BEPS: Le Azioni 3 e 4
L’Azione N. 3 del Piano BEPS riguarda la stesura di leggi efficaci per le aziende controllate estere (CFC). L’Azione 4 ha per oggetto la limitazione della base imponibile mediante la deduzione degli interessi e altri metodi di pagamento finanziari.
CCCTB – Una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società.
La base imponibile consolidata comune per l’imposta delle società potrebbe risultare uno strumento estremamente efficace per conseguire obiettivi di maggiore equità ed efficienza della tassazione. Dopo la prima proposta datata 2011, si attende di conoscere le novità che dovrebbero essere introdotte l’anno prossimo.
Parlamento europeo in linea BEPS
Il Parlamento europeo ha approvato (con alcuni emendamenti) la proposta della Commissione UE per il contrasto alle pratiche di elusione fiscale perpetrate dai grandi gruppi internazionali. Tali disposizioni intendono uniformarsi completamente alle raccomandazioni dell’OECD’s BEPS Plan.
BEPS: Le Azioni 11-12
Nel contributo odierno, analizziamo le Azioni BEPS 11 e 12.
La Action 11: BEPS DATA ANALYSIS – Misurazione e Monitoraggio BEPS (Measuring and Monitoring BEPS), è concepita per verificare i dati e i risultati conseguiti attraverso il Piano, e sviluppare le conseguenti raccomandazioni in ordine agli indicatori di sviluppo economico da usare.
La Action 12: DISCLOSURE OF AGGRESSIVE TAX PLANNING – Norme obbligatorie di dichiarazione (Mandatory Disclosure Rules), fornisce raccomandazioni dirette all’obbligo di divulgazione di operazioni relative a progetti di pianificazione aggressiva.
OCSE all’attacco delle multinazionali con il CBCR.
Presentata dall’OCSE la versione finale del progetto Base Erosion and Profit Shifting: l’azione 13 si arricchisce del nuovo Country by Country Report, che insieme al Master File e al Local File va a completare gli adempimenti previsti per i Gruppi con ricavi non inferiori ai 750 milioni di euro.
Progetto BEPS: Le Azioni 8-10 (Transfer Pricing to Value Creation)
Di pari passo con la globalizzazione dell’economia, i trasferimenti infragruppo tra diversi Paesi sono aumentati esponenzialmente. Le leggi tributarie sul prezzo di trasferimento hanno l’obiettivo di determinare la reale creazione di valore, evitando illegittime allocazioni dei profitti in giurisdizioni fiscalmente vantaggiose.
The document discusses the OECD's BEPS Action Plan. It summarizes key points from various Actions including addressing tax challenges of the digital economy, neutralizing effects of hybrid mismatch arrangements, and preventing granting of treaty benefits in inappropriate circumstances. The overall goal of the BEPS Action Plan is to develop measures to prevent double non-taxation and ensure multinational enterprises pay tax in jurisdictions where economic activities occur and value is created.
Action 2 – Hybrid Mismatch Arrangements
L’azione N. 2 del progetto BEPS concerne la neutralizzazione degli effetti provocati dai c. d. Hybrid Mismatch Arrangements.
Con l’Action N. 2 del Programma BEPS, l’OCSE si pone l’obiettivo di sviluppare le disposizioni del Modello Convenzionale OCSE, in funzione della progettazione di una normativa nazionale che elimini gli effetti degli strumenti ibridi relativi alla mancata corrispondenza di accordi in materia – a esempio – di doppia non-imposizione, doppia deduzione, e differimento a lungo termine delle imposte.
CCCTB – Una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società.
La base imponibile consolidata comune per l’imposta delle società potrebbe risultare uno strumento estremamente efficace per conseguire obiettivi di maggiore equità ed efficienza della tassazione. Dopo la prima proposta datata 2011, si attende di conoscere le novità che dovrebbero essere introdotte l’anno prossimo.
Parlamento europeo in linea BEPS
Il Parlamento europeo ha approvato (con alcuni emendamenti) la proposta della Commissione UE per il contrasto alle pratiche di elusione fiscale perpetrate dai grandi gruppi internazionali. Tali disposizioni intendono uniformarsi completamente alle raccomandazioni dell’OECD’s BEPS Plan.
BEPS: Le Azioni 11-12
Nel contributo odierno, analizziamo le Azioni BEPS 11 e 12.
La Action 11: BEPS DATA ANALYSIS – Misurazione e Monitoraggio BEPS (Measuring and Monitoring BEPS), è concepita per verificare i dati e i risultati conseguiti attraverso il Piano, e sviluppare le conseguenti raccomandazioni in ordine agli indicatori di sviluppo economico da usare.
La Action 12: DISCLOSURE OF AGGRESSIVE TAX PLANNING – Norme obbligatorie di dichiarazione (Mandatory Disclosure Rules), fornisce raccomandazioni dirette all’obbligo di divulgazione di operazioni relative a progetti di pianificazione aggressiva.
OCSE all’attacco delle multinazionali con il CBCR.
Presentata dall’OCSE la versione finale del progetto Base Erosion and Profit Shifting: l’azione 13 si arricchisce del nuovo Country by Country Report, che insieme al Master File e al Local File va a completare gli adempimenti previsti per i Gruppi con ricavi non inferiori ai 750 milioni di euro.
