La posizione della donna sul lavoro e il mobbingDrughe .it
Come risulta dalle relazioni del comitato Pari
Opportunità presso la Commissione europea in
campo lavorativo (“flex-security” e pari
opportunità), nei confronti delle donne sono
rivolti quotidiani gesti di persecuzione e di
violenza, in famiglia e nei luoghi sociali,
soprattutto per quelle donne che hanno infranto gli
“stereotipi lavorativi” imposti dalla tradizione.
SENTENZE DELLA CASSAZIONE CIVILE (E DELLA CASSAZIONE PENALE) SUL MOBBING, PUB...Drughe .it
Le cause riguardano casi di mobbing, dequalificazione, demansionamento, licenziamento disciplinare, reintegrazione ex art.18, risarcimento danni ecc... In alcuni casi è indicato il riferimento al numero e all'anno del ricorso correlato.
L’elenco delle sentenze è stato gentilmente inviato a Chiara’s Angels (www.chiarasangels.net) dall’avvocato Dott. Simonetta Delle Donne.
Il lavoro occupa gran parte della nostra giornata e della nostra vita, diventa importante allora viverlo come esperienza felice e gratificante. Trovare la motivazione dentro sè stessi, cambiando prospettiva può essere un importante passo per vivere con entusiasmo anche questa realtà
Il mobbing: tra tutela delle condizioni di lavoro ed efficienza organizzativ...Drughe .it
Nella sezione dedicata al “lavoro” del “Rapporto Italia 2013” (presentato a Roma il 4 febbraio 2013) sul sen timent degli italiani, recentemente presentato dall’Istituto di ricerca EURISPES, emerge un quadro non certo rasserenante; l’indagine, invero, prende in analisi alcuni dei principali elementi di criticità del contesto sociale italiano, tra i quali un ruolo di primaria importanza può essere riconosciuto al “mobbing”, che: «da semplice forma di repressione nei confronti di un lavoratore, si è ormai delineato come problematica complessa». I dati riportati nel richiamato studio si presentano come intrinsecamente allarmanti: il 23,5 % degli occupati – senza particolare distinzione tra soggetti di sesso femminile e soggetti di sesso maschile – affermano di riconoscere i “sintomi” del mobbing e di essere stati, almeno una volta, interessati dal mede simo, dichiarando di aver subìto forme di sopruso o, addirittura, di persecuzione. Fra le classi di età interessate dall’indagine, i giovani risultano i maggior mente colpiti, in una percentuale del 35,5 % di soggetti interessati, con ogni probabilità, in ragione della diffusa precarietà. Di sicuro interesse, inoltre, è il dato relativo alla diffusione delle due forme di mobbing: il c.d. mobbing “verticale”, meglio noto come “bossing”, risulta prevalentemente diffuso (nell’87,6 % dei casi), mentre il c.d. mobbing “orizzontale” si riscontra, “solamente”, nel 39,2 % dei casi.
La posizione della donna sul lavoro e il mobbingDrughe .it
Come risulta dalle relazioni del comitato Pari
Opportunità presso la Commissione europea in
campo lavorativo (“flex-security” e pari
opportunità), nei confronti delle donne sono
rivolti quotidiani gesti di persecuzione e di
violenza, in famiglia e nei luoghi sociali,
soprattutto per quelle donne che hanno infranto gli
“stereotipi lavorativi” imposti dalla tradizione.
SENTENZE DELLA CASSAZIONE CIVILE (E DELLA CASSAZIONE PENALE) SUL MOBBING, PUB...Drughe .it
Le cause riguardano casi di mobbing, dequalificazione, demansionamento, licenziamento disciplinare, reintegrazione ex art.18, risarcimento danni ecc... In alcuni casi è indicato il riferimento al numero e all'anno del ricorso correlato.
L’elenco delle sentenze è stato gentilmente inviato a Chiara’s Angels (www.chiarasangels.net) dall’avvocato Dott. Simonetta Delle Donne.
