L. 22 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità)
Circ. Inps 29 gennaio 2015, n° 17
A cura di Bruno Bravi
 Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, con il
comma 118 e segg., la Legge di Stabilità ha introdotto un
incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato,
indifferentemente a full time ovvero a part time, decorrenti
dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non
oltre il 31 dicembre 2015.
 L’esonero riguarda un periodo massimo di 36 mesi dalla
data di assunzione ed un importo massimo pro capite non
superiore a 8.060 Eu. su base annua.
 Per le sue caratteristiche, la norma non sembra idonea a
determinare un vantaggio a favore solamente di talune
imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio
nazionale, pertanto non è inquadrabile tra le norme
qualificabili quali “aiuti di Stato”, ai sensi dell’art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
 Pertanto, alle assunzioni per le quali viene riconosciuto
l’esonero contributivo non va applicato il regime de
minimis né, tantomeno, la verifica dell’incremento
occupazionale netto.
 L’esonero è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati,
anche non imprenditori.
 Spetta anche ai datori di lavoro agricoli, ma con alcune limitazioni
(commi 119 e 120):
- con le stesse modalità previste per la generalità dei datori di
lavoro, esclusivamente per i rapporti con dirigenti, quadri e
impiegati;
- per quanto riguarda gli operai, con l’esclusione di coloro che nel
2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato nonché di
coloro che, seppure a tempo determinato, risultino iscritti negli
elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non
inferiore a 250 con riferimento all’anno solare (?) 2014;
- nel caso degli operai, entro i limiti degli stanziamenti
appositamente previsti per il settore.
 La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al
rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle
condizioni fissate dall’art. 1, c. 1175 e 1176, della L. n°
296/2006:
a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale
ed assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela
delle condizioni di lavoro;
b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e,
ove sottoscritti, di secondo livello, stipulati dalle oo.ss.
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 Possono essere assunti con l’applicazione dell’incentivo,
lavoratori assunti a tempo indeterminato con una delle
seguenti tipologie contrattuali:
- lavoro ripartito (ex artt. 41-45, L. 276/2003), sempre che le
condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da
entrambi i lavoratori coobbligati. (In tale caso l’incentivo va
riproporzionato in relazione alla durata effettiva delle
prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori);
- part time, di qualunque tipologia. (La misura della soglia
massima di decontribuzione va riproporzionata in
diminuzione sulla base della durata dell’orario ridotto);
- dirigenti;
- soci di cooperative di lavoro (ex L. 142/2001);
- disabili (ex art. 3, L. 68/1999);
- lavoratori assunti a scopo di somministrazione da parte di
Agenzia per il Lavoro, ancorché la somministrazione sia resa a
tempo determinato verso l’utilizzatore;
- lavoratori con precedente rapporto di lavoro a tempo
determinato superiore a 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro
con il quale ha acquisito un diritto di precedenza (diritto di
precedenza ex art. 5, c. 4-quater, D.Lgs. 368/2001);
- lavoratori che, precedentemente all’assunzione agevolabile,
avevano avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo
indeterminato.
La circolare Inps n° 17 del 29 gennaio 2015 ha
chiarito che, in considerazione della finalità che si
prefiggeva il legislatore di promuovere forme di
occupazione stabile, l’incentivo può essere
riconosciuto anche in caso di trasformazione a
tempo indeterminato di un rapporto già esistente
a tempo determinato.
 Per quanto stipulati a tempo indeterminato, l’esonero
non può essere riconosciuto per le seguenti tipologie
contrattuali:
- Apprendistato;
- Lavoro intermittente (con o senza indennità di disponibilità);
- Lavoro domestico;
- Contratto stipulato con un lavoratore che abbia avuto un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione nei 6 mesi precedenti.
 L’esonero non spetta con riferimento ai lavoratori che nei 6 mesi
precedenti l’assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato
presso qualsiasi datore di lavoro. Quanto detto riguarda anche quei
lavoratori che nei sei mesi precedenti erano occupati a tempo
indeterminato presso le Agenzie per il lavoro a scopo di
somministrazione, anche a tempo determinato.
