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Rischio Chimico
Comunicazione del pericolo, REACH
e misure preventive
2/75
Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Il Rischio Chimico
Definizione di agente chimico: tutti gli elementi o composti, sia da soli
o miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo
smaltimento dei rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano
essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato
Agente chimico pericoloso: le sostanze e i preparati classificati ed
etichettati come pericolosi; agenti chimici non classificati e non etichettati
che possono comportare un rischio associato alle loro proprietà chimico /
fisiche / tossicologiche.
3/75
Ed. 14.01
Le principali misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza
dei lavoratori previste dal Titolo IX del D. Lgs. 81/2008 sono:
‒ eliminazione dei rischi, ove possibile e riduzione dei rischi alla fonte;
‒ formazione ed informazione dei lavoratori
‒ dispositivi protezione
‒ controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici
‒ valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
Nella valutazione il datore di lavoro prende in considerazione in particolare:
‒ le loro proprietà pericolose e le relativa scheda di sicurezza
‒ il livello, il tipo e la durata dell'esposizione
‒ le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti,
compresa la quantità degli stessi
‒ i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici
‒ gli effetti delle misure preventive e protettive
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Valutazione del rischio: misure generali di tutela
4/75
Ed. 14.01
ALL’ESITO DELLA VALUTAZIONE, IL RISCHIO CHIMICO POTRA
ESSERE
(cosa trovare sul DVR):
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Valutazione del rischio secondo il Testo Unico
5/75
Ed. 14.01
‒ Ogni anno in Europa occidentale vengono individuate 150-200 nuove
sostanze, su 80.000 già esistenti sul mercato.
‒ Il loro impiego negli ambienti di lavoro comporta possibili rischi: “infortuni”
o “malattie professionali”.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Generalità
6/75
Ed. 14.01
Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell’
organismo sono:
‒ Inalazione
‒ Contatto e penetrazione attraverso la cute o le mucose
‒ Ingestione
Tipologia di interazione
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
7/75
Ed. 14.01
Con l'inalazione, le sostanze pericolose passano al sistema respiratorio,
quindi a quello circolatorio ed infine agli organi.
Esempi di inalazione:
‒ uso di bombolette spray
‒ miscelazione di prodotti reagenti
‒ utilizzo di solventi
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Inalazione
8/75
Ed. 14.01
Il contatto della cute o delle mucose esterne con i prodotti pericolosi, può
portare ad un effetto locale o ad un accumulo negli strati grassi, quindi
nel sangue ed infine negli organi.
Esempi di contatto:
‒ impiego di oli minerali
‒ schizzi causati da reazioni violente
‒ manipolazione di contenitori non lavati
‒ travasi
‒ rotture dei contenitori
9
Contatto
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
9/75
Ed. 14.01
L’ingestione di prodotti pericolosi, causa il passaggio dalle labbra/bocca al
sistema digestivo e quindi agli organi dell’agente trattato. In genere le cause
sono da ascrivere alla scarsa igiene o a errate procedure di manipolazione.
Esempi di ingestione:
‒ fumare dopo aver manipolato un prodotto
‒ riconoscimento galenico
‒ mangiare o bere senza lavarsi le mani
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Ingestione
10/75
Ed. 14.01
Ciglia nasali
sono piccoli peli della cavità nasale che “intrappolano” le particelle di polvere e le
direzionano in gola ove vengono deglutite con la saliva o espulse con la tosse
Peli nasali
bloccano le particelle di polvere più grosse che vengono poi espulse soffiandosi il
naso con un fazzoletto
Tosse
la tosse è la migliore difesa personale per espettorare eventuali particelle e/o muco
Strato di muco
le particelle più piccole che non vengono bloccate dai peli e dalle ciglia nasali, vengono
bloccate dal muco dello stomaco e portate nella parte posteriore della gola
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
DPI Naturali
11/75
Ed. 14.01
‒ Effetti acuti: Il danno si verifica immediatamente dopo l’esposizione ed è
generalmente proporzionale alla quantità ed alla concentrazione
(Aggressive, nocive e tossiche).
‒ Effetti cronici: Il danno si verifica tempo dopo l’esposizione (anche
anni) e dopo ripetute esposizioni.
Il danno è proporzionale alla quantità assunta ed al numero delle esposizioni
ma si verifica anche per basse quantità (Nocive, cancerogene).
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Tipologia di interazione: effetti sull’uomo
12/75
Ed. 14.01
Sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale od
ottenuti mediante lavorazioni industriali
Miscele: i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze:
(es. solventi per verniciatura, detergenti, ecc.) (con vecchia
legislazione si chiamavano preparati)
Sia le miscele che le sostanze possono trovarsi sotto forma SOLIDA,
LIQUIDA o GASSOSA
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Natura dei prodotti: Classificazione di pericolosità
13/75
Ed. 14.01
Tra le sostanze presenti si devono annoverare:
Sostanze CANCEROGENE Sono prodotti molto pericolosi che contengono
sostanze che possono provocare tumori o aumentarne la probabilità di
insorgenza.
Agenti MUTAGENI
Sono elementi che possono avere ripercussioni sulla riproduzione. Possono
causare anomalie genetiche anche ereditarie o semplicemente
aumentarne il rischio di insorgenza
SOSTANZE TOSSICHE PER IL CICLO RIPRODUTIVO (ex TERATOGENI)
Sono sostanze che presentano un alto grado di tossicità e possono causare
effetti nocivi nella catena riproduttiva e quindi danni alla prole o danni alle
funzioni riproduttive sia maschili che femminili
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Natura dei prodotti: Classificazione di pericolosità
14/75
Ed. 14.01
Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o
mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente
possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle
condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per
la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno
il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente
cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché
tecnicamente possibile.
Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di
lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al
più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque
superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sostituzione e riduzione (Art. 235)
15/75
Ed. 14.01
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una
valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale
sono riportati nel documento di cui all'articolo 17
Il Datore di lavoro, in caso in azienda si manipolino sostanze cancerogene e
mutagene, deve attuare opportune misure tecniche, organizzative e procedurali (art.
237), deve fare effettuare l’Informazione e la Formazione (art. 239), deve sottoporre
i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art. 242)
Art. 243
I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per
ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove
noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato
dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno
accesso a detto registro.
Valutazione del rischio (Art. 236)
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
16/75
Ed. 14.01
‒ Tutti i prodotti e/o agenti chimici devono essere conservati nelle confezioni
originali
‒ Qualora sia necessario travasare un agente chimico, il recipiente deve
essere etichettato (riportare le indicazioni presenti sul contenitore originale)
‒ Tutti i recipienti contenenti agenti chimici devono essere accuratamente
etichettati,
‒ Sulle etichette devono essere riportate tutte le indicazioni obbligatorie per
legge (nome della sostanza, pittogrammi, frasi di rischio R, consigli di
prudenza S, indicazioni relative al fornitore e massa o volume del contenuto)
‒ Tutti gli agenti chimici devono essere corredati della apposita scheda dati di
sicurezza, conservata in luogo noto ed accessibile a tutti
Misure di prevenzione
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
17/75
Ed. 14.01
‒ Devono essere presenti quantitativi necessari all’attività in corso.
