1. ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA LIGURIA
RICORSO
del Comitato “La Salamandra” per la protezione dell’ambiente a La Spezia, con
sede a La Spezia, V.le San Bartolomeo n. 103, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, Sig. Davide Rapallini, nato a la Spezia l’8 luglio 1965
ed ivi residente in Via dei Colli n.10, c.f. RPL DVD 65L08 E463I, rappresentato e
difeso, unitamente e disgiuntamente, dall’Avv. Francesca Beconcini e dall’Avv.
Giancarlo Moizo, domiciliato in Genova nello studio di Via Rivale 2/6, presso la
persona dell’Avv. Giancarlo Moizo, in forza di delega posta in calce al presente
atto,
contro
- Il Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica
e nei confronti di
Società Grifil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
legale in Milano, Via Fatebene Fratelli n.13
per l’annullamento previa sospensione
della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/04/2007, conosciuta in
data 19/4/2007
avente ad oggetto
“Revisione accordo di programma ex raffineria Ip approvato con DPGR n.674
del 26.9.97. Approvazione della variante al piano d’area dell’ex raffineria Ip –
1
2. Elaborato P5 del PUC – Approvazione del PUO del Subdistretto n.3 della Soc.
Grifil ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della L.R. 36/97”.
e per l’annullamento previa sospensione
di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connessi.
PREMESSE IN FATTO
Con ricorso R.G.R. 787/2005 il Comitato Salamandra impugnava innanzi il
T.A.R. Liguria per l’annullamento, previa sospensione, la “Determinazione
dirigenziale n.17 del 20 aprile 2005 avente ad oggetto “Approvazione modifica
progettuale del progetto di bonifica area ex IP porzione Grifil presentata da ENI
Spa ed autorizzazione ai relativi lavori”, nonché chiedeva l’annullamento di tutti
gli atti presupposti, preparatori, inerenti ed in particolare: degli atti della
Conferenza dei Servizi Deliberante del 15 febbraio 2005 per la parte relativa
alla modifica progettuale della bonifica area ex IP, porzione Grifil, presentata da
ENI s.p.a. e relativamente al parere favorevole allo svincolo parziale delle aree
del sub distretto 3, individuate sub 3/1, degli atti della Conferenza dei Servizi in
sede istruttoria del 7/7/2004, degli atti della Conferenza dei Servizi in sede
istruttoria del 29/06/2004, del parere della Regione, settore Valutazione di
Impatto Ambientale, del 14/2/2005, della deliberazione della Giunta Regionale
del 17/12/2004, atto di verifica screening ex L.R. 38/98, degli atti della
Conferenza dei Servizi in sede istruttoria del 17/9/2004, del parere della
Regione, settore Valutazione di Impatto Ambientale, del 16/9/2004, del parere
della Regione, settore Valutazione di Impatto Ambientale, del 17/6/2004.
2
3. Il ricorso era proposto contro: Comune della Spezia, Provincia della Spezia,
Regione Liguria, Arpal, Conferenza dei Servizi presso Comune della Spezia e nei
confronti di Ente Nazionale Idrocarburi, Sviluppo Immobiliare Spa, Grifil Srl,
Foster Wheeler Italiana Spa.
Con il summenzionato ricorso il comitato ricorrente ha lamentato la violazione
degli artt. 2 e 32 Cost. come conseguenza della violazione e falsa applicazione delle
norme sulla VIA, dei principi del Decreto Ronchi sulla gestione dei rifiuti e
sull’istruttoria che precede le autorizzazioni di competenza regionale, nonchè delle
modalità attuative delle fasi di bonifica di cui agli allegati tecnici del decreto
ministeriale 471/99. Si è, infine, rilevato che lo sviamento dall’interesse pubblico
alla bonifica risulta evidente dalla prevalenza riconosciuta all’interesse economico
connesso all’utilizzazione dell’area, che è stata oggetto di concessioni edilizie
rilasciate prima dell’inizio dei lavori di bonifica e la cui efficacia era subordinata
alla certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia che avrebbe dovuto
attestare anche la compatibilità degli usi programmati e previsti dei suoli. I lotti
interessati dalle dette concessioni componevano il subdistretto 3 del Piano d’area
dell’ex raffineria previsto dall’Accordo di Programma approvato dalla Regione
Liguria con delibera 26/9/97.
Sul piano concreto della realizzazione dei lavori di bonifica, detta fuorviante
premessa comportava l’adozione, nel progetto di variante, dell’uso del desorbitore
termico (per il momento non installato, ma non ritirato dall’Amministrazione in
sede di autotutela), nonché la movimentazione sconsiderata di migliaia di tonnellate
di terreno inquinato che ha provocato e provoca malori e disagi ai cittadini, essendo
il sito adiacente alle vie del centro cittadino, all’ospedale, ad alcuni asili e scuole
3
4. Sennonché l’Ecc.mo Tribunale, nella Camera di Consiglio del 28/7/2005,
pronunciava ordinanza -n.375- di rigetto della domanda di sospensione, rilevato che
“allo stato, sussiste il fumus boni juris in merito alle eccezioni preliminari, in specie
alla luce della giurisprudenza già espressa da questo Tribunale (cfr. ad es. sentenze
nn. 267/2004, 747/2004 e 1080/2005)”.
Il Comitato Salamandra depositava istanza di prelievo in data 31/5/2006.