Il lavoro occupa gran parte della nostra giornata e della nostra vita, diventa importante allora viverlo come esperienza felice e gratificante. Trovare la motivazione dentro sè stessi, cambiando prospettiva può essere un importante passo per vivere con entusiasmo anche questa realtà
Il mobbing: tra tutela delle condizioni di lavoro ed efficienza organizzativ...Drughe .it
Nella sezione dedicata al “lavoro” del “Rapporto Italia 2013” (presentato a Roma il 4 febbraio 2013) sul sen timent degli italiani, recentemente presentato dall’Istituto di ricerca EURISPES, emerge un quadro non certo rasserenante; l’indagine, invero, prende in analisi alcuni dei principali elementi di criticità del contesto sociale italiano, tra i quali un ruolo di primaria importanza può essere riconosciuto al “mobbing”, che: «da semplice forma di repressione nei confronti di un lavoratore, si è ormai delineato come problematica complessa». I dati riportati nel richiamato studio si presentano come intrinsecamente allarmanti: il 23,5 % degli occupati – senza particolare distinzione tra soggetti di sesso femminile e soggetti di sesso maschile – affermano di riconoscere i “sintomi” del mobbing e di essere stati, almeno una volta, interessati dal mede simo, dichiarando di aver subìto forme di sopruso o, addirittura, di persecuzione. Fra le classi di età interessate dall’indagine, i giovani risultano i maggior mente colpiti, in una percentuale del 35,5 % di soggetti interessati, con ogni probabilità, in ragione della diffusa precarietà. Di sicuro interesse, inoltre, è il dato relativo alla diffusione delle due forme di mobbing: il c.d. mobbing “verticale”, meglio noto come “bossing”, risulta prevalentemente diffuso (nell’87,6 % dei casi), mentre il c.d. mobbing “orizzontale” si riscontra, “solamente”, nel 39,2 % dei casi.
LE VESSAZIONI E LA LORO DIMENSIONE GIURIDICADrughe .it
Con il termine comportamento vessatorio si suole designare quella condotta mediante la quale si sottopone qualcuno a continui abusi, arbitri, maltrattamenti e altre azioni simili. Il termine inglese mobbing (dalla forma infinita del verbo to mob) ha invece un significato leggermente diverso: designa il comportamento aggressivo del branco nei confronti di un singolo individuo. Dall'etologia, scienza da cui il termine è derivato, alle scienze sociali il passo è stato breve e, appunto, in queste ultime viene utilizzato per indicare quell'insieme di comportamenti vessatori, perpetrati con una certa continuità da parte di un soggetto (singolo o collettivo) denominato mobber, ai danni di un soggetto (prevalentemente singolo) denominato mobbizzato.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – RELAZIONE TEMATICA: TUTELA DELLE CONDIZIONI DI ...Drughe .it
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
ROMA, 10 NOVEMBRE 2008
RELAZIONE TEMATICA -
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - CONDOTTA IDONEA A DETERMINARE UNA CONDIZIONE DI "MOBBING" DEL LAVORATORE – MOBBING VERTICALE E MOBBING ORIZZONTALE – RESPONSABILITÀ
ALLA RICERCA DELLA FATTISPECIE MOBBING - NICOLA GHIRARDIDrughe .it
A oltre dieci anni dalla prima sentenza che, espressamente, ha fatto riferimento al termine mobbing nell’ordinamento italiano, si può dire che il fenomeno sia stato ampiamente a approfonditamente analizzato. Numerose sono state infatti le sentenze e gli interventi della dottrina che hanno affrontato la fattispecie, senza contare i progetti di legge, le leggi regionali, i provvedimenti amministrativi e i contratti collettivi che si sono interessati in questi anni di mobbing.
Proposta di Legge: Norme per la tutela dei lavoratori da molestie morali e vi...Drughe .it
Tutti gli studi internazionali attribuiscono ormai grande importanza all’organizzazione del lavoro: una cattiva organizzazione del lavoro creerà prevedibilmente maggiore stress nei dipendenti, e faciliterà quindi il verificarsi di situazioni di mobbing, soprattutto se in presenza di personalità disturbate: ciò a dire che varie sono le cause che possono determinare tali situazioni. Anche in Italia il fenomeno diventa sempre più esteso ed eclatante. Nel 2001, nel corso della Prima conferenza nazionale sulla salute mentale, l’allora Ministro della sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il mobbing è risultato al secondo posto tra i fattori di rischio per malattie mentali, con circa due milioni di vittime, cui fanno seguito circa quattro milioni di familiari coinvolti, anch’essi colpiti da questa grave patologia sociale. Gli effetti sulle vittime sono devastanti: dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento dei suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di mobbing. I disturbi fisici generalmente presenti sono l’ipertensione, l’ulcera, le malattie artrosiche, le malattie della pelle e perfino i tumori.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 436 - PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA IL 21 MARZO 2013 As...Drughe .it
Anche in Italia il fenomeno diventa sempre più esteso ed eclatante. Nel 2001, nel corso della Prima conferenza nazionale sulla salute mentale, l’allora Ministro della sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il mobbing è risultato al secondo posto tra i fattori di rischio per malattie mentali, con circa due milioni di vittime, cui fanno seguito circa quattro milioni di familiari coinvolti, anch’essi colpiti da questa grave patologia sociale. Gli effetti sulle vittime sono devastanti: dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento dei suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di mobbing.