‒ Gli agenti chimici pericolosi, non utilizzati per l’attività in corso, devono
essere conservati in armadi di sicurezza o scaffali.
‒ I contenitori degli agenti chimici devono essere sempre richiusi dopo l'uso e
riposti negli appositi armadi o scaffali.
‒ Periodicamente, deve essere verificata l'integrità dei contenitori per evitare
perdite e diffusioni di sostanze pericolose nell'ambiente.
‒ Durante la movimentazione dei contenitori, essi devono essere chiusi e gli
operatori devono indossare guanti adeguati alla pericolosità dell’agente
chimico.
‒ Gli agenti chimici pericolosi non devono essere stoccati: sul
pavimento, sui banchi di lavoro e sotto cappa.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Misure di prevenzione
18/75
Ed. 14.01
I locali destinati a reagenti e i laboratori, ove sono depositate gli agenti
chimici pericolosi, devono essere provvisti di armadi di sicurezza per:
‒ Sostanze infiammabili devono essere utilizzati armadi di sicurezza antincendio
secondo quanto previsto dalla norma tecnica DIN 12925-1, recanti indicazione dei
pericoli dei prodotti e/o agenti chimici in essi contenuti, mediante apposita
segnaletica.
‒ Sostanze tossiche devono essere utilizzati armadi di sicurezza con aspirazione
verso l’esterno che garantiscano un elevato numero ricambi d’aria ora, recanti
indicazione dei pericoli dei prodotti e/o agenti chimici in essi contenuti, mediante
apposita segnaletica.
‒ Sostanze acide e basiche devono essere utilizzati armadi di sicurezza con
aspirazione verso l’esterno che garantiscano tra i 30-50 ricambi d’aria/ora;
recanti indicazione dei pericoli dei prodotti e/o agenti chimici in essi contenuti,
mediante apposita segnaletica.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Modalità di stoccaggio
19/75
Ed. 14.01
Gli agenti chimici devono essere disposti in modo tale che:
‒ agenti corrosivi, caustici e irritanti si trovino al di sotto del livello degli occhi;
‒ nei ripiani inferiori trovino posto i contenitori più grandi e le sostanze più
pericolose;
‒ i contenitori non siano ammassati uno sopra l’altro e non sovraccarichino il
ripiano;
‒ siano rispettate le eventuali indicazioni particolari indicate nella scheda di
sicurezza (voce Manipolazione e stoccaggio);
‒ siano rispettate le reciproche incompatibilità (vedi schede di sicurezza)
‒ siano al riparo dall’azione diretta dei raggi solari e da altre fonti di calore.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Modalità di stoccaggio
20/75
Ed. 14.01
‒ le sostanza termolabili devono essere conservate in frigoriferi;
‒ i liquidi infiammabili termolabili devono essere conservati in frigoriferi
antideflagranti (AD) nelle loro parti sia interne che esterne, meglio se
alimentati tramite interruttore preferenziale separato.
‒ all’interno di ogni compartimento antincendio, non si devono stoccare
quantitativi superiori ai 20 litri di liquidi infiammabili.
‒ per i prodotti particolarmente reattivi e soggetti a diminuzione della loro
stabilità chimica col tempo o al contatto con l’aria (es. perossidi organici,
acido perclorico, ecc.) dovrebbe essere indicata sull’etichetta la data di
acquisto e quella di apertura
Modalità di stoccaggio
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
21/75
Ed. 14.01
Accendere gli impianti di aspirazione.
Il sistema di aspirazione localizzata generalmente costituito da più cappe
fisse o mobili, è il sistema più diffuso per captare gli inquinanti che si
sviluppano durante i processi produttivi, nel punto stesso in cui si generano.
Gli impianti di aspirazione necessitano di manutenzione e verifiche costanti
del loro funzionamento
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Aspirazione
22/75
Ed. 14.01
‒ Non mangiare o bere durante il lavoro.
‒ Prestare attenzione alle modalità di smaltimento indicate per i residui della
lavorazione.
‒ Mantenere pulita la postazione di lavoro.
‒ Lavarsi bene le mani dopo l'uso della sostanza.
‒ Non dimenticare di lavare i guanti, le calzature e gli altri indumenti
indossati.
‒ Non lavare gli indumenti contaminati con i vestiti personali o della famiglia e
farli lavare in azienda.
‒ Se si ravvisano allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di
una sostanza chiedere di essere accompagnati al Pronto Soccorso
Aspirazione
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
23/75
Ed. 14.01
Aspetti rilevanti
Comunicazione lungo la catena di approvvigionamento
CSR
Utilizzatori a valle
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Regolamento REACH
24/75
Ed. 14.01
Per sostanza (es. materie prime) si intende:
un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per
mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari
a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento
utilizzato, ma esclusi i solventi che
possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o
modificarne la composizione.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Definizione di sostanza
25/75
Ed. 14.01
I miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze: (es. solventi
per verniciatura, detergenti, ecc.) (con vecchia legislazione si
chiamavano preparati)
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Miscele
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Ed. 14.01
REACH è il Regolamento per la Registrazione, la Valutazione,
l'Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze Chimiche.
È entrato in vigore il 1º
giugno 2007 per rendere più efficace e migliorare il
quadro legislativo precedente sulle sostanze chimiche nell'Unione europea
(UE).
REACH attribuisce all'industria una maggiore responsabilità sulla gestione
dei rischi che le sostanze chimiche possono presentare per la salute e
l'ambiente.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
REACH
27/75
Ed. 14.01
L'industria Il ruolo delle imprese previsto da REACH è determinato dall'attività
che svolgono con una determinata sostanza.
Fabbricanti di sostanze
Produttori di articoli
Importatori (di sostanze e articoli)
Utilizzatori a valle
‒ utilizzano una sostanza;
‒ non fabbricano né importano di tale sostanza;
‒ utilizzano la sostanza all’interno delle proprie attività industriali o
professionali (diverso il concetto di “consumatore finale”).
‒ trasferiscono sostanze e preparati in altri contenitori e rivendono con
proprio marchio
I distributori non sono utilizzatori
Tra i distributori abbiamo i rivenditori di sostanze/preparati (compresi quelli che
appongono il loro marchio però senza trasferire il preparato in un nuovo
contenitore) e le aziende che effettuano un’attività di trading puro.
Attori del REACH
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
28/75
Ed. 14.01
Utilizzatore a valle
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
29/75
Ed. 14.01
La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui
mercato la sostanza o il preparato sono immessi, salvo qualora lo Stato membro o gli
Stati membri in questione dispongano diversamente
Spesso ed impropriamente è richiesta la SDS anche da parte di utilizzatori di articoli,
i quali ne invocano l’invio al fine di poter avere informazioni in materia di salute e
sicurezza, valutare il rischio per i lavoratori, predisporre le misure di prevenzione e
protezione.
