Orientamenti per gli utilizzatore a valle
Obbligo fornitura SDS
Dott. Gianluca Stocco
3° Congresso Scientifico Nazionale AIBO - FCE
Desenzano, 25-06-14
Sicurezza igienico sanitaria per macchine, impianti e loro componenti a conta...Neotron Servizi
La legislazione relativa ai materiali a contatto con gli alimenti è in forte evoluzione.
Adempimenti ed opportunità per produttori d'impianti e per l'industria alimentare.
Giuseppe Franco Ferrari - Gli aspetti legali da affrontare per i biocidiGiuseppe Franco Ferrari
Il Prof. Giuseppe Franco Ferrari ha partecipato alla “9° Conferenza Sicurezza Prodotti – Come gestire la complessa fase di evoluzione legislativa sui Biocidi”, importante momento informativo che ha ripreso un argomento da lunghi anni al centro dell’attenzione ma giunto a una svolta decisiva con la pubblicazione del Regolamento 528/2012 di revisione della Direttiva 98/8.
Condivido una mia presentazione sul ruolo che avrà EMA con l'arrivo del nuovo regolamento dei dispositivi medici.
Opportunità future, organizzazione delle industrie e un maggior coinvolgimento dei pazienti, sono aspetti importanti affinché ci si possa preparare ad accogliere i cambiamenti che arriveranno
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumentiFabio Rosito
Questa presentazione vuole essere una trattazione ordinata di quanto la norma prescrive in materia di valutazione del rischio chimico. Vengono riportati gli strumenti utilizzabili tra cui il modello Al.Pi.ris.Ch della Regione Piemonte.
Condivido una mia presentazione sul ruolo che avrà EMA con l'arrivo del nuovo regolamento dei dispositivi medici.
Opportunità future, organizzazione delle industrie e un maggior coinvolgimento dei pazienti, sono aspetti importanti affinché ci si possa preparare ad accogliere i cambiamenti che arriveranno
Radioprotezione per odontoiatri - Modulo Eaccademiatn
Vuoi approfondire questo argomento? Scarica l'ebook GRATUITO sulla RADIOPROTEZIONE a questo link ▶ https://accademiatn.it/odontoiatria/ebook-radioprotezione/
Sicurezza igienico sanitaria per macchine, impianti e loro componenti a conta...Neotron Servizi
La legislazione relativa ai materiali a contatto con gli alimenti è in forte evoluzione.
Adempimenti ed opportunità per produttori d'impianti e per l'industria alimentare.
Giuseppe Franco Ferrari - Gli aspetti legali da affrontare per i biocidiGiuseppe Franco Ferrari
Il Prof. Giuseppe Franco Ferrari ha partecipato alla “9° Conferenza Sicurezza Prodotti – Come gestire la complessa fase di evoluzione legislativa sui Biocidi”, importante momento informativo che ha ripreso un argomento da lunghi anni al centro dell’attenzione ma giunto a una svolta decisiva con la pubblicazione del Regolamento 528/2012 di revisione della Direttiva 98/8.
Condivido una mia presentazione sul ruolo che avrà EMA con l'arrivo del nuovo regolamento dei dispositivi medici.
Opportunità future, organizzazione delle industrie e un maggior coinvolgimento dei pazienti, sono aspetti importanti affinché ci si possa preparare ad accogliere i cambiamenti che arriveranno
La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumentiFabio Rosito
Questa presentazione vuole essere una trattazione ordinata di quanto la norma prescrive in materia di valutazione del rischio chimico. Vengono riportati gli strumenti utilizzabili tra cui il modello Al.Pi.ris.Ch della Regione Piemonte.
Condivido una mia presentazione sul ruolo che avrà EMA con l'arrivo del nuovo regolamento dei dispositivi medici.
Opportunità future, organizzazione delle industrie e un maggior coinvolgimento dei pazienti, sono aspetti importanti affinché ci si possa preparare ad accogliere i cambiamenti che arriveranno
Radioprotezione per odontoiatri - Modulo Eaccademiatn
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Women&Tech - Associazione Donne e Tecnologie in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano ha proposto una giornata tematica sul cosmetico, con l’intento di fornire gli strumenti necessari per far conoscere al pubblico un mondo noto solo marginalmente. La giornata ha affrontato il tema del cosmetico a 360°, puntualizzando diversi aspetti tra loro complementari: come nasce un cosmetico, come si selezionano gli ingredienti, come si produce, come si commercializza, come si utilizza, come si conserva. Sono state infine delineate le principali figure professionali del settore.
CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORE
Decreto interministeriale 06/03/2013 -GU n. 65 del 18/03/2013 Art. 32, comma 2 - Art. 6, comma 8, lettera m-bis D. Lgs 81/08 e s.m.i.
Convegno Compag 2011 - Dir. 128/09 - Uso sostenibile dei pesticidiImage Line
Bologna, 1° dicembre 2011 - relazione del Dr. Tiziano Galassi – Servizio fitosanitario – Regione Emilia-Romagna
Uso sostenibile dei pesticidi “Difesa integrata obbligatoria: possibili scenari”
Per ulteriori informazioni, vedi Agronotizie, una delle riviste per l'agricoltura di Image Line: http://www.agronotizie.it
1) Past UV inks caused millions of euros in issues due to substance migration into food. Components like isopropylthioxanthon, benzophenone, and 4-methylbenzophenone could transfer invisibly or through migration.
2) Low molecular weight components in UV inks, like photoinitiators and reactive diluents, pose a high risk of migration if the ink is not fully cured. Ensuring full curing is difficult for printers to control and verify.
3) A new UV ink system called NewV pack MGA uses in-house developed, high purity acrylates that are high molecular weight and functional to prevent migration even if curing is inadequate
La corretta valutazione di idoneità tecnologica del packaging TÜV SÜDAIBO-FCE
L'importanza di un idoneo ambiente di lavorazione per l'industria alimentare nella fase di confezionamento.
Flavia Mabilia
pH Laboratories - Tavarnelle V.P. (FI) - Italy
3° Congresso Scientifico Nazionale AIBO - FCE
Desenzano, 26-06-14
LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA NELL’INDUSTRIA ALIMEN...AIBO-FCE
Ridurre la possibilità di contaminazione del prodotto attraverso la riduzione delle particelle aerotrasportate
Fulvio Mattaliano – TÜV SÜD pH
3° Congresso Scientifico Nazionale AIBO - FCE
Desenzano, 26-06-14
Gamma di PP copolimeri random progettati per le nuove esigenze del mercatoAIBO-FCE
Repsol e le poliolefine
Nuova gamma PP Random per il settore del packaging
Materiali del futuro
Ivan Rauseo - REPSOL QUÍMICA
3° Congresso Scientifico Nazionale AIBO - FCE
Desenzano, 26-06-14
Principi tossicologici del risk assessment applicati al food packagingAIBO-FCE
Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti
Raffaella Butera
Gruppo di Lavoro Tossicologia Pavia
Toxicon srl
Università degli Studi di Pavia
3° Congresso Scientifico Nazionale AIBO - FCE
Desenzano, 26-06-14
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI MISCELE A BASE DI GAS INNOVATIVI ...AIBO-FCE
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI MISCELE
A BASE DI GAS INNOVATIVI NEL PRESERVARE
LE CARATTERISTICHE SENSORIALI DI PRODOTTI
ALIMENTARI CONFEZIONATI IN ATMOSFERA PROTETTIVA
LUISA TORRI
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
3° Congresso Scientifico Nazionale AIBO - FCE
Desenzano, 25-06-14
Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP)
La legislazione UE sui materiali in contatto con alimenti
Dr. Claudia Pasti
Intertek Italia S.p.A.
3° Congresso Scientifico Nazionale AIBO - FCE
Desenzano, 25-06-14
PLASTICHE COMPOSTABILI A CONTATTO CON ALIMENTI. LE BIOCAPSULE DA CAFFÈ UN'ALT...AIBO-FCE
PLASTICHE COMPOSTABILI A CONTATTO CON ALIMENTI.
LE BIOCAPSULE DA CAFFÈ UN'ALTERNATIVA POSSIBILE
Enrico Nieddu
3° Congresso Scientifico Nazionale AIBO - FCE
Desenzano, 25-06-14
Confronto tra approcci analitici internazionali per la conformità al contatto...AIBO-FCE
Confronto tra approcci analitici internazionali per la conformità al contatto con alimenti
Alberto Taffurelli
3° Congresso Scientifico Nazionale AIBO - FCE
Desenzano, 25-06-14
Saperi da condividere per la sicurezza del packaging per alimenti
M. Sachet – Istituto Italiano Imballaggio
Convegno AIBO-FCE
Desenzano sul Garda 22 e 23 giugno 2011
Evoluzioni nel sistema BRC
S. Nestori – Valutatore sistemi di
autocontrollo igienico-sanitario
Convegno AIBO-FCE
Desenzano sul Garda 22 e 23 giugno 2011
La statistica e il ruolo di BO-FCE: un percorso a tappe.AIBO-FCE
La documentazione di supporto e l’analisi statistica.
