SlideShare a Scribd company logo
Valutare e gestire le informazioni
sulle sostanze contenute nelle
nuove schede dati di sicurezza
Desenzano del Garda
25-26 giugno 2014
Dott. Gianluca Stocco
1
2
Utilizzatore a valle
3
Utilizzatore a valle
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal
fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale
o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue
attività industriali o professionali.
FABBRICANTE e/o IMPORTATORE
UTILIZZATORE A VALLE
CONSUMATORE
PROFESSIONALE DOMESTICO
4
Chi è l’utilizzatore a valle
Formulatore: attore che produce preparati
Utilizzatore finale: attore che utilizza
sostanze o preparati nell’ambito di un’attività
industriale o professionale (quindi diverso da
un consumatore o un distributore) e che non
fornisce la sostanza o il preparato ad altri
attori a valle della catena di
approvvigionamento
Utilizzatore industriale: utilizzatore
finale che fa uso di sostanze o preparati
che non rimangono nel prodotto (per
esempio, vengono impiegati come
coadiuvanti tecnologici) nell’ambito di un
processo industriale.
Produttore di articoli: utilizzatore finale
che incorpora sostanze o preparati in articoli,
in modo tale per cui le sostanze o i preparati
divengono parti integranti di tali articoli.
Artigiano, laboratorio, fornitore di
servizi professionali: utilizzatore finale
che usa le sostanze o i preparati
nell’ambito di un’attività professionale che
non è considerata un pro-cesso
industriale.
Riempitore: attore che trasferisce sostanze
o preparati da un contenitore all’altro.
Importatore nel caso in cui il
fornitore abbia designato un
rappresentante esclusivo: se il vostro
fornitore ha designato un rappresentante
esclusivo, non siete considerati
importatori bensì utilizzatori a valle.
TITOLO IV
INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA
D'APPROVVIGIONAMENTO
Art. 31
Schede Dati di
Sicurezza (SDS)
Art. 32
Schede Informative
di Sicurezza (SIS)
Art. 33
Sostanze in articoli
contenenti > 0.1% di
una SVHC
5
La comunicazione: dall’alto al basso
TITOLO IV
INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA
D'APPROVVIGIONAMENTO
Art. 37
Valutazione della sicurezza chimica
effettuata dall'utilizzatore
a valle ed obbligo di individuare,
applicare e raccomandare
misure di riduzione dei rischi
Art. 38
Obbligo per gli utilizzatori a
valle di comunicare
informazioni
6
La comunicazione: dal basso all’alto
7
Le SDS e e-SDS sono lo
strumento principale di
comunicazione nel processo:
alto-basso
REACH e SDS – campo applicazione
Alla SDS si applicano le disposizioni del Titolo IV del
REACH (Informazioni all'interno della catena
d'approvvigionamento)
Le disposizioni relative al titolo IV non si applicano ai
seguenti preparati allo stato finito destinati
all'utilizzatore finale:
 medicinali per uso umano o veterinario,
 prodotti cosmetici,
 dispositivi medici invasivi,
 alimenti e alimenti per animali
Obbligo fornitura SDS
 Quando la sostanza o il preparato è classificata/o
pericolosa/o a norma delle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE o Reg. 1272/08 (CLP);
 Quando la sostanza è PBT o vPvB (vedi allegato XIII);
 Quando la sostanza è inclusa nell’elenco stabilito a
norma dell'articolo 59(1), per ragioni diverse da quelle di
cui alle lettere a) e b).
Utilizzatori professionali,
no “end users”
Rif. REACH Art.31.1
SDS su richiesta per alcune miscele
Se miscela è classificata come NON PERICOLOSA, ma
contiene:
una o più sostanze che presentano rischi per la salute
umana o l'ambiente (>1% per mix non gassose o >0,2%
per mix gassose)
una o più sostanze PBT/vPvB o di Candidate List (>0,1%
per mix non gassose o >0,2% per mix gassose)
una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa
limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
Rif. REACH Art.31.3
Etichettatura di queste miscele
Indicare in etichetta che la miscela è classificata come
NON PERICOLOSA, che non è destinata al pubblico ma
che contiene determinati componenti specifici classificati e
presenti in concentrazioni superiori ai limiti specificati, per i
quali deve essere fornita su richiesta una scheda di dati di
sicurezza, l'etichetta sull'imballaggio deve riportare
informazioni che indichino la disponibilità di tali SDS.
Con CLP….. EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile
su richiesta
SDS per D.Lgs 81/08
Art. 223
Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente
l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul
mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli
stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e’
riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
12
SDS per D.Lgs 81/08
Art.223.
Valutazione dei rischi
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi
dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse
le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali e’ prevedibile la possibilità di notevole
esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche
dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono
valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003,
n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici
pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni
necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi
con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei
rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente.
Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e
all’attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessità. 13
Chi deve fornire la SDS?
Il fornitore di una sostanza o di un preparato, che significa:
 fabbricante, importatore o rappresentante esclusivo per
la responsabilità iniziale per l'elaborazione della scheda
di dati di sicurezza
però…
 anche gli attori più in basso nella catena di
approvvigionamento (quindi gli utilizzatori a valle) devono
fornire una SDS, utilizzando le informazioni ricevute dai
loro fornitori,
Chi deve preparare la SDS?
La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da
una persona competente che tenga conto delle necessità
particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I
fornitori di sostanze e miscele devono assicurare che le
persone competenti abbiano seguito una formazione
adeguata, compresi corsi di aggiornamento.
Rif. Allegato I Reg. 453/2010
Nota: è difficile che un'unica persona disponga di conoscenze tali da
comprendere tutti i settori contemplati da una SDS; è quindi utile per questa
figura poter fare affidamento su ulteriori competenze, interne o esterne.
Come deve essere fornita la SDS?
"Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su
carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della
sostanza o della miscela".
Rif. REACH Art.31.8
La SDS può essere quindi fornita su carta, per esempio
mediante lettera, via fax o elettronicamente, per esempio
via e-mail.
obbligo ATTIVO!
Lingua ufficiale delle SDS
Obbligo di fornire la SDS nella lingua ufficiale dello stato in
cui la sostanza viene venduta/esportata; questo salvo che
l’Ente responsabile di quello Stato Membro non disponga
diversamente.
Rif. REACH Art.31.5
Accesso dei lavoratori alle informazioni
I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro
rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma
degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o ai
preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere
esposti nel corso della loro attività professionale.
Rif. REACH Art.35
Obbligo di conservare le informazioni
Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e
distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita
per assolvere gli obblighi che gli impone il presente
regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di
almeno dieci anni dopo che ha fabbricato, importato, fornito
o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o il preparato.
Rif. REACH Art.36
La struttura delle SDS
La scheda di dati di sicurezza dovrà essere datata e
mantenere la struttura a 16 voci.
Rif. REACH Art.31.6
IMPORTANTE!!!
La redazione dovrà essere fatta secondo le disposizioni
dell’Allegato II del REACH (Reg (UE) n. 453/2010)
La struttura delle SDS
I risultati preliminari delle ispezioni riguardanti gli obblighi dei
