MAP – Mutual Agreement Procedure
Nel MEMAP (Manual on Effective Mutual Agreement Procedures), l’OCSE fornisce una guida indispensabile a tutte le Autorità competenti sull’applicazione e sulla gestione delle MAP (Mutual Agreement Procedure), ossia le procedure per gli accordi reciproci.
Le procedure sugli accordi reciproci sono previste dall’art. 25 dell’OECD Model Tax Convention
Cambia volto la giustizia civile. A partire dal 20 marzo, infatti, entra in vigore la riforma approvata un anno fa e per un gran numero di cause civili non sarà più possibile far ricorso al giudice senza aver prima tentato la via della conciliazione di fronte ad uno degli organismi abilitati. Solo se l'accordo non si raggiunge si andrà in tribunale.
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsPaolo Soro
OCSE al lavoro su Transfer Pricing e BEPS
Prendiamo atto del rinnovato impegno da parte di tutte le Amministrazioni Finanziarie nazionali, nel colpire azioni di carattere elusivo poste in essere dalle imprese multinazionali (o, comunque, transnazionali), per fare il punto sulla situazione fiscale derivante dalle problematiche legate al Transfer Pricing e ai fenomeni di BEPS.
Costi black list: deduzione ordinaria a decorrere dal 2016.
Dopo la discussa modifica attuata a settembre col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, arriva la Legge di Stabilità 2016 a mettere definitivamente la parola “fine” all’affaire black list: dal 1° gennaio, deduzione equiparata a tutti gli altri costi ordinari.
A gentle introduction to the Italian VAT, considering also the essential rules in the 2006/112 directive [in Italian]. This presentation has been used during the march 1st 2019 lesson at the Course manged by the Association of Chartered Accountants of Verona.
Action 2 – Hybrid Mismatch Arrangements
L’azione N. 2 del progetto BEPS concerne la neutralizzazione degli effetti provocati dai c. d. Hybrid Mismatch Arrangements.
Con l’Action N. 2 del Programma BEPS, l’OCSE si pone l’obiettivo di sviluppare le disposizioni del Modello Convenzionale OCSE, in funzione della progettazione di una normativa nazionale che elimini gli effetti degli strumenti ibridi relativi alla mancata corrispondenza di accordi in materia – a esempio – di doppia non-imposizione, doppia deduzione, e differimento a lungo termine delle imposte.
Cambia volto la giustizia civile. A partire dal 20 marzo, infatti, entra in vigore la riforma approvata un anno fa e per un gran numero di cause civili non sarà più possibile far ricorso al giudice senza aver prima tentato la via della conciliazione di fronte ad uno degli organismi abilitati. Solo se l'accordo non si raggiunge si andrà in tribunale.
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsPaolo Soro
OCSE al lavoro su Transfer Pricing e BEPS
Prendiamo atto del rinnovato impegno da parte di tutte le Amministrazioni Finanziarie nazionali, nel colpire azioni di carattere elusivo poste in essere dalle imprese multinazionali (o, comunque, transnazionali), per fare il punto sulla situazione fiscale derivante dalle problematiche legate al Transfer Pricing e ai fenomeni di BEPS.
Costi black list: deduzione ordinaria a decorrere dal 2016.
Dopo la discussa modifica attuata a settembre col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, arriva la Legge di Stabilità 2016 a mettere definitivamente la parola “fine” all’affaire black list: dal 1° gennaio, deduzione equiparata a tutti gli altri costi ordinari.
A gentle introduction to the Italian VAT, considering also the essential rules in the 2006/112 directive [in Italian]. This presentation has been used during the march 1st 2019 lesson at the Course manged by the Association of Chartered Accountants of Verona.
Action 2 – Hybrid Mismatch Arrangements
L’azione N. 2 del progetto BEPS concerne la neutralizzazione degli effetti provocati dai c. d. Hybrid Mismatch Arrangements.
Con l’Action N. 2 del Programma BEPS, l’OCSE si pone l’obiettivo di sviluppare le disposizioni del Modello Convenzionale OCSE, in funzione della progettazione di una normativa nazionale che elimini gli effetti degli strumenti ibridi relativi alla mancata corrispondenza di accordi in materia – a esempio – di doppia non-imposizione, doppia deduzione, e differimento a lungo termine delle imposte.
730 precompilato – una débâcle, ma parlano di boom.
Ultimamente, Governo e Agenzia millantano attraverso tutti i media, senza mostrare neanche il minimo pudore, il grande boom di consensi per il 730 precompilato. Noi siamo meno faziosi, ci limitiamo ai dati: il risultato è una clamorosa débâcle.
Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilitàPaolo Soro
INPS – Arriva la prima circolare sulle novità previste della Legge di Stabilità.
Necessità del DURC per accedere alla misura dello sgravio contributivo, trasformazioni da tempo determinato a indeterminato ricomprese, riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, obbligo di applicazione dei contratti collettivi. Sono molti i chiarimenti che l’Istituto fornisce nella sua circolare 17/2015.
Occupazione: il grande inganno.
Quanto sono affidabili i dati sull’occupazione? Quanto sono utili i provvedimenti adottati dal Governo per favorire la crescita? Continuiamo a nutrire seri dubbi…
L’Agenzia illustra gli accordi preventivi per le imprese internazionali
Con il provvedimento direttoriale prot. 2016/42295 del 21.03.2016, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.
