Trasparenza fiscale internazionale: la relazione OCSE
Lo scorso mese di aprile, a Washington, il Segretario Generale dell’OCSE ha presentato al G20 una relazione sullo stato dell’arte relativo alla trasparenza fiscale internazionale e alle nuove possibili proposte di azione.
Action 2 – Hybrid Mismatch Arrangements
L’azione N. 2 del progetto BEPS concerne la neutralizzazione degli effetti provocati dai c. d. Hybrid Mismatch Arrangements.
Con l’Action N. 2 del Programma BEPS, l’OCSE si pone l’obiettivo di sviluppare le disposizioni del Modello Convenzionale OCSE, in funzione della progettazione di una normativa nazionale che elimini gli effetti degli strumenti ibridi relativi alla mancata corrispondenza di accordi in materia – a esempio – di doppia non-imposizione, doppia deduzione, e differimento a lungo termine delle imposte.
La Normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è nata nel 2010 per merito del Congresso americano con lo scopo di contrastare, con la collaborazione degli intermediari finanziari esteri, l'evasione fiscale da parte di soggetti statunitensi che operano all'estero.
OCSE all’attacco delle multinazionali con il CBCR.
Presentata dall’OCSE la versione finale del progetto Base Erosion and Profit Shifting: l’azione 13 si arricchisce del nuovo Country by Country Report, che insieme al Master File e al Local File va a completare gli adempimenti previsti per i Gruppi con ricavi non inferiori ai 750 milioni di euro.
Normativa black list 2015: l’Agenzia riscrive la legge
A quattro giorni dalla scadenza, l’Agenzia dirama una circolare in materia di costi black list relativi al 2015 che, in alcuni punti, non convince e – tanto per cambiare – pare andare ben oltre la mera funzione interpretativa, riscrivendo di fatto le norme di legge. Le bacchettate ricevute a livello internazionale, evidentemente, non son servite: il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
TIEA - Tax Information Exchange Agreement
Inizialmente pubblicato dall’OCSE nel 2002, il modello di accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale è oggi diventato un requisito basilare per poter inserire nella white-list qualunque Paese “collaborativo”. L’effettiva valenza pratica, peraltro, rimane assai diversa a seconda che lo scambio di informazioni sia: a richiesta, automatico, o spontaneo.
The Digital Service Tax: Ways, Means and Aims of the European ProposalUniversity of Ferrara
Presentation delivered at the November 29th conference organized at the Istituto dell'Enciclopedia Treccani in Rome by the European University of Rome [in Italian].
Convenzione italia vaticano no al modello ocsePaolo Soro
Convenzione Italia – Vaticano: niente Modello OCSE
Agli onori della cronaca parlamentare, in questi giorni, la ratifica della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana. Nonostante la solita fanfara governativa, il testo è ben lungi dall’essere in linea col Modello Convenzionale OCSE. Unica certezza, il venir meno alle raccomandazioni dettate nell’Action 6 del Piano BEPS.
Action 2 – Hybrid Mismatch Arrangements
L’azione N. 2 del progetto BEPS concerne la neutralizzazione degli effetti provocati dai c. d. Hybrid Mismatch Arrangements.
Con l’Action N. 2 del Programma BEPS, l’OCSE si pone l’obiettivo di sviluppare le disposizioni del Modello Convenzionale OCSE, in funzione della progettazione di una normativa nazionale che elimini gli effetti degli strumenti ibridi relativi alla mancata corrispondenza di accordi in materia – a esempio – di doppia non-imposizione, doppia deduzione, e differimento a lungo termine delle imposte.
La Normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è nata nel 2010 per merito del Congresso americano con lo scopo di contrastare, con la collaborazione degli intermediari finanziari esteri, l'evasione fiscale da parte di soggetti statunitensi che operano all'estero.
OCSE all’attacco delle multinazionali con il CBCR.
Presentata dall’OCSE la versione finale del progetto Base Erosion and Profit Shifting: l’azione 13 si arricchisce del nuovo Country by Country Report, che insieme al Master File e al Local File va a completare gli adempimenti previsti per i Gruppi con ricavi non inferiori ai 750 milioni di euro.
Normativa black list 2015: l’Agenzia riscrive la legge
A quattro giorni dalla scadenza, l’Agenzia dirama una circolare in materia di costi black list relativi al 2015 che, in alcuni punti, non convince e – tanto per cambiare – pare andare ben oltre la mera funzione interpretativa, riscrivendo di fatto le norme di legge. Le bacchettate ricevute a livello internazionale, evidentemente, non son servite: il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
TIEA - Tax Information Exchange Agreement
Inizialmente pubblicato dall’OCSE nel 2002, il modello di accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale è oggi diventato un requisito basilare per poter inserire nella white-list qualunque Paese “collaborativo”. L’effettiva valenza pratica, peraltro, rimane assai diversa a seconda che lo scambio di informazioni sia: a richiesta, automatico, o spontaneo.
The Digital Service Tax: Ways, Means and Aims of the European ProposalUniversity of Ferrara
Presentation delivered at the November 29th conference organized at the Istituto dell'Enciclopedia Treccani in Rome by the European University of Rome [in Italian].
Convenzione italia vaticano no al modello ocsePaolo Soro
Convenzione Italia – Vaticano: niente Modello OCSE
Agli onori della cronaca parlamentare, in questi giorni, la ratifica della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana. Nonostante la solita fanfara governativa, il testo è ben lungi dall’essere in linea col Modello Convenzionale OCSE. Unica certezza, il venir meno alle raccomandazioni dettate nell’Action 6 del Piano BEPS.
Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a settembre.
Federalismo fiscale in Italia: il percorso, l'attuazione normativa, l'impleme...Stefano Tripi
Intervento introduttivo (al convegno Lapam Modena "Imprese e Pubblica Amministrazione: prove di dialogo") sui grandi temi della riforma conosciuta con il nome di "federalismo fiscale"; la presentazione vuole essere una prima lettura del tema, dagli aspetti più normativi a quelli più operativi. A questa presentazione è seguita una seconda, di natura più tecnica/fiscale.
La procedura di collaborazione volontaria introdotta con il D.L. n.193 del 2016 offre nuovamente la possibilità per coloro che hanno commesso violazioni tributarie nazionali e\o internazionali di sanare le medesime con forti sconti per quanto attiene le sanzioni amministrative e prevedendo l’esclusione dalla punibilità per alcuni reati penali tassativamente individuati. Infatti, se si osserva che le sanzioni amministrative reddituali vanno dal 90 al 180% della maggiore imposta accertata e le sanzioni ai fini RW vanno dal 3 al 6% del valore delle attività accertate, si comprende chiaramente la convenienza ad aderire a tale procedura. Inoltre, non si può non evidenziare che, per chi possiede attività finanziarie o patrimoniali all’estero, sono sempre meno i Paesi che non hanno stipulato con l’Italia e con l’Unione Europea un accordo di scambio automatico di informazioni. Infatti, molti dei Paesi che fino a poco tempo fa attiravano capitali dall’estero garantendo massima riservatezza ai titolari degli stessi, oggi al contrario sono diventati assolutamente “trasparenti” con il Fisco italiano in virtù degli accordi stipulati. Molti dei Paesi che ancora garantiscono questo tipo di “riservatezza” scontano un elevato rischio paese che non consente di avere un eguale garanzia sulla riappropriazione dei capitali.