responsabili della formulazione di miscele e la qualità delle
schede di dati di sicurezza rivelano un tasso elevato di
inosservanza tra i responsabili della formulazione chimica
REACH-EN-
FORCE-2
29 STATI
1200 ISPEZIONI
85% a PMI
Anno 2011
%
22
Gestione delle SDS
23
Cosa verificano sulla Base dell’Accordo Stato Regioni
a) avvenuta pre-registrazione o registrazione, proposte di test,
notifica ed autorizzazione ai sensi del regolamento REACH;
b) osservanza delle restrizioni stabilite ai sensi dell'art. 67 del
regolamento REACH;
c) esistenza ed efficacia di un sistema di gestione e
controllo, da parte di tutti gli attori della catena
d'approvvigionamento, relativo ai seguenti aspetti del
regolamento REACH:
-prescrizioni per la pre-registrazione e la registrazione;
- relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista
- verifica della completezza dei dati riportati nella scheda di
dati di sicurezza; 24
Cosa verificano sulla Base dell’Accordo Stato Regioni
- verifica della presenza dell'allegato alla scheda di dati sicurezza,
contenente la sintesi degli scenari di esposizione qualora prevista la
relazione sulla sicurezza chimica;
- verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza
chimica in conformità alle condizioni di produzione,
importazione, uso ed immissione sul mercato della sostanza in
quanto tale, contenuta in miscele o in articoli;
-verifica dell'applicazione delle misure di gestione del rischio
previste e della loro efficacia;
- avvenuta comunicazione delle informazioni lungo la catena di
approvvigionamento;
- corrispondenza e la completezza delle informazioni contenute
sia nella scheda di dati di sicurezza sia nelle etichette applicate
sulle confezioni di sostanze e miscele; 25
… esistenza ed efficacia …
… si intendono tutti i sistemi di gestione organizzativi
implementati nelle organizzazioni (es. società, aziende)
nei diversi settori in cui operano (es. manifatturiero,
alimentare, servizi, costruzioni, ecc.) in riferimento ai
requisiti espressi da una serie di norme internazionali, tra
le quali:
 ISO 9001:2008 per i Sistemi di Gestione della Qualità;
 ISO 14001:2004 per i sistemi di gestione ambientali;
 UNI CEI EN ISO 50001:2011 per i Sistemi di Gestione
dell'Energia;
 OHSAS 18001:2007 per i sistemi di gestione della
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
 SA 8000:2008 impatto sull´etica e sul sociale (emessa
dal SAI).
L'adesione alle norme è volontaria, a meno che non siano
citate come testi cogenti in atti legislativi specifici.
… di un sistema di gestione e controllo …Con il termine sistema di gestione si
intende un insieme di procedure, di sistemi
informativi e di sistemi informatici dedicati al
governo di un processo tipicamente
operativo, produttivo o amministrativo.
26
Gestione delle SDS
SDS dei fornitori
Raccolta delle SDS
Team di valutazione SDS
Comunicazione agli interessati
Formazione
Aggiornamento del DVR
Ufficio acquisti
Magazzino
Archivio delle vecchie SDS
Modifica SDS miscele
27
Art. 35
Art. 36
28
La gestione delle sostanze chimiche
Extra UEEUROPA
FABBRICAZIONE
Registrazione
> t/a
Notifica C&L
No q.tà
Scheda Sicurezza
No quantità
CAMPIONATURE
La gestione dei rifiuti
Direttamente
all’utilizzatore
Materia prima
recuperata
RECUPERATORE
Prodotti finiti
sottoprodotti rifiuti
D.Lgs. 152/06
29
Art. 2(7)-d REACH
Allegato V - REACH
30
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
«Nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro»
Titolo IX Capo I, Titolo IX Capo II
Art. 223 …
• Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACh) - SDS /
e-SDS
• Regolamento (UE) n. 453/2010
• Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
• Direttiva Europea 67/548/CEE, Direttiva 1999/45/CE
… IL RISCHIO CHIMICO …
Rischio chimico
Rischio chimico
LA PERICOLOSITÀ DEGLI AGENTI CHIMICI: un esempio
Agente chimico non
pericoloso
Agente chimico
pericoloso
Agente chimico
cancerogeno/mutageno
(1A/1B Reg. CLP, 1/2 Dir. DSD)
Agente chimico
non pericoloso
Titolo IX Capo I se:
* genera agenti chimici pericolosi
Titolo IX Capo I se:
* ha limite di esposizione
Titolo IX - Capo I Titolo IX - Capo II
* genera agenti chimici
pericolosi, o
* ha limite di esposizione
PRIMA
DOPO
31
Rischio chimico
LA PERICOLOSITÀ e LA CONOSCENZA DEGLI AGENTI CHIMICI
RISCHIO CHIMICO PER LA
SALUTE
RISCHIO CHIMICO PER LA
SICUREZZA
32
 nuove informazioni di
classificazione per i pericoli
chimico - fisici
deposito
utilizzo
gestione
emergenze
 nuove informazioni
di classificazione per
la salute
 Nuovi valori limite di
esposizione (DNEL,
VLEP, OEL, TLV, …)
Tipologia di valori limite
VLE = Valore Limite di Esposizione
Professionale (così come definito dal
D.Lgs. 81/08 (aggiornato con D.M. 6
agosto) - 118 valori
Valore limite di esposizione professionale: il limite della
concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico
nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in
relazione ad un determinato periodo di riferimento.
33
OEL = Occupational Exposure Limit (cosi
come definiti dallo SCOEL (Scientific
Committee on Occupational Exposure Limits,
Dir. 2000/39, 2004/37, 2006/15, 2009/161) -
120 valori
TLV = Threshold limit value definiti
dall’ACGIH (American Conference of
Governmental Industrial Hygienists),
TLV-TWA, TLV-STEL, TLV-CEILING -
circa 700 valori
Altri = MAK (Maximale Arbeitsplatz
Konzentration); NIOSH REL (Recommended
Exposure Limits) OSHA PEL (Permissible
Exposure Limits); …
DNEL (Derived No Effect Level) e DMEL (Derived Minimum Effect Level)
Valori limite ricavati in seguito alla registrazione delle sostanze – > 1800 valori
DOPO il REACH
Sostanza con pericoli Misure di gestione del rischio
generiche specifiche in base alle
condizioni di utilizzo e
all’esposizione attesa
Haz. RMM
EXP
Sostanza con pericoli
PRIMA del REACH
Misure di gestione del rischio
generiche in caso di esposizione
Haz. RMM
I cambiamenti
LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO
SDS Sez. 8.2
34
Valutare le informazioni dei propri
fornitori
35
SDS
Salute dei lavoratori
Protezione ambiente
Dichiarazione di
conformità FCM
Salute dei consumatori
ATTENZIONE! Stesse sostanze possono avere limiti e caratterizzazioni diverse
Diverse fonti per le informazioni
In sezione 8 posso
trovare sostanze non
presenti in sez.3 e che
dovrebbero essere
riportate nella
dichiarazione di
conformità e valutate (es.
NIAS, solventi, ausiliari di
polimerizzazione)
PET: durante processo (idrolisi, decomposizione
termica) si forma Acetaldeide
Reg. (UE) N. 10/2011
FCM n. 128, CAS 75-07-0 LMS(T) = 6 mg/kg
alimento
Spesso nelle dichiarazioni si trovano indicati solo i
monomeri:
Sez. 8 SDS
Classificazione armonizzata
Adesivo: acetato etile, vedrei la presenza della sostanza in
sez.3 solo se ≥1% (class. Armonizzata Eye Irrit. 2 H319,
STOT SE 3 H336, Flam. Liq. 2 H225)
Fenolo da antiossidanti fenolici ad es. materiali
plastici, vernici
Fenolo, class. Armonizzata: acute tox.3 H301, H311;
H331, Skin Corr.1B H314, Muta. 2 H341, STOT RE 2
H373
In sezione 8 posso
trovare sostanze non
presenti in sez.3 e che
dovrebbero essere
riportate nella
dichiarazione di
conformità e valutate (es.
NIAS, solventi, ausiliari di
polimerizzazione)
No limiti esposizione
EU o italiani
Sez. 8 SDS
In sezione 15 posso
trovare sostanze non
presenti in sez.3 o sez.8
ma che sono incluse in
candidate list, allegato
XVII e XIV
Ftalato CAS 28553-12-0 classificato
non pericoloso, non ha limiti
esposizione comunitari
Reg. (UE) N. 10/2011
FCM n. 728 (CAS 68515-48-0;
28553-12-0) LMS(T)= 9 mg/kg (FCM
728+729), LMS(T) = 60 mg/kg (32)
Pericolosa, ha limiti esposizione comunitari
Solo dalla sez.15.1 e dalla
dichiarazione di conformità del
materiale/oggetto a contatto
con alimenti posso avere
questa informazione
SEZIONE 2 e 3: esempio di ERRORE
40
Prodotto non pericoloso (cap. 2) che non contiene componenti pericolosi (cap. 3) per il
quale però vengono definiti dei precisi pericoli.
SEZIONE 9 Esempio sbagliato
41
SEZIONE 8: esempio sbagliato
42
SEZIONE 6: esempio sbagliato
43
SEZIONE 15 Esempio
44
45
SEZIONE 2 e 3: esempio corretto
46
SEZIONE 2 e 3: esempio corretto
47
SEZIONE 6: esempio corretto
48
SDS - Stati Uniti
49
Grazie per l’attenzione

