Interrogazione sulle sentenze per il crollo in Viale Verdi a Castellaneta del...sinapsi_1
Con una articolata e dettagliata interrogazione, i consiglieri comunali Leonardo Rubino e Michele D’Ambrosio ricostruiscono tutta la complessa vicenda sviluppatasi nell’arco di 30 anni.
I proponenti ricordano che, a conclusione dei procedimenti penali per il crollo del 7 febbraio 1985 e la morte di 34 nostri concittadini, sin dal 1991 la Corte di Cassazione, nel qualificare il Comune di Castellaneta ‘responsabile civile del crollo’, lo ha condannato in via definitiva al risarcimento ai parenti delle vittime. Il 5 marzo scorso il Tribunale di Lecce ha quantificato i risarcimenti dovuti.
Riproponendo ancora una volta il valzer di legali (nominati e sostituiti nei vari giudizi e per lo più non pagati o pagati solo a seguito di atti ingiuntivi e pignoramenti), nel mese scorso il Sindaco ha incaricato due nuovi avvocati che hanno avviato un ennesimo giudizio di appello, riproponendo questioni ripetutamente bocciate dai giudici dei diversi Tribunali.
Nell’ultimo atto di impugnazione i nuovi legali qualificano preliminarmente i parenti delle 34 vittime come “presunti danneggiati”. Diversi altri passaggi dell’impugnazione appaiono poi strumentali e oltraggiosi nei confronti delle 34 vittime. Viene anche riproposta la rigettata questione della chiamata in causa del Ministero dell’Interno.
I suddetti legali hanno inoltre richiesto alla Corte di Appello di bloccare l’esecuzione della sentenza di primo grado, offrendo alle controparti l’iperbolica cifra di 127.000 euro “oggetto di prudente e diligente accantonamento da parte dell’odierna amministrazione comunale” (sic!), nonché ulteriori stanziamenti annuali di pari importo (ossia appena l’8% degli interessi decorrenti con l’avvio della nuova impugnazione). E intanto il patrimonio immobiliare acquisito dal Comune a seguito del crollo risulta dimezzato e del ricavato (oltre 816.000 euro) sono state accantonate solo briciole (60.000 euro).
A seguito delle diverse condanne per il crollo e dell’ostinato rifiuto (nel 2004 e 2009) a procedere a transazioni, l’onere a carico del Comune è passato da 6 milioni a 20 milioni di euro ed è destinato a crescere ancora se non si vorrà pervenire ad una rapida conclusione del processo di appello e dell'annoso contezioso
Interrogazione sulle sentenze per il crollo in Viale Verdi a Castellaneta del...sinapsi_1
Con una articolata e dettagliata interrogazione, i consiglieri comunali Leonardo Rubino e Michele D’Ambrosio ricostruiscono tutta la complessa vicenda sviluppatasi nell’arco di 30 anni.
I proponenti ricordano che, a conclusione dei procedimenti penali per il crollo del 7 febbraio 1985 e la morte di 34 nostri concittadini, sin dal 1991 la Corte di Cassazione, nel qualificare il Comune di Castellaneta ‘responsabile civile del crollo’, lo ha condannato in via definitiva al risarcimento ai parenti delle vittime. Il 5 marzo scorso il Tribunale di Lecce ha quantificato i risarcimenti dovuti.
Riproponendo ancora una volta il valzer di legali (nominati e sostituiti nei vari giudizi e per lo più non pagati o pagati solo a seguito di atti ingiuntivi e pignoramenti), nel mese scorso il Sindaco ha incaricato due nuovi avvocati che hanno avviato un ennesimo giudizio di appello, riproponendo questioni ripetutamente bocciate dai giudici dei diversi Tribunali.
Nell’ultimo atto di impugnazione i nuovi legali qualificano preliminarmente i parenti delle 34 vittime come “presunti danneggiati”. Diversi altri passaggi dell’impugnazione appaiono poi strumentali e oltraggiosi nei confronti delle 34 vittime. Viene anche riproposta la rigettata questione della chiamata in causa del Ministero dell’Interno.
