Articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede l'opzione attivabile dal dipendente di ricevere il TFR in busta paga e la possibilità, da parte del datore di lavoro, di ottenere un finanziamento dedicato.
Legge n. 81/2017 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Dossier del Servizio Studi sull’A.G. n. 135 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"
Dossier del Servizio Studi
sull’A.G. n. 134 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti"
Testo aggiornato del decreto del ministero del lavoro in merito alle assunzioni agevolate per i percettori di ASPI. Sostituisce il precedente decreto di aprile
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO
DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI
DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI
DISOCCUPATI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183
Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
In breve:
- Art 1-3 - Disincentivi al lavoro occasionale
- Art 4-7 - Vincoli e limiti alla delocalizzazione delle imprese
- Art 8 - Divieto di pubblicità giochi e scommesse
- Art 9 - Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro
Sotto la lente in particolare le causali di rinnovo:
[...]
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Il contratto, nei limiti del presente articolo, può essere rinnovato solo a fronte di esigenze:
1) temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze
sostitutive;
2) connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
[...]
Legge n. 81/2017 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Dossier del Servizio Studi sull’A.G. n. 135 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"
Dossier del Servizio Studi
sull’A.G. n. 134 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti"
Testo aggiornato del decreto del ministero del lavoro in merito alle assunzioni agevolate per i percettori di ASPI. Sostituisce il precedente decreto di aprile
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO
DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI
DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI
DISOCCUPATI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183
Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
In breve:
- Art 1-3 - Disincentivi al lavoro occasionale
- Art 4-7 - Vincoli e limiti alla delocalizzazione delle imprese
- Art 8 - Divieto di pubblicità giochi e scommesse
- Art 9 - Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro
Sotto la lente in particolare le causali di rinnovo:
[...]
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Il contratto, nei limiti del presente articolo, può essere rinnovato solo a fronte di esigenze:
1) temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze
sostitutive;
2) connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
[...]
Accanto al disegno generale di sostegno con reddito minimo garantito a inoccupati e disoccupati, compresi i detenuti individuati dal decreto svuotacarceri attualmente in esame, dobbiamo prevedere un modello che incoraggi all'avvio di microimprese per evitare cadute e ricadute nella microcriminalità da povertà e inedia. Viene qui riveduto e corretto un testo ddl d'iniziativa del centrodestra reperito in rete e modificabile dal centrosinistra come aggrada.
Accordo quadro e linee guida su TFR in busta pagaParma Couture
E' stato firmato lo scorso 20 marzo l'accordo quadro -previsto dal DPCM n. 29 del 20/02/32015 - tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Associazione Bancaria Italiana per il finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano provvedere con risorse proprie all'anticipazione del TFR in busta paga.
Grazie all'accordo, le imprese che dovessero registrare problemi nei flussi finanziari necessari a far fronte al maggiore esborso mensile a seguito delle richieste di erogazione mensile dell'importo altrimenti destinato al trattamento di fine rapporto, potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato.
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta pagaParma Couture
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) disposta dall’articolo unico, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base delle modalità di attuazione fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29.
Martedì, 22 Marzo 2016
Dall’insediamento del Ministro Federica Guidi, l’azione complessiva del Ministero dello Sviluppo economico è riconducibile ad un framework unitario, il cui obiettivo principale è di creare le condizioni affinché le imprese possano consolidarsi ed espandersi attraverso il rilancio degli investimenti, una più forte proiezione internazionale e un maggiore accesso ai fattori di produzione quali l’energia e il credito.
Per perseguire queste finalità il Ministero dello sviluppo economico ha adottato, in questi due anni, numerose misure per rafforzare la competitività del sistema produttivo e proiettare l’economia verso una maggiore innovazione tecnologica e organizzativa. In particolare attraverso lo stimolo alla ricerca e all’innovazione, la promozione e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico, l’accesso alle fonti di finanziamento, il consolidamento patrimoniale, il rafforzamento della proiezione internazionale, l’approvvigionamento energetico a costi più competitivi, la realizzazione e promozione di servizi e infrastrutture digitali, nonché la promozione della concorrenza, la tutela della proprietà intellettuale e dei consumatori.
