AIBeL - Associazione Italiana Benessere e Lavoro
Workshop Firenze 28 novembre 2014
Il mobbing tra prevenzione e danno: le modifiche possibili in ambito giuridico-normativo nazionale e regionale
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...Drughe .it
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti preventivi clinici e normativi-giuridici. Le soluzioni possibili.”
Milano, 7 Giugno 2016
Necessità dell’inserimento nel codice penale del reato di vessazioni sul lavoro
Il problema è quello dell’opportunità che tutte le condotte illecite che - forse con eccessiva semplificazione- sono comunemente conosciute come mobbing, debbano o meno essere oggetto dell’attenzione del legislatore penale. Parto da una mia profonda convinzione: ritengo necessario un intervento legislativo che dia disciplina unitaria e rigorosa completa a tale problema. Infatti sino ad oggi l’impressione degli addetti ai lavori è che il mobbing sia un concetto elaborato dalla giurisprudenza ma,colpevolmente, poco considerato dal legislatore.
Mobbing, costrittività organizzative ed effetti bio-psico-sociali: una valuta...Drughe .it
MEDICINA DEL LAVORO - http://gimle.fsm.it/
Giovanni Nolfe, Claudio Petrella, Maria Triassi, Gemma Zontini, Simona Uttieri, Alessia Pagliaro, Francesco Blasi, Antonella Cappuccio e Giuseppe Nolfe
L’obiettivo dello studio è di validare uno strumento di valutazione, il Questionario-napoletano sul Disagio Lavorativo” (Qn-DL), delle condizioni di disagio percepite nell’ambito lavorativo differenziando tra i fenomeni disfunzionali maggiormente legati alle anomalie delle relazioni intersoggettive ed alle vessazioni individuali (mobbing) da quelle più chiaramente connesse ad anomalie delle modalità organizzative nel loro complesso (costrittività organizzativa).
WORKSHOP il mobbing tra prevenzione e danno: le modifiche possibili in ambito...Drughe .it
Firenze 28.11.2014
Prevenzione e danno da mobbing: quali modifiche al DLgs 81/08 e alla tabella delle Malattie professionali?
Dr Luigi Carpentiero detto Gino – Azienda Sanitaria Firenze - Associazione Italiana Benessere e Lavoro (AIBeL) - Gruppo di lavoro Vigilanza
Il rispetto reciproco per la dignità degli altri a tutti i livelli all'interno del posto di lavoro è una delle caratteristiche chiave delle organizzazioni di successo. Ecco perchè vessazione e violenza sono inaccettabili. BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ed ETUC (ed il comitato collegato EUROCADRES/CEC) le condannano in tutte le loro forme. Essi considerano un reciproco interesse sia dei datori di lavoro che dei lavoratori trattare questo problema che può avere gravi conseguenze sociali ed economiche.
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...Drughe .it
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti preventivi clinici e normativi-giuridici. Le soluzioni possibili.”
Milano, 7 Giugno 2016
Necessità dell’inserimento nel codice penale del reato di vessazioni sul lavoro
Il problema è quello dell’opportunità che tutte le condotte illecite che - forse con eccessiva semplificazione- sono comunemente conosciute come mobbing, debbano o meno essere oggetto dell’attenzione del legislatore penale. Parto da una mia profonda convinzione: ritengo necessario un intervento legislativo che dia disciplina unitaria e rigorosa completa a tale problema. Infatti sino ad oggi l’impressione degli addetti ai lavori è che il mobbing sia un concetto elaborato dalla giurisprudenza ma,colpevolmente, poco considerato dal legislatore.
Mobbing, costrittività organizzative ed effetti bio-psico-sociali: una valuta...Drughe .it
MEDICINA DEL LAVORO - http://gimle.fsm.it/
Giovanni Nolfe, Claudio Petrella, Maria Triassi, Gemma Zontini, Simona Uttieri, Alessia Pagliaro, Francesco Blasi, Antonella Cappuccio e Giuseppe Nolfe
L’obiettivo dello studio è di validare uno strumento di valutazione, il Questionario-napoletano sul Disagio Lavorativo” (Qn-DL), delle condizioni di disagio percepite nell’ambito lavorativo differenziando tra i fenomeni disfunzionali maggiormente legati alle anomalie delle relazioni intersoggettive ed alle vessazioni individuali (mobbing) da quelle più chiaramente connesse ad anomalie delle modalità organizzative nel loro complesso (costrittività organizzativa).
WORKSHOP il mobbing tra prevenzione e danno: le modifiche possibili in ambito...Drughe .it
Firenze 28.11.2014
Prevenzione e danno da mobbing: quali modifiche al DLgs 81/08 e alla tabella delle Malattie professionali?
Dr Luigi Carpentiero detto Gino – Azienda Sanitaria Firenze - Associazione Italiana Benessere e Lavoro (AIBeL) - Gruppo di lavoro Vigilanza
Il rispetto reciproco per la dignità degli altri a tutti i livelli all'interno del posto di lavoro è una delle caratteristiche chiave delle organizzazioni di successo. Ecco perchè vessazione e violenza sono inaccettabili. BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ed ETUC (ed il comitato collegato EUROCADRES/CEC) le condannano in tutte le loro forme. Essi considerano un reciproco interesse sia dei datori di lavoro che dei lavoratori trattare questo problema che può avere gravi conseguenze sociali ed economiche.
