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Consiglio di Stato sez. V, 28/12/2007, (ud. 22/05/2007, dep.
28/12/2007), n.6714
Massime
Intestazione
Fatto
1. Il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme, a seguito della contestazione in data 24 luglio
1991 di violazione urbanistico-edilizia della Polizia Municipale, per l'istallazione in assenza di
concessione edilizia di un traliccio metallico a supporto di impianti di trasmissione via etere, emise
ordinanza n. 143/1991 in data 17 agosto 1991, di demolizione del manufatto nei confronti della s.n.c.
Telcom di Francesco & Roberto Vallini e del sig. Lucidio Vallini, proprietario del terreno.
1.1. L'ordinanza fu impugnata al Tar dell'Emilia Romagna con ricorso n. 1886/1991, nel quale si affermò
in fatto che non era stato istallato un nuovo traliccio, ma ripristinato quello danneggiato dal maltempo
dell'estate 1991 e realizzato già dal 1981 dalla ditta Gianluigi Cristiano di Bologna, come documentato
dalle copie di bolle di consegna 21-23.10.1981 e dalla fattura n. 83/1981. Per la realizzazione del
traliccio la ditta Cristiano ed il sig. Vallini avevano subito assieme ad altri, procedimento penale presso
la Pretura di Imola, per contravvenzione alla L. n. 28/1977, conclusosi nel 1990 per amnistia. Per lo
stesso manufatto, il sig. Vallini aveva presentato in data 31.12.1986, domanda di sanatoria al Comune
di Castel San Pietro Terme.
1.2. In diritto, i ricorrenti dedussero nove censure di violazione della legge n. 47/1985 ed eccesso di
potere per essere stata proposta sanatoria del traliccio, da annoverare tra i cosiddetti "volumi tecnici" e
per avere il comune violato il loro diritto ad installare il traliccio, quali concessionari dei impianti
radioelettrici.
1.3. In primo grado si costituì il Comune di Castel San Pietro eccependo l'inammissibilità del ricorso per
omessa notifica al Ministero delle poste e telecomunicazioni ed alla Regione Emilia Romagna ed
affermando che era in corso la demolizione dell'opera.
2. Con successivo avviso sindacale n. 817 del 17 gennaio 1992, il Comune di Castel San Pietro Terme
emanò provvedimenti reiterativi del precedente ordine di demolizione e demoliva il traliccio il giorno 31
gennaio 1992, accertata l'inadempienza spontanea all'ordine di demolizione.
2.1. Il provvedimento venne impugnato con ricorso n. n. 384/1992 al Tribunale Amministrativo
Regionale dell'Emilia Romagna sia dalla ditta Telecom che dall'Associazione Radio Maria che aveva in
loco i propri impianti di trasmissione.
2.2. Furono dedotti gli stessi motivi del precedente ricorso di violazione da parte del comune dei criteri
in merito all'esatta individuazione dei destinatari del provvedimento. Inoltre, le modalità con le quali era
stata eseguita la demolizione avevano apportato danno alla strada di accesso ed al terreno limitrofo.
Per le opere di teleradiodiffusione non era necessario il previo rilascio di provvedimento concessorio,
non avendo conferito la legge 223/1990 potere alcuno al Sindaco.
2.3. In ambedue i ricorsi si è costituito il comune di Castel San Pietro Terme che ne ha eccepito
l'inammissibilità del ricorso n. 1886/1991 ed ha chiesto il loro rigetto nel merito.
3. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ha riunito i
ricorsi, ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità del comune per difetto di notifica del primo ricorso al
Ministero delle poste e telecomunicazioni e alla Regione e li ha respinti sull'assunto che erano infondati
i motivi:
- di violazione dell'art. 6 della legge 47/1985: il sig. Lucidio Vallini era l'effettivo committente delle opere
ritenute abusive, quale proprietario del terreno, richiedente il condono ed imputato dei reati ex art. 17.