More Related Content

What's hot

Sicurezza igienico sanitaria per macchine, impianti e loro componenti a conta...
Sicurezza igienico sanitaria per macchine, impianti e loro componenti a conta...Sicurezza igienico sanitaria per macchine, impianti e loro componenti a conta...
Sicurezza igienico sanitaria per macchine, impianti e loro componenti a conta...
Neotron Servizi
 
Giuseppe Franco Ferrari - Gli aspetti legali da affrontare per i biocidi
Giuseppe Franco Ferrari - Gli aspetti legali da affrontare per i biocidiGiuseppe Franco Ferrari - Gli aspetti legali da affrontare per i biocidi
Giuseppe Franco Ferrari - Gli aspetti legali da affrontare per i biocidi
Giuseppe Franco Ferrari
 
Modulo 3 gestione e valutazione del rischio
Modulo 3   gestione e valutazione del rischioModulo 3   gestione e valutazione del rischio
Modulo 3 gestione e valutazione del rischio
accademiatn
 
182 2016 check-list - documentazione aziendale relativa alla sicurezza su...
182   2016   check-list - documentazione aziendale relativa alla sicurezza su...182   2016   check-list - documentazione aziendale relativa alla sicurezza su...
182 2016 check-list - documentazione aziendale relativa alla sicurezza su...
http://www.studioingvolpi.it
 
Agenti Biologici
Agenti BiologiciAgenti Biologici
Agenti BiologiciConfimpresa
 
Ruolo dell’EMA e Medical Device Regulation
Ruolo dell’EMA e Medical Device RegulationRuolo dell’EMA e Medical Device Regulation
Ruolo dell’EMA e Medical Device Regulation
Lorenza De Martinis
 

What's hot (8)

Sicurezza igienico sanitaria per macchine, impianti e loro componenti a conta...
Sicurezza igienico sanitaria per macchine, impianti e loro componenti a conta...Sicurezza igienico sanitaria per macchine, impianti e loro componenti a conta...
Sicurezza igienico sanitaria per macchine, impianti e loro componenti a conta...
 
Giuseppe Franco Ferrari - Gli aspetti legali da affrontare per i biocidi
Giuseppe Franco Ferrari - Gli aspetti legali da affrontare per i biocidiGiuseppe Franco Ferrari - Gli aspetti legali da affrontare per i biocidi
Giuseppe Franco Ferrari - Gli aspetti legali da affrontare per i biocidi
 
Modulo 3 gestione e valutazione del rischio
Modulo 3   gestione e valutazione del rischioModulo 3   gestione e valutazione del rischio
Modulo 3 gestione e valutazione del rischio
 
182 2016 check-list - documentazione aziendale relativa alla sicurezza su...
182   2016   check-list - documentazione aziendale relativa alla sicurezza su...182   2016   check-list - documentazione aziendale relativa alla sicurezza su...
182 2016 check-list - documentazione aziendale relativa alla sicurezza su...
 