Residenza fiscale: non prioritarie le relazioni familiari.
Sulla base delle sole relazioni affettive, la presunzione afferente la residenza in Italia dei cittadini trasferitisi all’estero in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, non regge alla prova contraria.
Quer pasticciaccio brutto de IRAP.
Riduzione nel 2014. Abrogazione della riduzione a fronte di una futura deduzione nel 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato. Credito d’imposta per chi non ha dipendenti. Datori di lavoro con personale a tempo determinato senza deduzione, né credito d’imposta. Tassazione della sopravvenienza attiva che ne deriva. Governo: poche idee, ma confuse.
Transfer pricing, rettifica bocciata dalla CTR Lombardia
I giudici dell’appello confermano la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo l’accertamento dell’Agenzia che contesta il metodo del “CUP” usato dal contribuente, a fronte delle risultanze ottenute tramite il “TNMM”.
Sul noto sito Internet, Eutekne, viene riportato il caso trattato dalla CTR Lombardia nella sentenza 539/1/2016 del 28.01.2016. Si tratta di una particolare fattispecie interpretativa che merita opportuno approfondimento.
Trasparenza fiscale internazionale: la relazione OCSE
Lo scorso mese di aprile, a Washington, il Segretario Generale dell’OCSE ha presentato al G20 una relazione sullo stato dell’arte relativo alla trasparenza fiscale internazionale e alle nuove possibili proposte di azione.
BEPS: Le Azioni 3 e 4
L’Azione N. 3 del Piano BEPS riguarda la stesura di leggi efficaci per le aziende controllate estere (CFC). L’Azione 4 ha per oggetto la limitazione della base imponibile mediante la deduzione degli interessi e altri metodi di pagamento finanziari.
La Legge di Stabilità 2016
Il 22 dicembre 2015, con 162 voti favorevoli e 126 contrari, il Parlamento ha approvato definitivamente il testo della Legge di Stabilità 2016. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2015, come Legge n. 208 del 28.12.2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Il testo è composto da un unico articolo con 999 commi. In attesa dei soliti approfondimenti a livello nazionale e delle consuete circolari interpretative istituzionali, diamo uno sguardo alle questioni di maggior rilievo.
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroPaolo Soro
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero.
Accade sempre più di frequente che un cittadino italiano si rechi a lavorare all’estero. Nel presente elaborato intendiamo occuparci del caso di coloro che svolgono l’attività alle dipendenze di un datore di lavoro straniero.
Tutti i redditi dovrebbero essere tassati nel Paese in cui sono concretamente prodotti. Peraltro, da un lato, non tutti gli Stati adottano gli stessi principi impositivi, e, dall’altro, giocano un ruolo preponderante (specialmente in assenza di uno specifico trattato convenzionale contro le doppie imposizioni) i fattori che consentono di definire il luogo di effettiva residenza del soggetto.
Reverse charge: i nuovi confini individuati, descritti, interpretati.
Sono escluse dall’applicazione del meccanismo le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto questi strumenti non rientrano nella nozione di edifici
Panoramica internazionale: Dubai (EAU).
Gli Emirati Arabi Uniti sono una confederazione fondata nel 1971, comprendente i sette emirati di Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras Al-Khaimah e Fujairah.
Mcaa per lo scambio automatico delle informazioniPaolo Soro
MCAA per lo scambio automatico delle informazioni
Sottoscritto l’Accordo internazionale che dà attuazione allo scambio automatico delle informazioni fiscali e finanziarie fra 31 Paesi membri dell’OCSE.
Lo scorso 27 gennaio, i rappresentanti di 31 Paesi (inclusa l’Italia), hanno sottoscritto in sede OCSE il Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), per attivare lo scambio automatico delle informazioni (Country-by-Country Reports).
TIEA - Tax Information Exchange Agreement
Inizialmente pubblicato dall’OCSE nel 2002, il modello di accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale è oggi diventato un requisito basilare per poter inserire nella white-list qualunque Paese “collaborativo”. L’effettiva valenza pratica, peraltro, rimane assai diversa a seconda che lo scambio di informazioni sia: a richiesta, automatico, o spontaneo.
Convenzione italia vaticano no al modello ocsePaolo Soro
Convenzione Italia – Vaticano: niente Modello OCSE
Agli onori della cronaca parlamentare, in questi giorni, la ratifica della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana. Nonostante la solita fanfara governativa, il testo è ben lungi dall’essere in linea col Modello Convenzionale OCSE. Unica certezza, il venir meno alle raccomandazioni dettate nell’Action 6 del Piano BEPS.
BEPS: Le Azioni 13-15
Concludiamo l’analisi del Piano BEPS con le Azioni:
13 – TRANSFER PRICING DOCUMENTATION AND COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING (Documentazione sui prezzi di trasferimenti e nuovo report Paese per Paese)
14 - MAKING DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS MORE EFFECTIVE (Soluzioni agli ostacoli derivanti dalle MAP)
15 - DEVELOPING A MULTILATERAL INSTRUMENT TO MODIFY BILATERAL TAX TREATIES (Sviluppo degli strumenti multilaterali per correggere i Trattati bilaterali)
Accordo Italia – Principato di Monaco
La nuova Voluntary è in partenza e l’Agenzia delle Entrate pensa bene di ricordarlo a una platea di possibili interessati. Diamo qui uno sguardo all’accordo siglato con uno di quei Paesi da cui, statisticamente, è maggiormente probabile il verificarsi di richieste di rimpatrio dei capitali: il Principato di Monaco.
