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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

                                DELLA LIGURIA

                                    RICORSO

del Comitato “La Salamandra” per la protezione dell’ambiente a La Spezia, con

sede a La Spezia, V.le San Bartolomeo n. 103, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, Sig. Davide Rapallini, nato a la Spezia l’8 luglio 1965

ed ivi residente in Via dei Colli n.10, c.f. RPL DVD 65L08 E463I, rappresentato e

difeso, unitamente e disgiuntamente, dall’Avv. Francesca Beconcini e dall’Avv.

Giancarlo Moizo, domiciliato in Genova nello studio di Via Rivale 2/6, presso la

persona dell’Avv. Giancarlo Moizo, in forza di delega posta in calce al presente

atto,

                                       contro

    -   Il Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica

                                   e nei confronti di

    Società Grifil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede

    legale in Milano, Via Fatebene Fratelli n.13

                       per l’annullamento previa sospensione

    della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/04/2007, conosciuta in

    data 19/4/2007

                                   avente ad oggetto

    “Revisione accordo di programma ex raffineria Ip approvato con DPGR n.674

    del 26.9.97. Approvazione della variante al piano d’area dell’ex raffineria Ip –




                                                                                   1
Elaborato P5 del PUC – Approvazione del PUO del Subdistretto n.3 della Soc.

Grifil ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della L.R. 36/97”.

                    e per l’annullamento previa sospensione

di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connessi.

                             PREMESSE IN FATTO

Con ricorso R.G.R. 787/2005 il Comitato Salamandra impugnava innanzi il

T.A.R. Liguria per l’annullamento, previa sospensione, la “Determinazione

dirigenziale n.17 del 20 aprile 2005 avente ad oggetto “Approvazione modifica

progettuale del progetto di bonifica area ex IP porzione Grifil presentata da ENI

Spa ed autorizzazione ai relativi lavori”, nonché chiedeva l’annullamento di tutti

gli atti presupposti, preparatori, inerenti ed in particolare: degli atti della

Conferenza dei Servizi Deliberante del 15 febbraio 2005 per la parte relativa

alla modifica progettuale della bonifica area ex IP, porzione Grifil, presentata da

ENI s.p.a. e relativamente al parere favorevole allo svincolo parziale delle aree

del sub distretto 3, individuate sub 3/1, degli atti della Conferenza dei Servizi in

sede istruttoria del 7/7/2004, degli atti della Conferenza dei Servizi in sede

istruttoria del 29/06/2004, del parere della Regione, settore Valutazione di

Impatto Ambientale, del 14/2/2005, della deliberazione della Giunta Regionale

del 17/12/2004, atto di verifica screening ex L.R. 38/98, degli atti della

Conferenza dei Servizi in sede istruttoria del 17/9/2004, del parere della

Regione, settore Valutazione di Impatto Ambientale, del 16/9/2004, del parere

della Regione, settore Valutazione di Impatto Ambientale, del 17/6/2004.




                                                                                  2
Il ricorso era proposto contro:     Comune della Spezia, Provincia della Spezia,

Regione Liguria, Arpal, Conferenza dei Servizi presso Comune della Spezia e nei

confronti di Ente Nazionale Idrocarburi, Sviluppo Immobiliare Spa, Grifil Srl,

Foster Wheeler Italiana Spa.

Con il summenzionato ricorso il comitato ricorrente ha lamentato la violazione

degli artt. 2 e 32 Cost. come conseguenza della violazione e falsa applicazione delle

norme sulla VIA, dei principi del Decreto Ronchi sulla gestione dei rifiuti e

sull’istruttoria che precede le autorizzazioni di competenza regionale, nonchè delle

modalità attuative delle fasi di bonifica di cui agli allegati tecnici del decreto

ministeriale 471/99. Si è, infine, rilevato che lo sviamento dall’interesse pubblico

alla bonifica risulta evidente dalla prevalenza riconosciuta all’interesse economico

connesso all’utilizzazione dell’area, che è stata oggetto di concessioni edilizie

rilasciate prima dell’inizio dei lavori di bonifica e la cui efficacia era subordinata

alla certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia che avrebbe dovuto

attestare anche la compatibilità degli usi programmati e previsti dei suoli. I lotti

interessati dalle dette concessioni componevano il subdistretto 3 del Piano d’area

dell’ex raffineria previsto dall’Accordo di Programma approvato dalla Regione

Liguria con delibera 26/9/97.

Sul piano concreto della realizzazione dei lavori di bonifica, detta fuorviante

premessa comportava l’adozione, nel progetto di variante, dell’uso del desorbitore

termico (per il momento non installato, ma non ritirato dall’Amministrazione in

sede di autotutela), nonché la movimentazione sconsiderata di migliaia di tonnellate

di terreno inquinato che ha provocato e provoca malori e disagi ai cittadini, essendo

il sito adiacente alle vie del centro cittadino, all’ospedale, ad alcuni asili e scuole



                                                                                     3
Sennonché l’Ecc.mo Tribunale, nella Camera di Consiglio del 28/7/2005,

pronunciava ordinanza -n.375- di rigetto della domanda di sospensione, rilevato che

“allo stato, sussiste il fumus boni juris in merito alle eccezioni preliminari, in specie

alla luce della giurisprudenza già espressa da questo Tribunale (cfr. ad es. sentenze

nn. 267/2004, 747/2004 e 1080/2005)”.

Il Comitato Salamandra depositava istanza di prelievo in data 31/5/2006.

L’Associazione Verdi Ambiente e Società ed alcuni abitanti frontistanti l’area ex Ip

proponevano ricorso innanzi il T.A.R. Liguria, R.G.R. n. 267/ 2007, in data 15

marzo 2007, contro il Comune della Spezia e nei confronti della Società Grifil Srl,

per l’annullamento previa sospensione del permesso di costruire n.184 del 15.05.06,

avente lo stesso oggetto delle precedenti concessioni e cioè “esecuzione dei lavori

di realizzazione edifici lotti Sc3/1, Sc3/2 e Sc3/3 del subdistretto 3 in attuazione

dello SUA dell’ex raffineria I.P. sull’immobile censito in Catasto al foglio 100,

mappali n.2065, 220, 218, ed ubicato in località area I.P., Via Antoniana. Prima

dell’udienza in Camera di Consiglio del 19 aprile 2007 il Comune della Spezia

depositava Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/04/2007. La

revisione dell’ Accordo di programma contiene modifiche riguardanti i seguenti

aspetti:

“1. l’assetto infrastrutturale;

2. l’assetto urbanistico generale e la suddivisione dei Subdistretti Attuativi;

3. l’assetto insediativi, planivolumetrico;

4. Master plan: criteri generali d’intervento;

5. la normativa e gli aspetti convenzionali”.




                                                                                       4
DIRITTO

La legittimazione ad agire degli enti privati, non ricompresi tra le associazioni

individuate ai sensi dell’art. 13 della L.349/1986, ed affermata in ossequio al

principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale delle formazioni sociali, è

subordinata all’accertamento del Giudice che, caso per caso, valuta la rispondenza

ai parametri elaborati in via pretoria. Ad un ente privato è, pertanto, riconosciuta la

legittimazione ad agire in giudizio quando: persegua in modo non occasionale

obiettivi di tutela ambientale, abbia un adeguato grado di stabilità, un sufficiente

livello di rappresentatitività, un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è

situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (T.A.R. Liguria 267/2004).

“L’esplicita legittimazione delle associazioni ambientalistiche individuate a livello

nazionale o ultraregionale, non esclude di per sé la legittimazione ad agire in

giudizio degli organismi privati che si costituiscano in un ambito territoriale più

ristretto per salvaguardare in modo serio e duraturo l’ambiente nella data località,

e che vengano quindi ad assumere quella connotazione oggettiva di “formazioni

sociale”, a cui la costituzione attribuisce lo specifico ruolo sopra evidenziato”

(T.A.R. Liguria 747/2004)

Premesso ciò, occorre narrare circostanze e fatti, tanto precedenti che successivi

all’udienza del 28/7/05, e che, a giudizio del ricorrente, sono tali da consentire a

questo Ecc.mo Tribunale di accertare positivamente la sussistenza della

legittimazione ad agire in capo al comitato civico “Salamandra”.

Il Comitato è stato costituito informalmente nel 2004 come osservatorio giuridico-

ambientale da alcuni liberi professionisti per esprimere solidarietà al Comitato per

la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti e le altre associazioni



                                                                                     5
ambientaliste che svolgono la propria attività sul presupposto che il progresso

economico e sociale debba, per essere tale, svilupparsi contestualmente alla tutela e

valorizzazione dell’ambiente.

La bonifica dell’area ex IP, dopo l’esecuzione dei rilevanti scavi attuati nell’estate

2004, si è appalesata una situazione d’emergenza; il pericolo di danni molto gravi è

divenuto ancora più concreto a seguito della pronuncia della Regione Liguria che,

con delibera del 17/12/2004, declassava i rifiuti pericolosi del sito a rifiuti non

pericolosi. Il comitato ricorrente procedeva, quindi, ad organizzare la propria

attività promuovendo campagne informative più estese ed aumentando il numero di

aderenti che si sono associati mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione;

Tale stampato informa il sottoscrittore non solo delle finalità generali perseguite,

ma richiama immediatamente l’argomento concreto sul quale si stava svolgendo

l’attività dell’allora neo-comitato.    Rappresentanti della “Salamandra” hanno

sempre partecipato alle riunioni tenute presso la IV circoscrizione alla presenza di

rappresentanti della P.A. per tentare di provocare un ripensamento sui tempi e modi

della bonifica, scongiurando così l’approvazione del progetto di variante; aderenti al

comitato ricorrente hanno altresì preso parte a tutte le riunioni dei comitati

ambientalisti svoltesi presso la sede di Cittadinanza Attiva, formulando proposte per

conciliare bonifica, salute pubblica, ambiente. In detta sede si decideva di

percorrere tanto la via politica che quella giudiziaria. Il 6 giugno 2005 avanti al

notaio Ceroni in La Spezia si formalizzava la costituzione e lo statuto del Comitato

Salamandra (doc.I) che, per quanto non necessario ai sensi della summenzionata

giurisprudenza del T.A.R. Liguria, era redatto in quella sede per meglio significare

la volontà di stabilità dell’operato del comitato. Con il comunicato stampa del



                                                                                    6
27/6/2005 l’Assessore all’Ambiente espungeva, peraltro, il Comitato “ La

Salamandra” sia dal tavolo di confronto costituito tra Comune, Associazioni,

cittadini e Circoscrizione, sia dalla Commissione “mista” di controllo (peraltro mai

costituita) in quanto “..unico firmatario del ricorso al Tar..” (doc. II). Il 28 luglio

2005, giorno dell’udienza in camera di consiglio, il menzionato Assessore

comunicava alle associazioni, ad alcuni cittadini ed all’Ordine dei Medici che la

soc. Helios, subentrata nella proprietà dell’area ex Ip e nelle operazioni di bonifica,

non intendeva più utilizzare il desorbitore termico (doc. III). E’ importante precisare

che l’Ordine dei Medici era come sopra informato poiché, dopo l’esito deprimente

delle suddette riunioni di circoscrizione, rappresentanti della Salamandra avevano

convocato la Commissione Medica per relazionarla su quanto stava accadendo

nell’area ex Ip e sull’irriducibile volontà dell’Amministrazione di procedere alla

bonifica in forza del progetto approvato che non valuta affatto i rischi sanitari ed

ambientali derivanti da tali operazioni in un sito adiacente al centro città. In

quell’occasione i medici della Commissione apprendevano increduli e contrariati

quale fosse la realtà progettuale e di fatto dell’area. Nel corso dell’ultimo anno, il

comitato ricorrente e le altre associazioni ambientaliste hanno continuato,

organizzandosi come “Coordinamento Associazioni e Comitati per l’area ex Ip”,

stante il rilevante numero di problematiche ambientali esistenti nella provincia (doc.

