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SMART WORKING TRA
CONTROLLO A DISTANZA E PRIVACY
GLI SMART DEVICE
avv. Eleonora Lenzi
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ART. 18 LAVORO AGILE - Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di
luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo
svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene
eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una
postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore
per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
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DUE ORDINI DI PROBLEMI
1)  ADEGUATA TUTELA DEI DATI TRATTATI DAL LAVORATORE IN QUALITA’ DI
«AUTORIZZATO»
2)  ADEGUATA TUTELA DEI DATI PERSONALI DEL LAVORATORE
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LAVORATORE AGILE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO
IL DATORE DI LAVORO IN QUANTO «TITOLARE DEL TRATTAMENTO» DEVE
ADOTTARE LE MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE IDONEE A
GARANTIRE LA LICEITA’ E LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
LA MODALITA’ DI LAVORO AGILE POTREBBE AUMENTARE IL
RISCHIO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
IL DATORE DI LAVORO DEVE COMPIERE UNA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO TENENDO CONTO DELLA TIPOLOGIA DI DATI (PERSONALI O
PARTICOLARI) TRATTATI DAL LAVORATORE AGILE E DETERMINARE DI
CONSEGUENZA LE MISURE DA ADOTTARE E GLI STRUMENTI TECNOLOGICI
DI CUI DOTARE IL DIPENDENTE
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LAVORATORE AGILE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO
IL DATORE DI LAVORO DOVRA’ STABILIRE LE MODALITA’ DI TRATTAMENTO
ED IMPARTIRE IDONEE ISTRUZIONI AL LAVORATORE AGILE
SE IL DATORE DI LAVORO DECIDE DI PERMETTERE AI LAVORATORI DI
UTILIZZARE I PROPRI DISPOSITIVI DOVRA’ ESSERE ADOTTATA UNA
CORRETTA POLICY «BYOD» - IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DOVRA’
SEMPRE GARANTIRE LA CONFORMITA’ DEI TRATTAMENTI
ADEGUATA FORMAZIONE
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LAVORATORE AGILE INTERESSATO DEL TRATTAMENTO
Il datore di lavoro tratta tradizionalmente
tre tipologie di dati del lavoratore
1. Dati personali necessari per l’instaurazione
e la gestione del rapporto di lavoro
2. Dati particolari
3. Dati giudiziari
BASI GIURIDICHE
Esecuzione del contratto, obbligo di legge, interesse pubblico,
consenso
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LAVORATORE AGILE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO
LO SMART WORKING E L’UTILIZZO DELLE NUOVE
TECNOLOGIE INTRODUCONO UNA
NUOVA CATEGORIA DI DATI, CHE POTREMMO DEFINIRE
«STRETTAMENTE PERSONALI»
NON RICONDUCIBILI ALLA SFERA DEI DATI PERSONALI O
PARTICOLARI DEL LAVORATORE, IN QUANTO RIVELANO
INFORMAZIONI STRETTAMENTE ATTINENTI ALLA SUA SFERA
PERSONALE PIU’ INTIMA
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COME GESTIRE CORRETTAMENTE QUESTI DATI?
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
-  ARTT. 4 E 8 STATUTO DEI LAVORATORI
-  REG. UE 679/2016 (GDPR) – CODICE PRIVACY
EMENDATO DAL D.LGS. 101/2018
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ART. 4 COMMA 1
Gli IMPIANTI AUDIOVISIVI e gli altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei
lavoratori POSSONO ESSERE IMPIEGATI ESCLUSIVAMENTE
• per esigenze organizzative e produttive
• per la sicurezza sul lavoro
• per la tutela del patrimonio aziendale
Possono essere installati previo accordo sindacale o autorizzazione amministrativa
ART. 4 COMMA 2
STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA E STRUMENTI DI
REGISTAZIONE DEGLI ACCESSI E DELLE PRESENZE
Non sono necessari autorizzazione o accordo
ART. 4 COMMA 3
Sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata
informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto del Codice
della Privacy
ART 8 Divieto di indagini sulle opinioni
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti
non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
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Considerando 155 GDPR
Il diritto degli Stati membri o i contratti collettivi, ivi compresi gli accordi aziendali, possono prevedere norme specifiche per il
trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le condizioni alle
quali i dati personali nei rapporti di lavoro possono essere trattati sulla base del consenso del dipendente, per finalità di
assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi,
di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro e ai fini
dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di
cessazione del rapporto di lavoro.
Articolo 88 GDPR
Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro
1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione
dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare
per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o dai
contratti collettivi, di gestione, organizzazione e pianificazione del rapporto di lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e
sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale
o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei
diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati
personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi
di monitoraggio sul posto di lavoro.
