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Studio Legale Associato Cavallini && CCaannttiissaannii 
VViiaa CCaavvoouurr nn.. 110044 –– 5500112299 FFIIRREENNZZEE 
TTeell.. ++3399//005555..5555..3355..004444 -- FFaaxx ++3399//005555..5555..3322..447788 
EE--mmaaiill:: iinnffoo@@ccaavvaalllliinniiccaannttiissaannii..iitt –– aavvvv..ddccaannttiissaannii@@ccaavvaalllliinniiccaannttiissaannii..iitt 
AA ccuurraa ddii 
DDaanniieellaa CCaannttiissaannii 
AAvvvvooccaattoo iinn FFiirreennzzee
LA DEFINIZIONE di 
MOBBING 
Studio Legale Associato 
Cavallini & Cantisani 2
…… IN AAMMBBIITTOO LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO:: 
…vacatio legis… !!! 
3
Art. 32 Cost. : Diritto alla salute 
 Art. 2087c.c. : Tutela delle condizioni 
di lavoro 
 Art. 2043 c.c. : il principio del 
“neminem ledere” 
4
Art. 32 ddeellllaa CCoossttiittuuzziioonnee 
“La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della 
collettività ….” 
5
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro), nel 
recepire la definizione data dall’O.M.S. nel 
1986, secondo la quale il benessere è uno stato 
mentale dinamico caratterizzato da 
un'adeguata armonia tra capacità, esigenze ed 
aspettative di un individuo, ed esigenze ed 
opportunità aziendali, ha definito, all'art. 2, la 
“SALUTE” come UNO STATO DI COMPLETO 
BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE, 
NON CONSISTENTE SOLO IN UN'ASSENZA DI 
MALATTIA O D'INFERMITÀ . 
6
AArrtt.. 22008877 cc..cc.. 
“L’imprenditore è tenuto ad adottare 
nell’esercizio dell’impresa le misure 
che, secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la tecnica, 
sono necessarie a tutelare 
l’integrità fisica e la personalità 
morale del prestatore di lavoro” 
7
L’art. 2087 c.c. è norma di chiusura del 
sistema di protezione del lavoratore, dal 
momento che impone al datore di lavoro non 
solo l’adozione delle misure richieste 
specificamente dalla legge, ma anche il più 
generale obbligo di adottare tutte le 
misure di prudenza e diligenza necessarie 
a tutelare l’incolumità e l’integrità psico-fisica 
del lavoratore. Conseguentemente, da 
tale disposizione discende, per il datore di 
lavoro, sia il divieto di compiere direttamente 
qualsiasi comportamento lesivo dell’integrità 
fisica e della personalità morale del 
dipendente, sia l’obbligo di prevenire la 
realizzazione di simili condotte nell’ambito ed 
in connessione con lo svolgimento dell’attività 
lavorativa. 
8
AArrtt.. 22004433 cc..cc.. 
“Qualunque fatto doloso o colposo 
che cagiona ad altri un danno 
ingiusto, obbliga colui che ha 
commesso il fatto a risarcire il 
danno” 
9
…… PER LLAA GGIIUURRIISSPPRRUUDDEENNZZAA:: 
CORTE DI CASSAZIONE N. 22893 DEL 9 SETTEMBRE 2008 
“Il mobbing è quella la condotta scientemente vessatoria 
nei confronti di un lavoratore posta in essere dal datore di 
lavoro - o da altri dipendenti - al fine di isolare od 
espellere il dipendente dal contesto lavorativo …. Il 
mobbing richiede che venga posta in essere una pluralità 
di atti e comportamenti (eventualmente anche leciti, in sé 
e per sé considerati) unificati dall'intento di terrorizzare 
psicologicamente il dipendente e finalizzati alla sua 
emarginazione …” 
(Nella specie, veniva distinta dalla “discriminazione per 
motivi sindacali, che “invece, si attua anche attraverso un 
unico atto o comportamento, e' illecita di per sé (cioè per lo 
stesso fatto di operare una diversità di trattamento o di 
realizzare un pregiudizio in ragione della partecipazione 
del lavoratore ad attività sindacali), e' caratterizzata dal 
motivo (quello sindacale) e prescinde dall'intento di 
emarginare il lavoratore “.) 