IV), ad interloquire con la P.A. nel tentativo, vano, di ottenere concrete garanzie a

tutela della salute dei cittadini. In particolare si è cercato di portare a compimento

la soluzione politica del conflitto ambientale, soluzione che in aggiunta

all’eliminazione del desorbitore dal progetto ed all’esecuzione delle operazioni di

scavo e movimentazione in sicurezza, cioè senza dispersione di gas e vapori,



                                                                                     7
prevede il controllo delle attività di bonifica anche da parte di un esperto indicato

dal Coordinamento dei Comitati per l’area ex Ip,. Benché il Comune, sin dalla

primavera 2005, si sia dichiarato favorevole all’intervento di un esperto, la cui

funzione di referente degli ambientalisti dovrebbe costituire motivo di sicurezza per

i cittadini sul buon andamento della bonifica, di fatto la P.A. non ha mai stato

accettato il consulente di fiducia del Coordinamento dei Comitati, Dr. Anacleto

Busà (doc. IV, comunicato stampa 20/6/06), già consulente della Commissione

Parlamentare d’Inchiesta sui Rifiuti e del Comune della Spezia. Attualmente il Dr.

Busà sta redigendo una perizia, dietro richiesta del Comitato Salamandra, sullo stato

d’inquinamento del sito, sull’adeguatezza dei procedimenti di bonifica e sui

correlati pericoli sanitari ed ambientali.

Il Comitato Salamandra è intervenuto ad adiuvandum nel ricorso R.G.R. 142/2006

proposto dal Comitato per la salvaguardia e lo sviluppo del Golfo dei Poeti per

l’annullamento dei progetti definitivi di bonifica di porzioni del golfo della Spezia.

Nella relativa sentenza il Tribunale riteneva inammissibile l’intervento ribadendo

che”..e’ inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto da un soggetto che

risulti titolare di una posizione tutelabile con una propria impugnativa e non già di

una posizione dipendente da quella del ricorrente principale..Peraltro, nel caso di

specie i soggetti interveniente non hanno neppure dimostrato la sussistenza dei

requisiti richiesti dalla giurisprudenza prevalente al fine di estendere la

legittimazione oltre i soggetti individuati ex art. 13..”

Per concludere sul punto relativo alla legittimazione ad agire del comitato “La

Salamandra”, si precisa che lo stesso ha collaborato alla redazione dell’esposto

presentato da alcuni cittadini e dai Verdi nell’agosto u.s. presso la Procura della



                                                                                     8
Spezia, avente ad oggetto le problematiche sanitarie legate alla bonifica del sito in

questione (doc.V) e per cui sono in corso indagini e che nell’ottobre 2006, ha

proposto reclamo presso la Commissione UE per la violazione di direttive

comunitarie sulla VIA e sui rifiuti (doc.VI).

Il comitato ricorrente presenta i requisiti richiesti dalla sopra citata giurisprudenza,

ha altresì perseguito tutti gli scopi di cui al punto 2 del suo statuto e, ad oggi esso

conta circa seicentocinquanta associati (doc.VII)

                                          @@@

   1) Violazione dell’ art. 2 della Legge regionale 36/1997, violazione e falsa

       applicazione dell’art. 17 del D.L.vo 22/1997 e degli artt. 4, 5, 6 e 10,

       dell’Allegato     4   (Criteri   per     la   redazione    del    Piano    della

       caratterizzazione, Progetto preliminare, Analisi del rischio specifica),

       dell’Allegato 1 (tabella 1) del D.M. 471/99. Eccesso di potere per difetto

       di istruttoria, del presupposto, per contraddittorietà manifesta.

       Sviamento. Violazione del principio di precauzione.

A pag. 3 del provvedimento impugnato leggiamo:” Sulla base del Protocollo

d’Intesa si è provveduto a reincaricare lo Studio Oliva ed Associati al fine di

procedere alla revisione del Piano dell’area dell’ex Raffineria IP, per raggiungere

gli obbiettivi di cui al Protocollo d’Intesa, anche e soprattutto in considerazione del

fatto che le operazioni di bonifica sono in stato avanzato e sono garantite anche

finanziariamente nel loro complesso”. L’affermazione, nella parte in cui si riferisce

alla bonifica, è assolutamente falsa tanto per lo stato generale della bonifica del sito

nel suo complesso, quanto in relazione al subdistretto 3, uno dei più inquinati come

si spiegherà in proseguo, e per il quale è stato approvato il PUO dal Consiglio



                                                                                      9
Comunale. La quantità complessiva di terreno inquinato nel sito ammonta, ad oggi,

a circa 900.000 ton. (vedi oltre), di queste ne è stata scavato e movimentato poco

più di un decimo. L’impianto chimico di soil washing ed estrazione con solvente

forse ha lavorato un mese, poi è rimasto fuori servizio per un incendio occorso nel

settembre u.s.. Il trattamento mediante landfarming può trattare i suoli meno

inquinati e richiede tempi lunghi ed ampi spazi per stoccare e stendere il terreno.

Certamente la bonifica è solo all’inizio. Le operazioni si stanno svolgendo in modo

disordinato e confuso.

Ciò che preme evidenziare è l’omessa redazione del preventivo e necessario studio

sulla possibilità di raggiungere valori accettabili di concentrazione degli inquinanti

in relazione agli usi programmati dei subdistretti- commerciale, verde e

residenziale- in cui è suddivisa l’area. Successivamente, i risultati di detto studio

devono essere comprovati dalla certificazione di avvenuta bonifica affinché il sito

non sia soggetto a limitazioni o a modalità d’uso.

Il progetto di bonifica dell’area ex Ip è stato approvato vigente il Decreto Ronchi ed

il relativo decreto di attuazione 471/99. Il T.U. ambientale, D.L.vo del 3/4/2006

riproduce   sostanzialmente i principi contenuti nella precedente normativa, ciò

perché la suddetta normativa recepisce direttive comunitarie. Non solo, l’efficacia

dei decreti di attuazione del T.U. ambientale è stata sospesa dal Ministero del

Ambiente. L’art. 264 del citato T.U. prevede inoltre che:” Al fine di assicurare che

non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa

a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi

del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino




                                                                                  10
alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti

dalla parte quarta del presente decreto”.

Il Piano della caratterizzazione, benché integrato in momenti successivi, è stato

elaborato con metodologia approssimativa. Tale errore iniziale e la fretta di

terminare la bonifica hanno, inevitabilmente, inficiato la precisione e l’attendibilità

delle successive fasi progettuali. Difatti, l’impossibilità di definire nel dettaglio il

tipo, l’estensione ed il grado dell’inquinamento (all.4, II.1) ha portato ad una

sottovalutazione della quantità e qualità delle sostanze inquinanti eccedenti i limiti

tabellari talché l’Amministrazione Comunale e la nuova società proprietaria

dell’area, Helios s.p.a hanno riferito alla stampa, pur senza rinnovare la

caratterizzazione, di aver scoperto nuove e notevoli quantità di terreno inquinato.

L’Ing. Cecchella per Helios s.p.a. quantificava la primavera scorsa, nel corso di una

riunione della IV circoscrizione, in circa 900.000 ton. il terreno da bonificare e cioè

circa il doppio di quello stimato nel progetto di variante del 2005 e pari a 496.000

ton..(cfr. comunicato stampa 20/6/2006 del Coordinamento comitati per l’area ex Ip

doc. IV).

L’art.5 del D.M. 471/99, rubricato “Bonifica con misure di sicurezza e ripristino

ambientale” prevede:”Qualora il progetto preliminare di cui all’art.10 dimostri che

i valori di concentrazione limite accettabili di cui all’art.3, comma 1, non possono

essere raggiunti nonostante l’applicazione, secondo i principi della normativa

comunitaria, delle migliori tecnologie a costi sopportabili, il Comune….può

autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza,

che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di

concentrazione residui previsti nel sito risultino superiori a quelli stabiliti



                                                                                    11
nell’allegato 1. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad

una metodologia di analisi del rischio riconosciuta a livello internazionale che

assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell’allegato 4.

Il provvedimento che approva il progetto deve stabilire le misure di sicurezza e i

piani di monitoraggio e controllo necessari ad impedire danni derivanti

dall’inquinamento residuo e può fissare limitazioni temporanee o permanenti o

particolari modalità per l’utilizzo dell’area…

Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari

modalità previste per l’utilizzo dell’area devono risultare dal certificato di

destinazione urbanistica…e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento

urbanistico generale del Comune..”.

L’art.10, comma 7° precisa le condizioni per gli interventi di cui al citato art.5.