Con l’obiettivo di rilanciare il protagonismo delle imprese attraverso la crescita e il rafforzamento della competitività del nostro tessuto produttivo, l’Handbook, redatto sia in italiano che in inglese, rappresenta un vademecum di tutte le misure agevolative adottate dal Ministero dello sviluppo economico in un’ottica di modernizzazione e rafforzamento del paradigma imprenditoriale italiano.
L’Handbook raccoglie tutte le agevolazioni attualmente fruibili dalle imprese, suddivise in quattro macro-aree di intervento (sostegno alla competitività, sostegno all’innovazione, efficienza energetica, internazionalizzazione) e un focus speciale sulle startup e PMI innovative.
Decreto MISE-MEF n. 140/2015 - Nuove impreseParma Couture
Il Decreto MISE - MEF 08/07/2015 n. 140 (seguito dalla Circolare MISE 09/10/2015 n. 75445) ha riattivato la misura, gestita da Invitalia, di agevolazione delle nuove imprese prevista dal Decreto Legislativo n. 185/2000 Titolo I (Autoimprenditorialità). La nuova normativa prevede l'erogazione di finanziamenti a tasso zero destinati a società di micro o piccola dimensione costituite in territorio nazionale da non più di 12 mesi da parte di soci in maggioranza giovani (età non superiore a 35 anni) o donne.
La domanda può essere presentata anche da persone fisiche che si impegnano a costituire una società con i suddetti requisiti (l'avvenuta costituzione dovrà essere comunicata entro 45 giorni dall'ammissione). Le nuove imprese possono appartenere a qualsiasi settore di produzione o servizio (anche turismo, cultura e innovazione sociale), ad esclusione della sola produzione agricola primaria che non accede al de minimis. Gli investimenti ammissibili per le nuove imprese sono il suolo aziendale (max 10%), l'acquisto o costruzione di fabbricati e la realizzazione di opere edili e ristrutturazioni (in percentuale sul costo totale, variabile rispetto al settore), i macchinari, le attrezzature e (max 20%) i software e servizi ICT, i brevetti, licenze e marchi (max 20%), la formazione specialistica (max 5%) e le consulenze specialistiche (max 5%).
I finanziamenti a tasso zero per le nuove imprese hanno una durata massima di 8 anni e coprono fino al 75% dei costi totali ammissibili.
Rettifica Circolare MISE Nuove Imprese giovanili e femminiliParma Couture
Il Decreto MISE - MEF 08/07/2015 n. 140 (seguito dalla Circolare MISE 09/10/2015 n. 75445) ha riattivato la misura, gestita da Invitalia, di agevolazione delle nuove imprese prevista dal Decreto Legislativo n. 185/2000 Titolo I (Autoimprenditorialità). La nuova normativa prevede l'erogazione di finanziamenti a tasso zero destinati a società di micro o piccola dimensione costituite in territorio nazionale da non più di 12 mesi da parte di soci in maggioranza giovani (età non superiore a 35 anni) o donne.
La domanda può essere presentata anche da persone fisiche che si impegnano a costituire una società con i suddetti requisiti (l'avvenuta costituzione dovrà essere comunicata entro 45 giorni dall'ammissione). Le nuove imprese possono appartenere a qualsiasi settore di produzione o servizio (anche turismo, cultura e innovazione sociale), ad esclusione della sola produzione agricola primaria che non accede al de minimis. Gli investimenti ammissibili per le nuove imprese sono il suolo aziendale (max 10%), l'acquisto o costruzione di fabbricati e la realizzazione di opere edili e ristrutturazioni (in percentuale sul costo totale, variabile rispetto al settore), i macchinari, le attrezzature e (max 20%) i software e servizi ICT, i brevetti, licenze e marchi (max 20%), la formazione specialistica (max 5%) e le consulenze specialistiche (max 5%).
I finanziamenti a tasso zero per le nuove imprese hanno una durata massima di 8 anni e coprono fino al 75% dei costi totali ammissibili.
