La Normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è nata nel 2010 per merito del Congresso americano con lo scopo di contrastare, con la collaborazione degli intermediari finanziari esteri, l'evasione fiscale da parte di soggetti statunitensi che operano all'estero.
La nuova edizione della Voluntary non promette gli stessi risultati della prima. Raggiungere 2 miliardi di euro sarà difficile. La parola agli esperti
Paolo Battaglia 2014.10.03 Voluntary Disclosure 4.3Paolo Battaglia
Le slide del mio intervento con cui ho fatto il punto sulla Voluntary Disclosure durante il Convegno sull'Internazionalizzazione delle Professioni organizzato da Ascheri & Partners a Londra il 3 ottobre 2014.
Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a settembre.
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Paolo Battaglia 2014.10.03 Voluntary Disclosure 4.3Paolo Battaglia
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Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a settembre.
Trasparenza fiscale internazionale: la relazione OCSE
Lo scorso mese di aprile, a Washington, il Segretario Generale dell’OCSE ha presentato al G20 una relazione sullo stato dell’arte relativo alla trasparenza fiscale internazionale e alle nuove possibili proposte di azione.
Normativa black list 2015: l’Agenzia riscrive la legge
A quattro giorni dalla scadenza, l’Agenzia dirama una circolare in materia di costi black list relativi al 2015 che, in alcuni punti, non convince e – tanto per cambiare – pare andare ben oltre la mera funzione interpretativa, riscrivendo di fatto le norme di legge. Le bacchettate ricevute a livello internazionale, evidentemente, non son servite: il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
Il Fisco che non ti aspetti è in Canada
Paesi esotici e caraibici sotto la lente dell’OCSE; famose multinazionali in contenzioso con l’UE; per ottenere una legittima tassazione light, però, la soluzione potrebbe essere molto più semplice e non necessitare di complicatissimi framework: abbiamo dato uno sguardo alla fiscalità canadese.
La Voluntary Disclosure e la regolarizzazione dei capitali esteri. Procedimento di adesione, sanzioni omessa compilazione quadro RW, rientro dei capitali dall'estero e dai paradisi fiscali (Svizzera e Principato di Monaco). A cura dell'Avv. Edoardo Tamagnone, Studio Legale Tamagnone Di Marco
Action 2 – Hybrid Mismatch Arrangements
L’azione N. 2 del progetto BEPS concerne la neutralizzazione degli effetti provocati dai c. d. Hybrid Mismatch Arrangements.
Con l’Action N. 2 del Programma BEPS, l’OCSE si pone l’obiettivo di sviluppare le disposizioni del Modello Convenzionale OCSE, in funzione della progettazione di una normativa nazionale che elimini gli effetti degli strumenti ibridi relativi alla mancata corrispondenza di accordi in materia – a esempio – di doppia non-imposizione, doppia deduzione, e differimento a lungo termine delle imposte.
La Cassazione muta orientamento sulla residenza fiscale.
Per l’individuazione della residenza fiscale si deve dare rilievo agli interessi economici dell’individuo e non agli interessi familiari.
La procedura di collaborazione volontaria introdotta con il D.L. n.193 del 2016 offre nuovamente la possibilità per coloro che hanno commesso violazioni tributarie nazionali e\o internazionali di sanare le medesime con forti sconti per quanto attiene le sanzioni amministrative e prevedendo l’esclusione dalla punibilità per alcuni reati penali tassativamente individuati. Infatti, se si osserva che le sanzioni amministrative reddituali vanno dal 90 al 180% della maggiore imposta accertata e le sanzioni ai fini RW vanno dal 3 al 6% del valore delle attività accertate, si comprende chiaramente la convenienza ad aderire a tale procedura. Inoltre, non si può non evidenziare che, per chi possiede attività finanziarie o patrimoniali all’estero, sono sempre meno i Paesi che non hanno stipulato con l’Italia e con l’Unione Europea un accordo di scambio automatico di informazioni. Infatti, molti dei Paesi che fino a poco tempo fa attiravano capitali dall’estero garantendo massima riservatezza ai titolari degli stessi, oggi al contrario sono diventati assolutamente “trasparenti” con il Fisco italiano in virtù degli accordi stipulati. Molti dei Paesi che ancora garantiscono questo tipo di “riservatezza” scontano un elevato rischio paese che non consente di avere un eguale garanzia sulla riappropriazione dei capitali.
