Il Garante Privacy ha ritenuto legittimo l’utilizzo di applicazioni, installate su smartphones in dotazione dei lavoratori di due società, che consentono, attraverso la geolocalizzazione dei dispositivi, la rilevazione dell’esatta posizione geografica dei dipendenti per finalità organizzative, produttive e connesse alla sicurezza del lavoro. I provvedimenti in esame offrono l’occasione per riepilogare i principi che regolano lo svolgimento di controlli sull’attività dei dipendenti. La questione è stata da noi analizzata in precedenza nelle newsletter del mese di settembre 2012 e di marzo 2013.
Il Garante Privacy ha ritenuto legittimo l’utilizzo di applicazioni, installate su smartphones in dotazione dei lavoratori di due società, che consentono, attraverso la geolocalizzazione dei dispositivi, la rilevazione dell’esatta posizione geografica dei dipendenti per finalità organizzative, produttive e connesse alla sicurezza del lavoro. I provvedimenti in esame offrono l’occasione per riepilogare i principi che regolano lo svolgimento di controlli sull’attività dei dipendenti. La questione è stata da noi analizzata in precedenza nelle newsletter del mese di settembre 2012 e di marzo 2013.
Quali sono diritti e doveri di lavoratori e datori di lavoro nel caso di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori?
Quali sono diritti e doveri di lavoratori e datori di lavoro nel caso di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori?
Vincoli e opportunità introdotte dal Jobs Act nello sviluppo delle indagini informatiche sugli strumenti aziendali: computer, smartphone. Esaminiamo 5 casi reali di indagini informatiche in azienda a tutela della parte datoriale
I controlli e le indagini informatiche in azienda nell'era del job act. I requisiti, le modalità e cosa può essere oggetto di una indagine informatica forense in azienda
Gli strumenti di smartworking e gli smart devices permettono al lavoratore di ottimizzare l'attività lavorativa, ma pongono anche sfide per quanto riguarda il controllo del lavoratore.
TUTELARE IL PATRIMONIO INFORMATIVO AZIENDALE GARANTENDO LA COMPLIANCE NORMA...Polaris Informatica srl
Le informazioni sono una risorsa preziosa per le aziende, sono
fonte di un valore economico e costituiscono un patrimonio
importante che deve essere difeso e, allo stesso tempo, intensamente
utilizzato per generare vantaggi competitivi.
TUTELARE IL PATRIMONIO INFORMATIVO AZIENDALE GARANTENDO LA COMPLIANCE NORMATIVAPolaris informatica
Come sfruttare le nuove tecnologie informatiche mantenendo il controllo desiderato alla luce degli ultimi provvedimenti legislativi e del Nuovo Regolamento Europeo sulla Data Protection
Tracciamento delle attività di amministrazione mediante i BalaBit Shell Contr...Babel
SHELL CONTROL BOX: IL GUSTO DELLA SICUREZZA
I TechAdvisor Babel presentano i dettagli dell'ultima versione dello Shell Control Box, la soluzione di BalaBit dedicata al monitoraggio e all'audit degli accessi amministrativi remoti.
L'evento ha avuto luogo il 21 novembre 2012 presso il Rome Cavalieri Hilton.
BalaBit: www.balabit.com
Babel: www.babel.it
L’evoluzione tecnologica abbinata al costante cambiamento del mercato del lavoro impone un conseguente adeguamento anche in ambito legislativo. Sullo sfondo il nuovo Regolamento Europeo 2016/679, Regolamento ispirato ad una maggiore trasparenza nella gestione dei dati e finalizzato a dare un maggiore controllo ai cittadini sull’utilizzo dei propri dati personali. Tali regole si applicheranno anche al trattamento dei dati nell’ambito del rapporto di lavoro: non solo ai lavoratori dipendenti ma anche a quelli autonomi.
La Cassazione ha confermato che il datore di lavoro può esercitare il potere di controllo sul lavoratore SOLO per verificare l’esatto adempimento degli obblighi dello stesso.