Progetto BEPS: Le Azioni 8-10 (Transfer Pricing to Value Creation)
Di pari passo con la globalizzazione dell’economia, i trasferimenti infragruppo tra diversi Paesi sono aumentati esponenzialmente. Le leggi tributarie sul prezzo di trasferimento hanno l’obiettivo di determinare la reale creazione di valore, evitando illegittime allocazioni dei profitti in giurisdizioni fiscalmente vantaggiose.
The document discusses the OECD's BEPS Action Plan. It summarizes key points from various Actions including addressing tax challenges of the digital economy, neutralizing effects of hybrid mismatch arrangements, and preventing granting of treaty benefits in inappropriate circumstances. The overall goal of the BEPS Action Plan is to develop measures to prevent double non-taxation and ensure multinational enterprises pay tax in jurisdictions where economic activities occur and value is created.
Action 2 – Hybrid Mismatch Arrangements
L’azione N. 2 del progetto BEPS concerne la neutralizzazione degli effetti provocati dai c. d. Hybrid Mismatch Arrangements.
Con l’Action N. 2 del Programma BEPS, l’OCSE si pone l’obiettivo di sviluppare le disposizioni del Modello Convenzionale OCSE, in funzione della progettazione di una normativa nazionale che elimini gli effetti degli strumenti ibridi relativi alla mancata corrispondenza di accordi in materia – a esempio – di doppia non-imposizione, doppia deduzione, e differimento a lungo termine delle imposte.
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsPaolo Soro
OCSE al lavoro su Transfer Pricing e BEPS
Prendiamo atto del rinnovato impegno da parte di tutte le Amministrazioni Finanziarie nazionali, nel colpire azioni di carattere elusivo poste in essere dalle imprese multinazionali (o, comunque, transnazionali), per fare il punto sulla situazione fiscale derivante dalle problematiche legate al Transfer Pricing e ai fenomeni di BEPS.
BEPS: Le Azioni 5-6
L’azione N. 5 (Harmful Tax Practices) si pone come obiettivo quello di fornire risposte che tengano in debita considerazione trasparenza e sostanza, risultando più efficaci per combattere le pratiche fiscali dannose.
L’azione N. 6 (Treaty Abuse) mira a impedire l’ottenimento di indebiti vantaggi e benefici in situazioni non adeguate, prevedendo delle normative nazionali che evitino qualunque abuso derivante dai trattati bilaterali.
Progetto BEPS: Action Plan 1 – Digital Economy
Sulla base della relazione finale 2015 diramata dall’OCSE, pubblichiamo il primo di una serie di articoli concernenti le 15 azioni del Progetto BEPS. L’azione N. 1 (ADDRESSING THE TAX CHALLENGES OF THE DIGITAL ECONOMY), riguarda le sfide della fiscalità nella Digital Economy.
BEPS: Le Azioni 13-15
Concludiamo l’analisi del Piano BEPS con le Azioni:
13 – TRANSFER PRICING DOCUMENTATION AND COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING (Documentazione sui prezzi di trasferimenti e nuovo report Paese per Paese)
14 - MAKING DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS MORE EFFECTIVE (Soluzioni agli ostacoli derivanti dalle MAP)
15 - DEVELOPING A MULTILATERAL INSTRUMENT TO MODIFY BILATERAL TAX TREATIES (Sviluppo degli strumenti multilaterali per correggere i Trattati bilaterali)
Tax Control Framework: la guida OCSE
L’OCSE ha recentemente pubblicato, tra le varie Linee Guida 2016, una relazione concernente il TCF (Tax Control Framework), cui fa riferimento la circolare 38/E del 16.09.2016, emanata dall’Agenzia delle Entrate, avente a oggetto: “Chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi inerenti il regime di adempimento collaborativo.”
Residenza fiscale e imposte estere modello ocsePaolo Soro
Residenza fiscale e imposte pagate all’estero: il Modello OCSE.
Offriamo una sintetica panoramica delle disposizioni contenute nel Modello Convenzionale OCSE con riferimento alle raccomandazioni relative al concetto di residenza fiscale ed eventuali imposte pagate all’estero.
Stabile organizzazione occulta, work in progress
Il Senato è al lavoro per cercare di regolamentare le Stabili Organizzazioni Occulte in Italia delle OTT. Occorre, però, capire l’utilità concreta di una normativa in conflitto con le disposizioni delle Convenzioni internazionali che, in caso di conflitto, prevalgono rispetto alla legge nazionale.
Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a settembre.
Aspetti critici del Patent Box
La mancata armonizzazione internazionale della normativa sul Patent Box e talune criticità presenti nelle disposizioni nazionali, creano non pochi problemi di carattere pratico. Per contro, sono proprio le lacune esistenti che possono, in determinati casi, prospettare talune buone opportunità internazionali d’investimento.
Italia / Panama: Convenzione sui generis
Ricorso alle MAP per determinare la residenza fiscale. Tassazione nello Stato di residenza. Scambio di informazioni limitato e non automatico. L’emananda convenzione con Panama elude i precetti fondamentali del Modello OCSE.
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza partePaolo Soro
Le novità del Decreto Crescita e Internazionalizzazione - Terza parte.
Il Decreto Crescita e Internazionalizzazione reca svariate novità relative al concetto e all'individuazione di stabile organizzazione e domicilio delle imprese internazionali, istanza d'interpello, dividendi, interessi, costi black list, consolidato nazionale, trasferimento della residenza, perdite, utili, credito d'imposta estero e spese di rappresentanza. Di seguito pubblichiamo la terza e ultima parte (artt. 13 - 16).