MOBBING, UNA FORMA PATOLOGICA DI DOPPIO LEGAME - di Laura CervoneDrughe .it
Il mobbing è stato descritto da vari Autori (Heinz, L., 1990; Ege, H., 1996, 1997, 1998, 2002; Favretto, G., 2005; Casilli, A., 2000) come una forma subdola di terrore psicologico effettuata sul posto di lavoro attraverso atti vessatori e persecutori, portati avanti in modo frequente e duraturo, da parte di una o più persone (mobber) nei confronti di un altro membro del gruppo di lavoro (mobbizzato) di posizione gerarchica inferiore, superiore o paritaria. Le conseguenze di questa situazione patologica sono per la vittima davvero devastanti e coinvolgono sia la sfera biologica della persona che quella sociale-relazionale ed affettivo-emotiva.
LE VESSAZIONI E LA LORO DIMENSIONE GIURIDICADrughe .it
Con il termine comportamento vessatorio si suole designare quella condotta mediante la quale si sottopone qualcuno a continui abusi, arbitri, maltrattamenti e altre azioni simili. Il termine inglese mobbing (dalla forma infinita del verbo to mob) ha invece un significato leggermente diverso: designa il comportamento aggressivo del branco nei confronti di un singolo individuo. Dall'etologia, scienza da cui il termine è derivato, alle scienze sociali il passo è stato breve e, appunto, in queste ultime viene utilizzato per indicare quell'insieme di comportamenti vessatori, perpetrati con una certa continuità da parte di un soggetto (singolo o collettivo) denominato mobber, ai danni di un soggetto (prevalentemente singolo) denominato mobbizzato.
8 MARZO 2015: ORDINARIE STORIE DI MOBBINGDrughe .it
8 di marzo giorno in cui ci ricordiamo del “pianeta donna”, organizziamo convegni, manifestazioni, talk show e quant’altro per dimostrare la nostra vicinanza ad un problema che il genere femminile si porta appresso dalla “notte dei tempi”: la non parità dei diritti; questa disparità la “incontriamo” nella vita quotidiana e ci sembra normale perché è cosi da sempre. Certo molto è stato fatto, abbiamo posto alcune donne in posizioni apicali e questo soddisfa la nostra coscienza in quanto abbiamo raggiunto la “parità di genere”, ma per tutte le altre? Per coloro che rimangono nella scomoda posizione in cui l’ ha “poste la storia” cosa facciamo? e soprattutto cosa faremo dal 9 marzo? Nel 2015, appena iniziato, allo sportello mobbing della CISL Roma e Lazio sono arrivate in cerca di aiuto lavoratrici in percentuale dell’ 80%; donne disperate, bisognose di tutela, consigli, supporto, suggerimenti, in cerca di una soluzione spesso impossibile. Figure che vivono un momento di pesante confusione debbono lasciare il loro posto di lavoro ma non possono in quanto è l’ unica fonte di sostentamento per i figli. Per capire meglio il dramma vissuto potrei raccontare dieci, cento, mille storie di meschinità e di disumanità ma mi limiterò a tre nella speranza che almeno queste vengano vissute, tramite la lettura, al fine che ci si renda conto che c’è ancora molto da fare per la parità dei diritti.
L’UOMO SENZA QUALITA’: MOBBING TRA DISFUNZIONI COMUNICATIVE, MALAFEDE E PETTE...Drughe .it
Banfi di Reggio Emilia Rivista Sperimentale di Freniatria
Dipartimento di Salute Mentale della AUSL di Reggio Emilia
Società Italiana per la Psicopatologia Reggio Emilia
Sabato 2 dicembre 2000
SENATO DELLA REPUBBLICA - XVII LEGISLATURA - DL N. 1785 COMUNICATO ALLA PRESI...Drughe .it
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE N. 1785
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2015
«Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo»
Dopo l’articolo 612-bis del codice pe-nale è inserito il seguente: «Art. 612-ter. – (Atti vessatori in ambito lavorativo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comporta-menti di vessazione o di persecuzione psico-logica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. La pena è aumentata se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede, tuttavia, di ufficio nelle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo».
Il Mobbing Secondario e gli effetti sulla prole in età evolutiva - Tesi di La...Drughe .it
Questa tesi ha lo scopo di individuare i disturbi che un genitore vittima di Mobbing provoca sulla prole in età evolutiva. Abbiamo parlato convenzionalmente di “Mobbing Secondario” perché si considerano come primari gli effetti causati dal Mobbing sulla vittima, e secondari tutti gli effetti che a sua volta la vittima provoca sulle persone che gli stanno intorno.
Accanto ai tradizionali rischi per la salute dei lavoratori di origine igienico-ambientale (da agenti chimici, fisici, meccanici e biologici) ormai da diversi anni hanno acquistato peculiare rilievo i rischi c.d. trasversali, potenzialmente incidenti sia sulla sicurezza che sull'integrità psicofisica dei lavoratori. Tra questi vengono inclusi i rischi di tipo organizzativo.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...Drughe .it
Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale, in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa (mobbing e straining).