lett. b) L. n. 10/1977 e 110 c.p., per i quali il Pretore di Bologna aveva dichiarato non doversi procedere
con la sentenza 19.6.1990; il sig. Roberto Vallini si era dichiarato socio e legale rappresentante della
ditta Telcom s.n.c. presente sul luogo al momento dell'accertamento;
- di violazione dell'art. 38 della legge 47/1985: il traliccio era stato asseritamene installato dalla ditta
Cristiano di Bologna nel 1981; al traliccio non poteva perciò riferirsi la domanda di condono del 1979
neanche accoglibile per la preesistenza del vincolo idrogeologico;
- di violazione dell'art. 7, c. 1 della legge 47/1985: l'istallazione di antenne radiofoniche o televisive
implica trasformazione urbanistica ed edilizia tale da rendere necessario il rilascio di concessione in
presenza di una determinata soglia di rilevanza; il traliccio non va compreso nella categoria dei volumi
tecnici né in quella delle pertinenze; era poi in contrasto con gli strumenti urbanistici;
- di violazione dell'art. 32 e 4 della legge 223/1990: è necessario il possesso della concessione edilizia
perché l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, nel periodo transitorio allora in vigore, era
ragionevolmente subordinata alle trasmissioni effettuate con opere realizzate previo rilascio di
concessione;
- di violazione dell'art. 12, d.l. n. 2/1988, che muove dal presupposto della suscettibilità di sanatoria del
traliccio, del tutto impossibile anche per la sua pericolosità, dati i possibili effetti delle radiazioni sulla
salute pubblica evidenziati nel primo provvedimento;
- di eccesso di potere nelle diverse ipotesi di carenza di sostegno probatorio per l'illegittimità ex se del
traliccio abusivo e omessa contestazione di abusi analoghi ad altri esercenti teleradiodiffusivi od
operatori del settore.
4. La sentenza è appellata dal s.n.c. Telcom di Francesco & Roberto Vallini e dal sig. Lucidio Vallini. Si è
costituito il comune di Castel San Pietro Terme.
5. La causa viene in decisione il 22 maggio 2007.
Diritto
1. La sentenza impugnata del Tar dell'Emilia Romagna ha respinto i seguenti ricorsi di Telcom di
Francesco & Roberto Vallini s.n.c. e del sig. Lucidio Vallini: - ricorso n. 1886/91, avverso l'ordinanza n.
143/1991 in data 17 agosto 1991 del Comune di Castel San Pietro Terme che ha intimato la
demolizione di un traliccio metallico a supporto di impianti di trasmissione via etere installato in
assenza di concessione edilizia; - ricorso n. 484/92, avverso l'avviso n. 817 del 17 gennaio 1992 che ha
reiterato il precedente ordine e disposto la demolizione del traliccio il giorno 31 gennaio 1992, per
inadempienza spontanea all'ordine di demolizione.
1.1. La sentenza è impugnata dalla s.n.c. Telcom di Francesco & Roberto Vallini nella qualità di
emittente radiotelevisiva che aveva in uso il traliccio e dal sig. Lucidio Vallini, proprietario del terreno sul
quale l'opera insisteva.
2. L'appello è infondato per tutti i motivi dedotti.
3. Con il primo, la sentenza viene censurata per non avere rilevato la nullità assoluta della notificazione
dell'ordine demolizione, nullità non sanata dall'impugnazione del provvedimento da parte di Telcom,
spiccata al solo fine di far rilevare la nullità.
3.1. La censura riprende il motivo sub 2 del ricorso n. 484/92, nel quale si afferma l'illegittimità del
provvedimento del 17 gennaio 1992 n. 817, nel quale, preso atto del verbale 7 gennaio 1992 di
accertamento di inadempienza al precedente ordine n. 143 del 17 settembre 1991, si dispose la
rimozione coattiva d'ufficio del traliccio per il giorno 23 gennaio 1992 nonché del provvedimento 29
gennaio 1992 n. 1462 col il quale la rimozione d'ufficio era disposta per il 31 gennaio 1992.
3.2. I provvedimenti sono indirizzati entrambi ai sigg.ri Roberto Vallini e Lucidio Vallini (docc. 3 e 4 dep.
Comune 13.04.1992), l'uno nella veste di socio di s.n.c. Telcom e l'altro nella qualità di proprietario del
terreno. Gli appellanti sostengono la necessità di notificazione anche al sig. Francesco Vallini,
contitolare di Telcom unitamente al sig. Roberto Vallini, la cui omissione avrebbe prodotto la nullità
assoluta ed insanabile dei provvedimenti.
3.3. La tesi non ha pregio.
3.4. Nelle società in nome collettivo la notificazione di un atto alla società mediante consegna al
singolo socio estende i suoi effetti anche nei confronti degli altri soci che rispondono solidalmente e
illimitatamente delle obbligazioni sociali. L'estensione degli effetti della notifica anche ai soci che non
l'hanno ricevuta dipende dal fatto che costoro rispondono delle obbligazioni sociali in quanto
direttamente responsabili ai sensi dell'art. 2291 c.c..