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsPaolo Soro
OCSE al lavoro su Transfer Pricing e BEPS
Prendiamo atto del rinnovato impegno da parte di tutte le Amministrazioni Finanziarie nazionali, nel colpire azioni di carattere elusivo poste in essere dalle imprese multinazionali (o, comunque, transnazionali), per fare il punto sulla situazione fiscale derivante dalle problematiche legate al Transfer Pricing e ai fenomeni di BEPS.
Italia / Panama: Convenzione sui generis
Ricorso alle MAP per determinare la residenza fiscale. Tassazione nello Stato di residenza. Scambio di informazioni limitato e non automatico. L’emananda convenzione con Panama elude i precetti fondamentali del Modello OCSE.
Il Gruppo IVA
La Legge denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, appena entrata in vigore, ha introdotto una nuova figura fiscale denominata “Gruppo IVA”, mediante l’inserimento del “Titolo V-bis Gruppo IVA” nel D.P.R 633/72.
Di seguito si riporta una panoramica relativa ai più eclatanti casi di pianificazione fiscale aggressiva che hanno trovato spazio nelle principali testate giornalistiche mondiali, cercando di comprendere qual è il reale livello di elusione che i grossi gruppi multinazionali arrivano a conseguire.
Pianificazione fiscale internazionale
L’internazionalizzazione delle PMI, specie oggigiorno, si sviluppa obbligatoriamente attraverso un’attenta attività di pianificazione tributaria e previdenziale (prima ancora che economica e finanziaria), rispettosa dei principi concernenti l’abuso del diritto e l’elusione fiscale.
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
Il distacco in Italia di dipendenti stranieri
Vediamo come cambiano le procedure del distacco in Italia di dipendenti stranieri, alla luce della normativa 2016 e della recentissima circolare interpretativa (N. 1/2017) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Pianificazione fiscale etica
E’ possibile sviluppare un’attività di pianificazione fiscale internazionale etica (che sia cioè improntata su condivisibili precetti morali)? A modesto parere di chi scrive, assolutamente sì! E, in questo contributi, si cercherà di fornirne adeguata dimostrazione logica.
The document is a seminar report on switchyard equipment and protection systems at NTPC-SAIL Power Company Private Limited in Rourkela, India. It provides an overview of the captive power plant, including its major equipment like generators, transformers, and switchyard components. The switchyard contains 20 operating bays including generators, grid feeders, smelter feeders, and transformers. Important switchyard components discussed include busbars, bus couplers, insulators, circuit breakers, isolators, current and voltage transformers, and lightning arresters.
GAFI: Proposte per il meeting di Parigi (19 – 21 ottobre)
Nel mese di aprile 2016, i rappresentanti del G20, di concerto con la Banca Centrale, hanno chiesto al GAFI di formulare le proposte iniziali per la loro prossima riunione sui modi per migliorare le norme internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni. In risposta a tale richiesta, il GAFI ha elaborato la presente relazione.
COMMON REPORTING STANDARD (CRS). Powered by BGSM & PartnersPier Luigi Brogi
L'OCSE ha predisposto uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra Paesi (Automatic Exchange Of Information - AEOI) basato sul modello introdotto dagli accordi intergovernativi (IGA) stipulati da diversi Paesi con gli Stati Uniti al fine di implementare la normativa statunitense FATCA.
Lo standard OCSE, definito Common Reporting Standard (CRS), prevede, al pari della normativa FATCA, lo scambio automatico annuale tra Autorità fiscali di informazioni fornite dalle istituzioni finanziarie di ciascun Paese.
BEPS: Le Azioni 13-15
Concludiamo l’analisi del Piano BEPS con le Azioni:
13 – TRANSFER PRICING DOCUMENTATION AND COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING (Documentazione sui prezzi di trasferimenti e nuovo report Paese per Paese)
14 - MAKING DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS MORE EFFECTIVE (Soluzioni agli ostacoli derivanti dalle MAP)
15 - DEVELOPING A MULTILATERAL INSTRUMENT TO MODIFY BILATERAL TAX TREATIES (Sviluppo degli strumenti multilaterali per correggere i Trattati bilaterali)
Il G20 approva le nuove misure OCSE
I leader delle 20 maggiori economie del mondo hanno recentemente approvato gli standard globali revisionati dall’OCSE per reprimere l'evasione fiscale.
Al vertice di Antalya, in Turchia, lo scorso 16 novembre, i leader del G20 hanno approvato i nuovi standard proposti dall'OCSE miranti a conseguire trasparenza ed equità nei sistemi fiscali mondiali, nonché chiesto di sviluppare, entro l'inizio del prossimo anno, un quadro generale di misure afferenti un programma di sviluppo globale delle differenti economie, in condizioni di parità.
I leader, inoltre, hanno confermato il loro impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni già nel 2017 o, al più tardi, entro il 2018 (Automatic Exchange of Information – AEOI).
BEPS: Le Azioni 5-6
L’azione N. 5 (Harmful Tax Practices) si pone come obiettivo quello di fornire risposte che tengano in debita considerazione trasparenza e sostanza, risultando più efficaci per combattere le pratiche fiscali dannose.
L’azione N. 6 (Treaty Abuse) mira a impedire l’ottenimento di indebiti vantaggi e benefici in situazioni non adeguate, prevedendo delle normative nazionali che evitino qualunque abuso derivante dai trattati bilaterali.
BEPS: Le Azioni 3 e 4
L’Azione N. 3 del Piano BEPS riguarda la stesura di leggi efficaci per le aziende controllate estere (CFC). L’Azione 4 ha per oggetto la limitazione della base imponibile mediante la deduzione degli interessi e altri metodi di pagamento finanziari.
Intervento al convegno de Il Sole 24 ore su "VOLUNTARY DISCLOSURE Opportunità e rischi connessi all’emersione dei capitali alla luce della Circolare 10/E 2015 e degli ultimi orientamenti ministeriali"
Mcaa per lo scambio automatico delle informazioniPaolo Soro
MCAA per lo scambio automatico delle informazioni
Sottoscritto l’Accordo internazionale che dà attuazione allo scambio automatico delle informazioni fiscali e finanziarie fra 31 Paesi membri dell’OCSE.
