Sel lettera denuncia illegittimità permesso ex arena castellano
1. Sinistra Ecologia Libertà
Vico Gelso n°4, Gioia del Colle (BA)
E-mail: sinistrapergioia@gmail.com
Alla Cortese Attenzione di:
Presidente della Regione Puglia - Nichi Vendola
Presidente della Giunta Regionale - Onofrio Introna
Assessore all’Urbanistica della Regione Puglia – Angela Barbanente
Prefetto di Bari - S.E. Carlo Schilardi
Presidente della Provincia di Bari - Francesco Schittulli
Sindaco di Gioia del Colle – Piero Longo
Dirigente dell’UTC di Gioia del Colle – Nicola Bartolomeo Laruccia
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Si premette, che il Circolo Sinistra, Ecologia e Libertà di Gioia del Colle con
lettera protocollata in data 16-12-2010 chiedeva al Dirigente dell’Ufficio Tecnico
Comunale chiarimenti in merito al rilascio del permesso di costruire n. 96 del 2010
per meglio conoscere la natura dell’intervento edilizio autorizzato in zona omogenea
di tipo F1, che prevede due interventi così distinti :
il primo, si presume, ai sensi dell’art. 22 delle N. T .A. per la realizzazione di un corpo
edilizio adibito ad uffici, negozi e box;
il secondo, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 14/2009, attraverso la demolizione e la
ricostruzione di un corpo edilizio da adibirsi a residenza.
In presenza di un assoluto ed incomprensibile silenzio da parte del Dirigente
dell’Ufficio Tecnico Comunale alla richiesta avanzata, in data 12 Gennaio 2011, il
Circolo ha inoltrato, allo stesso, un’istanza per ottenere, previo pagamento dei diritti
di riproduzione, copia del permesso di costruire n. 96 /2010 e la Relazione tecnica
con la verifica urbanistica dell’intervento, redatta dai tecnici progettisti incaricati,
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richiamando le vigenti disposizioni normative inerenti la partecipazione e la
trasparenza dell’azione amministrativa.
Questa volta, del tutto inspiegabilmente, e come se non fosse già sufficientemente
chiara la tipologia della richiesta avanzata, il Dirigente dell’U.T.C. anziché rilasciare
le copie degli atti reclamati chiedeva al Circolo, con nota 1137/126/4045 del
09/02/2011 di esplicitare ulteriormente la richiesta formulata con l’istanza 12 del
Gennaio 2011.
A nostro avviso questa pratica dilatoria da parte dell’ufficio preposto ha come unico
scopo quello di procrastinare irragionevolmente il rilascio degli atti richiesti.
Tutto ciò premesso,
il Circolo di Sinistra, Ecologia e Libertà avendo già abbastanza chiaro il tipo di
intervento edilizio, in avanzata fase di esecuzione, che si sta realizzando tra via Ugo
Bassi e via Flora sul suolo già adibito a Cinema all’aperto (ex Arena Castellano) e
tipizzato F1 dal P,R.G. vigente, osserva ed espone quanto segue, chiedendo sin
d’ora, di fronte all’inerzia delle Autorità comunali preposte, l’intervento dei poteri
sostitutivi Provinciali e Regionali al fine di evitare con il prosieguo dei lavori danni
risarcitori al Comune per l’improvvida decisione di rilasciare un permesso di
costruire, a nostro modo di vedere, illegittimo.
Il permesso di costruire n. 96/2010 sembra del tutto illegittimo sia sotto il
profilo della violazione di legge che di regolamento delle norme tecniche di
attuazione.
Infatti, a seguito di specifiche sentenze della Corte Costituzionale, con le quali
aveva dichiarato incostituzionali alcuni articoli della legge urbanistica, e
segnatamente l’art. 7, commi 2, 3 e 4 e l’art. 40 della medesima legge in quanto
comportanti il primo la costituzione di vincoli di inedificabilità a tempo
indeterminato (quale è la durata dei piani regolatori generali) con conseguenze reali
pari all’espropriazione del diritto di edificare, e il secondo per la indennizzabilità dei
vincoli stessi. Tanto che, il Parlamento con la legge 1187/ 1968, stabilì all’art. 2 che
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le indicazioni di piano regolatore generale nella parte in cui incidevano su beni
determinati e assoggettavano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione od
a vincoli che comportano l’inedificabilità, perdevano ogni efficacia qualora nei
cinque anni successivi alla data di approvazione del piano regolatore generale non
fossero stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di
lottizzazione convenzionata.
La perdita di efficacia dei vincoli comportò la costituzione di zone prive di ogni
pianificazione urbanistica che, successivamente, la giurisprudenza( C.d.S. Ad. Plen.
n. 7 , 10 e 12 del 1984 per citare le più importanti) rese edificabili nei limiti
desumibili dall’art. 4 ultimo comma della L. 10/1977,(0,03mc/mq) solo fuori dal
perimetro urbano, consentendo, invece, al suo interno unicamente interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi di risanamento igienico
sanitario e conservativo. Di questo si dirà pure dopo a proposito dell’intervento ex
art. 4 L.R.14/2008.
L’art. 39 delle vigenti N.T.A. ( Decadenza dei vincoli a servizi- Zone F) del Piano
Regolatore Generale del Comune di Gioia del Colle testualmente recita: “Per tutte le
zone F, qualora dopo l’approvazione del P.R.G. dovesse decadere per qualsiasi
motivo il vincolo a servizio, le aree devono essere considerate agricole di tipo E2 e
devono, pertanto, essere sottoposte alle norme, indici e parametri previsti dall’art.