Scopo del lavoro, si legge nella variante al progetto di bonifica approvato nell’aprile

2005, “è fornire gli elementi progettuali integrativi al progetto stesso relativamente

a: - L’aggiornamento della caratterizzazione ambientale dell’area effettuata, sulla

base dei dati acquisiti in Febbraio 2004; - Acquisizione di informazioni sullo

stato di qualità delle matrici ambientali dell’Area Demaniale (Sub distretto 2); -

L’aggiornamento del modello concettuale del sito, con aggiornamento delle

quantità di terreno da sottoporre a trattamento e/o smaltimento; - Una revisione

ed integrazione delle tecnologie di trattamento, recupero e smaltimento del terreno

contaminato utilizzate; - Il programma temporale aggiornato di realizzazione

degli interventi previsti, che include le fasi di accelerazione degli scavi nell’ambito

del Sub distretto 3 e dell’area di pertinenza della Variante alla SS1 Aurelia; - La

stima aggiornata dei costi previsti per gli interventi (pag.11-12). Il documento si



                                                                                      12
presenta come una sintesi incompleta della fase di caratterizzazione e di quella di

redazione del progetto preliminare, come descritti dall’allegato 4, II. La revisione

del progetto precedente è così radicale che il documento di variante avrebbe dovuto

definire, accuratamente, tutti gli elementi che costituiscono il progetto preliminare

secondo la normativa tecnica menzionata: Analisi dei livelli di inquinamento,

Eventuali investigazioni di dettaglio, Analisi delle tecnologie adottabili, Analisi di

rischio specifica, Descrizione delle tecnologie da adottare , Verifica dell’ efficacia

degli interventi proposti, Compatibilita’ ambientale interventi.

Notevole rilevanza, al fine di accertare la sussistenza del vizio rubricato, riveste

l’omessa redazione dell’Analisi di rischio specifica (di cui all’allegato 4, II.4,),

che, nell’ultimo comma puntualizza il fine di questa sezione:”..la stima dettagliata

del rischio posto alla salute pubblica e all’ambiente dalle concentrazioni residue in

suolo e sottosuolo proposte per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale con

misure di sicurezza…”. Nell’allegato 1 del nuovo T.U. ambientale la redazione

dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica è necessaria per definizione

degli obbiettivi di bonifica e quindi per impostare gli interventi di bonifica e/o

messa in sicurezza aderenti alla realtà del sito.

Nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica 14/8/2002, n.84 si

determina che:”Dovranno essere mantenute in esercizio trincee e pozzi durante

tutta la bonifica e comunque fino a quando necessario”.

Il paragrafo 7.9 del Progetto di variante, (pag. 124 e ss,)“ descrive l'intervento di

messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee, così come previsto dal

Progetto Definitivo di Bonifica approvato e in accordo alle modifiche apportate”.




                                                                                    13
Le caratteristiche costruttive delle quattro trincee drenanti saranno analoghe a

quelle previste nel Progetto Definivo di Bonifica approvato e la cui lunghezza varia

da m. 52 a 377 e la profondità da 5 a 6 m. Saranno realizzati, altresì, 6 pozzi di

emungimento di acqua di falda laddove l'abbattimento della superficie freatica non

può essere raggiunto con la sola trincea drenante.

Lo stato qualitativo delle acque sotteranee, come rilevato dai piezometri, è

preoccupante (screening, pag.56) e l’inquinamento dei suoli raggiunge i 10-12

metri.

A pagina 21 del Progetto di variante del 2005 leggiamo: “Come definito nel

progetto preliminare di bonifica -il riferimento è probabilmente al progetto

preliminare approvato il 4/8/2000-, il presente progetto ha come obiettivo il

conseguimento dei limiti previsti dalla normativa nazionale, costituita dall'Art. 17

del D. Lgs. n°22 del 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi) e dal relativo Regolamento

Attuativo DM n° 471 del 25 ottobre 1999. - 3.1 Suoli- Tale Decreto definisce

(Art. 4, comma 1), in relazione alla specifica destinazione d’uso del sito, due livelli

di bonifica, cui corrispondono diversi limiti tabellari per le concentrazioni

ammissibili degli inquinanti organici ed inorganici nel terreno, superati i quali si

deve procedere ad un       intervento di messa in sicurezza, bonifica e ripristino

ambientale. Per ogni sostanza, tuttavia, i valori da raggiungere con gli interventi

di bonifica e ripristino ambientale sono riferiti ai valori del fondo naturale (Art. 4,

comma 2), nei casi in cui sia dimostrato che nell’intorno non influenzato dalla

contaminazione del sito i valori di concentrazione del fondo naturale per la stessa

sostanza risultano superiori a quelli indicati nell’Allegato 3. Per il sito in esame, i

limiti di riferimento saranno quelli relativi ad un uso industriale e terziario del



                                                                                   14
terreno per il Sub distretto 3 e quelli relativi ad un utilizzo residenziale e a verde

per gli altri Sub distretti 2, 4, 5 e 9 . Si ritiene, in via preliminare, che i valori del

fondo naturale di alcuni parametri (quali ad esempio piombo e rame) possano

presentare valori superiori ai limiti tabellari previsti per un utilizzo residenziale

dei suoli. Tale ipotesi dovrà essere confermata attraverso approfondimenti

analitici,   applicando le procedure previste dall’Allegato 2 del citato decreto.

Qualora gli obiettivi di bonifica non possano essere raggiunti nonostante

l’applicazione,   secondo i principi della normativa comunitaria europea, delle

migliori tecnologie disponibili a      costi sopportabili, l’autorità competente può

autorizzare progetti di “bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale”

che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria. In questo caso, i

valori di concentrazione residua ammissibili (obiettivi di bonifica) saranno

determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello

internazionale”. La descrizione, sopra riportata, degli obbiettivi del progetto di

variante contiene asserzioni superflue, aleatorie, del tutto prive di riscontri concreti

ed analisi approfondite      che costituiscono il fondamento della redazione del

progetto preliminare. Infatti è il progetto preliminare che deve dimostrare la

raggiungibilità o la non raggiungibilità, con le migliori tecnologie di bonifica

disponibili, dei valori di concentrazione limite accettabili per l’uso specifico del

sito; è il progetto preliminare che, nel caso di bonifica con misure di sicurezza, deve

proporre i valori di concentrazioni residui per ogni sostanza al termine degli

interventi, valori che devono essere sottoposti a valutazione mediante analisi del

rischio e tali, comunque, da non costituire pericolo per la salute pubblica e le




                                                                                      15
diverse matrici ambientali, considerate tutte le possibilità di esposizioni attive per il

sito in esame.

Dunque, il Progetto di variante 2005 ha come obiettivo il conseguimento dei limiti

previsti dalla normativa nazionale “Come definito nel progetto preliminare di

bonifica”; il Progetto preliminare di bonifica del 2000 è basato sulla

“Caratterizzazione Boeri” che i fatti hanno confermato essere un documento

completamente inidoneo ad esaurire la prima fase della progettazione della bonifica

e tale da dover essere integrata, come esplicitato negli scopi, sopra citati, del

documento di variante. Anche la rinnovata caratterizzazione del 2004 si è peraltro

rivelata incompleta atteso che, come sopra detto, le quantità di terreno da bonificare

sono, in base alle recente esperienza della nuova ditta appaltatrice della bonifica,

raddoppiate anche rispetto a detta caratterizzazione.

L’affermazione:”Si ritiene, in via preliminare, che i valori del fondo naturale di

alcuni parametri (quali ad esempio piombo e rame) possano presentare valori

superiori ai limiti tabellari previsti per un utilizzo      residenziale dei suoli” è

formulata, vanamente, per gli effetti di cui all’art.4, comma 2°, del D.M. che

recita:”Per ogni sostanza i valori di concentrazione da raggiungere sono tuttavia

riferiti ai valori del fondo naturale nei casi in cui, applicando le procedure di cui

all’allegato 2, sia dimostrato che all’intorno non influenzato dalla contaminazione

del sito i valori di concentrazione del fondo naturale per la stessa sostanza

risultano superiori a quelli indicati nell’allegato 3”; allegato che richiama i limiti

tabellari dell’allegato 1. Non si dubita che l’Ecc.mo Tribunale apprezzi la profonda

illiceità, pari alla totale mancanza di buon senso, di questa asserzione che ha

alimentato le preoccupazioni per la gestione della bonifica. Il timore del comitato



                                                                                     16
ricorrente, peraltro diffusamente condiviso, è che, stante le altissime concentrazioni

di piombo, presenti nel sito e causate sia dalla raffinazione del petrolio, sia dalla

pulizia dei serbatoi che dagli sversamenti, la bonifica in corso produca risultati

modestissimi, in aggiunta ai danni ambientali e sanitari già cagionati ed a quelli che

saranno causati dall’attuazione di un tale progetto di bonifica.

Da pagina 30 a 34 del progetto di variante sono riepilogati i risultati delle analisi dei

campioni di suolo. Per i sub distretti 2, 9 (destinazione d’uso verde e residenziale) e

per il sub distretto 3 (destinaz. Commerciale -nella Variante al Piano d’area

approvato nell’aprile 2007 il subdistretto 3 è individuato con il n.8 -) non compare il

dato relativo al piombo, pare che il metallo sia addirittura inferiori ai valori del

fondo naturale, il quale, in forza dell’assunto del proponente, dovrebbe invece

presentare valori di concentrazione superiori al limite accettabile per l’uso

residenziale, di cui alleg.1, Tabella 1 del D.M.471/99 . Per converso, nel sub

distretto 4 e 5 (verde e residenziale) le concentrazioni di piombo sono decisamente

elevate. Ciò è paradossale e contraddittorio con i risultati dello screening, relativi

allo stato delle acque sotterranee e di cui a pag.56 del documento:”I risultati

analitici confermano la presenza di uno stato di contaminazione derivante da

idrocarburi di origine petrolifera e metalli pesanti diffuso soprattutto nei Sub

distretti 2,3,4..” e con quanto considerato nella Conferenza dei servizi 15/2/2005,

pag.3, ultima riga, e cioè che nel sub distretto 3 sono più accentuati i fenomeni

d’inquinamento e le “aree calde”.

I livelli d’inquinamento del subdistretto 3 sono molto elevati anche in conseguenza

della ritardata messa in sicurezza d’emergenza del subdistretto 8 (ora parzialmente

ricompreso nel subdistretto 6). Solo con determinazione del gennaio 2007



                                                                                     17
(doc.VIII) è stato approvato l’intervento di misure di sicurezza d’emergenza che

riguardano peraltro solo una porzione del subdistretto – sotto il serbatoio E-, la

stessa determinazione ha altresì disposto verifiche su tutta l’area interessata dal

cantiere. Per cinquant’anni le decine di depositi insistenti nell’area sono stati

ciclicamente ripuliti dalle incrostazioni di piombo e dalle morchie con solventi.

Piombo, morchie e solventi erano quindi scaricati ed iniettati all’interno del sito

sulla cosiddetta “collina dei veleni”, il subdistretto 8; infine dopo la saturazione

della collina, il piombo è stato scaricato ovunque all’interno del sito.