Esclusivamente con riferimento a quest’ultimo caso, la citata circolare Inps
prevede che “… l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già
prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore
somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto, fruisce dell’esonero
contributivo triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato
occupato a tempo indeterminato nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi
datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di
utilizzo dell’esonero … ”
 L’esonero, inoltre, non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda
assumere, seppure a tempo indeterminato, un lavoratore che abbia
avuto con l’azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nei 3 mesi prima dell’entrata in vigore della Legge di
Stabilità (a tal fine si conteggiano anche le società controllate o collegate
nonché le società facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di
lavoro medesimo).
 L’esonero, ancora, non spetta riguardo i lavoratori per i quali il
beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente
assunzione con lo stesso datore di lavoro che riassume.
Secondo quanto descritto dall’Inps nella circ. 17/2015 per giustificare la mancanza dei requisiti per il
riconoscimento dell’agevolazione per la stipula di un contratto di lavoro a chiamata, si ritiene che rimanga
fuori dalle incompatibilità sopra descritte il caso del lavoratore che precedentemente all’assunzione
agevolabile sia stato titolare di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per il quale,
quindi, è possibile usufruire dell’incentivo anche se il precedente rapporto a chiamata è terminato entro i 6
mesi precedenti la data di assunzione incentivata.
 In linea generale, l’esonero non è cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote contributive, previsti
dalle norme vigenti.
Pertanto, l’esonero in oggetto non è cumulabile, ad es., con l’incentivo per
l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni d’età disoccupati da oltre 12
mesi e di donne prive d’impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
ovvero prive d’impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree.
L’esonero è, invece, cumulabile
con gli incentivi che assumono
natura economica
 Fra gli incentivi che assumono natura economica ricordiamo:
- l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (ex art. 13, L. 68/1999);
- l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori (ex D.M. 19/11/2010);
- l’incentivo per l’assunzione di beneficiari dell’Aspi (art. 2, co. 10-bis, L. 92/2012);
- l’incentivo inerente il programma “Garanzia Giovani” (ex D.Dirett. 8/8/2014);
- l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5, D.L.91/2014);
- l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29
anni d’età (ex art. 1, D.L. 76/2013);
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (ex
art. 6, L. 223/1991) (N.B.: riguardo tale incentivo, è opportuno evidenziare che l’esonero in esame
risulta cumulabile solo con l’incentivo di natura economica – art. 8, c. 4, L. 223/1991 – pari al
50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto
all’indennità stessa).
 L’esonero di cui trattasi è pari ai contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti
forme di contribuzione:
- i premi e contributi dovuti all’Inail (che, quindi, sono dovuti per
intero);
- ove dovuto, il contributo al Fondo di Tesoreria (ex c. 755, L. 296/2006) per
effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi
prevista dalla L. 296/2006 stessa;
- ove dovuto, il contributo ai Fondi di Solidarietà (ex art. 3, L. 92/2012), sia
di categoria che quello residuale presso l’Inps, dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dal comma 25 del
medesimo art. 3 della L. 92/2012.
 Secondo l’Inps, la soglia massima di esonero contributivo,
pari a Eu. 8.060,00/anno, va riferita al periodo di paga
mensile, risultando così pari a Eu. 671,66/mens. e, per
rapporti di lavoro instaurati (ovvero risolti) nel corso del
mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento
la misura di Eu. 22,08/gg. (Eu. 8.060,00/365 gg.).
 La contribuzione eccedente tale soglia mensile potrà,
comunque, formare oggetto di esonero nel corso di ogni anno
solare (?) del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia
massima annuale pari a Eu. 8.060,00.
 Come precedentemente accennato, per i rapporti lavorativi
a part time la misura della soglia massima di
decontribuzione va riproporzionata in diminuzione sulla
base della durata dell’orario rido; analoga operazione di
riproporzionamento va effettuata in relazione a contratti di
lavoro ripartito.
