Open innovation e la tutela della proprietà intellettualeGianluca Satta
SMAU Bologna 2017
“L'open innovation è un paradigma che afferma che le imprese possono e debbono fare ricorso ad idee esterne, così come a quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche” (Henry Chesbrough, 2006).
L’open innovation ha cambiato il modo di fare impresa, introducendo nuove dinamiche nella circolazione delle conoscenze e delle risorse, coinvolgendo sempre più soggetti all’interno del mercato (startup, università, istituti di ricerca, fornitori, inventori, programmatori e consulenti). In questo contesto, è sempre più importante conoscere quali strategie adottare per la tutela dei propri assets aziendali. Il seminario si propone, quindi, di illustrare le principali forme di tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’open innovation.
Open innovation e la tutela della proprietà intellettualeGianluca Satta
SMAU Bologna 2017
“L'open innovation è un paradigma che afferma che le imprese possono e debbono fare ricorso ad idee esterne, così come a quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche” (Henry Chesbrough, 2006).
L’open innovation ha cambiato il modo di fare impresa, introducendo nuove dinamiche nella circolazione delle conoscenze e delle risorse, coinvolgendo sempre più soggetti all’interno del mercato (startup, università, istituti di ricerca, fornitori, inventori, programmatori e consulenti). In questo contesto, è sempre più importante conoscere quali strategie adottare per la tutela dei propri assets aziendali. Il seminario si propone, quindi, di illustrare le principali forme di tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’open innovation.
Strumenti di tutela della proprietà intellettualeIng. Marco Calì
Sabato 8 Novembre 2014 dalle ore 08.30, nell'Aula Magna "Vincenzo Li Donni" della Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo (ex Facoltà di Ingegneria), Ed. 13 Viale delle Scienze, si svolgerà un seminario su: Strumenti per la competitività delle imprese. Tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale.
Dopo la registrazione dei partecipanti ed i saluti di benvenuto delle autorità e degli Organizzatori
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, l'Ordine dei dottori Commerciasti ed Esperti Contabili della Provincia di Palermo, Rotary Club dell'area Panormus: Palermo SUD, Palermo Ovest, Monreale, Bagheria, Baia dei Fenici, Palermo Mediterranea, Palermo Mondello.
Si affronteranno i seguenti argomenti:
Panoramica sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale (brevetti, marchi, design): la brevettazione in Sicilia curati dell'Ing. Marco Calì – Consulente in Proprietà Intellettuale e Innovazione.
La titolarità della proprietà intellettuale – Regole e meccanismi. Innovazione e PMI – Le start up innovative curati dall'Avv. Alberto Spoto del Foro di Palermo
La gestione strategica della proprietà intellettuale e la sua valorizzazione. Il trasferimento tecnologico curati dall'Avv. Alberto Camusso del Foro di Torino
Start up aziendali ed accesso al credito curati dal Dott. Antonio Coglitore Consigliere dell’ODCEC di Palermo e Consigliere della Fondazione Francesco Bianchini
Gli strumenti di finanza agevolata nazionali ed europei per le PMI curati dal Dott. Cristiano Benzi Funzionario Banca Nazionale del Lavoro.
Brevetto e Proprietà Intellettuale in SiciliaIng. Marco Calì
La prima giornata informativa, organizzata dalla Regione Sicilia, nell'ambito delle iniziative programmate per elaborare la Strategia regionale di Specializzazione intelligente (Smart Specialisation), per il periodo 2014-2020, dal titolo “I brevetti e la proprietà intellettuale in Sicilia”, ha riscontrato un grande successo, sia per l’interesse mostrato dai partecipanti che per le loro proposte.
Come già anticipato nel programma della giornata, si ha avuto modo di verificare e confermare che, in un’economia di successo, l’innovazione è fondamentale. Le imprese investono sempre di più nei processi di innovazione, per potersi mantenere nel mercato nazionale, comunitario ed internazionale.
I beni immateriali, in particolare i brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità, i marchi, il software, il design, i nuovi processi organizzativi e le sempre più affinate competenze imprenditoriali costituiscono il capitale basato sulla conoscenza, il cosiddetto KBC (knowledge-based capital), che va sostenuto ed incrementato.
I brevetti di invenzioni industriale ed i marchi di impresa sono le forme di tutela della Proprietà Intellettuali maggiormente usate nel campo delle attività produttive. Esse stanno acquisendo sempre maggiore importanza, anche come indicatore di sviluppo tecnologico ed economico.
La sala si è riempita rapidamente di partecipanti, che ricoprivano ruoli istituzionali e non, con i centri di ricerca ed il mondo imprenditoriale e, rispettando i tempi previsti, si è riusciti a condividere insieme notizie e proposte molto interessanti.