Presentazione dei piani d'impresa a sportello a partire dal 13 Gennaio 2016 (fino ad esaurimento risorse)
Circolare MISE Nuove Imprese giovanili e femminiliParma Couture
Il Decreto MISE - MEF 08/07/2015 n. 140 (seguito dalla Circolare MISE 09/10/2015 n. 75445) ha riattivato la misura, gestita da Invitalia, di agevolazione delle nuove imprese prevista dal Decreto Legislativo n. 185/2000 Titolo I (Autoimprenditorialità). La nuova normativa prevede l'erogazione di finanziamenti a tasso zero destinati a società di micro o piccola dimensione costituite in territorio nazionale da non più di 12 mesi da parte di soci in maggioranza giovani (età non superiore a 35 anni) o donne.
La domanda può essere presentata anche da persone fisiche che si impegnano a costituire una società con i suddetti requisiti (l'avvenuta costituzione dovrà essere comunicata entro 45 giorni dall'ammissione). Le nuove imprese possono appartenere a qualsiasi settore di produzione o servizio (anche turismo, cultura e innovazione sociale), ad esclusione della sola produzione agricola primaria che non accede al de minimis. Gli investimenti ammissibili per le nuove imprese sono il suolo aziendale (max 10%), l'acquisto o costruzione di fabbricati e la realizzazione di opere edili e ristrutturazioni (in percentuale sul costo totale, variabile rispetto al settore), i macchinari, le attrezzature e (max 20%) i software e servizi ICT, i brevetti, licenze e marchi (max 20%), la formazione specialistica (max 5%) e le consulenze specialistiche (max 5%).
I finanziamenti a tasso zero per le nuove imprese hanno una durata massima di 8 anni e coprono fino al 75% dei costi totali ammissibili.
Presentazione dei piani d'impresa a sportello a partire dal 13 Gennaio 2016 (fino ad esaurimento risorse)
Bando ambulanze 2015: Domanda di contributo e allegatiParma Couture
E' disponibile il modello per la domanda di contributo, ai sensi dell'art. 96 della legge 342 del 2000 e del D.M. 177 del 2010, corredato dagli allegati e le linee guida, per le associazioni di volontariato ed Onlus che intendono presentare la richiesta di contributo per gli acquisti di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche effettuati nell'anno 2015. SCADENZA 31/12/2015
Ambulanze e beni strumentali: Linee guida 2015Parma Couture
E' disponibile il modello per la domanda di contributo, ai sensi dell'art. 96 della legge 342 del 2000 e del D.M. 177 del 2010, corredato dagli allegati e le linee guida, per le associazioni di volontariato ed Onlus che intendono presentare la richiesta di contributo per gli acquisti di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche effettuati nell'anno 2015. SCADENZA: 31 DICEMBRE 2015
forza motrice del progetto promosso da Parma Couture. Nasce a Parma un prestigioso marchio di abbigliamento maschile di alta qualità artigianale. Unire sotto un unico brand la produzione dei migliori artigiani presenti nel panorama sartoriale di Parma è l’obiettivo dell’iniziativa rivolta all’uomo di oggi che nelle sue scelte privilegia l’originalità delle creazioni ed esige la loro perfetta realizzazione.
Il talento e la maestria che gli artigiani parmensi sono in grado di esprimere, derivati dall’esperienza maturata da ciascuno nella sua personale specializzazione, garantiscono l’alta qualità di una gamma completa di prodotti di sartoria e complementi di abbigliamento maschile: camiceria, maglieria, cravatte, articoli di pelletteria e accessori.
Digital for social: FAQ della Fondazione VodafoneParma Couture
La Fondazione Vodafone Italia persegue, con il bando "Digital for Social. Il digitale al servizio delle buone idee", la digitalizzazione del Terzo Settore. I beneficiari della misura sono, in particolare, le organizzazioni già esistenti - ONLUS, volontariato, cooperative sociali o loro consorzi, APS, fondazioni, associazioni sportive, imprese sociali - che intendono realizzare progetti per l'utilizzo della tecnologia digitale a beneficio dei giovani in situazione di svantaggio. Il contributo a fondo perduto, di misura stabilita a discrezione della Fondazione per ciascun progetto ammesso, è destinabile a diverse attività - realizzazione siti, piattaforme e-commerce, APP, formazione, ecc. - e può coprire spese di personale, consulenza, forniture, marketing ed altri costi funzionali al progetto digitale.