OCSE all’attacco delle multinazionali con il CBCR.
Presentata dall’OCSE la versione finale del progetto Base Erosion and Profit Shifting: l’azione 13 si arricchisce del nuovo Country by Country Report, che insieme al Master File e al Local File va a completare gli adempimenti previsti per i Gruppi con ricavi non inferiori ai 750 milioni di euro.
Residenza fiscale e imposte estere modello ocsePaolo Soro
Residenza fiscale e imposte pagate all’estero: il Modello OCSE.
Offriamo una sintetica panoramica delle disposizioni contenute nel Modello Convenzionale OCSE con riferimento alle raccomandazioni relative al concetto di residenza fiscale ed eventuali imposte pagate all’estero.
Schemi rappresentativi di comportamententi anomali: operatività connessa con ...Alessandra Rocca
La Uif ha pubblicato il 10 novembre 2020 schemi rappresentativi di comportamenti anomali diretti a tutti i destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;
5 i capitoli del documento:
• Operatività connessa con illeciti fiscali
• Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti (settori ritenuti a maggiore rischio quello edile, carburanti, beni a contenuto tecnologico, commercio di autoveicoli, logistica, metalli preziosi etc.)
• Frodi sull'iva intracomunitaria
• Frodi fiscali internazionali
• Cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi
Visita il nostro sito http://codicefiscale.it/ per ulteriori informazioni su agenzia delle entrate.L'applicazione di una Agenzia delle Entrate numero UTR non è un processo molto difficile. Tuttavia, è importante notare che si deve essere accuratamente preparati quando si applica per esso. Questo per garantire che non si ritrovi in una situazione in cui si deve andare avanti e indietro cercando di mettere le mani su di esso.
Paolo Battaglia. Fiscalità estera. Credito per le imposte pagate all'estero.Paolo Battaglia
Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero da per le persone fisiche e società residenti. Relazione per Ascheri & Partners. Londra Maggio 2014
Vi propongo una lettura critica di come è strutturato il bilancio di un comune. La presentazione è stata da me preparata per una serata formativa organizzata in collaborazione con ProgReS- Cagliari presso il Circolo Me-Ti di Cagliari.
Esterovestizione e attività di verifica dell'agenziaPaolo Soro
Esterovestizione e attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate.
Un’impresa residente all’estero, sulla base di criteri formali, e in Italia, su fondamenti sostanziali (come spesso accade nel caso di holding straniere che detengono partecipazioni in società domestiche), va incontro ai problemi nascenti dalla normativa sull’esterovestizione. Diamo uno sguardo ai fattori considerati dall’Agenzia delle Entrate nella sua attività di verifica.
Il 6 febbario 2015 ho presentato una relazione su “Il bilancio di un comune in Sardegna” per una lista civica che si sta preparando a vincere le elezioni comunali a Sestu. Ve la propongo
Obama e la sua ridicola crociata fiscalePaolo Soro
Obama e la sua ridicola crociata fiscale
L’Amministrazione USA ha appena annunciato una nuova riforma fiscale tesa a evitare gli intenti elusivi creati dallo spostamento degli utili societari all’estero. Ma cosa avviene negli Stati a stelle e strisce?
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Obama e la sua ridicola crociata fiscale
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Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione parte iPaolo Soro
Le novità del Decreto Crescita e Internazionalizzazione - Prima parte.
Il Decreto Crescita e Internazionalizzazione reca svariate novità relative al concetto e all'individuazione di stabile organizzazione e domicilio delle imprese internazionali, istanza d'interpello, dividendi, interessi, costi black list, consolidato nazionale, trasferimento della residenza, perdite, utili, credito d'imposta estero e spese di rappresentanza. Di seguito pubblichiamo la prima parte (artt. 1 - 4).
Convenzione italia vaticano no al modello ocsePaolo Soro
Convenzione Italia – Vaticano: niente Modello OCSE
Agli onori della cronaca parlamentare, in questi giorni, la ratifica della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana. Nonostante la solita fanfara governativa, il testo è ben lungi dall’essere in linea col Modello Convenzionale OCSE. Unica certezza, il venir meno alle raccomandazioni dettate nell’Action 6 del Piano BEPS.
