TFR: liquidazione diretta in busta pagaTFR: liquidazione diretta in busta paga
In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno
2018, i lavoratori dipendenti, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi
presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere allo stesso di ricevere mensilmente in
busta paga la quota di TFR maturanda (d’ora in poi: liquidazione diretta). Tale possibilità è esclusa
per i domestici e gli agricoli.
Sono esclusi dall’obbligo di liquidazione diretta su richiesta del lavoratore i datori di lavoro
sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi (art. 4 L. 297/82).
Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame sono disciplinate con DPCM, da emanarsi entro il 31
gennaio 2015.
Quota da liquidare
Si tratta della quota di TFR che matura da quando il lavoratore fa richiesta di liquidazione diretta in
busta paga, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.
La quota è liquidata al netto del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%: art. 3, u. c., L.
297/82) come integrazione della retribuzione.
Tale integrazione:
- è assoggettata a tassazione ordinaria;
- è esclusa dall’imponibile contributivo;
- non concorre alla formazione del reddito complessivo che dà diritto al c.d. “bonus 80 euro” (art.
13, c. 1 bis, TUIR);
- non rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni generali in materia di tassazione del TFR (art.
19 TUIR).
Richiesta del lavoratore
Il lavoratore esercita la facoltà di richiedere al datore di lavoro la liquidazione diretta entro i
termini che saranno definiti con DPCM.
La manifestazione di volontà eventualmente esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
In caso di mancata espressione della volontà si applica la disciplina generale del TFR.
Cosa deve fare l’azienda
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la liquidazione diretta a partire da quando il lavoratore ne
fa richiesta.
In ragione di ciò sono previste agevolazioni di natura economica differenti, a seconda della
dimensione occupazionale dell’azienda:
● Datori di lavoro fino a 49 dipendenti Possono decidere di effettuare la liquidazione diretta:
1) utilizzando risorse proprie. In tal caso possono usufruire, anche relativamente alle quote di
TFR liquidate come parte integrativa della retribuzione, delle misure compensative già previste per
le imprese che devono versare il TFR alla previdenza complementare (art. 10 D.Lgs. 252/2005);
2) optando per uno specifico schema di accesso al credito, a carico del “Fondo di garanzia per
l'accesso ai finanziamenti” (d’ora in poi “Fondo finanziamenti”), di nuova istituzione. In tal caso
possono usufruire, anche relativamente alle quote di TFR liquidate come parte integrativa della
retribuzione, dell’esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia TFR, ma non delle
altre misure compensative già previste per le imprese che devono versare il TFR alla previdenza
complementare (art. 10 D.Lgs. 252/2005).
A fronte della concessione del credito, i datori di lavoro versano al Fondo finanziamenti un
contributo mensile, pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa
percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione (il relativo
gettito contributivo è utile al finanziamento del Fondo stesso).
La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. La garanzia di
ultima istanza è dello Stato.
Per accedere al finanziamento, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS
apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun
lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro
può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari
che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i ministri del Lavoro e delle Finanze e
l'Associazione bancaria italiana.
● Datori di lavoro con almeno 50 dipendenti Possono usufruire, anche relativamente alle quote
maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione, di tutte le misure compensative già
previste per le imprese che devono versare il TFR alla previdenza complementare (art. 10 D.Lgs.
252/2005).
Ad essi non è concessa la facoltà di accedere al sistema di credito previsto per le aziende con
un’inferiore dimensione occupazionale.
art. 1, c. 26-34, L. 23 dicembre 2014 n. 190: GU 29 dicembre 2014 n. 300 Suppl. Ord. n. 99

Tfr in busta paga

  • 1.
    TFR: liquidazione direttain busta pagaTFR: liquidazione diretta in busta paga In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere allo stesso di ricevere mensilmente in busta paga la quota di TFR maturanda (d’ora in poi: liquidazione diretta). Tale possibilità è esclusa per i domestici e gli agricoli. Sono esclusi dall’obbligo di liquidazione diretta su richiesta del lavoratore i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi (art. 4 L. 297/82). Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame sono disciplinate con DPCM, da emanarsi entro il 31 gennaio 2015. Quota da liquidare Si tratta della quota di TFR che matura da quando il lavoratore fa richiesta di liquidazione diretta in busta paga, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare. La quota è liquidata al netto del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%: art. 3, u. c., L. 297/82) come integrazione della retribuzione. Tale integrazione: - è assoggettata a tassazione ordinaria; - è esclusa dall’imponibile contributivo; - non concorre alla formazione del reddito complessivo che dà diritto al c.d. “bonus 80 euro” (art. 13, c. 1 bis, TUIR); - non rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni generali in materia di tassazione del TFR (art. 19 TUIR). Richiesta del lavoratore Il lavoratore esercita la facoltà di richiedere al datore di lavoro la liquidazione diretta entro i termini che saranno definiti con DPCM. La manifestazione di volontà eventualmente esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. In caso di mancata espressione della volontà si applica la disciplina generale del TFR. Cosa deve fare l’azienda Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la liquidazione diretta a partire da quando il lavoratore ne fa richiesta. In ragione di ciò sono previste agevolazioni di natura economica differenti, a seconda della dimensione occupazionale dell’azienda: ● Datori di lavoro fino a 49 dipendenti Possono decidere di effettuare la liquidazione diretta: 1) utilizzando risorse proprie. In tal caso possono usufruire, anche relativamente alle quote di TFR liquidate come parte integrativa della retribuzione, delle misure compensative già previste per le imprese che devono versare il TFR alla previdenza complementare (art. 10 D.Lgs. 252/2005); 2) optando per uno specifico schema di accesso al credito, a carico del “Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti” (d’ora in poi “Fondo finanziamenti”), di nuova istituzione. In tal caso possono usufruire, anche relativamente alle quote di TFR liquidate come parte integrativa della retribuzione, dell’esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia TFR, ma non delle altre misure compensative già previste per le imprese che devono versare il TFR alla previdenza complementare (art. 10 D.Lgs. 252/2005). A fronte della concessione del credito, i datori di lavoro versano al Fondo finanziamenti un contributo mensile, pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione (il relativo gettito contributivo è utile al finanziamento del Fondo stesso). La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. La garanzia di ultima istanza è dello Stato. Per accedere al finanziamento, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun
  • 2.
    lavoratore. Sulla basedelle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i ministri del Lavoro e delle Finanze e l'Associazione bancaria italiana. ● Datori di lavoro con almeno 50 dipendenti Possono usufruire, anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione, di tutte le misure compensative già previste per le imprese che devono versare il TFR alla previdenza complementare (art. 10 D.Lgs. 252/2005). Ad essi non è concessa la facoltà di accedere al sistema di credito previsto per le aziende con un’inferiore dimensione occupazionale. art. 1, c. 26-34, L. 23 dicembre 2014 n. 190: GU 29 dicembre 2014 n. 300 Suppl. Ord. n. 99