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                         SISTRI: ASPETTI TECNICI

I.   SISTRI Aspetti normativi in correlazione col Testo unico
     Ambientale e la normativa in materia di gestione dei rifiuti
II. SISTRI Modalità operative di gestione




                           Ph.D. Mara Migliaccio
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                 SISTRI: ASPETTI TECNICI




SISTEMA
DI
CONTROLLO
DELLA
TRACCIABILITA’
DEI
RIFIUTI
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                      SISTRI: ASPETTI NORMATIVI

                      D.M. 18 Febbraio 2011 n.52
                              TESTO UNICO SISTRI
                     (pubblicato su G.U. n° 95 del 26 Aprile 2011)


Riunisce gli adempimenti dei precedenti decreti SISTRI:
    17 dicembre 2009 ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO
DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
   15 febbraio 2010 MODIFICHE DELEGATI definizione
    9 luglio 2010   MODIFICHE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI
ENTRATA IN VIGORE 01 OTTOBRE 2010- carico
 28 settembre 2010 PROROGA 31 DICEMBRE 2010
 22 dicembre 2010 PROROGA 31 MAGGIO 2011
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                             SISTRI: ASPETTI NORMATIVI

                             D.M. 18 Febbraio 2011 n.52
                                      TESTO UNICO SISTRI
                           (pubblicato su G.U. n° 95 del 26 Aprile 2011)


Regolamento         recante     istituzione       del   sistema di   controllo   della
tracciabilità       dei   rifiuti,   ai   sensi    dell’articolo   189   del   decreto
legislativo     3    aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.




… in pratica:         devono obbligatoriamente aderire le imprese già soggette agli
                     obblighi di tenuta dei registri dei rifiuti.
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                      SISTRI: ASPETTI NORMATIVI

                          TESTO UNICO SISTRI
                        D.M. 18 Febbraio 2011 n.52



NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE AL
           TESTO UNICO SISTRI
        D.M. 10 Novembre 2011 n.219

Regolamento     recante    modifiche     e   integrazioni   al   decreto
ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento
di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
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                      SISTRI: ASPETTI NORMATIVI
VANTAGGI DEL SISTRI
 semplicità amministrativa
 eliminazione registri cartacei, formulari di identificazione e denuncia
annuale mediante MUD
                           QUANDO SI UTILIZZERA’ ?
                               a decorrere dal
                                13 luglio 2010
                                      al
                               12 Agosto 2010               In funzione della
                                                          dimensione aziendale
  DM 09 luglio 2010
 A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010
  DM 28 settembre 2010
A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010 per chi ha USB– operativo
dal 01 Gennaio 2011

    DM 22 dicembre 2010

 A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010 per chi ha USB–
 operativo dal 01 Giugno 2011
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                     SISTRI: ASPETTI NORMATIVI
                          QUANDO SI UTILIZZERA’ ?
                            DM 26 maggio 2011
              A DECORRERE DAL 01 Settembre 2011
               produttori di rifiuti oltre 500 dipendenti
               trasportatori autorizzati oltre 3000 ton
               gestori (impianti di recupero e smaltimento
               soggetti iscritti in modo volontario
A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2011
 produttori di rifiuti da 251 a 500 dipendenti

A DECORRERE DAL 02 Novembre 2011
 produttori di rifiuti da 51 a 250 dipendenti
A DECORRERE DAL 01 Dicembre 2011
 produttori di rifiuti da 11 a 50 dipendenti
trasportatori autorizzati fino a3000 ton
A DECORRERE DAL 02 Gennaio 2012
 produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
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                       SISTRI: ASPETTI NORMATIVI

Legge 29 dicembre 2011 , n. 216
A DECORRERE DAL 02 Aprile 2012
 tutti

Legge 24 febbraio 2012 , n. 14
A DECORRERE DAL 01 Luglio2012
 tutti




                      QUANDO SI UTILIZZERA’ ?
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                            SISTRI: ASPETTI NORMATIVI


  TESTO UNICO SISTRI                          NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
D.M. 18 Febbraio 2011 n.52                             AL TESTO UNICO SISTRI
                                                     D.M. 10 Novembre 2011 n.219




 Devono obbligatoriamente iscriversi al SISTRI


  produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all’articolo
 212, comma 8.
  imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti di
 cui all’art. 184 comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006.
 RIFIUTI SPECIALI: rifiuti di lavorazioni industriali e artigianali nonché rifiuti derivanti
 dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione
 e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
 abbattimento di fumi
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                           SISTRI: ASPETTI NORMATIVI