3.5. Il principio, consolidato in giurisprudenza, è stato affermato con riferimento all'interruzione della
prescrizione (Cass., sez. lav., 12 agosto 2004, n. 15713), in tema di accertamento tributario (Cass., sez.
trib., 4 luglio 2003, n. 10606) e con riguardo alla riscossione delle imposte sui redditi (Cass., sez. trib., 8
maggio 2003, n. 7000; Cass., sez. trib., 4 maggio 2001, n. 6260) e alle sanzioni tributarie (Cass., sez.
trib., 27 aprile 2002, n. 6142).
3.6. Il principio opera pertanto anche nel caso di specie, ove la comunicazione 17 gennaio 1992 n. 817
al solo socio sig. Roberto Vallini estende i suoi effetti anche all'altro socio sig. Francesco Vallini, per la
responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci relativamente agli obblighi sociali, prevista dall'art.
2291, comma 1, c.c..
Inoltre relativamente alle società in nome collettivo vige il principio della titolarità dell'ufficio di
amministratore in capo a ciascun socio (art. 2257 e 2293 c.c.), salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo (art. 2295 c.c.); a tale diversa disposizione non è stata espressa alcuna indicazione. La
titolarità dell'ufficio di amministratore, ove non sia diversamente stabilito, importa anche la
rappresentanza legale della società (art. 2295 e 2298 c.c.)
3.7. Correttamente perciò la sentenza di primo grado ha rigettato la censura di nullità dei provvedimenti
di demolizione oggetto del ricorso n. 484/92, perché notificati ad uno solo dei soci della società e non
ad ambedue.
4. Nel secondo motivo di appello, che richiama il motivo n. 3 del ricorso n. 1886/91 e i motivi n. 5 e 6
del ricorso n. 384/92, si ribadisce che non era necessario il provvedimento concessorio per
l'istallazione del traliccio e si censura la sentenza impugnata di violazione del criterio della "soglia di
rilevanza" urbanistica necessaria per richiedere la concessione ad installare un'antenna trasmittente
radiotelevisiva, affermato in lontani precedenti di questa stessa Sezione (Cons. Stato, V, 15 dicembre
1986, n. 642; 20 ottobre 1988, n. 594).
4.1. Anche questo motivo è da disattendere.
4.2. Nell'affermare che l'installazione di un traliccio non comporta di per sé una modificazione del
territorio di tale portata da richiedere il preventivo rilascio di una concessione edilizia, la Sezione ha
posto l'accento sulla necessità di valutare l'attitudine della struttura ad incidere sull'assetto territoriale
in ragione delle dimensioni del manufatto, atteso che non tutte le opere dell'uomo incidenti sul territorio
sono rilevanti ai fini urbanistici, così da richiedere un'apposita concessione, ma soltanto quelle che per
caratteristiche e dimensioni rechino un apprezzabile mutamento all'ambiente. È quindi demandato
all'Amministrazione valutare le caratteristiche d'impatto dell'opera con argomenti motivazionali
specifici e determinati e non con generiche ragioni di tutela del paesaggio e ambientale senza
esplicitare in alcun modo la particolare lesione che le nuove apparecchiature arrecherebbero al
godimento del panorama e dell'ambiente (in part. Con. Stato, V, 15 dicembre 1986, n. 642).
4.3. Nella specie, l'ordinanza n. 14443 del 17 agosto 1991 impugnata con il ricorso n. 1886/91, rispetto
alla quale hanno carattere consequenziale le ordinanze n. 817, del 17 gennaio 1992 e successive
oggetto del ricorso n. 384/92, sono correttamente motivate col richiamo alla relazione dell'Ufficio
tecnico comunale in data 25.7.1991, da cui risulta che il luogo dell'istallazione si trova in un'area
destinata dal vigente P.R.G. a parco territoriale e soggetta ai vincoli di cui all'art. 21, delle N.T.A. al
Piano paesaggistico territoriale (zone di particolare interesse paesaggistico ambientale).