A tale scopo sarebbe sufficiente redigere un documento più semplice, del tipo
“Informazioni di sicurezza”, nel quale riportare le condizioni e le raccomandazioni per
un utilizzo sicuro.
Tuttavia non è infrequente che il fornitore, dietro le insistenze del cliente che
“pretende” la SDS in 16 punti, sia costretto a predisporre tale documento, redigendo
solo le parti pertinenti e applicabili. È così che si possono consultare SDS di nastri
adesivi, tessuti, carte abrasive, ecc.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Scheda di Sicurezza: Prescrizioni
30/75
Ed. 14.01
30
30
Nel Regolamento REACH viene valutato il rischio per la salute umana e
l’ambiente delle sostanze chimiche, attribuendo una maggiore responsabilità
all’industria nella gestione dei rischi.
Nel Regolamento CLP vengono stabilite le norme per la comunicazione dei
pericoli delle sostanze chimiche e delle loro miscele lungo la catena
d’approvvigionamento.
REACH & CLP
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sistemi poco chiari
31/75
Ed. 14.01
31
‒ sostanze e miscele radioattive
‒ sostanze e miscele in transito
‒ intermedi non isolati
‒ sostanze/miscele R&S non immesse mercato
‒ rifiuti
‒ farmaci
‒ dispositivi medici
‒ alimenti e mangimi
‒ cosmetici allo stato finale
Esclusioni
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
32/75
Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
CLP
33/75
Ed. 14.01
DSP / DPP CLP / GHS
Frasi di rischio Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza Consigli di prudenza
Simboli Pittogrammi
- Avvertenze (Dgr / Wng)
Preparati Miscele
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Analogie e differenze
34/75
Ed. 14.01
Pericoli fisici
1. Esplosivi 9. Liquidi piroforici
2. Gas infiammabili 10. Solidi piroforici
3. Aerosol infiammabili 11. Sostanze autoriscaldanti
4. Gas comburenti
12. Sostanze che, a contatto con
l’acqua, emettono gas infiammabili
5. Gas sotto pressione 13. Liquidi comburenti
6. Liquidi infiammabili 14. Solidi comburenti
7. Solidi infiammabili 15. Perossidi organici
8. Sostanze autoreattive 16. Corrosivi per i metalli
Analogie e differenze
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
35/75
Ed. 14.01
Pericoli per la salute
1. Tossicità acuta 6. Cancerogenicità
2. Corrosione/irritazione della pelle 7. Tossicità per la riproduzione
3. Gravi lesioni oculari/irritazione
oculare
8. Tossicità specifica per organi
bersaglio – esposizione singola
(STOT SE)
4. Sensibilizzazione delle vie
respiratorie o della pelle
9. Tossicità specifica per organi
bersaglio – esposizione ripetuta
(STOT RE)
5. Mutagenicità sulle cellule
germinali
10. Pericolo in caso di aspirazione
Analogie e differenze
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Pericoli per l’ambiente
Pericoloso per l’ambiente acquatico Pericoloso per lo strato di ozono*
36/75
Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Comunicazione del pericolo
37/75
Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Comunicazione del pericolo
38/75
Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Comunicazione del pericolo
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Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Comunicazione del pericolo
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Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Comunicazione del pericolo
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Ed. 14.01
41
Avvertenze
Avvertenza pericolo maggiore: “PERICOLO” (Dgr)
Avvertenza pericolo minore: “ATTENZIONE” (Wng)
L’avvertenza corrispondente a ciascuna classificazione specifica è riportata
nelle tabelle dell’allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento CLP.
Alcune categ. di pericolo (es. esplosivi) non hanno un’avvertenza.
Frasi H (indicazione di pericolo) sostituiscono le frasi R e le frasi P
(indicazione di prudenza) sostituiscono le frasi S
Indicazioni di pericolo
Le indicazioni di pericolo descrivono la natura e la gravità dei pericoli della
sostanza o miscela.
Sono elencate in allegato III del CLP.
Per le classificazioni armonizzate devono essere utilizzate le indicazioni di
pericolo in all. VI, parte 3.
In etichetta le indicazioni di pericolo di una lingua devono essere
raggruppate insieme ai consigli di prudenza della stessa lingua.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Etichettatura
42/75
Ed. 14.01
72 individuali e 17 frasi combinate
Sono classificate secondo il tipo di pericolo nel modo seguente :
 
H2..: Rischi fisici
H3..: Rischi per la salute
H4 ..: Pericolo per l’Ambiente
Frasi H
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
43/75
Ed. 14.01
43
I consigli di prudenza forniscono indicazioni sulle misure necessarie per
ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi per la salute umana o
l’ambiente derivanti dai pericoli della sostanza o miscela.
La serie completa di consigli di prudenza è riportata in allegato IV, parte 1,
del regolamento CLP,
Di norma, sull’etichetta non devono essere riportati più di sei consigli di
prudenza.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Consigli di prudenza
44/75
Ed. 14.01
Sono 137, classificate in accordo al tipo di dichiarazione di precauzione,
come segue:
P1 .. : Precauzione generale
P2 .. : Precauzione preventiva
P3 .. : Precauzione 
P4 .. : Precauzione di stoccaggio
P5 .. : Precauzione di smaltimento
Frasi P
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
45/75
Ed. 14.01
45
‒ fornire ulteriori precisazioni utili;
‒ non rendere più difficile l’identificazione degli elementi dell’etichetta
previsti;
‒ essere coerenti con classificaz. sostanza o miscela
‒ evitare indicazioni incongrue come “non tossico”, “non dannoso” o
“ecologico”;
‒ non contraddire o mettere in dubbio le informazioni contenute negli altri
elementi dell’etichetta
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Informazioni supplementari
46/75
Ed. 14.01
46
Regola generale: devono essere inclusi i pittogrammi che indicano la
categoria di pericolo più grave per ciascuna classe di pericolo.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Regole di precedenza per l’etichettatura
47/75
Ed. 14.01
Pittogrammi di pericolo
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sull’etichetta devono figurare tutte le indicazioni di pericolo, tranne in caso
di evidente ripetizione o ridondanza.
48/75
Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Consigli di prudenza
‒ devono essere esclusi quelli che sono chiaramente non necessari o
ridondanti;
‒ evitare di riportare sull’etichetta più di sei consigli di prudenza;
‒ è possibile combinarli per formare un unico consiglio (allegato IV del
regolamento CLP).
‒ sostanze o miscele soggette a etichettatura da vendere al pubblico,
devono riportare un consiglio di prudenza sullo smaltimento.
49/75
Ed. 14.01
49
‒ Le etichette possono essere organizzate nel modo ritenuto più
opportuno
‒ pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza
devono figurare insieme
‒ è richiesto di raggrupparli per lingua sull’etichetta
‒ informazioni supplementari previste da altri atti legislativi possono
essere incluse nell’etichetta prevista dal regolamento CLP
Apposizione etichette
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
50/75
Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Etichettatura Sostanze
51/75
Ed. 14.01
51
L’etichetta va aggiornata, senza ritardo:
‒ dopo ogni modifica della classificazione e dell’etichettatura;
‒ qualora il nuovo pericolo sia più grave o siano
‒ necessari nuovi elementi di etichettatura supplementari;
‒ entro diciotto mesi dalle modifiche
‒ per sostanze o miscele rientranti nel campo di applicazione direttiva
biocidi o fitosanitari, devono essere aggiornate conformemente a tali
direttive.