L’Associazione Verdi Ambiente e Società ed alcuni abitanti frontistanti l’area ex Ip
proponevano ricorso innanzi il T.A.R. Liguria, R.G.R. n. 267/ 2007, in data 15
marzo 2007, contro il Comune della Spezia e nei confronti della Società Grifil Srl,
per l’annullamento previa sospensione del permesso di costruire n.184 del 15.05.06,
avente lo stesso oggetto delle precedenti concessioni e cioè “esecuzione dei lavori
di realizzazione edifici lotti Sc3/1, Sc3/2 e Sc3/3 del subdistretto 3 in attuazione
dello SUA dell’ex raffineria I.P. sull’immobile censito in Catasto al foglio 100,
mappali n.2065, 220, 218, ed ubicato in località area I.P., Via Antoniana. Prima
dell’udienza in Camera di Consiglio del 19 aprile 2007 il Comune della Spezia
depositava Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/04/2007. La
revisione dell’ Accordo di programma contiene modifiche riguardanti i seguenti
aspetti:
“1. l’assetto infrastrutturale;
2. l’assetto urbanistico generale e la suddivisione dei Subdistretti Attuativi;
3. l’assetto insediativi, planivolumetrico;
4. Master plan: criteri generali d’intervento;
5. la normativa e gli aspetti convenzionali”.
4
5. DIRITTO
La legittimazione ad agire degli enti privati, non ricompresi tra le associazioni
individuate ai sensi dell’art. 13 della L.349/1986, ed affermata in ossequio al
principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale delle formazioni sociali, è
subordinata all’accertamento del Giudice che, caso per caso, valuta la rispondenza
ai parametri elaborati in via pretoria. Ad un ente privato è, pertanto, riconosciuta la
legittimazione ad agire in giudizio quando: persegua in modo non occasionale
obiettivi di tutela ambientale, abbia un adeguato grado di stabilità, un sufficiente
livello di rappresentatitività, un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è
situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (T.A.R. Liguria 267/2004).
“L’esplicita legittimazione delle associazioni ambientalistiche individuate a livello
nazionale o ultraregionale, non esclude di per sé la legittimazione ad agire in
giudizio degli organismi privati che si costituiscano in un ambito territoriale più
ristretto per salvaguardare in modo serio e duraturo l’ambiente nella data località,
e che vengano quindi ad assumere quella connotazione oggettiva di “formazioni
sociale”, a cui la costituzione attribuisce lo specifico ruolo sopra evidenziato”
(T.A.R. Liguria 747/2004)
Premesso ciò, occorre narrare circostanze e fatti, tanto precedenti che successivi
all’udienza del 28/7/05, e che, a giudizio del ricorrente, sono tali da consentire a
questo Ecc.mo Tribunale di accertare positivamente la sussistenza della
legittimazione ad agire in capo al comitato civico “Salamandra”.
Il Comitato è stato costituito informalmente nel 2004 come osservatorio giuridico-
ambientale da alcuni liberi professionisti per esprimere solidarietà al Comitato per
la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti e le altre associazioni
5
6. ambientaliste che svolgono la propria attività sul presupposto che il progresso
economico e sociale debba, per essere tale, svilupparsi contestualmente alla tutela e
valorizzazione dell’ambiente.
La bonifica dell’area ex IP, dopo l’esecuzione dei rilevanti scavi attuati nell’estate
2004, si è appalesata una situazione d’emergenza; il pericolo di danni molto gravi è
divenuto ancora più concreto a seguito della pronuncia della Regione Liguria che,
con delibera del 17/12/2004, declassava i rifiuti pericolosi del sito a rifiuti non
pericolosi. Il comitato ricorrente procedeva, quindi, ad organizzare la propria
attività promuovendo campagne informative più estese ed aumentando il numero di
aderenti che si sono associati mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione;
Tale stampato informa il sottoscrittore non solo delle finalità generali perseguite,
ma richiama immediatamente l’argomento concreto sul quale si stava svolgendo
l’attività dell’allora neo-comitato. Rappresentanti della “Salamandra” hanno
sempre partecipato alle riunioni tenute presso la IV circoscrizione alla presenza di
rappresentanti della P.A. per tentare di provocare un ripensamento sui tempi e modi
della bonifica, scongiurando così l’approvazione del progetto di variante; aderenti al
comitato ricorrente hanno altresì preso parte a tutte le riunioni dei comitati
ambientalisti svoltesi presso la sede di Cittadinanza Attiva, formulando proposte per
conciliare bonifica, salute pubblica, ambiente. In detta sede si decideva di
percorrere tanto la via politica che quella giudiziaria. Il 6 giugno 2005 avanti al
notaio Ceroni in La Spezia si formalizzava la costituzione e lo statuto del Comitato
Salamandra (doc.I) che, per quanto non necessario ai sensi della summenzionata
giurisprudenza del T.A.R. Liguria, era redatto in quella sede per meglio significare
la volontà di stabilità dell’operato del comitato. Con il comunicato stampa del
6
7. 27/6/2005 l’Assessore all’Ambiente espungeva, peraltro, il Comitato “ La
Salamandra” sia dal tavolo di confronto costituito tra Comune, Associazioni,
cittadini e Circoscrizione, sia dalla Commissione “mista” di controllo (peraltro mai
costituita) in quanto “..unico firmatario del ricorso al Tar..” (doc. II). Il 28 luglio
2005, giorno dell’udienza in camera di consiglio, il menzionato Assessore
comunicava alle associazioni, ad alcuni cittadini ed all’Ordine dei Medici che la
soc. Helios, subentrata nella proprietà dell’area ex Ip e nelle operazioni di bonifica,
non intendeva più utilizzare il desorbitore termico (doc. III). E’ importante precisare
che l’Ordine dei Medici era come sopra informato poiché, dopo l’esito deprimente
delle suddette riunioni di circoscrizione, rappresentanti della Salamandra avevano
convocato la Commissione Medica per relazionarla su quanto stava accadendo
nell’area ex Ip e sull’irriducibile volontà dell’Amministrazione di procedere alla
bonifica in forza del progetto approvato che non valuta affatto i rischi sanitari ed
ambientali derivanti da tali operazioni in un sito adiacente al centro città. In
quell’occasione i medici della Commissione apprendevano increduli e contrariati
quale fosse la realtà progettuale e di fatto dell’area. Nel corso dell’ultimo anno, il
comitato ricorrente e le altre associazioni ambientaliste hanno continuato,
organizzandosi come “Coordinamento Associazioni e Comitati per l’area ex Ip”,
stante il rilevante numero di problematiche ambientali esistenti nella provincia (doc.