4.4. Nelle zone vincolate sotto il profilo ambientale - paesaggistico, a fronte dell'abuso edilizio che
arreca un "vulnus" all'assetto del territorio, non può opporsi alcuna possibile valutazione discrezionale
con riguardo alla ingiunzione di demolizione, in quanto il giudizio di antigiuridicità dell'operato è già
complessivamente contenuto nella legge (Cons. Stato, V, 30 settembre 2002, n. 5058). La motivazione
riportata nell'ordinanza è quindi sufficiente a porre l'interessato in grado di conoscere le ragioni del
diniego ed adeguarvisi o reagire nelle opportune sedi (Cons. Stato, V, 30 novembre 2000, n. 6361).
5. Nel terzo motivo si censura la violazione dell'art. 27 della legge n. 47 del 1985 per omessa
approvazione da parte della giunta tecnico-economica dei lavori relativi.
5.1. La censura ripete il motivo n. 3 del ricorso n. 384/92.
5.2. Anche questa censura è da disattendere, in ragione dell'intervenuta approvazione dei citati
provvedimenti con la delibera di giunta 10 gennaio 1992 n. 1, espressamente richiamata dalle
ordinanze del 7 e 29 gennaio 1992.
6. Con il quarto motivo di appello si riporta il motivo n. 6 del ricorso n. 1886/92, asseritamene non
esaminato in primo grado, di incompetenza del Sindaco di Caste San Pietro Terme in relazione agli arte.
18 e 34 della legge n. 223/90.
6.2. La censura va respinta alla luce del contenuto delle disposizioni in esame, del tutto irrilevante
rispetto a quello dei provvedimenti impugnati.
6.3. Secondo l'art. 18, L. n. 223/90, il Ministero delle comunicazioni può promuovere intese tra i
concessionari privati per la installazione ed esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva in
relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario. La norma è rivolta a prevenire,
negli impianti di telecomunicazione, emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere il
funzionamento di servizi pubblici essenziali quali la sicurezza delle operazioni di volo, le bande di
frequenza assegnate ai servizi di polizia e quelle degli altri servizi di rilievo collettivo (Cass., I, 20
gennaio 1997, n. 542). L'art. 18 non si attaglia pertanto al caso di specie ove sono contestate violazione
urbanistiche e pregiudizi all'assetto del territorio, non interferenze alla comunicazione di altri soggetti o
enti.
6.4. L'art. 34. L. n. 223/90 stabilisce i criteri per l'assegnazione delle radiofrequenze ai fini del rilascio
della concessione agli aventi titolo in base alla formazione del relativo piano (T.A.R. Lazio, sez. II, 9
febbraio 1994, n. 148). Non ha alcuna attinenza con i poteri che i comuni esercitano nei confronti di chi
realizza manufatti per la trasmissione delle onde radio.
6.5. L'omesso esame della censura, perché inconferente e infondata, non inficia di alcuna nullità la
sentenza di primo grado.
7. È infine da respingere l'ultima censura appuntata contro il rigetto, da parte della sentenza, del primo
motivo di entrambi i ricorsi senza approfonditamente valutare: - che si trattava di un ripristino di parti di
un traliccio danneggiate da perturbazioni atmosferiche, il cui basamento in muratura non era stato
danneggiato; - che il comune non aveva esattamente individuato i vincoli urbanistici e ambientali
nell'area in cui insisteva il manufatto.
7.1. L'istallazione del traliccio era infatti abusiva sin dall'origine. L'opera non poteva essere realizzata,
correttamente quindi il Comune ha contestato l'assenza di concessione senza considerare che l'opera
era stata danneggiata dagli eventi atmosferici o che la struttura in muratura non aveva subito danno.
7.2. La zona interessata dal traliccio è destinata dal P.R.G. a parco territoriale, essendo ricca di boschi e
soggetta a vincolo della L. n. 431/85, come il comune ha chiarito nella memoria. È pertanto vietata ogni
modificazione dell'assetto del territorio ed ogni opera edilizia. Il comune ha, poi, esplicitato che l'area è
sottoposta alla normativa di cui all'art. 21 - zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale -
del Piano Paesistico Regionale che non consente l'installazione di antenne. Le opere non erano, quindi,
suscettibili di sanatoria ai sensi degli artt. 32 e 33 della Legge n. 47/1985.
8. L'appello va pertanto respinto e va confermata la sentenza di primo grado.
9. Le spese giudiziali possono tuttavia essere compensate fra le parti in considerazione del tempo in
cui si è protratta la presente vicenda processuale.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di
consiglio del 22 maggio 2007, con l'intervento dei Signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Cesare Lamberti rel. est Consigliere
Caro Lucrezio Monticelli Consigliere
Marzio Branca Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 DIC. 2007.