Il mondo della ricerca ha inviato i propri rappresentanti degli uffici I.L.O. (Industrial Liaison Office) dell’Università di Catania, Messina e Palermo, era presente anche l’Università Kore di Enna ed il dipartimento di Architettura di Palermo, con il professore Angelo Pantina, c’erano anche i rappresentanti di alcuni istituti del CNR come l’ITAE di Messina, L’IBIM di Palermo così come i rappresentanti dell’ AOUP “P. Giaccone” e dell’UPMC - ISMETT di Palermo.
Anche i rappresentanti di grosse categorie come Confindustria Sicilia, Confartigianato e dei Distretti Tecnologici erano presenti, insieme ai rappresentati di grosse aziende come la STMicroelectronics o di piccole come la Mediterranean Design Network. All’appuntamento non sono mancati i professionisti dei settori tecnici, legali e commerciali, che erano ben consapevoli delle potenzialità lavorative che queste problematiche offrono.
I rappresentanti e dirigenti del Dipartimento Programmazione, insieme allo staff ormai affiatato dei professionisti, che stanno curando con loro la futura Strategia Regionale dell’Innovazione, sono riusciti a rendere la giornata interessante da molti punti di vista.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti contattare: Ing. Marco Calì viale Lazio, 66 - 90144 Palermo
tel/fax 091 2510113 Mob. 3395975411
e-mail: info@brevetti.sicilia.it
La legge 633 del 22/04/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” nota generalmente come Legge sul Diritto D’Autore, legifera la tutela delle opere definite dell’ingegno che siano di carattere creativo indipendentemente dall’ambito di applicazione qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Anche in questo caso gli aspetti tutelabili sono tanti.
L’art. 2 della Legge 633 del 22/04/1941 infatti afferma che sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche,scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
La Legge sul Diritto d’Autore n. 633 del 1941 ss. mod.;
Le opere letterarie, le composizioni musicali, le opere della scultura, della pittura, i disegni e le opere dell’architettura, le opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche dati, le opere del disegno industriale;
La SIAE, la AGCOM e le CREATIVE COMMON;
La normativa nazionale e le recenti sentenze;
Cenni sulle normative comunitarie e internazionali;
Le sentenze internazionali.
Diritti digitali: chiusura o apertura dell’informazione? Quali le possibili s...Marco Giacomello
Relazione in occasione di 'Librinnovando' - giornata sul futuro dell'editoria digitale tenutasi il 12 novembre 2010 allo IED di Milano.
Cinque i punti analizzati:
1- Il diritto digitale
2- Il controllo accentrato: cosa sono i drm?
3- Utilizzare i diritti degli autori per consentire e non per vietare, nasce il Copyleft
4- Spunti digitali euro-americani. Qualche soluzione pratica
5- Pirateria: si ripeteranno gli errori già visti con musica e film?
La proprietà Intellettuale e l'Innovazione: brevetti per invenzione industriale, brevetti per modelli di utilità, brevetti per nuove varietà vegetali, marchi e altri segni distintivi, disegni e modelli, design, diritto d'autore, tutele dei libri, della musica del software e tutti i problemi della contraffazione.
Diritto d’Autore (Ministero per i Beni e le Attività Culturali): L. 22 Aprile 1941 n. 633.
Diritto Industriale (Ministero dello Sviluppo Economico ex Ministero delle Attività Produttive): D.Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30
Diritto d’Autore (art. 1 L. 22 Aprile 1941 n. 633):
Sono protette ai sensi di questa legge:
le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti:
i programmi per elaboratore … (omissis) … nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.
Diritto d’Autore (art. 2 L. 22 Aprile 1941 n. 633):
Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
Le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
Le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
I disegni e le opere dell’architettura;
Le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
I programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce: Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
Le banche dati di cui al secondo comma dell’articolo , intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10 Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Protezione Industriale (art. 1 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):
L'espressione proprietà industriale comprende:
marchi ed altri segni distintivi,
indicazioni geografiche,
denominazioni di origine,
disegni e modelli,
invenzioni,
modelli di utilità,
topografie dei prodotti a semiconduttori,
informazioni aziendali ri
Social technologies nella gestione d'impresa: come comunicare in rete masha fedele
Focus in chiave strategica delle principali caratteristiche dei più diffusi Social Network e del loro utilizzo legato al web media marketing, per fornire un'ampia panoramica sul valore dello sviluppo e della promozione in rete attraverso un utilizzo informato degli strumenti 2.0 di ultima generazione.