I suddetti legali hanno inoltre richiesto alla Corte di Appello di bloccare l’esecuzione della sentenza di primo grado, offrendo alle controparti l’iperbolica cifra di 127.000 euro “oggetto di prudente e diligente accantonamento da parte dell’odierna amministrazione comunale” (sic!), nonché ulteriori stanziamenti annuali di pari importo (ossia appena l’8% degli interessi decorrenti con l’avvio della nuova impugnazione). E intanto il patrimonio immobiliare acquisito dal Comune a seguito del crollo risulta dimezzato e del ricavato (oltre 816.000 euro) sono state accantonate solo briciole (60.000 euro).
A seguito delle diverse condanne per il crollo e dell’ostinato rifiuto (nel 2004 e 2009) a procedere a transazioni, l’onere a carico del Comune è passato da 6 milioni a 20 milioni di euro ed è destinato a crescere ancora se non si vorrà pervenire ad una rapida conclusione del processo di appello e dell'annoso contezioso
Corso Ischia Sicura - 02 seconda parte -ordinanze post sisma italia centraleArchLiving
Corso ISCHIA SICURA, Associazione Ingegneri Ischia: ORDINANZE POST SISMA (SABATO 27 Aprile 2019)
INTERVENTI
Apparato Normativo Post sisma: introduzione generale;
Le ordinanze post sisma l’esperienza di L’Aquila;
Le ordinanze post sisma l’esperienza Emiliana;
Le ordinanze post sisma in centro Italia;
Ricostruzione Pubblica post sisma;
Applicazione pratica delle ordinanze: determinazione del livello operativo;
Presentazione di richiesta di contributo: requisiti di ammissibilità, difformità, costo convenzionale;
Casi reali presentati agli uffici ricostruzione : esempi di progetti in Emilia 2012 e Italia centrale 2016.
RELATORI:
Arch. Giovanni Di Mambro – Dirigente Ministero Infrastrutture. Dirigente struttura di missione progetto C.A.S.E., Direttore Settore Ricostruzione del Commissario per la Ricostruzione Sisma 2016.
Ing. Gianluca Loffredo – Amministratore unico Archliving srl.
Ing. PIERLUIGI PASCALE – Responsabile Centro Italia Archliving srl
Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina.
L'ordinanza che ha disposto gli arresti per Marco Magni e Pasqualino Di Leva e che ha rigettato il carcere per l'ex presidente della provincia di Milano, Filippo Penati
LICENZA EDILIZIA DE FRANCHIS GIROLAMO F. 3 p.lla n. 2550 LA STESSA PARTICELLA...Pino Ciampolillo
Munnezza sparsa in giro in ogni angolo del paese
Per noi queste piccole e grandi discariche a cielo aperto è tranquillizzante, ci dà modo di non andare in “astinenza”.
Al mattino ci svegliamo e scendiamo in paese è bello munnezza dappertutto, camminiamo sui marciapiedi giocando a scansare sacchetti di munnezza abban donati è un po’ come nei versi della canzone di Gaber l’uomo che cerca di scansare ,saltellando, le righe della pavimentazione.
A volte passeggiando mi distraggo ed ecco che do una testata al sacchetto che penzola dalla corda del balcone.
Che bello anche oggi sono “coperto”.
Nel rileggere le dichiarazioni del Sindaco di Palermo che la mafia fa affari anche sulla munnezza.
Mi viene da pensare:la mafia fa affari sulla droga, come fa affari sulla munnezza!!!!!