10
CASS., S.U., nn.. 88443388 ddeell 44//55//22000044 
“IL DANNO DA MOBBING HA NATURA 
CONTRATTUALE”. 
La Suprema Corte ha indagato sull’utilizzo del 
termine mobbing per indicarlo come «le pratiche 
vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti 
diversi per danneggiare in modo sistematico un 
lavoratore nel suo ambiente di lavoro» e 
concluso affermando che tali comportamenti 
altro non sono se non violazioni di specifici 
obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di 
lavoro, rappresentando dei tipici atti di esercizio 
del potere datoriale posti in essere in violazione del 
principio di protezione delle condizioni di lavoro. 
11
CORTE DI CASSAZIONE N. 22858 DEL 9 SETTEMBRE 2008 
“Se è vero che il mobbing non può realizzarsi attraverso 
una condotta istantanea, è anche vero che un periodo di 
SEI MESI è più che sufficiente per integrare l'idoneità 
lesiva della condotta nel tempo. Né ad escludere la 
responsabilità del datore, quando (come nella specie) il 
mobbing provenga da un dipendente posto in posizione di 
supremazia gerarchica rispetto alla vittima, può bastare un 
mero - tardivo - intervento pacificatore, non seguito da 
concrete misure e da vigilanza ed anzi potenzialmente 
disarmato di fronte ad un'aperta violazione delle 
rassicurazioni date dal presunto mobbizzante.” 
(Nella specie, i comportamenti datoriali erano consistiti in 
provvedimenti di trasferimento, ripetute visite mediche 
fiscali nell’arco di dieci mesi, attribuzione di note di 
qualifica di insufficiente, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, privazione della abilitazione necessaria per 
operare al terminale.) 
12
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 7 APRILE 2010, N. 1991 
La condotta di mobbing del datore di lavoro, ravvisabile in ipotesi 
di comportamenti materiali o provvedimentali 
contraddistinti da finalità di persecuzione e di 
discriminazione, indipendentemente dalla violazione di 
specifici obblighi contrattuali, deve essere provata dal 
lavoratore. 
A tale fine valenza decisiva è assunta dall'accertamento 
dell'elemento soggettivo e cioè dalla prova del disegno 
persecutorio (così Consiglio Stato, V, 27 maggio 2008, n. 2515), 
che nella specie risulta del tutto indimostrato. 
La idoneità offensiva della condotta deve essere dimostrata poi per 
la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, per le 
caratteristiche oggettive di persecuzione e 
discriminazione, risultanti da una connotazione emulativa e 
pretestuosa, ma tali comportamenti non possono essere 
qualificati come mobbing se è dimostrabile (o non è dimostrato 
il contrario) che ad essi vi è una ragionevole spiegazione 
alternativa. 
13
non esiste il reato di mobbing : il datore di lavoro può pertanto 
essere perseguito penalmente soltanto nell'ipotesi in cui i singoli 
comportamenti posti in essere nei confronti del lavoratore 
integrino reati previsti espressamente da una norma penale, ad 
esempio lesioni, maltrattamenti, ingiuria, diffamazione ecc. La 
repressione del mobbing come fenomeno unitario è dunque 
possibile soltanto in ambito civile, non penale (Cass. Pen. del 7 
luglio 2008 n. 27469 - Cass., V sez. pen., 29 agosto 2007, n. 33624); 
 la fragilità del lavoratore non esclude il mobbing : eventuali 
patologie preesistenti non escludono il nesso di causalità tra il 
comportamento datoriale e il danno alla salute subito dal 
lavoratore, giocando un ruolo soltanto ai fini della valutazione 
del danno (Cass., sez. lav., 29.8.2007, n. 18262); 
 la prescrizione non decorre (necessariamente) dal primo 
episodio mobbizzante: ciascun episodio singolarmente preso 
può avere, potenzialmente, una sua autonoma carica lesiva e 
pertanto -in tale ipotesi- la prescrizione decorrerà con 
riferimento ad ogni singolo episodio dal tempo del suo verificarsi 
(Cass., sez. lav., 20.7.2007, n. 16148); 
 nel caso di patologie preesistenti la responsabilità datoriale 
opera con riferimento all' intero maggior danno che il lavoratore 
subisce a causa della condotta di mobbing (differenza tra il 
danno totale e quello preesistente) (Cass., sez. lav., 8.6.2007, n. 