Digital for Social: bando della Fondazione Vodafone Italia Parma Couture
La Fondazione Vodafone Italia persegue, con il bando "Digital for Social. Il digitale al servizio delle buone idee", la digitalizzazione del Terzo Settore. I beneficiari della misura sono, in particolare, le organizzazioni già esistenti - ONLUS, volontariato, cooperative sociali o loro consorzi, APS, fondazioni, associazioni sportive, imprese sociali - che intendono realizzare progetti per l'utilizzo della tecnologia digitale a beneficio dei giovani in situazione di svantaggio. Il contributo a fondo perduto, di misura stabilita a discrezione della Fondazione per ciascun progetto ammesso, è destinabile a diverse attività - realizzazione siti, piattaforme e-commerce, APP, formazione, ecc. - e può coprire spese di personale, consulenza, forniture, marketing ed altri costi funzionali al progetto digitale.
Scadenza per la presentazione delle domande: 20 Dicembre 2015
Scenari industriali CSC: la manifattura riparte da buone basiParma Couture
Scenari industriali N.6 - PRODUZIONE E COMMERCIO: COME CAMBIA LA GLOBALIZZAZIONE - LA MANIFATTURA ITALIANA RIPARTE SU BUONE BASI.
L’industria manifatturiera italiana ha cominciato a risalire la china, con un passo ancora lento e assai
disomogeneo tra i suoi comparti.
Non si tratta di una falsa partenza, simile alle molte che hanno punteggiato la lunga crisi. Le prospettive
rivelate dai dati e garantite dalle condizioni internazionali favorevoli e dalla politica di bilancio non più
restrittiva sono di consolidamento e progressiva diffusione del recupero.
È un nuovo cominciamento impostato su buone fondamenta, non una semplice ripresa congiunturale.
Perché il contesto esterno e la realtà interna sono molto cambiati nell’arco degli ultimi anni e anzi stanno
ulteriormente mutando quasi sotto i nostri occhi.
Di questi mutamenti profondi e continui le imprese e il sistema tutto devono tener conto, modificando
strategie e adottando politiche adeguate, che abbiano al centro l’industria, motore dello sviluppo.
Legge di Stabilità 2016 - Slides agricolturaParma Couture
Legge di stabilità, Mipaaf: le principali misure per l'agricoltura
Martina: via Irap e Imu sui terreni per imprese agricole. Oltre 800 milioni di euro per la crescita
(16/10/2015)
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, con l'approvazione della Legge di Stabilità 2016, sono state introdotte importanti misure per il comparto agricolo per un totale di oltre 800 milioni di euro. "La legge di stabilità approvata ieri è tra le più agricole degli ultimi anni. - ha affermato il Ministro Maurizio Martina - Abbiamo lavorato per tutelare il reddito delle imprese con sostegni concreti e immediati a partire dall'eliminazione dell'Irap e dell'Imu sui terreni. Meno tasse e più semplificazione e investimenti per sostenere un settore strategico anche per la lotta alla disoccupazione. Le misure messe a punto ci consentono di investire oltre 800 milioni di euro, segnando così una delle azioni più forti che si siano mai fatte negli anni a sostegno del settore primario".
Internazionalizzazione: decreto legislativo attuativo della Delega FiscaleParma Couture
Con il Decreto Legislativo n. 147/2015, attuativo della Delega Fiscale (Legge n. 23/2014), il Governo ha disciplinato una pacchetto di misure per la crescita e l'internazionalizzazione volto a rendere più attrattivo, dal punto di vista fiscale, il nostro Paese per le imprese italiane e straniere che scelgono di insediarvi e/o mantenervi stabili organizzazioni, e a favorire l'abbattimento delle barriere alla loro internazionalizzazione.
La norma introduce, in particolare, una nuova disciplina degli "Accordi fiscali preventivi", vigenti per un periodo di 4 anni, tra le imprese con attività internazionale e l'Agenzia delle Entrate, al fine di promuovere la ricerca del consenso e della partecipazione nei rapporti fra impresa contribuente e fisco italiano. Si prevede, poi, la possibilità per le imprese italiane ed estere decise ad effettuare nuovi e rilevanti investimenti in Italia (minimo Euro 30.000.000) di presentare all'Agenzia delle Entrate, con lo strumento dell' "Interpello", un Piano di investimenti dettagliato (Business plan) al fine di ottenere - entro un massimo di 4 mesi (prorogabili a 7) - un quadro certo del proprio profilo fiscale.