 La norma prevede che l’applicazione dell’esonero
contributivo non determinerà alcuna riduzione della
misura del trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata
nella misura ordinaria (33% della retribuzione lorda
imponibile).
 La durata dell’esonero contributivo è stabilita dalla legge in
un triennio e decorre dalla data di assunzione del
lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo
intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.
 Con l’introduzione dell’esonero contributivo in oggetto, i benefici
contributivi di cui all’art. 8, c. 9, della L. n° 407/1990 sono stati soppressi
con riferimento alle assunzioni dei lavoratori interessati effettuate dal 1°
gennaio 2015.
 Pertanto, a decorrere da tale data, le assunzioni a tempo indeterminato di
lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari
di trattamento straordinario di cassa integrazione da almeno 24 mesi, non
potranno più fruire degli incentivi previsti.
 Analogamente, è stato soppresso il citato sgravio contributivo che era
previsto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di
lavoro a termine.
Restano, comunque, valide le assunzioni e le trasformazioni effettuate ai sensi
dell’art. 8, co. 9, entro il 31 dicembre 2014, per le quali il datore di lavoro
continuerà a fruire del beneficio contributivo fino alla naturale scadenza.
Progetto “Garanzia Giovani”
(D.L. n° 76/2013)
 Il progetto, enunciato dal Consiglio dell’U.E. con la
Raccomandazione del 22 aprile 2013, è finalizzato al
raggiungimento dei seguenti obiettivi, denominati “Europa
2020”:
- assicurare un livello di occupazione pari al 75%
relativamente alla fascia di lavoratori di età compresa tra 20
e 64 anni;
- ridurre al 10% il tasso di abbandono scolastico;
- sottrarre almeno 20 milioni di persone alla povertà ed
all’esclusione sociale.
 Si parla di “Garanzia per i Giovani” in quanto questi ultimi
dovrebbero ricevere, entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dal termine dell’istruzione formale,
un’adeguata offerta di lavoro, di proseguimento degli studi,
di apprendistato o di tirocinio, al fine di acquisire una
qualifica professionale riconosciuta.
 Detta garanzia dovrebbe essere resa operativa mediante
specifici piani di attuazione elaborati da ciascuno Stato
membro e finanziati sia con risorse nazionali che con fondi
europei.
 In Italia il progetto prevede che, nei 4 mesi successivi
all’adesione al piano da parte del giovane, gli sarà offerto il
percorso individuato, che rientrerà in una delle seguenti
iniziative:
- offerta di lavoro, accompagnata da un bonus occupazionale per l’azienda
che lo assume;
- offerta di contratto di apprendistato, da svolgersi anche all’estero;
- offerta di tirocinio;
- percorso di servizio civile, attivato con bandi nazionali o regionali;
- percorso di formazione all’imprenditoria;
- progetto legato al lavoro nei Paesi transfrontalieri;
- azione di formazione professionale o di reinserimento in un percorso di
istruzione.
 Aziende interessate
Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano
imprenditori.
 Lavoratori interessati
Giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni NEET (Not engaged in
Education, Employment or Training), registrati al programma
“Garanzia Giovani”. Possono iscriversi anche i minorenni che abbiano
assolto l’obbligo scolastico.
N.B.: Ai fini dell’applicazione
dell’incentivo è necessario
che il giovane abbia compiuto
almeno 16 anni al momento
dell’assunzione
 Rapporti incentivati
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato di durata
almeno pari a sei mesi e per le assunzioni a tempo indeterminato,
effettuate dal 3 ottobre 2014 e fino al 30 giugno 2017.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto part-time, purché l’orario
pattuito sia almeno pari al 60% dell’orario normale.
L’incentivo non spetta per i rapporti di (apprendistato), di lavoro
domestico, (intermittente), ripartito ed accessorio.
ATTENZIONE
l’incentivo è soggetto ad alcune limitazioni in
determinati ambiti regionali (Ved. all. 1 circ.