SENATO DELLA REPUBBLICA ATTO N. 765 – DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO IL 4 GIUGNO...Drughe .it
- DISPOSIZIONI IN TEMA DI VIOLENZA E PERSECUZIONE PSICOLOGICA NELL'AMBITO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA PER LA TUTELA E LA PREVENZIONE DEI LAVORATORI -
Negli ultimi anni la giurisdizione del giudice del lavoro, insieme agli studi della sociologia del lavoro e dell’organizzazione, hanno dato sempre più spazio a un fenomeno che, trasversalmente, è presente tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Secondo recenti sondaggi, dall’8 al 9 per cento dei lavoratori dell’Unione Europea, dunque dai dodici ai tredici milioni di persone, sarebbero stati infatti vittime di violenze psicologiche sul posto di lavoro.
Il mobbing reato penale? Raffronto con la normativa di altri paesi e proposte...Drughe .it
AIBeL - Associazione Italiana Benessere e Lavoro
Workshop Firenze 28 novembre 2014
Il mobbing tra prevenzione e danno: le modifiche possibili in ambito giuridico-normativo nazionale e regionale
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
Le conseguenze nefaste del mobbing
A colloquio con Herald Hege, psicologo del lavoro
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Aprile 2018
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Con il termine comportamento vessatorio si suole designare quella condotta mediante la quale si sottopone qualcuno a continui abusi, arbitri, maltrattamenti e altre azioni simili. Il termine inglese mobbing (dalla forma infinita del verbo to mob) ha invece un significato leggermente diverso: designa il comportamento aggressivo del branco nei confronti di un singolo individuo. Dall'etologia, scienza da cui il termine è derivato, alle scienze sociali il passo è stato breve e, appunto, in queste ultime viene utilizzato per indicare quell'insieme di comportamenti vessatori, perpetrati con una certa continuità da parte di un soggetto (singolo o collettivo) denominato mobber, ai danni di un soggetto (prevalentemente singolo) denominato mobbizzato.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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ROMA, 10 NOVEMBRE 2008
RELAZIONE TEMATICA -
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - CONDOTTA IDONEA A DETERMINARE UNA CONDIZIONE DI "MOBBING" DEL LAVORATORE – MOBBING VERTICALE E MOBBING ORIZZONTALE – RESPONSABILITÀ
ALLA RICERCA DELLA FATTISPECIE MOBBING - NICOLA GHIRARDIDrughe .it
A oltre dieci anni dalla prima sentenza che, espressamente, ha fatto riferimento al termine mobbing nell’ordinamento italiano, si può dire che il fenomeno sia stato ampiamente a approfonditamente analizzato. Numerose sono state infatti le sentenze e gli interventi della dottrina che hanno affrontato la fattispecie, senza contare i progetti di legge, le leggi regionali, i provvedimenti amministrativi e i contratti collettivi che si sono interessati in questi anni di mobbing.