Art. 111 Codice privacy emendato – adozione di regole deontologiche per il trattamento di dati personali nell’ambito del
rapporto di lavoro.
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TRATTAMENTO DEI DATI DEL LAVORATORE AUTORIZZATO PER LE FINALITA’
ELENCATE ALL’ART. 88 – TRA CUI ESIGENZE DI ORGANIZZAZIONE E
PIANIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
BILANCIATO
DALLA TUTELA DELLA DIGNITA’, DEGLI INTERESSI LEGITTIMI E DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DEL LAVORATORE
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FONDAMENTALE DISTINZIONE TRA
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PRESTAZIONE LAVORATIVA à INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA
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CHE POSSONO IN VARIO MODO PERMETTERE
IL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI
NONCHE’
LA RACCOLTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI DATI
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IL PC AZIENDALE FORNITO AL LAVORATORE AGILE
E’ UNO STRUMENTO NECESSARIO A RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA
LO E’ ANCHE IL SOFTWARE DI MONITORAGGIO
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IN QUESTA REALTA’ COSI’ FLUIDA COME SI DEVE MUOVERE
IL DATORE DI LAVORO?
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CORRETTA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL TRATTAMENTO
PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY
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ACCOUNTABILITY (art. 24 GDPR)
Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione,
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rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, il titolare del
trattamento mette in atto misure tecniche
e organizzative adeguate per garantire,
ed essere in grado di dimostrare, che il
trattamento è effettuato conformemente
al presente regolamento. Dette misure sono
riesaminate e aggiornate qualora necessario.
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IL DATORE DI LAVORO DOVRA’ CHIEDERSI SE IL TRATTAMENTO DI
DETERMINATI DATI
-  E’ NECESSARIO
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IL TRATTAMENTO DEI DATI DEI LAVORATORI DEVE ESSERE PROPORZIONATO
ALLE NECESSITA’ ORGANIZZATIVE
NELL’IMPLEMENTARE L’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE IL DATORE DI
LAVORO DEVE TRATTARE LA MINOR QUANTITA’ DI DATI POSSIBILE E PER UN
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Quando un trattamento comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà
delle persone interessate (per il monitoraggio sistematico dei loro
comportamenti) il Titolare del trattamento è tenuto a svolgere una valutazione
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PROVVEDIMENTO N. 467 DEL 11/10/2018 DEL GARANTE -
TRATTAMENTI DA SOTTOPORRE OBBLIGATORIAMENTE A DPIA
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E’ NECESSARIO NOMINARE UN DATA PROTECTION OFFICER?
IN IPOTESI DI TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
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IN ALCUNI CASI PUO’ ESSERE UNA MISURA ORGANIZZATIVA CONSIGLIABILE
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PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT
NECESSARIA SINERGIA TRA PIU’ FUNZIONI AZIENDALI
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ALCUNI SPUNTI ULTERIORI
LINEE GUIDA WP29 8/6/2017 ON DATA PROCESSING AT WORK
SUL LAVORO REMOTO IL WP29
-  NON RITIENE IL MONITORAGGIO CONTINUO DELL’ATTIVITA’ DEL LAVORATORE
UNA MISURA PROPORZIONATA
-  NON RITIENE NEPPURE CHE IL LEGITTIMO INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO
A TUTELARE L’INTEGRITA’ DEI DATI DI CUI E’ TITOLARE O LA PROPRIA
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SIANO UN BASE GIURIDICA ADEGUATA, IDONEA
A RENDERE LECITO IL MONITORAGGIO CONTINUO DELL’ATTIVITA’ DEL
LAVORATORE
-  RITIENE IL CONSENSO DEL LAVORATORE UNA BASE GIURIDICA ADEGUATA
SOLO IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI, OVVERO QUANDO DAL SUO RIFIUTO
NON DERIVI ALCUNA CONSEGUENZA PER IL LAVORATORE
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ALCUNI SPUNTI ULTERIORI
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 28/2/2019
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI MEDIANTE DISPOSITIVI
INDOSSABILI
NON ESCLUSO A PRIORI
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Avv. Eleonora Lenzi