  TESTO UNICO SISTRI                       NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
D.M. 18 Febbraio 2011 n.52                          AL TESTO UNICO SISTRI
                                                  D.M. 10 Novembre 2011 n.219



  Devono obbligatoriamente iscriversi al SISTRI



le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di
rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3,
lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori
indipendentemente dal numero dei dipendenti;
i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
 i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di
rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
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                          SISTRI: ASPETTI NORMATIVI

  TESTO UNICO SISTRI                      NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
D.M. 18 Febbraio 2011 n.52                         AL TESTO UNICO SISTRI
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  Devono obbligatoriamente iscriversi al SISTRI


le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a
titolo professionale;
Nel caso di trasporto intermodale: i terminalisti e responsabili degli scali
merci nel trasporto intermodale;
I comuni della regione campania e le imprese di trasporto di rifiuti urbani
della regione campania
 i soggetti individuati con uno o più decreti ai sensi dell’articolo 188-
ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
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                           SISTRI: ASPETTI NORMATIVI

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Iscrizione facoltativa al SISTRI


 le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo
184,comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006 che non hanno più di 10
dipendenti;
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da
attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del
D.Lgs.1 52/2006.
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui
all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;
gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono
rifiuti non pericolosi.
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                          SISTRI: ASPETTI NORMATIVI

  TESTO UNICO SISTRI                     NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
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L’Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni
contenuti nel SISTRI.


                               DEFINIZIONI

  Dispositivo/i: i dispositivi di cui all'articolo 8, comma 1, ossia il
  dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI, di
  seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto
  dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal
  veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonché il
  dispositivo USB per l’interoperabilità di cui all’articolo 8, comma 1-ter;
DEFINIZIONI

 Unità locale: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative,
 nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività.



Delegato: «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione
aziendale, è delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del dispositivo
USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è
attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'ente o
impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le
credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica
verranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa;


Art.11 comma 2
 La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico
contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma
elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede
SISTRI dei dati ricevuti.
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                        SISTRI: ASPETTI NORMATIVI

                   DETTAGLI OPERATIVI
         Allegato IA Procedura di iscrizione al sistri


Ogni operatore richiede un dispositivo USB per ciascuna unità locale. In
caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative, da cui
originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo
USB per ciascuna unità operativa.
Se nell’unità locale è esercitata più di un’attività di gestione dei rifiuti per
la quale è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, l’operatore dovrà dotarsi di
un dispositivo USB per ciascuna attività esercitata nell’unità locale.
Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi Delegati per tutte le
attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta unità locale, sarà
possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attività attribuite
a tali Delegati.
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                      SISTRI: ASPETTI NORMATIVI

                        DETTAGLI OPERATIVI
                          Linee guida al sistri



L’operatore che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti
dovrà richiedere un dispositivo USB per la sola Sede Legale e un
dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono
associati all’impresa. Su ciascun veicolo che trasporta i rifiuti
deve essere installato un dispositivo elettronico denominato black
box.
DETTAGLI OPERATIVI-Art.15-
              ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE e attività
                            sanitaria

Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra
attività svolta fuori dalla sede dell’unità locale, la Scheda SISTRI –
AREA     REGISTRO     CRONOLOGICO è compilata dal delegato della
sede legale dell’ente o impresa o dal delegato dell’unità locale che
gestisce l’attività manutentiva.


La movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla
sede legale o dell’unità locale dell’ente o impresa effettuata dal
manutentore è accompagnata da una copia cartacea della Scheda
SISTRI     – AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi              portale
SISTRI accedendo all’area autenticata, debitamente compilata e
sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
DETTAGLI OPERATIVI



  Gli operatori titolari di “cantieri temporanei”, salvo
  quanto previsto all’articolo 14, comma 4 del regolamento, devono
  dotarsi di un dispositivo USB                     per ciascun cantiere, individuando
  come «delegato» il direttore del cantiere


Nota:
  Art. 14 comma 4 DM 18 Febbraio 2011 Particolari tipologie
  Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non
  dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema SISTRI, il registro cronologico e la
  Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato della sede legale o
  dell’unità locale dell’impresa. In tale ipotesi il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie
  della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in
  carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia
  rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al
  delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi
  accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.
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                         SISTRI: ASPETTI NORMATIVI
  TESTO UNICO SISTRI                     NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
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 Art 21-bis: INTEROPERABILITA’