Sorveglianza
SorveglianzaSorveglianza
Sorveglianza
 
211 check listcancerogeniaziende
211   check listcancerogeniaziende211   check listcancerogeniaziende
211 check listcancerogeniaziende
 
Agenti Biologici
Agenti BiologiciAgenti Biologici
Agenti Biologici
 
Ruolo dell’EMA e Medical Device Regulation
Ruolo dell’EMA e Medical Device RegulationRuolo dell’EMA e Medical Device Regulation
Ruolo dell’EMA e Medical Device Regulation
 

Similar to Valutare e gestire le informazioni sulle sostanze contenute nelle nuove schede dati di sicurezza

Il rischio chimico, di Veronica Galli
Il rischio chimico, di Veronica GalliIl rischio chimico, di Veronica Galli
Il rischio chimico, di Veronica Galli
PrimariaLSantucci
 
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumenti
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumentiLa valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumenti
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumenti
Fabio Rosito
 
Seagruppo - Rischio chimico
Seagruppo - Rischio chimicoSeagruppo - Rischio chimico
Seagruppo - Rischio chimico
seagruppo
 
B3 Rischio chimico
B3 Rischio chimico B3 Rischio chimico
B3 Rischio chimico
Progetto Safeschoolduepuntozero
 
Fixo kid
Fixo kidFixo kid
Fixo kid
CospFlero
 
Ruolo dell’EMA e Medical Device Regulation (MDR)
Ruolo dell’EMA e Medical Device Regulation (MDR) Ruolo dell’EMA e Medical Device Regulation (MDR)
Ruolo dell’EMA e Medical Device Regulation (MDR)
Lorenza De Martinis
 
Note critiche al decreto ministero salute 24 aprile 2013
Note critiche al decreto ministero salute 24 aprile 2013Note critiche al decreto ministero salute 24 aprile 2013
Note critiche al decreto ministero salute 24 aprile 2013
Marco Grondacci
 
159 2015 - il corretto impiego dei prodotti fitosanitari
159   2015 - il corretto impiego dei prodotti fitosanitari159   2015 - il corretto impiego dei prodotti fitosanitari
159 2015 - il corretto impiego dei prodotti fitosanitari
http://www.studioingvolpi.it
 
B3 Rischio chimico def
B3 Rischio chimico defB3 Rischio chimico def
B3 Rischio chimico def
paola barone
 
B3 rischio chimico def
B3 rischio chimico defB3 rischio chimico def
B3 rischio chimico def
paola barone
 
La nuova direttiva sulle industrie a rischio
La nuova direttiva sulle industrie a rischioLa nuova direttiva sulle industrie a rischio
La nuova direttiva sulle industrie a rischio
Marco Grondacci
 
Radioprotezione per odontoiatri - Modulo E
Radioprotezione per odontoiatri - Modulo ERadioprotezione per odontoiatri - Modulo E
Radioprotezione per odontoiatri - Modulo E
accademiatn
 
Definizione di sottoprodotto nella nuova direttiva sui rifiuti
Definizione di sottoprodotto nella nuova direttiva sui rifiutiDefinizione di sottoprodotto nella nuova direttiva sui rifiuti
Definizione di sottoprodotto nella nuova direttiva sui rifiuti
Marco Grondacci
 
Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...
Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...
Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...
Associazione Donne e Tecnologie
 
152 2016 faq salute e sicurezza sul lavoro
152   2016   faq salute e sicurezza sul lavoro152   2016   faq salute e sicurezza sul lavoro
152 2016 faq salute e sicurezza sul lavoro
http://www.studioingvolpi.it
 
Sostanza Pericolose
Sostanza PericoloseSostanza Pericolose
Sostanza PericoloseConfimpresa
 
Corso di formazione per formatore
Corso di formazione per formatoreCorso di formazione per formatore
Corso di formazione per formatore
Giuseppe Izzo
 
Convegno Compag 2011 - Dir. 128/09 - Uso sostenibile dei pesticidi
Convegno Compag 2011 - Dir. 128/09 - Uso sostenibile dei pesticidiConvegno Compag 2011 - Dir. 128/09 - Uso sostenibile dei pesticidi
Convegno Compag 2011 - Dir. 128/09 - Uso sostenibile dei pesticidi
Image Line
 
83 2016 schede di sicurezza prodotti chimici
83   2016   schede di sicurezza prodotti chimici83   2016   schede di sicurezza prodotti chimici
83 2016 schede di sicurezza prodotti chimici
http://www.studioingvolpi.it
 

Similar to Valutare e gestire le informazioni sulle sostanze contenute nelle nuove schede dati di sicurezza (20)

Il rischio chimico, di Veronica Galli
Il rischio chimico, di Veronica GalliIl rischio chimico, di Veronica Galli
Il rischio chimico, di Veronica Galli
 
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumenti
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumentiLa valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumenti
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumenti
 
07 rischio chimico
07   rischio chimico07   rischio chimico
07 rischio chimico
 
Seagruppo - Rischio chimico
Seagruppo - Rischio chimicoSeagruppo - Rischio chimico
Seagruppo - Rischio chimico
 
B3 Rischio chimico
B3 Rischio chimico B3 Rischio chimico
B3 Rischio chimico
 
Fixo kid
Fixo kidFixo kid
Fixo kid
 
Ruolo dell’EMA e Medical Device Regulation (MDR)
Ruolo dell’EMA e Medical Device Regulation (MDR) Ruolo dell’EMA e Medical Device Regulation (MDR)
Ruolo dell’EMA e Medical Device Regulation (MDR)
 
Note critiche al decreto ministero salute 24 aprile 2013
Note critiche al decreto ministero salute 24 aprile 2013Note critiche al decreto ministero salute 24 aprile 2013
Note critiche al decreto ministero salute 24 aprile 2013
 
159 2015 - il corretto impiego dei prodotti fitosanitari
159   2015 - il corretto impiego dei prodotti fitosanitari159   2015 - il corretto impiego dei prodotti fitosanitari
159 2015 - il corretto impiego dei prodotti fitosanitari
 
B3 Rischio chimico def
B3 Rischio chimico defB3 Rischio chimico def
B3 Rischio chimico def
 
B3 rischio chimico def
B3 rischio chimico defB3 rischio chimico def
B3 rischio chimico def
 
La nuova direttiva sulle industrie a rischio
La nuova direttiva sulle industrie a rischioLa nuova direttiva sulle industrie a rischio
La nuova direttiva sulle industrie a rischio
 
Radioprotezione per odontoiatri - Modulo E
Radioprotezione per odontoiatri - Modulo ERadioprotezione per odontoiatri - Modulo E
Radioprotezione per odontoiatri - Modulo E
 
Definizione di sottoprodotto nella nuova direttiva sui rifiuti
Definizione di sottoprodotto nella nuova direttiva sui rifiutiDefinizione di sottoprodotto nella nuova direttiva sui rifiuti
Definizione di sottoprodotto nella nuova direttiva sui rifiuti
 
Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...
Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...
Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...
 