L’innovazione comunicativa introdotta dai Social Network dispone oggi di nuovi format dedicati al marketing online, per questo, acquisita la dimestichezza con le modalità operative delle varie piattaforme social sarà possibile valorizzare la visibilità del proprio profilo attraverso presentazioni personali coerenti con la politica aziendale. Obiettivo è la formazione sul valore della comunicazione e l’interazione con i propri stakeholders, comprendere quali siano i mezzi strategici necessari all’auto-promozione e al posizionamento comunicativo di interesse aziendale.
Contributi e finanziamenti per imprese e start up andrea povelato smau pad...Andrea Povelato
Contributi, agevolazioni e finanziamenti possono facilitare le Start Up e le imprese in fase di sviluppo anche grazie all'eventuale presenza di Business Angels o Venture Capitalist che condividano il rischio nella fase di lancio dell'idea e successivo sviluppo. Nelle Slides che seguono numerosi utili suggerimenti ...
Chi vuole comprendere se è possibile finanziare un'idea e selezionare la modalità che meglio garantisce il risultato, può contattarmi a questo indirizzo per approfondimenti.
Le numerose agevolazioni e contributi, opportunamente adattate al Vostro caso specifico, possono intercettare le risorse necessarie a realizzare anche i progetti più ambiziosi.
Strumenti di tutela della proprietà intellettualeIng. Marco Calì
Sabato 8 Novembre 2014 dalle ore 08.30, nell'Aula Magna "Vincenzo Li Donni" della Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo (ex Facoltà di Ingegneria), Ed. 13 Viale delle Scienze, si svolgerà un seminario su: Strumenti per la competitività delle imprese. Tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale.
Dopo la registrazione dei partecipanti ed i saluti di benvenuto delle autorità e degli Organizzatori
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, l'Ordine dei dottori Commerciasti ed Esperti Contabili della Provincia di Palermo, Rotary Club dell'area Panormus: Palermo SUD, Palermo Ovest, Monreale, Bagheria, Baia dei Fenici, Palermo Mediterranea, Palermo Mondello.
Si affronteranno i seguenti argomenti:
Panoramica sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale (brevetti, marchi, design): la brevettazione in Sicilia curati dell'Ing. Marco Calì – Consulente in Proprietà Intellettuale e Innovazione.
La titolarità della proprietà intellettuale – Regole e meccanismi. Innovazione e PMI – Le start up innovative curati dall'Avv. Alberto Spoto del Foro di Palermo
La gestione strategica della proprietà intellettuale e la sua valorizzazione. Il trasferimento tecnologico curati dall'Avv. Alberto Camusso del Foro di Torino
Start up aziendali ed accesso al credito curati dal Dott. Antonio Coglitore Consigliere dell’ODCEC di Palermo e Consigliere della Fondazione Francesco Bianchini
Gli strumenti di finanza agevolata nazionali ed europei per le PMI curati dal Dott. Cristiano Benzi Funzionario Banca Nazionale del Lavoro.
Brevetto e Proprietà Intellettuale in SiciliaIng. Marco Calì
La prima giornata informativa, organizzata dalla Regione Sicilia, nell'ambito delle iniziative programmate per elaborare la Strategia regionale di Specializzazione intelligente (Smart Specialisation), per il periodo 2014-2020, dal titolo “I brevetti e la proprietà intellettuale in Sicilia”, ha riscontrato un grande successo, sia per l’interesse mostrato dai partecipanti che per le loro proposte.
Come già anticipato nel programma della giornata, si ha avuto modo di verificare e confermare che, in un’economia di successo, l’innovazione è fondamentale. Le imprese investono sempre di più nei processi di innovazione, per potersi mantenere nel mercato nazionale, comunitario ed internazionale.
I beni immateriali, in particolare i brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità, i marchi, il software, il design, i nuovi processi organizzativi e le sempre più affinate competenze imprenditoriali costituiscono il capitale basato sulla conoscenza, il cosiddetto KBC (knowledge-based capital), che va sostenuto ed incrementato.
I brevetti di invenzioni industriale ed i marchi di impresa sono le forme di tutela della Proprietà Intellettuali maggiormente usate nel campo delle attività produttive. Esse stanno acquisendo sempre maggiore importanza, anche come indicatore di sviluppo tecnologico ed economico.
La sala si è riempita rapidamente di partecipanti, che ricoprivano ruoli istituzionali e non, con i centri di ricerca ed il mondo imprenditoriale e, rispettando i tempi previsti, si è riusciti a condividere insieme notizie e proposte molto interessanti.