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Cds 6714 - 2007 edilizia e antenne

  • 1. Consiglio di Stato sez. V, 28/12/2007, (ud. 22/05/2007, dep. 28/12/2007), n.6714 Massime Intestazione Fatto 1. Il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme, a seguito della contestazione in data 24 luglio 1991 di violazione urbanistico-edilizia della Polizia Municipale, per l'istallazione in assenza di concessione edilizia di un traliccio metallico a supporto di impianti di trasmissione via etere, emise ordinanza n. 143/1991 in data 17 agosto 1991, di demolizione del manufatto nei confronti della s.n.c. Telcom di Francesco & Roberto Vallini e del sig. Lucidio Vallini, proprietario del terreno. 1.1. L'ordinanza fu impugnata al Tar dell'Emilia Romagna con ricorso n. 1886/1991, nel quale si affermò in fatto che non era stato istallato un nuovo traliccio, ma ripristinato quello danneggiato dal maltempo dell'estate 1991 e realizzato già dal 1981 dalla ditta Gianluigi Cristiano di Bologna, come documentato dalle copie di bolle di consegna 21-23.10.1981 e dalla fattura n. 83/1981. Per la realizzazione del traliccio la ditta Cristiano ed il sig. Vallini avevano subito assieme ad altri, procedimento penale presso la Pretura di Imola, per contravvenzione alla L. n. 28/1977, conclusosi nel 1990 per amnistia. Per lo stesso manufatto, il sig. Vallini aveva presentato in data 31.12.1986, domanda di sanatoria al Comune di Castel San Pietro Terme. 1.2. In diritto, i ricorrenti dedussero nove censure di violazione della legge n. 47/1985 ed eccesso di potere per essere stata proposta sanatoria del traliccio, da annoverare tra i cosiddetti "volumi tecnici" e per avere il comune violato il loro diritto ad installare il traliccio, quali concessionari dei impianti radioelettrici. 1.3. In primo grado si costituì il Comune di Castel San Pietro eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero delle poste e telecomunicazioni ed alla Regione Emilia Romagna ed affermando che era in corso la demolizione dell'opera. 2. Con successivo avviso sindacale n. 817 del 17 gennaio 1992, il Comune di Castel San Pietro Terme emanò provvedimenti reiterativi del precedente ordine di demolizione e demoliva il traliccio il giorno 31 gennaio 1992, accertata l'inadempienza spontanea all'ordine di demolizione. 2.1. Il provvedimento venne impugnato con ricorso n. n. 384/1992 al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna sia dalla ditta Telecom che dall'Associazione Radio Maria che aveva in loco i propri impianti di trasmissione. 2.2. Furono dedotti gli stessi motivi del precedente ricorso di violazione da parte del comune dei criteri in merito all'esatta individuazione dei destinatari del provvedimento. Inoltre, le modalità con le quali era stata eseguita la demolizione avevano apportato danno alla strada di accesso ed al terreno limitrofo.