Proposta di Legge: Norme per la tutela dei lavoratori da molestie morali e vi...Drughe .it
Tutti gli studi internazionali attribuiscono ormai grande importanza all’organizzazione del lavoro: una cattiva organizzazione del lavoro creerà prevedibilmente maggiore stress nei dipendenti, e faciliterà quindi il verificarsi di situazioni di mobbing, soprattutto se in presenza di personalità disturbate: ciò a dire che varie sono le cause che possono determinare tali situazioni. Anche in Italia il fenomeno diventa sempre più esteso ed eclatante. Nel 2001, nel corso della Prima conferenza nazionale sulla salute mentale, l’allora Ministro della sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il mobbing è risultato al secondo posto tra i fattori di rischio per malattie mentali, con circa due milioni di vittime, cui fanno seguito circa quattro milioni di familiari coinvolti, anch’essi colpiti da questa grave patologia sociale. Gli effetti sulle vittime sono devastanti: dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento dei suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di mobbing. I disturbi fisici generalmente presenti sono l’ipertensione, l’ulcera, le malattie artrosiche, le malattie della pelle e perfino i tumori.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 436 - PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA IL 21 MARZO 2013 As...Drughe .it
Anche in Italia il fenomeno diventa sempre più esteso ed eclatante. Nel 2001, nel corso della Prima conferenza nazionale sulla salute mentale, l’allora Ministro della sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il mobbing è risultato al secondo posto tra i fattori di rischio per malattie mentali, con circa due milioni di vittime, cui fanno seguito circa quattro milioni di familiari coinvolti, anch’essi colpiti da questa grave patologia sociale. Gli effetti sulle vittime sono devastanti: dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento dei suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di mobbing.
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Negli ultimi anni la giurisdizione del giudice del lavoro, insieme agli studi della sociologia del lavoro e dell’organizzazione, hanno dato sempre più spazio a un fenomeno che, trasversalmente, è presente tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Secondo recenti sondaggi, dall’8 al 9 per cento dei lavoratori dell’Unione Europea, dunque dai dodici ai tredici milioni di persone, sarebbero stati infatti vittime di violenze psicologiche sul posto di lavoro.
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Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
Le conseguenze nefaste del mobbing
A colloquio con Herald Hege, psicologo del lavoro
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Aprile 2018
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDrughe .it
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
UNIVERSITÀ DI PISA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
I disturbi del sonno giocano un ruolo importante nel disturbo da disadattamento lavorativo, in particolare se questo disturbo consegue ad attività mobbizzanti.
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA Drughe .it
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
Emilia Costa - Flora Ippoliti
Cattedra di Psichiatria, Sapienza Università di Roma
Cattedra di Immunologia sapienza Università di Roma
E’ ormai noto come il “Mobbing è una forma di violenza psicofisica e molestia morale che conduce al degrado delle condizioni di lavoro ed è atta a ledere la salute, la professionalità, la dignità e l’immagine della persona lavoratore …”(Costa E. 2002).
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Drughe .it
I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato, unitamente alle ripercussioni negative sulla salute e sull’economia, interessano un numero estremamente elevato di luoghi di lavoro in Europa (EU-OSHA, 2014a, 2014b). Tra i cambiamenti significativi osservati nei luoghi di lavoro negli ultimi decenni, che hanno portato a nuove sfide per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL), si annoverano gli sviluppi sociopolitici a livello globale, come il diffondersi della globalizzazione e l’instaurarsi di un libero mercato, i progressi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nuovi tipi di accordi in materia contrattuale e di orario di lavoro e gli importanti mutamenti demografici (EU-OSHA, 2007). In un più ampio contesto sociologico, la vita lavorativa risente di una accelerazione del ritmo di vita in generale, che determina un’intensificazione del lavoro, con ritmi costantemente incalzanti, la necessità di eseguire più compiti contemporaneamente (“multitasking”) e il bisogno di acquisire nuove competenze anche soltanto per mantenere lo status quo (Rosa, 2013). Oltre a questi cambiamenti strutturali e a lungo termine, l’attuale crisi economica sta sottoponendo datori di lavoro e lavoratori a una pressione crescente per rimanere competitivi.
È considerato illegittimo, anche qualora non contrasti con specifiche disposizioni, il licenziamento disposto a conclusione di un percorso vessatorio di mobbing.
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Drughe .it
Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.O. – Istituto Diplomatico
Mattinata di sensibilizzazione sul fenomeno del Mobbing
Sala Conferenze Internazionali - Palazzo della Farnesina
Roma, 18 novembre 2009
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi (Ricercatore confermato e Professore aggregato di Psichiatria - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Università Cattolica del Sacro Cuore Roma).