13400); 
 nel caso di dequalificazione professionale attuata con finalità 
persecutorie l'onere della prova della non equivalenza delle 
mansioni incombe sul lavoratore (Cass., sez. lav., 4.9.2007, n. 18580). 
14
15 
LA PROVA 
DEL 
MOBBING
LLAA DDIIMMOOSSTTRRAAZZIIOONNEE 
ddeell 
MMOOBBBBIINNGG 
L’ONERE DELLA PROVA 
Art. 2697 c. c. 
“Chi vuol far valere un diritto in 
giudizio deve provare i fatti che ne 
costituiscono il fondamento.” 
16
“Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di 
lavoro sono, pertanto, rilevanti: 
1. la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, 
illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano 
stati posti in essere in modo miratamente sistematico e 
prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; 
2. l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; 
3. il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore 
gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del 
lavoratore; 
4. la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento 
persecutorio.” 
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Sentenza del 17 
febbraio 2009, n. 3785 ) 
17 
GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
SULL’ACCERTAMENTO DEL MOBBING
STRUMENTI UUTTIILLII AALLLLAA PPRROOVVAA 
I PASSO: DIMOSTRARE I COMPORTAMENTI ILLECITI 
E’ possibile adoperare qualsiasi tipo di prova, da quella 
documentale a quella testimoniale. 
II PASSO: DIMOSTRARE LA GRAVITA’ DELLE CONSEGUENZE 
LESIVE CHE NE DERIVANO PER LA VITTIMA. 
la bassa/alta intensità/lesività delle condotte datoriali illecite 
poste in essere è il primo e principale elemento ai fini di 
riscontrare il mobbing (cfr. Cass. Sez. Unite n. 5295 del 1997). 
Affinché un’azione legale in tale senso venga accolta, 
quindi, è necessario che il lavoratore abbia purtroppo patito 
un danno obbiettivamente grave e di rilevanza indiscutibile. 
L’OBBIETTIVITA’ LA SI PUO’ RAGGIUNGERE SOLO A 
MEZZO DI CONSULENZE TECNICHE
STRUMENTI UUTTIILLII AALLLLAA PPRROOVVAA 
III PASSO: DIMOSTRARE LA FREQUENZA, SISTEMATICITÀ E 
DURATA NEL TEMPO 
Utile è l’accertamento peritale dell’andamento progressivo 
secondo lo schema del “Modello Ege a sei fasi” 
IV PASSO: DIMOSTRARE L’INTENZIONALITÀ VESSATORIA / 
DISCRIMINATORIA / PERSECUTORIA;
LL’’elemento psicologico ddeell mmoobbbbiinngg 
èè ll’’iinntteennttoo ppeerrsseeccuuttoorriioo?? 
H. EGE : 
1) scopo politico (obiettivo a lungo termine); 
2) obiettivo conflittuale (obiettivo a 
corto raggio); 
3) carica emotiva (forza distruttiva); 
… segue 
20
…… ll’’errata iinntteerrpprreettaazziioonnee 
ddeellll’’IINNTTEENNTTOO PPEERRSSEECCUUTTOORRIIOO 
ccoommee ““DDOOLLOO SSPPEECCIIFFIICCOO”” :: 
21 
TRIB. di COMO 22/02/03 
TRIB. DI LECCE del 24/06/03 
per cui l’elemento psicologico del mobbing 
consiste oltre che nel dolo generico - 
animus nocendi -, anche nel dolo specifico 
di nuocere psicologicamente al lavoratore, 
al fine di emarginarlo dal gruppo e di 
allontanarlo dall'impresa
DOLO SPECIFICO rileva per imputare a 
qualcuno un determinato comportamento, 
ai fini di individuarne la responsabilità ed è 
definibile come l'intenzione lesiva del 
soggetto, ossia la volontà di non adempiere o 
di arrecare ad altri un danno ingiusto. 