1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di
tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati
al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al
servizio di interoperabilità secondo quanto regolato dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla
relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il
rilascio del dispositivo USB per l’interoperabilità. Il dispositivo USB
per l’interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI
compilate per le attività soggette all’iscrizione SISTRI ed esercitate
nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il
predetto software gestionale.
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                          SISTRI: ASPETTI NORMATIVI

  TESTO UNICO SISTRI                    NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
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  Art 21-bis: INTEROPERABILITA’



2. Può essere richiesto un dispositivo USB per l’interoperabilità per
ciascun software gestionale accreditato dall’operatore per il servizio
di interoperabilità. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per
l’interoperabilità dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.
3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei
dispositivi USB per l’interoperabilità saranno attribuiti al legale
rappresentante che sarà titolare della firma elettronica e delegato
per il predetto dispositivo.
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                          SISTRI: ASPETTI NORMATIVI

  TESTO UNICO SISTRI                    NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
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  Art 21-bis: INTEROPERABILITA’



2. Può essere richiesto un dispositivo USB per l’interoperabilità per
ciascun software gestionale accreditato dall’operatore per il servizio
di interoperabilità. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per
l’interoperabilità dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.
3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei
dispositivi USB per l’interoperabilità saranno attribuiti al legale
rappresentante che sarà titolare della firma elettronica e delegato
per il predetto dispositivo.
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                          SISTRI: ASPETTI NORMATIVI

  TESTO UNICO SISTRI                     NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
D.M. 18 Febbraio 2011 n.52                        AL TESTO UNICO SISTRI
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  Art 21-bis: INTEROPERABILITA’



5. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è custodito presso il centro
elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove
quest’ultimo non si trovi presso una delle unità locali e/o unità operative,
il dispositivo USB per l’interoperabilità potrà essere
custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati.
6. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è reso disponibile in qualunque
momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo
stesso è custodito.
DETTAGLI OPERATIVI
                         Art. 22 Modalità operative semplificate
                          tramite associazioni imprenditoriali

  Ciascuna     articolazione    territoriale     dell’«associazione     imprenditoriale
rappresentativa sul piano nazionale», come definita all’articolo 2, comma 1,
lettera a) , o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che abbia
ricevuto delega o sia stata incaricata ai sensi dell’articolo 22, comma 2,
richiede un dispositivo USB .
Le predette associazioni imprenditoriali, o società di servizi di diretta
emanazione delle stesse, trasmettono al SISTRI l’elenco dei soggetti da cui
hanno ricevuto delega o incarico, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro
quindici     giorni   dalla    ricezione       della   comunicazione,     comunicherà
all’organizzazione, o la società di servizi di diretta emanazione della stessa,
l’avvenuta    configurazione     delle     applicazioni   informatiche      necessarie
all’operatività.
DETTAGLI OPERATIVI
                                Linee guida al sistri




Nota:


  …dall’ Art. 22 comma 2 DM 18 Febbraio 2011
  I soggetti appartenenti a iscrizione facoltativa(art. 4), dopo l’iscrizione al SISTRI ai
  sensi dell’articolo 6, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi,
  prescelte.
  La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito del portale
  SISTRI, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve
  essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
  Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni imprenditoriali, o loro società di
  servizi, sono tenute a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria.
  Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla
  compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI.
  La responsabilità delle informazioni inserite nel sistema SISTRI rimane a carico
  del soggetto delegante.
DETTAGLI OPERATIVI
                              Linee guida al sistri
                                                                                Nota:
          Vedi art. 290 comma e del 152/2006
…dall’ Art. 22 comma 1 DM 18 Febbraio 2011
Le imprese che:
• raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212 comma 8 del 152
• i soggetti che hanno produzione annua ≤ 4 ton rifiuti pericolosi
• imprenditori agricoli di cui all’art. 2135
• i soggetti la cui produzione annua ≤ 20 ton rifiuti non pericolosi
• i soggetti del terzo gruppo
Possono delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte per gli
adempimenti del SISTRI

…dall’ Art. 22 comma 3       DM 18 Febbraio 2011
Art. 7 comma 2 DM 09 Luglio 2010 inserisce comma 1bis art. 7 del DM 17 dicembre 2009