20 per tali zone”. Ogni commento alla prescrizione e all’imperatività di tali norme
appare superfluo, anche alla luce del parere acquisito con nota dell’11 aprile 1994,
protocollo n. 5285 del 13/04/1994 direttamente dall’Assessorato Regionale
all’Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica in risposta ad un quesito posto
dall’Amministrazione Comunale di Gioia del Colle in merito alla decadenza dei
vincoli di inedificabilità imposti dal P.R.G.- edificabilità delle zone “F”, che in questa
sede espressamente si richiama.
In generale ( art. 12, 1° comma, T.U. 380/2001) “il permesso di costruire è
rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico - edilizia vigenti.”
Appare allora davvero singolare ed ingiustificata l’autorizzazione del permesso
di costruire n. 96/2010 che consente, addirittura, la realizzazione di uffici, negozi e
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box che andrebbero, invece, localizzati nella zona D4 (direzionale e commerciale) del
nostro P.R.G. deputata per tale uso.
Ciò che colpisce nel caso di specie è il ricorso ad una vera e propria variante al
piano regolatore generale, (peraltro impossibile per finalità privatistiche atteso che
il P.R.G. Vigente non è stato adeguato alla legge 56/80), approvata con il rilascio del
permesso di costruire dal solo Dirigente dell’ U.T.C., presumibilmente all’oscuro e in
assenza di determinazioni da parte del Consiglio Comunale deputato per legge a tale
scopo.
Il ricorso, invece, alla legge regionale 14/2009, demolizione e ricostruzione del
manufatto esistente, appare come autentico espediente per consentire
l’applicazione di norme sopravvenute con chiare finalità elusive rispetto alle sopra
citate decisioni del Consiglio di Stato e al combinato disposto di norme statali e
regionali (D.P.R. 380/2001 e L. R. 14/2009).
Infatti, il manufatto esistente è allocato in una area destinata a Servizi di
quartiere per la residenza così come riportato dal primo comma dell’art. 22 delle
N.T.A. che evidenzia il soddisfacimento di tale standard all’art. 3 del D.M. 1444/68.
Per cui, oltre alla variante urbanistica apportata all’area con la nuova
tipizzazione impressa dall’intervento direzionale in fase di esecuzione si appalesa
un’ulteriore illegittimità in quanto non è stata individuata nell’immediata prossimità
un’area sostitutiva allo standard richiesto.
Pertanto, si ribadisce (al fine dei poteri sostitutivi che si invocheranno in
seguito), che gli interventi proposti non sono conformi alle prescrizioni del P.R.G.
vigente e alla disciplina urbanistico - edilizia vigente al momento del rilascio del
permesso di costruire .
Aver, invece, autorizzato il ricorso alla demolizione e ricostruzione di per se
non solo compromette la corretta applicazione delle decisioni del C.d.S., ma viola in
modo indubitabile l’art. 9 del testo unico 380/2001 in materia edilizia richiamato,
laddove alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell’art. 3 prevede quale tipo di
intervento è consentito nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, ossia i già
richiamati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento
statico e di risanamento igienico, oltre agli interventi di restauro e di risanamento
conservativo, escludendo, in ogni caso, la possibilità di interventi di nuova
costruzione. La L.R. 14/2009, che recepisce le linee guida del T.U. emanato dal
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Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, esplicita con chiarezza all’art.
6, 1°comma, lettera b) i limiti di applicazione, non consentendo la realizzazione degli
interventi previsti dagli artt. 3 e 4, permettendo, invece, all’interno del perimetro
urbano, la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e risanamento conservativo.
Pertanto, in ragione delle su esposte considerazioni il circolo Sinistra,
Ecologia e Libertà di Gioia del Colle invita in primis il Dirigente dell’U.T.C. del
Comune di Gioia del Colle avvalendosi del principio di autotutela, al fine di evitare
danni al Comune, ad annullare il permesso di costruire n.96/2010 perché assunto
in violazione di legge (L.1187/1968 art.2, T.U. in materia edilizia D.P.R. 380/2001,
L.R. 14/2009) e di regolamento (Art. 39 N.T.A. del P.R.G. di Gioia del Colle).
Si richiama l’attenzione del Sig. Sindaco del Comune di Gioia del Colle
invitandolo ad avvalersi delle prerogative rivenienti dall’art. 50 del D. Lgs. n.
267/2000.
La presente nota viene inviata al Presidente della Giunta Regionale ed
all’Ufficio Urbanistico della Regione Puglia e della Provincia di Bari (art.39
L.R.22/2006), poiché ognuno per le rispettive competenze attivino le procedure
previste dal 1° comma dell’art. 39 del T.U. 380/2001, se del caso, come si ritiene
da parte nostra, ricorrendo, in pendenza della procedura, all’applicazione del
3°comma dell’art. 39 su richiamato e dall’art. 49 della L.R. 56/80 in materia di
poteri sostitutivi e di annullamento di atti amministrativi illegittimi, ed infine, per
conoscenza, a Sua Eccellenza il Sig. Prefetto della Provincia di Bari per esercitare la
vigilanza e il controllo necessario sugli organi comunali e regionali circa l’esatta
osservanza e applicazione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto.
Con espressa riserva, sin d’ora, di comunicare ad altri livelli istituzionali
nazionali, nonché all’Autorità Giudiziaria Ordinaria l’intera vicenda per i profili di
illegittimità che riterrà opportuno evidenziare.
Il segretario
Antonio Grandieri
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