009 13:05:33 ID: 469934 del 06/02/2009 12:43:12 Protocollo: 2009/7462 del 06/02/2009 Determina: 2009/12 del 06/02/2009 esecutiva dal 06/02/2009 9 di 10 con determinazione di H2S, efficienza del sistema di abbattimento odori ed unità odorimetriche, ammoniaca e SOV Verifica della qualità dell’aria con determinazione di CO, metano, idrocarburi non metanici, mercaptani e polveri correlati alla direzione ed intensità del vento Una settimana ogni sei mesi nei punti da concordarsi con ARPAL e Provincia Caratteristiche dei reflui in uscita e dell’acqua di falda nei pozzi ubicati nell’area dell’impianto Semestrale 2.13 in fase di esercizio dovrà essere mantenuto regime di funzionamento del sistema di estrazione e trattamento aria tale da assicurare abbattimento delle emissioni nel rispetto dei seguenti limiti:  SOV: 50 mg/m3  Ammoniaca: 20 mg/ m3  Unità odorimetriche: 200 u.o./ m3  H2S: 0,15 mg/ m3 2.14 lo scarico delle acque reflue industriali dovrà garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. n° 152/2006; 2.15 il controllo delle acque sotterranee dovrà assicurare il rispetto della Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n°152/2006; 2.16 i risultati di tutti i monitoraggi dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo; dovrà, inoltre, essere predisposta una relazione semestrale riepilogativa da trasmette a Provincia ed ARPAL; 2.17 in caso di disservizio dell’impianto di abbattimento la lavorazione a monte dovrà essere sospesa sino al ripristino dello stesso; 2.18 dovranno essere assolti gli obblighi di comunicazione e registrazione previsti dal D.Lgs. n°152/2006; 2.19 dovrà essere comunicato alla Provincia della Spezia il nominativo del responsabile tecnico dell’impianto, nonché ogni successiva eventuale variazione; 2.20 alla chiusura dell’impianto la società dovrà provvedere a mantenere le opere strutturali e i piazzali liberi da ogni eventuale residuo di rifiuti provenienti dall’attività e verificare lo stato di integrità di suolo e sottosuolo; 2.21 il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’applicazione di quanto previsto dall’art.208 comma 13 del D.Lgs. n°152/2006.
  • 10. Det. N. 12 del 06/02/2009 ESECUTIVA dal 06/02/2009 Prot.N. 7462 del 06/02/2009 3. Di dare atto che l’approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Vezzano Ligure, ai sensi dell’art. 208 comma 6 del D.Lgs. n°152/2006 e dell’art. 34 comma 5 della L.R. 18/99, in quanto la destinazione d’uso delle particelle catastali (Foglio n.11, Mappali nn. 129, 872, 509, 511, 212) interessate dal progetto varierà in TRZ9. 4. Di determinare in € 254.272,00 (euro duecentocinquantaquattromila duecentosettantadue/00) l’importo della garanzia finanziaria (cauzione, fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa) che ACAM S.p.a. dovrà stipulare a favore dell’Amministrazione Provinciale. 5. Di dare atto che l’autorizzazione ha validità di dieci anni dalla data del presente provvedimento; entro centottanta giorni dalla scadenza può essere presentata alla Provincia apposita domanda di rinnovo. 6. Di consegnare copia del presente atto al dott. Ivan Strozzi, legale rappresentante di ACAM S.p.A., e di inviarne copia al Comune di Vezzano Ligure, al Dipartimento Provinciale ARPAL della Spezia, al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. n°5 della Spezia, alla Regione Liguria, alla Polizia Provinciale e all’Albo nazionale gestori ambientali. Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da RICCARDO SERAFINI il 06/02/2009 13:05:33 ID: 469934 del 06/02/2009 12:43:12 Protocollo: 2009/7462 del 06/02/2009 Determina: 2009/12 del 06/02/2009 esecutiva dal 06/02/2009 10 di 10 INFORMA La presente Determinazione viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Provincia per rimanervi 15 giorni consecutivi. Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. Il Dirigente Ing. Riccardo Serafini