Italia / Panama: Convenzione sui generis
Ricorso alle MAP per determinare la residenza fiscale. Tassazione nello Stato di residenza. Scambio di informazioni limitato e non automatico. L’emananda convenzione con Panama elude i precetti fondamentali del Modello OCSE.
730 precompilato – una débâcle, ma parlano di boom.
Ultimamente, Governo e Agenzia millantano attraverso tutti i media, senza mostrare neanche il minimo pudore, il grande boom di consensi per il 730 precompilato. Noi siamo meno faziosi, ci limitiamo ai dati: il risultato è una clamorosa débâcle.
Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilitàPaolo Soro
INPS – Arriva la prima circolare sulle novità previste della Legge di Stabilità.
Necessità del DURC per accedere alla misura dello sgravio contributivo, trasformazioni da tempo determinato a indeterminato ricomprese, riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, obbligo di applicazione dei contratti collettivi. Sono molti i chiarimenti che l’Istituto fornisce nella sua circolare 17/2015.
Occupazione: il grande inganno.
Quanto sono affidabili i dati sull’occupazione? Quanto sono utili i provvedimenti adottati dal Governo per favorire la crescita? Continuiamo a nutrire seri dubbi…
L’Agenzia illustra gli accordi preventivi per le imprese internazionali
Con il provvedimento direttoriale prot. 2016/42295 del 21.03.2016, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.
Residenza fiscale: non prioritarie le relazioni familiari.
Sulla base delle sole relazioni affettive, la presunzione afferente la residenza in Italia dei cittadini trasferitisi all’estero in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, non regge alla prova contraria.
Quer pasticciaccio brutto de IRAP.
Riduzione nel 2014. Abrogazione della riduzione a fronte di una futura deduzione nel 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato. Credito d’imposta per chi non ha dipendenti. Datori di lavoro con personale a tempo determinato senza deduzione, né credito d’imposta. Tassazione della sopravvenienza attiva che ne deriva. Governo: poche idee, ma confuse.
Transfer pricing, rettifica bocciata dalla CTR Lombardia
I giudici dell’appello confermano la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo l’accertamento dell’Agenzia che contesta il metodo del “CUP” usato dal contribuente, a fronte delle risultanze ottenute tramite il “TNMM”.
Sul noto sito Internet, Eutekne, viene riportato il caso trattato dalla CTR Lombardia nella sentenza 539/1/2016 del 28.01.2016. Si tratta di una particolare fattispecie interpretativa che merita opportuno approfondimento.
Trasparenza fiscale internazionale: la relazione OCSE
Lo scorso mese di aprile, a Washington, il Segretario Generale dell’OCSE ha presentato al G20 una relazione sullo stato dell’arte relativo alla trasparenza fiscale internazionale e alle nuove possibili proposte di azione.
BEPS: Le Azioni 3 e 4
L’Azione N. 3 del Piano BEPS riguarda la stesura di leggi efficaci per le aziende controllate estere (CFC). L’Azione 4 ha per oggetto la limitazione della base imponibile mediante la deduzione degli interessi e altri metodi di pagamento finanziari.
La Legge di Stabilità 2016
Il 22 dicembre 2015, con 162 voti favorevoli e 126 contrari, il Parlamento ha approvato definitivamente il testo della Legge di Stabilità 2016. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2015, come Legge n. 208 del 28.12.2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Il testo è composto da un unico articolo con 999 commi. In attesa dei soliti approfondimenti a livello nazionale e delle consuete circolari interpretative istituzionali, diamo uno sguardo alle questioni di maggior rilievo.
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroPaolo Soro
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero.
Accade sempre più di frequente che un cittadino italiano si rechi a lavorare all’estero. Nel presente elaborato intendiamo occuparci del caso di coloro che svolgono l’attività alle dipendenze di un datore di lavoro straniero.
Tutti i redditi dovrebbero essere tassati nel Paese in cui sono concretamente prodotti. Peraltro, da un lato, non tutti gli Stati adottano gli stessi principi impositivi, e, dall’altro, giocano un ruolo preponderante (specialmente in assenza di uno specifico trattato convenzionale contro le doppie imposizioni) i fattori che consentono di definire il luogo di effettiva residenza del soggetto.
Reverse charge: i nuovi confini individuati, descritti, interpretati.
Sono escluse dall’applicazione del meccanismo le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto questi strumenti non rientrano nella nozione di edifici
Panoramica internazionale: Dubai (EAU).
Gli Emirati Arabi Uniti sono una confederazione fondata nel 1971, comprendente i sette emirati di Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras Al-Khaimah e Fujairah.
Mcaa per lo scambio automatico delle informazioniPaolo Soro
MCAA per lo scambio automatico delle informazioni
Sottoscritto l’Accordo internazionale che dà attuazione allo scambio automatico delle informazioni fiscali e finanziarie fra 31 Paesi membri dell’OCSE.
Lo scorso 27 gennaio, i rappresentanti di 31 Paesi (inclusa l’Italia), hanno sottoscritto in sede OCSE il Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), per attivare lo scambio automatico delle informazioni (Country-by-Country Reports).