  • 2. Per le opere di teleradiodiffusione non era necessario il previo rilascio di provvedimento concessorio, non avendo conferito la legge 223/1990 potere alcuno al Sindaco. 2.3. In ambedue i ricorsi si è costituito il comune di Castel San Pietro Terme che ne ha eccepito l'inammissibilità del ricorso n. 1886/1991 ed ha chiesto il loro rigetto nel merito. 3. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ha riunito i ricorsi, ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità del comune per difetto di notifica del primo ricorso al Ministero delle poste e telecomunicazioni e alla Regione e li ha respinti sull'assunto che erano infondati i motivi: - di violazione dell'art. 6 della legge 47/1985: il sig. Lucidio Vallini era l'effettivo committente delle opere ritenute abusive, quale proprietario del terreno, richiedente il condono ed imputato dei reati ex art. 17. lett. b) L. n. 10/1977 e 110 c.p., per i quali il Pretore di Bologna aveva dichiarato non doversi procedere con la sentenza 19.6.1990; il sig. Roberto Vallini si era dichiarato socio e legale rappresentante della ditta Telcom s.n.c. presente sul luogo al momento dell'accertamento; - di violazione dell'art. 38 della legge 47/1985: il traliccio era stato asseritamene installato dalla ditta Cristiano di Bologna nel 1981; al traliccio non poteva perciò riferirsi la domanda di condono del 1979 neanche accoglibile per la preesistenza del vincolo idrogeologico; - di violazione dell'art. 7, c. 1 della legge 47/1985: l'istallazione di antenne radiofoniche o televisive implica trasformazione urbanistica ed edilizia tale da rendere necessario il rilascio di concessione in presenza di una determinata soglia di rilevanza; il traliccio non va compreso nella categoria dei volumi tecnici né in quella delle pertinenze; era poi in contrasto con gli strumenti urbanistici; - di violazione dell'art. 32 e 4 della legge 223/1990: è necessario il possesso della concessione edilizia perché l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, nel periodo transitorio allora in vigore, era ragionevolmente subordinata alle trasmissioni effettuate con opere realizzate previo rilascio di concessione; - di violazione dell'art. 12, d.l. n. 2/1988, che muove dal presupposto della suscettibilità di sanatoria del traliccio, del tutto impossibile anche per la sua pericolosità, dati i possibili effetti delle radiazioni sulla salute pubblica evidenziati nel primo provvedimento; - di eccesso di potere nelle diverse ipotesi di carenza di sostegno probatorio per l'illegittimità ex se del traliccio abusivo e omessa contestazione di abusi analoghi ad altri esercenti teleradiodiffusivi od operatori del settore. 4. La sentenza è appellata dal s.n.c. Telcom di Francesco & Roberto Vallini e dal sig. Lucidio Vallini. Si è costituito il comune di Castel San Pietro Terme. 5. La causa viene in decisione il 22 maggio 2007. Diritto
  • 3. 1. La sentenza impugnata del Tar dell'Emilia Romagna ha respinto i seguenti ricorsi di Telcom di Francesco & Roberto Vallini s.n.c. e del sig. Lucidio Vallini: - ricorso n. 1886/91, avverso l'ordinanza n. 143/1991 in data 17 agosto 1991 del Comune di Castel San Pietro Terme che ha intimato la demolizione di un traliccio metallico a supporto di impianti di trasmissione via etere installato in assenza di concessione edilizia; - ricorso n. 484/92, avverso l'avviso n. 817 del 17 gennaio 1992 che ha reiterato il precedente ordine e disposto la demolizione del traliccio il giorno 31 gennaio 1992, per inadempienza spontanea all'ordine di demolizione. 1.1. La sentenza è impugnata dalla s.n.c. Telcom di Francesco & Roberto Vallini nella qualità di emittente radiotelevisiva che aveva in uso il traliccio e dal sig. Lucidio Vallini, proprietario del terreno sul quale l'opera insisteva. 2. L'appello è infondato per tutti i motivi dedotti. 3. Con il primo, la sentenza viene censurata per non avere rilevato la nullità assoluta della notificazione dell'ordine demolizione, nullità non sanata dall'impugnazione del provvedimento da parte di Telcom, spiccata al solo fine di far rilevare la nullità. 3.1. La censura riprende il motivo sub 2 del ricorso n. 484/92, nel quale si afferma l'illegittimità del provvedimento del 17 gennaio 1992 n. 817, nel quale, preso atto del verbale 7 gennaio 1992 di accertamento di inadempienza al precedente ordine n. 143 del 17 settembre 1991, si dispose la rimozione coattiva d'ufficio del traliccio per il giorno 23 gennaio 1992 nonché del provvedimento 29 gennaio 1992 n. 1462 col il quale la rimozione d'ufficio era disposta per il 31 gennaio 1992. 3.2. I provvedimenti sono indirizzati entrambi ai sigg.ri Roberto Vallini e Lucidio Vallini (docc. 3 e 4 dep. Comune 13.04.1992), l'uno nella veste di socio di s.n.c. Telcom e l'altro nella qualità di proprietario del terreno. Gli appellanti sostengono la necessità di notificazione anche al sig. Francesco Vallini, contitolare di Telcom unitamente al sig. Roberto Vallini, la cui omissione avrebbe prodotto la nullità assoluta ed insanabile dei provvedimenti. 3.3. La tesi non ha pregio. 3.4. Nelle società in nome collettivo la notificazione di un atto alla società mediante consegna al singolo socio estende i suoi effetti anche nei confronti degli altri soci che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali. L'estensione degli effetti della notifica anche ai soci che non l'hanno ricevuta dipende dal fatto che costoro rispondono delle obbligazioni sociali in quanto direttamente responsabili ai sensi dell'art. 2291 c.c.. 3.5. Il principio, consolidato in giurisprudenza, è stato affermato con riferimento all'interruzione della prescrizione (Cass., sez. lav., 12 agosto 2004, n. 15713), in tema di accertamento tributario (Cass., sez. trib., 4 luglio 2003, n. 10606) e con riguardo alla riscossione delle imposte sui redditi (Cass., sez. trib., 8 maggio 2003, n. 7000; Cass., sez. trib., 4 maggio 2001, n. 6260) e alle sanzioni tributarie (Cass., sez. trib., 27 aprile 2002, n. 6142).