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Il termine mobbing ha una derivazione anglosassone; il verbo è “to mob” che significa affollarsi intorno a qualcuno, ed anche assalire, malmenare e aggredire. Diretto derivato di una comune espressione latina, mobile vulgus (folla tumultuante), che identificava la situazione tipica di una marcia o di un evento caratterizzato dalla presenza di persone con la cattiva abitudine di muoversi in modo disordinato spingendo ed urtando i vicini. Il dizionario Treccani ci ricorda che la parola viene usata in etologia per indicare il comportamento messo in atto da un gruppo di potenziali prede nei confronti di un predatore, per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco. Ed infatti il primo ad usare tale termine è stato proprio un etologo, Konrad Lorenz, all’inizio degli anni ’70, per descrivere il comportamento di alcuni animali che si coalizzano contro un componente del gruppo per escluderlo ed isolarlo.
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiDrughe .it
Già a suo tempo, John Maynard Keynes, nel suo celebre apologo delle giraffe in lotta attorno ad un albero per assicurarsi le foglie migliori, aveva ammonito sui rischi insiti in una società dove conta solo la competizione. È tempo allora di ripensare profondamente i meccanismi che stanno alla base del mondo del lavoro. La lotta al mobbing, e alle sue pesantissime conseguenze personali e collettive, non si sostiene soltanto con le pur necessarie azioni legali e sindacali. Occorre far sì che la massa indistinta racchiusa nell’espressione “capitale umano” torni a diventare un insieme di persone ognuna con i propri diritti, la propria individualità, le proprie speranze e la propria vita da realizzare in modo dignitoso. Questo è un compito che spetta all’educazione e, soprattutto alla politica. Sarebbe un modo per celebrare degnamente il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti umani che cadrà nel 2018. Sarà davvero possibile veder realizzato davvero questo augurio?
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Drughe .it
DEFINIZIONE DI MOBBING PSICOSOCIALE
“Atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale che portano ad un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore e della lavoratrice”
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Funzione Pubblica
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
(Lavoro@Confronto - Numero 22 - Luglio/Agosto 2017)
In Italia il mobbing sta assumendo proporzioni significative e per molti aspetti allarmanti in ciò accentuato anche dalla crisi economica e la crescente disoccupazione che diventano fardelli sempre più pesanti per quei lavoratori che sono fatti oggetto di soprusi e sono per certi versi costretti a subirli per paura di perdere il posto di lavoro.
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Drughe .it
Uno studio dell’Università Statale di Milano osserva come un singolo evento stressante possa causare modificazioni a lungo termine nella trasmissione nervosa e nella struttura dei circuiti neuronali, aprendo nuove vie per la gestione del Disturbo Post‐traumatico da Stress.
Milano, 14 novembre 2016 ‐ Lo stress causato da vari fattori ambientali (traumi, eventi naturali, stress psicologico, etc.) è considerato un fattore di rischio importante per numerose malattie, in particolare le malattie neuropsichiatriche e neurodegenerative. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry (del gruppo Nature), ha dimostrato che un solo evento stressante può causare effetti a lungo termine nella corteccia cerebrale. La ricerca è stata coordinata da Laura Musazzi e Maurizio Popoli, del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...Drughe .it
Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale, in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa (mobbing e straining).
Presentata il 14 marzo 2014
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La Repubblica promuove incontri tra i diversi soggetti del mercato del lavoro al fine di sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati al rispetto della normativa in materia dei reati di mobbing e di straining.
ART. 2.
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
« ART. 582-bis. – (Mobbing e straining). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se la condotta di cui al primo comma è realizzata con un’unica azione, il reato è punito con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Il delitto è procedibile d’ufficio».
Mobbing: elementi costitutivi e onere della provaDrughe .it
MOBBING: una serie di atti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da
parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di
persecuzione e di emarginazione, finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
Mobbing da parte del dirigente scolastico, la storia di un’insegnante che ha vinto
Quello che a breve andrete a leggere non è una favola tantomeno un romanzo ma semplicemente una storia di vita vissuta, dolorosa, molto comune (più di quanto non si pensi), complessa e ricca di cattiverie, così come solo la mente umana è capace di sviluppare. La voglio rendere pubblica per dare coraggio a chi può condividere o ha già condiviso questo percorso, per dire che il mobbing si può combattere, si può sconfiggere. Per farlo però è necessario avere fiducia e autostima; il mobizzato non ha problemi psicologici, è principalmente una vittima. Poiché la mente umana, attraverso la memoria compatta gli avvenimenti, ne cancella quelli poco piacevoli, è necessario per prima cosa prendere appunti, annotare tutto quello che accade, giorno per giorno, episodio con episodio, registrare gli orari in cui i fatti accadono e le persone presenti.