TIEA - Tax Information Exchange Agreement
Inizialmente pubblicato dall’OCSE nel 2002, il modello di accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale è oggi diventato un requisito basilare per poter inserire nella white-list qualunque Paese “collaborativo”. L’effettiva valenza pratica, peraltro, rimane assai diversa a seconda che lo scambio di informazioni sia: a richiesta, automatico, o spontaneo.
Convenzione italia vaticano no al modello ocsePaolo Soro
Convenzione Italia – Vaticano: niente Modello OCSE
Agli onori della cronaca parlamentare, in questi giorni, la ratifica della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana. Nonostante la solita fanfara governativa, il testo è ben lungi dall’essere in linea col Modello Convenzionale OCSE. Unica certezza, il venir meno alle raccomandazioni dettate nell’Action 6 del Piano BEPS.
BEPS: Le Azioni 13-15
Concludiamo l’analisi del Piano BEPS con le Azioni:
13 – TRANSFER PRICING DOCUMENTATION AND COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING (Documentazione sui prezzi di trasferimenti e nuovo report Paese per Paese)
14 - MAKING DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS MORE EFFECTIVE (Soluzioni agli ostacoli derivanti dalle MAP)
15 - DEVELOPING A MULTILATERAL INSTRUMENT TO MODIFY BILATERAL TAX TREATIES (Sviluppo degli strumenti multilaterali per correggere i Trattati bilaterali)
Accordo Italia – Principato di Monaco
La nuova Voluntary è in partenza e l’Agenzia delle Entrate pensa bene di ricordarlo a una platea di possibili interessati. Diamo qui uno sguardo all’accordo siglato con uno di quei Paesi da cui, statisticamente, è maggiormente probabile il verificarsi di richieste di rimpatrio dei capitali: il Principato di Monaco.
Italia / Panama: Convenzione sui generis
Ricorso alle MAP per determinare la residenza fiscale. Tassazione nello Stato di residenza. Scambio di informazioni limitato e non automatico. L’emananda convenzione con Panama elude i precetti fondamentali del Modello OCSE.
APP DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: ECCO LE NUOVE FUNZIONI DOPO L’AGGIORNAMENTO
Consultazioni esiti, verifica codice fiscale e partita IVA, verifica degli avvisi per i servizi telematici, possibilità di prenotare un appuntamento tra le novità dell'App
Residenza fiscale e imposte estere modello ocsePaolo Soro
Residenza fiscale e imposte pagate all’estero: il Modello OCSE.
Offriamo una sintetica panoramica delle disposizioni contenute nel Modello Convenzionale OCSE con riferimento alle raccomandazioni relative al concetto di residenza fiscale ed eventuali imposte pagate all’estero.
OECD: Branch Mismatch Structures
Stabili organizzazioni disattese; pagamenti dirottati e presunti; doppie deduzioni; disallineamenti; l’OCSE ha recentemente pubblicato un ennesimo rapporto a supporto dell’azione 2 (Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements), del Piano BEPS.
Il public discussion draft, intitolato “BEPS Action 2 – Branch Mismatch Structures” (schemi di disallineamento impositivo connessi alla stabile organizzazione), pubblicato lo scorso 22 agosto dall’OCSE, illustra le fattispecie di particolare insidiosità fiscale insite nei rapporti con le stabili organizzazioni.
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015 Paolo Soro
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015.
Chiarimenti per l’ampia platea di contribuenti interessati ad accedere alla procedura, che rappresenta un’irrinunciabile chance per rientrare nel perimetro della legalità fiscale
Transfer pricing e arm’s length: la Cassazione interpreta ad libitum
Il transfer pricing si applica anche ai finanziamenti che la controllante eroga alla sua controllata e il tasso di interesse si presume sulla base del “valore normale”. Questo il principio di diritto affermato da una recentissima pronuncia contraria al consolidato orientamento.
L'impiego dei lavoratori italiani all'esteroPaolo Soro
L’impiego dei lavoratori italiani all’estero
Nell’attuale fase di apertura dei mercati a livello internazionale, sono sempre più numerosi i lavoratori che si spostano oltre confine per motivi di lavoro. Analogamente, capita assai di sovente che siano le aziende italiane a svolgere attività all’estero, utilizzando il proprio personale dipendente italiano. Ciò implica inevitabili ripercussioni nella gestione fiscale e previdenziale di cui occorre tener conto.
Prima di analizzare le diverse modalità di esecuzione dell’attività all’estero da parte dei propri dipendenti, pare però opportuno svolgere alcune brevissime osservazioni relative al Paese presso il quale viene svolta l’attività lavorativa.
Giurisprudenza tributaria vicentina di merito (settembre - dicembre 2016)University of Ferrara
Presentazione utilizzata durante l'incontro tenuto presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza in data 30 marzo 2017
Intervento di Maria Grazia Pastore al convegno del 23 maggio 2017 "Gli incontri con l'Amministrazione Finanziaria. L'Agenzia - Il Fisco - Il Commercialista”
Regime fiscale del “rent to buy”.
La disciplina del “contratto di godimento in funzione della successiva alienazione” può essere applicata a tutte le tipologie di immobili, sia gli strumentali sia gli abitativi
Circolari e risoluzioni amministrative
La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vincolante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/normativo come quello italiano, affrontare la crescente complessità concernente la quotidiana attuazione delle varie disposizioni di legge appare spesso un’impresa improba.