Ulteriormente viene definito dolo specifico, 
soprattutto nell'ambito del diritto penale, 
quello che reca uno scopo aggiuntivo, verso 
cui deve tendere la volontà del soggetto, ma 
che non occorre che sia stato effettivamente 
conseguito. 
22
La corretta iinntteerrpprreettaazziioonnee:: 
… Per intento persecutorio deve intendersi il 
disegno vessatorio che informa e sottende tutte le 
azioni ostili e quindi da coerenza e finalità alla 
strategia mobbizzante. 
Questo parametro fondamentale è una categoria 
di pertinenza esclusivamente psicologica, tesa a 
verificare l'intenzionalità specifica dell'azione di 
Mobbing, per cui non deve essere equivocato con 
concetti di natura prettamente giuridica (per 
esempio, il c.d. dolo specifico). (da Trattato 
“PERSONA e DANNO” di P. Cendon – Giuffrè ed.) 
La giurisprudenza ha finora ritenuto sufficiente la 
dimostrazione del DDOOLLOO GGEENNEERRIICCOO … 
(Tar Abruzzo, Pescara, 23 marzo 2007, n. 339, M. c. Min. 
giust., in Foro amm. Tar , 2007, 3, 1040 per cui “si 
esclude di poter rivenire l’intento persecutorio 
quando è dimostrato che vi è una ragionevole e 
alternativa spiegazione” ) 
23
CCOOMMEE SSII DDIIMMOOSSTTRRAA 
LL’’IINNTTEENNTTOO PPEERRSSEECCUUTTOORRIIOO?? 
A) PPEERR PPRREESSUUNNZZIIOONNII: “La prova del danno subito 
può essere fornita in giudizio con qualsiasi mezzo, in 
particolare anche con presunzioni, cioè dalla 
complessiva valutazione di precisi elementi dedotti 
(caratteristiche, durata, gravità, frustrazione 
professionale) si risale, attraverso un prudente 
apprezzamento, al fatto ignoto, ossia all’esistenza del 
danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a 
quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle 
quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella 
valutazione delle prove. (Cassazione civile , SS.UU., 
sentenza 22.02.2010 n° 4063) 
24
INIDIZIARIE SSOONNOO LLEE cc..dd..““CCOOSSTTRRIITTTTIIVVIITTAA’’ 
OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE”” PPRREEVVIISSTTEE DDAALLLLAA CCIIRRCCOOLLAARREE IINNAAIILL 
nn°° 7711//003 ((aannnnuullllaattaa ddaall TTAARR LLAAZZIIOO nn.. 55445544//0055)) 
 Marginalizzazione della natura lavorativa. 
 Svuotamento delle mansioni. 
 Mancata assegnazione dei compiti lavorativi con inattività 
forzata. 
 Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro. 
 Ripetuti trasferimenti ingiustificati. 
 Prolungata attribuzione dei compiti dequalificanti rispetto al 
profilo professionale posseduto. 
 Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche 
in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisico. 
 Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie. 
 Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni 
inerenti l’ordinaria attività di lavoro. 
 Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative 
formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale. 
 Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo. 