Esordisce così la professoressa Giovanna Piga nel suo racconto inviato alla redazione di “OggiScuola.it” in cui parla di un momento delicato della sua vita. Una storia fatta di mobbing da parte del dirigente scolastico, anni di bugie e calunnie che alla fine hanno visto trionfare l’insegnante in tribunale. Il Miur è stato condannato a risarcire la docente per il danno biologico subito. “Io – scrive la docente – ho pagato un prezzo alto: la serenità che per anni è venuta a mancare ma sono stata ripagata da tanta solidarietà che è vero non è arrivata dall’ufficio ma ciò che conta è il risultato”. Una storia fatta di ansie, dolori, tachicardia e visite dalla psichiatra, anni che hanno devastato l’insegnante che per raccontare la sua vittoria, ma soprattutto i suoi dolori, ha scelto di scrivere, mettere nero su bianco quelle sofferenze e condividerle.
tratto da: oggiscuola.com
La valutazione del rischio psicologico nei casi Mobbing - D.ssa Simona Codazzi
1. La valutazione del rischio psicologico nei casi Mobbing
D.ssa Simona Codazzi
Padova, 23 maggio 2009
Le prime ricerche e teorizzazioni sul Mobbing risalgono a metà degli anni Ottanta ad opera di
Heinz Leymann, psicologo. I suoi primi scritti sono stati pubblicati agli inizi degli anni Novanta in
Svezia e nel 1993 in Germania. Nel 1996 il fenomeno del Mobbing ha avuto il vero riconoscimento a
livello scientifico. Ma è a partire solamente dal 1996 che Harald Ege, Psicologo del Lavoro e oggi
considerato uno tra i massimi esperti di Mobbing in Italia, ha iniziato ad importare le conoscenze
europee sul Mobbing traducendole in italiano, ha elaborato numerosi concetti e modelli teorici
oltre a numerose opere di divulgazione sul tema. Pertanto la disinformazione sul tema del
Mobbing, peraltro ancora attuale, in Italia è dovuta essenzialmente a un fattore linguistico, dal
momento che i maggiori studiosi di Mobbing fino al 1999 erano tedeschi e scandinavi, per cui la
maggior parte delle ricerche, pubblicazioni e libri erano scritti in queste lingue.
La nozione di Mobbing, pertanto, trae origine dall’elaborazione della psicologia, in particolare
dalla psicologia del lavoro: Leymann ha definito il Mobbing come quella forma “di comunicazione
ostile ed immorale diretta in maniera sistematica da uno o più individui (mobber o gruppo di
mobber) verso un altro individuo (mobbizzato) che si viene a trovare in una posizione di mancata
difesa”; mentre secondo Ege, costituisce Mobbing “un processo di comunicazioni e di azioni
conflittuali tra colleghi o tra superiori in cui la persona attaccata è messa in una posizione di
debolezza e mancanza di difese, aggredita direttamente e indirettamente, da una o più persone con
aggressioni sistematiche, frequenti e protratte nel tempo il cui fine consiste nell'estromissione,
reale o virtuale, della vittima dal luogo di lavoro”. In ogni caso, l’elemento evidenziato da entrambe
gli studiosi è quello dell’aggressione psicologica in campo lavorativo, protratta per un lasso di
tempo significativo, che produce sulla vittima uno stato di profondo disagio e talvolta la
compromissione dello stato di salute.
Sulla base di quanto sin qui esposto, il Mobbing non è né una malattia né una categoria
esclusivamente giuridica (anche se i suoi risvolti invadono chiaramente sia il campo della medicina
che quello del diritto), ma è una situazione conflittuale prolungata che come tale può originare,
secondo gli studi del Centro del Disadattamento Lavorativo della Clinica del Lavoro di Milano,
nella vittima alterazioni dello stato di salute (alterazioni dell'equilibrio socio-emotivo,
dell'equilibrio psico-fisiologico e disturbi del comportamento), compreso anche l'aggravamento di
disturbi fisici preesistenti, e questo allo stesso modo dello stress, del burnout o di altre situazione
di tensione e pressione psicologica. Il Mobbing, quindi, è la causa dell'eventuale malattia e non
l'effetto, per cui non lo si deve confondere con stress, burnout, disadattamento lavorativo,
depressione, etc.