IV), ad interloquire con la P.A. nel tentativo, vano, di ottenere concrete garanzie a
tutela della salute dei cittadini. In particolare si è cercato di portare a compimento
la soluzione politica del conflitto ambientale, soluzione che in aggiunta
all’eliminazione del desorbitore dal progetto ed all’esecuzione delle operazioni di
scavo e movimentazione in sicurezza, cioè senza dispersione di gas e vapori,
7
8. prevede il controllo delle attività di bonifica anche da parte di un esperto indicato
dal Coordinamento dei Comitati per l’area ex Ip,. Benché il Comune, sin dalla
primavera 2005, si sia dichiarato favorevole all’intervento di un esperto, la cui
funzione di referente degli ambientalisti dovrebbe costituire motivo di sicurezza per
i cittadini sul buon andamento della bonifica, di fatto la P.A. non ha mai stato
accettato il consulente di fiducia del Coordinamento dei Comitati, Dr. Anacleto
Busà (doc. IV, comunicato stampa 20/6/06), già consulente della Commissione
Parlamentare d’Inchiesta sui Rifiuti e del Comune della Spezia. Attualmente il Dr.
Busà sta redigendo una perizia, dietro richiesta del Comitato Salamandra, sullo stato
d’inquinamento del sito, sull’adeguatezza dei procedimenti di bonifica e sui
correlati pericoli sanitari ed ambientali.
Il Comitato Salamandra è intervenuto ad adiuvandum nel ricorso R.G.R. 142/2006
proposto dal Comitato per la salvaguardia e lo sviluppo del Golfo dei Poeti per
l’annullamento dei progetti definitivi di bonifica di porzioni del golfo della Spezia.
Nella relativa sentenza il Tribunale riteneva inammissibile l’intervento ribadendo
che”..e’ inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto da un soggetto che
risulti titolare di una posizione tutelabile con una propria impugnativa e non già di
una posizione dipendente da quella del ricorrente principale..Peraltro, nel caso di
specie i soggetti interveniente non hanno neppure dimostrato la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla giurisprudenza prevalente al fine di estendere la
legittimazione oltre i soggetti individuati ex art. 13..”
Per concludere sul punto relativo alla legittimazione ad agire del comitato “La
Salamandra”, si precisa che lo stesso ha collaborato alla redazione dell’esposto
presentato da alcuni cittadini e dai Verdi nell’agosto u.s. presso la Procura della
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9. Spezia, avente ad oggetto le problematiche sanitarie legate alla bonifica del sito in
questione (doc.V) e per cui sono in corso indagini e che nell’ottobre 2006, ha
proposto reclamo presso la Commissione UE per la violazione di direttive
comunitarie sulla VIA e sui rifiuti (doc.VI).
Il comitato ricorrente presenta i requisiti richiesti dalla sopra citata giurisprudenza,
ha altresì perseguito tutti gli scopi di cui al punto 2 del suo statuto e, ad oggi esso
conta circa seicentocinquanta associati (doc.VII)
@@@
1) Violazione dell’ art. 2 della Legge regionale 36/1997, violazione e falsa
applicazione dell’art. 17 del D.L.vo 22/1997 e degli artt. 4, 5, 6 e 10,
dell’Allegato 4 (Criteri per la redazione del Piano della
caratterizzazione, Progetto preliminare, Analisi del rischio specifica),
dell’Allegato 1 (tabella 1) del D.M. 471/99. Eccesso di potere per difetto
di istruttoria, del presupposto, per contraddittorietà manifesta.
Sviamento. Violazione del principio di precauzione.
A pag. 3 del provvedimento impugnato leggiamo:” Sulla base del Protocollo
d’Intesa si è provveduto a reincaricare lo Studio Oliva ed Associati al fine di
procedere alla revisione del Piano dell’area dell’ex Raffineria IP, per raggiungere
gli obbiettivi di cui al Protocollo d’Intesa, anche e soprattutto in considerazione del
fatto che le operazioni di bonifica sono in stato avanzato e sono garantite anche
finanziariamente nel loro complesso”. L’affermazione, nella parte in cui si riferisce
alla bonifica, è assolutamente falsa tanto per lo stato generale della bonifica del sito
nel suo complesso, quanto in relazione al subdistretto 3, uno dei più inquinati come
si spiegherà in proseguo, e per il quale è stato approvato il PUO dal Consiglio
9
10. Comunale. La quantità complessiva di terreno inquinato nel sito ammonta, ad oggi,
a circa 900.000 ton. (vedi oltre), di queste ne è stata scavato e movimentato poco
più di un decimo. L’impianto chimico di soil washing ed estrazione con solvente
forse ha lavorato un mese, poi è rimasto fuori servizio per un incendio occorso nel
settembre u.s.. Il trattamento mediante landfarming può trattare i suoli meno
inquinati e richiede tempi lunghi ed ampi spazi per stoccare e stendere il terreno.