Le carte di controllo – la capacità di processo – il collaudo per campionamento - casi pratici.
A. Bortoluzzi – Quota Sette SrL
Convegno AIBO-FCE
Desenzano sul Garda 22 e 23 giugno 2011
Sviluppare e pensare un Adesivo per il Food PackagingAIBO-FCE
This presentation discusses the development of adhesives for food packaging. It begins with an overview of polyurethane adhesive systems and compliance regulations regarding food contact materials. It then focuses on issues like potential aromatic amine formation from isocyanates and the importance of ensuring full adhesive curing. New adhesive technologies aimed at reducing risks are presented, like non-isocyanate adhesives. The talk emphasizes innovation in adhesive chemistry and design to meet customer and regulatory requirements for food safety.
Sviluppare e pensare un Adesivo per il Food Packaging
Valutare e gestire le informazioni sulle sostanze contenute nelle nuove schede dati di sicurezza
1. Valutare e gestire le informazioni
sulle sostanze contenute nelle
nuove schede dati di sicurezza
Desenzano del Garda
25-26 giugno 2014
Dott. Gianluca Stocco
1
3. 3
Utilizzatore a valle
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal
fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale
o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue
attività industriali o professionali.
FABBRICANTE e/o IMPORTATORE
UTILIZZATORE A VALLE
CONSUMATORE
PROFESSIONALE DOMESTICO
4. 4
Chi è l’utilizzatore a valle
Formulatore: attore che produce preparati
Utilizzatore finale: attore che utilizza
sostanze o preparati nell’ambito di un’attività
industriale o professionale (quindi diverso da
un consumatore o un distributore) e che non
fornisce la sostanza o il preparato ad altri
attori a valle della catena di
approvvigionamento
Utilizzatore industriale: utilizzatore
finale che fa uso di sostanze o preparati
che non rimangono nel prodotto (per
esempio, vengono impiegati come
coadiuvanti tecnologici) nell’ambito di un
processo industriale.
Produttore di articoli: utilizzatore finale
che incorpora sostanze o preparati in articoli,
in modo tale per cui le sostanze o i preparati
divengono parti integranti di tali articoli.
Artigiano, laboratorio, fornitore di
servizi professionali: utilizzatore finale
che usa le sostanze o i preparati
nell’ambito di un’attività professionale che
non è considerata un pro-cesso
industriale.
Riempitore: attore che trasferisce sostanze
o preparati da un contenitore all’altro.
Importatore nel caso in cui il
fornitore abbia designato un
rappresentante esclusivo: se il vostro
fornitore ha designato un rappresentante
esclusivo, non siete considerati
importatori bensì utilizzatori a valle.
5. TITOLO IV
INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA
D'APPROVVIGIONAMENTO
Art. 31
Schede Dati di
Sicurezza (SDS)
Art. 32
Schede Informative
di Sicurezza (SIS)
Art. 33
Sostanze in articoli
contenenti > 0.1% di
una SVHC
5
La comunicazione: dall’alto al basso
6. TITOLO IV
INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA
D'APPROVVIGIONAMENTO
Art. 37
Valutazione della sicurezza chimica
effettuata dall'utilizzatore
a valle ed obbligo di individuare,
applicare e raccomandare
misure di riduzione dei rischi
Art. 38
Obbligo per gli utilizzatori a
valle di comunicare
informazioni
6
La comunicazione: dal basso all’alto
7. 7
Le SDS e e-SDS sono lo
strumento principale di
comunicazione nel processo:
alto-basso
8. REACH e SDS – campo applicazione
Alla SDS si applicano le disposizioni del Titolo IV del
REACH (Informazioni all'interno della catena
d'approvvigionamento)
Le disposizioni relative al titolo IV non si applicano ai
seguenti preparati allo stato finito destinati
all'utilizzatore finale:
medicinali per uso umano o veterinario,
prodotti cosmetici,
dispositivi medici invasivi,
alimenti e alimenti per animali
9. Obbligo fornitura SDS
Quando la sostanza o il preparato è classificata/o
pericolosa/o a norma delle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE o Reg. 1272/08 (CLP);
Quando la sostanza è PBT o vPvB (vedi allegato XIII);
Quando la sostanza è inclusa nell’elenco stabilito a
norma dell'articolo 59(1), per ragioni diverse da quelle di
cui alle lettere a) e b).