Inps 118 del 3/10/2014)
Attendere esito del
D.Dirett. 23/1/15, n° 15
Misura dell’incentivo
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo
rapporto, salvo il caso di trasformazione da tempo determinato in tempo
indeterminato.
L’incentivo, comunque, viene riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate.
 Nell’ambito del progetto Garanzia Giovani
è stata individuata, fra le azioni finanziabili, anche
l’erogazione di borse di tirocinio destinate a contribuire alle
spese dei giovani che hanno necessità di maturare
un’esperienza professionale, con l’obiettivo di agevolare ed
aumentare le possibilità occupazionali velocizzando e
rendendo più efficace il percorso di transizione tra scuola e
lavoro oppure favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.
 Il Ministero assegnerà alle Regioni aderenti al progetto
un’apposita somma, che poi l’Inps provvederà ad erogare ai
singoli tirocinanti in qualità di “indennità di tirocinio” (da
assoggettare ad Irpef, quale reddito assimilato a quello da lav. dipendente).

Esonero contributivo 2015

  • 1.
    L. 22 dicembre2014, n° 190 (Legge di Stabilità) Circ. Inps 29 gennaio 2015, n° 17 A cura di Bruno Bravi
  • 2.
     Al finedi promuovere forme di occupazione stabile, con il comma 118 e segg., la Legge di Stabilità ha introdotto un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato, indifferentemente a full time ovvero a part time, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.  L’esonero riguarda un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione ed un importo massimo pro capite non superiore a 8.060 Eu. su base annua.
  • 3.
     Per lesue caratteristiche, la norma non sembra idonea a determinare un vantaggio a favore solamente di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale, pertanto non è inquadrabile tra le norme qualificabili quali “aiuti di Stato”, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.  Pertanto, alle assunzioni per le quali viene riconosciuto l’esonero contributivo non va applicato il regime de minimis né, tantomeno, la verifica dell’incremento occupazionale netto.
  • 4.
     L’esonero èapplicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori.  Spetta anche ai datori di lavoro agricoli, ma con alcune limitazioni (commi 119 e 120): - con le stesse modalità previste per la generalità dei datori di lavoro, esclusivamente per i rapporti con dirigenti, quadri e impiegati; - per quanto riguarda gli operai, con l’esclusione di coloro che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato nonché di coloro che, seppure a tempo determinato, risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno solare (?) 2014; - nel caso degli operai, entro i limiti degli stanziamenti appositamente previsti per il settore.
  • 5.
     La fruizionedell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, c. 1175 e 1176, della L. n° 296/2006: a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ed assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e, ove sottoscritti, di secondo livello, stipulati dalle oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  • 6.
     Possono essereassunti con l’applicazione dell’incentivo, lavoratori assunti a tempo indeterminato con una delle seguenti tipologie contrattuali: - lavoro ripartito (ex artt. 41-45, L. 276/2003), sempre che le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da entrambi i lavoratori coobbligati. (In tale caso l’incentivo va riproporzionato in relazione alla durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori); - part time, di qualunque tipologia. (La misura della soglia massima di decontribuzione va riproporzionata in diminuzione sulla base della durata dell’orario ridotto);
  • 7.
    - dirigenti; - socidi cooperative di lavoro (ex L. 142/2001); - disabili (ex art. 3, L. 68/1999); - lavoratori assunti a scopo di somministrazione da parte di Agenzia per il Lavoro, ancorché la somministrazione sia resa a tempo determinato verso l’utilizzatore; - lavoratori con precedente rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro con il quale ha acquisito un diritto di precedenza (diritto di precedenza ex art. 5, c. 4-quater, D.Lgs. 368/2001); - lavoratori che, precedentemente all’assunzione agevolabile, avevano avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
  • 8.
    La circolare Inpsn° 17 del 29 gennaio 2015 ha chiarito che, in considerazione della finalità che si prefiggeva il legislatore di promuovere forme di occupazione stabile, l’incentivo può essere riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto già esistente a tempo determinato.
  • 9.