COMMON REPORTING STANDARD (CRS). Powered by BGSM & PartnersPier Luigi Brogi
L'OCSE ha predisposto uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra Paesi (Automatic Exchange Of Information - AEOI) basato sul modello introdotto dagli accordi intergovernativi (IGA) stipulati da diversi Paesi con gli Stati Uniti al fine di implementare la normativa statunitense FATCA.
Lo standard OCSE, definito Common Reporting Standard (CRS), prevede, al pari della normativa FATCA, lo scambio automatico annuale tra Autorità fiscali di informazioni fornite dalle istituzioni finanziarie di ciascun Paese.
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materiaUniversity of Ferrara
Parte della presentazione utilizzata durante la lezione tenuta alla LUISS Business School, Master in Diritto tributario, Contabilità e Pianificazione fiscale in data 14 marzo 2017
Pianificazione fiscale internazionale
L’internazionalizzazione delle PMI, specie oggigiorno, si sviluppa obbligatoriamente attraverso un’attenta attività di pianificazione tributaria e previdenziale (prima ancora che economica e finanziaria), rispettosa dei principi concernenti l’abuso del diritto e l’elusione fiscale.
L'Associazione IBAN ha predisposto, in collaborazione con CBA Studio Legale e Tributario, un Libro Bianco volto a formulare proposte concrete, sintetiche e di snello recepimento, per rendere ancora più forte il settore delle start-up, in crescita esponenziale da quando è stata efficacemente introdotta la normativa di cui al D.L.179/2012.
OECD: Branch Mismatch Structures
Stabili organizzazioni disattese; pagamenti dirottati e presunti; doppie deduzioni; disallineamenti; l’OCSE ha recentemente pubblicato un ennesimo rapporto a supporto dell’azione 2 (Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements), del Piano BEPS.
Il public discussion draft, intitolato “BEPS Action 2 – Branch Mismatch Structures” (schemi di disallineamento impositivo connessi alla stabile organizzazione), pubblicato lo scorso 22 agosto dall’OCSE, illustra le fattispecie di particolare insidiosità fiscale insite nei rapporti con le stabili organizzazioni.
Circolari e risoluzioni amministrative
La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vincolante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/normativo come quello italiano, affrontare la crescente complessità concernente la quotidiana attuazione delle varie disposizioni di legge appare spesso un’impresa improba.
Pensieri sotto l’ombrellone: escapologia fiscale
Italiani, siate allegri: è arrivato il mago che vi svela i suoi segreti per riuscire, finalmente, a non pagare le tasse. C’è solo un piccolissimo, insignificante dettaglio da considerare: estote parati (anche voi, come fece lui) a fare un viaggetto in quel di Panama.
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsPaolo Soro
OCSE al lavoro su Transfer Pricing e BEPS
Prendiamo atto del rinnovato impegno da parte di tutte le Amministrazioni Finanziarie nazionali, nel colpire azioni di carattere elusivo poste in essere dalle imprese multinazionali (o, comunque, transnazionali), per fare il punto sulla situazione fiscale derivante dalle problematiche legate al Transfer Pricing e ai fenomeni di BEPS.
BEPS: Le Azioni 5-6
L’azione N. 5 (Harmful Tax Practices) si pone come obiettivo quello di fornire risposte che tengano in debita considerazione trasparenza e sostanza, risultando più efficaci per combattere le pratiche fiscali dannose.
L’azione N. 6 (Treaty Abuse) mira a impedire l’ottenimento di indebiti vantaggi e benefici in situazioni non adeguate, prevedendo delle normative nazionali che evitino qualunque abuso derivante dai trattati bilaterali.
Progetto BEPS: Action Plan 1 – Digital Economy
Sulla base della relazione finale 2015 diramata dall’OCSE, pubblichiamo il primo di una serie di articoli concernenti le 15 azioni del Progetto BEPS. L’azione N. 1 (ADDRESSING THE TAX CHALLENGES OF THE DIGITAL ECONOMY), riguarda le sfide della fiscalità nella Digital Economy.
BEPS: Le Azioni 13-15
Concludiamo l’analisi del Piano BEPS con le Azioni:
13 – TRANSFER PRICING DOCUMENTATION AND COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING (Documentazione sui prezzi di trasferimenti e nuovo report Paese per Paese)
14 - MAKING DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS MORE EFFECTIVE (Soluzioni agli ostacoli derivanti dalle MAP)
15 - DEVELOPING A MULTILATERAL INSTRUMENT TO MODIFY BILATERAL TAX TREATIES (Sviluppo degli strumenti multilaterali per correggere i Trattati bilaterali)
Tax Control Framework: la guida OCSE
L’OCSE ha recentemente pubblicato, tra le varie Linee Guida 2016, una relazione concernente il TCF (Tax Control Framework), cui fa riferimento la circolare 38/E del 16.09.2016, emanata dall’Agenzia delle Entrate, avente a oggetto: “Chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi inerenti il regime di adempimento collaborativo.”
Residenza fiscale e imposte estere modello ocsePaolo Soro
Residenza fiscale e imposte pagate all’estero: il Modello OCSE.
Offriamo una sintetica panoramica delle disposizioni contenute nel Modello Convenzionale OCSE con riferimento alle raccomandazioni relative al concetto di residenza fiscale ed eventuali imposte pagate all’estero.