Accordo Italia – Principato di Monaco
La nuova Voluntary è in partenza e l’Agenzia delle Entrate pensa bene di ricordarlo a una platea di possibili interessati. Diamo qui uno sguardo all’accordo siglato con uno di quei Paesi da cui, statisticamente, è maggiormente probabile il verificarsi di richieste di rimpatrio dei capitali: il Principato di Monaco.
Italia / Panama: Convenzione sui generis
Ricorso alle MAP per determinare la residenza fiscale. Tassazione nello Stato di residenza. Scambio di informazioni limitato e non automatico. L’emananda convenzione con Panama elude i precetti fondamentali del Modello OCSE.
In gazzetta ufficiale il decreto crescita e internazionalizzazionePaolo Soro
E’ in Gazzetta il Decreto Crescita e Internazionalizzazione.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo Crescita e Internazionalizzazione partono i termini concernenti la decorrenza della varie disposizioni ivi inserite. Ricordiamo brevemente queste importanti date.
Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'esteroPaolo Battaglia
Le slide relative al mio intervento su "Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'estero" alla 3a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri & Partners Ltd - London". Londra 24 Gennaio 2014
Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera, analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende internazionalizzarsi.
Crypto Coinference Digital Edition 2022 - Crypto e Tax ReportingCrypto Coinference
Relatore: Gianluca Massini Rosati, Presidente di Soluzione Tasse e Supporting Member di Xriba Association
Nella totale incertezza normativa che domina questa materia in Italia, nel dubbio sulla compilazione del quadro RW ed RT, c’è solo una cosa certa: è fondamentale essere in grado di ricostruire la storia delle proprie cripto e dimostrarne la provenienza al momento del cashout. Scopriremo insieme la differenza tra dichiarazione ed imposizione e come usare la tecnologia per completare il proprio tax report. Qual è il modo migliore per fare cashout e quali sono gli errori da evitare per spendere i propri cripto proventi, mettendosi al riparo dal fisco italiano.
COMMON REPORTING STANDARD (CRS). Powered by BGSM & PartnersPier Luigi Brogi
L'OCSE ha predisposto uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra Paesi (Automatic Exchange Of Information - AEOI) basato sul modello introdotto dagli accordi intergovernativi (IGA) stipulati da diversi Paesi con gli Stati Uniti al fine di implementare la normativa statunitense FATCA.
Lo standard OCSE, definito Common Reporting Standard (CRS), prevede, al pari della normativa FATCA, lo scambio automatico annuale tra Autorità fiscali di informazioni fornite dalle istituzioni finanziarie di ciascun Paese.
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
Dopo essere stata presentata dal Governo lo scorso 15 ottobre, il 20 novembre la Legge di Stabilità 2016 è stata approvata in prima lettura dal Senato ed è quindi arrivata alla Camera dei deputati.
Primo obiettivo della manovra, profondamente modificata rispetto al testo iniziale attraverso un “maxiemendamento” del Governo e poi dall’ampio lavoro svolto dalle Commissioni alla Camera, resta quello di far crescere la fiducia in tutto il Paese, per un’Italia che sia, per usare gli slogan scelti da Palazzo Chigi, «più forte, più semplice, più orgogliosa e più giusta».
Anche i tratti salienti della Legge di Stabilità restano gli stessi: un carattere espansivo volto a favorire la crescita e il lavoro mantenendo al tempo stesso il necessario rigore riguardo il rapporto debito/Pil, la riduzione del carico fiscale per le famiglie e per le imprese, il rilancio degli investimenti, il contrasto alla povertà.
A questi tratti, se ne sono aggiunti altri che paiono decisivi nella lotta contro il terrorismo, che all’indomani dei fatti di Parigi vede l’Italia impegnata con determinazione: la sicurezza e la cultura, vale a dire le armi indispensabili per contrastare e fermare l’Isis. Da qui il cosiddetto “Pacchetto sicurezza-cultura”, finanziato con l’incremento dal 2,2 al 2,4 per cento del deficit 2016 (nel complesso, una dote aggiuntiva pari a circa 3,1 miliardi di euro, 2,6 dei quali diretti alla sicurezza).
La Commissione Bilancio della Camera ha poi introdotto correttivi importanti relativamente al capitolo Mezzogiorno, stanziando circa 2,5 miliardi per 4 anni (oltre 600 milioni annui fino al 2019) per il rilancio degli investimenti.