Il mondo della ricerca ha inviato i propri rappresentanti degli uffici I.L.O. (Industrial Liaison Office) dell’Università di Catania, Messina e Palermo, era presente anche l’Università Kore di Enna ed il dipartimento di Architettura di Palermo, con il professore Angelo Pantina, c’erano anche i rappresentanti di alcuni istituti del CNR come l’ITAE di Messina, L’IBIM di Palermo così come i rappresentanti dell’ AOUP “P. Giaccone” e dell’UPMC - ISMETT di Palermo.
Anche i rappresentanti di grosse categorie come Confindustria Sicilia, Confartigianato e dei Distretti Tecnologici erano presenti, insieme ai rappresentati di grosse aziende come la STMicroelectronics o di piccole come la Mediterranean Design Network. All’appuntamento non sono mancati i professionisti dei settori tecnici, legali e commerciali, che erano ben consapevoli delle potenzialità lavorative che queste problematiche offrono.
I rappresentanti e dirigenti del Dipartimento Programmazione, insieme allo staff ormai affiatato dei professionisti, che stanno curando con loro la futura Strategia Regionale dell’Innovazione, sono riusciti a rendere la giornata interessante da molti punti di vista.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti contattare: Ing. Marco Calì viale Lazio, 66 - 90144 Palermo
tel/fax 091 2510113 Mob. 3395975411
e-mail: info@brevetti.sicilia.it
La legge 633 del 22/04/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” nota generalmente come Legge sul Diritto D’Autore, legifera la tutela delle opere definite dell’ingegno che siano di carattere creativo indipendentemente dall’ambito di applicazione qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Anche in questo caso gli aspetti tutelabili sono tanti.
L’art. 2 della Legge 633 del 22/04/1941 infatti afferma che sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche,scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
La Legge sul Diritto d’Autore n. 633 del 1941 ss. mod.;
Le opere letterarie, le composizioni musicali, le opere della scultura, della pittura, i disegni e le opere dell’architettura, le opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche dati, le opere del disegno industriale;
La SIAE, la AGCOM e le CREATIVE COMMON;
La normativa nazionale e le recenti sentenze;
Cenni sulle normative comunitarie e internazionali;
Le sentenze internazionali.
Diritti digitali: chiusura o apertura dell’informazione? Quali le possibili s...Marco Giacomello
Relazione in occasione di 'Librinnovando' - giornata sul futuro dell'editoria digitale tenutasi il 12 novembre 2010 allo IED di Milano.
Cinque i punti analizzati:
1- Il diritto digitale
2- Il controllo accentrato: cosa sono i drm?
3- Utilizzare i diritti degli autori per consentire e non per vietare, nasce il Copyleft
4- Spunti digitali euro-americani. Qualche soluzione pratica
5- Pirateria: si ripeteranno gli errori già visti con musica e film?
La proprietà Intellettuale e l'Innovazione: brevetti per invenzione industriale, brevetti per modelli di utilità, brevetti per nuove varietà vegetali, marchi e altri segni distintivi, disegni e modelli, design, diritto d'autore, tutele dei libri, della musica del software e tutti i problemi della contraffazione.
Diritto d’Autore (Ministero per i Beni e le Attività Culturali): L. 22 Aprile 1941 n. 633.
Diritto Industriale (Ministero dello Sviluppo Economico ex Ministero delle Attività Produttive): D.Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30
Diritto d’Autore (art. 1 L. 22 Aprile 1941 n. 633):
Sono protette ai sensi di questa legge:
le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti:
i programmi per elaboratore … (omissis) … nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.
Diritto d’Autore (art. 2 L. 22 Aprile 1941 n. 633):
Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
Le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
Le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
I disegni e le opere dell’architettura;
Le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
I programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce: Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
Le banche dati di cui al secondo comma dell’articolo , intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10 Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Protezione Industriale (art. 1 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):
L'espressione proprietà industriale comprende:
marchi ed altri segni distintivi,
indicazioni geografiche,
denominazioni di origine,
disegni e modelli,
invenzioni,
modelli di utilità,
topografie dei prodotti a semiconduttori,
informazioni aziendali ri
Social technologies nella gestione d'impresa: come comunicare in rete masha fedele
Focus in chiave strategica delle principali caratteristiche dei più diffusi Social Network e del loro utilizzo legato al web media marketing, per fornire un'ampia panoramica sul valore dello sviluppo e della promozione in rete attraverso un utilizzo informato degli strumenti 2.0 di ultima generazione.
L’innovazione comunicativa introdotta dai Social Network dispone oggi di nuovi format dedicati al marketing online, per questo, acquisita la dimestichezza con le modalità operative delle varie piattaforme social sarà possibile valorizzare la visibilità del proprio profilo attraverso presentazioni personali coerenti con la politica aziendale. Obiettivo è la formazione sul valore della comunicazione e l’interazione con i propri stakeholders, comprendere quali siano i mezzi strategici necessari all’auto-promozione e al posizionamento comunicativo di interesse aziendale.