Presentata il 14 marzo 2014
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La Repubblica promuove incontri tra i diversi soggetti del mercato del lavoro al fine di sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati al rispetto della normativa in materia dei reati di mobbing e di straining.
ART. 2.
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
« ART. 582-bis. – (Mobbing e straining). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se la condotta di cui al primo comma è realizzata con un’unica azione, il reato è punito con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Il delitto è procedibile d’ufficio».
Divieto di abuso del processo per la tutela dei propri diritti - G. Morlinimatteomagri
La tutela del patrimonio dal punto di vista dell'utilizzo degli strumenti giuridici predisposti dal legislatore in materia e la possibilità del verificarsi di situazioni di abuso di diritto. Queste sono alcune delle tematiche oggetto dell'intervento tenuto dal Dott. Gianluigi Morlini, Giudice del Tribunale di Reggio Emilia al Convegno "Tutela del patrimonio" organizzato da Mindstore con lo Studio Legale Magri e svoltosi a Brescia lo scorso 14 novembre 2014
Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...Drughe .it
Ci sono ferite che non vengono inferte con armi materiali, ma con intenzionale indifferenza, emarginazione, ed esclusione. Ferite che si rivelano, per chi le subisce, ancor più gravi, perché intaccano la sfera dell’onore e dell’autostima e non di rado portano a patologie di carattere psichico anche di rilevante gravità. I luoghi di lavoro sono sempre più di frequente gli ambiti dove si svolgono simili e spesso silenziose aggressioni (mobbing) della parte più forte (datore di lavoro o colleghi) nei confronti del soggetto preso di mira (persecutio ad personam).
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali articoloPaolo Soro
Un cittadino straniero può lavorare in Italia per conto di un’impresa nazionale, oppure nella veste di dipendente distaccato da azienda estera.
Ovviamente, oltre ai distaccati, esistono anche i trasfertisti, ma questi lavorano comunque alle dipendenze di un’impresa assoggettata alla normativa locale. Viceversa, nelle ipotesi di distacco, il dipendente resta in forza al datore di lavoro distaccante, e quindi alla normativa ordinaria di base cui quest’ultimo è soggetto.
Tornando ai lavoratori stranieri, nel primo caso (datore di lavoro italiano), evidentemente, non vi possono essere differenze salariali di sorta con qualunque altro dipendente italiano dello stesso datore di lavoro: si applica (o, quanto meno, dovrebbe) la normativa interna.
MOBBING, UNA FORMA PATOLOGICA DI DOPPIO LEGAME - di Laura CervoneDrughe .it
Il mobbing è stato descritto da vari Autori (Heinz, L., 1990; Ege, H., 1996, 1997, 1998, 2002; Favretto, G., 2005; Casilli, A., 2000) come una forma subdola di terrore psicologico effettuata sul posto di lavoro attraverso atti vessatori e persecutori, portati avanti in modo frequente e duraturo, da parte di una o più persone (mobber) nei confronti di un altro membro del gruppo di lavoro (mobbizzato) di posizione gerarchica inferiore, superiore o paritaria. Le conseguenze di questa situazione patologica sono per la vittima davvero devastanti e coinvolgono sia la sfera biologica della persona che quella sociale-relazionale ed affettivo-emotiva.
LE VESSAZIONI E LA LORO DIMENSIONE GIURIDICADrughe .it
Con il termine comportamento vessatorio si suole designare quella condotta mediante la quale si sottopone qualcuno a continui abusi, arbitri, maltrattamenti e altre azioni simili. Il termine inglese mobbing (dalla forma infinita del verbo to mob) ha invece un significato leggermente diverso: designa il comportamento aggressivo del branco nei confronti di un singolo individuo. Dall'etologia, scienza da cui il termine è derivato, alle scienze sociali il passo è stato breve e, appunto, in queste ultime viene utilizzato per indicare quell'insieme di comportamenti vessatori, perpetrati con una certa continuità da parte di un soggetto (singolo o collettivo) denominato mobber, ai danni di un soggetto (prevalentemente singolo) denominato mobbizzato.
8 MARZO 2015: ORDINARIE STORIE DI MOBBINGDrughe .it
8 di marzo giorno in cui ci ricordiamo del “pianeta donna”, organizziamo convegni, manifestazioni, talk show e quant’altro per dimostrare la nostra vicinanza ad un problema che il genere femminile si porta appresso dalla “notte dei tempi”: la non parità dei diritti; questa disparità la “incontriamo” nella vita quotidiana e ci sembra normale perché è cosi da sempre. Certo molto è stato fatto, abbiamo posto alcune donne in posizioni apicali e questo soddisfa la nostra coscienza in quanto abbiamo raggiunto la “parità di genere”, ma per tutte le altre? Per coloro che rimangono nella scomoda posizione in cui l’ ha “poste la storia” cosa facciamo? e soprattutto cosa faremo dal 9 marzo? Nel 2015, appena iniziato, allo sportello mobbing della CISL Roma e Lazio sono arrivate in cerca di aiuto lavoratrici in percentuale dell’ 80%; donne disperate, bisognose di tutela, consigli, supporto, suggerimenti, in cerca di una soluzione spesso impossibile. Figure che vivono un momento di pesante confusione debbono lasciare il loro posto di lavoro ma non possono in quanto è l’ unica fonte di sostentamento per i figli. Per capire meglio il dramma vissuto potrei raccontare dieci, cento, mille storie di meschinità e di disumanità ma mi limiterò a tre nella speranza che almeno queste vengano vissute, tramite la lettura, al fine che ci si renda conto che c’è ancora molto da fare per la parità dei diritti.