152 2016 faq salute e sicurezza sul lavoro
152   2016   faq salute e sicurezza sul lavoro152   2016   faq salute e sicurezza sul lavoro
152 2016 faq salute e sicurezza sul lavoro
 
Sostanza Pericolose
Sostanza PericoloseSostanza Pericolose
Sostanza Pericolose
 
Corso di formazione per formatore
Corso di formazione per formatoreCorso di formazione per formatore
Corso di formazione per formatore
 
Convegno Compag 2011 - Dir. 128/09 - Uso sostenibile dei pesticidi
Convegno Compag 2011 - Dir. 128/09 - Uso sostenibile dei pesticidiConvegno Compag 2011 - Dir. 128/09 - Uso sostenibile dei pesticidi
Convegno Compag 2011 - Dir. 128/09 - Uso sostenibile dei pesticidi
 
83 2016 schede di sicurezza prodotti chimici
83   2016   schede di sicurezza prodotti chimici83   2016   schede di sicurezza prodotti chimici
83 2016 schede di sicurezza prodotti chimici
 

More from AIBO-FCE

UV low migration inks
UV low migration inksUV low migration inks
UV low migration inks
AIBO-FCE
 
La corretta valutazione di idoneità tecnologica del packaging TÜV SÜD
La corretta valutazione di idoneità tecnologica del packaging TÜV SÜDLa corretta valutazione di idoneità tecnologica del packaging TÜV SÜD
La corretta valutazione di idoneità tecnologica del packaging TÜV SÜD
AIBO-FCE
 
LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA NELL’INDUSTRIA ALIMEN...
LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA NELL’INDUSTRIA ALIMEN...LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA NELL’INDUSTRIA ALIMEN...
LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA NELL’INDUSTRIA ALIMEN...
AIBO-FCE
 
Metal Detecor e/o Ispezione a Raggi-X: la scelta giusta
Metal Detecor e/o Ispezione a Raggi-X: la scelta giustaMetal Detecor e/o Ispezione a Raggi-X: la scelta giusta
Metal Detecor e/o Ispezione a Raggi-X: la scelta giusta
AIBO-FCE
 
Gamma di PP copolimeri random progettati per le nuove esigenze del mercato
Gamma di PP copolimeri random progettati per le nuove esigenze del mercatoGamma di PP copolimeri random progettati per le nuove esigenze del mercato
Gamma di PP copolimeri random progettati per le nuove esigenze del mercato
AIBO-FCE
 
Mineral oil and contaminants: theory and practical solutions for paper & board
Mineral oil and contaminants: theory and practical solutions for paper & boardMineral oil and contaminants: theory and practical solutions for paper & board
Mineral oil and contaminants: theory and practical solutions for paper & board
AIBO-FCE
 
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI: ESEMPI DI PROBLEM SOLVING
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI: ESEMPI DI PROBLEM SOLVINGMATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI: ESEMPI DI PROBLEM SOLVING
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI: ESEMPI DI PROBLEM SOLVING
AIBO-FCE
 
Principi tossicologici del risk assessment applicati al food packaging
Principi tossicologici del risk assessment applicati al food packagingPrincipi tossicologici del risk assessment applicati al food packaging
Principi tossicologici del risk assessment applicati al food packaging
AIBO-FCE
 
PACKAGING «SOSTENIBILE» LE POSSIBILI SOLUZIONI
PACKAGING «SOSTENIBILE» LE POSSIBILI SOLUZIONIPACKAGING «SOSTENIBILE» LE POSSIBILI SOLUZIONI
PACKAGING «SOSTENIBILE» LE POSSIBILI SOLUZIONI
AIBO-FCE
 
Adesivi e dichiarazione di conformità
Adesivi e dichiarazione di conformitàAdesivi e dichiarazione di conformità
Adesivi e dichiarazione di conformità
AIBO-FCE
 
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI MISCELE A BASE DI GAS INNOVATIVI ...
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI MISCELE A BASE DI GAS INNOVATIVI ...VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI MISCELE A BASE DI GAS INNOVATIVI ...
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI MISCELE A BASE DI GAS INNOVATIVI ...
AIBO-FCE
 
GMP: un approccio pratico
GMP: un approccio praticoGMP: un approccio pratico
GMP: un approccio pratico
AIBO-FCE
 
PLASTICHE COMPOSTABILI A CONTATTO CON ALIMENTI. LE BIOCAPSULE DA CAFFÈ UN'ALT...
PLASTICHE COMPOSTABILI A CONTATTO CON ALIMENTI. LE BIOCAPSULE DA CAFFÈ UN'ALT...PLASTICHE COMPOSTABILI A CONTATTO CON ALIMENTI. LE BIOCAPSULE DA CAFFÈ UN'ALT...
PLASTICHE COMPOSTABILI A CONTATTO CON ALIMENTI. LE BIOCAPSULE DA CAFFÈ UN'ALT...
AIBO-FCE
 
Tecniche analitiche applicabili al settore food contact
Tecniche analitiche applicabili al settore food contactTecniche analitiche applicabili al settore food contact
Tecniche analitiche applicabili al settore food contact
AIBO-FCE
 
Confronto tra approcci analitici internazionali per la conformità al contatto...
Confronto tra approcci analitici internazionali per la conformità al contatto...Confronto tra approcci analitici internazionali per la conformità al contatto...
Confronto tra approcci analitici internazionali per la conformità al contatto...
AIBO-FCE
 
Promuovere un dialogo di filiera
Promuovere un dialogo di filieraPromuovere un dialogo di filiera
Promuovere un dialogo di filiera
AIBO-FCE
 
Reg. 1935/2004/CE art.3 non dimentichiamo l’aspetto sensoriale
Reg. 1935/2004/CE art.3 non dimentichiamo l’aspetto sensorialeReg. 1935/2004/CE art.3 non dimentichiamo l’aspetto sensoriale
Reg. 1935/2004/CE art.3 non dimentichiamo l’aspetto sensoriale
AIBO-FCE
 
BRC-IoP issue 4: un nuovo approccio
BRC-IoP issue 4: un nuovo approccioBRC-IoP issue 4: un nuovo approccio
BRC-IoP issue 4: un nuovo approccio
AIBO-FCE
 
La statistica e il ruolo di BO-FCE: un percorso a tappe.
La statistica e il ruolo di BO-FCE: un percorso a tappe.La statistica e il ruolo di BO-FCE: un percorso a tappe.
La statistica e il ruolo di BO-FCE: un percorso a tappe.
AIBO-FCE
 
Sviluppare e pensare un Adesivo per il Food Packaging
Sviluppare e pensare un Adesivo per il Food PackagingSviluppare e pensare un Adesivo per il Food Packaging
Sviluppare e pensare un Adesivo per il Food Packaging
AIBO-FCE
 

More from AIBO-FCE (20)

UV low migration inks
UV low migration inksUV low migration inks
UV low migration inks
 
La corretta valutazione di idoneità tecnologica del packaging TÜV SÜD
La corretta valutazione di idoneità tecnologica del packaging TÜV SÜDLa corretta valutazione di idoneità tecnologica del packaging TÜV SÜD
La corretta valutazione di idoneità tecnologica del packaging TÜV SÜD
 
LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA NELL’INDUSTRIA ALIMEN...
LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA NELL’INDUSTRIA ALIMEN...LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA NELL’INDUSTRIA ALIMEN...
LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA NELL’INDUSTRIA ALIMEN...
 