Utilizzatori professionali,
no “end users”
Rif. REACH Art.31.1
10. SDS su richiesta per alcune miscele
Se miscela è classificata come NON PERICOLOSA, ma
contiene:
una o più sostanze che presentano rischi per la salute
umana o l'ambiente (>1% per mix non gassose o >0,2%
per mix gassose)
una o più sostanze PBT/vPvB o di Candidate List (>0,1%
per mix non gassose o >0,2% per mix gassose)
una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa
limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
Rif. REACH Art.31.3
11. Etichettatura di queste miscele
Indicare in etichetta che la miscela è classificata come
NON PERICOLOSA, che non è destinata al pubblico ma
che contiene determinati componenti specifici classificati e
presenti in concentrazioni superiori ai limiti specificati, per i
quali deve essere fornita su richiesta una scheda di dati di
sicurezza, l'etichetta sull'imballaggio deve riportare
informazioni che indichino la disponibilità di tali SDS.
Con CLP….. EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile
su richiesta
12. SDS per D.Lgs 81/08
Art. 223
Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente
l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul
mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli
stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e’
riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
12
13. SDS per D.Lgs 81/08
Art.223.
Valutazione dei rischi
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi
dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse
le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali e’ prevedibile la possibilità di notevole
esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche
dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono
valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003,
n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici
pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni
necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi
con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei
rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente.
Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e
all’attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessità. 13
14. Chi deve fornire la SDS?
Il fornitore di una sostanza o di un preparato, che significa:
fabbricante, importatore o rappresentante esclusivo per
la responsabilità iniziale per l'elaborazione della scheda
di dati di sicurezza
però…
anche gli attori più in basso nella catena di
approvvigionamento (quindi gli utilizzatori a valle) devono
fornire una SDS, utilizzando le informazioni ricevute dai
loro fornitori,
15. Chi deve preparare la SDS?
La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da
una persona competente che tenga conto delle necessità
particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I
fornitori di sostanze e miscele devono assicurare che le
persone competenti abbiano seguito una formazione
adeguata, compresi corsi di aggiornamento.
Rif. Allegato I Reg. 453/2010
Nota: è difficile che un'unica persona disponga di conoscenze tali da
comprendere tutti i settori contemplati da una SDS; è quindi utile per questa
figura poter fare affidamento su ulteriori competenze, interne o esterne.
16. Come deve essere fornita la SDS?
"Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su
carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della
sostanza o della miscela".
Rif. REACH Art.31.8
La SDS può essere quindi fornita su carta, per esempio
mediante lettera, via fax o elettronicamente, per esempio
via e-mail.
obbligo ATTIVO!
17. Lingua ufficiale delle SDS
Obbligo di fornire la SDS nella lingua ufficiale dello stato in
cui la sostanza viene venduta/esportata; questo salvo che
l’Ente responsabile di quello Stato Membro non disponga
diversamente.
Rif. REACH Art.31.5
18. Accesso dei lavoratori alle informazioni
I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro
rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma
degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o ai
preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere
esposti nel corso della loro attività professionale.
Rif. REACH Art.35
19. Obbligo di conservare le informazioni
Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e
distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita
per assolvere gli obblighi che gli impone il presente
regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di
almeno dieci anni dopo che ha fabbricato, importato, fornito
o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o il preparato.
Rif. REACH Art.36
20. La struttura delle SDS
La scheda di dati di sicurezza dovrà essere datata e
mantenere la struttura a 16 voci.
Rif. REACH Art.31.6
IMPORTANTE!!!