L’analisi del rischio per valutare le concentrazioni di inquinanti residui sarebbe

stata necessaria anche alla luce dei criteri adottati dal proponente, nel progetto di

bonifica 2005, per stimare la quantità di terreno inquinato:

a) I limiti considerati per classificare un’area come contaminata dipendono dalla

destinazione d’uso prevista per quell’area. Ciò si concretizza nell’assunzione, per

il   solo   Sub    distretto   3,   dei   limiti   fissati   dalla   normativa   per   uso

Commerciale/industriale (colonna B, DM 471/99) e - per tutto il resto dell’area -

del limite per uso Residenziale/verde pubblico (colonna A, DM 471/99).

b) I parametri considerati nella valutazione della contaminazione dei terreni

sono: − Idrocarburi totali, intesi come somma di Idrocarburi C<12 e C>12. Le

concentrazioni rilevate sono state confrontate con il valore 1000 mg/kg per il Sub

distretto 3 e con il valore di 60 mg/kg per il resto dell’area. − BTEX − IPA −

Metalli pesanti.     Anche in questo caso sono stati assunti i limiti presenti in

normativa in funzione delle diverse destinazioni d’uso previste per i vari sub

distretti. (pag.60-61 variante)




                                                                                       18
Sub b) si osserva: la tabella 1 del D.M. 471/99 per siti ad uso verde-residenziale

fissa le concentrazioni limite degli idrocarburi leggeri e pesanti rispettivamente a 10

e 50 mg/kg, per quelli ad uso commerciale a 250 e 750 mg/kg. Attenendosi al

criterio del proponente dovremmo, paradossalmente, considerare non inquinato un

terreno residenziale che, per esempio, ha una concentrazione di C<12 pari a 30

mg/kg ed una concentrazione di C>12 di 28 mg/kg, perché addizionando tali valori

non è raggiunta la concentrazione di 60 mg/kg. La somma di idrocarburi C<12 e

C>12 deroga a quanto previsto dalla normativa che, non a caso, differenzia le

concentrazioni limite accettabili per le due classi di idrocarburi.

Sub a) Il sub distretto 3 ( ora 8), per quanto sopra detto, conterrà concentrazioni di

piombo al momento sconosciute come ignoti sono i valori del fondo naturale, e

concentrazioni di idrocarburi poco inferiori a 1000 mg/kg. Non solo il valore degli

idrocarburi è, come detto, erroneamente parametrato, ma neppure sono stati

analizzati i rischi di una migrazione degli inquinanti nei sub distretti adiacenti

al n.3 che sono destinati all’uso verde-residenziale, non solo, il nuovo Piano

d’area ridistribuisce il suolo tra i subdistretti “massimizzando le aree a verde ed il

parco pubblico”. Ne discende, quasi certamente, l’impossibilità di mantenere la

concentrazione degli inquinanti entro i limiti dettati per la specifica destinazione

d’uso di tali sub distretti. Si precisa infine che tanto la caratterizzazione 2004 che le

recenti indagini dell’Istituto Superiore della Sanità hanno preso in considerazione

solo una parte delle sostanze pericolose per l’uomo e l’ambiente e che, in ragione

delle lavorazioni svolte nel sito, sono ivi sicuramente presenti.         L’I.S.S. si è

impegnato a rinnovare analisi e monitoraggi.




                                                                                     19
I risultati dell’analisi di rischio avrebbero comportato limitazioni temporanee o

permanenti all’utilizzo dell’area bonificata, ovvero particolari modalità per

l’utilizzo della stessa, creando “imbarazzo” con i beneficiari delle concessioni

edilizie ed ora grosse difficoltà nella nuova pianificazione del territorio.

Tutto ciò, evidentemente, non risponde ai criteri dettati per la pianificazione

territoriale (Art. 2, c.1°, della L.R. 36/97 – Principi informatori della pianificazione

territoriale - La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e

motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate

sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei

caratteri fisici, morfologici e ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei

vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello

stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e

migratorio, nonchè delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono

definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia

sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo”;

nella comparazione dei valori e interessi coinvolti la giurisprudenza è consolidata

nel ritenere prioritarie le finalità di tutela ambientale (T.A.R. Liguria 267/2004,

444/2004, 309/2003)

Secondo la Comunicazione della Commissione UE al Consiglio del 2/2/2000: “ Il

principio di precauzione comprende quelle specifiche circostanze in cui le prove

scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni,

ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono

ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e




                                                                                      20
sulla salute umana, animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di

protezione prescelto” .

Questa comunicazione indica indica tre modalità applicative del principio di

precauzione per la scelta dell’azione più appropriata :

    1. valutazione scientifica , più approfondita, dei rischi ambientali e sanitari

        conseguenti alla attività da approvare

    2. identificazione dei dati scientifici e del grado di incertezza scientifica in

        ogni fase del processo di approvazione/attuazione della attività da approvare

    3. analisi e gestione del rischio

La scelta finale, compresa l’opzione zero, quindi dovrà considerare queste tre

modalità in rapporto anche al principio di proporzionalità tra misure da prendere e

livello di protezione ricercato, a quello di non discriminazione ed in relazione

all’analisi costi benefici.

    2) Violazione dell’art. 2 della L.R. 36/97 in relazione alla violazione degli

        artt. 11 e 50 della medesima legge. Difetto di istruttoria. Sviamento

L’art.50, c.3° della L.R. 36/97 stabilisce: “ Il PUO contiene lo studio di sostenibilità

ambientale di cui all'articolo 11, comma 4”. Secondo l’art. 11 c. 4°, le previsioni

di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal quadro

strutturale sono supportate da uno studio di sostenibilità ambientale contenente in

particolare l'indicazione: a) delle alternative considerate; b) della sostenibilità

delle previsioni stesse in relazione alla loro giustificazione e alla sensibilità

ambientale delle aree interessate;c) dei potenziali impatti residuali e delle loro

mitigazioni;d) dell'esito della verifica ambientale operata”.




                                                                                    21
Secondo l’art. 50, 2°c. lett.b-, gli elaborati del PUO devono contenere la

“documentazione grafica e/o descrittiva delle analisi dello stato di fatto, ivi

comprese le necessarie indagini e verifiche sotto il profilo geologico e geotecnica”.

L’Accordo di Programma del 26/9/1997 approvava sotto il profilo urbanistico il

nuovo Piano d’Area della raffineria ex Ip e gli strumenti urbanistici attuativi relativi

ai subdistretti 3 e 4 che avevano ottenuto pronuncia favorevole di compatibilità

ambientale con D.G.R.L 25 luglio 1997 n.2816. Nella memoria del Comune della

Spezia depositata avverso il ricorso 267/2007, indicato in premessa, si ricorda che

nel 1997 le problematiche relative alla bonifica dell’area in oggetto sembravano in

gran parte risolte a seguito degli interventi effettuati dall’allora proprietaria Ip, ma

che si rivelarono non adeguati ai nuovi parametri di legge sopravvenuti.

Anche nel 2003, quando fu approvato il PUC dove si precisa:” il PUC recepisce la

disciplina di intervento contenuta negli elaborati del Piano d’area dell’ex raffineria

Ip (elaborato P5) sottoscritti attraverso accordo di programma approvato con

DPGR n.674 del 26/9/97”, non erano esattamente note estensione e pericolosità

dell’inquinamento posto che, ancora oggi, sono in corso accertamenti tecnici. Ne

discende che lo studio di sostenibilità ambientale dell'insieme delle previsioni del

PUC non può aver valutato correttamente la fattibilità degli interventi previsti dal

PUO in relazione alla situazione geologico-ambientale del sito. La Circolare

23.9.1997 prot. n. 105068/936 ad oggetto: “Prime istruzioni per l'applicazione della

legge urbanistica regionale 4 settembre 1997, n. 36”, sottolinea come rispetto alla

normativa precedente sia stato significativamente inserito tra i contenuti del PUO

lo “studio di sostenibilità ambientale” in sintonia con il nuovo sistema della

pianificazione territoriale di ogni livello.   La Circolare precisa altresì come i



                                                                                    22
tradizionali strumenti urbanistici attuativi siano sostituiti dal PUO che ne assume i

contenuti e ne produce gli effetti, con una accentuazione dei relativi elementi di

perequazione urbanistica, di garanzia della fattibilità economico-finanziaria e

tecnico-giuridica: e ciò in linea con la sempre più diffusa tendenza verso esplicite

forme di coinvolgimento dei soggetti attuatori nei processi di trasformazione

territoriale. Il tutto dovrebbe restituire un quadro coerente, ben definito dalla

Pubblica Amministrazione, degli interessi pubblici da perseguire e delle prestazioni

da porre a carico degli operatori interessati, al fine di realizzare obbiettivi di

generale interesse disponendo, altresì, di finanziamenti privati per fronteggiare i

costi della trasformazione del territorio e della città.

Non a caso la Circolare n. 128721/1626 del 16.12.1996 (contenente Indicazioni

relative alla partecipazione della Regione Liguria agli Accordi di Programma di

cui all’articolo 27 della legge 142/1990) precisa al paragrafo 2.3 che: “Laddove i

singoli Accordi di Programma come sopra promossi coinvolgano direttamente od

indirettamente anche soggetti privati, giusta anche l’orientamento in tal senso già

espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7/2/1996 n.

182), resta fermo che il ruolo di questi ultimi non potrà mai costituire l’oggetto

principale dell’Accordo medesimo, bensì una sua parte complementare “.

La ricerca dell’equilibrio tra interessi pubblici e prestazioni di soggetti attuatori

non può sottovalutare l’interesse pubblico alla redazione di un corretto studio di

sostenibilità ambientale nelle sue articolazioni: alternative considerate; sostenibilità

delle previsioni stesse in relazione alla loro giustificazione e alla sensibilità

ambientale delle aree interessate; potenziali impatti residuali e loro mitigazioni;

esito della verifica ambientale operata.



                                                                                    23
ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede la riunione con i procedimenti introdotti rispettivamente con ricorso

R.G.R n. 787/2005 e n. 267/ 2007

                                      P.Q.M.

Si chiede l’annullamento degli atti impugnati, in epigrafe indicati. con la vittoria

delle spese, competenze ed onorari del giudizio. Ai sensi dell’art.9, 5° comma della

L. 23/12/1999 n.488 si dichiara che il valore della causa è indeterminabile.

La Spezia, 22 maggio 2007




                                                                                 24
RELAZIONE DI NOTIFICA

L’anno 2007, addì…….del mese di maggio, richiesto dal Comitato “La

Salamandra” per la protezione dell’ambiente a La Spezia, in persona del Presidente

e legale rappresentate pro tempore Sig. Davide Rapallini, e per essa dall’Avv.