Lo scorso 27 gennaio, i rappresentanti di 31 Paesi (inclusa l’Italia), hanno sottoscritto in sede OCSE il Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), per attivare lo scambio automatico delle informazioni (Country-by-Country Reports).
BEPS: Le Azioni 11-12
Nel contributo odierno, analizziamo le Azioni BEPS 11 e 12.
La Action 11: BEPS DATA ANALYSIS – Misurazione e Monitoraggio BEPS (Measuring and Monitoring BEPS), è concepita per verificare i dati e i risultati conseguiti attraverso il Piano, e sviluppare le conseguenti raccomandazioni in ordine agli indicatori di sviluppo economico da usare.
La Action 12: DISCLOSURE OF AGGRESSIVE TAX PLANNING – Norme obbligatorie di dichiarazione (Mandatory Disclosure Rules), fornisce raccomandazioni dirette all’obbligo di divulgazione di operazioni relative a progetti di pianificazione aggressiva.
Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a settembre.
Federalismo fiscale in Italia: il percorso, l'attuazione normativa, l'impleme...Stefano Tripi
Intervento introduttivo (al convegno Lapam Modena "Imprese e Pubblica Amministrazione: prove di dialogo") sui grandi temi della riforma conosciuta con il nome di "federalismo fiscale"; la presentazione vuole essere una prima lettura del tema, dagli aspetti più normativi a quelli più operativi. A questa presentazione è seguita una seconda, di natura più tecnica/fiscale.
La procedura di collaborazione volontaria introdotta con il D.L. n.193 del 2016 offre nuovamente la possibilità per coloro che hanno commesso violazioni tributarie nazionali e\o internazionali di sanare le medesime con forti sconti per quanto attiene le sanzioni amministrative e prevedendo l’esclusione dalla punibilità per alcuni reati penali tassativamente individuati. Infatti, se si osserva che le sanzioni amministrative reddituali vanno dal 90 al 180% della maggiore imposta accertata e le sanzioni ai fini RW vanno dal 3 al 6% del valore delle attività accertate, si comprende chiaramente la convenienza ad aderire a tale procedura. Inoltre, non si può non evidenziare che, per chi possiede attività finanziarie o patrimoniali all’estero, sono sempre meno i Paesi che non hanno stipulato con l’Italia e con l’Unione Europea un accordo di scambio automatico di informazioni. Infatti, molti dei Paesi che fino a poco tempo fa attiravano capitali dall’estero garantendo massima riservatezza ai titolari degli stessi, oggi al contrario sono diventati assolutamente “trasparenti” con il Fisco italiano in virtù degli accordi stipulati. Molti dei Paesi che ancora garantiscono questo tipo di “riservatezza” scontano un elevato rischio paese che non consente di avere un eguale garanzia sulla riappropriazione dei capitali.
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsPaolo Soro
OCSE al lavoro su Transfer Pricing e BEPS
Prendiamo atto del rinnovato impegno da parte di tutte le Amministrazioni Finanziarie nazionali, nel colpire azioni di carattere elusivo poste in essere dalle imprese multinazionali (o, comunque, transnazionali), per fare il punto sulla situazione fiscale derivante dalle problematiche legate al Transfer Pricing e ai fenomeni di BEPS.
Italia / Panama: Convenzione sui generis
Ricorso alle MAP per determinare la residenza fiscale. Tassazione nello Stato di residenza. Scambio di informazioni limitato e non automatico. L’emananda convenzione con Panama elude i precetti fondamentali del Modello OCSE.
Il Gruppo IVA
La Legge denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, appena entrata in vigore, ha introdotto una nuova figura fiscale denominata “Gruppo IVA”, mediante l’inserimento del “Titolo V-bis Gruppo IVA” nel D.P.R 633/72.
Di seguito si riporta una panoramica relativa ai più eclatanti casi di pianificazione fiscale aggressiva che hanno trovato spazio nelle principali testate giornalistiche mondiali, cercando di comprendere qual è il reale livello di elusione che i grossi gruppi multinazionali arrivano a conseguire.
Pianificazione fiscale internazionale
L’internazionalizzazione delle PMI, specie oggigiorno, si sviluppa obbligatoriamente attraverso un’attenta attività di pianificazione tributaria e previdenziale (prima ancora che economica e finanziaria), rispettosa dei principi concernenti l’abuso del diritto e l’elusione fiscale.
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
Il distacco in Italia di dipendenti stranieri
Vediamo come cambiano le procedure del distacco in Italia di dipendenti stranieri, alla luce della normativa 2016 e della recentissima circolare interpretativa (N. 1/2017) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Pianificazione fiscale etica
E’ possibile sviluppare un’attività di pianificazione fiscale internazionale etica (che sia cioè improntata su condivisibili precetti morali)? A modesto parere di chi scrive, assolutamente sì! E, in questo contributi, si cercherà di fornirne adeguata dimostrazione logica.
The document is a seminar report on switchyard equipment and protection systems at NTPC-SAIL Power Company Private Limited in Rourkela, India. It provides an overview of the captive power plant, including its major equipment like generators, transformers, and switchyard components. The switchyard contains 20 operating bays including generators, grid feeders, smelter feeders, and transformers. Important switchyard components discussed include busbars, bus couplers, insulators, circuit breakers, isolators, current and voltage transformers, and lightning arresters.
GAFI: Proposte per il meeting di Parigi (19 – 21 ottobre)
Nel mese di aprile 2016, i rappresentanti del G20, di concerto con la Banca Centrale, hanno chiesto al GAFI di formulare le proposte iniziali per la loro prossima riunione sui modi per migliorare le norme internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni. In risposta a tale richiesta, il GAFI ha elaborato la presente relazione.
COMMON REPORTING STANDARD (CRS). Powered by BGSM & PartnersPier Luigi Brogi
L'OCSE ha predisposto uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra Paesi (Automatic Exchange Of Information - AEOI) basato sul modello introdotto dagli accordi intergovernativi (IGA) stipulati da diversi Paesi con gli Stati Uniti al fine di implementare la normativa statunitense FATCA.
Lo standard OCSE, definito Common Reporting Standard (CRS), prevede, al pari della normativa FATCA, lo scambio automatico annuale tra Autorità fiscali di informazioni fornite dalle istituzioni finanziarie di ciascun Paese.
BEPS: Le Azioni 13-15
Concludiamo l’analisi del Piano BEPS con le Azioni:
13 – TRANSFER PRICING DOCUMENTATION AND COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING (Documentazione sui prezzi di trasferimenti e nuovo report Paese per Paese)
14 - MAKING DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS MORE EFFECTIVE (Soluzioni agli ostacoli derivanti dalle MAP)
15 - DEVELOPING A MULTILATERAL INSTRUMENT TO MODIFY BILATERAL TAX TREATIES (Sviluppo degli strumenti multilaterali per correggere i Trattati bilaterali)
Il G20 approva le nuove misure OCSE
I leader delle 20 maggiori economie del mondo hanno recentemente approvato gli standard globali revisionati dall’OCSE per reprimere l'evasione fiscale.