25
TRIBUNALE DDII TTEEMMPPIIOO PPAAUUSSAANNIIAA del 1100//0077//22000033 : 
Al fine di individuare il mobbing in un dato 
comportamento, è utile avvalersi di un 
PRINCIPIO «METODOLOGICO». In particolare, 
il Tribunale afferma che al fine di riconoscere la 
capacità mobbizzante di un dato 
comportamento è opportuno «rriiccoossttrruuiirree ii 
ssiinnggoollii eeppiissooddii llaammeennttaattii ddaallllaa rriiccoorrrreennttee oonnddee 
ssttaabbiilliirree ssee ggllii sstteessssii,, eessaammiinnaattii ssiinnggoollaarrmmeennttee,, 
ssiiaannoo vviizziiaattii ddaa iilllleeggiittttiimmiittàà ee ssee,, ccoonnssiiddeerraattii nneell 
lloorroo ccoommpplleessssoo,, aappppaaiiaannoo iinnsseerriittii iinn uunnaa 
ssttrraatteeggiiaa ppeerrsseeccuuttoorriiaa nneellll''aammbbiittoo ddeellllaa qquuaallee llaa 
rriiccoorrrreennttee ssiiaa ssttaattaa ssoottttooppoossttaa aadd uunnaa sseerriiee ddii 
ccoonnddoottttee oo ddii pprroovvvveeddiimmeennttii ffiinnaalliizzzzaattii aadd uunnoo 
ssccooppoo iinnggiiuussttoo ccoonnssiisstteennttee nneell ddaannnneeggggiiaarrllaa,, 
eemmaarrggiinnaarrllaa ee ddiissccrriimmiinnaarrllaa,, ssiinnoo aa pprroovvooccaarrllee 
ddaannnnii aallllaa ssaalluuttee»....” 
26
B) AATTTTRRAAVVEERRSSOO LL’’AASSSSEENNZZAA DDII 
CCIIRRCCOOSSTTAANNZZEE OOGGGGEETTTTIIVVEE DDII 
EESSCCLLUUSSIIOONNEE DDEELLLLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA:: 
 Fattori organizzativo/gestionali legati al 
normale svolgimento del rapporto di 
lavoro (nuova assegnazione, trasferimento, 
licenziamento) 
 Le situazioni determinate da dinamiche 
psicologico/relazionali comuni sia agli 
ambienti di lavoro che a quelli di vita 
(conflittualità interpersonali, difficoltà 
relazionali o condotte riconducibili a 
comportamenti puramente soggettivi che, in 
quanto tali, si prestano a discrezionalità 
interpretative) 
27
C) COADIUVATI DDAALLLLAA PPEERRIIZZIIAA DDII 
MMOOBBBBIINNGG:: 
Serve ad accertare la sussistenza dei 
presupposti per la configurabilità di una 
fattispecie di mobbing (valutazione di 
mero fatto e non di diritto)… 
Serve a valutare, attraverso gli elementi 
fattuali già acquisiti nel processo, 
l’esistenza del danno subito e il nesso 
eziologico (ciò non esonera la parte 
dall’offrire la prova)… 
28
IIll MMeettooddoo EEGGEE ’’0022 èè ssttaattoo 
uuffffiicciiaallmmeennttee rriiccoonnoosscciiuuttoo ee 
aaddoottttaattoo ddaallllaa mmaaggggiioorraannzzaa ddeeii 
TTrriibbuunnaallii ddii mmeerriittoo:: 
 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFOORRLLII’’ del 2233//0022//0011;; 
 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII TTOORRIINNOO del 1188//1122//0022;; 
 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPIINNEERROOLLOO ddeell 0066//0022//22000033;; 
 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII TTEEMMPPIIOO PPAAUUSSAANNIIAA del 1100//0077//0033;; 
 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFOORRLLII’’ del 3300//0011//0033 e del 2288//0011//0055;; 
 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA del 1199//0044//0033;; 
 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII AAGGRRIIGGEENNTTOO ddeell 001122//0022//22000055;; 
 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSOONNDDRRIIOO ddeell 0099//0033//0066 ; 
29
I RIMEDI CONTRO IL 
MOBBING ??? 
Studio Legale Associato 
Cavallini  Cantisani 30
Sono gli stessi utilizzabili contro gli altri illeciti contrattuali del 
datore di lavoro lesivi della persona del lavoratore (ad esempio 
demansionamento, controlli vietati, trasferimento illegittimo, 
discriminazioni): 
A. L'AZIONE DI ADEMPIMENTO, eventualmente anticipata in via 
cautelare ove sussista un concreto periculum, è la sola in 
astratto idonea a garantire una tutela satisfattiva. Tuttavia 
incontra sia un limite di fatto nei rapporti non resistenti, per il 
timore del lavoratore di subire un licenziamento non 
rimuovibile se non con la difficile prova del motivo illecito di 
ritorsione, sia un generale limite giuridico per la nota 
incoercibilità degli obblighi di fare o non fare infungibili; 
B. L'AUTOTUTELA CONSERVATIVA del rapporto di lavoro può 
essere attuata mediante il rifiuto della prestazione non dovuta, 
com'è quella da rendere in un ambiente mortificante. 