Certamente la bonifica è solo all’inizio. Le operazioni si stanno svolgendo in modo
disordinato e confuso.
Ciò che preme evidenziare è l’omessa redazione del preventivo e necessario studio
sulla possibilità di raggiungere valori accettabili di concentrazione degli inquinanti
in relazione agli usi programmati dei subdistretti- commerciale, verde e
residenziale- in cui è suddivisa l’area. Successivamente, i risultati di detto studio
devono essere comprovati dalla certificazione di avvenuta bonifica affinché il sito
non sia soggetto a limitazioni o a modalità d’uso.
Il progetto di bonifica dell’area ex Ip è stato approvato vigente il Decreto Ronchi ed
il relativo decreto di attuazione 471/99. Il T.U. ambientale, D.L.vo del 3/4/2006
riproduce sostanzialmente i principi contenuti nella precedente normativa, ciò
perché la suddetta normativa recepisce direttive comunitarie. Non solo, l’efficacia
dei decreti di attuazione del T.U. ambientale è stata sospesa dal Ministero del
Ambiente. L’art. 264 del citato T.U. prevede inoltre che:” Al fine di assicurare che
non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa
a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi
del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino
10
11. alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti
dalla parte quarta del presente decreto”.
Il Piano della caratterizzazione, benché integrato in momenti successivi, è stato
elaborato con metodologia approssimativa. Tale errore iniziale e la fretta di
terminare la bonifica hanno, inevitabilmente, inficiato la precisione e l’attendibilità
delle successive fasi progettuali. Difatti, l’impossibilità di definire nel dettaglio il
tipo, l’estensione ed il grado dell’inquinamento (all.4, II.1) ha portato ad una
sottovalutazione della quantità e qualità delle sostanze inquinanti eccedenti i limiti
tabellari talché l’Amministrazione Comunale e la nuova società proprietaria
dell’area, Helios s.p.a hanno riferito alla stampa, pur senza rinnovare la
caratterizzazione, di aver scoperto nuove e notevoli quantità di terreno inquinato.
L’Ing. Cecchella per Helios s.p.a. quantificava la primavera scorsa, nel corso di una
riunione della IV circoscrizione, in circa 900.000 ton. il terreno da bonificare e cioè
circa il doppio di quello stimato nel progetto di variante del 2005 e pari a 496.000
ton..(cfr. comunicato stampa 20/6/2006 del Coordinamento comitati per l’area ex Ip
doc. IV).
L’art.5 del D.M. 471/99, rubricato “Bonifica con misure di sicurezza e ripristino
ambientale” prevede:”Qualora il progetto preliminare di cui all’art.10 dimostri che
i valori di concentrazione limite accettabili di cui all’art.3, comma 1, non possono
essere raggiunti nonostante l’applicazione, secondo i principi della normativa
comunitaria, delle migliori tecnologie a costi sopportabili, il Comune….può
autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza,
che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di
concentrazione residui previsti nel sito risultino superiori a quelli stabiliti
11
12. nell’allegato 1. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad
una metodologia di analisi del rischio riconosciuta a livello internazionale che
assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell’allegato 4.
Il provvedimento che approva il progetto deve stabilire le misure di sicurezza e i
piani di monitoraggio e controllo necessari ad impedire danni derivanti
dall’inquinamento residuo e può fissare limitazioni temporanee o permanenti o
particolari modalità per l’utilizzo dell’area…
Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari
modalità previste per l’utilizzo dell’area devono risultare dal certificato di
destinazione urbanistica…e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento
urbanistico generale del Comune..”.
L’art.10, comma 7° precisa le condizioni per gli interventi di cui al citato art.5.
Scopo del lavoro, si legge nella variante al progetto di bonifica approvato nell’aprile
2005, “è fornire gli elementi progettuali integrativi al progetto stesso relativamente
a: - L’aggiornamento della caratterizzazione ambientale dell’area effettuata, sulla
base dei dati acquisiti in Febbraio 2004; - Acquisizione di informazioni sullo
stato di qualità delle matrici ambientali dell’Area Demaniale (Sub distretto 2); -
L’aggiornamento del modello concettuale del sito, con aggiornamento delle
quantità di terreno da sottoporre a trattamento e/o smaltimento; - Una revisione
ed integrazione delle tecnologie di trattamento, recupero e smaltimento del terreno
contaminato utilizzate; - Il programma temporale aggiornato di realizzazione
degli interventi previsti, che include le fasi di accelerazione degli scavi nell’ambito
del Sub distretto 3 e dell’area di pertinenza della Variante alla SS1 Aurelia; - La
stima aggiornata dei costi previsti per gli interventi (pag.11-12). Il documento si
12
13. presenta come una sintesi incompleta della fase di caratterizzazione e di quella di
redazione del progetto preliminare, come descritti dall’allegato 4, II. La revisione
del progetto precedente è così radicale che il documento di variante avrebbe dovuto
definire, accuratamente, tutti gli elementi che costituiscono il progetto preliminare
secondo la normativa tecnica menzionata: Analisi dei livelli di inquinamento,
Eventuali investigazioni di dettaglio, Analisi delle tecnologie adottabili, Analisi di
rischio specifica, Descrizione delle tecnologie da adottare , Verifica dell’ efficacia
degli interventi proposti, Compatibilita’ ambientale interventi.