Al vertice di Antalya, in Turchia, lo scorso 16 novembre, i leader del G20 hanno approvato i nuovi standard proposti dall'OCSE miranti a conseguire trasparenza ed equità nei sistemi fiscali mondiali, nonché chiesto di sviluppare, entro l'inizio del prossimo anno, un quadro generale di misure afferenti un programma di sviluppo globale delle differenti economie, in condizioni di parità.
I leader, inoltre, hanno confermato il loro impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni già nel 2017 o, al più tardi, entro il 2018 (Automatic Exchange of Information – AEOI).
BEPS: Le Azioni 5-6
L’azione N. 5 (Harmful Tax Practices) si pone come obiettivo quello di fornire risposte che tengano in debita considerazione trasparenza e sostanza, risultando più efficaci per combattere le pratiche fiscali dannose.
L’azione N. 6 (Treaty Abuse) mira a impedire l’ottenimento di indebiti vantaggi e benefici in situazioni non adeguate, prevedendo delle normative nazionali che evitino qualunque abuso derivante dai trattati bilaterali.
BEPS: Le Azioni 3 e 4
L’Azione N. 3 del Piano BEPS riguarda la stesura di leggi efficaci per le aziende controllate estere (CFC). L’Azione 4 ha per oggetto la limitazione della base imponibile mediante la deduzione degli interessi e altri metodi di pagamento finanziari.
Intervento al convegno de Il Sole 24 ore su "VOLUNTARY DISCLOSURE Opportunità e rischi connessi all’emersione dei capitali alla luce della Circolare 10/E 2015 e degli ultimi orientamenti ministeriali"
Mcaa per lo scambio automatico delle informazioniPaolo Soro
MCAA per lo scambio automatico delle informazioni
Sottoscritto l’Accordo internazionale che dà attuazione allo scambio automatico delle informazioni fiscali e finanziarie fra 31 Paesi membri dell’OCSE.
Lo scorso 27 gennaio, i rappresentanti di 31 Paesi (inclusa l’Italia), hanno sottoscritto in sede OCSE il Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), per attivare lo scambio automatico delle informazioni (Country-by-Country Reports).
BEPS: Le Azioni 11-12
Nel contributo odierno, analizziamo le Azioni BEPS 11 e 12.
La Action 11: BEPS DATA ANALYSIS – Misurazione e Monitoraggio BEPS (Measuring and Monitoring BEPS), è concepita per verificare i dati e i risultati conseguiti attraverso il Piano, e sviluppare le conseguenti raccomandazioni in ordine agli indicatori di sviluppo economico da usare.
La Action 12: DISCLOSURE OF AGGRESSIVE TAX PLANNING – Norme obbligatorie di dichiarazione (Mandatory Disclosure Rules), fornisce raccomandazioni dirette all’obbligo di divulgazione di operazioni relative a progetti di pianificazione aggressiva.
Progetto BEPS: Action Plan 1 – Digital Economy
Sulla base della relazione finale 2015 diramata dall’OCSE, pubblichiamo il primo di una serie di articoli concernenti le 15 azioni del Progetto BEPS. L’azione N. 1 (ADDRESSING THE TAX CHALLENGES OF THE DIGITAL ECONOMY), riguarda le sfide della fiscalità nella Digital Economy.
MAP – Mutual Agreement Procedure
Nel MEMAP (Manual on Effective Mutual Agreement Procedures), l’OCSE fornisce una guida indispensabile a tutte le Autorità competenti sull’applicazione e sulla gestione delle MAP (Mutual Agreement Procedure), ossia le procedure per gli accordi reciproci.
Le procedure sugli accordi reciproci sono previste dall’art. 25 dell’OECD Model Tax Convention
Residenza fiscale e imposte estere modello ocsePaolo Soro
Residenza fiscale e imposte pagate all’estero: il Modello OCSE.
Offriamo una sintetica panoramica delle disposizioni contenute nel Modello Convenzionale OCSE con riferimento alle raccomandazioni relative al concetto di residenza fiscale ed eventuali imposte pagate all’estero.
Voluntary Disclosure: la pirma, Circolare 10/EVincenzo Renne
La Circolare n. 10/E, emanata venerdì 13 marzo 2015 è la prima di una serie e, come viene indicato già nell’oggetto, fornisce le “prime indicazioni relative alla procedura”: consta di 65 pagine!
Tra le altre cose non esplicita parte delle interpretazioni inerenti le criticità maggiori ma, vista la complessità della norma, è comunque un primo passo.
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materiaUniversity of Ferrara
Parte della presentazione utilizzata durante la lezione tenuta alla LUISS Business School, Master in Diritto tributario, Contabilità e Pianificazione fiscale in data 14 marzo 2017
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione parte iPaolo Soro
Le novità del Decreto Crescita e Internazionalizzazione - Prima parte.
Il Decreto Crescita e Internazionalizzazione reca svariate novità relative al concetto e all'individuazione di stabile organizzazione e domicilio delle imprese internazionali, istanza d'interpello, dividendi, interessi, costi black list, consolidato nazionale, trasferimento della residenza, perdite, utili, credito d'imposta estero e spese di rappresentanza. Di seguito pubblichiamo la prima parte (artt. 1 - 4).
Intervento di Maria Grazia Pastore al convegno del 23 maggio 2017 "Gli incontri con l'Amministrazione Finanziaria. L'Agenzia - Il Fisco - Il Commercialista”
Similar to Trasparenza fiscale internazionale (20)
Circolari e risoluzioni amministrative
La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vincolante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/normativo come quello italiano, affrontare la crescente complessità concernente la quotidiana attuazione delle varie disposizioni di legge appare spesso un’impresa improba.
Pensieri sotto l’ombrellone: escapologia fiscale
Italiani, siate allegri: è arrivato il mago che vi svela i suoi segreti per riuscire, finalmente, a non pagare le tasse. C’è solo un piccolissimo, insignificante dettaglio da considerare: estote parati (anche voi, come fece lui) a fare un viaggetto in quel di Panama.
Lavoratori migranti: non tutti i mali vengono per nuocere?
La questione dei migranti è attualmente al primo posto fra le priorità che le forze politiche italiane e comunitarie devono affrontare e risolvere. I cittadini attendono risposte concrete con riferimento a una situazione che si va facendo ogni giorno più ardua, a partire dalle problematiche concernenti la pacifica convivenza di popoli così differenti fra loro, nel continente con la più alta densità mondiale.
America first
Trump conferma l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo mondiale sul clima. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e quali sono le implicazioni per il mondo del lavoro.