Contributi e finanziamenti per imprese e start up andrea povelato smau pad...Andrea Povelato
Contributi, agevolazioni e finanziamenti possono facilitare le Start Up e le imprese in fase di sviluppo anche grazie all'eventuale presenza di Business Angels o Venture Capitalist che condividano il rischio nella fase di lancio dell'idea e successivo sviluppo. Nelle Slides che seguono numerosi utili suggerimenti ...
Chi vuole comprendere se è possibile finanziare un'idea e selezionare la modalità che meglio garantisce il risultato, può contattarmi a questo indirizzo per approfondimenti.
Le numerose agevolazioni e contributi, opportunamente adattate al Vostro caso specifico, possono intercettare le risorse necessarie a realizzare anche i progetti più ambiziosi.
Marketing e innovazione, 2 Fattori Critici per il SuccessoOscar Pallme
Il Sistema Italia è in crisi sin dalla fine del "boom economico" (circa 50 anni), anche se la svalutazione continua della lira ha fatto sì che solo pochi se ne siano accorti. La crisi, incancrenitasi negli anni, è emersa in tutta la sua magnitudo in questo millennio. Le origini sono non solo congiunturali o monetarie (cause secondarie) ma prevalentemente carenza di visione strategica, di investimenti e di miglioramenti strutturali.
Per eliminare alle radici le "vere" cause e superare la crisi è necessario innovare a 360°, partendo da un'attenta analisi dei bisogni del mercato per soddisfarli in modo profittevole.
Questo cambiamento richiede professionisti pro-attivi (strategist, marketer, designer, technologist, ecc.) in grado di interpretare anche i segnali deboli provenienti dal mercato.
Ciò vale anche per la PMI che nello scenario competivivo può essere attore-protagonista e crescere aggregando competenze o spalla di imprese-protagoniste e vivere alla loro ombra, ma sempre in maniera pro-attiva.
Stop saying "innovative" - La comunicazione per startup - Smau Milano 2014Flavia Weisghizzi
Riconoscere e definire la propria brand identity e visual identity, definire il target target di comunicazione, trovare i canali giusti con cui parlare ed evitare gli errori più comuni della comunicazione. Il talk è stato presentato a #SMAU Milano 2014 nella track startup e marketing
ReTargeting 2.0 - Convincere ad acquistare OnlineGabriele Taviani
Portare clienti dentro al negozio online, convincerli ad acquistare e soprattutto a tornare per acquistare. Presentazione per il Workshop in SMAU Milano 2015
Sito web: costo di marketing o nuova fonte di guadagno?39Marketing
A website is a marketing media or sales tool? Let's try to use Internet to sell more and better. 39Marketing, IWA digital agency, workshop in Milan @smau2014. October, 2014
La generazione, la gestione e la conservazione delle firme elettroniche e del...Digital Law Communication
La generazione, la gestione e la conservazione delle firme elettroniche e delle firme grafometriche.
L'intervento dell'Avv. Andrea Lisi allo SMAU di Milano dello scorso ottobre.
Presentazione dedicata a come realizzare un ecommerce di successo, cosa non deve assolutamente mancare e quali sono gli errori più comuni che si commette quando si realizza e si gestisce un negozio online. Per altri informazioni puoi visitare il sito http://www.enthous.it
Quali sono le strategie che un imprenditore deve implementare per tutelare l'innovazione? Una tutela brevettuale può aumentare il vantaggio competitivo di un'azienda nei confronti dei propri concorrenti.
Marchi e Internet. Relazione tra nomi di dominio e marchi registrati. Far val...Sardegna Ricerche
Le slide del seminario "Marchi e Internet. Relazione tra nomi di dominio e marchi registrati. Far valere il proprio marchio nello spazio virtuale" tenuto il 7 marzo 2014 da Emanuele Montelione, avvocato e consulente legale in materia di marchi e proprietà industriale, nell'ambito del ciclo di seminari organizzati da Sardegna Ricerche sulla gestione dei beni immateriali.
Informatica e diritto, oggi: mobile forensics, protezione dei dati personali, copyleft, pirateria informatica, sicurezza informatica, intelligenza artificiale... ne abbiamo discusso insieme a "Conoscenza in Festa". Il 1° luglio al Caffè dei libri alle ore 16.00.