Le associazioni imprenditoriali provvedono alla compilazione del registro cronologico
mensilmente e comunque prima della movimentazione.
Per i produttori di rifiuti pericolosi ≤ 200 kg all’anno la compilazione avviene
trimestralmente e comunque prima della movimentazione.
Il registro cronologico e le schede sistri sono conservate per almeno 3 anni presso la
sede del delegante e tenuti a disposizione su supporto informatico o in copia
cartacea, dell’autorità di controllo.
LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA
      DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI


 DISPOSITIVI ELETTRONICI


 DISPOSITIVO USB, idoneo a consentire la trasmissione
 dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni
 fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso.
 Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un
 massimo di tre certificati elettronici associati alle
 persone fisiche individuate durante la procedura di
 iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei
 rifiuti.
 • per ciascun dispositivo USB vengono consegnati:
 l’identificativo utente (username), la password per
 l’accesso al sistema, la password di sblocco del
 dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA
      DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI



 DISPOSITIVI ELETTRONICI


 BLACK BOX da installarsi su ciascun veicolo che
 trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il
 percorso effettuato dal medesimo.
 La consegna e l’installazione della black box avviene
 presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito
 contestualmente alla consegna del dispositivo USB e
 disponibile sul Portale del SISTRI.




  apparecchiature idonee per monitorare l’ingresso e
  l’uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.
ROAD SHOW 2012
                        DICHIARAZIONE SISTRI 2012

La scadenza per inviare la comunicazione dei dati relativi ai rifiuti
prodotti e gestiti nel 2011 è stata fissata al 30 aprile 2012. L’obbligo è
in capo a:
• imprese ed enti con più di 10 dipendenti che producono i seguenti
rifiuti non pericolosi:
rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali di imprese; rifiuti derivanti
dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento fumi;
•imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;
• soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei
rifiuti.
Le modalità con cui effettuare la dichiarazione risultano identiche
a quelle dell’anno scorso
www.ecocerved.it (per la denuncia in via cartacea o tramite software);
www.mudtelematico.it (per la denuncia in via telematica con firma digitale).