Aspetti critici del Patent Box
La mancata armonizzazione internazionale della normativa sul Patent Box e talune criticità presenti nelle disposizioni nazionali, creano non pochi problemi di carattere pratico. Per contro, sono proprio le lacune esistenti che possono, in determinati casi, prospettare talune buone opportunità internazionali d’investimento.
Il Flexible Benefit
Le aziende metalmeccaniche, a partire dal 1° giugno 2017, devono mettere a disposizione una serie di buoni spesa per il welfare dei dipendenti e dei loro familiari.
L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per le aziende metalmeccaniche e dell’installazione di impianti, datata 26.11.2016, ha varato un nuovo istituto contrattuale che prevede dei particolari contributi economici a favore dei lavoratori: il flexible benefit.
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
Dubai, IVA al via!
Il Ministero delle Finanze degli EAU pubblica le FAQ, confermando per il prossimo 1° gennaio il Via! alla nuova normativa emiratina in materia d’IVA.
Continua la campagna informativa del Governo degli Emirati Arabi Uniti in vista dell’introduzione dell’IVA, prevista per il 1° gennaio 2018: il portale istituzionale del Ministero delle Finanze emiratino, al riguardo, ha pubblicato le risposte ai primi quesiti.
Mamma, ho perso l’aereo!
L’Alitalia al redde rationem.
Nella simpatica commedia americana, record d’incassi al botteghino, il piccolo Macaulay Carson è un passeggero che perde l’aereo per ben due volte. Gli autori, nonostante il successo ottenuto in entrambe le occasioni, hanno ritenuto che non sarebbe stato più credibile fargli mancare il volo anche in una terza circostanza.
In Italia, invece, per la terza volta nel giro di nove anni (2008 – 2013 – 2017), il personale dell’Alitalia (e non solo) “perde l’aereo”.
Stabile organizzazione occulta, work in progress
Il Senato è al lavoro per cercare di regolamentare le Stabili Organizzazioni Occulte in Italia delle OTT. Occorre, però, capire l’utilità concreta di una normativa in conflitto con le disposizioni delle Convenzioni internazionali che, in caso di conflitto, prevalgono rispetto alla legge nazionale.
TTIP e TPP: Mettiamo un po’ d’ordine
Il Transatlantic Trade and Investment Partnership e il Trans Pacific Partnership hanno in comune solo una cosa: il fatto che sono entrambi due accordi di collaborazione (partnership) concernenti gli scambi commerciali internazionali… o forse c’è dell’altro?
Voluntary Disclosure Bis
La Voluntary Disclosure Bis (chiamata in gergo, Voluntary Disclosure 2.0) proposta dal governo consente, ora, la regolarizzazione anche di contanti e valori al portatore conservati in Italia.
Tra le misure contenute nel testo del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (in vigore dal 24.10.2016), collegato alla Legge di Bilancio 2017, coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella GU n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53, troviamo inserita anche la nuova procedura di Voluntary Disclosure (VD), letteralmente: rivelazione volontaria.
L’Unione fa la forza
La crisi che ha pesantemente colpito l’Europa nel 2008 non sembra ancora vedere un’effettiva ripresa generale. Il motivo, a nostro avviso, risiede nell’assenza di una reale unità di intenti all’interno dell’UE.
Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera, analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende internazionalizzarsi.
La mappa internazionale del lavoro
Intrappolati nella nostra quotidianità, lastricata da innumerevoli ed estenuanti adempimenti, siamo spesso costretti a rubare preziosi momenti alle famiglie (e al più che meritato riposo domenicale), per immergerci obtorto collo nello studio delle numerose novità legislative, che oramai scandiscono la vita dei commercialisti con lo stesso ineluttabile alternarsi del giorno alla notte. Così facendo, però, dimentichiamo che abbiamo altresì il dovere di ritagliarci un minimo di tempo da dedicare a un aspetto fondamentale della nostra formazione professionale: ovverossia, l’analisi del mercato nazionale e internazionale in cui operiamo.
Accordo Italia – Principato di Monaco
La nuova Voluntary è in partenza e l’Agenzia delle Entrate pensa bene di ricordarlo a una platea di possibili interessati. Diamo qui uno sguardo all’accordo siglato con uno di quei Paesi da cui, statisticamente, è maggiormente probabile il verificarsi di richieste di rimpatrio dei capitali: il Principato di Monaco.
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali articoloPaolo Soro
Un cittadino straniero può lavorare in Italia per conto di un’impresa nazionale, oppure nella veste di dipendente distaccato da azienda estera.
Ovviamente, oltre ai distaccati, esistono anche i trasfertisti, ma questi lavorano comunque alle dipendenze di un’impresa assoggettata alla normativa locale. Viceversa, nelle ipotesi di distacco, il dipendente resta in forza al datore di lavoro distaccante, e quindi alla normativa ordinaria di base cui quest’ultimo è soggetto.
Tornando ai lavoratori stranieri, nel primo caso (datore di lavoro italiano), evidentemente, non vi possono essere differenze salariali di sorta con qualunque altro dipendente italiano dello stesso datore di lavoro: si applica (o, quanto meno, dovrebbe) la normativa interna.
Il Fisco che non ti aspetti è in Canada
Paesi esotici e caraibici sotto la lente dell’OCSE; famose multinazionali in contenzioso con l’UE; per ottenere una legittima tassazione light, però, la soluzione potrebbe essere molto più semplice e non necessitare di complicatissimi framework: abbiamo dato uno sguardo alla fiscalità canadese.
1. Trasparenza fiscale internazionale: la relazione OCSE
Lo scorso mese di aprile, a Washington, il Segretario Generale dell’OCSE ha presentato al G20 una
relazione sullo stato dell’arte relativo alla trasparenza fiscale internazionale e alle nuove possibili
proposte di azione.
L’utilizzo della segretezza per evadere il Fisco e per altri crimini finanziari, si legge nella relazione,
continua a danneggiare la comunità internazionale. Gli standard stabiliti sulla trasparenza fiscale
sono solidi, ma occorre assicurarsi che la loro implementazione avvenga a livello globale e sia
efficace. Non è, pertanto, più accettabile consentire ad alcuna giurisdizione di continuare a trarre
beneficio dal mancato rispetto degli impegni presi afferenti l’utilizzo e l’incremento di detti
standard internazionali. Inoltre, appare oramai indispensabile concentrare gli sforzi comuni nel
promuovere e migliorare la cooperazione transfrontaliera tra le varie Agenzie governative, al fine
di combattere efficacemente frodi finanziarie e fiscali.
