COMMON REPORTING STANDARD
(CRS)
PREMESSA
Nell’ambito delle recenti iniziative internazionali di cooperazione nella lotta all’evasione
fiscale, l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha
predisposto uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra Paesi
(Automatic Exchange Of Information - AEOI) basato sul modello introdotto dagli accordi
intergovernativi (IGA) stipulati da diversi Paesi con gli Stati Uniti al fine di implementare la
normativa statunitense FATCA.
Lo standard OCSE, definito Common Reporting Standard (CRS), prevede, al pari della
normativa FATCA, lo scambio automatico annuale tra Autorità fiscali di informazioni fornite
dalle istituzioni finanziarie di ciascun Paese. Informazioni anagrafiche e finanziarie sui
titolari dei conti presso gli intermediari finanziari, che non siano fiscalmente residenti nel
Paese in cui risiede l’intermediario finanziario.
VERSO IL CRS
Lo scambio di informazioni è stato ed è da tempo al centro dell’attenzione e dei lavori di
molte organizzazioni internazionali tra cui l’OCSE, la Commissione europea e il Global
Forum on Transparency and Exchange of Information.
Nel maggio del 2013 il Consiglio europeo si è impegnato per dare priorità agli sforzi di
estendere lo scambio automatico di informazioni a livello europeo e globale. Il 12 giugno
2013 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa per includere lo
scambio automatico di informazioni nella direttiva sulla cooperazione amministrativa
(direttiva 2011/16/UE). Il 6 settembre 2013, infine, i leader del G20 si sono impegnati ad
adottare quale global standard lo scambio di informazioni automatico e a supportare i
lavori dell’OCSE.
VERSO IL CRS
Nel luglio del 2014, più precisamente il 21 luglio, l’OCSE ha pubblicato il modello completo e definitivo
dello Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters. Questo
documento, sviluppato appunto dall’OCSE su mandato del G20, si propone come modello per lo scambio
di informazioni tra Amministrazioni fiscali, definendo l’oggetto, la modalità e la tempistica delle
informazioni da scambiare e ponendo solide basi affinché lo scambio automatico di informazioni possa
diventare uno standard globale.
Il documento Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information è formato da tre parti:
• la prima parte offre un’illustrazione di sintesi dello standard evidenziandone le premesse e le
intenzioni;
• la seconda parte riporta il testo del Model Competent Authority Agreement (Model CAA) e del Common
Reporting Standard (CRS).
• la terza parte contiene il commentario esplicativo del Model CAA e del CRS.
MODEL CAA
Il Model CAA rappresenta un modello di accordo per lo scambio di informazioni in via
automatica fra le Autorità competenti degli Stati contraenti.
Sulla base delle disposizioni di cui alla sezione 2 del Model CAA, le Autorità competenti
degli Stati contraenti si impegnano a scambiare, in via automatica e a cadenza annuale, con
riferimento a ogni reportable account, le informazioni riguardanti:
• nominativo e dati identificativi del titolare del conto;
• numero di conto;
• denominazione e dati identificativi dell’istituto finanziario che effettua la comunicazione;
• saldo o valore del conto medesimo al termine dell’anno solare interessato o di un altro
periodo di riferimento adeguato.
MODEL CAA
Per quanto riguarda le tempistiche e le modalità per lo scambio di informazioni e per la
cooperazione fra le Autorità competenti degli Stati contraenti, il Model CAA prevede che la
trasmissione delle informazioni rilevanti relative a un determinato anno solare avvenga
entro nove mesi dal termine del medesimo.
Il Model CAA stabilisce inoltre che le Autorità competenti degli Stati contraenti collaborino
al fine di assicurare la compliance degli istituti finanziari, provvedendo a notificare
reciprocamente eventuali errori, incompletezze o casi di inadempienza. Infine, come
evidenziato dalla sezione 5 del Model CAA, la totalità delle informazioni scambiate dovrà
essere soggetta alle regole di riservatezza e di protezione dei dati personali.
CRS
Il CRS, invece, contiene le disposizioni sul contenuto dei dati da riportare, nonché l’illustrazione
delle procedure di due diligence cui gli istituti finanziari dovrebbero attenersi ai fini di identificare i
cosiddetti reportable accounts.
Il CRS sviluppato dall’OCSE riprende ampiamente nei contenuti quanto previsto dal modello
americano FATCA. Tuttavia, la differenza sostanziale è che mentre il FATCA si basa su accordi
bilaterali, di scambio informazioni conclusi dall’Amministrazione americana con i singoli Stati, lo
standard messo a punto dall’OCSE si propone come uno strumento multilaterale a cui più Stati
possono aderire.