Metal Detecor e/o Ispezione a Raggi-X: la scelta giusta
Metal Detecor e/o Ispezione a Raggi-X: la scelta giustaMetal Detecor e/o Ispezione a Raggi-X: la scelta giusta
Metal Detecor e/o Ispezione a Raggi-X: la scelta giusta
 
Gamma di PP copolimeri random progettati per le nuove esigenze del mercato
Gamma di PP copolimeri random progettati per le nuove esigenze del mercatoGamma di PP copolimeri random progettati per le nuove esigenze del mercato
Gamma di PP copolimeri random progettati per le nuove esigenze del mercato
 
Mineral oil and contaminants: theory and practical solutions for paper & board
Mineral oil and contaminants: theory and practical solutions for paper & boardMineral oil and contaminants: theory and practical solutions for paper & board
Mineral oil and contaminants: theory and practical solutions for paper & board
 
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI: ESEMPI DI PROBLEM SOLVING
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI: ESEMPI DI PROBLEM SOLVINGMATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI: ESEMPI DI PROBLEM SOLVING
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI: ESEMPI DI PROBLEM SOLVING
 
Principi tossicologici del risk assessment applicati al food packaging
Principi tossicologici del risk assessment applicati al food packagingPrincipi tossicologici del risk assessment applicati al food packaging
Principi tossicologici del risk assessment applicati al food packaging
 
PACKAGING «SOSTENIBILE» LE POSSIBILI SOLUZIONI
PACKAGING «SOSTENIBILE» LE POSSIBILI SOLUZIONIPACKAGING «SOSTENIBILE» LE POSSIBILI SOLUZIONI
PACKAGING «SOSTENIBILE» LE POSSIBILI SOLUZIONI
 
Adesivi e dichiarazione di conformità
Adesivi e dichiarazione di conformitàAdesivi e dichiarazione di conformità
Adesivi e dichiarazione di conformità
 
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI MISCELE A BASE DI GAS INNOVATIVI ...
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI MISCELE A BASE DI GAS INNOVATIVI ...VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI MISCELE A BASE DI GAS INNOVATIVI ...
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI MISCELE A BASE DI GAS INNOVATIVI ...
 
GMP: un approccio pratico
GMP: un approccio praticoGMP: un approccio pratico
GMP: un approccio pratico
 
PLASTICHE COMPOSTABILI A CONTATTO CON ALIMENTI. LE BIOCAPSULE DA CAFFÈ UN'ALT...
PLASTICHE COMPOSTABILI A CONTATTO CON ALIMENTI. LE BIOCAPSULE DA CAFFÈ UN'ALT...PLASTICHE COMPOSTABILI A CONTATTO CON ALIMENTI. LE BIOCAPSULE DA CAFFÈ UN'ALT...
PLASTICHE COMPOSTABILI A CONTATTO CON ALIMENTI. LE BIOCAPSULE DA CAFFÈ UN'ALT...
 
Tecniche analitiche applicabili al settore food contact
Tecniche analitiche applicabili al settore food contactTecniche analitiche applicabili al settore food contact
Tecniche analitiche applicabili al settore food contact
 
Confronto tra approcci analitici internazionali per la conformità al contatto...
Confronto tra approcci analitici internazionali per la conformità al contatto...Confronto tra approcci analitici internazionali per la conformità al contatto...
Confronto tra approcci analitici internazionali per la conformità al contatto...
 
Promuovere un dialogo di filiera
Promuovere un dialogo di filieraPromuovere un dialogo di filiera
Promuovere un dialogo di filiera
 
Reg. 1935/2004/CE art.3 non dimentichiamo l’aspetto sensoriale
Reg. 1935/2004/CE art.3 non dimentichiamo l’aspetto sensorialeReg. 1935/2004/CE art.3 non dimentichiamo l’aspetto sensoriale
Reg. 1935/2004/CE art.3 non dimentichiamo l’aspetto sensoriale
 
BRC-IoP issue 4: un nuovo approccio
BRC-IoP issue 4: un nuovo approccioBRC-IoP issue 4: un nuovo approccio
BRC-IoP issue 4: un nuovo approccio
 
La statistica e il ruolo di BO-FCE: un percorso a tappe.
La statistica e il ruolo di BO-FCE: un percorso a tappe.La statistica e il ruolo di BO-FCE: un percorso a tappe.
La statistica e il ruolo di BO-FCE: un percorso a tappe.
 
Sviluppare e pensare un Adesivo per il Food Packaging
Sviluppare e pensare un Adesivo per il Food PackagingSviluppare e pensare un Adesivo per il Food Packaging
Sviluppare e pensare un Adesivo per il Food Packaging
 

Valutare e gestire le informazioni sulle sostanze contenute nelle nuove schede dati di sicurezza