Questo ci rassicura di sicuro non andremo mai in “astinenza”
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
Corso Ischia Sicura - 02 seconda parte -ordinanze post sisma italia centraleArchLiving
Corso ISCHIA SICURA, Associazione Ingegneri Ischia: ORDINANZE POST SISMA (SABATO 27 Aprile 2019)
INTERVENTI
Apparato Normativo Post sisma: introduzione generale;
Le ordinanze post sisma l’esperienza di L’Aquila;
Le ordinanze post sisma l’esperienza Emiliana;
Le ordinanze post sisma in centro Italia;
Ricostruzione Pubblica post sisma;
Applicazione pratica delle ordinanze: determinazione del livello operativo;
Presentazione di richiesta di contributo: requisiti di ammissibilità, difformità, costo convenzionale;
Casi reali presentati agli uffici ricostruzione : esempi di progetti in Emilia 2012 e Italia centrale 2016.
RELATORI:
Arch. Giovanni Di Mambro – Dirigente Ministero Infrastrutture. Dirigente struttura di missione progetto C.A.S.E., Direttore Settore Ricostruzione del Commissario per la Ricostruzione Sisma 2016.
Ing. Gianluca Loffredo – Amministratore unico Archliving srl.
Ing. PIERLUIGI PASCALE – Responsabile Centro Italia Archliving srl
Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina.
L'ordinanza che ha disposto gli arresti per Marco Magni e Pasqualino Di Leva e che ha rigettato il carcere per l'ex presidente della provincia di Milano, Filippo Penati
LICENZA EDILIZIA DE FRANCHIS GIROLAMO F. 3 p.lla n. 2550 LA STESSA PARTICELLA...Pino Ciampolillo
Munnezza sparsa in giro in ogni angolo del paese
Per noi queste piccole e grandi discariche a cielo aperto è tranquillizzante, ci dà modo di non andare in “astinenza”.
Al mattino ci svegliamo e scendiamo in paese è bello munnezza dappertutto, camminiamo sui marciapiedi giocando a scansare sacchetti di munnezza abban donati è un po’ come nei versi della canzone di Gaber l’uomo che cerca di scansare ,saltellando, le righe della pavimentazione.
A volte passeggiando mi distraggo ed ecco che do una testata al sacchetto che penzola dalla corda del balcone.
Che bello anche oggi sono “coperto”.
Nel rileggere le dichiarazioni del Sindaco di Palermo che la mafia fa affari anche sulla munnezza.
Mi viene da pensare:la mafia fa affari sulla droga, come fa affari sulla munnezza!!!!!
Questo ci rassicura di sicuro non andremo mai in “astinenza”
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330FocusLegale
Condominio - Il condòmino che ha affrontate spese per le cose comuni non ha diritto al rimborso da parte del Condominio in assenza di autorizzazione assembleare. Tuttavia le spese eseguite per opere urgenti sui beni comuni fanno eccezione alla suddetta regola; rif. art 1134 c.c. (Cass. Civ., sent. 19 marzo 2012, n.4330 )
DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SENTENZA C.M..pdffrancoarpa
Comune di Oria contumace nel processo di primo grado viene condannato a risarcire una signora, vittima di rovinosa caduta in piazza, con complessivi circa 37mila euro, decide di ricorrere in Appello.
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padovaCostruzioni Edili Martini
Vietato il conguaglio degli oneri di urbanizzazione da parte dei Comuni. Alcuni consigli comunali hanno deliberato, in passato, un aumento degli oneri con effetti retroattivi.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha 'bocciato' tale prassi.
Novità di legislazione ambientale da gazzetta italiana e UE e le sentenza della corte di giustizia UE e della corte costituzionale pubblicate nel mese di Novembre 2020
Novità su studi scientifici e documenti ufficiali delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali in materia ambientali nel mese di Ottobre 2020
Poteri sindacali in materia di prevenzione nella tutela della salute pubblicaMarco Grondacci
Analisi dei poteri del Sindaco nella tutela della salute pubblica nei procedimenti ambientali di AIA. Il Parametro salute pubblica nei procedimenti di VIA. Come disciplinare le emissioni odorigene
1. N. 01346/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2013, proposto da:
Società Montada Srl, in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall'avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Giovanni Gerbi in Genova,
via Roma 11/1;
contro
Comune di La Spezia, in nome del sindaco, rappresentato e difeso dagli avv.