Con riguardo alle regole di reporting stabilite dal CRS, appare opportuno specificare che, al fine di
limitare le "scappatoie fiscali" e le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di
comunicazione attraverso l’allocazione di assets in istituti o in investimenti non "coperti" dallo
standard, l’ambito di applicazione del regime di reporting è particolarmente ampio.
CRS
In particolare le informazioni previste dal CRS includono:
• informazioni finanziarie scambiate, le quali includono svariate tipologie di income, tra cui
interessi, dividendi, redditi derivanti da contratti assicurativi, nonché redditi prodotti da assets
depositati in conto;
• informazioni relative ai titolari dei conti soggetti a reporting, siano essi persone fisiche o persone
giuridiche, quali ad esempio società, fondazioni, trusts;
• informazioni inerenti gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni, i quali includono, oltre
agli istituti bancari, intermediari finanziari, brokers, compagnie che forniscono servizi assicurativi
e organismi di investimento collettivo.
Le disposizioni del CRS relative alle procedure di due diligence effettuano una distinzione tra i conti
detenuti da persone fisiche e quelli detenuti da persone giuridiche, nonché tra pre-existing accounts
e new accounts, tenendo conto del fatto che risulta meno agevole, per un istituto finanziario,
ottenere informazioni da parte dei titolari di conti già esistenti piuttosto che richiedere tali
informazioni al momento dell’apertura del conto.
ADESIONE DA PARTE DEGLI STATI
Alla data dell’adozione del modello completo e definitivo dello Standard for Automatic
Exchange of Financial Account Information (luglio 2014), più di 65 Paesi (tra cui l’Italia)
avevano dichiarato ufficialmente e pubblicamente di voler procedere alla sua
implementazione. Ad oggi l’impatto dello standard è esteso a oltre 90 Paesi, anche quelli
storicamente "opachi" come Svizzera, Isole Cayman, Bahamas, ecc., i quali hanno
annunciato la loro adesione allo standard globale di scambio di informazioni. Di questi, 56
si sono impegnati a darvi attuazione nel 2016 (per poi scambiare dati nel 2017), mentre
circa 40 giurisdizioni si sono impegnate nello scambio con una tempistica posticipata di un
anno (2018).
ADESIONE DA PARTE DEI PAESI UE ED EXTRA UE
L’attuazione dello standard globale tra i Paesi membri dell’UE è avvenuta adottando la
direttiva 2014/107/UE, che ha modificato la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione
amministrativa in ambito fiscale. La direttiva del 2014 ha il pregio di aver recepito un unico
standard globale (il CRS appunto, figlio del FATCA), riducendo al minimo i costi e gli oneri
amministrativi per gli intermediari finanziari chiamati ad attuarlo.
Lo scambio di informazioni in via automatica con i Paesi extra UE si è basato invece sulla
Convezione per la Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale del 1998 dell’OCSE
(modificata nel 2010) e sull’Accordo quadro multilaterale (Multi-lateral CAA) sviluppato nel
2014 dall’OCSE e aperto alla firma di tutte le Giurisdizioni interessate a parteciparvi.
ADESIONE DA PARTE DELL’ITALIA
Nel contesto italiano, i primi obblighi CRS sono contenuti nella legge 18 giugno 2015, n. 95.
Questa è una legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale
internazionale e ad applicare la normativa FATCA.
Il 31 dicembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 303, il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 che attua la legge del 18 giugno 2015 e
la direttiva 2014/107/UE del Consiglio europeo.
Dunque, il decreto del dicembre 2015 rende operativi gli accordi internazionali sullo
scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali introducendo nell’ordinamento
italiano lo standard OCSE del 2014 (il CRS) e divenuto, ad oggi, il riferimento
imprescindibile per una efficace azione di contrasto all’evasione fiscale transnazionale.
ADESIONE DA PARTE DELL’ITALIA
Il decreto del 28 dicembre 2015 prescrive quali siano le informazioni che gli intermediari
finanziari italiani devono raccogliere e trasmettere all’Agenzia delle Entrate e quali siano le
regole procedurali da seguire.
Il decreto, inoltre, attuando la direttiva 2014/107/UE e la legge n. 95/2015, permette agli
intermediari di utilizzare le stesse procedure che già sono utilizzate ai fini FATCA nonché le
procedure AML/KYC (Anti Money Laundering/Know Your Customer) di adeguata verifica
della clientela disposte ai fini antiriciclaggio dal D.Lgs. N. 231/2007, consentendo di attuare
sinergie e di contenere i costi di compliance amministrativa.
Con il Common Reporting Standard l’Italia riceverà le informazioni relative alle attività
finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti in Italia, e, reciprocamente, trasmetterà
le medesime informazioni agli altri Paesi, europei e non, che aderiscono al CRS.