Pensieri sotto l’ombrellone: escapologia fiscale
Italiani, siate allegri: è arrivato il mago che vi svela i suoi segreti per riuscire, finalmente, a non pagare le tasse. C’è solo un piccolissimo, insignificante dettaglio da considerare: estote parati (anche voi, come fece lui) a fare un viaggetto in quel di Panama.
Lavoratori migranti: non tutti i mali vengono per nuocere?
La questione dei migranti è attualmente al primo posto fra le priorità che le forze politiche italiane e comunitarie devono affrontare e risolvere. I cittadini attendono risposte concrete con riferimento a una situazione che si va facendo ogni giorno più ardua, a partire dalle problematiche concernenti la pacifica convivenza di popoli così differenti fra loro, nel continente con la più alta densità mondiale.
America first
Trump conferma l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo mondiale sul clima. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e quali sono le implicazioni per il mondo del lavoro.
Aspetti critici del Patent Box
La mancata armonizzazione internazionale della normativa sul Patent Box e talune criticità presenti nelle disposizioni nazionali, creano non pochi problemi di carattere pratico. Per contro, sono proprio le lacune esistenti che possono, in determinati casi, prospettare talune buone opportunità internazionali d’investimento.
Il Flexible Benefit
Le aziende metalmeccaniche, a partire dal 1° giugno 2017, devono mettere a disposizione una serie di buoni spesa per il welfare dei dipendenti e dei loro familiari.
L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per le aziende metalmeccaniche e dell’installazione di impianti, datata 26.11.2016, ha varato un nuovo istituto contrattuale che prevede dei particolari contributi economici a favore dei lavoratori: il flexible benefit.
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
Dubai, IVA al via!
Il Ministero delle Finanze degli EAU pubblica le FAQ, confermando per il prossimo 1° gennaio il Via! alla nuova normativa emiratina in materia d’IVA.
Continua la campagna informativa del Governo degli Emirati Arabi Uniti in vista dell’introduzione dell’IVA, prevista per il 1° gennaio 2018: il portale istituzionale del Ministero delle Finanze emiratino, al riguardo, ha pubblicato le risposte ai primi quesiti.
Mamma, ho perso l’aereo!
L’Alitalia al redde rationem.
Nella simpatica commedia americana, record d’incassi al botteghino, il piccolo Macaulay Carson è un passeggero che perde l’aereo per ben due volte. Gli autori, nonostante il successo ottenuto in entrambe le occasioni, hanno ritenuto che non sarebbe stato più credibile fargli mancare il volo anche in una terza circostanza.
In Italia, invece, per la terza volta nel giro di nove anni (2008 – 2013 – 2017), il personale dell’Alitalia (e non solo) “perde l’aereo”.
Stabile organizzazione occulta, work in progress
Il Senato è al lavoro per cercare di regolamentare le Stabili Organizzazioni Occulte in Italia delle OTT. Occorre, però, capire l’utilità concreta di una normativa in conflitto con le disposizioni delle Convenzioni internazionali che, in caso di conflitto, prevalgono rispetto alla legge nazionale.
TTIP e TPP: Mettiamo un po’ d’ordine
Il Transatlantic Trade and Investment Partnership e il Trans Pacific Partnership hanno in comune solo una cosa: il fatto che sono entrambi due accordi di collaborazione (partnership) concernenti gli scambi commerciali internazionali… o forse c’è dell’altro?
Voluntary Disclosure Bis
La Voluntary Disclosure Bis (chiamata in gergo, Voluntary Disclosure 2.0) proposta dal governo consente, ora, la regolarizzazione anche di contanti e valori al portatore conservati in Italia.
Tra le misure contenute nel testo del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (in vigore dal 24.10.2016), collegato alla Legge di Bilancio 2017, coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella GU n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53, troviamo inserita anche la nuova procedura di Voluntary Disclosure (VD), letteralmente: rivelazione volontaria.
L’Unione fa la forza
La crisi che ha pesantemente colpito l’Europa nel 2008 non sembra ancora vedere un’effettiva ripresa generale. Il motivo, a nostro avviso, risiede nell’assenza di una reale unità di intenti all’interno dell’UE.
Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera, analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende internazionalizzarsi.
Pianificazione fiscale internazionale
L’internazionalizzazione delle PMI, specie oggigiorno, si sviluppa obbligatoriamente attraverso un’attenta attività di pianificazione tributaria e previdenziale (prima ancora che economica e finanziaria), rispettosa dei principi concernenti l’abuso del diritto e l’elusione fiscale.
Pianificazione fiscale etica
E’ possibile sviluppare un’attività di pianificazione fiscale internazionale etica (che sia cioè improntata su condivisibili precetti morali)? A modesto parere di chi scrive, assolutamente sì! E, in questo contributi, si cercherà di fornirne adeguata dimostrazione logica.
Il Gruppo IVA
La Legge denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, appena entrata in vigore, ha introdotto una nuova figura fiscale denominata “Gruppo IVA”, mediante l’inserimento del “Titolo V-bis Gruppo IVA” nel D.P.R 633/72.