La Legge di Stabilità ha anche inglobato al suo interno il decreto “salva-banche” – varato dal Governo a fine novembre per evitare la chiusura di quattro istituti in dissesto e tutelare i depositanti, gli obbligazionisti ordinari e i lavoratori – e ha istituito un Fondo “salva-risparmi”, alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, in favore dei piccoli obbligazionisti subordinati che hanno visto svanire i loro risparmi.
Vediamo ora, senza pretesa di poter restituire in modo del tutto esaustivo la ricchezza della manovra, quali sono le principali misure che avranno un immediato impatto sulla vita dei cittadini italiani e sull’attività delle imprese del Paese.
2. PREMESSA
La normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è nata nel 2010 per merito del
Congresso americano con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale offshore dei propri
cittadini. Con questa normativa, gli Stati Uniti pretendono da tutti gli istituti finanziari esteri
(banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio e di intermediazione e altre entità
finanziarie), compresi quelli che non operano negli Stati Uniti, nomi e dati dei loro clienti
assoggettati al fisco americano.
È importante precisare che gli Stati Uniti applicano un criterio di imposizione che prescinde
dal territorio luogo di produzione del reddito, anzi prendono come riferimento la
cittadinanza. Gli altri Paesi invece fanno riferimento al criterio di residenza con i vari
problemi che comporta l’individuazione di questo luogo.
In base alla legislazione degli Stati Uniti sono assoggettati all’obbligo fiscale i cittadini
americani o stranieri residenti negli Stati Uniti, gli americani espatriati e gli stranieri
all’estero con importanti averi negli Stati Uniti.
3. FATCA
Gli istituti finanziari esteri che aderiscono alla normativa in esame devono sottoscrivere un
accordo di natura contrattuale con l’Irs (Internal revenue service), registrarsi, ottenere un
codice identificativo e identificare e classificare la clientela, utilizzando procedure ad hoc, al
fine di individuare i soggetti residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti ed effettuare il reporting
indicando il profilo finanziario del cliente. Per l’Italia, come per tutti i Paesi che hanno
aderito, l’attuazione del FATCA si traduce in uno scambio automatico annuale di
informazioni tra le autorità fiscali dei due Paesi che interessa non più esclusivamente i
cittadini statunitensi, ma anche i conti correnti e assimilati detenuti in territorio
statunitense da residenti italiani. In pratica il FATCA da normativa inizialmente unilaterale
ha acquisito una reciprocità sostanziale.
Occorre precisare che se gli Stati Uniti focalizzano l’attenzione esclusivamente su gli
investimenti finanziari, il nostro Paese prevede in senso più ampio che siano posti sotto
controllo, oltre agli investimenti finanziari, anche gli investimenti in beni immobiliari.
4. FATCA
L’implementazione della normativa FATCA è regolata da Accordi intergovernativi (IGA -
Intergovernmental Agreement) negoziati da ciascun Paese con gli Stati Uniti. Questi IGA
rendono obbligatorie (per tutte le istituzioni finanziarie) la raccolta e la segnalazione delle
informazioni bancarie e fiscali all’autorità fiscale nazionale, che a sua volta li trasmette
all’Irs (l’equivalente statunitense dell’Amministrazione finanziaria italiana).
Un elevato numero di Paesi, di cui la maggior parte europei, tra cui l’Italia, ha optato per la
sottoscrizione dell’accordo intergovernativo; in altri Paesi gli accordi sono in corso di
negoziazione o di ratifica. Nei Paesi in cui non si adotterà l’accordo intergovernativo, la
normativa FATCA sarà implementata tramite la sottoscrizione diretta di un accordo tra le
singole istituzioni finanziarie e l’Irs. In aggiunta, sono previste penali per tutte le istituzioni
finanziarie che non si adegueranno agli obblighi previsti da FATCA.
5. FATCA - CAA
Per quanto riguarda l’Italia, un importante passo avanti sul terreno della trasparenza fiscale a
livello internazionale è stato compiuto con la sottoscrizione (a fine dicembre 2015) e la
pubblicazione (a febbraio 2016) dell’accordo tra l’Agenzia delle Entrate e l’Irs. È proprio per
mezzo di questo accordo che è stato posto un sigillo fondamentale all’implementazione della
normativa FATCA avviata con la firma dell’accordo intergovernativo IGA a Roma il 10 gennaio
2014.