I progressi fatti
Grazie alla leadership del G20, il segreto bancario sta oggi sparendo all’interno della comunità
internazionale essendo stati adottati elevati parametri di trasparenza. Nella c. d. Fase 1, l’OCSE ha
sviluppato standard per lo scambio di informazioni su richiesta e, più di recente, i Common
Reporting Standard (CRS) che forniscono la possibilità dello scambio automatico di informazioni
riguardo ai conti finanziari tra Autorità Fiscali (AEOI).
In dettaglio, i 132 membri del Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax
Purposes (Global Forum) si sono impegnati sugli standard di trasparenza fiscale per lo scambio di
informazioni su richiesta (EOIR), e 94 giurisdizioni sono a oggi state revisionate in termini di
conformità con tali standard mediante un robusto processo di revisione paritaria (peer review).
La Fase 2 consiste nel valutare le giurisdizioni in base ai termini di riferimento aggiornati, compresi
i requisiti sulla disponibilità delle informazioni riguardo alla proprietà effettiva (beneficial
ownership).
Circa 100 Paesi sono oggi coperti dalla Multilateral Convention on Mutual Administrative
Assistance in Tax Matters che fornisce lo strumento legale più completo per velocizzare
l’implementazione degli impegni sulla trasparenza finanziaria.
Attraverso la peer review sull’EOIR, il Global Forum ha identificato dei difetti in alcune legislazioni.
A tal riguardo, sono già state inviate oltre 800 raccomandazioni del Global Forum relative anche al
miglioramento delle modalità di accesso alle informazioni da parte delle Autorità Fiscali e
all’allargamento del network di trattati riferiti allo scambio di informazioni.
Gli standard sviluppati dall’OCSE e sostenuti dal G20 e dal resto della comunità internazionale
sono solidi. Prendono spunto dal lavoro effettuato dalla FATF (Financial Action Task Force) sulla
proprietà effettiva, che viene ora incluso negli standard di trasparenza fiscale (EOIR e AEOI), e dalla
rigida legislazione US FATCA che affronta i rischi di non conformità da parte degli intermediari
finanziari e da parte di altri fornitori di servizi. Gli standard coprono così anche la questione della
trasparenza per i trust e per la maggior parte di altre forme di accordi legali.
I passi avanti sono stati enormi e hanno già portato alla notifica delle informazioni riguardo alle
proprie attività detenute all’estero da parte di oltre mezzo milione di contribuenti verso le
2. Amministrazioni Fiscali dei loro Paesi di residenza, con almeno 50 miliardi di euro in ricavi
addizionali identificati nei Paesi che hanno messo in pratica programmi di collaborazione
volontaria (voluntary disclosure), onde consentire ai contribuenti di intraprendere il processo di
correzione per le trasgressioni fiscali commesse in passato.
Le Istituzioni Finanziarie stanno ora lavorando in maniera congiunta coi governi per prepararsi
all’implementazione dei CRS. Le giurisdizioni che cercano di ottenere profitti dalla mancanza di
trasparenza non possono essere più tollerate.
La cooperazione pratica tra governi sta a sua volta crescendo con iniziative quali il JITSIC network
OCSE (Joint International Tax Shelter Information and Collaboration), che si riunisce regolarmente
per supportare le Amministrazioni nell’affrontare le questioni fiscali transfrontaliere a livello
operativo.
Situazione attuale
Riguardo ai citati Common Reporting Standard, la situazione mondiale attuale è la seguente:
1. Giurisdizioni che effettueranno i primi scambi nel 2017
Anguilla, Argentina, Barbados, Belgio, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Bulgaria, Isole Cayman,
Colombia, Croazia, Curaçao, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Dominica, Estonia, Isole Faroer,
Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Ungheria, Islanda, India,
Irlanda, Isola di Man, Italia, Jersey, Corea, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Messico, Montserrat, Paesi Bassi, Niue, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino,
Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos,
Regno Unito.
2. Giurisdizioni che effettueranno i primi scambi nel 2018
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Belize, Brasile, Brunei,
Darussalam, Canada, Cile, Cina (Repubblica Popolare), Isole Cook, Costa Rica, Ghana, Grenada,
Hong Kong (Cina), Indonesia, Israele, Giappone, Kuwait, Isole Marshall, Macao (Cina), Malesia,
Mauritius, Monaco, Nauru, Nuova Zelanda, Qatar, Russia, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint
Vincent e Grenadine, Samoa, Arabia Saudita, Singapore, Sint Maarten, Svizzera, Turchia, Emirati
Arabi Uniti, Uruguay, Vanuatu.
3. USA
Gli Stati Uniti d’America hanno dichiarato che effettuano lo scambio automatico di informazioni
dal 2015 ai sensi del FATCA, e che hanno preso parte agli Inter-Governmental Agreements (IGAs) a
tal proposito. Il Modello 1A degli IGAs riconosce il bisogno per gli Stati Uniti d’America di ottenere
un pari livello di reciproco scambio automatico di informazioni con le giurisdizioni partner. Inoltre,
tali specifici accordi includono un impegno politico a perseguire l’adozione delle regolamentazioni
e a sostenere e supportare la legislazione maggiormente rilevante per ottenere livelli equivalenti
di reciproci scambi automatici.
4. Giurisdizioni a cui è stato richiesto di accettare un’agenda di impegni, ma che non hanno
ancora dato responso positivo
Bahrain, Panama.
3. Le nuove proposte d’azione
Come si può vedere, Panama è dunque (a parte il Bahrain), l’unico centro finanziario che, a oggi,
ha rifiutato di assumere i CRS. Panama non ha firmato (né espresso alcun interesse nel firmare) la
Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, ed è stata per questo
bloccata nella revisione, già durante la Fase 1, dal Global Forum, per circa 5 anni, passando solo
recentemente alla Fase 2, allorché ha dichiarato di voler presto introdurre una normativa
nazionale attraverso la quale accettare i CRS nei confronti dei Paesi membri del Global Forum, con
ciò confermando il suo impegno a partecipare all’assemblea plenaria.
Tuttavia, Panama ha ulteriormente ribadito che non implementerà – come richiesto – gli standard,
al contrario di quasi tutte le giurisdizioni a cui è stato domandato di fare ciò. A oggi, solo Panama e
appunto il Bahrain hanno rifiutato di uniformarsi. A breve, identica richiesta verrà rivolta anche al
Libano.
Riflettendo su quanto sopra, appare davvero singolare che mentre qualunque giurisdizione si
guarderebbe bene dal siglare accordi con Panama, l’Italia continui a sbandierare a titolo
meramente propagandistico, in ossequio al distorto senso di giustizialismo popolare originato
dallo scandalo “Panama Papers”, la nascente Convenzione bilaterale con detta nazione, posto che
il documento in questione è del tutto insoddisfacente e non in linea con gli standard comuni
previsti dal Modello Convenzionale dell’OCSE.