Stabile organizzazione occulta, work in progress
Il Senato è al lavoro per cercare di regolamentare le Stabili Organizzazioni Occulte in Italia delle OTT. Occorre, però, capire l’utilità concreta di una normativa in conflitto con le disposizioni delle Convenzioni internazionali che, in caso di conflitto, prevalgono rispetto alla legge nazionale.
Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a settembre.
Aspetti critici del Patent Box
La mancata armonizzazione internazionale della normativa sul Patent Box e talune criticità presenti nelle disposizioni nazionali, creano non pochi problemi di carattere pratico. Per contro, sono proprio le lacune esistenti che possono, in determinati casi, prospettare talune buone opportunità internazionali d’investimento.
Italia / Panama: Convenzione sui generis
Ricorso alle MAP per determinare la residenza fiscale. Tassazione nello Stato di residenza. Scambio di informazioni limitato e non automatico. L’emananda convenzione con Panama elude i precetti fondamentali del Modello OCSE.
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza partePaolo Soro
Le novità del Decreto Crescita e Internazionalizzazione - Terza parte.
Il Decreto Crescita e Internazionalizzazione reca svariate novità relative al concetto e all'individuazione di stabile organizzazione e domicilio delle imprese internazionali, istanza d'interpello, dividendi, interessi, costi black list, consolidato nazionale, trasferimento della residenza, perdite, utili, credito d'imposta estero e spese di rappresentanza. Di seguito pubblichiamo la terza e ultima parte (artt. 13 - 16).
COMMON REPORTING STANDARD (CRS). Powered by BGSM & PartnersPier Luigi Brogi
L'OCSE ha predisposto uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra Paesi (Automatic Exchange Of Information - AEOI) basato sul modello introdotto dagli accordi intergovernativi (IGA) stipulati da diversi Paesi con gli Stati Uniti al fine di implementare la normativa statunitense FATCA.
Lo standard OCSE, definito Common Reporting Standard (CRS), prevede, al pari della normativa FATCA, lo scambio automatico annuale tra Autorità fiscali di informazioni fornite dalle istituzioni finanziarie di ciascun Paese.
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materiaUniversity of Ferrara
Parte della presentazione utilizzata durante la lezione tenuta alla LUISS Business School, Master in Diritto tributario, Contabilità e Pianificazione fiscale in data 14 marzo 2017
Pianificazione fiscale internazionale
L’internazionalizzazione delle PMI, specie oggigiorno, si sviluppa obbligatoriamente attraverso un’attenta attività di pianificazione tributaria e previdenziale (prima ancora che economica e finanziaria), rispettosa dei principi concernenti l’abuso del diritto e l’elusione fiscale.
L'Associazione IBAN ha predisposto, in collaborazione con CBA Studio Legale e Tributario, un Libro Bianco volto a formulare proposte concrete, sintetiche e di snello recepimento, per rendere ancora più forte il settore delle start-up, in crescita esponenziale da quando è stata efficacemente introdotta la normativa di cui al D.L.179/2012.
OECD: Branch Mismatch Structures
Stabili organizzazioni disattese; pagamenti dirottati e presunti; doppie deduzioni; disallineamenti; l’OCSE ha recentemente pubblicato un ennesimo rapporto a supporto dell’azione 2 (Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements), del Piano BEPS.
Il public discussion draft, intitolato “BEPS Action 2 – Branch Mismatch Structures” (schemi di disallineamento impositivo connessi alla stabile organizzazione), pubblicato lo scorso 22 agosto dall’OCSE, illustra le fattispecie di particolare insidiosità fiscale insite nei rapporti con le stabili organizzazioni.
Circolari e risoluzioni amministrative
La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vincolante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/normativo come quello italiano, affrontare la crescente complessità concernente la quotidiana attuazione delle varie disposizioni di legge appare spesso un’impresa improba.
Pensieri sotto l’ombrellone: escapologia fiscale
Italiani, siate allegri: è arrivato il mago che vi svela i suoi segreti per riuscire, finalmente, a non pagare le tasse. C’è solo un piccolissimo, insignificante dettaglio da considerare: estote parati (anche voi, come fece lui) a fare un viaggetto in quel di Panama.
Lavoratori migranti: non tutti i mali vengono per nuocere?
La questione dei migranti è attualmente al primo posto fra le priorità che le forze politiche italiane e comunitarie devono affrontare e risolvere. I cittadini attendono risposte concrete con riferimento a una situazione che si va facendo ogni giorno più ardua, a partire dalle problematiche concernenti la pacifica convivenza di popoli così differenti fra loro, nel continente con la più alta densità mondiale.
America first
Trump conferma l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo mondiale sul clima. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e quali sono le implicazioni per il mondo del lavoro.
Il Flexible Benefit
Le aziende metalmeccaniche, a partire dal 1° giugno 2017, devono mettere a disposizione una serie di buoni spesa per il welfare dei dipendenti e dei loro familiari.
L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per le aziende metalmeccaniche e dell’installazione di impianti, datata 26.11.2016, ha varato un nuovo istituto contrattuale che prevede dei particolari contributi economici a favore dei lavoratori: il flexible benefit.
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
Dubai, IVA al via!
Il Ministero delle Finanze degli EAU pubblica le FAQ, confermando per il prossimo 1° gennaio il Via! alla nuova normativa emiratina in materia d’IVA.
Continua la campagna informativa del Governo degli Emirati Arabi Uniti in vista dell’introduzione dell’IVA, prevista per il 1° gennaio 2018: il portale istituzionale del Ministero delle Finanze emiratino, al riguardo, ha pubblicato le risposte ai primi quesiti.
Mamma, ho perso l’aereo!
L’Alitalia al redde rationem.
Nella simpatica commedia americana, record d’incassi al botteghino, il piccolo Macaulay Carson è un passeggero che perde l’aereo per ben due volte. Gli autori, nonostante il successo ottenuto in entrambe le occasioni, hanno ritenuto che non sarebbe stato più credibile fargli mancare il volo anche in una terza circostanza.
In Italia, invece, per la terza volta nel giro di nove anni (2008 – 2013 – 2017), il personale dell’Alitalia (e non solo) “perde l’aereo”.
TTIP e TPP: Mettiamo un po’ d’ordine
Il Transatlantic Trade and Investment Partnership e il Trans Pacific Partnership hanno in comune solo una cosa: il fatto che sono entrambi due accordi di collaborazione (partnership) concernenti gli scambi commerciali internazionali… o forse c’è dell’altro?
Voluntary Disclosure Bis
La Voluntary Disclosure Bis (chiamata in gergo, Voluntary Disclosure 2.0) proposta dal governo consente, ora, la regolarizzazione anche di contanti e valori al portatore conservati in Italia.
Tra le misure contenute nel testo del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (in vigore dal 24.10.2016), collegato alla Legge di Bilancio 2017, coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella GU n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53, troviamo inserita anche la nuova procedura di Voluntary Disclosure (VD), letteralmente: rivelazione volontaria.
L’Unione fa la forza
La crisi che ha pesantemente colpito l’Europa nel 2008 non sembra ancora vedere un’effettiva ripresa generale. Il motivo, a nostro avviso, risiede nell’assenza di una reale unità di intenti all’interno dell’UE.
Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera, analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende internazionalizzarsi.
Pianificazione fiscale etica
E’ possibile sviluppare un’attività di pianificazione fiscale internazionale etica (che sia cioè improntata su condivisibili precetti morali)? A modesto parere di chi scrive, assolutamente sì! E, in questo contributi, si cercherà di fornirne adeguata dimostrazione logica.
Il Gruppo IVA
La Legge denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, appena entrata in vigore, ha introdotto una nuova figura fiscale denominata “Gruppo IVA”, mediante l’inserimento del “Titolo V-bis Gruppo IVA” nel D.P.R 633/72.
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
Il distacco in Italia di dipendenti stranieri
Vediamo come cambiano le procedure del distacco in Italia di dipendenti stranieri, alla luce della normativa 2016 e della recentissima circolare interpretativa (N. 1/2017) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Di seguito si riporta una panoramica relativa ai più eclatanti casi di pianificazione fiscale aggressiva che hanno trovato spazio nelle principali testate giornalistiche mondiali, cercando di comprendere qual è il reale livello di elusione che i grossi gruppi multinazionali arrivano a conseguire.
La mappa internazionale del lavoro
Intrappolati nella nostra quotidianità, lastricata da innumerevoli ed estenuanti adempimenti, siamo spesso costretti a rubare preziosi momenti alle famiglie (e al più che meritato riposo domenicale), per immergerci obtorto collo nello studio delle numerose novità legislative, che oramai scandiscono la vita dei commercialisti con lo stesso ineluttabile alternarsi del giorno alla notte. Così facendo, però, dimentichiamo che abbiamo altresì il dovere di ritagliarci un minimo di tempo da dedicare a un aspetto fondamentale della nostra formazione professionale: ovverossia, l’analisi del mercato nazionale e internazionale in cui operiamo.
Accordo Italia – Principato di Monaco
La nuova Voluntary è in partenza e l’Agenzia delle Entrate pensa bene di ricordarlo a una platea di possibili interessati. Diamo qui uno sguardo all’accordo siglato con uno di quei Paesi da cui, statisticamente, è maggiormente probabile il verificarsi di richieste di rimpatrio dei capitali: il Principato di Monaco.
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali articoloPaolo Soro
Un cittadino straniero può lavorare in Italia per conto di un’impresa nazionale, oppure nella veste di dipendente distaccato da azienda estera.
Ovviamente, oltre ai distaccati, esistono anche i trasfertisti, ma questi lavorano comunque alle dipendenze di un’impresa assoggettata alla normativa locale. Viceversa, nelle ipotesi di distacco, il dipendente resta in forza al datore di lavoro distaccante, e quindi alla normativa ordinaria di base cui quest’ultimo è soggetto.
Tornando ai lavoratori stranieri, nel primo caso (datore di lavoro italiano), evidentemente, non vi possono essere differenze salariali di sorta con qualunque altro dipendente italiano dello stesso datore di lavoro: si applica (o, quanto meno, dovrebbe) la normativa interna.
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali articolo
Beps action 3 4
1. BEPS: Le Azioni 3 e 4
L’Azione N. 3 del Piano BEPS riguarda la stesura di leggi efficaci per le aziende controllate estere
(CFC). L’Azione 4 ha per oggetto la limitazione della base imponibile mediante la deduzione degli
interessi e altri metodi di pagamento finanziari.
Action 3 – Designing Effective Controlled Foreign Company (CFC) Rules
Le leggi sulle CFC (Controlled foreign company) hanno lo scopo di fronteggiare i rischi di elusione,
sia nel proprio Paese di residenza che negli altri Stati interessati, tramite lo spostamento del
reddito tra le varie aziende, da parte di quei contribuenti i quali detengono una partecipazione di
controllo in una o più aziende estere. In mancanza di queste norme, infatti, le CFC offrono
l’opportunità di delocalizzare i profitti e procrastinare a lungo termine la tassazione.