SMAU MILANO 2023 | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 La nuova frontiera della formazio...SMAU
SMAU MILANO 2023 | SMAU MILANO 2023 | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 La nuova frontiera della formazione professionale: gamification e apprendimento continuo
SMAU MILANO 2023 | SMAU MILANO 2023 | Intelligenza Artificiale e chatbotsSMAU
SMAU MILANO 2023 | SMAU MILANO 2023 | Intelligenza Artificiale e chatbots: nemici o alleati dei business game? 5 requisiti di un “buon” business game di marketing strategico, potenzialmente integrabile proprio con strumenti di IA, come antidoto alla crescente disabitudine al problem solving e al pensiero critico, al lavoro di gruppo e all'orientamento strategico
SMAU MILANO 2023 | SMAU MILANO 2023 | Intelligenza Artificiale e chatbots
Smau Bologna 2014 - La tutela della proprietà intellettuale nell'era dell'information technology
1. Titolo della presentazione
Avv. Nicolò Ghibellini
www.avvghibellini.com
La proprietà industriale e
intellettuale nell’era
dell’information
technology
Il ruolo dei diritti di privativa per le
aziende del web 2.0
2. Titolo della presentazione
I diritti di proprietà intellettuale
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
3. Titolo della presentazione
Di che cosa parleremo
I diritti di proprietà intellettuale
casi pratici e aspetti problematici
• Diritto d’autore
• I segni distintivi
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
4. Titolo della presentazione
Marchio
• Segno distintivo che contraddistingue prodotti o servizi
• Differenzia il prodotto da altri simili
• Il titolare ha il diritto esclusivo di vietare a terzi l'uso di segni identici o
simili se ciò può comportare rischio di confusione
• Adempimenti formali – procedura di registrazione (deposito domanda di
registrazione)
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
5. Titolo della presentazione
Principio di unitarietà segni distintivi (artt. 12 e 22 cpi)
• Chi acquista diritti su un segno distintivo acquisterà diritti di
esclusiva anche in relazione a funzioni proprie degli altri segni;
• il titolare del marchio “X” potrà vietare a terzi l’uso del segno
in questione non solo come marchio, ma anche come ditta,
insegna, domain name, etc.
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
6. Titolo della presentazione
Segni distintivi - Aspetti problematici
Nomi a dominio
• nuove pratiche confusorie nella rete
• conflitto con marchi e altri segni distintivi altrui
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7. Titolo della presentazione
Nomi a dominio
Definizione
Segni distintivi che identificano e contraddistinguono il sito web
Duplice funzione
(indirizzo elettronico + segno distintivo)
Regole di registrazione
first come first served
Riferimenti normativi
art. 12 cpi: nomi a dominio rappresentano anteriorità invalidanti per la
registrazione del marchio;
art. 22 cpi: divieto di adottare come nome a dominio segni identici o simili
all’altrui marchio, laddove tale adozione possa determinare rischio di
confusione tra due segni o indebito sfruttamento rinomanza marchio altrui
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8. Titolo della presentazione
Nuove pratiche confusorie nella rete
• Domain grabbing
• Linking
• Metatag
• Conflitti con marchi e altri segni distintivi altrui
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9. Titolo della presentazione
Domain grabbing
• registrazione come nome a dominio di segni distintivi o nomi altrui,
generalmente celebri o rinomati, al fine di appropriarsi della notorietà del
segno e di ottenere un ingiusto profitto;
• L’avente diritto, non potrà registrare il nome a dominio in applicazione del
principio first come first served
• Casi pratici:
- Tribunale di Milano, 09.02.2009
- Tribunale di Parma , 26.02.2001
- Tribunale di Torino, 23.12.2000
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10. Titolo della presentazione
Linking
• Trasferimento dell’utente da una pagina di un sito web alla pagina di un
altro sito di un soggetto diverso
• Casi pratici:
- Trib. Napoli, 07.07.2007
- Trib. Crema, 24.07.2000
- Trib. Genova, 22.12.2000
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11. Titolo della presentazione
Metatag
• Codici alfanumerici utilizzati in fase di programmazione di un sito internet
e contenenti precise parole chiave (keyword) idonee a fornire
informazioni sul contenuto del sito
• consentono ai motori di ricerca la selezione di pagine web mediante tutte
le parole chiave utilizzate
• Casi pratici:
- Trib. Monza, 15.07.2008
- Trib. Milano, 09.02.2002
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12. Titolo della presentazione