La Cassazione ha confermato che il datore di lavoro può esercitare il potere di controllo sul lavoratore SOLO per verificare l’esatto adempimento degli obblighi dello stesso.
Quali sono diritti e doveri di lavoratori e datori di lavoro nel caso di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori?
Quali sono diritti e doveri di lavoratori e datori di lavoro nel caso di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori?
Vincoli e opportunità introdotte dal Jobs Act nello sviluppo delle indagini informatiche sugli strumenti aziendali: computer, smartphone. Esaminiamo 5 casi reali di indagini informatiche in azienda a tutela della parte datoriale
I controlli e le indagini informatiche in azienda nell'era del job act. I requisiti, le modalità e cosa può essere oggetto di una indagine informatica forense in azienda
Gli strumenti di smartworking e gli smart devices permettono al lavoratore di ottimizzare l'attività lavorativa, ma pongono anche sfide per quanto riguarda il controllo del lavoratore.
TUTELARE IL PATRIMONIO INFORMATIVO AZIENDALE GARANTENDO LA COMPLIANCE NORMA...Polaris Informatica srl
Le informazioni sono una risorsa preziosa per le aziende, sono
fonte di un valore economico e costituiscono un patrimonio
importante che deve essere difeso e, allo stesso tempo, intensamente
utilizzato per generare vantaggi competitivi.
TUTELARE IL PATRIMONIO INFORMATIVO AZIENDALE GARANTENDO LA COMPLIANCE NORMATIVAPolaris informatica
Come sfruttare le nuove tecnologie informatiche mantenendo il controllo desiderato alla luce degli ultimi provvedimenti legislativi e del Nuovo Regolamento Europeo sulla Data Protection
Tracciamento delle attività di amministrazione mediante i BalaBit Shell Contr...Babel
SHELL CONTROL BOX: IL GUSTO DELLA SICUREZZA
I TechAdvisor Babel presentano i dettagli dell'ultima versione dello Shell Control Box, la soluzione di BalaBit dedicata al monitoraggio e all'audit degli accessi amministrativi remoti.
L'evento ha avuto luogo il 21 novembre 2012 presso il Rome Cavalieri Hilton.
BalaBit: www.balabit.com
Babel: www.babel.it
L’evoluzione tecnologica abbinata al costante cambiamento del mercato del lavoro impone un conseguente adeguamento anche in ambito legislativo. Sullo sfondo il nuovo Regolamento Europeo 2016/679, Regolamento ispirato ad una maggiore trasparenza nella gestione dei dati e finalizzato a dare un maggiore controllo ai cittadini sull’utilizzo dei propri dati personali. Tali regole si applicheranno anche al trattamento dei dati nell’ambito del rapporto di lavoro: non solo ai lavoratori dipendenti ma anche a quelli autonomi.
La Cassazione ha confermato che il datore di lavoro può esercitare il potere di controllo sul lavoratore SOLO per verificare l’esatto adempimento degli obblighi dello stesso.
La Cassazione ha confermato che il datore di lavoro può esercitare il potere di controllo sul lavoratore SOLO per verificare l’esatto adempimento degli obblighi dello stesso.
Circolare in tema di art 4 S.L. e controlli datoriali doc (002)
1. STUDIO LEGALE
AVV. PAOLA CERULLO
______________________________________________________________________________________________
20123 MILANO - VIA OLMETTO N. 5 (MM DUOMO/MISSORI)
TEL. 02.8690030 FAX 02.8690107 E.MAIL p.cerullo@studiolegalecerullo.it
www.studiolegalecerullo.com
Socio AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani
SEGNALAZIONE
INFORMATIVA
in
tema
di
ART.
4
S.L.
E
CONTROLLI
DATORIALI
Fonti
normative:
! D.Lgs.
196/2003
(Legge
Privacy)
! Legge
Delega
del
Governo
n.
183/2014
(Jobs
Act)
! D.Lgs.
n.
151/2015
(entrato
in
vigore
il
24.9.15)
! l’art.
4
della
Legge
n.
300/70*
(Statuto
dei
Lavoratori)
Il
D.Lgs.
n.