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
Il distacco in Italia di dipendenti stranieri
Vediamo come cambiano le procedure del distacco in Italia di dipendenti stranieri, alla luce della normativa 2016 e della recentissima circolare interpretativa (N. 1/2017) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Di seguito si riporta una panoramica relativa ai più eclatanti casi di pianificazione fiscale aggressiva che hanno trovato spazio nelle principali testate giornalistiche mondiali, cercando di comprendere qual è il reale livello di elusione che i grossi gruppi multinazionali arrivano a conseguire.
1. MAP – Mutual Agreement Procedure
Nel MEMAP (Manual on Effective Mutual Agreement Procedures), l’OCSE fornisce una guida
indispensabile a tutte le Autorità competenti sull’applicazione e sulla gestione delle MAP (Mutual
Agreement Procedure), ossia le procedure per gli accordi reciproci.
Le procedure sugli accordi reciproci sono previste dall’art. 25 dell’OECD Model Tax Convention, il
quale sostanzialmente indica tre situazioni generali in cui si deve ricorrere alle MAP; e cioè:
1. i casi in cui un contribuente ritiene che l’operato da parte dei due Paesi contraenti causi
un’imposizione fiscale nei suoi confronti “non in conformità con le previsioni della
Convenzione”;
2. i casi in cui “si presentino dubbi o difficoltà riguardanti l’interpretazione o l’applicazione
della Convenzione”;
3. i casi di “eliminazione della doppia tassazione per i quali non vi sia alcuna previsione
all’interno della Convenzione”.
Inutile dire che la maggior parte dei casi verificatisi concernono la prima area di applicazione.
Come noto, infatti, i principali problemi riguardano:
- il prezzo di trasferimento (transfer pricing) tra imprese consociate di un gruppo
multinazionale sottoposte a doppia imposizione per la riallocazione del reddito operato da
esse mediante operazioni infragruppo;
- l’esistenza di una stabile organizzazione (permanent establishment) e l’ammontare di
profitti attribuibili a essa;
- l’applicazione sui redditi di talune imprese delle previsioni delle convenzioni fiscali sulle
ritenute alla fonte (c. d. with-holding tax);
- le situazioni di doppia residenza (dual residency), con riferimento soprattutto alle persone
fisiche: capita molto spesso che le normative nazionali riguardanti la perdita o l’acquisto
della residenza da parte di una persona fisica utilizzino criteri differenti per tali
determinazioni; orbene, l’OECD Model Tax Convention prevede la risoluzione dei casi di
dual residency mediante i “tie-breaker” test; ma, dal momento che anche nell’utilizzo di
tali test insorgono spesso difformità di vedute da parte dei Paesi coinvolti, occorre
utilizzare le MAP per risolvere le situazioni in cui permangono difformità di vedute.
Una richiesta di MAP non è altro che una domanda di assistenza che il contribuente rivolge
all’Autorità competente in base al proprio Paese di residenza, attuata generalmente mediante
una proposta formale scritta di determinazione del reddito relativo alla questione o alla
transazione in cui il contribuente è parte in causa. Qualora la questione coinvolga contribuenti
residenti in giurisdizioni differenti, è consigliabile che ciascuno effettui separate richieste (Ved. i
casi citati di transfer pricing). Seguendo lo schema “gerarchico” disciplinato dall’art. 4 del Modello
convenzionale, nelle ipotesi in cui il contribuente in questione non risulta avere la residenza in
alcuno dei Paesi interessati, la MAP andrà presentata all’Autorità competente del Paese di
cittadinanza.
2. Ciò premesso, atteso che non tutte le convenzioni sono identiche, pur se di regola predisposte
quasi integralmente secondo il Modello OCSE, è bene sempre verificare che sul punto il tax-treaty
di riferimento non preveda regole parzialmente difformi.
Per effettuare la richiesta di assistenza sarà sufficiente dimostrare che l’ulteriore imposizione
fiscale avverrà “probabilmente”; il che non significa necessariamente fornire la prova che ciò
accada nella maggior parte (51%) dei casi.
Gli scenari tipici che possono necessitare la richiesta di assistenza sono:
- ulteriore imposizione fiscale in un Paese a causa degli aggiustamenti per il prezzo di
trasferimento di beni o servizi;
- contribuente considerato residente ai fini fiscali da ciascuno dei due Paesi in base alle
rispettive normative nazionali;
- ritenuta alla fonte per un ammontare superiore a quanto stabilito nella convenzione su un
pagamento nei confronti di un residente dell’altro Paese contraente;
- filiale in un Paese contraente soggetta a tassazione addizionale a causa delle norme
vigenti in quel Paese;
- imposizione fiscale su un reddito in un Paese, nel cui imponibile vengono inseriti i redditi
realizzati nell’altro Paese contraente;
- incertezza sul fatto che una data convenzione copra specifiche voci di reddito, o dubbi su
transazione transfrontaliera.