L’UOMO SENZA QUALITA’: MOBBING TRA DISFUNZIONI COMUNICATIVE, MALAFEDE E PETTE...Drughe .it
Banfi di Reggio Emilia Rivista Sperimentale di Freniatria
Dipartimento di Salute Mentale della AUSL di Reggio Emilia
Società Italiana per la Psicopatologia Reggio Emilia
Sabato 2 dicembre 2000
SENATO DELLA REPUBBLICA - XVII LEGISLATURA - DL N. 1785 COMUNICATO ALLA PRESI...Drughe .it
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE N. 1785
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2015
«Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo»
Dopo l’articolo 612-bis del codice pe-nale è inserito il seguente: «Art. 612-ter. – (Atti vessatori in ambito lavorativo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comporta-menti di vessazione o di persecuzione psico-logica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. La pena è aumentata se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede, tuttavia, di ufficio nelle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo».
Il Mobbing Secondario e gli effetti sulla prole in età evolutiva - Tesi di La...Drughe .it
Questa tesi ha lo scopo di individuare i disturbi che un genitore vittima di Mobbing provoca sulla prole in età evolutiva. Abbiamo parlato convenzionalmente di “Mobbing Secondario” perché si considerano come primari gli effetti causati dal Mobbing sulla vittima, e secondari tutti gli effetti che a sua volta la vittima provoca sulle persone che gli stanno intorno.
Accanto ai tradizionali rischi per la salute dei lavoratori di origine igienico-ambientale (da agenti chimici, fisici, meccanici e biologici) ormai da diversi anni hanno acquistato peculiare rilievo i rischi c.d. trasversali, potenzialmente incidenti sia sulla sicurezza che sull'integrità psicofisica dei lavoratori. Tra questi vengono inclusi i rischi di tipo organizzativo.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...Drughe .it
Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale, in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa (mobbing e straining).
Presentata il 14 marzo 2014
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La Repubblica promuove incontri tra i diversi soggetti del mercato del lavoro al fine di sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati al rispetto della normativa in materia dei reati di mobbing e di straining.
ART. 2.
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
« ART. 582-bis. – (Mobbing e straining). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se la condotta di cui al primo comma è realizzata con un’unica azione, il reato è punito con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Il delitto è procedibile d’ufficio».
Divieto di abuso del processo per la tutela dei propri diritti - G. Morlinimatteomagri
La tutela del patrimonio dal punto di vista dell'utilizzo degli strumenti giuridici predisposti dal legislatore in materia e la possibilità del verificarsi di situazioni di abuso di diritto. Queste sono alcune delle tematiche oggetto dell'intervento tenuto dal Dott. Gianluigi Morlini, Giudice del Tribunale di Reggio Emilia al Convegno "Tutela del patrimonio" organizzato da Mindstore con lo Studio Legale Magri e svoltosi a Brescia lo scorso 14 novembre 2014
Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...Drughe .it
Ci sono ferite che non vengono inferte con armi materiali, ma con intenzionale indifferenza, emarginazione, ed esclusione. Ferite che si rivelano, per chi le subisce, ancor più gravi, perché intaccano la sfera dell’onore e dell’autostima e non di rado portano a patologie di carattere psichico anche di rilevante gravità. I luoghi di lavoro sono sempre più di frequente gli ambiti dove si svolgono simili e spesso silenziose aggressioni (mobbing) della parte più forte (datore di lavoro o colleghi) nei confronti del soggetto preso di mira (persecutio ad personam).
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali articoloPaolo Soro
Un cittadino straniero può lavorare in Italia per conto di un’impresa nazionale, oppure nella veste di dipendente distaccato da azienda estera.
Ovviamente, oltre ai distaccati, esistono anche i trasfertisti, ma questi lavorano comunque alle dipendenze di un’impresa assoggettata alla normativa locale. Viceversa, nelle ipotesi di distacco, il dipendente resta in forza al datore di lavoro distaccante, e quindi alla normativa ordinaria di base cui quest’ultimo è soggetto.
Tornando ai lavoratori stranieri, nel primo caso (datore di lavoro italiano), evidentemente, non vi possono essere differenze salariali di sorta con qualunque altro dipendente italiano dello stesso datore di lavoro: si applica (o, quanto meno, dovrebbe) la normativa interna.
Etica una moda, una scusa, o un termine invocato a spropositoPaolo Soro
Etica: una moda, una scusa, o un termine invocato a sproposito?
Con il sempre maggiore deteriorarsi dei costumi e, in particolare, il dilagare della corruzione in tutti i campi della vita di relazione, invocare principi di comportamento etici sembra essere divenuta quasi un’obbligatoria necessità, anche e soprattutto in materia fiscale.