Stefano Carrabba, Ettore Furia, Marcello Puliga, con domicilio eletto presso
Stefano Carrabba in Genova, c/o Segr. T.A.R. Liguria; Regione Liguria, Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure Arpal;
per l'annullamento
dei provvedimenti del dirigente del servizio del comune di la Spezia aventi ad
oggetto l’intimazione ad assumere ogni accorgimento atto a ripristinare la
situazione di sicurezza del sito Monte Montada prescritti dall’ARPAL
e per l’accertamento
2. dell’obbligo del comune di La Spezia di provvedere alla messa in sicurezza del sito
Monte Montada.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di La Spezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Oreste Mario
Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, proprietaria del sito in località denominata Monte Montada
destinato in origine allo stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani, ha
impugnato le intimazioni “a provvedere a tutti gli interventi necessari per la messa
in sicurezza delle aree come prescritti dall’ARPAL”. Provvedimenti adottati dal
dirigente del servizio del comune di La Spezia in occasione di eventi franosi
occorsi nella zona montuosa prospiciente il sito.
Ha cumulativamente esperito l’azione d’accertamento volta alla declaratoria
giudiziale dell’obbligo del Comune di provvedere alla messa in sicurezza del sito.
Nelle premesse dell’atto introduttivo ha analiticamente descritto il dipanarsi della
vicenda, passata al vaglio del giudice penale, che ha avuto come iniziali protagonisti
la società dante causa, originaria proprietaria del sito di stoccaggio, ed il comune di
La Spezia.
L’ente locale, seguendo la prospettazione contenuta in ricorso, dopo aver
manifestato la volontà – poi revocata – d’acquistare il compendio immobiliare,
3. avrebbe di fatto gestito il sito rendendosi responsabile della situazione di
pericolosità per l’ambiente di cui ai provvedimenti impugnati.
E che sarebbero d’incerta qualificazione giuridica non avendo “né la forma né la
sostanza” di ordinanze con tingibili ed urgenti.
Sicché, invocando il principio condensato nella proposizione “chi inquina paga”, la
società ricorrente, oltre l’annullamento degli atti impugnati, ha chiesto la
declaratoria giudiziale dell’obbligo del Comune, assumendosi i conseguenti oneri
economici, di mettere in sicurezza il sito.
Le azioni proposte sono sostenute dai seguenti motivi:
Violazione degli artt. 17 e 11 d.lgs. 22/97. Violazione degli artt. 239, 250 e 253
d.lgs. 152/2006 e dei principi generali. Eccesso di potere sotto vari profili;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000. Incompetenza.
Eccesso di potere.
Il comune di La Spezia, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, si è costituito
instando per l’infondatezza del ricorso. In pendenza di lite ha dato atto che la
società ha eseguito le opere ordinate con gli atti impugnati, concludendo per
l’improcedibilità dell’impugnazione.
Accolta la domanda incidentale di tutela cautelare, alla pubblica udienza
dell’11.06.2014 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Sono impugnate le intimazioni, adottate dal dirigente del servizio del comune di La
Spezia, “a provvedere a tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza delle
aree come prescritti dall’ARPAL”.
4. Cumulativamente la società ricorrente, proprietaria del sito di stoccaggio, ha
esperito l’azione d’accertamento volta alla declaratoria giudiziale dell’obbligo del
Comune di provvedere alla messa in sicurezza del sito.
In limine, quanto all’impugnazione dei provvedimenti prescrittivi l’esecuzione delle
opere, mette conto rilevare che la società (come testualmente si legge nella nota
dell’ufficio ambiente del Comune del 28.04.2014) “ha eseguito gli interventi che
sembrano utili a scongiurare i rischi immediati dei movimenti franosi”.
Sicché più non sussiste alcun interesse all’annullamento degli atti impugnati e, in
simmetria, l’azione costitutiva c.d. demolitoria è divenuta improcedibile.