Di fatto, la diffusione del testo dell’intesa raggiunta tra le autorità competenti dei due Paesi,
l’Irs per gli Stati Uniti e l’Agenzia delle Entrate per l’Italia, non è stato che l’ultimo di una serie di
passaggi prescritti dall’accordo. Si è trattato, infatti, di un collegato normativo sostanzialmente
tecnico e procedurale, peraltro già attivo, visto che lo scambio di dati informativi tra le due
controparti era da mesi operativo e in vigore. L’unica novità reale è stata che i termini tecnici e
l’intero quadro procedurale sono stati resi pubblici.
6. FATCA - CAA
L’accordo in questione tra autorità competenti sullo scambio automatico dei dati in ambito FATCA
ha preso il nome di Competent authority arrangement (Caa).
L’accordo FATCA infatti, dopo aver fissato le regole e i contenuti generali di riferimento, affidava alle
autorità competenti dei due Paesi il compito di trovare un accordo su come rendere effettivo lo
scambio di informazioni, cioè, la definizione di una piattaforma procedurale, funzionale e allo stesso
tempo adeguata agli strumenti, alle norme e alle necessità di entrambe le parti contraenti.
Nel Caa sono contenute le regole operative necessarie per la trasmissione/ricezione delle
informazioni tra i due Paesi, inoltre vengono disciplinate specifiche misure per la gestione degli
errori riscontrati dallo Stato ricevente e per l’invio di dati correttivi da parte degli istituti finanziari.
Per lo scambio dei dati le due amministrazioni hanno scelto di utilizzare il servizio "Ides"
(International data exchange services). Qualora emergessero errori nei dati o criticità nella
trasmissione, le due autorità competenti possono consultarsi per risolvere eventuali problematiche.
7. FATCA - CAA
Le informazioni da scambiare tra le due amministrazioni (Agenzia delle Entrate e Irs) sono fornite dalle
istituzioni finanziarie italiane o statunitensi tenute alla comunicazione.
Tra i soggetti interessati rientrano dunque banche, società di gestione del risparmio e di intermediazione,
assicurazioni vita e altre entità finanziarie.
Ad ogni istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione delle informazioni da scambiare viene chiesto di
registrarsi e, in conseguenza di ciò, viene rilasciato un numero identificativo globale, "GIIN".
Secondo l’accordo, l’Irs si impegna a trasmettere annualmente all’Italia la lista delle istituzioni finanziarie
italiane registrate ("FFI list"). In particolare queste ultime, in relazione ad ogni conto statunitense, devono
comunicare:
• il nome o la denominazione sociale o ragione sociale, l’indirizzo e il codice fiscale statunitense di ciascuna
persona statunitense specificata titolare del conto;
• il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;
• la denominazione, il codice fiscale e il codice identificativo della istituzione finanziaria italiana;
• il saldo o il valore del conto.
8. FATCA - CAA
Inoltre è previsto l’invio di alcune informazioni aggiuntive, connesse ai pagamenti effettuati sul conto,
distinte a seconda che si tratti di un conto di custodia, di un conto di deposito o di un conto diverso dai
precedenti. In particolare, nel caso di un conto di custodia statunitense, si prevede che venga comunicato
all’Agenzia delle Entrate:
• l’importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle
attività detenute nel conto, comunque pagati o accreditati sul conto, nel corso dell’anno solare o di
altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;
• i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati
sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.
Nel caso di un conto di deposito statunitense oggetto della comunicazione, viene comunicato l’importo
totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato
periodo di rendicontazione alla clientela.
Infine, se il conto statunitense oggetto di comunicazione è diverso dai precedenti, ad essere comunicato è
l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno o
di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.
9. LA DOPPIA IMPOSIZIONE
La normativa FATCA pone problemi interessanti per quanto riguarda la doppia imposizione
dei redditi nei due Paesi coinvolti. Infatti tali redditi, oltre ad essere soggetti a tassazione
americana, per il principio territoriale sono oggetto di considerazione anche nel Paese in
cui si realizzano; potrebbe essere l’esempio di un cittadino americano residente in Italia, il
quale è fiscalmente residente negli Stati Uniti per cittadinanza, mentre è fiscalmente
residente in Italia per residenza.