151/2015
ha
riformulato
l’art.
4
della
Legge
n.
300/70
(Statuto
dei
Lavoratori)
in
esecuzione
alla
Legge
Delega
del
Governo
n.
183/2014
(Jobs
Act)
di
“revisione
della
disciplina
dei
controlli
a
distanza
sugli
impianti
e
strumenti
di
lavoro,
tenendo
conto
dell’evoluzione
tecnologica
e
contemperando
le
esigenze
produttive
ed
organizzative
dell’impresa
con
la
tutela
della
dignità
e
della
riservatezza
del
lavoratore”.
Va
precisato
che
l’art.
4
SL
è
una
legge
speciale
–
rivolta
specificamente
ai
controlli
nell’ambito
del
rapporto
di
lavoro
–
che
va
compresa
nel
quadro
della
Legge
generale
sulla
Privacy
(D.Lgs.
196/2003),
cui
del
resto
espressamente
si
riporta.
La
nuova
formulazione
dell’art.
4
SL,
con
l’eliminazione
del
primo
vecchio
comma,
non
tocca
il
divieto
generale
di
controllare
a
distanza
l’attività
lavorativa
di
per
se
stessa,
che
permane
immutato
quale
principio
base
del
nostro
ordinamento
.
Piuttosto,
l’art.
4
SL
contempla
alcune
deroghe
al
suddetto
divieto
generale,
in
presenza
di
TASSATIVE
ESIGENZE,
e
precisamente
:
a)
organizzative
e
produttive
b) di
sicurezza
del
lavoro
c) di
tutela
del
patrimonio
aziendale.
Qualora
ricorra
almeno
una
delle
tre
anzidette
finalità,
allora
e
solo
allora
è
possibile
mettere
in
campo
controlli
a
distanza
che
possano
comportare
ANCHE
la
possibilità
di
controllo
dell’attività
lavorativa
(c.d.
“controllo
preterintenzionale”).
2. AVV. PAOLA CERULLO
2
In
sostanza:
- non
è
mai
ammesso
il
controllo
generalizzato
e
preventivo
a
distanza
finalizzato
esclusivamente
alla
verifica
dell’attività
lavorativa
dei
dipendenti;
- è
ammesso
il
controllo
che
rispondendo
a
precise
esigenze
organizzative
e
produttive,
di
sicurezza
del
lavoro
e/o
tutela
del
patrimonio
aziendale,
può
incidentalmente
fornire
dati
anche
(mai
solo)
sulla
prestazione
lavorativa
dei
dipendenti.
Posto
quanto
sopra:
- QUALORA
SI
TRATTI
DI
INSTALLARE
IMPIANTI
AUDIOVISIVI
è
necessaria
ora,
come
prima,
una
preventiva
procedura
di
concertazione
con
il
Sindacato
e,
qualora
non
si
addivenga
all’accordo,
la
richiesta
di
autorizzazione
alla
DTL.
Opportuna
novità
introdotta
rispetto
al
regime
precedente
è
per
le
aziende
che
abbiano
più
sedi,
poste
in
diverse
Province
e
Regioni,
la
possibilità
di
avere
un
interlocutore
unico
per
la
regolamentazione
in
materia
complessiva
e
univoca
presso
tutte
le
sedi:
associazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative
sul
piano
nazionale
e
Ministero
del
Lavoro.
Da
notare
inoltre
che:
la
DTL
può
autorizzare
o
non
autorizzare
l’installazione,
mentre
non
può
più
(novità)
dettare
le
modalità
di
utilizzo
dell’impianto;
il
provvedimento
della
DTL
può
essere
impugnato
solo
con
le
modalità
ordinarie
di
impugnazione
degli
atti
amministrativi
(non
più
con
il
ricorso
speciale
al
Ministero
del
Lavoro
entro
30
giorni);
-‐ QUALORA
SI
TRATTI
DI
EFFETTUARE
CONTROLLI
CON
ALTRI
STRUMENTI
TECNOLOGICI
DI
LAVORO
OVVERO
DI
REGISTRAZIONE
DEGLI
ACCESSI
E
DELLE
PRESENZE,
non
è
richiesta
la
preventiva
procedura
di
concertazione
di
cui
sopra.