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  • 1. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI TECNICI I. SISTRI Aspetti normativi in correlazione col Testo unico Ambientale e la normativa in materia di gestione dei rifiuti II. SISTRI Modalità operative di gestione Ph.D. Mara Migliaccio
  • 2. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI TECNICI SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
  • 3. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI D.M. 18 Febbraio 2011 n.52 TESTO UNICO SISTRI (pubblicato su G.U. n° 95 del 26 Aprile 2011) Riunisce gli adempimenti dei precedenti decreti SISTRI:  17 dicembre 2009 ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI  15 febbraio 2010 MODIFICHE DELEGATI definizione  9 luglio 2010 MODIFICHE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI ENTRATA IN VIGORE 01 OTTOBRE 2010- carico  28 settembre 2010 PROROGA 31 DICEMBRE 2010  22 dicembre 2010 PROROGA 31 MAGGIO 2011
  • 4. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI D.M. 18 Febbraio 2011 n.52 TESTO UNICO SISTRI (pubblicato su G.U. n° 95 del 26 Aprile 2011) Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. … in pratica: devono obbligatoriamente aderire le imprese già soggette agli obblighi di tenuta dei registri dei rifiuti.
  • 5. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI TESTO UNICO SISTRI D.M. 18 Febbraio 2011 n.52 NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE AL TESTO UNICO SISTRI D.M. 10 Novembre 2011 n.219 Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
  • 6. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI VANTAGGI DEL SISTRI  semplicità amministrativa  eliminazione registri cartacei, formulari di identificazione e denuncia annuale mediante MUD QUANDO SI UTILIZZERA’ ? a decorrere dal 13 luglio 2010 al 12 Agosto 2010 In funzione della dimensione aziendale DM 09 luglio 2010 A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010 DM 28 settembre 2010 A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010 per chi ha USB– operativo dal 01 Gennaio 2011 DM 22 dicembre 2010 A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2010 per chi ha USB– operativo dal 01 Giugno 2011
  • 7. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI QUANDO SI UTILIZZERA’ ? DM 26 maggio 2011 A DECORRERE DAL 01 Settembre 2011  produttori di rifiuti oltre 500 dipendenti  trasportatori autorizzati oltre 3000 ton  gestori (impianti di recupero e smaltimento  soggetti iscritti in modo volontario A DECORRERE DAL 01 Ottobre 2011  produttori di rifiuti da 251 a 500 dipendenti A DECORRERE DAL 02 Novembre 2011  produttori di rifiuti da 51 a 250 dipendenti A DECORRERE DAL 01 Dicembre 2011  produttori di rifiuti da 11 a 50 dipendenti trasportatori autorizzati fino a3000 ton A DECORRERE DAL 02 Gennaio 2012  produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
  • 8. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI Legge 29 dicembre 2011 , n. 216 A DECORRERE DAL 02 Aprile 2012  tutti Legge 24 febbraio 2012 , n. 14 A DECORRERE DAL 01 Luglio2012  tutti QUANDO SI UTILIZZERA’ ?
  • 9. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI TESTO UNICO SISTRI NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE D.M. 18 Febbraio 2011 n.52 AL TESTO UNICO SISTRI D.M. 10 Novembre 2011 n.219 Devono obbligatoriamente iscriversi al SISTRI  produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8.  imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti di cui all’art. 184 comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006. RIFIUTI SPECIALI: rifiuti di lavorazioni industriali e artigianali nonché rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
  • 10. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI TESTO UNICO SISTRI NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE D.M. 18 Febbraio 2011 n.52 AL TESTO UNICO SISTRI D.M. 10 Novembre 2011 n.219 Devono obbligatoriamente iscriversi al SISTRI le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti; i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;  i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
  • 11. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI TESTO UNICO SISTRI NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE D.M. 18 Febbraio 2011 n.52 AL TESTO UNICO SISTRI D.M. 10 Novembre 2011 n.219 Devono obbligatoriamente iscriversi al SISTRI le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; Nel caso di trasporto intermodale: i terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale; I comuni della regione campania e le imprese di trasporto di rifiuti urbani della regione campania  i soggetti individuati con uno o più decreti ai sensi dell’articolo 188- ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  • 12. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI TESTO UNICO SISTRI NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE D.M. 18 Febbraio 2011 n.52 AL TESTO UNICO SISTRI D.M. 10 Novembre 2011 n.219 Iscrizione facoltativa al SISTRI  le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184,comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006 che non hanno più di 10 dipendenti; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs.1 52/2006. le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006; gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi.
  • 13. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI TESTO UNICO SISTRI NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE D.M. 18 Febbraio 2011 n.52 AL TESTO UNICO SISTRI D.M. 10 Novembre 2011 n.219 L’Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI. DEFINIZIONI Dispositivo/i: i dispositivi di cui all'articolo 8, comma 1, ossia il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonché il dispositivo USB per l’interoperabilità di cui all’articolo 8, comma 1-ter;
  • 14. DEFINIZIONI Unità locale: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività. Delegato: «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa; Art.11 comma 2 La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti.
  • 15. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI DETTAGLI OPERATIVI Allegato IA Procedura di iscrizione al sistri Ogni operatore richiede un dispositivo USB per ciascuna unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative, da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. Se nell’unità locale è esercitata più di un’attività di gestione dei rifiuti per la quale è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, l’operatore dovrà dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna attività esercitata nell’unità locale. Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi Delegati per tutte le attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta unità locale, sarà possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attività attribuite a tali Delegati.
  • 16. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI DETTAGLI OPERATIVI Linee guida al sistri L’operatore che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti dovrà richiedere un dispositivo USB per la sola Sede Legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono associati all’impresa. Su ciascun veicolo che trasporta i rifiuti deve essere installato un dispositivo elettronico denominato black box.