  • 4. 3.6. Il principio opera pertanto anche nel caso di specie, ove la comunicazione 17 gennaio 1992 n. 817 al solo socio sig. Roberto Vallini estende i suoi effetti anche all'altro socio sig. Francesco Vallini, per la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci relativamente agli obblighi sociali, prevista dall'art. 2291, comma 1, c.c.. Inoltre relativamente alle società in nome collettivo vige il principio della titolarità dell'ufficio di amministratore in capo a ciascun socio (art. 2257 e 2293 c.c.), salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo (art. 2295 c.c.); a tale diversa disposizione non è stata espressa alcuna indicazione. La titolarità dell'ufficio di amministratore, ove non sia diversamente stabilito, importa anche la rappresentanza legale della società (art. 2295 e 2298 c.c.) 3.7. Correttamente perciò la sentenza di primo grado ha rigettato la censura di nullità dei provvedimenti di demolizione oggetto del ricorso n. 484/92, perché notificati ad uno solo dei soci della società e non ad ambedue. 4. Nel secondo motivo di appello, che richiama il motivo n. 3 del ricorso n. 1886/91 e i motivi n. 5 e 6 del ricorso n. 384/92, si ribadisce che non era necessario il provvedimento concessorio per l'istallazione del traliccio e si censura la sentenza impugnata di violazione del criterio della "soglia di rilevanza" urbanistica necessaria per richiedere la concessione ad installare un'antenna trasmittente radiotelevisiva, affermato in lontani precedenti di questa stessa Sezione (Cons. Stato, V, 15 dicembre 1986, n. 642; 20 ottobre 1988, n. 594). 4.1. Anche questo motivo è da disattendere. 4.2. Nell'affermare che l'installazione di un traliccio non comporta di per sé una modificazione del territorio di tale portata da richiedere il preventivo rilascio di una concessione edilizia, la Sezione ha posto l'accento sulla necessità di valutare l'attitudine della struttura ad incidere sull'assetto territoriale in ragione delle dimensioni del manufatto, atteso che non tutte le opere dell'uomo incidenti sul territorio sono rilevanti ai fini urbanistici, così da richiedere un'apposita concessione, ma soltanto quelle che per caratteristiche e dimensioni rechino un apprezzabile mutamento all'ambiente. È quindi demandato all'Amministrazione valutare le caratteristiche d'impatto dell'opera con argomenti motivazionali specifici e determinati e non con generiche ragioni di tutela del paesaggio e ambientale senza esplicitare in alcun modo la particolare lesione che le nuove apparecchiature arrecherebbero al godimento del panorama e dell'ambiente (in part. Con. Stato, V, 15 dicembre 1986, n. 642). 4.3. Nella specie, l'ordinanza n. 14443 del 17 agosto 1991 impugnata con il ricorso n. 1886/91, rispetto alla quale hanno carattere consequenziale le ordinanze n. 817, del 17 gennaio 1992 e successive oggetto del ricorso n. 384/92, sono correttamente motivate col richiamo alla relazione dell'Ufficio tecnico comunale in data 25.7.1991, da cui risulta che il luogo dell'istallazione si trova in un'area destinata dal vigente P.R.G. a parco territoriale e soggetta ai vincoli di cui all'art. 21, delle N.T.A. al Piano paesaggistico territoriale (zone di particolare interesse paesaggistico ambientale).