Essendo il Mobbing un comportamento illecito, lesivo dei diritti della persona e del lavoratore e
causa di danno alla persona a vari livelli (professionale, biologico, esistenziale, etc), dal momento
che è un fenomeno tipico ed esclusivo dell'ambiente di lavoro, poichè legato a particolari equilibri e
valori del mondo del lavoro, il ricorso alle vie giuridiche, dove possibile, è un ottimo strumento di
autodifesa. Ege, sulla base della ricerca empirica (oltre 3000 casi analizzati personalmente), è
1
2. giunto all'individuazione di sette parametri tassativi la cui presenza contestuale permette di
riconoscere il Mobbing in una vicenda lavorativa conflittuale. Si tratta di sette criteri oggettivi e
scientificamente accettabili che da un lato sgombrano il campo dalla disinformazione e
dall'equivoco imperanti, e dall'altra permettono prima una valutazione rigorosa e sicura della
presenza del Mobbing e quindi la quantificazione del danno della vittima ai fini giuridici risarcitori.
Tale metodo è stato denominato "Metodo Ege 2002": si tratta del primo esperimento in assoluto di
tabellazione matematica per il risarcimento del Danno da Mobbing (per approfondimenti, H. Ege,
La valutazione peritale del Danno da Mobbing, Giuffré Milano 2002).
A seguito degli studi e delle pubblicazioni di Ege prima e di altri studiosi italiani poi, come
spesso succede, nei tribunali italiani vi è stata un'esplosione di cause per Mobbing (sebbene nella
maggior parte dei casi non si trattasse di Mobbing), ma alla improvvisa diffusione e notorietà del
fenomeno anche sui e attraverso i mass – media non ha certo corrisposto un analogo successo nelle
aule giudiziarie.
A tal proposito le prime due decisioni pubblicate sull’argomento, entrambe emesse nel 1999 dal
Tribunale di Torino, (16.11.1999, e 11.12.1999) hanno avuto vasta risonanza sulle riviste giuridiche e
non solo. In entrambe le occasioni, il giudice aveva superato ogni problema definitorio attraverso il
ricorso alla nozione di “fatto notorio”, inteso come fatto “acquisito alle conoscenze della
collettività in modo da non esigere dimostrazione alcuna in giudizio”, nell’ambito della quale
inquadrare il fenomeno del Mobbing, e, ritenuta la superfluità di ogni accertamento tecnico di
natura medico – psichiatrica per valutare l’esistenza e la sussistenza del danno, era pervenuto a
liquidare una somma a titolo di risarcimento del danno, a titolo sia di danno biologico, seppure non
con effetti permanenti, sia di quello da demansionamento.
Nel 2000 in una decisione, pronunciata in grado di appello, il Tribunale di Milano ( sent.
20.5.2000) ha affermato che “non è configurabile un danno psichico del lavoratore, del quale il
datore di lavoro sia obbligato al risarcimento, conseguente ad una allegata serie di vicende
persecutorie lamentate dal lavoratore stesso (c.d. “Mobbing”), qualora l’assenza di sistematicità,
la scarsità di episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all’interno di una
organizzazione produttiva, che è anche luogo di aggregazione e di contatto (e di scontro) umano,
escludano che i comportamenti lamentati possano essere considerati dolosi”.
Nello stesso anno un'altra sentenza del Tribunale di Milano (16.11.2000) richiama gli oneri
probatori su cui si regge il processo del lavoro, e esclude la sussistenza del Mobbing “qualora non
venga offerta rigorosa prova del danno e della relazione causale fra il medesimo ed i pretesi
comportamenti persecutori, che tali non possono dirsi qualora siano riferibili alla normale
condotta imprenditoriale funzionale all’organizzazione produttiva”.
Molto citata, e variamente commentata, risulta la sentenza del Tribunale di Como (22.5.2001),
la quale, richiamati i precedenti sul tema, ed in particolare la prima sentenza del Tribunale di
Torino, è pervenuta ad elaborare e ad esplicitare una propria definizione del fenomeno, nei
seguenti termini: “Il Mobbing aziendale, invece (in contrapposizione alle molestie, ndr.), è
l’insieme di atti, ciascuno dei quali è apparentemente inoffensivo. L’elemento psicologico consiste
nell’”animus nocendi” , che mira a ledere la psiche del mobbizzato e ad espellerlo da una
comunità. Il Mobbing è collettivo, così come la genesi etologica sembra indicare”.