  • 1. Valutare e gestire le informazioni sulle sostanze contenute nelle nuove schede dati di sicurezza Desenzano del Garda 25-26 giugno 2014 Dott. Gianluca Stocco 1
  • 3. 3 Utilizzatore a valle ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. FABBRICANTE e/o IMPORTATORE UTILIZZATORE A VALLE CONSUMATORE PROFESSIONALE DOMESTICO
  • 4. 4 Chi è l’utilizzatore a valle Formulatore: attore che produce preparati Utilizzatore finale: attore che utilizza sostanze o preparati nell’ambito di un’attività industriale o professionale (quindi diverso da un consumatore o un distributore) e che non fornisce la sostanza o il preparato ad altri attori a valle della catena di approvvigionamento Utilizzatore industriale: utilizzatore finale che fa uso di sostanze o preparati che non rimangono nel prodotto (per esempio, vengono impiegati come coadiuvanti tecnologici) nell’ambito di un processo industriale. Produttore di articoli: utilizzatore finale che incorpora sostanze o preparati in articoli, in modo tale per cui le sostanze o i preparati divengono parti integranti di tali articoli. Artigiano, laboratorio, fornitore di servizi professionali: utilizzatore finale che usa le sostanze o i preparati nell’ambito di un’attività professionale che non è considerata un pro-cesso industriale. Riempitore: attore che trasferisce sostanze o preparati da un contenitore all’altro. Importatore nel caso in cui il fornitore abbia designato un rappresentante esclusivo: se il vostro fornitore ha designato un rappresentante esclusivo, non siete considerati importatori bensì utilizzatori a valle.
  • 5. TITOLO IV INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO Art. 31 Schede Dati di Sicurezza (SDS) Art. 32 Schede Informative di Sicurezza (SIS) Art. 33 Sostanze in articoli contenenti > 0.1% di una SVHC 5 La comunicazione: dall’alto al basso
  • 6. TITOLO IV INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO Art. 37 Valutazione della sicurezza chimica effettuata dall'utilizzatore a valle ed obbligo di individuare, applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi Art. 38 Obbligo per gli utilizzatori a valle di comunicare informazioni 6 La comunicazione: dal basso all’alto
  • 7. 7 Le SDS e e-SDS sono lo strumento principale di comunicazione nel processo: alto-basso
  • 8. REACH e SDS – campo applicazione Alla SDS si applicano le disposizioni del Titolo IV del REACH (Informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento) Le disposizioni relative al titolo IV non si applicano ai seguenti preparati allo stato finito destinati all'utilizzatore finale:  medicinali per uso umano o veterinario,  prodotti cosmetici,  dispositivi medici invasivi,  alimenti e alimenti per animali
  • 9. Obbligo fornitura SDS  Quando la sostanza o il preparato è classificata/o pericolosa/o a norma delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE o Reg. 1272/08 (CLP);  Quando la sostanza è PBT o vPvB (vedi allegato XIII);  Quando la sostanza è inclusa nell’elenco stabilito a norma dell'articolo 59(1), per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). Utilizzatori professionali, no “end users” Rif. REACH Art.31.1
  • 10. SDS su richiesta per alcune miscele Se miscela è classificata come NON PERICOLOSA, ma contiene: una o più sostanze che presentano rischi per la salute umana o l'ambiente (>1% per mix non gassose o >0,2% per mix gassose) una o più sostanze PBT/vPvB o di Candidate List (>0,1% per mix non gassose o >0,2% per mix gassose) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro. Rif. REACH Art.31.3
  • 11. Etichettatura di queste miscele Indicare in etichetta che la miscela è classificata come NON PERICOLOSA, che non è destinata al pubblico ma che contiene determinati componenti specifici classificati e presenti in concentrazioni superiori ai limiti specificati, per i quali deve essere fornita su richiesta una scheda di dati di sicurezza, l'etichetta sull'imballaggio deve riportare informazioni che indichino la disponibilità di tali SDS. Con CLP….. EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta
  • 12. SDS per D.Lgs 81/08 Art. 223 Valutazione dei rischi 1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e’ riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 12
  • 13. SDS per D.Lgs 81/08 Art.223. Valutazione dei rischi 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali e’ prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche. 3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. 5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione. 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. 13
  • 14. Chi deve fornire la SDS? Il fornitore di una sostanza o di un preparato, che significa:  fabbricante, importatore o rappresentante esclusivo per la responsabilità iniziale per l'elaborazione della scheda di dati di sicurezza però…  anche gli attori più in basso nella catena di approvvigionamento (quindi gli utilizzatori a valle) devono fornire una SDS, utilizzando le informazioni ricevute dai loro fornitori,
  • 15. Chi deve preparare la SDS? La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono assicurare che le persone competenti abbiano seguito una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento. Rif. Allegato I Reg. 453/2010 Nota: è difficile che un'unica persona disponga di conoscenze tali da comprendere tutti i settori contemplati da una SDS; è quindi utile per questa figura poter fare affidamento su ulteriori competenze, interne o esterne.
  • 16. Come deve essere fornita la SDS? "Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela". Rif. REACH Art.31.8 La SDS può essere quindi fornita su carta, per esempio mediante lettera, via fax o elettronicamente, per esempio via e-mail. obbligo ATTIVO!
  • 17. Lingua ufficiale delle SDS Obbligo di fornire la SDS nella lingua ufficiale dello stato in cui la sostanza viene venduta/esportata; questo salvo che l’Ente responsabile di quello Stato Membro non disponga diversamente. Rif. REACH Art.31.5
  • 18. Accesso dei lavoratori alle informazioni I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o ai preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale. Rif. REACH Art.35
  • 19. Obbligo di conservare le informazioni Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o il preparato. Rif. REACH Art.36
  • 20. La struttura delle SDS La scheda di dati di sicurezza dovrà essere datata e mantenere la struttura a 16 voci. Rif. REACH Art.31.6 IMPORTANTE!!! La redazione dovrà essere fatta secondo le disposizioni dell’Allegato II del REACH (Reg (UE) n. 453/2010)
  • 22. I risultati preliminari delle ispezioni riguardanti gli obblighi dei responsabili della formulazione di miscele e la qualità delle schede di dati di sicurezza rivelano un tasso elevato di inosservanza tra i responsabili della formulazione chimica REACH-EN- FORCE-2 29 STATI 1200 ISPEZIONI 85% a PMI Anno 2011 % 22
  • 24. Cosa verificano sulla Base dell’Accordo Stato Regioni a) avvenuta pre-registrazione o registrazione, proposte di test, notifica ed autorizzazione ai sensi del regolamento REACH; b) osservanza delle restrizioni stabilite ai sensi dell'art. 67 del regolamento REACH; c) esistenza ed efficacia di un sistema di gestione e controllo, da parte di tutti gli attori della catena d'approvvigionamento, relativo ai seguenti aspetti del regolamento REACH: -prescrizioni per la pre-registrazione e la registrazione; - relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista - verifica della completezza dei dati riportati nella scheda di dati di sicurezza; 24