Etichettatura Sostanze: aggiornamento
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
52/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
1. IDENTIFICAZIONE DELLA
SOSTANZA/DEL PREPARATO E
DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA
1. SEZIONE 1: Identificazione della
sostanza o della miscela e della
società/impresa
1.1. Identificazione della sostanza
o del preparato
1.1. Identificatore del prodotto
1.2. Uso della sostanza/del
preparato
1.2. Usi pertinenti identificati della
sostanza o miscela e usi
sconsigliati
1.3. Identificazione della
società/dell'impresa
1.3. Informazioni sul fornitore della
scheda di dati di sicurezza
1.4. Numero telefonico di chiamata
urgente
1.4. Numero telefonico di
emergenza
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sezione 1
53/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
2. IDENTIFICAZIONE DEI
PERICOLI
2. SEZIONE 2: Identificazione
dei pericoli
2.1. Classificazione della
sostanza o della miscela
- 67/548/CEE
- CLP
2.2. Elementi dell’etichetta
2.3. Altri pericoli
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sezione 2
54/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
3.
COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI
SUGLI INGREDIENTI
3. SEZIONE 3:
Composizione/informazioni sugli
ingredienti
3.1. Sostanze
3.2. Miscele
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sezione 3
55/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
4. MISURE DI PRIMO
SOCCORSO
4. SEZIONE 4: Misure di primo
soccorso
4.1. Descrizione delle misure di
primo soccorso
4.2. Principali sintomi ed effetti,
sia acuti e che ritardati
4.3. Indicazione dell’eventuale
necessità di consultare
immediatamente un medico
oppure di trattamenti speciali
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
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Regolamento UE
Sezione 4
56/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
5. MISURE ANTINCENDIO 5. SEZIONE 5: Misure
antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
5.2. Pericoli speciali derivanti
dalla sostanza o dalla miscela
5.3. Raccomandazioni per gli
addetti all’estinzione degli
incendi
Misure preventive
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Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sezione 5
57/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO
ACCIDENTALE
6. SEZIONE 6: Misure in caso di
rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali,
dispositivi di protezione e
procedure in caso di emergenza
6.1.1. Per chi non interviene
direttamente
6.1.2. Per chi interviene
direttamente
6.2. Precauzioni ambientali
6.3. Metodi e materiali per il
contenimento e per la bonifica
6.4. Riferimenti ad altre sezioni
Misure preventive
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Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sezione 6
58/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
7. MANIPOLAZIONE E
IMMAGAZZINAMENTO
7. SEZIONE 7: Manipolazione e
immagazzinamento
7.1. Manipolazione 7.1. Precauzioni per la
manipolazione sicura
7.2. Immagazzinamento 7.2. Condizioni per
l’immagazzinamento sicuro,
comprese eventuali
incompatibilità
7.3. Usi particolari 7.3. Usi finali specifici
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sezione 7
59/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
8. CONTROLLO
DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE
INDIVIDUALE
8. SEZIONE 8: Controllo
dell’esposizione/protezione
individuale
8.1. Valori limite d'esposizione 8.1. Parametri di controllo
8.2. Controlli dell'esposizione
8.2.1. Controlli dell'esposizione
professionale
8.2.2. Controlli dell'esposizione
ambientale
8.2. Controlli dell’esposizione
8.2.1. Controlli tecnici idonei
8.2.2. Misure di protezione
individuale, quali dispositivi di
protezione individuale
8.2.3. Controlli dell’esposizione
ambientale
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sezione 8
60/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
9. PROPRIETÀ FISICHE E
CHIMICHE
9. SEZIONE 9: Proprietà fisiche e
chimiche
9.1. Informazioni generali 9.1. Informazioni sulle proprietà
fisiche e chimiche fondamentali
9.2. Informazioni importanti
relative alla salute, alla sicurezza
e all'ambiente
9.2. Altre informazioni
9.3. Altre informazioni
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sezione 9
61/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 10. SEZIONE 10: Stabilità e
reattività
10.1. Condizioni da evitare 10.1. Reattività
10.2. Materie da evitare 10.2. Stabilità chimica
10.3. Prodotti di decomposizione
pericolosi
10.3. Possibilità di reazioni
pericolose
10.4. Condizioni da evitare
10.5. Materiali incompatibili
10.6. Prodotti di decomposizione
pericolosi
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sezione 10
62/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
11. INFORMAZIONI
TOSSICOLOGICHE
11. SEZIONE 11: Informazioni
tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti
tossicologici
11.1.1. Sostanze
11.1.2. Miscele
11.1.7. Informazioni sulle vie probabili di
esposizione
11.1.8. Sintomi connessi alle
caratteristiche fisiche, chimiche e
tossicologiche
11.1.9. Effetti immediati, ritardati e
cronici derivanti da esposizioni a breve e
a lungo termine
11.1.10. Effetti interattivi
11.1.11. Assenza di dati specifici
11.1.12. Informazione sulle miscele
rispetto alle informazioni sulle sostanze
11.1.13. Altre informazioni
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sezione 11
63/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 12. SEZIONE 12: Informazioni
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12.1. Ecotossicità 12.1. Tossicità
12.2. Mobilità 12.2. Persistenza e degradabilità
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Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
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13. CONSIDERAZIONI SULLO
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13. SEZIONE 13: Considerazioni
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13.1. Metodi di trattamento dei
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Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sezione 13
65/75
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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
14. INFORMAZIONI SUL
TRASPORTO
14. SEZIONE 14: Informazioni sul
trasporto
14.1. Numero ONU
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14.3. Classi di pericolo connesso
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utilizzatori
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l’allegato II di MARPOL 73/78 e il
codice IBC
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sezione 14
66/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
15. INFORMAZIONI SULLA
REGOLAMENTAZIONE
15. SEZIONE 15: Informazioni
sulla regolamentazione
15.1. Norme e legislazione su
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specifiche per la sostanza o la
miscela
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Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sezione 15
67/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
16. ALTRE INFORMAZIONI 16. SEZIONE 16: Altre
informazioniMisure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sezione 16
68/75
Ed. 14.01
68
IL REACH , oltre a fornire tutte le informazioni intrinseche sulle proprietà
delle sostanze (con la fase della registrazione), considera anche le
condizioni nelle quali esse sono usate.
A questo scopo sono stati introdotti gli “scenari di esposizione”, da allegare
alle SDS di sostanze e miscele pericolose
Le informazioni contenute nella SDS devono essere coerenti con quelle
contenute nel CSR quando prescritto (sostanza prodotta o importata in
quantitativo > 10 t/a)
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
SDS estesa – Usi identificati
69/75
Ed. 14.01
Uno SCENARIO ESPOSITIVO contiene queste informazioni:
‒ come la sostanza è prodotta
‒ come la sostanza è utilizzata nel suo ciclo di vita
‒ quali sono le condizioni operative
‒ quali misure di gestione del rischio sono consigliate
‒ come P/I controlla e come raccomanda al DU di controllare l’esposizione
umana (operatori e consumatori) e dell’ambiente
‒ deve essere coerente con il CSR
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Che cos’è un ES
70/75
Ed. 14.01
‒ Lo scenario di esposizione descrive le “CONDIZIONI DI USO” di una
sostanza che determinano il livello di esposizione.