     Per quantostipulati a tempo indeterminato, l’esonero non può essere riconosciuto per le seguenti tipologie contrattuali: - Apprendistato; - Lavoro intermittente (con o senza indennità di disponibilità); - Lavoro domestico; - Contratto stipulato con un lavoratore che abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione nei 6 mesi precedenti.
  • 10.
     L’esonero nonspetta con riferimento ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti l’assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Quanto detto riguarda anche quei lavoratori che nei sei mesi precedenti erano occupati a tempo indeterminato presso le Agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione, anche a tempo determinato. Esclusivamente con riferimento a quest’ultimo caso, la citata circolare Inps prevede che “… l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto, fruisce dell’esonero contributivo triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero … ”
  • 11.
     L’esonero, inoltre,non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere, seppure a tempo indeterminato, un lavoratore che abbia avuto con l’azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità (a tal fine si conteggiano anche le società controllate o collegate nonché le società facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo).  L’esonero, ancora, non spetta riguardo i lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione con lo stesso datore di lavoro che riassume. Secondo quanto descritto dall’Inps nella circ. 17/2015 per giustificare la mancanza dei requisiti per il riconoscimento dell’agevolazione per la stipula di un contratto di lavoro a chiamata, si ritiene che rimanga fuori dalle incompatibilità sopra descritte il caso del lavoratore che precedentemente all’assunzione agevolabile sia stato titolare di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per il quale, quindi, è possibile usufruire dell’incentivo anche se il precedente rapporto a chiamata è terminato entro i 6 mesi precedenti la data di assunzione incentivata.
  • 12.
     In lineagenerale, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive, previsti dalle norme vigenti. Pertanto, l’esonero in oggetto non è cumulabile, ad es., con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni d’età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive d’impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive d’impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree. L’esonero è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica
  • 13.
     Fra gliincentivi che assumono natura economica ricordiamo: - l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (ex art. 13, L. 68/1999); - l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori (ex D.M. 19/11/2010); - l’incentivo per l’assunzione di beneficiari dell’Aspi (art. 2, co. 10-bis, L. 92/2012); - l’incentivo inerente il programma “Garanzia Giovani” (ex D.Dirett. 8/8/2014); - l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5, D.L.91/2014); - l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni d’età (ex art. 1, D.L. 76/2013); - l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (ex art. 6, L. 223/1991) (N.B.: riguardo tale incentivo, è opportuno evidenziare che l’esonero in esame risulta cumulabile solo con l’incentivo di natura economica – art. 8, c. 4, L. 223/1991 – pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto all’indennità stessa).
  • 14.
     L’esonero dicui trattasi è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione: - i premi e contributi dovuti all’Inail (che, quindi, sono dovuti per intero); - ove dovuto, il contributo al Fondo di Tesoreria (ex c. 755, L. 296/2006) per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dalla L. 296/2006 stessa; - ove dovuto, il contributo ai Fondi di Solidarietà (ex art. 3, L. 92/2012), sia di categoria che quello residuale presso l’Inps, dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dal comma 25 del medesimo art. 3 della L. 92/2012.
  • 15.
     Secondo l’Inps,la soglia massima di esonero contributivo, pari a Eu. 8.060,00/anno, va riferita al periodo di paga mensile, risultando così pari a Eu. 671,66/mens. e, per rapporti di lavoro instaurati (ovvero risolti) nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di Eu. 22,08/gg. (Eu. 8.060,00/365 gg.).  La contribuzione eccedente tale soglia mensile potrà, comunque, formare oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare (?) del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima annuale pari a Eu. 8.060,00.
  • 16.
     Come precedentementeaccennato, per i rapporti lavorativi a part time la misura della soglia massima di decontribuzione va riproporzionata in diminuzione sulla base della durata dell’orario rido; analoga operazione di riproporzionamento va effettuata in relazione a contratti di lavoro ripartito.  La norma prevede che l’applicazione dell’esonero contributivo non determinerà alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria (33% della retribuzione lorda imponibile).