Giancarlo Moizo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico

Notifiche presso la Corte di Appello di Genova ho notificato il suesteso ricorso al

Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, alla Regione Liguria, in

persona del Presidente della Giunta Regionale, alla Provincia della Spezia, in

persona del Presidente della Giunta Provinciale, all’Agenzia Regionale Protezione

Ambiente Ligure, A.R.P.A.L. in persona del legale rappresentante pro tempore,

all’Azienda Sanitaria Locale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla

Grifil s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,



quanto al Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, presso la Casa

Comunale in La Spezia, P.zza Europa n.1, ivi rimettendone copia conforme

all’originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge. CAP 19121.



                                                                                 25
quanto alla Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in

carica, nel Palazzo della Regione in Genova, Via Fieschi n.15, ivi consegnandone

copia conforme all’originale a mani di




quanto alla Provincia della Spezia, in persona del presidente della Giunta

Provinciale, presso la sua sede in La Spezia, Via Vittorio Veneto n.2, ivi

rimettendone copia conforme all’originale a mezzo del Servizio Postale, ai sensi di

legge. CAP 19121




                                                                                26
quanto all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, A.R.P.A.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, presso la sua sede in Genova, Via Bombrini

n.8, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di




quanto all’Azienda Sanitaria Locale n.5, in persona del legale rappresentante pro

tempore, presso la sua sede in La Spezia, Via XXIV Maggio, 139, ivi rimettendone

copia conforme all’originale a mezzo del Servizio Postale, ai sensi di legge. CAP