Mobbing: Serve una legge per un fenomeno in crescita di Fernando CecchiniDrughe .it
Dal 2000 al 2010 tutte le parti politiche del nostro Paese, al solo scopo di dimostrarsi sensibili al problema sociale in questione, hanno finalizzato decine di proposte di legge di cui chiaramente nessuna è andata in porto. La mancanza di tale normativa, cioè la mancanza di una precisa definizione, fa da cassa di risonanza alla più totale confusione per cui abbiamo moltissimi lavoratori convinti di essere mobbizzati, e non lo sono, altri invece non sanno di esserlo.
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
Le conseguenze nefaste del mobbing
A colloquio con Herald Hege, psicologo del lavoro
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Aprile 2018
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDrughe .it
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
UNIVERSITÀ DI PISA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
I disturbi del sonno giocano un ruolo importante nel disturbo da disadattamento lavorativo, in particolare se questo disturbo consegue ad attività mobbizzanti.
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA Drughe .it
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
Emilia Costa - Flora Ippoliti
Cattedra di Psichiatria, Sapienza Università di Roma
Cattedra di Immunologia sapienza Università di Roma
E’ ormai noto come il “Mobbing è una forma di violenza psicofisica e molestia morale che conduce al degrado delle condizioni di lavoro ed è atta a ledere la salute, la professionalità, la dignità e l’immagine della persona lavoratore …”(Costa E. 2002).
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Drughe .it
I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato, unitamente alle ripercussioni negative sulla salute e sull’economia, interessano un numero estremamente elevato di luoghi di lavoro in Europa (EU-OSHA, 2014a, 2014b). Tra i cambiamenti significativi osservati nei luoghi di lavoro negli ultimi decenni, che hanno portato a nuove sfide per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL), si annoverano gli sviluppi sociopolitici a livello globale, come il diffondersi della globalizzazione e l’instaurarsi di un libero mercato, i progressi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nuovi tipi di accordi in materia contrattuale e di orario di lavoro e gli importanti mutamenti demografici (EU-OSHA, 2007). In un più ampio contesto sociologico, la vita lavorativa risente di una accelerazione del ritmo di vita in generale, che determina un’intensificazione del lavoro, con ritmi costantemente incalzanti, la necessità di eseguire più compiti contemporaneamente (“multitasking”) e il bisogno di acquisire nuove competenze anche soltanto per mantenere lo status quo (Rosa, 2013). Oltre a questi cambiamenti strutturali e a lungo termine, l’attuale crisi economica sta sottoponendo datori di lavoro e lavoratori a una pressione crescente per rimanere competitivi.
È considerato illegittimo, anche qualora non contrasti con specifiche disposizioni, il licenziamento disposto a conclusione di un percorso vessatorio di mobbing.
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Drughe .it
Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.O. – Istituto Diplomatico
Mattinata di sensibilizzazione sul fenomeno del Mobbing
Sala Conferenze Internazionali - Palazzo della Farnesina
Roma, 18 novembre 2009
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi (Ricercatore confermato e Professore aggregato di Psichiatria - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Università Cattolica del Sacro Cuore Roma).
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Il termine mobbing ha una derivazione anglosassone; il verbo è “to mob” che significa affollarsi intorno a qualcuno, ed anche assalire, malmenare e aggredire. Diretto derivato di una comune espressione latina, mobile vulgus (folla tumultuante), che identificava la situazione tipica di una marcia o di un evento caratterizzato dalla presenza di persone con la cattiva abitudine di muoversi in modo disordinato spingendo ed urtando i vicini. Il dizionario Treccani ci ricorda che la parola viene usata in etologia per indicare il comportamento messo in atto da un gruppo di potenziali prede nei confronti di un predatore, per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco. Ed infatti il primo ad usare tale termine è stato proprio un etologo, Konrad Lorenz, all’inizio degli anni ’70, per descrivere il comportamento di alcuni animali che si coalizzano contro un componente del gruppo per escluderlo ed isolarlo.
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiDrughe .it
Già a suo tempo, John Maynard Keynes, nel suo celebre apologo delle giraffe in lotta attorno ad un albero per assicurarsi le foglie migliori, aveva ammonito sui rischi insiti in una società dove conta solo la competizione. È tempo allora di ripensare profondamente i meccanismi che stanno alla base del mondo del lavoro. La lotta al mobbing, e alle sue pesantissime conseguenze personali e collettive, non si sostiene soltanto con le pur necessarie azioni legali e sindacali. Occorre far sì che la massa indistinta racchiusa nell’espressione “capitale umano” torni a diventare un insieme di persone ognuna con i propri diritti, la propria individualità, le proprie speranze e la propria vita da realizzare in modo dignitoso. Questo è un compito che spetta all’educazione e, soprattutto alla politica. Sarebbe un modo per celebrare degnamente il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti umani che cadrà nel 2018. Sarà davvero possibile veder realizzato davvero questo augurio?