Notevole rilevanza, al fine di accertare la sussistenza del vizio rubricato, riveste
l’omessa redazione dell’Analisi di rischio specifica (di cui all’allegato 4, II.4,),
che, nell’ultimo comma puntualizza il fine di questa sezione:”..la stima dettagliata
del rischio posto alla salute pubblica e all’ambiente dalle concentrazioni residue in
suolo e sottosuolo proposte per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale con
misure di sicurezza…”. Nell’allegato 1 del nuovo T.U. ambientale la redazione
dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica è necessaria per definizione
degli obbiettivi di bonifica e quindi per impostare gli interventi di bonifica e/o
messa in sicurezza aderenti alla realtà del sito.
Nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica 14/8/2002, n.84 si
determina che:”Dovranno essere mantenute in esercizio trincee e pozzi durante
tutta la bonifica e comunque fino a quando necessario”.
Il paragrafo 7.9 del Progetto di variante, (pag. 124 e ss,)“ descrive l'intervento di
messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee, così come previsto dal
Progetto Definitivo di Bonifica approvato e in accordo alle modifiche apportate”.
13
14. Le caratteristiche costruttive delle quattro trincee drenanti saranno analoghe a
quelle previste nel Progetto Definivo di Bonifica approvato e la cui lunghezza varia
da m. 52 a 377 e la profondità da 5 a 6 m. Saranno realizzati, altresì, 6 pozzi di
emungimento di acqua di falda laddove l'abbattimento della superficie freatica non
può essere raggiunto con la sola trincea drenante.
Lo stato qualitativo delle acque sotteranee, come rilevato dai piezometri, è
preoccupante (screening, pag.56) e l’inquinamento dei suoli raggiunge i 10-12
metri.
A pagina 21 del Progetto di variante del 2005 leggiamo: “Come definito nel
progetto preliminare di bonifica -il riferimento è probabilmente al progetto
preliminare approvato il 4/8/2000-, il presente progetto ha come obiettivo il
conseguimento dei limiti previsti dalla normativa nazionale, costituita dall'Art. 17
del D. Lgs. n°22 del 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi) e dal relativo Regolamento
Attuativo DM n° 471 del 25 ottobre 1999. - 3.1 Suoli- Tale Decreto definisce
(Art. 4, comma 1), in relazione alla specifica destinazione d’uso del sito, due livelli
di bonifica, cui corrispondono diversi limiti tabellari per le concentrazioni
ammissibili degli inquinanti organici ed inorganici nel terreno, superati i quali si
deve procedere ad un intervento di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale. Per ogni sostanza, tuttavia, i valori da raggiungere con gli interventi
di bonifica e ripristino ambientale sono riferiti ai valori del fondo naturale (Art. 4,
comma 2), nei casi in cui sia dimostrato che nell’intorno non influenzato dalla
contaminazione del sito i valori di concentrazione del fondo naturale per la stessa
sostanza risultano superiori a quelli indicati nell’Allegato 3. Per il sito in esame, i
limiti di riferimento saranno quelli relativi ad un uso industriale e terziario del
14
15. terreno per il Sub distretto 3 e quelli relativi ad un utilizzo residenziale e a verde
per gli altri Sub distretti 2, 4, 5 e 9 . Si ritiene, in via preliminare, che i valori del
fondo naturale di alcuni parametri (quali ad esempio piombo e rame) possano
presentare valori superiori ai limiti tabellari previsti per un utilizzo residenziale
dei suoli. Tale ipotesi dovrà essere confermata attraverso approfondimenti
analitici, applicando le procedure previste dall’Allegato 2 del citato decreto.
Qualora gli obiettivi di bonifica non possano essere raggiunti nonostante
l’applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria europea, delle
migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l’autorità competente può
autorizzare progetti di “bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale”
che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria. In questo caso, i
valori di concentrazione residua ammissibili (obiettivi di bonifica) saranno
determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello
internazionale”. La descrizione, sopra riportata, degli obbiettivi del progetto di
variante contiene asserzioni superflue, aleatorie, del tutto prive di riscontri concreti
ed analisi approfondite che costituiscono il fondamento della redazione del
progetto preliminare. Infatti è il progetto preliminare che deve dimostrare la
raggiungibilità o la non raggiungibilità, con le migliori tecnologie di bonifica
disponibili, dei valori di concentrazione limite accettabili per l’uso specifico del
sito; è il progetto preliminare che, nel caso di bonifica con misure di sicurezza, deve
proporre i valori di concentrazioni residui per ogni sostanza al termine degli
interventi, valori che devono essere sottoposti a valutazione mediante analisi del
rischio e tali, comunque, da non costituire pericolo per la salute pubblica e le
15
16. diverse matrici ambientali, considerate tutte le possibilità di esposizioni attive per il
sito in esame.
Dunque, il Progetto di variante 2005 ha come obiettivo il conseguimento dei limiti
previsti dalla normativa nazionale “Come definito nel progetto preliminare di
bonifica”; il Progetto preliminare di bonifica del 2000 è basato sulla
“Caratterizzazione Boeri” che i fatti hanno confermato essere un documento
completamente inidoneo ad esaurire la prima fase della progettazione della bonifica
e tale da dover essere integrata, come esplicitato negli scopi, sopra citati, del
documento di variante. Anche la rinnovata caratterizzazione del 2004 si è peraltro
rivelata incompleta atteso che, come sopra detto, le quantità di terreno da bonificare
sono, in base alle recente esperienza della nuova ditta appaltatrice della bonifica,
raddoppiate anche rispetto a detta caratterizzazione.