Residua quella d’accertamento dell’obbligo giudiziale del Comune di messa in
sicurezza del sito.
Sulle controverse ed opposte ricostruzioni in fatto della vicenda insistentemente e
diffusamente trattate dalla parti con gli atti di causa, va sottolineato che le questioni
di fatto qui dibattute sono già stata scrutinate in vari gradi di giudizio dal giudice
penale alle cui conclusioni (in fatto), in assenza di autonoma istruttoria
processuale, occorre riportarsi.
Gli elementi ivi scaturenti e rilevanti in questo giudizio possono sintetizzarsi nei
termini seguenti: l’adeguamento tecnico dell’impianto di stoccaggio gravava sulla
società dante causa della ricorrente; il Comune, dopo il sequestro penale dell’area,
non si mai ingerito nella gestione e manutenzione della discarica; la società
ricorrente già procuratrice (a fare data dal 14.7.2006) della dante causa, ha poi
acquistato (atto di compravendita del 29.07.2009) il compendio tecnico ed
immobiliare, di cui conosceva la situazione dei luoghi, il contenzioso in atto con il
Comune e la vicenda penale in atto.
Sul piano squisitamente giuridico.
La ricorrente invoca il principio “chi inquina paga” quale premessa maggiore del
sillogismo che, (nella premessa minore) della ritenuta responsabilità del Comune
5. per i fatti d’inquinamento o di pericolosita per la sicurezza dei luoghi, la porta ad
affermare l’obbligo del Comune di messa in sicurezza del sito.
Non si avvede che così ragionando cade in una vera e propria contraddizione
tecnico-giuridica: invoca la tutela preventiva dell’ambiente mediante il richiamo di
una (opposta e specifica) tecnica risarcitoria.
In materia ambientale il principio chi “inquina paga” presuppone che sia stato
cagionato un danno da riparare i cui costi devono gravare sul responsabile.
Persegue una finalità repressivo riparatoria (o più specificamente ripristinatoria)
secondo la logica della internalizzzazione delle esternalità negative. Ed è – va
sottolineato – norma di chiusura: entra in gioco laddove le misure atte a prevenire i
danni, che devono trovare prioritaria applicazione, non siano state efficaci, sì da
non avere impedito alla fonte i fatti dannosi all’ambiente.
Viceversa la messa in sicurezza del sito è misura di correzione di (diffusione o
propagazione dei) danni. Rientra nel genus delle precauzioni, insieme al principio di
precauzione vero e proprio e al principio dell’azione preventiva. Grava sul
proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente, e,
non avendo finalità sanzionatoria e/o risarcitoria, non presuppone affatto
l’individuazione del(l’eventuale) responsabile.
La domanda d’accertamento all’esame contraddice tutto ciò: muove dalla supposta
responsabilità del Comune per affermare l’obbligo di messa in sicurezza.
Misura che, per come è congegnata nell’ordinamento di settore, incombe
direttamente ed in primo luogo sulla stessa società ricorrente, quale attuale
proprietaria e detentrice del sito.
Aggiungasi che l’azione proposta non è nemmeno suscettibile ex art. 32, comma 2,
c.p.a., di diversa qualificazione e conversione in quelle d’accertamento e condanna
al risarcimento di danni in forma specifica ex artt. 30, comma 2, c.p.a. e 2058 c.c..
6. Per le considerazioni già esposte, i fatti come acquisiti nel corso dei vari gradi di
giudizio penale, qui recepiti, non consentono di formulare alcun giudizio di
responsabilità colposa o finche oggettiva del Comune nella gestione e
manutenzione della discarica.
Sicché non sussiste alla radice il presupposto sia soggettivo che oggettivo
dell’azione di risarcimento dei danni.
La complessità in fatto della vicenda dedotta in causa giustifica la compensazione
delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
in parte improcedibile e, per altra parte, infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE