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Aiello vincenzo ricorso tar 97 sentenza 2011 via garibaldi bungalow
1. N. 02204/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04497/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4497 del 2002, proposto da:
Aiello Antonino Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Di Stefano
e Giuseppe Cusumano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe
Cusumano sito in Palermo, via G. De Spuches 5;
contro
Comune di Isola delle Femmine, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Santo Zanghi', con domicilio eletto presso il suo
studio sito in Palermo, piazza V.E.Orlando, 41;
per l'annullamento
del provvedimento n. 17/2002 del 25 giugno 2002 con il quale il responsabile del
III Settore del Comune di Isola delle Femmine ha negato la concessione edilizia
in sanatoria richiesta dal ricorrente ai sensi della L.R. n. 7/80 e 70/81 per un
edificio pluriuso a due elevazioni sito nel predetto comune in via Garibaldi 86;
del provvedimento n. 18/2002 del 25 giugno 2002 con il quale il responsabile del
III Settore del Comune di Isola delle Femmine ha negato la concessione edilizia
2. in sanatoria richiesta dal ricorrente ai sensi della L.R. n. 47/85, per la realizzazione
di alcuni balconi e la diversa tramezzatura interna al primo piano di un edificio
pluriuso a due elevazioni sito nel predetto comune in via Garibaldi 86;
del parere tecnico del responsabile del III settore del 10 giugno 2002 n. 6493 e del
successivo del 24 giugno 2002 non favorevole al rilascio mdella concessione
edilizia;
occorrendo, della disposizione del PRG del comune di Isola delle Femmine a due
elevazioni sito nel predetto comune in via Garibaldi 86; che prevde per la zona L
un vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 15 lett. a) della L.R. n. 78/76.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2011 il dott. Nicola Maisano
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 31 ottobre 2002 e depositato il successivo 28
novembre, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe
deducendo le censure di: 1) Violazione di legge. Eccesso di potere per
travisamento dei fatti, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta, incongruenza; 2)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1° lett. a) della legge reg. n.
78/76. Eccesso di potere. Contraddittorietà manifesta. Travisamento dei fatti.
Difetto di motivazione; 3) Violazione e falsa applicazione della legge reg. n. 78/76.
3. eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione; 4) Violazione di
legge. Eccesso di potere; 5) Violazione della legge n. 241/90. eccesso di potere.
Lamenta parte ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in
quanto il diniego di sanatoria sarebbe stato adottato dopo che sulle relative istanze
si era formato il silenzio assenso e comunque dopo che è intervenuta l’assoluzione
in sede penale per l’abusiva realizzazione; che l’immobile in questione rientra nella
deroga di cui allo stesso art. 15 lett. a) della L.R. n. 78/1976, e che la prescrizione
applicata dal provvedimento impugnato non trova diretta applicazione nei
confronti dei privati, in assenza del suo recepimento negli strumenti urbanistici del
comune; che l’immobile in questione sarebbe comunque destinato alla fruizione
del mare; che il comune avrebbe omesso di inviare la doverosa comunicazione di
inizio procedimento.
Si è costituito il comune intimato che con memoria ha replicato alle
argomentazioni contenute in ricorso e chiesto il suo rigetto.
Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare sembra opportuno chiarire che come precisato dalla difesa del
comune resistente, l’immobile oggetto della presente controversia non risulta dalla
fotogrammetria aerea del 1977, mentre si ritrovano sue tracce dal novembre 1981;
pertanto la sua realizzazione è successiva all’entrata in vigore della legge reg. n.
78/1976.
Ciò chiarito in punto di fatto, è noto che, con riferimento al vincolo previsto
dall’art.15 della L.R. n. 78/76, è intervenuto l’art. 2 della L.R. n. 15/91 secondo il
quale: “Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lett. a, d, ed e della
legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed
4. immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi”.
La giurisprudenza che si pronunziata in materia – anche di questo T.A.R. – è ormai
da anni consolidata nel senso di ritenere che è pacifico che tale norma sia di
interpretazione autentica delle previsioni dell’art. 15 della L.R. n. 78/76, le cui
prescrizioni devono pertanto intendersi immediatamente e direttamente operanti
nei confronti dei privati, indipendentemente dal loro recepimento negli strumenti
urbanistici dei comuni, con prevalenza rispetto agli strumenti urbanistici vigenti
all’epoca di entrata in vigore della L.R. n. 78/76 (C.G.A. n. 70/2000 e n. 255/2000;
T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 5.6.2006 n. 1406).
Poiché il Collegio non ritiene di doversi discostare da tale ricostruzione, che appare
lineare e condivisibile, risultano prive di fondamento le articolazioni difensive
contenute nel presente gravame, che tendono a fornire una diversa ricostruzione
interpretativa delle norme in commento, ed a legittimare una costruzione ricadente
nei 150 metri dal mare realizzata dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 78/76.
Inoltre, è bene chiarire, a fronte del carattere insanabile dell’abuso perpetrato, non
è configurabile il silenzio assenso invocato da parte ricorrente; inoltre l’immobile in
questione, destinato a ristorazione, non può essere ritenuto diretto alla immediata
fruizione del mare e, non ricadendo nelle zone del territorio comunale “A” o “B”,
è stato realizzato in contrasto con i vincoli dettati dalla più volte richiamata legge
reg. n. 78/1976.
E’ infine evidente che nessun avviso di inizio procedimento doveva essere
inoltrato nella presente fattispecie, trattandosi di procedimento, di sanatoria, ad
iniziativa di parte.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
5. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che
liquida, in favore del Comune resistente, in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocnam
e=YYTZ5XOHRZOHMOMPBQ5GK3OHFQ&q=isola%20or%20delle%20or%20femmine
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it