Dal momento in cui è stata predisposta la prima normativa con riferimento alle CFC nel 1962, un
numero sempre maggiore di giurisdizioni ha implementato queste leggi. Oggi, trenta Paesi del
Progetto OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) possiedono leggi sulle CFC, e molti altri
hanno espresso l’intenzione di incrementarle a breve.
Le leggi esistenti sulle CFC non hanno comunque sempre tenuto il passo con i cambiamenti della
situazione economica internazionale, e molte di queste sono state emanate conservando delle
peculiarità che di fatto non risolvono efficacemente i problemi BEPS.
In risposta a tali sfide affrontate dalle regole vigenti sulle CFC, l’Action Plan on Base Erosion and
Profit Shifting richiede lo sviluppo di raccomandazioni con riferimento alla stesura di nuove leggi
che regolano le CFC. Si tratta di un ambito in cui l’OECD non ha svolto un lavoro sufficientemente
significativo in passato: vale a dire, l’attività di collaborazione concreta fra le varie giurisdizioni che
appare indispensabile per la risoluzione dei principali problemi riguardo alla competizione e al
livellamento della concorrenza.
La relazione dell’OCSE espone le diverse raccomandazioni in passaggi successivi (building blocks).
Dette raccomandazioni non sono proposte sotto forma di standard minimi, ma risultano essere
state predisposte affinché la giurisdizione che decida di sottoscriverle possa avere leggi che
impediscano efficacemente al contribuente lo spostamento del reddito presso un’azienda estera.
La relazione prevede sei passaggi necessari per la stesura delle leggi sulle CFC.
1. Definizione di una CFC
Le leggi sulle CFC si applicano generalmente ad aziende estere che sono controllate da
azionisti residenti nella giurisdizione interna (parent jurisdiction). La relazione espone delle
raccomandazioni su come determinare quando gli azionisti abbiano un’influenza sufficiente
su un’azienda estera da rendere quest’ultima una CFC. Vengono inoltre proposte
raccomandazioni su come inquadrare, nel sistema di leggi CFC, le non-corporate entities e
il loro reddito.
2. Esenzioni CFC e requisiti limite (CFC exemptions and threshold requirements)
2. Le leggi esistenti con riferimento alle CFC si applicano spesso solo a seguito dell’adozione di
previsioni quali quelle sulle esenzioni dell’aliquota d’imposta (tax rate exemptions), sui
requisiti anti-elusione (anti-avoidance requirements), e sulla soglia de minimis (de minimis
thresholds). La relazione consiglia di applicare le leggi sulle CFC solo nei confronti delle
aziende estere controllate che sono soggette a un’aliquota d’imposta effettiva (effective
tax rates) significativamente inferiore rispetto a quella che viene applicata nella
giurisdizione interna (parent jurisdiction).
3. Definizione del reddito
Sebbene le leggi esistenti in alcuni Paesi sulle CFC trattino tutto il reddito dell’azienda
controllata come “reddito CFC” (“CFC income”) che viene attribuito agli azionisti della
giurisdizione domestica (parent jurisdiction), molte leggi sulle CFC si applicano solo ad
alcuni tipi di reddito. La relazione consiglia di prevedere che tutte le leggi sulle CFC
includano una definizione del reddito della CFC, ed espone un elenco non esaustivo delle
possibili tecniche (o combinazioni di tecniche) che le leggi sulle CFC possono adoperare per
la suddetta definizione.
4. Calcolo del reddito
Il documento, sul punto, consiglia per le leggi sulle CFC l’utilizzo del sistema della
giurisdizione interna (parent jurisdiction) per il calcolo del reddito della CFC che viene
attribuito agli azionisti. La relazione, inoltre, suggerisce di prescrivere che perdite o profitti
delle CFC possano venire conguagliati solo tramite altrettante perdite o profitti delle stesse
CFC o comunque di altre CFC localizzate nella medesima giurisdizione.
5. Attribuzione del reddito
In proposito, la relazione consiglia che, laddove possibile, l’attribuzione della soglia
(threshold) di reddito sia sempre collegata al valore limite di controllo, e che la percentuale
di utile attribuito venga analogamente calcolata in riferimento a quella di controllo o di
influenza sulla CFC.
6. Prevenzione ed eliminazione della doppia tassazione (Prevention and elimination of double
taxation)
Una delle questioni fondamentali da considerare nella stesura di leggi sulle CFC onde fare
in modo che le stesse risultino davvero efficaci riguarda la necessità di evitare che la loro
applicazione produca una doppia tassazione. Perciò, la relazione enfatizza l’importanza
della prevenzione e dell’eliminazione della doppia tassazione, e consiglia, per esempio, che
la giurisdizione con le leggi sulle CFC permetta un credito d’imposta per le imposte estere
effettivamente pagate, inclusi tutti i tributi versati dalle aziende intermedie collegate fra di
loro in regime di tipo CFC. Viene, inoltre, suggerito ai vari governi di eliminare il problema
della doppia tassazione dei dividendi prodotti (e in generale dei guadagni eventuali) sul
possesso delle azioni di CFC, qualora il reddito delle controllate sia già stato
precedentemente soggetto a tassazione in regime CFC.