  • 17. DETTAGLI OPERATIVI-Art.15- ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE e attività sanitaria Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell’unità locale, la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO è compilata dal delegato della sede legale dell’ente o impresa o dal delegato dell’unità locale che gestisce l’attività manutentiva. La movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell’unità locale dell’ente o impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi portale SISTRI accedendo all’area autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
  • 18. DETTAGLI OPERATIVI Gli operatori titolari di “cantieri temporanei”, salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 4 del regolamento, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come «delegato» il direttore del cantiere Nota: Art. 14 comma 4 DM 18 Febbraio 2011 Particolari tipologie Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema SISTRI, il registro cronologico e la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato della sede legale o dell’unità locale dell’impresa. In tale ipotesi il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti.
  • 19. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI TESTO UNICO SISTRI NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE D.M. 18 Febbraio 2011 n.52 AL TESTO UNICO SISTRI D.M. 10 Novembre 2011 n.219 Art 21-bis: INTEROPERABILITA’ 1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l’interoperabilità. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all’iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.
  • 20. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI TESTO UNICO SISTRI NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE D.M. 18 Febbraio 2011 n.52 AL TESTO UNICO SISTRI D.M. 10 Novembre 2011 n.219 Art 21-bis: INTEROPERABILITA’ 2. Può essere richiesto un dispositivo USB per l’interoperabilità per ciascun software gestionale accreditato dall’operatore per il servizio di interoperabilità. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l’interoperabilità dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. 3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l’interoperabilità saranno attribuiti al legale rappresentante che sarà titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo.
  • 21. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI TESTO UNICO SISTRI NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE D.M. 18 Febbraio 2011 n.52 AL TESTO UNICO SISTRI D.M. 10 Novembre 2011 n.219 Art 21-bis: INTEROPERABILITA’ 2. Può essere richiesto un dispositivo USB per l’interoperabilità per ciascun software gestionale accreditato dall’operatore per il servizio di interoperabilità. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l’interoperabilità dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. 3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l’interoperabilità saranno attribuiti al legale rappresentante che sarà titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo.
  • 22. ROAD SHOW 2012 SISTRI: ASPETTI NORMATIVI TESTO UNICO SISTRI NUOVO DECRETO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE D.M. 18 Febbraio 2011 n.52 AL TESTO UNICO SISTRI D.M. 10 Novembre 2011 n.219 Art 21-bis: INTEROPERABILITA’ 5. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest’ultimo non si trovi presso una delle unità locali e/o unità operative, il dispositivo USB per l’interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. 6. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.
  • 23. DETTAGLI OPERATIVI Art. 22 Modalità operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali Ciascuna articolazione territoriale dell’«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», come definita all’articolo 2, comma 1, lettera a) , o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che abbia ricevuto delega o sia stata incaricata ai sensi dell’articolo 22, comma 2, richiede un dispositivo USB . Le predette associazioni imprenditoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, trasmettono al SISTRI l’elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega o incarico, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, comunicherà all’organizzazione, o la società di servizi di diretta emanazione della stessa, l’avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all’operatività.
  • 24. DETTAGLI OPERATIVI Linee guida al sistri Nota: …dall’ Art. 22 comma 2 DM 18 Febbraio 2011 I soggetti appartenenti a iscrizione facoltativa(art. 4), dopo l’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 6, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito del portale SISTRI, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, sono tenute a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria. Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI. La responsabilità delle informazioni inserite nel sistema SISTRI rimane a carico del soggetto delegante.
  • 25. DETTAGLI OPERATIVI Linee guida al sistri Nota: Vedi art. 290 comma e del 152/2006 …dall’ Art. 22 comma 1 DM 18 Febbraio 2011 Le imprese che: • raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212 comma 8 del 152 • i soggetti che hanno produzione annua ≤ 4 ton rifiuti pericolosi • imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 • i soggetti la cui produzione annua ≤ 20 ton rifiuti non pericolosi • i soggetti del terzo gruppo Possono delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte per gli adempimenti del SISTRI …dall’ Art. 22 comma 3 DM 18 Febbraio 2011 Art. 7 comma 2 DM 09 Luglio 2010 inserisce comma 1bis art. 7 del DM 17 dicembre 2009 Le associazioni imprenditoriali provvedono alla compilazione del registro cronologico mensilmente e comunque prima della movimentazione. Per i produttori di rifiuti pericolosi ≤ 200 kg all’anno la compilazione avviene trimestralmente e comunque prima della movimentazione. Il registro cronologico e le schede sistri sono conservate per almeno 3 anni presso la sede del delegante e tenuti a disposizione su supporto informatico o in copia cartacea, dell’autorità di controllo.
  • 26. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI DISPOSITIVI ELETTRONICI DISPOSITIVO USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. • per ciascun dispositivo USB vengono consegnati: l’identificativo utente (username), la password per l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
  • 27. LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI DISPOSITIVI ELETTRONICI BLACK BOX da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. La consegna e l’installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale del SISTRI. apparecchiature idonee per monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.
  • 28. ROAD SHOW 2012 DICHIARAZIONE SISTRI 2012 La scadenza per inviare la comunicazione dei dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2011 è stata fissata al 30 aprile 2012. L’obbligo è in capo a: • imprese ed enti con più di 10 dipendenti che producono i seguenti rifiuti non pericolosi: rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali di imprese; rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi; •imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi; • soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti. Le modalità con cui effettuare la dichiarazione risultano identiche a quelle dell’anno scorso www.ecocerved.it (per la denuncia in via cartacea o tramite software); www.mudtelematico.it (per la denuncia in via telematica con firma digitale).