La redazione dovrà essere fatta secondo le disposizioni
dell’Allegato II del REACH (Reg (UE) n. 453/2010)
22. I risultati preliminari delle ispezioni riguardanti gli obblighi dei
responsabili della formulazione di miscele e la qualità delle
schede di dati di sicurezza rivelano un tasso elevato di
inosservanza tra i responsabili della formulazione chimica
REACH-EN-
FORCE-2
29 STATI
1200 ISPEZIONI
85% a PMI
Anno 2011
%
22
24. Cosa verificano sulla Base dell’Accordo Stato Regioni
a) avvenuta pre-registrazione o registrazione, proposte di test,
notifica ed autorizzazione ai sensi del regolamento REACH;
b) osservanza delle restrizioni stabilite ai sensi dell'art. 67 del
regolamento REACH;
c) esistenza ed efficacia di un sistema di gestione e
controllo, da parte di tutti gli attori della catena
d'approvvigionamento, relativo ai seguenti aspetti del
regolamento REACH:
-prescrizioni per la pre-registrazione e la registrazione;
- relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista
- verifica della completezza dei dati riportati nella scheda di
dati di sicurezza; 24
25. Cosa verificano sulla Base dell’Accordo Stato Regioni
- verifica della presenza dell'allegato alla scheda di dati sicurezza,
contenente la sintesi degli scenari di esposizione qualora prevista la
relazione sulla sicurezza chimica;
- verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza
chimica in conformità alle condizioni di produzione,
importazione, uso ed immissione sul mercato della sostanza in
quanto tale, contenuta in miscele o in articoli;
-verifica dell'applicazione delle misure di gestione del rischio
previste e della loro efficacia;
- avvenuta comunicazione delle informazioni lungo la catena di
approvvigionamento;
- corrispondenza e la completezza delle informazioni contenute
sia nella scheda di dati di sicurezza sia nelle etichette applicate
sulle confezioni di sostanze e miscele; 25
26. … esistenza ed efficacia …
… si intendono tutti i sistemi di gestione organizzativi
implementati nelle organizzazioni (es. società, aziende)
nei diversi settori in cui operano (es. manifatturiero,
alimentare, servizi, costruzioni, ecc.) in riferimento ai
requisiti espressi da una serie di norme internazionali, tra
le quali:
ISO 9001:2008 per i Sistemi di Gestione della Qualità;
ISO 14001:2004 per i sistemi di gestione ambientali;
UNI CEI EN ISO 50001:2011 per i Sistemi di Gestione
dell'Energia;
OHSAS 18001:2007 per i sistemi di gestione della
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
SA 8000:2008 impatto sull´etica e sul sociale (emessa
dal SAI).
L'adesione alle norme è volontaria, a meno che non siano
citate come testi cogenti in atti legislativi specifici.
… di un sistema di gestione e controllo …Con il termine sistema di gestione si
intende un insieme di procedure, di sistemi
informativi e di sistemi informatici dedicati al
governo di un processo tipicamente
operativo, produttivo o amministrativo.
26
27. Gestione delle SDS
SDS dei fornitori
Raccolta delle SDS
Team di valutazione SDS
Comunicazione agli interessati
Formazione
Aggiornamento del DVR
Ufficio acquisti
Magazzino
Archivio delle vecchie SDS
Modifica SDS miscele
27
Art. 35
Art. 36
28. 28
La gestione delle sostanze chimiche
Extra UEEUROPA
FABBRICAZIONE
Registrazione
> t/a
Notifica C&L
No q.tà
Scheda Sicurezza
No quantità
CAMPIONATURE
29. La gestione dei rifiuti
Direttamente
all’utilizzatore
Materia prima
recuperata
RECUPERATORE
Prodotti finiti
sottoprodotti rifiuti
D.Lgs. 152/06
29
Art. 2(7)-d REACH
Allegato V - REACH
30. 30
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
«Nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro»
Titolo IX Capo I, Titolo IX Capo II
Art. 223 …
• Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACh) - SDS /
e-SDS
• Regolamento (UE) n. 453/2010
• Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
• Direttiva Europea 67/548/CEE, Direttiva 1999/45/CE
… IL RISCHIO CHIMICO …
Rischio chimico
31. Rischio chimico
LA PERICOLOSITÀ DEGLI AGENTI CHIMICI: un esempio
Agente chimico non
pericoloso
Agente chimico
pericoloso
Agente chimico
cancerogeno/mutageno
(1A/1B Reg. CLP, 1/2 Dir. DSD)
Agente chimico
non pericoloso
Titolo IX Capo I se:
* genera agenti chimici pericolosi
Titolo IX Capo I se:
* ha limite di esposizione
Titolo IX - Capo I Titolo IX - Capo II
* genera agenti chimici
pericolosi, o
* ha limite di esposizione
PRIMA
DOPO
31
32. Rischio chimico
LA PERICOLOSITÀ e LA CONOSCENZA DEGLI AGENTI CHIMICI
RISCHIO CHIMICO PER LA
SALUTE
RISCHIO CHIMICO PER LA
SICUREZZA
32
nuove informazioni di
classificazione per i pericoli
chimico - fisici
deposito
utilizzo
gestione
emergenze
nuove informazioni
di classificazione per
la salute
Nuovi valori limite di
esposizione (DNEL,
VLEP, OEL, TLV, …)
33. Tipologia di valori limite
VLE = Valore Limite di Esposizione
Professionale (così come definito dal
D.Lgs. 81/08 (aggiornato con D.M. 6
agosto) - 118 valori
Valore limite di esposizione professionale: il limite della
concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico
nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in
relazione ad un determinato periodo di riferimento.