Il caso
• Servizio di posizionamento a pagamento Adwords di Google
• Possibilità di fare apparire un link pubblicitario verso il proprio
sito mediante la selezione di una o più parole chiave, qualora
queste coincidano con la richiesta dell’utente al motore di
ricerca (il link appare come link sponsorizzato)
• Forzatura della ricerca in quanto il link sponsorizzato appare
tra i risultati in posizione privilegiata
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13. Titolo della presentazione
(segue) Profili di criticità
1) Utilizzo del marchio altrui come parola chiave
2) Responsabilità dell’ISP per l’inserimento di un
Adwords corrispondente ad un segno distintivo altrui
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14. Titolo della presentazione
Utilizzo del marchio altrui come parola chiave
Per la giurisprudenza italiana e comunitaria rappresenta atto
di concorrenza sleale e contrafattorio
- Trib. Milano, 11.03.2009
- Corte Giust. Ue, 23.03.2010, C. 236-238 del 2008
- Corte Giust. UE, 22.09.2011, C. 323/2009 (Caso Interflora)
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
15. Titolo della presentazione
Responsabilità dell’ISP per inserimento Adwords
corrispondente a segno distintivo altrui
• NON SUSSISTE quando l’ISP non abbia svolto un ruolo attivo
(ISP ha semplicemente memorizzato dati, senza averne
conoscenza o controllo);
• SUSSISTE quando l’ISP ha svolto un ruolo nella redazione del
messaggio commerciale che accompagna il link pubblicitario
(l’ISP ha conoscenza e controllo dei dati)
- Corte Giust. Ue, 23.03.2010, C. 236-238 del 2008
- Corte Giust. UE, 22.09.2011, C. 323/2009
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
16. Titolo della presentazione
Conflitti con marchi o altri segni distintivi altrui
• I nomi a dominio possono interferire con marchi o segni distintivi anteriori
• Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio (first come first served) non
rispetta i due principi fondamentali della tutela giuridica dei segni
distintivi:
a) principio di territorialità
b) principio di specialità o relatività merceologica
• Casi pratici
- Trib. Milano, 20.02.2009
- Trib. Bologna, 14.11.2008
- Trib. Roma, 29.04.2008
- Trib. Firenze 16.05.2006
- Trib. Roma, 28.04.2004
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
17. Titolo della presentazione
Conflitti con i marchi di rinomanza
• La registrazione di nomi a dominio per siti che offrono
prodotti/servizi merceologicamente differenti rispetto a quelli
relativi al marchio rinomato è illegittima in ragione della
protezione ultramerceologica del marchio rinomato (art. 22,
co. 2, cpi)
• Casi pratici
- Trib. Torino, 26.10.2007
- Trib. Bologna, 29.08.2007
- Trib. Bergamo, 06.03.2003 (caso Armani)
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18. Titolo della presentazione
Diritto d’autore
Protezione delle creazioni intellettuali, ovvero:
idee creative nel campo della cultura e della tecnica;
tutelate dall’ordinamento giuridico in quanto espressione
originale della personalità umana;
beni immateriali
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
19. Titolo della presentazione
Caratteristiche del diritto d’autore
• Concretezza
• Originalità
• Assenza di adempimenti formali
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20. Titolo della presentazione
Protezione offerta dal diritto d’autore
Distinzione tra forma e contenuto
• è protetta solo la forma e non il contenuto concettuale dell'opera
• il diritto d'autore non è un diritto di proprietà sulle idee ma solo sulla
forma in cui esse si esprimono
• non è creato un monopolio
• la stessa idea può essere utilizzata da altri autori che la possono
esprimere, purché in forma diversa
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
21. Titolo della presentazione
Diritto d’autore – aspetti problematici
• L’avvento dei contenuti digitali
• Le nuove opere dell’ingegno
• La proprietà intellettuale nella società
dell’informazione
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
22. Titolo della presentazione
Contenuti digitali
Prodotti intellettuali
resi disponibili in formato elettronico digitale
Opere dell'ingegno dematerializzate
liberate da un supporto predefinito
distribuite su piattaforme digitali
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23. Titolo della presentazione
Caratteristiche dei contenuto digitali
• facilità di duplicazione e trasmissione
• equivalenza del lavoro in formato digitale
• Intangibilità
• economicità
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24. Titolo della presentazione
Rivoluzione digitale
• L'opera è scorporata dal supporto fisico ed è facilmente duplicabile
senza perdita di qualità.