e.lenzi@studiolegalestefanelli.it

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Smartworking: controllo a distanza e privacy

  • 1. www.studiolegalestefanelli.it SMART WORKING TRA CONTROLLO A DISTANZA E PRIVACY GLI SMART DEVICE avv. Eleonora Lenzi
  • 2. www.studiolegalestefanelli.it ART. 18 LAVORO AGILE - Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • 3. www.studiolegalestefanelli.it DUE ORDINI DI PROBLEMI 1)  ADEGUATA TUTELA DEI DATI TRATTATI DAL LAVORATORE IN QUALITA’ DI «AUTORIZZATO» 2)  ADEGUATA TUTELA DEI DATI PERSONALI DEL LAVORATORE
  • 4. www.studiolegalestefanelli.it LAVORATORE AGILE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO IL DATORE DI LAVORO IN QUANTO «TITOLARE DEL TRATTAMENTO» DEVE ADOTTARE LE MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE LA LICEITA’ E LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI LA MODALITA’ DI LAVORO AGILE POTREBBE AUMENTARE IL RISCHIO DEL TRATTAMENTO DEI DATI IL DATORE DI LAVORO DEVE COMPIERE UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TENENDO CONTO DELLA TIPOLOGIA DI DATI (PERSONALI O PARTICOLARI) TRATTATI DAL LAVORATORE AGILE E DETERMINARE DI CONSEGUENZA LE MISURE DA ADOTTARE E GLI STRUMENTI TECNOLOGICI DI CUI DOTARE IL DIPENDENTE
  • 5. www.studiolegalestefanelli.it LAVORATORE AGILE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO IL DATORE DI LAVORO DOVRA’ STABILIRE LE MODALITA’ DI TRATTAMENTO ED IMPARTIRE IDONEE ISTRUZIONI AL LAVORATORE AGILE SE IL DATORE DI LAVORO DECIDE DI PERMETTERE AI LAVORATORI DI UTILIZZARE I PROPRI DISPOSITIVI DOVRA’ ESSERE ADOTTATA UNA CORRETTA POLICY «BYOD» - IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DOVRA’ SEMPRE GARANTIRE LA CONFORMITA’ DEI TRATTAMENTI ADEGUATA FORMAZIONE
  • 6. www.studiolegalestefanelli.it LAVORATORE AGILE INTERESSATO DEL TRATTAMENTO Il datore di lavoro tratta tradizionalmente tre tipologie di dati del lavoratore 1. Dati personali necessari per l’instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro 2. Dati particolari 3. Dati giudiziari BASI GIURIDICHE Esecuzione del contratto, obbligo di legge, interesse pubblico, consenso
  • 7. www.studiolegalestefanelli.it LAVORATORE AGILE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO LO SMART WORKING E L’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE INTRODUCONO UNA NUOVA CATEGORIA DI DATI, CHE POTREMMO DEFINIRE «STRETTAMENTE PERSONALI» NON RICONDUCIBILI ALLA SFERA DEI DATI PERSONALI O PARTICOLARI DEL LAVORATORE, IN QUANTO RIVELANO INFORMAZIONI STRETTAMENTE ATTINENTI ALLA SUA SFERA PERSONALE PIU’ INTIMA
  • 9. www.studiolegalestefanelli.it IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO -  ARTT. 4 E 8 STATUTO DEI LAVORATORI -  REG. UE 679/2016 (GDPR) – CODICE PRIVACY EMENDATO DAL D.LGS. 101/2018
  • 10. www.studiolegalestefanelli.it ART. 4 COMMA 1 Gli IMPIANTI AUDIOVISIVI e gli altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori POSSONO ESSERE IMPIEGATI ESCLUSIVAMENTE • per esigenze organizzative e produttive • per la sicurezza sul lavoro • per la tutela del patrimonio aziendale Possono essere installati previo accordo sindacale o autorizzazione amministrativa ART. 4 COMMA 2 STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA E STRUMENTI DI REGISTAZIONE DEGLI ACCESSI E DELLE PRESENZE Non sono necessari autorizzazione o accordo ART. 4 COMMA 3 Sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto del Codice della Privacy ART 8 Divieto di indagini sulle opinioni È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
  • 11. www.studiolegalestefanelli.it Considerando 155 GDPR Il diritto degli Stati membri o i contratti collettivi, ivi compresi gli accordi aziendali, possono prevedere norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le condizioni alle quali i dati personali nei rapporti di lavoro possono essere trattati sulla base del consenso del dipendente, per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro e ai fini dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro. Articolo 88 GDPR Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro 1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi, di gestione, organizzazione e pianificazione del rapporto di lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro. 2. Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro. Art. 111 Codice privacy emendato – adozione di regole deontologiche per il trattamento di dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro.