CONCLUSIONI
In conclusione si può affermare che lo standard globale per lo scambio automatico di
informazioni rappresenta un ambizioso modello che aiuterà le autorità degli Stati aderenti
nella lotta alla frode e all’evasione fiscale.

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    PREMESSA Nell’ambito delle recentiiniziative internazionali di cooperazione nella lotta all’evasione fiscale, l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha predisposto uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra Paesi (Automatic Exchange Of Information - AEOI) basato sul modello introdotto dagli accordi intergovernativi (IGA) stipulati da diversi Paesi con gli Stati Uniti al fine di implementare la normativa statunitense FATCA. Lo standard OCSE, definito Common Reporting Standard (CRS), prevede, al pari della normativa FATCA, lo scambio automatico annuale tra Autorità fiscali di informazioni fornite dalle istituzioni finanziarie di ciascun Paese. Informazioni anagrafiche e finanziarie sui titolari dei conti presso gli intermediari finanziari, che non siano fiscalmente residenti nel Paese in cui risiede l’intermediario finanziario.
  • 3.
    VERSO IL CRS Loscambio di informazioni è stato ed è da tempo al centro dell’attenzione e dei lavori di molte organizzazioni internazionali tra cui l’OCSE, la Commissione europea e il Global Forum on Transparency and Exchange of Information. Nel maggio del 2013 il Consiglio europeo si è impegnato per dare priorità agli sforzi di estendere lo scambio automatico di informazioni a livello europeo e globale. Il 12 giugno 2013 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa per includere lo scambio automatico di informazioni nella direttiva sulla cooperazione amministrativa (direttiva 2011/16/UE). Il 6 settembre 2013, infine, i leader del G20 si sono impegnati ad adottare quale global standard lo scambio di informazioni automatico e a supportare i lavori dell’OCSE.
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    VERSO IL CRS Nelluglio del 2014, più precisamente il 21 luglio, l’OCSE ha pubblicato il modello completo e definitivo dello Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters. Questo documento, sviluppato appunto dall’OCSE su mandato del G20, si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali, definendo l’oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare e ponendo solide basi affinché lo scambio automatico di informazioni possa diventare uno standard globale. Il documento Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information è formato da tre parti: • la prima parte offre un’illustrazione di sintesi dello standard evidenziandone le premesse e le intenzioni; • la seconda parte riporta il testo del Model Competent Authority Agreement (Model CAA) e del Common Reporting Standard (CRS). • la terza parte contiene il commentario esplicativo del Model CAA e del CRS.
  • 5.
    MODEL CAA Il ModelCAA rappresenta un modello di accordo per lo scambio di informazioni in via automatica fra le Autorità competenti degli Stati contraenti. Sulla base delle disposizioni di cui alla sezione 2 del Model CAA, le Autorità competenti degli Stati contraenti si impegnano a scambiare, in via automatica e a cadenza annuale, con riferimento a ogni reportable account, le informazioni riguardanti: • nominativo e dati identificativi del titolare del conto; • numero di conto; • denominazione e dati identificativi dell’istituto finanziario che effettua la comunicazione; • saldo o valore del conto medesimo al termine dell’anno solare interessato o di un altro periodo di riferimento adeguato.
  • 6.
    MODEL CAA Per quantoriguarda le tempistiche e le modalità per lo scambio di informazioni e per la cooperazione fra le Autorità competenti degli Stati contraenti, il Model CAA prevede che la trasmissione delle informazioni rilevanti relative a un determinato anno solare avvenga entro nove mesi dal termine del medesimo. Il Model CAA stabilisce inoltre che le Autorità competenti degli Stati contraenti collaborino al fine di assicurare la compliance degli istituti finanziari, provvedendo a notificare reciprocamente eventuali errori, incompletezze o casi di inadempienza. Infine, come evidenziato dalla sezione 5 del Model CAA, la totalità delle informazioni scambiate dovrà essere soggetta alle regole di riservatezza e di protezione dei dati personali.
  • 7.
    CRS Il CRS, invece,contiene le disposizioni sul contenuto dei dati da riportare, nonché l’illustrazione delle procedure di due diligence cui gli istituti finanziari dovrebbero attenersi ai fini di identificare i cosiddetti reportable accounts. Il CRS sviluppato dall’OCSE riprende ampiamente nei contenuti quanto previsto dal modello americano FATCA. Tuttavia, la differenza sostanziale è che mentre il FATCA si basa su accordi bilaterali, di scambio informazioni conclusi dall’Amministrazione americana con i singoli Stati, lo standard messo a punto dall’OCSE si propone come uno strumento multilaterale a cui più Stati possono aderire. Con riguardo alle regole di reporting stabilite dal CRS, appare opportuno specificare che, al fine di limitare le "scappatoie fiscali" e le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione attraverso l’allocazione di assets in istituti o in investimenti non "coperti" dallo standard, l’ambito di applicazione del regime di reporting è particolarmente ampio.