‒ Le condizioni si possono suddividere in:
‒ Condizioni operative: queste descrivono le modalità di svolgimento di
un processo o di una attività (es. quantità, durata e frequenza di uso di
una sostanza o di un preparato)
‒ Misure di gestione dei rischi: comprendono tutte le misure ed i
dispositivi che devono essere attuati al fine di impedire (o comunque
contenere) che una sostanza emessa durante un determinato
processo raggiunga gli operatori o l’ambiente (es. ventilazione locale,
filtri dell’aria, dispositivi di protezioneindividuale)
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del
pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Condizioni d’uso
71/75
Ed. 14.01
Lo scenario di esposizione è previsto tutte le volte in cui viene elaborata
una relazione sulla sicurezza chimica.
Per le sostanze, in altre parole ciò significa:
‒ Quando la sostanza è pericolosa
‒ Quando la sostanza è prodotta/importata sopra 10 t/anno
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Comunicazione del
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07 rischio chimico

  • 1. Rischio Chimico Comunicazione del pericolo, REACH e misure preventive
  • 2. 2/75 Ed. 14.01 Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Il Rischio Chimico Definizione di agente chimico: tutti gli elementi o composti, sia da soli o miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento dei rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato Agente chimico pericoloso: le sostanze e i preparati classificati ed etichettati come pericolosi; agenti chimici non classificati e non etichettati che possono comportare un rischio associato alle loro proprietà chimico / fisiche / tossicologiche.
  • 3. 3/75 Ed. 14.01 Le principali misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori previste dal Titolo IX del D. Lgs. 81/2008 sono: ‒ eliminazione dei rischi, ove possibile e riduzione dei rischi alla fonte; ‒ formazione ed informazione dei lavoratori ‒ dispositivi protezione ‒ controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici ‒ valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza Nella valutazione il datore di lavoro prende in considerazione in particolare: ‒ le loro proprietà pericolose e le relativa scheda di sicurezza ‒ il livello, il tipo e la durata dell'esposizione ‒ le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi ‒ i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici ‒ gli effetti delle misure preventive e protettive Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Valutazione del rischio: misure generali di tutela
  • 4. 4/75 Ed. 14.01 ALL’ESITO DELLA VALUTAZIONE, IL RISCHIO CHIMICO POTRA ESSERE (cosa trovare sul DVR): Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Valutazione del rischio secondo il Testo Unico
  • 5. 5/75 Ed. 14.01 ‒ Ogni anno in Europa occidentale vengono individuate 150-200 nuove sostanze, su 80.000 già esistenti sul mercato. ‒ Il loro impiego negli ambienti di lavoro comporta possibili rischi: “infortuni” o “malattie professionali”. Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Generalità
  • 6. 6/75 Ed. 14.01 Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell’ organismo sono: ‒ Inalazione ‒ Contatto e penetrazione attraverso la cute o le mucose ‒ Ingestione Tipologia di interazione Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE
  • 7. 7/75 Ed. 14.01 Con l'inalazione, le sostanze pericolose passano al sistema respiratorio, quindi a quello circolatorio ed infine agli organi. Esempi di inalazione: ‒ uso di bombolette spray ‒ miscelazione di prodotti reagenti ‒ utilizzo di solventi Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Inalazione
  • 8. 8/75 Ed. 14.01 Il contatto della cute o delle mucose esterne con i prodotti pericolosi, può portare ad un effetto locale o ad un accumulo negli strati grassi, quindi nel sangue ed infine negli organi. Esempi di contatto: ‒ impiego di oli minerali ‒ schizzi causati da reazioni violente ‒ manipolazione di contenitori non lavati ‒ travasi ‒ rotture dei contenitori 9 Contatto Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE
  • 9. 9/75 Ed. 14.01 L’ingestione di prodotti pericolosi, causa il passaggio dalle labbra/bocca al sistema digestivo e quindi agli organi dell’agente trattato. In genere le cause sono da ascrivere alla scarsa igiene o a errate procedure di manipolazione. Esempi di ingestione: ‒ fumare dopo aver manipolato un prodotto ‒ riconoscimento galenico ‒ mangiare o bere senza lavarsi le mani Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Ingestione
  • 10. 10/75 Ed. 14.01 Ciglia nasali sono piccoli peli della cavità nasale che “intrappolano” le particelle di polvere e le direzionano in gola ove vengono deglutite con la saliva o espulse con la tosse Peli nasali bloccano le particelle di polvere più grosse che vengono poi espulse soffiandosi il naso con un fazzoletto Tosse la tosse è la migliore difesa personale per espettorare eventuali particelle e/o muco Strato di muco le particelle più piccole che non vengono bloccate dai peli e dalle ciglia nasali, vengono bloccate dal muco dello stomaco e portate nella parte posteriore della gola Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE DPI Naturali
  • 11. 11/75 Ed. 14.01 ‒ Effetti acuti: Il danno si verifica immediatamente dopo l’esposizione ed è generalmente proporzionale alla quantità ed alla concentrazione (Aggressive, nocive e tossiche). ‒ Effetti cronici: Il danno si verifica tempo dopo l’esposizione (anche anni) e dopo ripetute esposizioni. Il danno è proporzionale alla quantità assunta ed al numero delle esposizioni ma si verifica anche per basse quantità (Nocive, cancerogene). Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Tipologia di interazione: effetti sull’uomo
  • 12. 12/75 Ed. 14.01 Sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale od ottenuti mediante lavorazioni industriali Miscele: i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze: (es. solventi per verniciatura, detergenti, ecc.) (con vecchia legislazione si chiamavano preparati) Sia le miscele che le sostanze possono trovarsi sotto forma SOLIDA, LIQUIDA o GASSOSA Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Natura dei prodotti: Classificazione di pericolosità
  • 13. 13/75 Ed. 14.01 Tra le sostanze presenti si devono annoverare: Sostanze CANCEROGENE Sono prodotti molto pericolosi che contengono sostanze che possono provocare tumori o aumentarne la probabilità di insorgenza. Agenti MUTAGENI Sono elementi che possono avere ripercussioni sulla riproduzione. Possono causare anomalie genetiche anche ereditarie o semplicemente aumentarne il rischio di insorgenza SOSTANZE TOSSICHE PER IL CICLO RIPRODUTIVO (ex TERATOGENI) Sono sostanze che presentano un alto grado di tossicità e possono causare effetti nocivi nella catena riproduttiva e quindi danni alla prole o danni alle funzioni riproduttive sia maschili che femminili Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Natura dei prodotti: Classificazione di pericolosità
  • 14. 14/75 Ed. 14.01 Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sostituzione e riduzione (Art. 235)