33
OEL = Occupational Exposure Limit (cosi
come definiti dallo SCOEL (Scientific
Committee on Occupational Exposure Limits,
Dir. 2000/39, 2004/37, 2006/15, 2009/161) -
120 valori
TLV = Threshold limit value definiti
dall’ACGIH (American Conference of
Governmental Industrial Hygienists),
TLV-TWA, TLV-STEL, TLV-CEILING -
circa 700 valori
Altri = MAK (Maximale Arbeitsplatz
Konzentration); NIOSH REL (Recommended
Exposure Limits) OSHA PEL (Permissible
Exposure Limits); …
DNEL (Derived No Effect Level) e DMEL (Derived Minimum Effect Level)
Valori limite ricavati in seguito alla registrazione delle sostanze – > 1800 valori
34. DOPO il REACH
Sostanza con pericoli Misure di gestione del rischio
generiche specifiche in base alle
condizioni di utilizzo e
all’esposizione attesa
Haz. RMM
EXP
Sostanza con pericoli
PRIMA del REACH
Misure di gestione del rischio
generiche in caso di esposizione
Haz. RMM
I cambiamenti
LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO
SDS Sez. 8.2
34
36. SDS
Salute dei lavoratori
Protezione ambiente
Dichiarazione di
conformità FCM
Salute dei consumatori
ATTENZIONE! Stesse sostanze possono avere limiti e caratterizzazioni diverse
Diverse fonti per le informazioni
37. In sezione 8 posso
trovare sostanze non
presenti in sez.3 e che
dovrebbero essere
riportate nella
dichiarazione di
conformità e valutate (es.
NIAS, solventi, ausiliari di
polimerizzazione)
PET: durante processo (idrolisi, decomposizione
termica) si forma Acetaldeide
Reg. (UE) N. 10/2011
FCM n. 128, CAS 75-07-0 LMS(T) = 6 mg/kg
alimento
Spesso nelle dichiarazioni si trovano indicati solo i
monomeri:
Sez. 8 SDS
Classificazione armonizzata
38. Adesivo: acetato etile, vedrei la presenza della sostanza in
sez.3 solo se ≥1% (class. Armonizzata Eye Irrit. 2 H319,
STOT SE 3 H336, Flam. Liq. 2 H225)
Fenolo da antiossidanti fenolici ad es. materiali
plastici, vernici
Fenolo, class. Armonizzata: acute tox.3 H301, H311;
H331, Skin Corr.1B H314, Muta. 2 H341, STOT RE 2
H373
In sezione 8 posso
trovare sostanze non
presenti in sez.3 e che
dovrebbero essere
riportate nella
dichiarazione di
conformità e valutate (es.
NIAS, solventi, ausiliari di
polimerizzazione)
No limiti esposizione
EU o italiani
Sez. 8 SDS
39. In sezione 15 posso
trovare sostanze non
presenti in sez.3 o sez.8
ma che sono incluse in
candidate list, allegato
XVII e XIV
Ftalato CAS 28553-12-0 classificato
non pericoloso, non ha limiti
esposizione comunitari
Reg. (UE) N. 10/2011
FCM n. 728 (CAS 68515-48-0;
28553-12-0) LMS(T)= 9 mg/kg (FCM
728+729), LMS(T) = 60 mg/kg (32)
Pericolosa, ha limiti esposizione comunitari
Solo dalla sez.15.1 e dalla
dichiarazione di conformità del
materiale/oggetto a contatto
con alimenti posso avere
questa informazione
40. SEZIONE 2 e 3: esempio di ERRORE
40
Prodotto non pericoloso (cap. 2) che non contiene componenti pericolosi (cap. 3) per il
quale però vengono definiti dei precisi pericoli.