Il Decreto crescita e internazionalizzazione introduce anche la cosiddetta "Branch exemption", ovvero un regime opzionale di esenzione dalle imposte degli utili e delle perdite realizzati nelle stabili organizzazioni all'estero da parte di imprese residenti in Italia. L'ultima misura qui riportata riguarda l'istituzione di un regime fiscale speciale a beneficio dei lavoratori qualificati che, dopo aver vissuto all'estero nei 5 anni precedenti, decidono di trasferirsi in Italia per almeno 2 anni: l'agevolazione consiste in una riduzione della base imponibile pari al 30% del reddito da lavoro dipendente prodotto presso una impresa residente in Italia.
Decreto crescita e internazionalizzazione è entrato in vigore il 7 Ottobre 2015. Tuttavia, la concreta operatività di alcune misure ivi contenute è condizionata all'emanazione di appositi Decreti attuativi da parte del Ministero dell'Economia.
Guida ai finanziamenti dell'Unione Europea 2014-2020Parma Couture
Edizione 2014 (pubblicata nel 2015) della Guida per principianti sui finanziamenti dell'Unione Europea: nuove possibilità di finanziamento dell'UE per il periodo 2014-2020
Il COSME è il programma dell’UE per la competitività delle
piccole e medie imprese (PMI). Una parte significativa del
programma COSME è dedicata agli strumenti finanziari
gestiti dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) nell’ambito
di un mandato della Commissione Europea.
Gli strumenti finanziari del programma COSME sono volti
a migliorare l’accesso ai finanziamenti per le PMI e ad
incoraggiare la competitività delle imprese europee. Gli
strumenti finanziari del programma COSME sono operativi
dal 2014 al 2020 con un bilancio previsto di 1,3 miliardi di
EUR. Il FEI intende migliorare l’accesso ai finanziamenti
per le PMI attraverso intermediari finanziari selezionati,
compresi istituti finanziari o fondi di private equity locali
scelti dal FEI attraverso un invito a manifestare interesse. Tali
strumenti sono finanziati dall’Unione Europea nel quadro del
programma COSME.
Progressi sulle 10 priorità della Commissione EuropeaParma Couture
President Juncker's State of the Union speech covered progress in implementing the Commission's ten priorities, and explained where work needs to be done. It presented his political vision for the future of the EU that will guide the preparation of the Commission's Work Programme for 2016 and beyond.
Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, con decreto ministeriale 3 luglio 2015 è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le seguenti tipologie di imprese:
imprese sociali costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006;
cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla legge n. 381/1991;
società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997.
L’intervento prevede la concessione di aiuti ai sensi dei regolamenti europei “de minimis”, da erogare sotto forma di finanziamenti agevolati per programmi di investimento delle predette imprese in qualunque settore, purché coerenti con le relative finalità istituzionali.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
La copertura dell’intervento è posta a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito dalla legge n. 311/2004 presso Cassa depositi e prestiti S.p.a., previa assegnazione delle risorse da parte del CIPE.
E’ prevista inoltre la possibilità di destinare alla misura anche risorse delle regioni o di altri enti pubblici, risorse dei fondi strutturali europei e stanziamenti derivanti da specifiche disposizioni normative, utilizzabili per associare ai predetti finanziamenti agevolati aiuti concessi sotto forma di contributi non rimborsabili.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno stabilite le condizioni e modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal nuovo regime di aiuto.
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese successivamente all’adozione degli atti concernenti l’assegnazione delle risorse finanziarie e la regolamentazione delle procedure.
Avviso pubblico disagio giovanile - drogheParma Couture
I Dipartimenti della Gioventù e delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio hanno promosso la pubblicazione di un bando per la prevenzione ed il contrasto all'uso di sostanze psicotrope e stupefacenti da parte di giovani in condizioni di disagio, evitandone il reperimento sul web (soprattutto da parte dei minori), affrontando il problema della connessa incidentalità stradale e ricostruendo un contesto di inclusione sociale.