  • 15. 15/75 Ed. 14.01 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17 Il Datore di lavoro, in caso in azienda si manipolino sostanze cancerogene e mutagene, deve attuare opportune misure tecniche, organizzative e procedurali (art. 237), deve fare effettuare l’Informazione e la Formazione (art. 239), deve sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art. 242) Art. 243 I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. Valutazione del rischio (Art. 236) Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE
  • 16. 16/75 Ed. 14.01 ‒ Tutti i prodotti e/o agenti chimici devono essere conservati nelle confezioni originali ‒ Qualora sia necessario travasare un agente chimico, il recipiente deve essere etichettato (riportare le indicazioni presenti sul contenitore originale) ‒ Tutti i recipienti contenenti agenti chimici devono essere accuratamente etichettati, ‒ Sulle etichette devono essere riportate tutte le indicazioni obbligatorie per legge (nome della sostanza, pittogrammi, frasi di rischio R, consigli di prudenza S, indicazioni relative al fornitore e massa o volume del contenuto) ‒ Tutti gli agenti chimici devono essere corredati della apposita scheda dati di sicurezza, conservata in luogo noto ed accessibile a tutti Misure di prevenzione Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE
  • 17. 17/75 Ed. 14.01 ‒ Devono essere presenti quantitativi necessari all’attività in corso. ‒ Gli agenti chimici pericolosi, non utilizzati per l’attività in corso, devono essere conservati in armadi di sicurezza o scaffali. ‒ I contenitori degli agenti chimici devono essere sempre richiusi dopo l'uso e riposti negli appositi armadi o scaffali. ‒ Periodicamente, deve essere verificata l'integrità dei contenitori per evitare perdite e diffusioni di sostanze pericolose nell'ambiente. ‒ Durante la movimentazione dei contenitori, essi devono essere chiusi e gli operatori devono indossare guanti adeguati alla pericolosità dell’agente chimico. ‒ Gli agenti chimici pericolosi non devono essere stoccati: sul pavimento, sui banchi di lavoro e sotto cappa. Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Misure di prevenzione
  • 18. 18/75 Ed. 14.01 I locali destinati a reagenti e i laboratori, ove sono depositate gli agenti chimici pericolosi, devono essere provvisti di armadi di sicurezza per: ‒ Sostanze infiammabili devono essere utilizzati armadi di sicurezza antincendio secondo quanto previsto dalla norma tecnica DIN 12925-1, recanti indicazione dei pericoli dei prodotti e/o agenti chimici in essi contenuti, mediante apposita segnaletica. ‒ Sostanze tossiche devono essere utilizzati armadi di sicurezza con aspirazione verso l’esterno che garantiscano un elevato numero ricambi d’aria ora, recanti indicazione dei pericoli dei prodotti e/o agenti chimici in essi contenuti, mediante apposita segnaletica. ‒ Sostanze acide e basiche devono essere utilizzati armadi di sicurezza con aspirazione verso l’esterno che garantiscano tra i 30-50 ricambi d’aria/ora; recanti indicazione dei pericoli dei prodotti e/o agenti chimici in essi contenuti, mediante apposita segnaletica. Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Modalità di stoccaggio
  • 19. 19/75 Ed. 14.01 Gli agenti chimici devono essere disposti in modo tale che: ‒ agenti corrosivi, caustici e irritanti si trovino al di sotto del livello degli occhi; ‒ nei ripiani inferiori trovino posto i contenitori più grandi e le sostanze più pericolose; ‒ i contenitori non siano ammassati uno sopra l’altro e non sovraccarichino il ripiano; ‒ siano rispettate le eventuali indicazioni particolari indicate nella scheda di sicurezza (voce Manipolazione e stoccaggio); ‒ siano rispettate le reciproche incompatibilità (vedi schede di sicurezza) ‒ siano al riparo dall’azione diretta dei raggi solari e da altre fonti di calore. Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Modalità di stoccaggio
  • 20. 20/75 Ed. 14.01 ‒ le sostanza termolabili devono essere conservate in frigoriferi; ‒ i liquidi infiammabili termolabili devono essere conservati in frigoriferi antideflagranti (AD) nelle loro parti sia interne che esterne, meglio se alimentati tramite interruttore preferenziale separato. ‒ all’interno di ogni compartimento antincendio, non si devono stoccare quantitativi superiori ai 20 litri di liquidi infiammabili. ‒ per i prodotti particolarmente reattivi e soggetti a diminuzione della loro stabilità chimica col tempo o al contatto con l’aria (es. perossidi organici, acido perclorico, ecc.) dovrebbe essere indicata sull’etichetta la data di acquisto e quella di apertura Modalità di stoccaggio Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE
  • 21. 21/75 Ed. 14.01 Accendere gli impianti di aspirazione. Il sistema di aspirazione localizzata generalmente costituito da più cappe fisse o mobili, è il sistema più diffuso per captare gli inquinanti che si sviluppano durante i processi produttivi, nel punto stesso in cui si generano. Gli impianti di aspirazione necessitano di manutenzione e verifiche costanti del loro funzionamento Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Aspirazione
  • 22. 22/75 Ed. 14.01 ‒ Non mangiare o bere durante il lavoro. ‒ Prestare attenzione alle modalità di smaltimento indicate per i residui della lavorazione. ‒ Mantenere pulita la postazione di lavoro. ‒ Lavarsi bene le mani dopo l'uso della sostanza. ‒ Non dimenticare di lavare i guanti, le calzature e gli altri indumenti indossati. ‒ Non lavare gli indumenti contaminati con i vestiti personali o della famiglia e farli lavare in azienda. ‒ Se si ravvisano allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di una sostanza chiedere di essere accompagnati al Pronto Soccorso Aspirazione Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE
  • 23. 23/75 Ed. 14.01 Aspetti rilevanti Comunicazione lungo la catena di approvvigionamento CSR Utilizzatori a valle Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Regolamento REACH
  • 24. 24/75 Ed. 14.01 Per sostanza (es. materie prime) si intende: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Definizione di sostanza
  • 25. 25/75 Ed. 14.01 I miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze: (es. solventi per verniciatura, detergenti, ecc.) (con vecchia legislazione si chiamavano preparati) Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Miscele
  • 26. 26/75 Ed. 14.01 REACH è il Regolamento per la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze Chimiche. È entrato in vigore il 1º giugno 2007 per rendere più efficace e migliorare il quadro legislativo precedente sulle sostanze chimiche nell'Unione europea (UE). REACH attribuisce all'industria una maggiore responsabilità sulla gestione dei rischi che le sostanze chimiche possono presentare per la salute e l'ambiente. Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE REACH
  • 27. 27/75 Ed. 14.01 L'industria Il ruolo delle imprese previsto da REACH è determinato dall'attività che svolgono con una determinata sostanza. Fabbricanti di sostanze Produttori di articoli Importatori (di sostanze e articoli) Utilizzatori a valle ‒ utilizzano una sostanza; ‒ non fabbricano né importano di tale sostanza; ‒ utilizzano la sostanza all’interno delle proprie attività industriali o professionali (diverso il concetto di “consumatore finale”). ‒ trasferiscono sostanze e preparati in altri contenitori e rivendono con proprio marchio I distributori non sono utilizzatori Tra i distributori abbiamo i rivenditori di sostanze/preparati (compresi quelli che appongono il loro marchio però senza trasferire il preparato in un nuovo contenitore) e le aziende che effettuano un’attività di trading puro. Attori del REACH Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE
  • 28. 28/75 Ed. 14.01 Utilizzatore a valle Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE
  • 29. 29/75 Ed. 14.01 La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o il preparato sono immessi, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente Spesso ed impropriamente è richiesta la SDS anche da parte di utilizzatori di articoli, i quali ne invocano l’invio al fine di poter avere informazioni in materia di salute e sicurezza, valutare il rischio per i lavoratori, predisporre le misure di prevenzione e protezione. A tale scopo sarebbe sufficiente redigere un documento più semplice, del tipo “Informazioni di sicurezza”, nel quale riportare le condizioni e le raccomandazioni per un utilizzo sicuro. Tuttavia non è infrequente che il fornitore, dietro le insistenze del cliente che “pretende” la SDS in 16 punti, sia costretto a predisporre tale documento, redigendo solo le parti pertinenti e applicabili. È così che si possono consultare SDS di nastri adesivi, tessuti, carte abrasive, ecc. Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Scheda di Sicurezza: Prescrizioni
  • 30. 30/75 Ed. 14.01 30 30 Nel Regolamento REACH viene valutato il rischio per la salute umana e l’ambiente delle sostanze chimiche, attribuendo una maggiore responsabilità all’industria nella gestione dei rischi. Nel Regolamento CLP vengono stabilite le norme per la comunicazione dei pericoli delle sostanze chimiche e delle loro miscele lungo la catena d’approvvigionamento. REACH & CLP Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sistemi poco chiari
  • 31. 31/75 Ed. 14.01 31 ‒ sostanze e miscele radioattive ‒ sostanze e miscele in transito ‒ intermedi non isolati ‒ sostanze/miscele R&S non immesse mercato ‒ rifiuti ‒ farmaci ‒ dispositivi medici ‒ alimenti e mangimi ‒ cosmetici allo stato finale Esclusioni Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE
  • 32. 32/75 Ed. 14.01 Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE CLP
  • 33. 33/75 Ed. 14.01 DSP / DPP CLP / GHS Frasi di rischio Indicazioni di pericolo Consigli di prudenza Consigli di prudenza Simboli Pittogrammi - Avvertenze (Dgr / Wng) Preparati Miscele Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Analogie e differenze
  • 34. 34/75 Ed. 14.01 Pericoli fisici 1. Esplosivi 9. Liquidi piroforici 2. Gas infiammabili 10. Solidi piroforici 3. Aerosol infiammabili 11. Sostanze autoriscaldanti 4. Gas comburenti 12. Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili 5. Gas sotto pressione 13. Liquidi comburenti 6. Liquidi infiammabili 14. Solidi comburenti 7. Solidi infiammabili 15. Perossidi organici 8. Sostanze autoreattive 16. Corrosivi per i metalli Analogie e differenze Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE
  • 35. 35/75 Ed. 14.01 Pericoli per la salute 1. Tossicità acuta 6. Cancerogenicità 2. Corrosione/irritazione della pelle 7. Tossicità per la riproduzione 3. Gravi lesioni oculari/irritazione oculare 8. Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola (STOT SE) 4. Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle 9. Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta (STOT RE) 5. Mutagenicità sulle cellule germinali 10. Pericolo in caso di aspirazione Analogie e differenze Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Pericoli per l’ambiente Pericoloso per l’ambiente acquatico Pericoloso per lo strato di ozono*
  • 36. 36/75 Ed. 14.01 Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Comunicazione del pericolo
  • 37. 37/75 Ed. 14.01 Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Comunicazione del pericolo
  • 38. 38/75 Ed. 14.01 Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Comunicazione del pericolo
  • 39. 39/75 Ed. 14.01 Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Comunicazione del pericolo
  • 40. 40/75 Ed. 14.01 Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Comunicazione del pericolo
  • 41. 41/75 Ed. 14.01 41 Avvertenze Avvertenza pericolo maggiore: “PERICOLO” (Dgr) Avvertenza pericolo minore: “ATTENZIONE” (Wng) L’avvertenza corrispondente a ciascuna classificazione specifica è riportata nelle tabelle dell’allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento CLP. Alcune categ. di pericolo (es. esplosivi) non hanno un’avvertenza. Frasi H (indicazione di pericolo) sostituiscono le frasi R e le frasi P (indicazione di prudenza) sostituiscono le frasi S Indicazioni di pericolo Le indicazioni di pericolo descrivono la natura e la gravità dei pericoli della sostanza o miscela. Sono elencate in allegato III del CLP. Per le classificazioni armonizzate devono essere utilizzate le indicazioni di pericolo in all. VI, parte 3. In etichetta le indicazioni di pericolo di una lingua devono essere raggruppate insieme ai consigli di prudenza della stessa lingua. Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Etichettatura
  • 42. 42/75 Ed. 14.01 72 individuali e 17 frasi combinate Sono classificate secondo il tipo di pericolo nel modo seguente :   H2..: Rischi fisici H3..: Rischi per la salute H4 ..: Pericolo per l’Ambiente Frasi H Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE
  • 43. 43/75 Ed. 14.01 43 I consigli di prudenza forniscono indicazioni sulle misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi per la salute umana o l’ambiente derivanti dai pericoli della sostanza o miscela. La serie completa di consigli di prudenza è riportata in allegato IV, parte 1, del regolamento CLP, Di norma, sull’etichetta non devono essere riportati più di sei consigli di prudenza. Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Consigli di prudenza
  • 44. 44/75 Ed. 14.01 Sono 137, classificate in accordo al tipo di dichiarazione di precauzione, come segue: P1 .. : Precauzione generale P2 .. : Precauzione preventiva P3 .. : Precauzione  P4 .. : Precauzione di stoccaggio P5 .. : Precauzione di smaltimento Frasi P Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE
  • 45. 45/75 Ed. 14.01 45 ‒ fornire ulteriori precisazioni utili; ‒ non rendere più difficile l’identificazione degli elementi dell’etichetta previsti; ‒ essere coerenti con classificaz. sostanza o miscela ‒ evitare indicazioni incongrue come “non tossico”, “non dannoso” o “ecologico”; ‒ non contraddire o mettere in dubbio le informazioni contenute negli altri elementi dell’etichetta Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Informazioni supplementari
  • 46. 46/75 Ed. 14.01 46 Regola generale: devono essere inclusi i pittogrammi che indicano la categoria di pericolo più grave per ciascuna classe di pericolo. Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Regole di precedenza per l’etichettatura
  • 47. 47/75 Ed. 14.01 Pittogrammi di pericolo Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sull’etichetta devono figurare tutte le indicazioni di pericolo, tranne in caso di evidente ripetizione o ridondanza.