Alcuni Paesi pubblicano delle linee guida su come effettuare una richiesta di assistenza all’Autorità
competente, reperibili sul sito dell’OCSE nella sezione sui MAP Country Profiles. Peraltro, qualora
non fossero presenti requisiti di forma specifici per effettuare la richiesta, il contribuente è tenuto
a fornire le seguenti informazioni, se a sua disposizione:
1. nome, indirizzo e codice fiscale del contribuente;
2. nei casi di transfer pricing, nome indirizzo e codice fiscale di tutti i contribuenti esteri
coinvolti nella transazione;
3. nome dell’amministrazione fiscale estera coinvolta e, se possibile, identificazione
dell’amministrazione fiscale locale;
4. articoli della convenzione fiscale che il contribuente ritiene non siano rispettati, e la loro
corretta interpretazione;
5. anno o periodo di pertinenza;
6. relazioni, situazioni o strutture delle transazioni coinvolte;
7. riassunto degli accadimenti e analisi delle questioni per cui viene richiesta l’assistenza;
8. sempre nei casi di transfer pricing, documentazione sullo stato di residenza del
contribuente come richiesta dalla normativa nazionale;
9. copia di ogni altra richiesta all’Autorità competente, nonché dei documenti allegati
precedentemente, o che il contribuente si appresta a spedire;
10. indicazione riportante se una richiesta di assistenza sia già stata inoltrata per la medesima
questione da parte dello stesso contribuente o di un predecessore;
3. 11. tabella recante i limiti temporali per ciascuna giurisdizione con riferimento all’anno per cui
si chiede lo sgravo fiscale;
12. dichiarazione che riferisca se il contribuente ha inoltrato un ricorso o una richiesta di
rimborso;
13. nei casi in cui la richiesta si riferisca a questioni che sono attualmente o che sono state
precedentemente considerate da parte delle amministrazioni fiscali di uno dei due Paesi
contraenti come facenti parte di un accordo sui prezzi in anticipo (advance pricing
arrangement), di una sentenza (ruling), o di simili procedimenti, una dichiarazione che lo
espliciti;
14. copia di qualsiasi soluzione o accordo raggiunto con altre giurisdizioni che possa inficiare le
procedure di MAP;
15. il punto di vista del contribuente su possibili vie per porre rimedio alla questione che
ritiene vada corretta;
16. ogni altra informazione che il contribuente ritenga rilevante per le procedure di MAP.
La richiesta deve essere firmata dal contribuente o da un legale rappresentante dello stesso.
Generalmente non sono previste spese di commissione per l’inoltro di una richiesta di MAP, ma
possono verificarsi spese per i casi citati di APA (advance pricing arrangement), o per l’utilizzo di
mediatori o esperti indipendenti.
Le Autorità possono rallentare l’accettazione della richiesta qualora il contribuente non fornisce
tutte le informazioni necessarie o le fornisce in maniera imprecisa, e finanche rigettare la richiesta
se il contribuente rappresenta i fatti in maniera non veritiera.
Ovviamente, tutte le informazioni ricevute o generate durante la MAP sono strettamente
confidenziali.
L’Autorità preposta deve cercare di risolvere la questione in maniera unilaterale e, nel caso non
veda una corretta soluzione, ricercare il mutual agreement con quella dell’altro Paese contraente.
Queste discussioni possono avvenire mediante videoconferenza, per telefono, per
corrispondenza scritta, o di persona. Al termine di una discussione esaustiva, che può necessitare
anche di una controproposta formale (rebuttal) in risposta al documento introduttivo (position
paper), le Autorità competenti raggiungono in genere un accordo su una risoluzione del caso
accettabile per entrambe. Nei casi di doppia tassazione, l’accordo formale raggiunto delineerà
quanta parte di sgravo fiscale sarà concesso dall’una e dall’altra giurisdizione, specificando il
metodo scelto per tale regolazione. Qualora sia la seconda Autorità competente a fornire in tutto
o in parte lo sgravo, questo viene chiamato “regolazione di corrispondenza” (corresponding
adjustment): il che significa che la regolazione a correzione della doppia tassazione viene
effettuata dall’altra Autorità rispetto a quella che ha iniziato le procedure.
Generalmente le Autorità competenti verificano prioritariamente le seguenti condizioni per poter
accettare una richiesta di MAP:
- esiste un’accettabile convenzione fiscale che riguardi la questione in esame?
4. - la persona ritiene che le azioni di uno o di entrambi i Paesi possano causare
un’imposizione fiscale nei suoi confronti non in conformità con quanto espresso nella
convenzione fiscale?
- la richiesta è stata effettuata entro i limiti temporali fissati dalla convenzione fiscale?
- la questione o la transazione appaiono corrette e valide?
Alcuni Paesi hanno dimostrato di rigettare le MAP in quei casi che riguardavano questioni
regolamentate dalla loro normative nazionale in materia di anti-evasione. A onor del vero, ciò non
appare confacente alla ratio delle MAP, come previste dai vari trattati, atteso che la norma
convenzionale dovrebbe sempre prevalere su quella nazionale (legge costituzionale compresa).
Sebbene il contribuente sia escluso da parte del processo delle MAP, la sua partecipazione e il suo
impegno hanno un forte impatto sul tempo necessario per la risoluzione del caso. Ergo, occorrerà:
- fornire informazioni complete e in maniera tempestiva alle Autorità competenti;
- mantenerle aggiornate su eventuali modifiche occorse ai documenti forniti in precedenza;
- assicurarsi che entrambe le Autorità competenti ricevano le medesime informazioni più o
meno contemporaneamente.
Inoltre, vi sono casi in cui il contribuente viene chiamato dalle Autorità competenti a effettuare
una presentazione della sua situazione in loro presenza, in modo da assicurare la comprensione
dei fatti e delle situazioni specifiche.