Il bando sostiene progetti contro il disagio giovanile presentati da organizzazioni del Terzo Settore - associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, fondazioni, altre associazioni -, in forma singola o in Associazione Temporanea di scopo (ATS), con una minima esperienza (3 - 5 anni) di attività negli ambiti di intervento individuati. E' previsto un contributo a fondo perduto, di importo compreso fra Euro 50.000 e 100.000, fino al 75% del costo complessivo necessario alla realizzazione del progetto contro il disagio giovanile (spese di personale, servizi e forniture, materiale informativo, eventi, automezzi, ecc., trasferimenti e soggiorni, spese generali). Il restante 25% del costo totale del progetto può essere coperto, oltre che da risorse finanziarie del proponente, anche da risorse umane e strumentali.
Il progetto contro il disagio giovanile deve essere avviato dopo la stipula di apposita Convenzione con il Dipartimento competente, che a sua volta fa seguito alla approvazione del medesimo progetto.
Scadenza presentazione domande: 16 Novembre 2015
Linee guida Bando disagio giovanile - drogheParma Couture
I Dipartimenti della Gioventù e delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio hanno promosso la pubblicazione di un bando per la prevenzione ed il contrasto all'uso di sostanze psicotrope e stupefacenti da parte di giovani in condizioni di disagio, evitandone il reperimento sul web (soprattutto da parte dei minori), affrontando il problema della connessa incidentalità stradale e ricostruendo un contesto di inclusione sociale.
Il bando sostiene progetti contro il disagio giovanile presentati da organizzazioni del Terzo Settore - associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, fondazioni, altre associazioni -, in forma singola o in Associazione Temporanea di scopo (ATS), con una minima esperienza (3 - 5 anni) di attività negli ambiti di intervento individuati. E' previsto un contributo a fondo perduto, di importo compreso fra Euro 50.000 e 100.000, fino al 75% del costo complessivo necessario alla realizzazione del progetto contro il disagio giovanile (spese di personale, servizi e forniture, materiale informativo, eventi, automezzi, ecc., trasferimenti e soggiorni, spese generali). Il restante 25% del costo totale del progetto può essere coperto, oltre che da risorse finanziarie del proponente, anche da risorse umane e strumentali.
Il progetto contro il disagio giovanile deve essere avviato dopo la stipula di apposita Convenzione con il Dipartimento competente, che a sua volta fa seguito alla approvazione del medesimo progetto.
Art. 1 commi 26-34 Legge Stabilita 2015 su TFR in busta paga
1. LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203)
(GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99)
Vigente al: 1-1-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
[omissis]
26. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 756 e' inserito il seguente:
«756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga
decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori
dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i
lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in
essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro,
possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che
stabilisce le modalita' di attuazione della presente disposizione, di
percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice
civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente
destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta
mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della
retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione e'
assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e'
imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto
previsto al comma 756. La manifestazione di volonta' di cui al
presente comma, qualora esercitata, e' irrevocabile fino al 30 giugno
2018. All'atto della manifestazione della volonta' di cui al presente
comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di
lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della
quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di
lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate
in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In
caso di mancata espressione della volonta' di cui al presente comma
resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;
b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».
27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo
di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
2. come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene
conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della
retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno
di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui
al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
successive modificazioni, relativamente alle quote maturande
liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della
manifestazione di volonta' di cui al comma 756-bis dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del
presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo
10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con
riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze
un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle
quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a
seguito della manifestazione di volonta' di cui al citato comma
756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno
di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di
cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote
maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a
seguito della manifestazione di volonta' di cui al comma 756-bis
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal
comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di
cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.
252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo
mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa
percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa
della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui
al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006,
al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297.
30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere
immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui
all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un
finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al
comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima
istanza. Il finanziamento e' altresi' assistito dal privilegio
speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 30, i
datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita
certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione
ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base
delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore
di lavoro puo' presentare richiesta di finanziamento presso una delle
banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito
accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione
bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle
garanzie di cui al comma 32, non possono essere applicati tassi,
comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di
rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al
finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni.
3. 32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso
ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle
dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione
iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del
bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al
comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo e' a prima
richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella
misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti
dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale
garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e' surrogato di
diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui
all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si
applicano le medesime modalita' di recupero dei crediti contributivi.
33. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a
34, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento
del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l'INPS si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. [omissis]