Con riguardo alla Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
(MAC), è giunto il momento che tutti i Paesi firmino la Convenzione: l’OCSE ha sviluppato una
Multilateral Competent Authorities Agreement per i CRS, che servirà come strumento per
facilitare gli accordi pratici tra le Autorità Fiscali, in modo tale che lo scambio automatico di
informazioni possa finalmente avere luogo davvero.
Una prima proposta di azione è, quindi, la seguente:
Il G20 dovrebbe confermare il bisogno, per i Paesi menzionati, di sottoscrivere i CRS senza ulteriori
ritardi; i Paesi dovrebbero firmare la Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance
in Tax Matters, nonché il Competent Authorities Agreements per i CRS, senza ulteriori ritardi.
Il Global Forum ha, poi, condotto una serie di revisioni per esaminare la struttura legale e
regolamentare di un ampio numero di giurisdizioni con riferimento allo scambio di informazioni su
richiesta (EOIR). La maggior parte delle raccomandazioni pubblicate dal Global Forum sono state
implementate, ponendo fine a un numero di accordi legali non trasparenti.
Per esempio, deve essere messo in evidenza che, in molte situazioni, i regimi che consentono le
azioni al portatore (bearer share regimes) sono stati corretti affinché tutte le informazioni
sull’effettiva beneficial ownership fossero rese disponibili.
Il Global Forum ha anche condotto molte revisioni sull’implementazione pratica degli standard
EOIR, attribuendo un punteggio totale alle varie giurisdizioni esaminate. I Progressi effettuati sono
stati significativi ed è giusto che vengano riconosciuti. Tuttavia, una serie di giurisdizioni non ha
ancora una struttura legale e regolamentare pronta e, di conseguenza, resta bloccata alla Fase 1.
Vi sono, poi, molte giurisdizioni che sono state attualmente giudicate ancora come “non
conformi”.
4. La corretta implementazione degli standard è centrale per l’integrità del sistema. Nonostante le
sfide che molti Paesi affrontano, è giunto il momento per tutti di attrezzarsi. Gli ostacoli nazionali a
progredire, allineando la legislazione interna alle regolamentazioni e alle pratiche degli standard
concordati a livello internazionale, devono essere rimossi.
Una seconda proposta di azione è, allora, la seguente:
Il G20 dovrebbe richiedere a tutti i Paesi di assumere ogni azione necessaria per aver pronta la loro
struttura legale e regolamentare, e implementare correttamente gli standard EOIR nella pratica,
onde almeno pervenire a un risultato in cui le varie giurisdizioni appaiano “largamente conformi”
entro il Summit del G20 nel 2017.
Occorre, inoltre, considerare che i CRS sono concordati a livello internazionale per lo scambio
automatico di informazioni (AEOI) e devono essere implementati entro il 2017 o il 2018.
Il Global Forum e l’OCSE, collaborando con i Paesi del G20, stanno assistendo tutte le giurisdizioni
impegnate nell’implementazione degli standard. L’OCSE ha già portato a buon punto la
costituzione del sistema IT che supporterà l’implementazione dei CRS, presumibilmente adottati
dalle Amministrazioni Fiscali già entro la metà del corrente anno.
Diventa, dunque, della massima importanza che tutti i Paesi implementino i CRS in conformità con
le scadenze indicate, passando finalmente ai fatti. Eventuali ritardi rischierebbero di minare la
fiducia dei contribuenti. Il Global Forum, in proposito, ha già iniziato il suo procedimento di
revisione con riferimento all’implementazione degli standard per gli AEOI.
La terza azione proposta sarà, di conseguenza, la seguente:
I Paesi dovrebbero velocizzare i loro sforzi per l’implementazione dei CRS in modo da assicurare che
essi vengano assunti in conformità con l’agenda degli impegni presi, e il Global Forum dovrebbe
riferire al G20, il prossimo mese di Luglio, lo stato di avanzamento dell’implementazione, avendo
già predisposto un piano per affrontare le possibili deficienze.
Ancora: nonostante i progressi fatti nello sviluppo, accettazione e implementazione degli standard,
sarebbe grave non riconoscere le sfide legate alle difficoltà di identificare l’effettiva beneficial
ownership nei vari accordi legali, nonché, in generale, ogni altro sforzo per incrementare la
trasparenza. Occorre mantenere l’integrità dei CRS e scongiurare situazioni nelle quali l’evasione
fiscale si muova verso altre zone anziché venire risolta definitivamente.
Al riguardo, appare importante predisporre una guida sui modi di applicazione dei CRS per
incrementarne la fiducia, rafforzarne i principi e sviluppare una serie di clausole best practice
“anti-abuso” che potranno aiutare le giurisdizioni dal punto di vista operativo.
La quarta azione proposta è la seguente:
L’OCSE, collaborando coi Paesi del G20, svilupperà misure per assicurare l’integrità dei CRS e
riferirà dei progressi fatti nel corso dei prossimi incontri coi governi del G20.
Sempre in tema di beneficial ownership, il velo di segretezza può essere facilmente utilizzato per
celare la proprietà effettiva, in accordi contrattuali, alle Amministrazioni Fiscali.
5. Gli standard per le informazioni sulla proprietà effettiva sono molto rigidi e non hanno bisogno di
essere rafforzati in questa fase. Tuttavia, la loro implementazione è stata alquanto insufficiente.
Occorre, altresì, evidenziare come l’efficacia dell’implementazione degli standard dipenda anche
dai professionisti e dagli altri intermediari abilitati, i quali assumono un ruolo chiave nel rendere
possibile la realizzazione delle strutture che celano le informazioni sui beneficiari effettivi.
La struttura dell’Oslo Dialogue dell’OCSE, varata nel 2011 per promuovere una serie di approcci
governativi atti a combattere i crimini fiscali e i reati finanziari, è pensata precisamente per questo
scopo, specialmente per quanto attiene al miglioramento del monitoraggio dell’attività svolta dai
professionisti e dagli intermediari abilitati. L’Oslo Dialogue raccoglie gli esperti delle varie
discipline a opera anche attraverso la costituzione di un’accademia formativa dedicata.
La quinta proposta d’azione che viene suggerita è la seguente:
Il progresso dovrebbe essere indirizzato verso una maggiore efficacia nell’implementazione delle
leggi per l’identificazione della proprietà effettiva, e dovrebbero essere studiate delle soluzioni per
assicurare che tali informazioni siano disponibili in maniera più immediata.
In aggiunta:
L’Oslo Dialogue dell’OCSE dovrebbe avere il compito di predisporre delle raccomandazioni per
rafforzare l’efficacia della cooperazione tra le varie Autorità, al fine di poter combattere i crimini
fiscali e i reati finanziari.