  • 48. 48/75 Ed. 14.01 Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Consigli di prudenza ‒ devono essere esclusi quelli che sono chiaramente non necessari o ridondanti; ‒ evitare di riportare sull’etichetta più di sei consigli di prudenza; ‒ è possibile combinarli per formare un unico consiglio (allegato IV del regolamento CLP). ‒ sostanze o miscele soggette a etichettatura da vendere al pubblico, devono riportare un consiglio di prudenza sullo smaltimento.
  • 49. 49/75 Ed. 14.01 49 ‒ Le etichette possono essere organizzate nel modo ritenuto più opportuno ‒ pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza devono figurare insieme ‒ è richiesto di raggrupparli per lingua sull’etichetta ‒ informazioni supplementari previste da altri atti legislativi possono essere incluse nell’etichetta prevista dal regolamento CLP Apposizione etichette Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE
  • 50. 50/75 Ed. 14.01 Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Etichettatura Sostanze
  • 51. 51/75 Ed. 14.01 51 L’etichetta va aggiornata, senza ritardo: ‒ dopo ogni modifica della classificazione e dell’etichettatura; ‒ qualora il nuovo pericolo sia più grave o siano ‒ necessari nuovi elementi di etichettatura supplementari; ‒ entro diciotto mesi dalle modifiche ‒ per sostanze o miscele rientranti nel campo di applicazione direttiva biocidi o fitosanitari, devono essere aggiornate conformemente a tali direttive. Etichettatura Sostanze: aggiornamento Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE
  • 52. 52/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA 1. SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1. Identificazione della sostanza o del preparato 1.1. Identificatore del prodotto 1.2. Uso della sostanza/del preparato 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 1.3. Identificazione della società/dell'impresa 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 1.4. Numero telefonico di chiamata urgente 1.4. Numero telefonico di emergenza Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 1
  • 53. 53/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 2. SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela - 67/548/CEE - CLP 2.2. Elementi dell’etichetta 2.3. Altri pericoli Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 2
  • 54. 54/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 3. SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 3.1. Sostanze 3.2. Miscele Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 3
  • 55. 55/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 4. SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 4
  • 56. 56/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 5. MISURE ANTINCENDIO 5. SEZIONE 5: Misure antincendio 5.1. Mezzi di estinzione 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 5
  • 57. 57/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 6. SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 6.1.1. Per chi non interviene direttamente 6.1.2. Per chi interviene direttamente 6.2. Precauzioni ambientali 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 6.4. Riferimenti ad altre sezioni Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 6
  • 58. 58/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 7. SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 7.1. Manipolazione 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 7.2. Immagazzinamento 7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 7.3. Usi particolari 7.3. Usi finali specifici Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 7
  • 59. 59/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 8. SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 8.1. Valori limite d'esposizione 8.1. Parametri di controllo 8.2. Controlli dell'esposizione 8.2.1. Controlli dell'esposizione professionale 8.2.2. Controlli dell'esposizione ambientale 8.2. Controlli dell’esposizione 8.2.1. Controlli tecnici idonei 8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale 8.2.3. Controlli dell’esposizione ambientale Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 8
  • 60. 60/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 9. SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 9.1. Informazioni generali 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 9.2. Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente 9.2. Altre informazioni 9.3. Altre informazioni Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 9
  • 61. 61/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 10. SEZIONE 10: Stabilità e reattività 10.1. Condizioni da evitare 10.1. Reattività 10.2. Materie da evitare 10.2. Stabilità chimica 10.3. Prodotti di decomposizione pericolosi 10.3. Possibilità di reazioni pericolose 10.4. Condizioni da evitare 10.5. Materiali incompatibili 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 10
  • 62. 62/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 11. SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 11.1.1. Sostanze 11.1.2. Miscele 11.1.7. Informazioni sulle vie probabili di esposizione 11.1.8. Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche 11.1.9. Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine 11.1.10. Effetti interattivi 11.1.11. Assenza di dati specifici 11.1.12. Informazione sulle miscele rispetto alle informazioni sulle sostanze 11.1.13. Altre informazioni Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 11
  • 63. 63/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 12. SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 12.1. Ecotossicità 12.1. Tossicità 12.2. Mobilità 12.2. Persistenza e degradabilità 12.3. Persistenza e degradabilità 12.3. Potenziale di bioaccumulo 12.4. Potenziale di bioaccumulo 12.4. Mobilità nel suolo 12.5. Risultati della valutazione PBT 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 12.6. Altri effetti nocivi 12.6. Altri effetti avversi Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 12
  • 64. 64/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 13. SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 13
  • 65. 65/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 14. SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 14.1. Numero ONU 14.2. Nome di spedizione dell’ONU 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 14.4. Gruppo d’imballaggio 14.5. Pericoli per l’ambiente 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 14
  • 66. 66/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 15. SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 15.2. Valutazione della sicurezza chimica Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 15
  • 67. 67/75 Ed. 14.01 All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010 16. ALTRE INFORMAZIONI 16. SEZIONE 16: Altre informazioniMisure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Sezione 16
  • 68. 68/75 Ed. 14.01 68 IL REACH , oltre a fornire tutte le informazioni intrinseche sulle proprietà delle sostanze (con la fase della registrazione), considera anche le condizioni nelle quali esse sono usate. A questo scopo sono stati introdotti gli “scenari di esposizione”, da allegare alle SDS di sostanze e miscele pericolose Le informazioni contenute nella SDS devono essere coerenti con quelle contenute nel CSR quando prescritto (sostanza prodotta o importata in quantitativo > 10 t/a) Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE SDS estesa – Usi identificati
  • 69. 69/75 Ed. 14.01 Uno SCENARIO ESPOSITIVO contiene queste informazioni: ‒ come la sostanza è prodotta ‒ come la sostanza è utilizzata nel suo ciclo di vita ‒ quali sono le condizioni operative ‒ quali misure di gestione del rischio sono consigliate ‒ come P/I controlla e come raccomanda al DU di controllare l’esposizione umana (operatori e consumatori) e dell’ambiente ‒ deve essere coerente con il CSR Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Che cos’è un ES
  • 70. 70/75 Ed. 14.01 ‒ Lo scenario di esposizione descrive le “CONDIZIONI DI USO” di una sostanza che determinano il livello di esposizione. ‒ Le condizioni si possono suddividere in: ‒ Condizioni operative: queste descrivono le modalità di svolgimento di un processo o di una attività (es. quantità, durata e frequenza di uso di una sostanza o di un preparato) ‒ Misure di gestione dei rischi: comprendono tutte le misure ed i dispositivi che devono essere attuati al fine di impedire (o comunque contenere) che una sostanza emessa durante un determinato processo raggiunga gli operatori o l’ambiente (es. ventilazione locale, filtri dell’aria, dispositivi di protezioneindividuale) Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Condizioni d’uso
  • 71. 71/75 Ed. 14.01 Lo scenario di esposizione è previsto tutte le volte in cui viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica. Per le sostanze, in altre parole ciò significa: ‒ Quando la sostanza è pericolosa ‒ Quando la sostanza è prodotta/importata sopra 10 t/anno Misure preventive Introduzione Comunicazione del pericolo Reach & CLP Regolamento UE Scenario Espositivo