Presentation delivered at the November 29th conference organized at the Istituto dell'Enciclopedia Treccani in Rome by the European University of Rome [in Italian].
Financial Transaction Tax as a Resource for the Covid-19 Crisis ?
The Digital Service Tax: Ways, Means and Aims of the European Proposal
1. La tassazione dell’economia digitale
nel contesto europeo
La proposta di direttiva sulla
Digital Services Tax
Roma, 29 novembre 2018
2. Sintesi
1. Il «Percorso di avvicinamento» alla DST;
2. La linea di Policy perseguita dalla Commissione
europea;
3. Gli aspetti operativi della proposta europea;
4. Lo «Stress test» del diritto tributario internazionale;
5. «Così fan tutti ?»: la DST oltre le frontiere europee;
6. L’ «Impact assessment» (e Considerazioni conclusive).
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3. Il lungo percorso
verso la DST
• Internet Tax Freedom Act (1998, amministrazione
Clinton);
• Corte Suprema USA Quill vs. North Dakota 504 US 298
(1992);
• (Inter)Net Neutrality: libertà di accesso alla rete,
divieto di discriminazione nell’accesso ai siti da
parte di providers;
• In Europa: direttiva 2002/38/CE (primo
aggiustamento significativo al commercio
elettronico in materia di IVA).
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4. La policy perseguita
• Punto di partenza:
• Tassazione domestica sub-ottimale;
• Piano d’azione BEPS, Azione 1 (rinvio a presentazione di Raffaele
Russo);
• Recupero di un’asimmetria:
• Luogo di creazione di ricchezza / di valore;
• Luogo di tassazione della ricchezza prodotta (… non tax residents
become liable to tax in a Country only if they have a presence that
amounts to a permanente establishment there …);
• Creazione di un Singolo mercato digitale (Digital Single
market, COM(2015)192).
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5. Le «condizionalità»
• Quadro ispirato da un ruolo centrale giocato dagli stati, anche all’interno
dell’Unione:
• Comunicazione congiunta Italia, Francia, Germania Spagna (Settembre 2017);
• Dichiarazione di Meseberg (19 giugno 2018);
• Contesto caratterizzato da limiti giuridici dell’intervento dell’UE:
• Adattamento del sistema IVA;
• Utilizzo della fiscalità indiretta:
• Bypass dei «limiti» OCSE allo sviluppo della tassazione diretta;
• Base giuridica qualificata: art. 113 TFUE (armonizzazione della fiscalità indiretta
per il funzionamento del mercato e per evitare meccanismi distorsivi).
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6. La strategia
• Tassazione di qualificati servizi digitali:
• Servizi caratterizzati dalla creazione di valore da parte
dell’utente («Pro-sumer»: Toffler, 1980; Devereux, 2018);
• Base imponibile: valore generato attraverso il ruolo
proattivo del consumatore (Monetisation of user
input);
• Nuovo criterio di collegamento nella fiscalità
internazionale ? Il consumatore-produttore;
• Significative (e sorprendenti) le ipotesi escluse …
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7. Segue: fuori dalla DST
• Le ipotesi tradizionali di commercio elettronico:
• Il modello Ebay; il modello Amazon;
• Le ipotesi di servizi digitali con ruolo passivo del consumatore:
• Il modello Netflix; il modello Spotify;
• Le ipotesi di servizio di connettività avanzata:
• Il modello Skype, il modello Adobe Connect;
• Le ipotesi di servizi digitali:
• Il modello Dropbox, il modello Evernote, il Modello MS Office 365;
• Le ipotesi di gestione in house dei dati:
• Il modello Amazon Prime.
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8. In conclusione
• La sintesi della proposta di direttiva del 21
marzo 2018:
• «What DST targets is the transmission for
consideration of data obtained from a very
specific activity (users’ activity on digital
interfaces)».
• Essenzialmente, ma non esclusivamente, il
modello Alphabet e dei Social Networks.
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9. Gli aspetti operativi
• La base imponibile:
• Gross revenue derivante dalle prestazioni di servizi
correlate ai dati, al netto dell’IVA (art. 3, § 2);
• L’aliquota:
• 3%;
• La soggettività passiva (verifica congiunta delle
condizioni):
• Fatturato mondiale oltre € 750.000.000
• Fatturato all’interno dell’UE oltre € 50.000.000.
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10. Segue: la ratio
dei filtri quantitativi
• Incisione dei «Market makers» e dei beneficiari di
economie di scala;
• Allineamento delle soglie quantitative globali a
quelle previste per il progetto di CCCTB (DST come
soluzione «Second best» rispetto al CCCTB);
• Allineamento delle soglie europee a un ammontare
tale da garantire una «Significant Digital Footprint at
Union Level».
• Rinvio a casi speciali: servizi digitali infragruppo, servizi di
natura finanziaria, …
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11. La tassonomia
dell’imposta
• Tributo di nuova generazione;
• Orientamenti in letteratura (soprattutto straniera):
• Una forma di prelievo «paradoganale» sui servizi digitali
?