19124




quanto a Grifil s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sua

sede in Milano, Via Fatebene Fratelli n.13, ivi rimettendone copia conforme

all’originale a mezzo del Servizio Postale, ai sensi di legge. CAP 20121




                                                                                   27
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  • 1. ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA RICORSO del Comitato “La Salamandra” per la protezione dell’ambiente a La Spezia, con sede a La Spezia, V.le San Bartolomeo n. 103, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Davide Rapallini, nato a la Spezia l’8 luglio 1965 ed ivi residente in Via dei Colli n.10, c.f. RPL DVD 65L08 E463I, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall’Avv. Francesca Beconcini e dall’Avv. Giancarlo Moizo, domiciliato in Genova nello studio di Via Rivale 2/6, presso la persona dell’Avv. Giancarlo Moizo, in forza di delega posta in calce al presente atto, contro - Il Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica e nei confronti di Società Grifil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Fatebene Fratelli n.13 per l’annullamento previa sospensione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/04/2007, conosciuta in data 19/4/2007 avente ad oggetto “Revisione accordo di programma ex raffineria Ip approvato con DPGR n.674 del 26.9.97. Approvazione della variante al piano d’area dell’ex raffineria Ip – 1
  • 2. Elaborato P5 del PUC – Approvazione del PUO del Subdistretto n.3 della Soc. Grifil ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della L.R. 36/97”. e per l’annullamento previa sospensione di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connessi. PREMESSE IN FATTO Con ricorso R.G.R. 787/2005 il Comitato Salamandra impugnava innanzi il T.A.R. Liguria per l’annullamento, previa sospensione, la “Determinazione dirigenziale n.17 del 20 aprile 2005 avente ad oggetto “Approvazione modifica progettuale del progetto di bonifica area ex IP porzione Grifil presentata da ENI Spa ed autorizzazione ai relativi lavori”, nonché chiedeva l’annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti ed in particolare: degli atti della Conferenza dei Servizi Deliberante del 15 febbraio 2005 per la parte relativa alla modifica progettuale della bonifica area ex IP, porzione Grifil, presentata da ENI s.p.a. e relativamente al parere favorevole allo svincolo parziale delle aree del sub distretto 3, individuate sub 3/1, degli atti della Conferenza dei Servizi in sede istruttoria del 7/7/2004, degli atti della Conferenza dei Servizi in sede istruttoria del 29/06/2004, del parere della Regione, settore Valutazione di Impatto Ambientale, del 14/2/2005, della deliberazione della Giunta Regionale del 17/12/2004, atto di verifica screening ex L.R. 38/98, degli atti della Conferenza dei Servizi in sede istruttoria del 17/9/2004, del parere della Regione, settore Valutazione di Impatto Ambientale, del 16/9/2004, del parere della Regione, settore Valutazione di Impatto Ambientale, del 17/6/2004. 2
  • 3. Il ricorso era proposto contro: Comune della Spezia, Provincia della Spezia, Regione Liguria, Arpal, Conferenza dei Servizi presso Comune della Spezia e nei confronti di Ente Nazionale Idrocarburi, Sviluppo Immobiliare Spa, Grifil Srl, Foster Wheeler Italiana Spa. Con il summenzionato ricorso il comitato ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 2 e 32 Cost. come conseguenza della violazione e falsa applicazione delle norme sulla VIA, dei principi del Decreto Ronchi sulla gestione dei rifiuti e sull’istruttoria che precede le autorizzazioni di competenza regionale, nonchè delle modalità attuative delle fasi di bonifica di cui agli allegati tecnici del decreto ministeriale 471/99. Si è, infine, rilevato che lo sviamento dall’interesse pubblico alla bonifica risulta evidente dalla prevalenza riconosciuta all’interesse economico connesso all’utilizzazione dell’area, che è stata oggetto di concessioni edilizie rilasciate prima dell’inizio dei lavori di bonifica e la cui efficacia era subordinata alla certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia che avrebbe dovuto attestare anche la compatibilità degli usi programmati e previsti dei suoli. I lotti interessati dalle dette concessioni componevano il subdistretto 3 del Piano d’area dell’ex raffineria previsto dall’Accordo di Programma approvato dalla Regione Liguria con delibera 26/9/97. Sul piano concreto della realizzazione dei lavori di bonifica, detta fuorviante premessa comportava l’adozione, nel progetto di variante, dell’uso del desorbitore termico (per il momento non installato, ma non ritirato dall’Amministrazione in sede di autotutela), nonché la movimentazione sconsiderata di migliaia di tonnellate di terreno inquinato che ha provocato e provoca malori e disagi ai cittadini, essendo il sito adiacente alle vie del centro cittadino, all’ospedale, ad alcuni asili e scuole 3
  • 4. Sennonché l’Ecc.mo Tribunale, nella Camera di Consiglio del 28/7/2005, pronunciava ordinanza -n.375- di rigetto della domanda di sospensione, rilevato che “allo stato, sussiste il fumus boni juris in merito alle eccezioni preliminari, in specie alla luce della giurisprudenza già espressa da questo Tribunale (cfr. ad es. sentenze nn. 267/2004, 747/2004 e 1080/2005)”. Il Comitato Salamandra depositava istanza di prelievo in data 31/5/2006. L’Associazione Verdi Ambiente e Società ed alcuni abitanti frontistanti l’area ex Ip proponevano ricorso innanzi il T.A.R. Liguria, R.G.R. n. 267/ 2007, in data 15 marzo 2007, contro il Comune della Spezia e nei confronti della Società Grifil Srl, per l’annullamento previa sospensione del permesso di costruire n.184 del 15.05.06, avente lo stesso oggetto delle precedenti concessioni e cioè “esecuzione dei lavori di realizzazione edifici lotti Sc3/1, Sc3/2 e Sc3/3 del subdistretto 3 in attuazione dello SUA dell’ex raffineria I.P. sull’immobile censito in Catasto al foglio 100, mappali n.2065, 220, 218, ed ubicato in località area I.P., Via Antoniana. Prima dell’udienza in Camera di Consiglio del 19 aprile 2007 il Comune della Spezia depositava Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/04/2007. La revisione dell’ Accordo di programma contiene modifiche riguardanti i seguenti aspetti: “1. l’assetto infrastrutturale; 2. l’assetto urbanistico generale e la suddivisione dei Subdistretti Attuativi; 3. l’assetto insediativi, planivolumetrico; 4. Master plan: criteri generali d’intervento; 5. la normativa e gli aspetti convenzionali”. 4
  • 5. DIRITTO La legittimazione ad agire degli enti privati, non ricompresi tra le associazioni individuate ai sensi dell’art. 13 della L.349/1986, ed affermata in ossequio al principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale delle formazioni sociali, è subordinata all’accertamento del Giudice che, caso per caso, valuta la rispondenza ai parametri elaborati in via pretoria. Ad un ente privato è, pertanto, riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio quando: persegua in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbia un adeguato grado di stabilità, un sufficiente livello di rappresentatitività, un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (T.A.R. Liguria 267/2004). “L’esplicita legittimazione delle associazioni ambientalistiche individuate a livello nazionale o ultraregionale, non esclude di per sé la legittimazione ad agire in giudizio degli organismi privati che si costituiscano in un ambito territoriale più ristretto per salvaguardare in modo serio e duraturo l’ambiente nella data località, e che vengano quindi ad assumere quella connotazione oggettiva di “formazioni sociale”, a cui la costituzione attribuisce lo specifico ruolo sopra evidenziato” (T.A.R. Liguria 747/2004) Premesso ciò, occorre narrare circostanze e fatti, tanto precedenti che successivi all’udienza del 28/7/05, e che, a giudizio del ricorrente, sono tali da consentire a questo Ecc.mo Tribunale di accertare positivamente la sussistenza della legittimazione ad agire in capo al comitato civico “Salamandra”. Il Comitato è stato costituito informalmente nel 2004 come osservatorio giuridico- ambientale da alcuni liberi professionisti per esprimere solidarietà al Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti e le altre associazioni 5
  • 6. ambientaliste che svolgono la propria attività sul presupposto che il progresso economico e sociale debba, per essere tale, svilupparsi contestualmente alla tutela e valorizzazione dell’ambiente. La bonifica dell’area ex IP, dopo l’esecuzione dei rilevanti scavi attuati nell’estate 2004, si è appalesata una situazione d’emergenza; il pericolo di danni molto gravi è divenuto ancora più concreto a seguito della pronuncia della Regione Liguria che, con delibera del 17/12/2004, declassava i rifiuti pericolosi del sito a rifiuti non pericolosi. Il comitato ricorrente procedeva, quindi, ad organizzare la propria attività promuovendo campagne informative più estese ed aumentando il numero di aderenti che si sono associati mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione; Tale stampato informa il sottoscrittore non solo delle finalità generali perseguite, ma richiama immediatamente l’argomento concreto sul quale si stava svolgendo l’attività dell’allora neo-comitato. Rappresentanti della “Salamandra” hanno sempre partecipato alle riunioni tenute presso la IV circoscrizione alla presenza di rappresentanti della P.A. per tentare di provocare un ripensamento sui tempi e modi della bonifica, scongiurando così l’approvazione del progetto di variante; aderenti al comitato ricorrente hanno altresì preso parte a tutte le riunioni dei comitati ambientalisti svoltesi presso la sede di Cittadinanza Attiva, formulando proposte per conciliare bonifica, salute pubblica, ambiente. In detta sede si decideva di percorrere tanto la via politica che quella giudiziaria. Il 6 giugno 2005 avanti al notaio Ceroni in La Spezia si formalizzava la costituzione e lo statuto del Comitato Salamandra (doc.I) che, per quanto non necessario ai sensi della summenzionata giurisprudenza del T.A.R. Liguria, era redatto in quella sede per meglio significare la volontà di stabilità dell’operato del comitato. Con il comunicato stampa del 6
  • 7. 27/6/2005 l’Assessore all’Ambiente espungeva, peraltro, il Comitato “ La Salamandra” sia dal tavolo di confronto costituito tra Comune, Associazioni, cittadini e Circoscrizione, sia dalla Commissione “mista” di controllo (peraltro mai costituita) in quanto “..unico firmatario del ricorso al Tar..” (doc. II). Il 28 luglio 2005, giorno dell’udienza in camera di consiglio, il menzionato Assessore comunicava alle associazioni, ad alcuni cittadini ed all’Ordine dei Medici che la soc. Helios, subentrata nella proprietà dell’area ex Ip e nelle operazioni di bonifica, non intendeva più utilizzare il desorbitore termico (doc. III). E’ importante precisare che l’Ordine dei Medici era come sopra informato poiché, dopo l’esito deprimente delle suddette riunioni di circoscrizione, rappresentanti della Salamandra avevano convocato la Commissione Medica per relazionarla su quanto stava accadendo nell’area ex Ip e sull’irriducibile volontà dell’Amministrazione di procedere alla bonifica in forza del progetto approvato che non valuta affatto i rischi sanitari ed ambientali derivanti da tali operazioni in un sito adiacente al centro città. In quell’occasione i medici della Commissione apprendevano increduli e contrariati quale fosse la realtà progettuale e di fatto dell’area. Nel corso dell’ultimo anno, il comitato ricorrente e le altre associazioni ambientaliste hanno continuato, organizzandosi come “Coordinamento Associazioni e Comitati per l’area ex Ip”, stante il rilevante numero di problematiche ambientali esistenti nella provincia (doc. IV), ad interloquire con la P.A. nel tentativo, vano, di ottenere concrete garanzie a tutela della salute dei cittadini. In particolare si è cercato di portare a compimento la soluzione politica del conflitto ambientale, soluzione che in aggiunta all’eliminazione del desorbitore dal progetto ed all’esecuzione delle operazioni di scavo e movimentazione in sicurezza, cioè senza dispersione di gas e vapori, 7
  • 8. prevede il controllo delle attività di bonifica anche da parte di un esperto indicato dal Coordinamento dei Comitati per l’area ex Ip,. Benché il Comune, sin dalla primavera 2005, si sia dichiarato favorevole all’intervento di un esperto, la cui funzione di referente degli ambientalisti dovrebbe costituire motivo di sicurezza per i cittadini sul buon andamento della bonifica, di fatto la P.A. non ha mai stato accettato il consulente di fiducia del Coordinamento dei Comitati, Dr. Anacleto Busà (doc. IV, comunicato stampa 20/6/06), già consulente della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sui Rifiuti e del Comune della Spezia. Attualmente il Dr. Busà sta redigendo una perizia, dietro richiesta del Comitato Salamandra, sullo stato d’inquinamento del sito, sull’adeguatezza dei procedimenti di bonifica e sui correlati pericoli sanitari ed ambientali. Il Comitato Salamandra è intervenuto ad adiuvandum nel ricorso R.G.R. 142/2006 proposto dal Comitato per la salvaguardia e lo sviluppo del Golfo dei Poeti per l’annullamento dei progetti definitivi di bonifica di porzioni del golfo della Spezia. Nella relativa sentenza il Tribunale riteneva inammissibile l’intervento ribadendo che”..e’ inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto da un soggetto che risulti titolare di una posizione tutelabile con una propria impugnativa e non già di una posizione dipendente da quella del ricorrente principale..Peraltro, nel caso di specie i soggetti interveniente non hanno neppure dimostrato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza prevalente al fine di estendere la legittimazione oltre i soggetti individuati ex art. 13..” Per concludere sul punto relativo alla legittimazione ad agire del comitato “La Salamandra”, si precisa che lo stesso ha collaborato alla redazione dell’esposto presentato da alcuni cittadini e dai Verdi nell’agosto u.s. presso la Procura della 8