Come anzidetto, l’Autorità competente del Paese in cui la richiesta di MAP avviene, produce e
invia all’altra Autorità il position paper. Le informazioni necessarie per la completezza e chiarezza
di tale documento solo le seguenti:
a. nome, indirizzo e codice fiscale del contribuente, le persone a lui collegate presenti nel
secondo Paese (se esistenti) e la base per la determinazione di tale collegamento;
b. contatti dell’Autorità competente ufficialmente incaricata di tale questione;
c. presentazione della questione, transazioni avvenute, attività commerciale svolta, e base
legale per la regolazione;
d. anno di imposizione fiscale di pertinenza;
e. ammontare di reddito e di imposta per ciascun anno di pertinenza (se applicabile);
f. riassunto delle informazioni importanti presenti nella dichiarazione fiscale originale;
g. descrizione della natura esatta della questione e norme nazionali e del trattato fiscali che vi
si riferiscono;
h. se rilevanti, calcoli a supporto dei dati forniti.
Per i casi di transfer pricing, anche:
i. schema di transazioni comparabili e metodi per la regolazione delle differenze;
j. descrizione del metodo utilizzato per tale regolazione;
k. spiegazione della ragione per la quale è stato considerato appropriato tale metodo.
5. In risposta al position paper la seconda Autorità deve revisionare il caso e fornire il suo punto di
vista. Qualora vi siano discordanze o siano necessari chiarimenti, può essere inviata una richiesta
di ulteriori informazioni o una controproposta (rebuttal).
Un response paper o un rebuttal dovrebbero includere le seguenti note:
I) spiegazione del perché un punto di vista, uno sgravo o soluzione proposta nel position
paper siano o meno accettabili;
II) indicazione delle aree in cui l’Autorità competente si trova in accordo e in disaccordo
con riferimento al caso;
III) richiesta per ulteriori informazioni e spiegazioni necessarie per il chiarimento di
specifiche questioni;
IV) presentazione di altre informazioni considerate pertinenti al caso in esame ma non
analizzate o presentate nel position paper;
V) invio di una soluzione o punto di vista per la risoluzione del caso.
Gli accordi tra Autorità sono specifici per ciascuna ipotesi e orizzonte temporale, e non possono
avvalersi di casi precedenti per gli anni successivi o per successive discussioni degli stessi casi o di
casi simili. Tali accordi, infatti, tengono in considerazione la personale situazione del contribuente,
gli effetti sugli indicatori di performance economica di un dato Paese e le normative locali.
Nella maggior parte dei casi un contribuente non può accettare un accordo raggiunto dalle
Autorità competenti solo in parte o solo per alcuni anni in questione, a meno che entrambe le
Autorità acconsentano espressamente a ciò.
Qualora un contribuente non fosse soddisfatto dell’accordo raggiunto dalle Autorità competenti,
può rifiutarlo e, conseguentemente, le Autorità potranno chiudere il caso o riconsiderare
un’eventuale nuova e diversa posizione del contribuente; mentre il contribuente potrà fare
ricorso o andare in giudizio, se il caso in questione lo prevede (cosa alquanto rara, in verità).
Quando le Autorità competenti risolvono una MAP, tale soluzione deve essere confermata da uno
scambio ufficiale di lettere in tempi rapidi. Naturalmente, è consigliabile che il contribuente venga
parimenti informato di tale soluzione il prima possibile; il che potrebbe avvenire anche prima del
reciproco scambio di lettere se le Autorità competenti lo dovessero ritenere appropriato.
L’orizzonte temporale necessario per la conclusione delle MAP varia – evidentemente – in ragione
della complessità del caso; la maggior parte delle Autorità competenti comunque si impegna a
concludere le procedure MAP entro due anni dalla data di accettazione della richiesta di MAP.
Sebbene statisticamente la maggior parte delle MAP termini con un’eliminazione della doppia
imposizione e con un accordo tra le Autorità competenti, non vi è nella convenzione alcun
ulteriore meccanismo per appellare la decisione raggiunta al termine della MAP, se i diritti delle
normative nazionali non sono stati salvaguardati. In effetti, pur se l’OECD Model Tax Convention
reciti “…indifferentemente dai metodi di ricorso previsti dalla normative nazionale di quel
Paese…” e “ogni accordo raggiunto deve essere messo in pratica indipendentemente da
6. qualsivoglia limite temporale previsto dalla normativa nazionale del Paese Contraente”, non tutti i
Paesi seguono con precisione tale precetto, ed è compito del contribuente verificare che dette
affermazioni siano riportate nella convenzione fiscale le cui previsioni con riferimento alla
tassazione non sono state rispettate nei suoi confronti, specialmente per quanto riguarda le
limitazioni temporali per l’eventuale ricorso.
Da notare, infine, che in casi rari, l’Autorità competente potrebbe iniziare le discussioni e le
procedure di MAP, senza la richiesta da parte del contribuente: si tratta di quelle fattispecie nelle
quali detta Autorità ritiene che vi sia un’imposizione fiscale che lede gli interessi della
convenzione risultando sostanzialmente contraria alla stessa. Ovviamente, i casi più comuni in cui
delle MAP sono intraprese in assenza della richiesta da parte di un contribuente, sono quelli che si
hanno quando un’Autorità competente vuole chiarire l’interpretazione o l’applicazione della
convenzione fiscale con l’altra.