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Drughe .it
DEFINIZIONE DI MOBBING PSICOSOCIALE
“Atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale che portano ad un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore e della lavoratrice”
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Funzione Pubblica
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
(Lavoro@Confronto - Numero 22 - Luglio/Agosto 2017)
In Italia il mobbing sta assumendo proporzioni significative e per molti aspetti allarmanti in ciò accentuato anche dalla crisi economica e la crescente disoccupazione che diventano fardelli sempre più pesanti per quei lavoratori che sono fatti oggetto di soprusi e sono per certi versi costretti a subirli per paura di perdere il posto di lavoro.
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Drughe .it
Uno studio dell’Università Statale di Milano osserva come un singolo evento stressante possa causare modificazioni a lungo termine nella trasmissione nervosa e nella struttura dei circuiti neuronali, aprendo nuove vie per la gestione del Disturbo Post‐traumatico da Stress.
Milano, 14 novembre 2016 ‐ Lo stress causato da vari fattori ambientali (traumi, eventi naturali, stress psicologico, etc.) è considerato un fattore di rischio importante per numerose malattie, in particolare le malattie neuropsichiatriche e neurodegenerative. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry (del gruppo Nature), ha dimostrato che un solo evento stressante può causare effetti a lungo termine nella corteccia cerebrale. La ricerca è stata coordinata da Laura Musazzi e Maurizio Popoli, del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano.
Mobbing: elementi costitutivi e onere della provaDrughe .it
MOBBING: una serie di atti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da
parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di
persecuzione e di emarginazione, finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
Mobbing da parte del dirigente scolastico, la storia di un’insegnante che ha vinto
Quello che a breve andrete a leggere non è una favola tantomeno un romanzo ma semplicemente una storia di vita vissuta, dolorosa, molto comune (più di quanto non si pensi), complessa e ricca di cattiverie, così come solo la mente umana è capace di sviluppare. La voglio rendere pubblica per dare coraggio a chi può condividere o ha già condiviso questo percorso, per dire che il mobbing si può combattere, si può sconfiggere. Per farlo però è necessario avere fiducia e autostima; il mobizzato non ha problemi psicologici, è principalmente una vittima. Poiché la mente umana, attraverso la memoria compatta gli avvenimenti, ne cancella quelli poco piacevoli, è necessario per prima cosa prendere appunti, annotare tutto quello che accade, giorno per giorno, episodio con episodio, registrare gli orari in cui i fatti accadono e le persone presenti.
Esordisce così la professoressa Giovanna Piga nel suo racconto inviato alla redazione di “OggiScuola.it” in cui parla di un momento delicato della sua vita. Una storia fatta di mobbing da parte del dirigente scolastico, anni di bugie e calunnie che alla fine hanno visto trionfare l’insegnante in tribunale. Il Miur è stato condannato a risarcire la docente per il danno biologico subito. “Io – scrive la docente – ho pagato un prezzo alto: la serenità che per anni è venuta a mancare ma sono stata ripagata da tanta solidarietà che è vero non è arrivata dall’ufficio ma ciò che conta è il risultato”. Una storia fatta di ansie, dolori, tachicardia e visite dalla psichiatra, anni che hanno devastato l’insegnante che per raccontare la sua vittoria, ma soprattutto i suoi dolori, ha scelto di scrivere, mettere nero su bianco quelle sofferenze e condividerle.
tratto da: oggiscuola.com
Il mobbing reato penale? Raffronto con la normativa di altri paesi e proposte operative
1. AIBeL - Associazione Italiana Benessere e Lavoro
Workshop Firenze 28 novembre 2014
Il mobbing tra prevenzione e danno: le modifiche possibili in ambito giuridico-
normativo nazionale e regionale
§§§
Il mobbing reato penale ? Raffronto con la normativa di altri paesi e proposte
operative
Il problema che sono chiamato a trattare è quello dell’opportunità che tutte le
condotte illecite che, forse con troppa semplificazioni, sono comunemente
conosciute come mobbing debbano o meno essere oggetto dell’attenzione del
legislatore penale.
Ritengo che sia necessario un intervento legislativo che dia disciplina completa a tali
fenomeni.
Infatti sino ad oggi l’impressione è che il mobbing sia un concetto elaborato dalla
giurisprudenza ma poco considerato dal legislatore.
La Suprema Corte di Cassazione ha ormai elaborato da tempo cosa si intenda per
mobbing: figura complessa che designa un eterogeneo fenomeno consistente in una
serie di atti e comportamenti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei
confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo in cui è inserito o dal
suo capo, caratterizzati di un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato
all’obbiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
Questa è la definizione data da una recentissima sentenza della sezione lavoro della
Corte di Cassazione ( sent. n. 20230 del 25.09.2014) che sostanzialmente conferma i
precedenti del giudice di legittimità sul punto.
Il problema, dicevo, nasce dalla mancanza di una precisa definizione da parte del
legislatore il quale prende in considerazione ( a mio parere in modo non sempre
convinto) e stigmatizza tali condotte ( anche omissive come spesso si verifica nel cd
mobbing orizzontale dove il datore di lavoro, per disinteresse o per un preciso
intento escludente, evita di intervenire per porre fine a comportamenti mobbizzanti
2. dei colleghi di lavoro della vittima) ma poi non ne trae le dovute conseguenze
sanzionatorie.