  • 8.
    CRS In particolare leinformazioni previste dal CRS includono: • informazioni finanziarie scambiate, le quali includono svariate tipologie di income, tra cui interessi, dividendi, redditi derivanti da contratti assicurativi, nonché redditi prodotti da assets depositati in conto; • informazioni relative ai titolari dei conti soggetti a reporting, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, quali ad esempio società, fondazioni, trusts; • informazioni inerenti gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni, i quali includono, oltre agli istituti bancari, intermediari finanziari, brokers, compagnie che forniscono servizi assicurativi e organismi di investimento collettivo. Le disposizioni del CRS relative alle procedure di due diligence effettuano una distinzione tra i conti detenuti da persone fisiche e quelli detenuti da persone giuridiche, nonché tra pre-existing accounts e new accounts, tenendo conto del fatto che risulta meno agevole, per un istituto finanziario, ottenere informazioni da parte dei titolari di conti già esistenti piuttosto che richiedere tali informazioni al momento dell’apertura del conto.
  • 9.
    ADESIONE DA PARTEDEGLI STATI Alla data dell’adozione del modello completo e definitivo dello Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (luglio 2014), più di 65 Paesi (tra cui l’Italia) avevano dichiarato ufficialmente e pubblicamente di voler procedere alla sua implementazione. Ad oggi l’impatto dello standard è esteso a oltre 90 Paesi, anche quelli storicamente "opachi" come Svizzera, Isole Cayman, Bahamas, ecc., i quali hanno annunciato la loro adesione allo standard globale di scambio di informazioni. Di questi, 56 si sono impegnati a darvi attuazione nel 2016 (per poi scambiare dati nel 2017), mentre circa 40 giurisdizioni si sono impegnate nello scambio con una tempistica posticipata di un anno (2018).
  • 10.
    ADESIONE DA PARTEDEI PAESI UE ED EXTRA UE L’attuazione dello standard globale tra i Paesi membri dell’UE è avvenuta adottando la direttiva 2014/107/UE, che ha modificato la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale. La direttiva del 2014 ha il pregio di aver recepito un unico standard globale (il CRS appunto, figlio del FATCA), riducendo al minimo i costi e gli oneri amministrativi per gli intermediari finanziari chiamati ad attuarlo. Lo scambio di informazioni in via automatica con i Paesi extra UE si è basato invece sulla Convezione per la Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale del 1998 dell’OCSE (modificata nel 2010) e sull’Accordo quadro multilaterale (Multi-lateral CAA) sviluppato nel 2014 dall’OCSE e aperto alla firma di tutte le Giurisdizioni interessate a parteciparvi.
  • 11.
    ADESIONE DA PARTEDELL’ITALIA Nel contesto italiano, i primi obblighi CRS sono contenuti nella legge 18 giugno 2015, n. 95. Questa è una legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA. Il 31 dicembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 303, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 che attua la legge del 18 giugno 2015 e la direttiva 2014/107/UE del Consiglio europeo. Dunque, il decreto del dicembre 2015 rende operativi gli accordi internazionali sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali introducendo nell’ordinamento italiano lo standard OCSE del 2014 (il CRS) e divenuto, ad oggi, il riferimento imprescindibile per una efficace azione di contrasto all’evasione fiscale transnazionale.
  • 12.
    ADESIONE DA PARTEDELL’ITALIA Il decreto del 28 dicembre 2015 prescrive quali siano le informazioni che gli intermediari finanziari italiani devono raccogliere e trasmettere all’Agenzia delle Entrate e quali siano le regole procedurali da seguire. Il decreto, inoltre, attuando la direttiva 2014/107/UE e la legge n. 95/2015, permette agli intermediari di utilizzare le stesse procedure che già sono utilizzate ai fini FATCA nonché le procedure AML/KYC (Anti Money Laundering/Know Your Customer) di adeguata verifica della clientela disposte ai fini antiriciclaggio dal D.Lgs. N. 231/2007, consentendo di attuare sinergie e di contenere i costi di compliance amministrativa. Con il Common Reporting Standard l’Italia riceverà le informazioni relative alle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti in Italia, e, reciprocamente, trasmetterà le medesime informazioni agli altri Paesi, europei e non, che aderiscono al CRS.
  • 13.
    CONCLUSIONI In conclusione sipuò affermare che lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni rappresenta un ambizioso modello che aiuterà le autorità degli Stati aderenti nella lotta alla frode e all’evasione fiscale.