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3. Grande importanza deve poi essere attribuita alla sentenza del Tribunale di Forlì (15 marzo
2001), sentenza che si assume appieno il compito di formulare una definizione del fenomeno, e
soprattutto, di identificare le forme di risarcimento del danno più idonee a fronte della fattispecie.
Il Tribunale di Forlì innanzitutto, partendo dalla pacifica constatazione circa l’assenza nel nostro
ordinamento di una normativa specifica che fornisca una definizione di Mobbing ed appronti gli
strumenti repressivi, esprime il convincimento per cui tale fenomeno potrà ricorrere “solo ed in
quanto determinate condotte presentino i requisiti richiesti dalla psicologia del lavoro
internazionale (Leymann) e nazionale (Ege)”; in tutti gli altri casi in cui, invece, si registra una
mera somiglianza, ogni episodio dovrà essere diversamente catalogato e darà diritto a diversi
profili di tutela risarcitoria, ciò per evitare dannose generalizzazioni, e per affrontare
consapevolmente e responsabilmente quel lavoro definitorio che sin qui il legislatore ha trascurato.
In questo caso il Giudice non condivide solo la nozione che dalla psicologia del lavoro è stata
elaborata, ma condivide anche quel “modello italiano” di Mobbing elaborato da Ege, che arriva a
individuare sei fasi diverse in cui si realizza la sua escalation (a fronte delle quattro individuate da
Leymann).
Nonostante alla psicologia del lavoro sia stato riconosciuto giuridicamente in Italia, attraverso
la sentenza sopra citata del 2001, “la paternità” della definizione del fenomeno e molto altro, nella
pratica assistiamo molto spesso (per non dire quasi sempre) ad avvocati e giudici che incaricano
medici legali e psichiatri per espletare le valutazioni del danno da Mobbing, quando “la storia” di
tale fenomeno indica chiaramente che ciò che oggi conosciamo in proposito è merito degli studi e
delle ricerche effettuate da psicologi.
In conclusione di questo intervento segnalo che è stato proposto un Disegno di Legge nel
novembre 2008 “Disposizioni a tutela dei lavoratori privati e pubblici dalla violenza e dalla
persecuzione psicologica (Mobbing)”, che invito i colleghi a leggere, dai senatori Maraventano e
Valli, le cui professioni sono ristoratrice di professione la prima, e commerciante e amministratore
locale il secondo.
A voi ulteriori riflessioni.
Bibliografia
Ege H. (1996) Mobbing, Che cos'è il terrore psicologico sul posto di lavoro, Pitagora,
Bologna.
Ege H. (1997) Il Mobbing in Italia, Introduzione al Mobbing culturale, Pitagora, Bologna.
Ege H. (1998) I numeri del Mobbing. La prima ricerca italiana, Pitagora, Bologna.
Ege H. (2001) Mobbing: conoscerlo per vincerlo, Franco Angeli, Milano.
Ege H. (2002) La valutazione peritale del Danno da Mobbing, Giuffrè, Milano.
Einarsen S., Skogstad A. (1996) Bullying at Work: Epidemiological Findings in Public and
Private Organizazions, in Mobbing and Victimization at Work, European Journal of Work
and Organizational Psychology, vol. 5, n. 2.
Hubert A., van Veldhoven M. (2001) Risk Sectors for Undesirable Behaviour and Mobbing,
in Bullying in the Workplace: Recent Trends in Research and Practice, European Journal of
Work and Organizational Psychology, vol. 10, n. 4.
3
4.
Leymann H. (1996) The Content and Development of Mobbing at Work, in Mobbing and
Victimization at Work, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 5, n.
2.
Leymann H., Gustafsson A. (1996) Mobbing at Work and the Development of Posttraumatic Stress Disorders, in Mobbing and Victimization at Work, European Journal of
Work and Organizational Psychology, vol. 5, n. 2.
www.altalex.it
www.psicologiaebenessere.it
www.senato.it
www.vitadidonna.it
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