• Una forma di prelievo assimilata alle accise su servizi di
digitali ?
• Nessuna soluzione pienamente adeguata;
• Stessa tipologia di problemi sollevati dalla
introduzione della Financial Transactions Tax.
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12. La nuova territorialità
• Il baricentro della DST: un nuovo criterio di
collegamento;
• Localizzazione del prosumer, a prescindere dalla
monetizzazione del suo contributo;
• Tentativo di apportionment del gettito DST all’interno dell’UE
secondo logiche territoriali riferibili al luogo in cui «risiede» la
persona che fruisce del servizio digitale (indirizzo IP
considerato Proxy adeguato);
• Configurazione di specifiche Allocation Keys per ripartire il
gettito (art. 5, § 3).
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13. Il tema della
Compliance
• Articoli da 9 a 19 della Direttiva sulla Compliance;
• Articoli 20 – 23 della Direttiva sulla Collaborazione
amministrativa;
• Sviluppo di un sistema OSS (One-Stop Shop) per
agevolare gli adempimenti amministrativi delle società-
bersaglio della DST;
• Il nuovo paradigma:
• Identificazione in una pluralità di stati (irrilevanza dell’eventuale
sede in un Paese dell’UE);
• Compatibilità con i criteri di collegamento delle imposte dirette
(DST è tributo indiretto). Presenza digitale è altra cosa (cfr.
COM(2018) 1650).
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14. Un ecosistema
complesso
• Il rapporto con le imposte dirette:
• DST deducibile pro quota dalle imposte dirette nel paese di
riferimento;
• Il rapporto con l’IVA:
• L’imponibile DST va depurato dell’IVA «and other similar
taxes»;
• Il rapporto con i modelli di scambio di informazioni:
• Applicazione delle direttive 2011/16/EU e 2010/24/EU;
• Il rapporto con gli obblighi dichiarativi e i poteri di
accertamento:
• Artt. 14 e 18 della proposta di direttiva.
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15. Così fan tutti ?
Il caso USA
• Significant Digital Presence: gli USA riformulano i criteri di
collegamento con finalità interne ai fini della Sales Tax:
• Corte Suprema USA: South Dakota vs. Wayfair Inc., 21 giugno
2018;
• Overruling del precedente Quill;
• Gli Stati possono imporre obblighi di compliance a soggetti non
residenti per finalità di tassazione indiretta (depotenziamento della
«Commerce clause» della costituzione federale: art. 1, § 8, cl. 3 «The
Union would have to avoid the tendencies toward economic
Balkanization (…));
• Caso Sud Dakota: $ 100.000 (pag. 23 della sentenza).
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16. Così fan tutti ?
L’Equalization Levy indiana
• Proposta nel 2016: ritenuta alla fonte (6%) sui pagamento
effettuati da soggetti residenti in India a società IT senza
stabile organizzazione:
1. Per la fruizione di servizi digitali;
2. Per forme di e-commerce diretto;
3. …
• Conseguenza:
• Traslazione sui servizi erogati (in dipendenza dalla rigidità della
domanda);
• Possibile conflittualità con le convenzioni contro le doppie
imposizioni in vigore (?).
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17. Così fan tutti ?
La DPT Inglese
• Pacchetto di iniziative promosse nel 2015 (1 aprile), Diverted Profit
taxation:
• Clausola antielusiva / antiabusiva tradizionalmente considerata;
• Imposta di contrasto alle «stabili organizzazioni occulte», nella sua prima
formulazione:
• Aliquota al 25% sui redditi «Diverted»;
• Meccanismo di «credito di imposta rovesciato» sulla base della tassazione nel
paese di residenza della società non localizzata in Gran Bretagna;
• Forzatura dell’interpretazione mainstream del diritto tributario internazionale.
• Una DPT è applicabile anche in Australia seppure in conformità a un
modello diverso.
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18. Il tema della
Cooperazione rafforzata
• Implementazione della DST a geometria variabile (sulla
base della disponibilità politica dei singoli paesi) ?
• Il fondamento giuridico della cooperazione rafforzata:
• Art. 20 Trattato UE, artt. 326 … 334 TFUE
• I (non) precedenti in merito: C-209/13 Gran Bretagna v.
Consiglio, 30 aprile 2014 (ricorso rigettato su questioni
formali);
• Contenzioso innescato dalla Gran Bretagna sulla FTT attuata
nel quadro di cooperazione rafforzata.
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19. Considerazioni
conclusive
• La creazione del valore o un modello di imposta «alla
Sutton» ?
• Valore da determinare in modo «olistico» (OECD, già
Raffaele Russo):
• Superamento del paradigma della neutralità di rete e
l’individuazione di nuovi sostituti d’imposta
• Internet access provider ?
• Network ownership?
• Valore da canalizzare per ogni stato in base al su
contributo:
• Soluzione «alla Mazzuccato» (M. Mazzuccato, The value of
everything, 2018).
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