L’affermazione:”Si ritiene, in via preliminare, che i valori del fondo naturale di
alcuni parametri (quali ad esempio piombo e rame) possano presentare valori
superiori ai limiti tabellari previsti per un utilizzo residenziale dei suoli” è
formulata, vanamente, per gli effetti di cui all’art.4, comma 2°, del D.M. che
recita:”Per ogni sostanza i valori di concentrazione da raggiungere sono tuttavia
riferiti ai valori del fondo naturale nei casi in cui, applicando le procedure di cui
all’allegato 2, sia dimostrato che all’intorno non influenzato dalla contaminazione
del sito i valori di concentrazione del fondo naturale per la stessa sostanza
risultano superiori a quelli indicati nell’allegato 3”; allegato che richiama i limiti
tabellari dell’allegato 1. Non si dubita che l’Ecc.mo Tribunale apprezzi la profonda
illiceità, pari alla totale mancanza di buon senso, di questa asserzione che ha
alimentato le preoccupazioni per la gestione della bonifica. Il timore del comitato
16
17. ricorrente, peraltro diffusamente condiviso, è che, stante le altissime concentrazioni
di piombo, presenti nel sito e causate sia dalla raffinazione del petrolio, sia dalla
pulizia dei serbatoi che dagli sversamenti, la bonifica in corso produca risultati
modestissimi, in aggiunta ai danni ambientali e sanitari già cagionati ed a quelli che
saranno causati dall’attuazione di un tale progetto di bonifica.
Da pagina 30 a 34 del progetto di variante sono riepilogati i risultati delle analisi dei
campioni di suolo. Per i sub distretti 2, 9 (destinazione d’uso verde e residenziale) e
per il sub distretto 3 (destinaz. Commerciale -nella Variante al Piano d’area
approvato nell’aprile 2007 il subdistretto 3 è individuato con il n.8 -) non compare il
dato relativo al piombo, pare che il metallo sia addirittura inferiori ai valori del
fondo naturale, il quale, in forza dell’assunto del proponente, dovrebbe invece
presentare valori di concentrazione superiori al limite accettabile per l’uso
residenziale, di cui alleg.1, Tabella 1 del D.M.471/99 . Per converso, nel sub
distretto 4 e 5 (verde e residenziale) le concentrazioni di piombo sono decisamente
elevate. Ciò è paradossale e contraddittorio con i risultati dello screening, relativi
allo stato delle acque sotterranee e di cui a pag.56 del documento:”I risultati
analitici confermano la presenza di uno stato di contaminazione derivante da
idrocarburi di origine petrolifera e metalli pesanti diffuso soprattutto nei Sub
distretti 2,3,4..” e con quanto considerato nella Conferenza dei servizi 15/2/2005,
pag.3, ultima riga, e cioè che nel sub distretto 3 sono più accentuati i fenomeni
d’inquinamento e le “aree calde”.
I livelli d’inquinamento del subdistretto 3 sono molto elevati anche in conseguenza
della ritardata messa in sicurezza d’emergenza del subdistretto 8 (ora parzialmente
ricompreso nel subdistretto 6). Solo con determinazione del gennaio 2007
17
18. (doc.VIII) è stato approvato l’intervento di misure di sicurezza d’emergenza che
riguardano peraltro solo una porzione del subdistretto – sotto il serbatoio E-, la
stessa determinazione ha altresì disposto verifiche su tutta l’area interessata dal
cantiere. Per cinquant’anni le decine di depositi insistenti nell’area sono stati
ciclicamente ripuliti dalle incrostazioni di piombo e dalle morchie con solventi.
Piombo, morchie e solventi erano quindi scaricati ed iniettati all’interno del sito
sulla cosiddetta “collina dei veleni”, il subdistretto 8; infine dopo la saturazione
della collina, il piombo è stato scaricato ovunque all’interno del sito.
L’analisi del rischio per valutare le concentrazioni di inquinanti residui sarebbe
stata necessaria anche alla luce dei criteri adottati dal proponente, nel progetto di
bonifica 2005, per stimare la quantità di terreno inquinato:
a) I limiti considerati per classificare un’area come contaminata dipendono dalla
destinazione d’uso prevista per quell’area. Ciò si concretizza nell’assunzione, per
il solo Sub distretto 3, dei limiti fissati dalla normativa per uso
Commerciale/industriale (colonna B, DM 471/99) e - per tutto il resto dell’area -
del limite per uso Residenziale/verde pubblico (colonna A, DM 471/99).
b) I parametri considerati nella valutazione della contaminazione dei terreni
sono: − Idrocarburi totali, intesi come somma di Idrocarburi C<12 e C>12. Le
concentrazioni rilevate sono state confrontate con il valore 1000 mg/kg per il Sub
distretto 3 e con il valore di 60 mg/kg per il resto dell’area. − BTEX − IPA −
Metalli pesanti. Anche in questo caso sono stati assunti i limiti presenti in
normativa in funzione delle diverse destinazioni d’uso previste per i vari sub
distretti. (pag.60-61 variante)
18
19. Sub b) si osserva: la tabella 1 del D.M. 471/99 per siti ad uso verde-residenziale
fissa le concentrazioni limite degli idrocarburi leggeri e pesanti rispettivamente a 10
e 50 mg/kg, per quelli ad uso commerciale a 250 e 750 mg/kg. Attenendosi al
criterio del proponente dovremmo, paradossalmente, considerare non inquinato un
terreno residenziale che, per esempio, ha una concentrazione di C<12 pari a 30
mg/kg ed una concentrazione di C>12 di 28 mg/kg, perché addizionando tali valori
non è raggiunta la concentrazione di 60 mg/kg. La somma di idrocarburi C<12 e
C>12 deroga a quanto previsto dalla normativa che, non a caso, differenzia le
concentrazioni limite accettabili per le due classi di idrocarburi.