Dal momento che ciascun Paese ha priorità e obiettivi differenti per quanto concerne la normativa
locale, le raccomandazioni offrono flessibilità in termini di implementazione delle regole sulle CFC
3. che affrontano i problemi BEPS in maniera coerente con gli obiettivi delle leggi che regolano il
sistema fiscale e delle obbligazioni internazionali della rispettiva giurisdizione di interesse.
Nello specifico, il documento dell’OCSE riconosce che le raccomandazioni devono essere
sufficientemente adattate al sistema normativo dell’UE, e offre possibili opzioni per la stesura che
siano implementabili dagli Stati Membri della Comunità Economica. Una volta implementate, le
raccomandazioni assicurano che i Paesi abbiano leggi sulle CFC che risultino efficaci ed efficienti
nell’affrontare i problemi BEPS.
Action 4 – Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments
Che il denaro sia un bene mobile e fungibile è un dato di fatto. Le multinazionali possono perciò
ottenere risparmi fiscali con l’aggiustamento del capitale di debito tra aziende diverse dello stesso
gruppo.
Studi accademici hanno dimostrato l’incidenza della normativa fiscale locale sulla quantità di
debito delle diverse aziende facenti parte del medesimo gruppo, ed è ben noto che i gruppi
societari possono agevolmente aumentare o diminuire il debito di un’azienda “interna” attraverso
le cosi dette operazioni di finanziamento infragruppo (intra-group financing).
Possono inoltre essere utilizzati strumenti finanziari per effettuare pagamenti che sono
economicamente identici a degli interessi, ma che assumono una forma differente a livello legale,
aggirando in questo modo le restrizioni sulla deducibilità degli interessi.
I rischi BEPS in quest’area possono presentare tre diversi scenari:
I) Gruppi che allocano quote di indebitamento di terze parti in Paesi che presentano
aliquote fiscali più elevate.
II) Gruppi che utilizzano operazioni infragruppo (intra-group loans) per generare deduzioni
di interessi in eccesso per un’azienda del gruppo nei confronti di terze parti.
III) Gruppi che utilizzano finanziamenti di terze parti (o altre comuni operazioni
infragruppo) per finanziare reddito non tassabile.
Per affrontare i rischi di cui sopra, l’Azione 4 del Piano BEPS ha posto come obiettivo quello di
fornire delle raccomandazioni con riferimento alle modalità più appropriate per la stesura di una
normativa che impedisca l’erosione della base imponibile tramite l’utilizzo degli interessi.
La relazione OCSE ha preso in esame svariate modalità differenti e consiglia un approccio che
affronta direttamente i rischi sopra esposti.
L’approccio consigliato si basa su una regola che prevede un rapporto fisso al fine di limitare le
deduzioni che può effettuare un’entità economica per interessi netti e per pagamenti
economicamente equivalenti agli interessi, a una percentuale del suo EBITDA (Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), vale a dire: il margine operativo lordo. Questa
regola dovrebbe perlomeno essere applicata a tutti gli enti di un gruppo internazionale. Per
assicurarsi che ogni Paese preveda, per il rapporto in questione, un parametro tale da riuscire a
4. impedire il presentarsi di rischi BEPS, considerato che non tutti i Paesi si trovano nella stessa
situazione, è stato previsto un gruppo di valori per il predetto rapporto che varia tra il 10% e il
30%.
La relazione espone, poi, quali siano i fattori che debbano essere tenuti presenti dai vari Paesi al
fine di decidere il valore che il citato rapporto fisso dovrà avere all’interno del menzionato range
concesso. L’approccio suggerito potrà pure essere accompagnato da un gruppo di valori per il
rapporto fisso a livello mondiale, consentendo a un’entità economica di superare tali limiti in
alcune circostanze.
Essendo evidente che vi sono gruppi che presentano un tasso di indebitamento nei confronti di
terze parti molto elevato non per motivi fiscali, l’approccio consigliato offre altresì una misura che
prevede un rapporto a livello di gruppo, al posto del menzionato rapporto fisso. Questa seconda
regola consente all’entità che presenta spese per interessi netti superiori al livello concesso dal
rapporto fissato nella giurisdizione di riferimento, di dedurre detti costi per un ammontare pari al
livello del rapporto di spese per interessi netti / EBITDA a livello di gruppo.
I Paesi possono, poi, prevedere un rialzo fino al 10% del livello della deducibilità degli interessi del
gruppo nei confronti di terze parti in modo da evitare la doppia tassazione.
La regola del rapporto basato sul reddito a livello di gruppo (earnings-based worldwide group ratio
rule) può inoltre essere sostituita da differenti misure a livello dei vari gruppi, come la regola
"equity escape" (che confronta il livello di capitale proprio di un’entità economica con le attività
detenute dal gruppo), la quale viene già attualmente applicata in alcuni Paesi.
Le giurisdizioni possono, peraltro, decidere di non introdurre alcuna regola con riferimento ai
rapporti a livello di gruppo. Infatti, qualora un Paese decidesse di non introdurre alcuna delle
misure sopra citate sui rapporti a livello di gruppo, verrà applicata la regola del rapporto fisso a
tutti gli enti, sia in un contesto di gruppo internazionale che in un contesto di gruppo locale, senza
discriminazioni di alcun genere.
Evidentemente, l’approccio consigliato avrà un impatto maggiore sugli enti che presentano un alto
livello di spese per interessi netti e un alto rapporto di spese per interessi netti / EBITDA,
specialmente qualora il valore del rapporto per la singola entità risulti più elevato di quello
applicato al gruppo. Si tratta, in sostanza, di un approccio diretto avente lo scopo di assicurare che
le deduzioni di un’entità economica per interessi siano direttamente connesse al reddito tassabile
generato dalle attività svolte.