Orbene,
ai
sensi
del
nuovo
art.
4
SL
–
e
qui
sta
la
grande
novità
-‐
le
informazioni
raccolte
in
conseguenza
dell’installazione
o
dotazione
legittima
(perché
rispondente
a
esigenze
organizzative
e
produttive,
di
sicurezza
del
lavoro
e
tutela
del
patrimonio
aziendale,
e
preceduta,
ove
occorra,
della
preventiva
procedura
di
concertazione)
di
un
impianto
o
di
strumenti
di
lavoro
che
comportano
un
controllo,
possono
essere
utilizzate
per
qualsiasi
fine
connesso
al
rapporto
di
lavoro
(in
primis
dunque
per
i
rilievi
di
natura
disciplinare).
L’utilizzabilità
delle
informazioni
così
raccolte
è
però
subordinata
anche
alla
circostanza
che
al
lavoratore
sia
data
ADEGUATA
INFORMAZIONE
DELLE
MODALITÀ
D’USO
DEGLI
STRUMENTI
E
DELLA
EFFETTUAZIONE
DEI
CONTROLLI
“nel
rispetto
di
quanto
disposto
dal
D.Lgs.
n.
196/2003”
(Legge
sulla
Privacy).
E’
indispensabile,
perciò
–
come
ulteriore
requisito
per
la
legittimità
dei
controlli
a
distanza-‐
che
il
datore
di
lavoro
avverta
i
lavoratori
dell’esistenza,
delle
finalità
e
modalità
di
funzionamento
dei
controlli
a
distanza
e
adotti
una
disciplina
(c.d.
“Policy”)
che
preveda
chiaramente:
-‐ i
comportamenti
vietati
e/o
ammessi;
-‐ quali
informazioni
sono
memorizzate
temporaneamente
e
per
quanto;
-‐ se
e
in
quale
maniera
può
essere
effettuato
il
controllo;
3. AVV. PAOLA CERULLO
3
-‐ le
conseguenze
della
violazione
delle
direttive
in
oggetto:
in
tal
senso
è
possibile
e
finanche
opportuno
integrare
il
Regolamento
Disciplinare
Aziendale
e
le
norme
generali
disciplinari
del
CCNL
di
settore,
dando
rilievo
ai
comportamenti
che
in
ambito
aziendale
sono
ritenuti
idonei
ad
interrompere
il
vincolo
fiduciario
con
il
lavoratore.
In
caso
di
controllo
illecito
(per
mancanza
delle
esigenze
di
controllo
richieste
dalla
legge/mancata
osservanza
della
procedura
preventiva
di
concertazione
in
caso
di
impianti
audiovisivi/mancata
informativa
ai
lavoratori)
i
suoi
rilievi
sono
inutilizzabili,
anche
in
presenza
di
accertamento
di
comportamenti
illeciti
commessi
dal
lavoratore,
ai
sensi
dell’art.
11,
comma
2,
Legge
Privacy.
*
Merita
speciale
menzione
una
forma
di
controllo
nuova
e
sempre
più
utilizzata
–
il
GPS
–
che
suscita
notevoli
problematiche
in
tema
di
Privacy,
trattandosi
di
dispositivo
che
consente
la
localizzazione
del
lavoratore:
è
necessario
valutare
bene
come
funziona
per
decidere
se
richieda
o
meno
la
necessità
della
preventiva
procedura
di
concertazione
alla
pari
degli
impianti
audiovisivi
(il
tema
è
fortemente
dibattuto).
In
ogni
caso
il
Garante
della
Privacy
e
la
giurisprudenza
sono
unanimi
nel
ritenere
che:
o allorché
trattasi
di
veicolo,
vanno
apposte
ben
visibili
vetrofanie/avvisi
recanti
l’avviso
che
trattasi
“veicolo
geolicalizzato”;
o il
lavoratore
va
sempre
reso
edotto
per
iscritto
di
avere
nelle
proprie
mani
uno
strumento
che
consente
la
geolocalizzazione,
con
quali
modalità,
a
quali
fini,
come
può
eventualmente
interromperla
al
termine
del
servizio
o
in
pausa
allorché
conservi
in
suo
mani
lo
strumento
in
questione.