  • 9. Spezia, avente ad oggetto le problematiche sanitarie legate alla bonifica del sito in questione (doc.V) e per cui sono in corso indagini e che nell’ottobre 2006, ha proposto reclamo presso la Commissione UE per la violazione di direttive comunitarie sulla VIA e sui rifiuti (doc.VI). Il comitato ricorrente presenta i requisiti richiesti dalla sopra citata giurisprudenza, ha altresì perseguito tutti gli scopi di cui al punto 2 del suo statuto e, ad oggi esso conta circa seicentocinquanta associati (doc.VII) @@@ 1) Violazione dell’ art. 2 della Legge regionale 36/1997, violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.L.vo 22/1997 e degli artt. 4, 5, 6 e 10, dell’Allegato 4 (Criteri per la redazione del Piano della caratterizzazione, Progetto preliminare, Analisi del rischio specifica), dell’Allegato 1 (tabella 1) del D.M. 471/99. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, del presupposto, per contraddittorietà manifesta. Sviamento. Violazione del principio di precauzione. A pag. 3 del provvedimento impugnato leggiamo:” Sulla base del Protocollo d’Intesa si è provveduto a reincaricare lo Studio Oliva ed Associati al fine di procedere alla revisione del Piano dell’area dell’ex Raffineria IP, per raggiungere gli obbiettivi di cui al Protocollo d’Intesa, anche e soprattutto in considerazione del fatto che le operazioni di bonifica sono in stato avanzato e sono garantite anche finanziariamente nel loro complesso”. L’affermazione, nella parte in cui si riferisce alla bonifica, è assolutamente falsa tanto per lo stato generale della bonifica del sito nel suo complesso, quanto in relazione al subdistretto 3, uno dei più inquinati come si spiegherà in proseguo, e per il quale è stato approvato il PUO dal Consiglio 9
  • 10. Comunale. La quantità complessiva di terreno inquinato nel sito ammonta, ad oggi, a circa 900.000 ton. (vedi oltre), di queste ne è stata scavato e movimentato poco più di un decimo. L’impianto chimico di soil washing ed estrazione con solvente forse ha lavorato un mese, poi è rimasto fuori servizio per un incendio occorso nel settembre u.s.. Il trattamento mediante landfarming può trattare i suoli meno inquinati e richiede tempi lunghi ed ampi spazi per stoccare e stendere il terreno. Certamente la bonifica è solo all’inizio. Le operazioni si stanno svolgendo in modo disordinato e confuso. Ciò che preme evidenziare è l’omessa redazione del preventivo e necessario studio sulla possibilità di raggiungere valori accettabili di concentrazione degli inquinanti in relazione agli usi programmati dei subdistretti- commerciale, verde e residenziale- in cui è suddivisa l’area. Successivamente, i risultati di detto studio devono essere comprovati dalla certificazione di avvenuta bonifica affinché il sito non sia soggetto a limitazioni o a modalità d’uso. Il progetto di bonifica dell’area ex Ip è stato approvato vigente il Decreto Ronchi ed il relativo decreto di attuazione 471/99. Il T.U. ambientale, D.L.vo del 3/4/2006 riproduce sostanzialmente i principi contenuti nella precedente normativa, ciò perché la suddetta normativa recepisce direttive comunitarie. Non solo, l’efficacia dei decreti di attuazione del T.U. ambientale è stata sospesa dal Ministero del Ambiente. L’art. 264 del citato T.U. prevede inoltre che:” Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino 10
  • 11. alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”. Il Piano della caratterizzazione, benché integrato in momenti successivi, è stato elaborato con metodologia approssimativa. Tale errore iniziale e la fretta di terminare la bonifica hanno, inevitabilmente, inficiato la precisione e l’attendibilità delle successive fasi progettuali. Difatti, l’impossibilità di definire nel dettaglio il tipo, l’estensione ed il grado dell’inquinamento (all.4, II.1) ha portato ad una sottovalutazione della quantità e qualità delle sostanze inquinanti eccedenti i limiti tabellari talché l’Amministrazione Comunale e la nuova società proprietaria dell’area, Helios s.p.a hanno riferito alla stampa, pur senza rinnovare la caratterizzazione, di aver scoperto nuove e notevoli quantità di terreno inquinato. L’Ing. Cecchella per Helios s.p.a. quantificava la primavera scorsa, nel corso di una riunione della IV circoscrizione, in circa 900.000 ton. il terreno da bonificare e cioè circa il doppio di quello stimato nel progetto di variante del 2005 e pari a 496.000 ton..(cfr. comunicato stampa 20/6/2006 del Coordinamento comitati per l’area ex Ip doc. IV). L’art.5 del D.M. 471/99, rubricato “Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale” prevede:”Qualora il progetto preliminare di cui all’art.10 dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di cui all’art.3, comma 1, non possono essere raggiunti nonostante l’applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie a costi sopportabili, il Comune….può autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultino superiori a quelli stabiliti 11
  • 12. nell’allegato 1. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi del rischio riconosciuta a livello internazionale che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell’allegato 4. Il provvedimento che approva il progetto deve stabilire le misure di sicurezza e i piani di monitoraggio e controllo necessari ad impedire danni derivanti dall’inquinamento residuo e può fissare limitazioni temporanee o permanenti o particolari modalità per l’utilizzo dell’area… Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari modalità previste per l’utilizzo dell’area devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica…e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune..”. L’art.10, comma 7° precisa le condizioni per gli interventi di cui al citato art.5. Scopo del lavoro, si legge nella variante al progetto di bonifica approvato nell’aprile 2005, “è fornire gli elementi progettuali integrativi al progetto stesso relativamente a: - L’aggiornamento della caratterizzazione ambientale dell’area effettuata, sulla base dei dati acquisiti in Febbraio 2004; - Acquisizione di informazioni sullo stato di qualità delle matrici ambientali dell’Area Demaniale (Sub distretto 2); - L’aggiornamento del modello concettuale del sito, con aggiornamento delle quantità di terreno da sottoporre a trattamento e/o smaltimento; - Una revisione ed integrazione delle tecnologie di trattamento, recupero e smaltimento del terreno contaminato utilizzate; - Il programma temporale aggiornato di realizzazione degli interventi previsti, che include le fasi di accelerazione degli scavi nell’ambito del Sub distretto 3 e dell’area di pertinenza della Variante alla SS1 Aurelia; - La stima aggiornata dei costi previsti per gli interventi (pag.11-12). Il documento si 12
  • 13. presenta come una sintesi incompleta della fase di caratterizzazione e di quella di redazione del progetto preliminare, come descritti dall’allegato 4, II. La revisione del progetto precedente è così radicale che il documento di variante avrebbe dovuto definire, accuratamente, tutti gli elementi che costituiscono il progetto preliminare secondo la normativa tecnica menzionata: Analisi dei livelli di inquinamento, Eventuali investigazioni di dettaglio, Analisi delle tecnologie adottabili, Analisi di rischio specifica, Descrizione delle tecnologie da adottare , Verifica dell’ efficacia degli interventi proposti, Compatibilita’ ambientale interventi. Notevole rilevanza, al fine di accertare la sussistenza del vizio rubricato, riveste l’omessa redazione dell’Analisi di rischio specifica (di cui all’allegato 4, II.4,), che, nell’ultimo comma puntualizza il fine di questa sezione:”..la stima dettagliata del rischio posto alla salute pubblica e all’ambiente dalle concentrazioni residue in suolo e sottosuolo proposte per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza…”. Nell’allegato 1 del nuovo T.U. ambientale la redazione dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica è necessaria per definizione degli obbiettivi di bonifica e quindi per impostare gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza aderenti alla realtà del sito. Nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica 14/8/2002, n.84 si determina che:”Dovranno essere mantenute in esercizio trincee e pozzi durante tutta la bonifica e comunque fino a quando necessario”. Il paragrafo 7.9 del Progetto di variante, (pag. 124 e ss,)“ descrive l'intervento di messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee, così come previsto dal Progetto Definitivo di Bonifica approvato e in accordo alle modifiche apportate”. 13
  • 14. Le caratteristiche costruttive delle quattro trincee drenanti saranno analoghe a quelle previste nel Progetto Definivo di Bonifica approvato e la cui lunghezza varia da m. 52 a 377 e la profondità da 5 a 6 m. Saranno realizzati, altresì, 6 pozzi di emungimento di acqua di falda laddove l'abbattimento della superficie freatica non può essere raggiunto con la sola trincea drenante. Lo stato qualitativo delle acque sotteranee, come rilevato dai piezometri, è preoccupante (screening, pag.56) e l’inquinamento dei suoli raggiunge i 10-12 metri. A pagina 21 del Progetto di variante del 2005 leggiamo: “Come definito nel progetto preliminare di bonifica -il riferimento è probabilmente al progetto preliminare approvato il 4/8/2000-, il presente progetto ha come obiettivo il conseguimento dei limiti previsti dalla normativa nazionale, costituita dall'Art. 17 del D. Lgs. n°22 del 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi) e dal relativo Regolamento Attuativo DM n° 471 del 25 ottobre 1999. - 3.1 Suoli- Tale Decreto definisce (Art. 4, comma 1), in relazione alla specifica destinazione d’uso del sito, due livelli di bonifica, cui corrispondono diversi limiti tabellari per le concentrazioni ammissibili degli inquinanti organici ed inorganici nel terreno, superati i quali si deve procedere ad un intervento di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. Per ogni sostanza, tuttavia, i valori da raggiungere con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale sono riferiti ai valori del fondo naturale (Art. 4, comma 2), nei casi in cui sia dimostrato che nell’intorno non influenzato dalla contaminazione del sito i valori di concentrazione del fondo naturale per la stessa sostanza risultano superiori a quelli indicati nell’Allegato 3. Per il sito in esame, i limiti di riferimento saranno quelli relativi ad un uso industriale e terziario del 14
  • 15. terreno per il Sub distretto 3 e quelli relativi ad un utilizzo residenziale e a verde per gli altri Sub distretti 2, 4, 5 e 9 . Si ritiene, in via preliminare, che i valori del fondo naturale di alcuni parametri (quali ad esempio piombo e rame) possano presentare valori superiori ai limiti tabellari previsti per un utilizzo residenziale dei suoli. Tale ipotesi dovrà essere confermata attraverso approfondimenti analitici, applicando le procedure previste dall’Allegato 2 del citato decreto. Qualora gli obiettivi di bonifica non possano essere raggiunti nonostante l’applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria europea, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l’autorità competente può autorizzare progetti di “bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale” che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria. In questo caso, i valori di concentrazione residua ammissibili (obiettivi di bonifica) saranno determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale”. La descrizione, sopra riportata, degli obbiettivi del progetto di variante contiene asserzioni superflue, aleatorie, del tutto prive di riscontri concreti ed analisi approfondite che costituiscono il fondamento della redazione del progetto preliminare. Infatti è il progetto preliminare che deve dimostrare la raggiungibilità o la non raggiungibilità, con le migliori tecnologie di bonifica disponibili, dei valori di concentrazione limite accettabili per l’uso specifico del sito; è il progetto preliminare che, nel caso di bonifica con misure di sicurezza, deve proporre i valori di concentrazioni residui per ogni sostanza al termine degli interventi, valori che devono essere sottoposti a valutazione mediante analisi del rischio e tali, comunque, da non costituire pericolo per la salute pubblica e le 15
  • 16. diverse matrici ambientali, considerate tutte le possibilità di esposizioni attive per il sito in esame. Dunque, il Progetto di variante 2005 ha come obiettivo il conseguimento dei limiti previsti dalla normativa nazionale “Come definito nel progetto preliminare di bonifica”; il Progetto preliminare di bonifica del 2000 è basato sulla “Caratterizzazione Boeri” che i fatti hanno confermato essere un documento completamente inidoneo ad esaurire la prima fase della progettazione della bonifica e tale da dover essere integrata, come esplicitato negli scopi, sopra citati, del documento di variante. Anche la rinnovata caratterizzazione del 2004 si è peraltro rivelata incompleta atteso che, come sopra detto, le quantità di terreno da bonificare sono, in base alle recente esperienza della nuova ditta appaltatrice della bonifica, raddoppiate anche rispetto a detta caratterizzazione. L’affermazione:”Si ritiene, in via preliminare, che i valori del fondo naturale di alcuni parametri (quali ad esempio piombo e rame) possano presentare valori superiori ai limiti tabellari previsti per un utilizzo residenziale dei suoli” è formulata, vanamente, per gli effetti di cui all’art.4, comma 2°, del D.M. che recita:”Per ogni sostanza i valori di concentrazione da raggiungere sono tuttavia riferiti ai valori del fondo naturale nei casi in cui, applicando le procedure di cui all’allegato 2, sia dimostrato che all’intorno non influenzato dalla contaminazione del sito i valori di concentrazione del fondo naturale per la stessa sostanza risultano superiori a quelli indicati nell’allegato 3”; allegato che richiama i limiti tabellari dell’allegato 1. Non si dubita che l’Ecc.mo Tribunale apprezzi la profonda illiceità, pari alla totale mancanza di buon senso, di questa asserzione che ha alimentato le preoccupazioni per la gestione della bonifica. Il timore del comitato 16