  • 17.
     La duratadell’esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.
  • 18.
     Con l’introduzionedell’esonero contributivo in oggetto, i benefici contributivi di cui all’art. 8, c. 9, della L. n° 407/1990 sono stati soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori interessati effettuate dal 1° gennaio 2015.  Pertanto, a decorrere da tale data, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di cassa integrazione da almeno 24 mesi, non potranno più fruire degli incentivi previsti.  Analogamente, è stato soppresso il citato sgravio contributivo che era previsto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine. Restano, comunque, valide le assunzioni e le trasformazioni effettuate ai sensi dell’art. 8, co. 9, entro il 31 dicembre 2014, per le quali il datore di lavoro continuerà a fruire del beneficio contributivo fino alla naturale scadenza.
  • 19.
  • 20.
     Il progetto,enunciato dal Consiglio dell’U.E. con la Raccomandazione del 22 aprile 2013, è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, denominati “Europa 2020”: - assicurare un livello di occupazione pari al 75% relativamente alla fascia di lavoratori di età compresa tra 20 e 64 anni; - ridurre al 10% il tasso di abbandono scolastico; - sottrarre almeno 20 milioni di persone alla povertà ed all’esclusione sociale.
  • 21.
     Si parladi “Garanzia per i Giovani” in quanto questi ultimi dovrebbero ricevere, entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dal termine dell’istruzione formale, un’adeguata offerta di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio, al fine di acquisire una qualifica professionale riconosciuta.  Detta garanzia dovrebbe essere resa operativa mediante specifici piani di attuazione elaborati da ciascuno Stato membro e finanziati sia con risorse nazionali che con fondi europei.
  • 22.
     In Italiail progetto prevede che, nei 4 mesi successivi all’adesione al piano da parte del giovane, gli sarà offerto il percorso individuato, che rientrerà in una delle seguenti iniziative: - offerta di lavoro, accompagnata da un bonus occupazionale per l’azienda che lo assume; - offerta di contratto di apprendistato, da svolgersi anche all’estero; - offerta di tirocinio; - percorso di servizio civile, attivato con bandi nazionali o regionali; - percorso di formazione all’imprenditoria; - progetto legato al lavoro nei Paesi transfrontalieri; - azione di formazione professionale o di reinserimento in un percorso di istruzione.
  • 23.
     Aziende interessate Tuttii datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.  Lavoratori interessati Giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni NEET (Not engaged in Education, Employment or Training), registrati al programma “Garanzia Giovani”. Possono iscriversi anche i minorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico. N.B.: Ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione
  • 24.
     Rapporti incentivati L’incentivospetta per le assunzioni a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi e per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 3 ottobre 2014 e fino al 30 giugno 2017. L’incentivo spetta anche in caso di rapporto part-time, purché l’orario pattuito sia almeno pari al 60% dell’orario normale. L’incentivo non spetta per i rapporti di (apprendistato), di lavoro domestico, (intermittente), ripartito ed accessorio. ATTENZIONE l’incentivo è soggetto ad alcune limitazioni in determinati ambiti regionali (Ved. all. 1 circ. Inps 118 del 3/10/2014) Attendere esito del D.Dirett. 23/1/15, n° 15
  • 25.
    Misura dell’incentivo In favoredello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto, salvo il caso di trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato. L’incentivo, comunque, viene riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate.
  • 26.
     Nell’ambito delprogetto Garanzia Giovani è stata individuata, fra le azioni finanziabili, anche l’erogazione di borse di tirocinio destinate a contribuire alle spese dei giovani che hanno necessità di maturare un’esperienza professionale, con l’obiettivo di agevolare ed aumentare le possibilità occupazionali velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra scuola e lavoro oppure favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.  Il Ministero assegnerà alle Regioni aderenti al progetto un’apposita somma, che poi l’Inps provvederà ad erogare ai singoli tirocinanti in qualità di “indennità di tirocinio” (da assoggettare ad Irpef, quale reddito assimilato a quello da lav. dipendente).