Sub a) Il sub distretto 3 ( ora 8), per quanto sopra detto, conterrà concentrazioni di
piombo al momento sconosciute come ignoti sono i valori del fondo naturale, e
concentrazioni di idrocarburi poco inferiori a 1000 mg/kg. Non solo il valore degli
idrocarburi è, come detto, erroneamente parametrato, ma neppure sono stati
analizzati i rischi di una migrazione degli inquinanti nei sub distretti adiacenti
al n.3 che sono destinati all’uso verde-residenziale, non solo, il nuovo Piano
d’area ridistribuisce il suolo tra i subdistretti “massimizzando le aree a verde ed il
parco pubblico”. Ne discende, quasi certamente, l’impossibilità di mantenere la
concentrazione degli inquinanti entro i limiti dettati per la specifica destinazione
d’uso di tali sub distretti. Si precisa infine che tanto la caratterizzazione 2004 che le
recenti indagini dell’Istituto Superiore della Sanità hanno preso in considerazione
solo una parte delle sostanze pericolose per l’uomo e l’ambiente e che, in ragione
delle lavorazioni svolte nel sito, sono ivi sicuramente presenti. L’I.S.S. si è
impegnato a rinnovare analisi e monitoraggi.
19
20. I risultati dell’analisi di rischio avrebbero comportato limitazioni temporanee o
permanenti all’utilizzo dell’area bonificata, ovvero particolari modalità per
l’utilizzo della stessa, creando “imbarazzo” con i beneficiari delle concessioni
edilizie ed ora grosse difficoltà nella nuova pianificazione del territorio.
Tutto ciò, evidentemente, non risponde ai criteri dettati per la pianificazione
territoriale (Art. 2, c.1°, della L.R. 36/97 – Principi informatori della pianificazione
territoriale - La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e
motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate
sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei
caratteri fisici, morfologici e ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei
vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello
stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e
migratorio, nonchè delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono
definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia
sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo”;
nella comparazione dei valori e interessi coinvolti la giurisprudenza è consolidata
nel ritenere prioritarie le finalità di tutela ambientale (T.A.R. Liguria 267/2004,
444/2004, 309/2003)
Secondo la Comunicazione della Commissione UE al Consiglio del 2/2/2000: “ Il
principio di precauzione comprende quelle specifiche circostanze in cui le prove
scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni,
ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono
ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e
20
21. sulla salute umana, animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di
protezione prescelto” .
Questa comunicazione indica indica tre modalità applicative del principio di
precauzione per la scelta dell’azione più appropriata :
1. valutazione scientifica , più approfondita, dei rischi ambientali e sanitari
conseguenti alla attività da approvare
2. identificazione dei dati scientifici e del grado di incertezza scientifica in
ogni fase del processo di approvazione/attuazione della attività da approvare
3. analisi e gestione del rischio
La scelta finale, compresa l’opzione zero, quindi dovrà considerare queste tre
modalità in rapporto anche al principio di proporzionalità tra misure da prendere e
livello di protezione ricercato, a quello di non discriminazione ed in relazione
all’analisi costi benefici.
2) Violazione dell’art. 2 della L.R. 36/97 in relazione alla violazione degli
artt. 11 e 50 della medesima legge. Difetto di istruttoria. Sviamento
L’art.50, c.3° della L.R. 36/97 stabilisce: “ Il PUO contiene lo studio di sostenibilità
ambientale di cui all'articolo 11, comma 4”. Secondo l’art. 11 c. 4°, le previsioni
di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal quadro
strutturale sono supportate da uno studio di sostenibilità ambientale contenente in
particolare l'indicazione: a) delle alternative considerate; b) della sostenibilità
delle previsioni stesse in relazione alla loro giustificazione e alla sensibilità
ambientale delle aree interessate;c) dei potenziali impatti residuali e delle loro
mitigazioni;d) dell'esito della verifica ambientale operata”.
21
22. Secondo l’art. 50, 2°c. lett.b-, gli elaborati del PUO devono contenere la
“documentazione grafica e/o descrittiva delle analisi dello stato di fatto, ivi
comprese le necessarie indagini e verifiche sotto il profilo geologico e geotecnica”.
L’Accordo di Programma del 26/9/1997 approvava sotto il profilo urbanistico il
nuovo Piano d’Area della raffineria ex Ip e gli strumenti urbanistici attuativi relativi
ai subdistretti 3 e 4 che avevano ottenuto pronuncia favorevole di compatibilità
ambientale con D.G.R.L 25 luglio 1997 n.2816. Nella memoria del Comune della
Spezia depositata avverso il ricorso 267/2007, indicato in premessa, si ricorda che
nel 1997 le problematiche relative alla bonifica dell’area in oggetto sembravano in
gran parte risolte a seguito degli interventi effettuati dall’allora proprietaria Ip, ma
che si rivelarono non adeguati ai nuovi parametri di legge sopravvenuti.