  • 5. 4.4. Nelle zone vincolate sotto il profilo ambientale - paesaggistico, a fronte dell'abuso edilizio che arreca un "vulnus" all'assetto del territorio, non può opporsi alcuna possibile valutazione discrezionale con riguardo alla ingiunzione di demolizione, in quanto il giudizio di antigiuridicità dell'operato è già complessivamente contenuto nella legge (Cons. Stato, V, 30 settembre 2002, n. 5058). La motivazione riportata nell'ordinanza è quindi sufficiente a porre l'interessato in grado di conoscere le ragioni del diniego ed adeguarvisi o reagire nelle opportune sedi (Cons. Stato, V, 30 novembre 2000, n. 6361). 5. Nel terzo motivo si censura la violazione dell'art. 27 della legge n. 47 del 1985 per omessa approvazione da parte della giunta tecnico-economica dei lavori relativi. 5.1. La censura ripete il motivo n. 3 del ricorso n. 384/92. 5.2. Anche questa censura è da disattendere, in ragione dell'intervenuta approvazione dei citati provvedimenti con la delibera di giunta 10 gennaio 1992 n. 1, espressamente richiamata dalle ordinanze del 7 e 29 gennaio 1992. 6. Con il quarto motivo di appello si riporta il motivo n. 6 del ricorso n. 1886/92, asseritamene non esaminato in primo grado, di incompetenza del Sindaco di Caste San Pietro Terme in relazione agli arte. 18 e 34 della legge n. 223/90. 6.2. La censura va respinta alla luce del contenuto delle disposizioni in esame, del tutto irrilevante rispetto a quello dei provvedimenti impugnati. 6.3. Secondo l'art. 18, L. n. 223/90, il Ministero delle comunicazioni può promuovere intese tra i concessionari privati per la installazione ed esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario. La norma è rivolta a prevenire, negli impianti di telecomunicazione, emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere il funzionamento di servizi pubblici essenziali quali la sicurezza delle operazioni di volo, le bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia e quelle degli altri servizi di rilievo collettivo (Cass., I, 20 gennaio 1997, n. 542). L'art. 18 non si attaglia pertanto al caso di specie ove sono contestate violazione urbanistiche e pregiudizi all'assetto del territorio, non interferenze alla comunicazione di altri soggetti o enti. 6.4. L'art. 34. L. n. 223/90 stabilisce i criteri per l'assegnazione delle radiofrequenze ai fini del rilascio della concessione agli aventi titolo in base alla formazione del relativo piano (T.A.R. Lazio, sez. II, 9 febbraio 1994, n. 148). Non ha alcuna attinenza con i poteri che i comuni esercitano nei confronti di chi realizza manufatti per la trasmissione delle onde radio. 6.5. L'omesso esame della censura, perché inconferente e infondata, non inficia di alcuna nullità la sentenza di primo grado. 7. È infine da respingere l'ultima censura appuntata contro il rigetto, da parte della sentenza, del primo motivo di entrambi i ricorsi senza approfonditamente valutare: - che si trattava di un ripristino di parti di un traliccio danneggiate da perturbazioni atmosferiche, il cui basamento in muratura non era stato
  • 6. danneggiato; - che il comune non aveva esattamente individuato i vincoli urbanistici e ambientali nell'area in cui insisteva il manufatto. 7.1. L'istallazione del traliccio era infatti abusiva sin dall'origine. L'opera non poteva essere realizzata, correttamente quindi il Comune ha contestato l'assenza di concessione senza considerare che l'opera era stata danneggiata dagli eventi atmosferici o che la struttura in muratura non aveva subito danno. 7.2. La zona interessata dal traliccio è destinata dal P.R.G. a parco territoriale, essendo ricca di boschi e soggetta a vincolo della L. n. 431/85, come il comune ha chiarito nella memoria. È pertanto vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio ed ogni opera edilizia. Il comune ha, poi, esplicitato che l'area è sottoposta alla normativa di cui all'art. 21 - zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale - del Piano Paesistico Regionale che non consente l'installazione di antenne. Le opere non erano, quindi, suscettibili di sanatoria ai sensi degli artt. 32 e 33 della Legge n. 47/1985. 8. L'appello va pertanto respinto e va confermata la sentenza di primo grado. 9. Le spese giudiziali possono tuttavia essere compensate fra le parti in considerazione del tempo in cui si è protratta la presente vicenda processuale. PQM P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello. Spese compensate. Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 22 maggio 2007, con l'intervento dei Signori: Raffaele Iannotta Presidente Raffaele Carboni Consigliere Cesare Lamberti rel. est Consigliere Caro Lucrezio Monticelli Consigliere Marzio Branca Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 DIC. 2007.