*
Da
ultimo,
un
capitolo
a
parte
che
tuttavia
merita
qui
un
accenno,
è
quello
dei
“CONTROLLI
DIFENSIVI
OCCULTI”
(fattispecie
di
creazione
giurisprudenziale)
disposti
dal
datore
di
lavoro
non
per
controllare
preventivamente
e
genericamente
i
propri
dipendenti,
bensì
sulla
base
di
gravi
indizi
che
un
determinato
lavoratore
compia
degli
illeciti
e
quindi
per
la
necessità
di
rilevarli.
Sono
i
tipici
controlli
effettuati
per
tramite
di
agenzia
investigativa.
Perché
siano
considerati
legittimi
tali
controlli,
e
quindi
utilizzabili
i
relativi
accertamenti,
è
necessario
che:
o sia
manifesta
e
chiara
(ad
es.
nell’incarico
all’agenzia
investigativa)
l’origine
della
decisione,
in
sostanza
i
sospetti
e
gli
indizi
che
muovono
il
datore
di
lavoro
a
porli
in
essere;
o sia
l’extrema
ratio,
nel
senso
che
non
sia
possibile
procedere
altrimenti
all’accertamento
del
caso;
o venga
effettuato
un
controllo
saltuario
e
a
campione,
non
continuativo
e
invasivo
nella
vita
del
lavoratore.
4. AVV. PAOLA CERULLO
4
*
Testo
aggiornato
dell’art.
4
S.L.:
Art.
4.
(
(Impianti
audiovisivi
e
altri
strumenti
di
controllo).
1.
Gli
impianti
audiovisivi
e
gli
altri
strumenti
dai
quali
derivi
anche
la
possibilità
di
controllo
a
distanza
dell’attività
dei
lavoratori
possono
essere
impiegati
esclusivamente
per
esigenze
organizzative
e
produttive,
per
la
sicurezza
del
lavoro
e
per
la
tutela
del
patrimonio
aziendale
e
possono
essere
installati
previo
accordo
collettivo
stipulato
dalla
rappresentanza
sindacale
unitaria
o
dalle
rappresentanze
sindacali
aziendali.
In
alternativa,
nel
caso
di
imprese
con
unità
produttive
ubicate
in
diverse
province
della
stessa
regione
ovvero
in
piu'
regioni,
tale
accordo
puo'
essere
stipulato
dalle
associazioni
sindacali
comparativamente
piu'
rappresentative
sul
piano
nazionale.
In
mancanza
di
accordo
gli
impianti
e
gli
strumenti
di
cui
al
periodo
precedente
possono
essere
installati
previa
autorizzazione
della
Direzione
territoriale
del
lavoro
o,
in
alternativa,
nel
caso
di
imprese
con
unita'
produttive
dislocate
negli
ambiti
di
competenza
di
più
Direzioni
territoriali
del
lavoro,
del
Ministero
del
lavoro
e
delle
politiche
sociali.
2.
La
disposizione
di
cui
al
comma
1
non
si
applica
agli
strumenti
utilizzati
dal
lavoratore
per
rendere
la
prestazione
lavorativa
e
agli
strumenti
di
registrazione
degli
accessi
e
delle
presenze.
3.
Le
informazioni
raccolte
ai
sensi
dei
commi
1
e
2
sono
utilizzabili
a
tutti
i
fini
connessi
al
rapporto
di
lavoro
a
condizione
che
sia
data
al
lavoratore
adeguata
informazione
delle
modalita'
d'uso
degli
strumenti
e
di
effettuazione
dei
controlli
e
nel
rispetto
di
quanto
disposto
dal
decreto
legislativo
30
giugno
2003,
n.
196.
Milano,
27
ottobre
2015
Avv.
Paola
Cerullo