• La trasmissione ha costi molto contenuti
• Viene alterato il consolidato sistema autore-distributiore-cliente
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
25. Titolo della presentazione
Dilemma digitale
Conflitto tra opposte esigenze:
a) Tutelare adeguatamente i diritti di proprietà intellettuale
b) Non limitare la diffusione dei contenuti digitali
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26. Titolo della presentazione
Regolamento AGCOM 31.03.2014
• Tentativo di comporre il c.d. dilemma digitale
• Promozione, sviluppo e tutela delle opere digitali
• Tutela del diritto d’autore on line
– Istanza di parte
– Contraddittorio
– Il prestatore deve impedire o porre fine alla violazione
– Rimozione del contenuto illecito / disabilitazione all’accesso
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27. Titolo della presentazione
Le nuove opere dell’ingegno – sito web
Creatività
Il sito internet è tutelabile dalla legge del diritto d’autore quando possegga il
requisito della creatività
- Tribunale di Milano, 04.11.2008
- Tribunale di Bologna, 08.03.2004
Contenuti
L’utilizzo di opere altrui, tutelate dalla legge sul diritto d’autore, può implicare
il compimento di una attività illecita che, come tale, potrebbe costringere il
soggetto responsabile del sito web a risarcire i danni per la lesione dei diritti
d’autore altrui
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
28. Titolo della presentazione
Contenuti - Casistica
• Trib. Napoli 16.07.2007 (opera figurativa)
• Trib. Roma 22.04.08 (opera figurativa)
• Trib. Torino, 18.01.2008 (catalogo)
• Trib. Roma, 13.10.2004 (materiale video)
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29. Titolo della presentazione
Le nuove opere dell’ingegno - le “app”
“app” (applicazioni)
software sviluppati da programmatori
In quanto tali, ovvero in quanto software, sono opere dell’ingegno
tutelate dalla legge sul diritto d’autore;
ATTENZIONE
Tramite le app possono essere utilizzati contenuti in violazione del diritto
d’autore, per es. violazione del diritto patrimoniale d’autore spettante
all’editore
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
30. Titolo della presentazione
La proprietà intellettuale nella società dell’informazione
Normativa di riferimento
• Direttiva 2000/31/Ce
• D.Lgs. n. 70/2003
Definizione di provider
• Prestatore di servizi della società dell’informazione
(connessione, trasmissione e immagazzinamento dati)
Regime di responsabilità dei provider
• Attività in concreto svolta
• Principio dell’assenza dell’obbligo di controllo preventivo
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31. Titolo della presentazione
Attività in concreto svolta
Attività di semplice trasporto
• Trib. Roma 11.07.2011;
• Trib. Roma 14.04.2010 (caso Fapav / Telecom)
Attività di memorizzazione temporanea
• Trib. Firenze, 25.05.2012
• Trib. Roma, 20.03.2011 (caso PFA Films srl / Google Itallia / Microsoft srl /
Yahoo! Italia srl)
Attività di memorizzazione
• Trib. Pinerolo, 02.05.12
• Trib. Roma, 20.10.2011
• Trib. Roma, 16.12.2009 (Caso RTI / Youtube)
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
32. Titolo della presentazione
Principio dell’assenza dell’obbligo di controllo preventivo
(art. 17 D.Lgs. 70 del 2003)
Non esiste in capo al prestatore
un generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e memorizza
un generale obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la
presenza di attività illecite
Il prestatore è, in ogni caso, tenuto a:
informare le autorità qualora venga a conoscenza di attività o informazioni illecite
relative ad un suo destinatario del servizio
fornire alle autorità le informazioni necessarie per identificare il destinatario del
servizio, per individuare o prevenire attività illecite
Casi pratici
- Trib. Milano 09.09.2011 (Caso RTI / Yahoo)
- Trib. Roma, 30.03.2011
- Trib. Milano, 25.01.2011
- Corte UE, 12.07.2012, C-324/09 (Caso L’Oreal / E-Bay)
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
33. Titolo della presentazione
Effettiva conoscenza e responsabilità
(art. 16 D.Lgs. 70 del 2003)
Il provider non è responsabile dell’illecito commesso on line dal proprio
cliente, allorquando,
a) Non sia effettivamente a conoscenza del fatto;
oppure
a) Non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità
competenti agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitare l’accesso
il provider è responsabile quando è effettivamente a conoscenza del
fatto, ovvero quando, a seguito di comunicazione delle autorità
competenti, non si sia attivato per la rimozione / disabilitazione
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
34. Titolo della presentazione
Attenzione
La comunicazione dell’autorità competente fa sorgere
l’obbligo di attivazione in capo al provider, solo se
quest’ultimo non era effettivamente a conoscenza
dell’illecito
MENTRE
l’effettiva conoscenza dell’illecito, precedente alla
comunicazione, è già di per sé sufficiente a far sorgere la
resposnsabilità dell’ISP in caso di mancata attivazione
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
35. Titolo della presentazione
Responsabilità provider – casi pratici
• Trib. Milano 09.09.2011 (Caso RTI / Yahoo)
• Trib. Roma, 30.03.2011
• Trib. Milano, 25.01.2011
• Corte UE, 12.07.2012, C-324/09 (Caso L’Oreal / E-
Bay)
La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology
36. Titolo della presentazione
Grazie dell’attenzione
www.avvghibellini.com
nicolo@avvghibellini.com
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