Riconoscendo quanto sia imperativo, agli effetti della trasparenza fiscale internazionale, che venga
mantenuta la parità di condizioni, come noto, nel settembre 2014, è iniziata l’attività di
collaborazione tra l’OCSE e i Paesi del G20 per proporre possibili maggiori incentivi ai processi di
implementazione, con specifico riferimento a quei Paesi che non rispettano gli standard del Global
Forum sullo scambio di informazioni fiscali su richiesta. Detto lavoro ha prodotto una prima
relazione, la quale sottolinea una serie di proposte per supportare un approccio internazionale più
coerente, che dovrebbe essere sviluppato da quelle giurisdizioni che dimostrano ancora di non
rispettare gli impegni previsti dagli standard EOIR, così recando evidente danno a quelle
Amministrazioni che, viceversa, rispettano detti standard.
Sostanzialmente, la relazione auspica alcune fondamentali linee di azione da mettere in atto.
- Ulteriore pubblicità dei rating del Global Forum onde amplificarne impatto e reputazione.
- Rivedere gli attuali parametri, includendovi i rating del Global Forum come fattore
fondamentale.
- Introdurre nuove misure che prevedano sempre i rating del Global Forum.
- Calibrare l’applicazione delle misure per incentivare nella maniera migliore le giurisdizioni a
rispettare gli standard internazionali dell’EOIR.
- Attuare la revisione delle Agenzie nazionali, laddove le stesse non abbiano ancora previsto,
nelle loro politiche pubbliche di investimento, di introdurre il rispetto degli standard EOIR.
La sesta e ultima proposta d’azione sarà, allora, semplicemente la seguente:
I Paesi del G20 devono valutare come procedere ulteriormente in relazione alle raccomandazioni
previste riguardo alle misure di protezione.
6. Appendice di aggiornamento su Panama
Evidentemente, anche l’OCSE ha accusato il contraccolpo causato dallo scandalo “Panama
Papers”.
Il Segretario Generale, nella sua relazione, inserisce un’appendice relativa all’aggiornamento della
situazione di Panama concernente l’impegno e l’implementazione degli standard di trasparenza
fiscale.
La Fase 1 della peer review di Panama, da parte del Global Forum, sugli standard EOIR – si legge
nel documento in esame – è stata pubblicata nel Settembre 2010 e ha identificato significative
scorciatoie all’interno della sua struttura legale e regolamentare. Come risultato, Panama è stata
bloccata per il passaggio alla Fase 2 del processo di revisione paritaria sino a quando non appaiano
attuate le raccomandazioni sui CRS.
Una revisione supplementare pubblicata ad Aprile del 2014, ha anche riscontrato che, nonostante
alcuni emendamenti legislativi, Panama non aveva all’epoca ancora pronta una struttura legale
sufficientemente solida per passare alla Fase 2.
Ci pare doveroso far focalizzare alcune date al lettore:
- nel settembre del 2010, Panama riporta una bocciatura da parte del Global Forum, a causa
delle scorciatoie esistenti nella sua normativa interna;
- la Convenzione Italia / Panama risale al 30 dicembre 2010;
- l’approvazione del disegno di legge concernente la ratifica di tale convenzione è datata 4
dicembre 2015;
- lo scandalo “Panama Papers” scoppia nei giornali ai primi di aprile 2016.
Che dire? Davvero un tempismo perfetto.
Ora, si cerca di rimediare con alcune lievi modifiche a detto trattato che consentirebbero (in
teoria) uno scambio di informazioni e l’eliminazione del segreto bancario.
Pare appena il caso di rilevare come:
- quanto allo scambio di informazioni, è una clausola puramente teorica, posto che non
potrà mai avere alcuna attuazione fintantoché Panama non modificherà al riguardo la
legislazione interna;
- quanto al segreto bancario, ammesso e non concesso che effettivamente ciò accadrà nella
pratica, questo varrà solo per il futuro e, considerato che dopo “Panama Papers” più che di
“segreto bancario” sarebbe corretto parlare di “segreto di Pulcinella”, chi mai utilizzerà
ancora quella piazza per celare i propri patrimoni?
Dopo che Panama ha effettuato ulteriori emendamenti legislativi – continua la relazione – una
seconda revisione supplementare è stata pubblicata a Ottobre del 2015. Tale revisione ha potuto
appurare che:
Panama ha assunto alcune misure per rispettare gli standard internazionali per lo scambio di
informazioni, compresi miglioramenti del regime di custodia introdotto nel 2013 per immobilizzare
le azioni al portatore (bearer shares). Tuttavia, deve ancora mettere in atto quei provvedimenti tesi
all’osservanza di talune fondamentali raccomandazioni della Fase 1, atteso che una serie di
7. elementi cruciali per raggiungere un efficace scambio di informazioni non risultano essere ancora
presenti, specialmente con riferimento all’elemento A.2 (disponibilità dei documenti contabili).
Superfluo rilevare come sia di fatto aleatorio e privo di qualsivoglia significato parlare di scambio
di informazioni, laddove la legislazione interna non preveda alcun obbligo contabile.
La relazione ha anche effettuato importanti raccomandazioni con riferimento alla mancanza di
disponibilità delle informazioni sui beneficiari finali per le fondazioni private, nonché sulla limitata
risposta di Panama alle richieste da parte di altre giurisdizioni per accedere ad accordi di scambi
fiscali (Tax Exchange Agreements).
A oggi, Panama rimane uno dei rari centri finanziari che non ha ancora firmato la Multilateral
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters.
Ciononostante, in ragione delle azioni intraprese da Panama per affrontare alcune delle
raccomandazioni fatte nella Relazione Supplementare del 2014, Panama è nella posizione di poter
passare alla Fase 2 della peer review. Tale Fase 2 della revisione è stata iniziata a Dicembre, e la
relazione, concentrata sull’implementazione pratica da parte di Panama degli standard EOIR e sui
suoi sforzi per rispettare le raccomandazioni in sospeso nella Fase 1, dovrebbe essere pubblicata
non oltre Ottobre 2016.
Con riferimento agli AEOI, Panama, essendo un importante centro finanziario, dovrebbe accettare
di implementare i Common Reporting Standard AEOI e iniziare lo scambio di informazioni entro il
2017 o il 2018.
Dopo che il Global Forum ha cercato conferma del suo impegno per i CRS dato da Panama a
ottobre del 2015 (e, in passato, all’assemblea plenaria del Global Forum), a Febbraio 2016,
Panama ha riferito di non avere alcuna intenzione di assumere gli impegni per accettare gli
standard AEOI.
Insomma, al di là di alcuni puerili tentativi per cercare di dare un “contentino” all’OCSE, pare
evidente a tutti (tranne forse al governo italiano e ai suoi distorti interessi di propaganda
elettorale), che Panama non voglia uniformarsi agli standard internazionali in materia di frodi
fiscali e crimini finanziari.
Ma noi, orgogliosamente, andiamo pubblicizzando ai quattro venti la nascente Convezione Italia /
Panama…