Anche nel 2003, quando fu approvato il PUC dove si precisa:” il PUC recepisce la
disciplina di intervento contenuta negli elaborati del Piano d’area dell’ex raffineria
Ip (elaborato P5) sottoscritti attraverso accordo di programma approvato con
DPGR n.674 del 26/9/97”, non erano esattamente note estensione e pericolosità
dell’inquinamento posto che, ancora oggi, sono in corso accertamenti tecnici. Ne
discende che lo studio di sostenibilità ambientale dell'insieme delle previsioni del
PUC non può aver valutato correttamente la fattibilità degli interventi previsti dal
PUO in relazione alla situazione geologico-ambientale del sito. La Circolare
23.9.1997 prot. n. 105068/936 ad oggetto: “Prime istruzioni per l'applicazione della
legge urbanistica regionale 4 settembre 1997, n. 36”, sottolinea come rispetto alla
normativa precedente sia stato significativamente inserito tra i contenuti del PUO
lo “studio di sostenibilità ambientale” in sintonia con il nuovo sistema della
pianificazione territoriale di ogni livello. La Circolare precisa altresì come i
22
23. tradizionali strumenti urbanistici attuativi siano sostituiti dal PUO che ne assume i
contenuti e ne produce gli effetti, con una accentuazione dei relativi elementi di
perequazione urbanistica, di garanzia della fattibilità economico-finanziaria e
tecnico-giuridica: e ciò in linea con la sempre più diffusa tendenza verso esplicite
forme di coinvolgimento dei soggetti attuatori nei processi di trasformazione
territoriale. Il tutto dovrebbe restituire un quadro coerente, ben definito dalla
Pubblica Amministrazione, degli interessi pubblici da perseguire e delle prestazioni
da porre a carico degli operatori interessati, al fine di realizzare obbiettivi di
generale interesse disponendo, altresì, di finanziamenti privati per fronteggiare i
costi della trasformazione del territorio e della città.
Non a caso la Circolare n. 128721/1626 del 16.12.1996 (contenente Indicazioni
relative alla partecipazione della Regione Liguria agli Accordi di Programma di
cui all’articolo 27 della legge 142/1990) precisa al paragrafo 2.3 che: “Laddove i
singoli Accordi di Programma come sopra promossi coinvolgano direttamente od
indirettamente anche soggetti privati, giusta anche l’orientamento in tal senso già
espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7/2/1996 n.
182), resta fermo che il ruolo di questi ultimi non potrà mai costituire l’oggetto
principale dell’Accordo medesimo, bensì una sua parte complementare “.
La ricerca dell’equilibrio tra interessi pubblici e prestazioni di soggetti attuatori
non può sottovalutare l’interesse pubblico alla redazione di un corretto studio di
sostenibilità ambientale nelle sue articolazioni: alternative considerate; sostenibilità
delle previsioni stesse in relazione alla loro giustificazione e alla sensibilità
ambientale delle aree interessate; potenziali impatti residuali e loro mitigazioni;
esito della verifica ambientale operata.
23
24. ISTANZA ISTRUTTORIA
Si chiede la riunione con i procedimenti introdotti rispettivamente con ricorso
R.G.R n. 787/2005 e n. 267/ 2007
P.Q.M.
Si chiede l’annullamento degli atti impugnati, in epigrafe indicati. con la vittoria
delle spese, competenze ed onorari del giudizio. Ai sensi dell’art.9, 5° comma della
L. 23/12/1999 n.488 si dichiara che il valore della causa è indeterminabile.
La Spezia, 22 maggio 2007
24
25. RELAZIONE DI NOTIFICA
L’anno 2007, addì…….del mese di maggio, richiesto dal Comitato “La
Salamandra” per la protezione dell’ambiente a La Spezia, in persona del Presidente
e legale rappresentate pro tempore Sig. Davide Rapallini, e per essa dall’Avv.
Giancarlo Moizo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico
Notifiche presso la Corte di Appello di Genova ho notificato il suesteso ricorso al
Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, alla Regione Liguria, in
persona del Presidente della Giunta Regionale, alla Provincia della Spezia, in
persona del Presidente della Giunta Provinciale, all’Agenzia Regionale Protezione
Ambiente Ligure, A.R.P.A.L. in persona del legale rappresentante pro tempore,
all’Azienda Sanitaria Locale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
Grifil s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
quanto al Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, presso la Casa
Comunale in La Spezia, P.zza Europa n.1, ivi rimettendone copia conforme
all’originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge. CAP 19121.
25
26. quanto alla Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in
carica, nel Palazzo della Regione in Genova, Via Fieschi n.15, ivi consegnandone
copia conforme all’originale a mani di
quanto alla Provincia della Spezia, in persona del presidente della Giunta
Provinciale, presso la sua sede in La Spezia, Via Vittorio Veneto n.2, ivi
rimettendone copia conforme all’originale a mezzo del Servizio Postale, ai sensi di
legge. CAP 19121
26
27. quanto all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, A.R.P.A.L., in persona
del legale rappresentante pro tempore, presso la sua sede in Genova, Via Bombrini
n.8, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di
quanto all’Azienda Sanitaria Locale n.5, in persona del legale rappresentante pro
tempore, presso la sua sede in La Spezia, Via XXIV Maggio, 139, ivi rimettendone
copia conforme all’originale a mezzo del Servizio Postale, ai sensi di legge. CAP
19124
quanto a Grifil s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sua
sede in Milano, Via Fatebene Fratelli n.13, ivi rimettendone copia conforme
all’originale a mezzo del Servizio Postale, ai sensi di legge. CAP 20121
27