  • 25. Cosa verificano sulla Base dell’Accordo Stato Regioni - verifica della presenza dell'allegato alla scheda di dati sicurezza, contenente la sintesi degli scenari di esposizione qualora prevista la relazione sulla sicurezza chimica; - verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica in conformità alle condizioni di produzione, importazione, uso ed immissione sul mercato della sostanza in quanto tale, contenuta in miscele o in articoli; -verifica dell'applicazione delle misure di gestione del rischio previste e della loro efficacia; - avvenuta comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento; - corrispondenza e la completezza delle informazioni contenute sia nella scheda di dati di sicurezza sia nelle etichette applicate sulle confezioni di sostanze e miscele; 25
  • 26. … esistenza ed efficacia … … si intendono tutti i sistemi di gestione organizzativi implementati nelle organizzazioni (es. società, aziende) nei diversi settori in cui operano (es. manifatturiero, alimentare, servizi, costruzioni, ecc.) in riferimento ai requisiti espressi da una serie di norme internazionali, tra le quali:  ISO 9001:2008 per i Sistemi di Gestione della Qualità;  ISO 14001:2004 per i sistemi di gestione ambientali;  UNI CEI EN ISO 50001:2011 per i Sistemi di Gestione dell'Energia;  OHSAS 18001:2007 per i sistemi di gestione della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro  SA 8000:2008 impatto sull´etica e sul sociale (emessa dal SAI). L'adesione alle norme è volontaria, a meno che non siano citate come testi cogenti in atti legislativi specifici. … di un sistema di gestione e controllo …Con il termine sistema di gestione si intende un insieme di procedure, di sistemi informativi e di sistemi informatici dedicati al governo di un processo tipicamente operativo, produttivo o amministrativo. 26
  • 27. Gestione delle SDS SDS dei fornitori Raccolta delle SDS Team di valutazione SDS Comunicazione agli interessati Formazione Aggiornamento del DVR Ufficio acquisti Magazzino Archivio delle vecchie SDS Modifica SDS miscele 27 Art. 35 Art. 36
  • 28. 28 La gestione delle sostanze chimiche Extra UEEUROPA FABBRICAZIONE Registrazione > t/a Notifica C&L No q.tà Scheda Sicurezza No quantità CAMPIONATURE
  • 29. La gestione dei rifiuti Direttamente all’utilizzatore Materia prima recuperata RECUPERATORE Prodotti finiti sottoprodotti rifiuti D.Lgs. 152/06 29 Art. 2(7)-d REACH Allegato V - REACH
  • 30. 30 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» Titolo IX Capo I, Titolo IX Capo II Art. 223 … • Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACh) - SDS / e-SDS • Regolamento (UE) n. 453/2010 • Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) • Direttiva Europea 67/548/CEE, Direttiva 1999/45/CE … IL RISCHIO CHIMICO … Rischio chimico
  • 31. Rischio chimico LA PERICOLOSITÀ DEGLI AGENTI CHIMICI: un esempio Agente chimico non pericoloso Agente chimico pericoloso Agente chimico cancerogeno/mutageno (1A/1B Reg. CLP, 1/2 Dir. DSD) Agente chimico non pericoloso Titolo IX Capo I se: * genera agenti chimici pericolosi Titolo IX Capo I se: * ha limite di esposizione Titolo IX - Capo I Titolo IX - Capo II * genera agenti chimici pericolosi, o * ha limite di esposizione PRIMA DOPO 31
  • 32. Rischio chimico LA PERICOLOSITÀ e LA CONOSCENZA DEGLI AGENTI CHIMICI RISCHIO CHIMICO PER LA SALUTE RISCHIO CHIMICO PER LA SICUREZZA 32  nuove informazioni di classificazione per i pericoli chimico - fisici deposito utilizzo gestione emergenze  nuove informazioni di classificazione per la salute  Nuovi valori limite di esposizione (DNEL, VLEP, OEL, TLV, …)
  • 33. Tipologia di valori limite VLE = Valore Limite di Esposizione Professionale (così come definito dal D.Lgs. 81/08 (aggiornato con D.M. 6 agosto) - 118 valori Valore limite di esposizione professionale: il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento. 33 OEL = Occupational Exposure Limit (cosi come definiti dallo SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits, Dir. 2000/39, 2004/37, 2006/15, 2009/161) - 120 valori TLV = Threshold limit value definiti dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), TLV-TWA, TLV-STEL, TLV-CEILING - circa 700 valori Altri = MAK (Maximale Arbeitsplatz Konzentration); NIOSH REL (Recommended Exposure Limits) OSHA PEL (Permissible Exposure Limits); … DNEL (Derived No Effect Level) e DMEL (Derived Minimum Effect Level) Valori limite ricavati in seguito alla registrazione delle sostanze – > 1800 valori
  • 34. DOPO il REACH Sostanza con pericoli Misure di gestione del rischio generiche specifiche in base alle condizioni di utilizzo e all’esposizione attesa Haz. RMM EXP Sostanza con pericoli PRIMA del REACH Misure di gestione del rischio generiche in caso di esposizione Haz. RMM I cambiamenti LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO SDS Sez. 8.2 34
  • 35. Valutare le informazioni dei propri fornitori 35
  • 36. SDS Salute dei lavoratori Protezione ambiente Dichiarazione di conformità FCM Salute dei consumatori ATTENZIONE! Stesse sostanze possono avere limiti e caratterizzazioni diverse Diverse fonti per le informazioni
  • 37. In sezione 8 posso trovare sostanze non presenti in sez.3 e che dovrebbero essere riportate nella dichiarazione di conformità e valutate (es. NIAS, solventi, ausiliari di polimerizzazione) PET: durante processo (idrolisi, decomposizione termica) si forma Acetaldeide Reg. (UE) N. 10/2011 FCM n. 128, CAS 75-07-0 LMS(T) = 6 mg/kg alimento Spesso nelle dichiarazioni si trovano indicati solo i monomeri: Sez. 8 SDS Classificazione armonizzata
  • 38. Adesivo: acetato etile, vedrei la presenza della sostanza in sez.3 solo se ≥1% (class. Armonizzata Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, Flam. Liq. 2 H225) Fenolo da antiossidanti fenolici ad es. materiali plastici, vernici Fenolo, class. Armonizzata: acute tox.3 H301, H311; H331, Skin Corr.1B H314, Muta. 2 H341, STOT RE 2 H373 In sezione 8 posso trovare sostanze non presenti in sez.3 e che dovrebbero essere riportate nella dichiarazione di conformità e valutate (es. NIAS, solventi, ausiliari di polimerizzazione) No limiti esposizione EU o italiani Sez. 8 SDS
  • 39. In sezione 15 posso trovare sostanze non presenti in sez.3 o sez.8 ma che sono incluse in candidate list, allegato XVII e XIV Ftalato CAS 28553-12-0 classificato non pericoloso, non ha limiti esposizione comunitari Reg. (UE) N. 10/2011 FCM n. 728 (CAS 68515-48-0; 28553-12-0) LMS(T)= 9 mg/kg (FCM 728+729), LMS(T) = 60 mg/kg (32) Pericolosa, ha limiti esposizione comunitari Solo dalla sez.15.1 e dalla dichiarazione di conformità del materiale/oggetto a contatto con alimenti posso avere questa informazione
  • 40. SEZIONE 2 e 3: esempio di ERRORE 40 Prodotto non pericoloso (cap. 2) che non contiene componenti pericolosi (cap. 3) per il quale però vengono definiti dei precisi pericoli.
  • 41. SEZIONE 9 Esempio sbagliato 41
  • 42. SEZIONE 8: esempio sbagliato 42
  • 43. SEZIONE 6: esempio sbagliato 43
  • 45. 45 SEZIONE 2 e 3: esempio corretto
  • 46. 46 SEZIONE 2 e 3: esempio corretto
  • 48. 48 SDS - Stati Uniti