  • 17. ricorrente, peraltro diffusamente condiviso, è che, stante le altissime concentrazioni di piombo, presenti nel sito e causate sia dalla raffinazione del petrolio, sia dalla pulizia dei serbatoi che dagli sversamenti, la bonifica in corso produca risultati modestissimi, in aggiunta ai danni ambientali e sanitari già cagionati ed a quelli che saranno causati dall’attuazione di un tale progetto di bonifica. Da pagina 30 a 34 del progetto di variante sono riepilogati i risultati delle analisi dei campioni di suolo. Per i sub distretti 2, 9 (destinazione d’uso verde e residenziale) e per il sub distretto 3 (destinaz. Commerciale -nella Variante al Piano d’area approvato nell’aprile 2007 il subdistretto 3 è individuato con il n.8 -) non compare il dato relativo al piombo, pare che il metallo sia addirittura inferiori ai valori del fondo naturale, il quale, in forza dell’assunto del proponente, dovrebbe invece presentare valori di concentrazione superiori al limite accettabile per l’uso residenziale, di cui alleg.1, Tabella 1 del D.M.471/99 . Per converso, nel sub distretto 4 e 5 (verde e residenziale) le concentrazioni di piombo sono decisamente elevate. Ciò è paradossale e contraddittorio con i risultati dello screening, relativi allo stato delle acque sotterranee e di cui a pag.56 del documento:”I risultati analitici confermano la presenza di uno stato di contaminazione derivante da idrocarburi di origine petrolifera e metalli pesanti diffuso soprattutto nei Sub distretti 2,3,4..” e con quanto considerato nella Conferenza dei servizi 15/2/2005, pag.3, ultima riga, e cioè che nel sub distretto 3 sono più accentuati i fenomeni d’inquinamento e le “aree calde”. I livelli d’inquinamento del subdistretto 3 sono molto elevati anche in conseguenza della ritardata messa in sicurezza d’emergenza del subdistretto 8 (ora parzialmente ricompreso nel subdistretto 6). Solo con determinazione del gennaio 2007 17
  • 18. (doc.VIII) è stato approvato l’intervento di misure di sicurezza d’emergenza che riguardano peraltro solo una porzione del subdistretto – sotto il serbatoio E-, la stessa determinazione ha altresì disposto verifiche su tutta l’area interessata dal cantiere. Per cinquant’anni le decine di depositi insistenti nell’area sono stati ciclicamente ripuliti dalle incrostazioni di piombo e dalle morchie con solventi. Piombo, morchie e solventi erano quindi scaricati ed iniettati all’interno del sito sulla cosiddetta “collina dei veleni”, il subdistretto 8; infine dopo la saturazione della collina, il piombo è stato scaricato ovunque all’interno del sito. L’analisi del rischio per valutare le concentrazioni di inquinanti residui sarebbe stata necessaria anche alla luce dei criteri adottati dal proponente, nel progetto di bonifica 2005, per stimare la quantità di terreno inquinato: a) I limiti considerati per classificare un’area come contaminata dipendono dalla destinazione d’uso prevista per quell’area. Ciò si concretizza nell’assunzione, per il solo Sub distretto 3, dei limiti fissati dalla normativa per uso Commerciale/industriale (colonna B, DM 471/99) e - per tutto il resto dell’area - del limite per uso Residenziale/verde pubblico (colonna A, DM 471/99). b) I parametri considerati nella valutazione della contaminazione dei terreni sono: − Idrocarburi totali, intesi come somma di Idrocarburi C<12 e C>12. Le concentrazioni rilevate sono state confrontate con il valore 1000 mg/kg per il Sub distretto 3 e con il valore di 60 mg/kg per il resto dell’area. − BTEX − IPA − Metalli pesanti. Anche in questo caso sono stati assunti i limiti presenti in normativa in funzione delle diverse destinazioni d’uso previste per i vari sub distretti. (pag.60-61 variante) 18
  • 19. Sub b) si osserva: la tabella 1 del D.M. 471/99 per siti ad uso verde-residenziale fissa le concentrazioni limite degli idrocarburi leggeri e pesanti rispettivamente a 10 e 50 mg/kg, per quelli ad uso commerciale a 250 e 750 mg/kg. Attenendosi al criterio del proponente dovremmo, paradossalmente, considerare non inquinato un terreno residenziale che, per esempio, ha una concentrazione di C<12 pari a 30 mg/kg ed una concentrazione di C>12 di 28 mg/kg, perché addizionando tali valori non è raggiunta la concentrazione di 60 mg/kg. La somma di idrocarburi C<12 e C>12 deroga a quanto previsto dalla normativa che, non a caso, differenzia le concentrazioni limite accettabili per le due classi di idrocarburi. Sub a) Il sub distretto 3 ( ora 8), per quanto sopra detto, conterrà concentrazioni di piombo al momento sconosciute come ignoti sono i valori del fondo naturale, e concentrazioni di idrocarburi poco inferiori a 1000 mg/kg. Non solo il valore degli idrocarburi è, come detto, erroneamente parametrato, ma neppure sono stati analizzati i rischi di una migrazione degli inquinanti nei sub distretti adiacenti al n.3 che sono destinati all’uso verde-residenziale, non solo, il nuovo Piano d’area ridistribuisce il suolo tra i subdistretti “massimizzando le aree a verde ed il parco pubblico”. Ne discende, quasi certamente, l’impossibilità di mantenere la concentrazione degli inquinanti entro i limiti dettati per la specifica destinazione d’uso di tali sub distretti. Si precisa infine che tanto la caratterizzazione 2004 che le recenti indagini dell’Istituto Superiore della Sanità hanno preso in considerazione solo una parte delle sostanze pericolose per l’uomo e l’ambiente e che, in ragione delle lavorazioni svolte nel sito, sono ivi sicuramente presenti. L’I.S.S. si è impegnato a rinnovare analisi e monitoraggi. 19
  • 20. I risultati dell’analisi di rischio avrebbero comportato limitazioni temporanee o permanenti all’utilizzo dell’area bonificata, ovvero particolari modalità per l’utilizzo della stessa, creando “imbarazzo” con i beneficiari delle concessioni edilizie ed ora grosse difficoltà nella nuova pianificazione del territorio. Tutto ciò, evidentemente, non risponde ai criteri dettati per la pianificazione territoriale (Art. 2, c.1°, della L.R. 36/97 – Principi informatori della pianificazione territoriale - La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici e ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e migratorio, nonchè delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo”; nella comparazione dei valori e interessi coinvolti la giurisprudenza è consolidata nel ritenere prioritarie le finalità di tutela ambientale (T.A.R. Liguria 267/2004, 444/2004, 309/2003) Secondo la Comunicazione della Commissione UE al Consiglio del 2/2/2000: “ Il principio di precauzione comprende quelle specifiche circostanze in cui le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e 20
  • 21. sulla salute umana, animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di protezione prescelto” . Questa comunicazione indica indica tre modalità applicative del principio di precauzione per la scelta dell’azione più appropriata : 1. valutazione scientifica , più approfondita, dei rischi ambientali e sanitari conseguenti alla attività da approvare 2. identificazione dei dati scientifici e del grado di incertezza scientifica in ogni fase del processo di approvazione/attuazione della attività da approvare 3. analisi e gestione del rischio La scelta finale, compresa l’opzione zero, quindi dovrà considerare queste tre modalità in rapporto anche al principio di proporzionalità tra misure da prendere e livello di protezione ricercato, a quello di non discriminazione ed in relazione all’analisi costi benefici. 2) Violazione dell’art. 2 della L.R. 36/97 in relazione alla violazione degli artt. 11 e 50 della medesima legge. Difetto di istruttoria. Sviamento L’art.50, c.3° della L.R. 36/97 stabilisce: “ Il PUO contiene lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 11, comma 4”. Secondo l’art. 11 c. 4°, le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal quadro strutturale sono supportate da uno studio di sostenibilità ambientale contenente in particolare l'indicazione: a) delle alternative considerate; b) della sostenibilità delle previsioni stesse in relazione alla loro giustificazione e alla sensibilità ambientale delle aree interessate;c) dei potenziali impatti residuali e delle loro mitigazioni;d) dell'esito della verifica ambientale operata”. 21
  • 22. Secondo l’art. 50, 2°c. lett.b-, gli elaborati del PUO devono contenere la “documentazione grafica e/o descrittiva delle analisi dello stato di fatto, ivi comprese le necessarie indagini e verifiche sotto il profilo geologico e geotecnica”. L’Accordo di Programma del 26/9/1997 approvava sotto il profilo urbanistico il nuovo Piano d’Area della raffineria ex Ip e gli strumenti urbanistici attuativi relativi ai subdistretti 3 e 4 che avevano ottenuto pronuncia favorevole di compatibilità ambientale con D.G.R.L 25 luglio 1997 n.2816. Nella memoria del Comune della Spezia depositata avverso il ricorso 267/2007, indicato in premessa, si ricorda che nel 1997 le problematiche relative alla bonifica dell’area in oggetto sembravano in gran parte risolte a seguito degli interventi effettuati dall’allora proprietaria Ip, ma che si rivelarono non adeguati ai nuovi parametri di legge sopravvenuti. Anche nel 2003, quando fu approvato il PUC dove si precisa:” il PUC recepisce la disciplina di intervento contenuta negli elaborati del Piano d’area dell’ex raffineria Ip (elaborato P5) sottoscritti attraverso accordo di programma approvato con DPGR n.674 del 26/9/97”, non erano esattamente note estensione e pericolosità dell’inquinamento posto che, ancora oggi, sono in corso accertamenti tecnici. Ne discende che lo studio di sostenibilità ambientale dell'insieme delle previsioni del PUC non può aver valutato correttamente la fattibilità degli interventi previsti dal PUO in relazione alla situazione geologico-ambientale del sito. La Circolare 23.9.1997 prot. n. 105068/936 ad oggetto: “Prime istruzioni per l'applicazione della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997, n. 36”, sottolinea come rispetto alla normativa precedente sia stato significativamente inserito tra i contenuti del PUO lo “studio di sostenibilità ambientale” in sintonia con il nuovo sistema della pianificazione territoriale di ogni livello. La Circolare precisa altresì come i 22
  • 23. tradizionali strumenti urbanistici attuativi siano sostituiti dal PUO che ne assume i contenuti e ne produce gli effetti, con una accentuazione dei relativi elementi di perequazione urbanistica, di garanzia della fattibilità economico-finanziaria e tecnico-giuridica: e ciò in linea con la sempre più diffusa tendenza verso esplicite forme di coinvolgimento dei soggetti attuatori nei processi di trasformazione territoriale. Il tutto dovrebbe restituire un quadro coerente, ben definito dalla Pubblica Amministrazione, degli interessi pubblici da perseguire e delle prestazioni da porre a carico degli operatori interessati, al fine di realizzare obbiettivi di generale interesse disponendo, altresì, di finanziamenti privati per fronteggiare i costi della trasformazione del territorio e della città. Non a caso la Circolare n. 128721/1626 del 16.12.1996 (contenente Indicazioni relative alla partecipazione della Regione Liguria agli Accordi di Programma di cui all’articolo 27 della legge 142/1990) precisa al paragrafo 2.3 che: “Laddove i singoli Accordi di Programma come sopra promossi coinvolgano direttamente od indirettamente anche soggetti privati, giusta anche l’orientamento in tal senso già espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7/2/1996 n. 182), resta fermo che il ruolo di questi ultimi non potrà mai costituire l’oggetto principale dell’Accordo medesimo, bensì una sua parte complementare “. La ricerca dell’equilibrio tra interessi pubblici e prestazioni di soggetti attuatori non può sottovalutare l’interesse pubblico alla redazione di un corretto studio di sostenibilità ambientale nelle sue articolazioni: alternative considerate; sostenibilità delle previsioni stesse in relazione alla loro giustificazione e alla sensibilità ambientale delle aree interessate; potenziali impatti residuali e loro mitigazioni; esito della verifica ambientale operata. 23
  • 24. ISTANZA ISTRUTTORIA Si chiede la riunione con i procedimenti introdotti rispettivamente con ricorso R.G.R n. 787/2005 e n. 267/ 2007 P.Q.M. Si chiede l’annullamento degli atti impugnati, in epigrafe indicati. con la vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio. Ai sensi dell’art.9, 5° comma della L. 23/12/1999 n.488 si dichiara che il valore della causa è indeterminabile. La Spezia, 22 maggio 2007 24
  • 25. RELAZIONE DI NOTIFICA L’anno 2007, addì…….del mese di maggio, richiesto dal Comitato “La Salamandra” per la protezione dell’ambiente a La Spezia, in persona del Presidente e legale rappresentate pro tempore Sig. Davide Rapallini, e per essa dall’Avv. Giancarlo Moizo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Genova ho notificato il suesteso ricorso al Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, alla Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, alla Provincia della Spezia, in persona del Presidente della Giunta Provinciale, all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, A.R.P.A.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, all’Azienda Sanitaria Locale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Grifil s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quanto al Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, presso la Casa Comunale in La Spezia, P.zza Europa n.1, ivi rimettendone copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge. CAP 19121. 25
  • 26. quanto alla Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, nel Palazzo della Regione in Genova, Via Fieschi n.15, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di quanto alla Provincia della Spezia, in persona del presidente della Giunta Provinciale, presso la sua sede in La Spezia, Via Vittorio Veneto n.2, ivi rimettendone copia conforme all’originale a mezzo del Servizio Postale, ai sensi di legge. CAP 19121 26
  • 27. quanto all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, A.R.P.A.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sua sede in Genova, Via Bombrini n.8, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di quanto all’Azienda Sanitaria Locale n.5, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sua sede in La Spezia, Via XXIV Maggio, 139, ivi rimettendone copia conforme all’originale a mezzo del Servizio Postale, ai sensi di legge. CAP 19124 quanto a Grifil s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sua sede in Milano, Via Fatebene Fratelli n.13, ivi rimettendone copia conforme all’originale a mezzo del Servizio Postale, ai sensi di legge. CAP 20121 27
  • 28. 28