Illuminante è a tale proposito il D.Lvo n. 8172008 il quale prende in considerazione
anche le patologie collegate allo stress lavoro-correlato ma senza però ( questa è
almeno l’impressione degli addetti ai lavori) dare indicazioni valide per la soluzione
concreta di tali problematiche.
Ed allora la domanda che sorge spontanea è la seguente: nell’attuale ordinamento
giuridico italiano la normativa atta a contrastare il mobbing è da ritenersi sufficiente
e, soprattutto, efficace ?
A mio parere, sulla base della mia esperienza professionale quasi decennale sul
tema, la risposta non può essere che negativa.
Cercherò di motivare tale mia convinzione.
Attualmente due sono le strade sostanziali e processuali per tutelare i lavoratori che
siano stati vittima di mobbing: quella giuslavoristica- previdenziale e quella penale.
Occorre subito rilevare come l’opinione prevalente dei magistrati che sono chiamati
a decidere tali controversia sia quella di vedere con sospetto e talvolta con
malcelato fastidio la tutela penale.
I motivi di tale legittima convinzione sono di vario tipo:
- L’idea che tutto sommato si tratti di problematiche prettamente legate al
mondo del lavoro e quindi insuscettibili di una valutazione in sede penale (
fatta eccezione per i casi più gravi ed eclatanti);
- Il rischio che ormai tutto diventi penale;
- L’incertezza delle connessioni tra il giudicato penale e quello civile.
- Quindi per la giurisprudenza prevalente il problema sul piano giuridico esiste
ma l’unica strada da percorrere è quella della vertenza previdenziale (
riconoscimento della natura professionale della malattia da parte dell’INAIL) e
lavoristica.
Tale convinzione non mi trova d’accordo.
Come ho detto poc’anzi, oggi nel nostro ordinamento non esiste il reato di
mobbing.
Le poche denunce inoltrate alle Procure della Repubblica da parte degli organi
istituzionali di controllo ( medici del lavoro delle ASL con incarichi ispettivi e di
3. polizia giudiziaria) o dei lavoratori parti offese spesso sono destinate
all’archiviazione.
Questa è la realtà dei fatti e quindi parrebbe contraddittorio sostenere ( come
fa il sottoscritto) che l’azione volta a contrastare i fenomeni di mobbing debba
avvenire anche in sede penale.
In realtà occorre capire il motivo per cui l’azione penale ( obbligatoria
nell’attuale ordinamento italiano) spesso si arena in richieste di archiviazione
troppo spesso proposte dai PM e puntualmente accolte dai GIP:
Il problema nasce dal fatto cui accennavo in precedenza e cioè che la
legislazione penale non prevede il mobbing quale autonomo reato penale.
In primo luogo occorre ricordare quali siano alcuni tra i principi generali in
materia penale. Ovviamente mi limiterò a porre l’attenzione soltanto su quelli
che interessano il tema che oggi siamo chiamati a trattare.
Il primo è quello del nullum crimen sine lege. Si tratta di un principio
fondamentale che troviamo in tutte le carte costituzionali dei paesi
democratici e che può riassumersi nel fatto nessun cittadino può essere
chiamato a rispondere in sede penale di condotte commissive o omissive che
non siano state preventivamente vietate e sanzionate dalla legge penale.
Il secondo è il divieto dell’utilizzo del procedimento analogico per individuare
nuove tipologie di reato.
Questi sono, a mio modesto avviso, i motivi per cui - anche nelle ipotesi più
gravi- il mobbing non viene sanzionato in sede penale.
Sino ad oggi i PM delegato all’esercizio dell’azione penale si trovano di fronte
ad una oggettiva difficoltà di dare una precisa qualificazione giuridica a
condotte illecite inquadrabili nel mobbing.
Mancando il reato di mobbing infatti, la fantasia si è sbizzarrita: talvolta
l’imputazione è quella di violenza privata; altre quella di lesioni personali (
dolose o colpose); altre ancora quella di violenza sessuale o, addirittura,
maltrattamenti in famiglia. Insomma, in mancanza di una precisa norma
incriminatrice, evviva l’immaginazione !
E’ chiaro che processi basati su tali imputazioni spesso e volentieri finiscono in
un nulla di fatto ( ai sensi dell’art. 530/1 c.p.p. il fatto non costituisce non
essendo il mobbing previsto come tale dalla legge penale: questa è la più
frequente motivazione delle sentenze di assoluzione) dovendo il giudice
penale tenere conto dei due principi cui in precedenza ho fatto riferimento (
nessuno può essere punito per un fatto che non sia stato preventivamente
4. qualificato come reato; non è possibile, in via analogica, individuare nuove
fattispecie criminose).
Si consideri poi che ogni reato ha sue peculiarità che rendono difficile
l’inserimento nel suo contesto del mobbing e quindi spesso il giudice è
costretto ad assolvere il mobber perche’ nella di lui condotta non sono stati
riscontrati tutti gli elementi di fatto e di diritto che il legislatore chiede per
quel tipo di reato.
§§§
In base alle considerazioni sinora svolte, ritengo che sia non solo opportuno
ma anche necessario che il legislatore affronti- nel quadro di una più
complessa disciplina del fenomeno- la possibilità di introdurre nel nostro
ordinamento il reato specifico di mobbing.