Dunque l’applicazione di questa normativa crea non pochi problemi per quanto riguarda la
doppia imposizione dei redditi nei due Paesi coinvolti.
10. LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Se fino ad ora abbiamo argomentato quanto accade al cittadino americano residente in Italia, per
quanto riguarda la sua residenza fiscale americana, adesso concentriamo l’attenzione sulla sua
residenza fiscale italiana, che, come detto, deriva dal fatto che il soggetto risiede in Italia.
Ovviamente questo discorso può essere esteso anche a tutti i cittadini italiani che hanno qualche
investimento all’estero (nel caso specifico, negli Stati Uniti).
La normativa italiana di riferimento prevede che gli investimenti esteri debbano essere sempre
dichiarati nella dichiarazione dei redditi, all’interno del quadro RW.
Nel caso in cui un cittadino (americano residente in Italia o italiano residente in Italia) si trovi ad
essere in possesso di investimenti negli Stati Uniti (il discorso vale anche per investimenti detenuti
in ogni altro Paese) senza aver dichiarato tali investimenti nel quadro RW, si pone un problema che è
simile a quello, già enunciato nelle precedenti slides, del cittadino americano residente in Italia che
non ha mai fatto la dichiarazione dei redditi negli USA.
11. LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Quando ci si trova di fronte ad un tale problema, ci sono in linea di massima due soluzioni:
a) iniziare a dichiarare il proprio investimento negli Stati Uniti a partire dalla successiva
dichiarazione dei redditi;
b) applicare il ravvedimento operoso e ripresentare tutte le dichiarazioni dei redditi
passate pagando una sanzione per la mancata presentazione delle dichiarazioni.
Il primo approccio è generalmente sconsigliato dato che non sana il passato e l’Agenzia
delle Entrate ha la possibilità di controllare i flussi bancari verso gli Stati Uniti. Inoltre,
incrociando i dati l’autorità fiscale può capire se i dati dichiarati nel quadro RW sono
veritieri o meno. Pertanto questa soluzione non è consigliabile, dato che espone il
contribuente al rischio di essere scoperto.
La soluzione corretta è la seconda.
12. LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Ad oggi tutto questo discorso assume un’importanza rilevante dato che il FATCA, finora valutato come
flusso unilaterale dai vari Paesi verso gli Stati Uniti, sta diventando anche un flusso bilaterale.
Le banche americane stanno infatti implementando la stessa metodologia di quelle italiane e a breve
cominceranno a comunicare alle autorità italiane i dati bancari dei cittadini italiani negli Stati Uniti.
Non è ancora chiara la tempistica di attivazione della procedura, ma pare che già a partire dal 2017 i dati
saranno spediti dagli USA verso l’Italia (e verso tutti gli altri Paesi aderenti al FATCA).
Pertanto, tutti coloro che non avessero finora dichiarato in Italia i propri conti correnti americani, sono
interessati ad iniziare una procedura di ravvedimento operoso al fine di evitare che la banca americana,
dove sono detenuti i conti, comunichi all’Agenzia delle Entrate quegli stessi conti prima che questi siano
stati indicati nelle dichiarazioni dei redditi.
Si propone, dunque, a parti invertite, lo stesso problema del FATCA, stavolta con i residenti italiani come
protagonisti, siano essi cittadini americani o cittadini italiani.
13. CONCLUSIONI
In conclusione è importante ricordare che, per quanto riguarda l’applicazione della
normativa FATCA in Italia e quindi delle regole di scambio di informazioni tra il nostro Paese
e gli Stati Uniti, le autorità competenti hanno previsto un periodo transitorio di due anni
(anni di riferimento delle informazioni 2014 e 2015) durante il quale si terrà conto degli
sforzi delle amministrazioni e degli istituti finanziari nello svolgimento dei reciproci
adempimenti.
Per quanto riguarda il termine entro il quale gli operatori finanziari interessati dall’accordo
FATCA dovranno inviare le informazioni sui conti statunitensi, occorre precisare che quelle
relative al 2015 dovevano essere inviate entro il 15 giugno 2016. Per le informazioni
relative agli anni futuri, il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate sarà il 30
aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.