Una caratteristica importante della regola del rapporto fisso è quella che prevede la limitazione
delle sole deduzioni per interessi netti di un’entità; cioè, della sola parte di spesa per interessi che
sia superiore rispetto agli interessi sul reddito (Interest expense in excess of Interest income). La
regola, infatti, non impedisce a un gruppo di aumentare l’indebitamento nei confronti di terze
parti a livello centrale e/o per entità economiche che sono più efficienti nella gestione dei fattori
non fiscali (credit rating, valuta, accesso al mercato dei capitali), e in seguito riallocare i
5. finanziamenti ottenuti tra le varie aziende del gruppo in ragione delle utilità concernenti le attività
di gestione operativa del gruppo stesso.
L’approccio consigliato permette inoltre ai Paesi di accompagnare la regola del rapporto fisso e
quella del rapporto a livello di gruppo con altre previsioni che riducano l’impatto delle misure sugli
enti o in situazioni che pongono rischi BEPS inferiori.
Alcuni esempi.
i) Una soglia de minimis che escluda le entità economiche con un livello di spesa per
interessi netti troppo basso. Quando un gruppo ha più di un’entità in uno stesso Paese,
è consigliabile che il limite sia calcolato a livello di spese per interessi netti per tutto il
gruppo di aziende del Paese.
ii) L’esclusione degli interessi pagati a terze parti che siano maturati su prestiti vincolati,
utilizzati per il finanziamento di progetti con finalità sociali (public-benefit projects). In
questi casi un’entità economica potrebbe presentare un livello di indebitamento molto
elevato ma, in ragione della natura del progetto e del forte legame che il progetto ha
con il settore pubblico, i rischi BEPS dovrebbero comunque essere considerati in misura
ridotta.
iii) Le spese per interessi non dovuti portate avanti nel tempo o la capacità per interessi
non utilizzata, qualora le deduzioni di spese per interessi netti della singola entità
economica siano inferiori al livello massimo concesso per l’utilizzo negli esercizi futuri.
Questa previsione diminuisce l’impatto della volatilità del reddito sulla capacità di
un’entità economica di dedurre spese per interessi. Le spese per interessi non dovuti
portate avanti nel tempo aiutano inoltre le aziende che sopportano elevati costi a titolo
di interessi per investimenti a lungo termine e che dovrebbero produrre reddito
tassabile negli esercizi futuri, viceversa permettendo alle aziende che hanno una
perdita di esercizio di chiedere una deduzione degli interessi quando torneranno in
attivo.
La relazione consiglia anche di supportare l’approccio con misure specifiche per la prevenzione del
suo aggiramento, per esempio, tramite l’artificiale riduzione del livello di spesa per interessi netti.
È, poi, suggerito di valutare l’introduzione di misure che affrontino specifici rischi BEPS che non
possono essere risolti dall’approccio consigliato, quali quelli che si verificano quando un’entità
economica senza spese per interessi netti presenta interessi sul reddito (interest income).
Infine, il documento dell’OCSE riconosce che i settori bancari e assicurativi presentano
caratteristiche specifiche che devono essere tenute in considerazione, e perciò risulta necessaria
la stesura di misure specifiche ed eque che affrontino i rischi BEPS in detti settori. Al riguardo,
ulteriori lavori tecnici verranno condotti in specifiche aree dell’approccio consigliato, incluse le
attività dettagliate per quanto concerne la misure del rapporto a livello di gruppo e le altre misure
specifiche per combattere i rischi posti dai gruppi del settore bancario e assicurativo. Questo
lavoro dovrebbe giungere a compimento entro il corrente anno 2016.
6. L’ammontare di interessi infragruppo e di pagamenti economicamente equivalenti agli interessi
dipende anche dalle misure sul prezzo di trasferimento (transfer pricing).
La Revisione del Capitolo I delle Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations sotto le Azioni 8-10 del Piano BEPS, contenute nell’OECD Report Aligning Transfer
Pricing Outcomes with Value Creation, del 2015, limita l’ammontare di interessi pagabili da un
gruppo di aziende senza adeguata spiegazione a non più del ritorno del c. d. tasso di risk-free sul
finanziamento ricevuto, e richiede che sinergie di gruppo siano messe in atto nella valutazione dei
pagamenti di natura finanziaria infragruppo.
Ulteriori lavori sugli aspetti del prezzo di trasferimento (transfer pricing) delle transazioni
finanziarie saranno effettuati tra il 2016 e il 2017 (avremo comunque modo di tornare più
approfonditamente sull’argomento allorché analizzeremo le azioni 8-10 del BEPS).
Solo un’implementazione coordinata dell’approccio raccomandato sarà in condizione di avere
successo nell’impedire che i gruppi internazionali utilizzino il ricorso al debito per ottenere i
risultati paventati nel Piano BEPS.
E, allora, per assicurarsi che detto raccomandato approccio rimanga efficace nel contrasto dei
rischi BEPS che potrebbero manifestarsi in caso di operazioni che coinvolgano il pagamento di
interessi, l’implementazione, la gestione e l’impatto dell’approccio saranno monitorati nel tempo,
in modo da permettere una relazione completa e corroborata dai dati necessari in funzione
dell’importanza delle misure da adottare.