  • 12. www.studiolegalestefanelli.it TRATTAMENTO DEI DATI DEL LAVORATORE AUTORIZZATO PER LE FINALITA’ ELENCATE ALL’ART. 88 – TRA CUI ESIGENZE DI ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO BILANCIATO DALLA TUTELA DELLA DIGNITA’, DEGLI INTERESSI LEGITTIMI E DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEL LAVORATORE
  • 13. www.studiolegalestefanelli.it FONDAMENTALE DISTINZIONE TRA -  STRUMENTI UTILIZZATI PER IL CONTROLLO A DISTANZA -  STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA à INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DISTINZIONE RESA SFUMATA DALL’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE CHE POSSONO IN VARIO MODO PERMETTERE IL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI NONCHE’ LA RACCOLTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI DATI «STRETTAMENTE PERSONALI»
  • 14. www.studiolegalestefanelli.it IL PC AZIENDALE FORNITO AL LAVORATORE AGILE E’ UNO STRUMENTO NECESSARIO A RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA LO E’ ANCHE IL SOFTWARE DI MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI INSTALLATO SUL PC?
  • 15. www.studiolegalestefanelli.it IN QUESTA REALTA’ COSI’ FLUIDA COME SI DEVE MUOVERE IL DATORE DI LAVORO?
  • 16. www.studiolegalestefanelli.it CORRETTA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL TRATTAMENTO PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY
  • 17. www.studiolegalestefanelli.it ACCOUNTABILITY (art. 24 GDPR) Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
  • 18. www.studiolegalestefanelli.it IL DATORE DI LAVORO DOVRA’ CHIEDERSI SE IL TRATTAMENTO DI DETERMINATI DATI -  E’ NECESSARIO -  E’ PROPORZIONATO RISPETTO AGLI SCOPI PERSEGUITI -  E’ CORRETTO -  E’ LECITO E INDIVIDUARE DI CONSEGUENZA LA BASE GIURIDICA -  E’ TRASPARENTE
  • 19. www.studiolegalestefanelli.it IL TRATTAMENTO DEI DATI DEI LAVORATORI DEVE ESSERE PROPORZIONATO ALLE NECESSITA’ ORGANIZZATIVE NELL’IMPLEMENTARE L’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE IL DATORE DI LAVORO DEVE TRATTARE LA MINOR QUANTITA’ DI DATI POSSIBILE E PER UN PERIODO DI TEMPO LIMITATO E PREDETERMINATO AL LAVORATORE DEVE ESSERE DATA UN’INFORMATIVA CHIARA E COMPLETA (PRINCIPIO DI TRASPARENZA – Linee guida WP29 11/4/2018)
  • 20. www.studiolegalestefanelli.it E’ NECESSARIO EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE D’IMPATTO? Quando un trattamento comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (per il monitoraggio sistematico dei loro comportamenti) il Titolare del trattamento è tenuto a svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio PROVVEDIMENTO N. 467 DEL 11/10/2018 DEL GARANTE - TRATTAMENTI DA SOTTOPORRE OBBLIGATORIAMENTE A DPIA
  • 21. www.studiolegalestefanelli.it E’ NECESSARIO NOMINARE UN DATA PROTECTION OFFICER? IN IPOTESI DI TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI SU LARGA SCALA E’ OBBLIGATORIO IN ALCUNI CASI PUO’ ESSERE UNA MISURA ORGANIZZATIVA CONSIGLIABILE
  • 22. www.studiolegalestefanelli.it PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT NECESSARIA SINERGIA TRA PIU’ FUNZIONI AZIENDALI
  • 23. www.studiolegalestefanelli.it ALCUNI SPUNTI ULTERIORI LINEE GUIDA WP29 8/6/2017 ON DATA PROCESSING AT WORK SUL LAVORO REMOTO IL WP29 -  NON RITIENE IL MONITORAGGIO CONTINUO DELL’ATTIVITA’ DEL LAVORATORE UNA MISURA PROPORZIONATA -  NON RITIENE NEPPURE CHE IL LEGITTIMO INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO A TUTELARE L’INTEGRITA’ DEI DATI DI CUI E’ TITOLARE O LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SIANO UN BASE GIURIDICA ADEGUATA, IDONEA A RENDERE LECITO IL MONITORAGGIO CONTINUO DELL’ATTIVITA’ DEL LAVORATORE -  RITIENE IL CONSENSO DEL LAVORATORE UNA BASE GIURIDICA ADEGUATA SOLO IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI, OVVERO QUANDO DAL SUO RIFIUTO NON DERIVI ALCUNA CONSEGUENZA PER IL LAVORATORE
  • 24. www.studiolegalestefanelli.it ALCUNI SPUNTI ULTERIORI PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 28/2/2019 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI MEDIANTE DISPOSITIVI INDOSSABILI NON ESCLUSO A PRIORI
  • 25. www.studiolegalestefanelli.it GRAZIE PER L’ATTENZIONE! Avv. Eleonora Lenzi e.lenzi@studiolegalestefanelli.it