Attualmente la legislazione è carente sul punto e questo comporta due
conseguenze negative:
1) l’assoluta inadeguatezza nella doverosa repressione dei fenomeni di
mobbing;
2) l’assoluta incertezza sull’esito delle denunce penali che troppo spesso
dipende dalla sensibilità ( ed anche conoscenza del fenomeno) da parte
dell’inquirente cui viene assegnata l’istruttoria penale.
D’altronde ricordiamo come in altri casi la soluzione ( certo incompleta e non
esaustiva: ma questo è il limite, direi quasi fisiologico, della soluzione penale)
di certe condotte gravemente illecite ( penso allo stalking) ha trovato valido
ausilio soltanto con l’introduzione nell’ordinamento penale di norme
repressive ad hoc.
Ed allora si deve uscire dall’equivoco: o si ritiene che il mobbing sia un fatto
gravissimo ( come in effetti lo è) ed allora si mette mano a provvedimenti
efficaci per combatterlo; oppure si continua nell’incertezza attuale con
palliativi come quello di volere forzatamente includere il mobbing in figure di
reato, con tutti i problemi che abbiamo visto in precedenza.
§§§
La soluzione da me prospettata ovviamente non è esente da critiche: quella
più comune è che la mala pianta del mobbing va sradicata ma senza però
arrivare alla forzatura dell’intervento penale.
Gli assertori di tale tesi fanno riferimento alle soluzioni che sono state
adottate ( non sempre con successo, mi permetto do osservare ) in altri paesi.
5. Tali soluzioni saranno illustrate dal Collega Fabio Ferrara e quindi non mi
dilungherò sulle stesse.
Mi interessa soltanto rilevare come gli altri ordinamenti spesso prevedano
l’istituzione di collegi arbitrali o di conciliazione nei quali dirimere ( anche
preventivamente) le controversie in materia di mobbing; oppure l’adozione
da parte delle aziende di codici etici o comportamentali che dovrebbero
risolvere i casi di mobbing.
Sarò sincero: non credo molto che l’adozione di tali strumenti in Italia
potrebbero risolvere granche’ e questo per vari motivi.
In primo luogo perche’ nel nostro paese manca una seria sensibilità culturale
presupposto necessario per il buon esito di tali soluzioni.
In secondo luogo perche’ spesso il mobbing non è casuale ma rientra in
precise strategie aziendali e quindi sarebbe ingenuo credere nella buona fede
del mobber ( se l’avesse non sarebbe tale).
Infine l’attuale gravissima crisi economica in cui versa il nostro paese
impedisce ( o, quantomeno, rende ancora più difficile) una seria valutazione
delle problematiche conseguenti al mobbing. Troppo spesso la risposta (
ahime’, anche da parte di taluni giudici) che viene data al lavoratore vittima di
condotte gravemente vessatorie è la seguente: ringrazia che almeno il posto
di lavoro lo hai.
Su questi presupposti è pensabili alla validità di soluzioni del tipo di quelle
adottate nei paesi nord europei ?
Mah……..
§§§
Concludo queste mie osservazioni, esaminando brevemente un altro aspetto
che rende auspicabile ( a mio parere) l’introduzione del reato di mobbing e la
conseguente tutela in ambito penale.
In un processo penale vige il principio basilare della presunzione d’innocenza
e quindi è sull’accusa che ricade interamente l’onere di provare la penale
responsabilità dell’imputato.
E’ del tutto evidente che il PM ha la possibilità di avvalersi di strumenti
inquisitori che sono preclusi al lavoratore vittima del sopruso.
Ma allora ritenere, come fanno molti qualificati operatori, che la tutela in
sede civile sia assolutamente sufficiente è pura ipocrisia.
6. Ricordiamo infatti quelli che, sul piano processuale civile , sono i principali
ostacoli alla tutela del lavoratore persona offesa:
1) la difficoltà di fornire prove esaustive della condotta illecita di cui è rimasto
vittima sul luogo di lavoro. Sul punto la giurisprudenza della Cassazione è
univoca e costante: l’onere della piena prova necessaria per arrivare ad una
sentenza favorevole, ricade interamente sul lavoratore: ciò comporta
difficoltà spesso insormontabili per arrivare ad una sentenza di condanna del
mobber;
2) la mancata previsione delle malattie conseguenti ad azioni mobbizzanti
nelle tabelle INAIL. Non essendo malattie tabellate, la prova ( spesso
diabolica) talvolta ( anzi spesso) è pressoche’ impossibile;
3) la difficoltà di trovare magistrati e CTU medico- legali con una competenza
specifica su tali illeciti e patologie.
In sede penale, la questione cambia in quanto, come detto in precedenza, il
PM nell’esercizio dell’azione penale, ha poteri ispettivi ed inquisitori preclusi
al comune mortale.
Ecco perché la repressione penale di queste condotte illecite sarebbe
infinitamente più efficace e quindi è auspicabile.
Ma questo ci riporta al punto iniziale: la necessità di non fare del mobbing una
sorta di trovatello che deve mendicare precario asilo presso altre tipologie di
reato ( lesioni personali, violenza privata e così di seguito).
Avv. Alessandro Rombolà