L'autotutela conservativa è rischiosa perché, laddove non ne 
siano accertati i presupposti, il lavoratore risulta inadempiente, 
con tutte le conseguenze risarcitorie e disciplinari fino al 
licenziamento. Anche per questo l'autotutela non è considerata 
doverosa, neppure nei rapporti resistenti; 
C. L'AUTOTUTELA ESTINTIVA , mediante dimissioni per giusta 
causa , è davvero utile solo laddove il lavoratore abbia facilità di 
reperimento di altra confacente occupazione, altrimenti per 
evitare un danno il lavoratore mobbizzato se ne procura un 
altro consistente nella perdita del posto, per il quale non può 
neppure chiedere un risarcimento derivante da fatto proprio, 
tutto riducendosi all'indennità ex art. 2119 c.c.; 
31
D) L'AZIONE RISARCITORIA è per definizione non 
satisfattiva, poiché presuppone l'avvenuta lesione 
del bene così riparata per equivalente. 
E) L’INDENNIZZO DA PARTE DELL’INAIL per il danno 
patrimoniale e biologico opera l' assicurazione 
Inail. Questa tutela è ormai estesa anche alle 
malattie non tabellate, per le quali è richiesta però 
la prova dell'eziologia lavorativa, ivi compreso il 
mobbing .In caso di indennizzo da parte dell'Inail il 
lavoratore può pretendere dal datore di lavoro il 
risarcimento dell'eventuale danno differenziale , 
patrimoniale e biologico, e del danno morale da 
reato. 
32
33 
Le Pubbliche Amministrazioni ee ii 
ccooddiiccii ddii ccoonnddoottttaa 
Sono norme di incerto valore giuridico: una 
via di mezzo fra norma giuridica e norma 
etica. 
Sono almeno vincolanti a livello disciplinare.
34 
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aavvvv..ddccaannttiissaannii@@ccaavvaalllliinniiccaannttiissaannii..iitt 
GGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIEEEEEEEE 
PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR LLLLLLLLAAAAAAAA VVVVVVVVOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAA 
AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE 
AA ccuurraa ddii 
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MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato

  • 1. Studio Legale Associato Cavallini && CCaannttiissaannii VViiaa CCaavvoouurr nn.. 110044 –– 5500112299 FFIIRREENNZZEE TTeell.. ++3399//005555..5555..3355..004444 -- FFaaxx ++3399//005555..5555..3322..447788 EE--mmaaiill:: iinnffoo@@ccaavvaalllliinniiccaannttiissaannii..iitt –– aavvvv..ddccaannttiissaannii@@ccaavvaalllliinniiccaannttiissaannii..iitt AA ccuurraa ddii DDaanniieellaa CCaannttiissaannii AAvvvvooccaattoo iinn FFiirreennzzee
  • 2. LA DEFINIZIONE di MOBBING Studio Legale Associato Cavallini & Cantisani 2
  • 3. …… IN AAMMBBIITTOO LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO:: …vacatio legis… !!! 3
  • 4. Art. 32 Cost. : Diritto alla salute Art. 2087c.c. : Tutela delle condizioni di lavoro Art. 2043 c.c. : il principio del “neminem ledere” 4
  • 5. Art. 32 ddeellllaa CCoossttiittuuzziioonnee “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ….” 5
  • 6. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nel recepire la definizione data dall’O.M.S. nel 1986, secondo la quale il benessere è uno stato mentale dinamico caratterizzato da un'adeguata armonia tra capacità, esigenze ed aspettative di un individuo, ed esigenze ed opportunità aziendali, ha definito, all'art. 2, la “SALUTE” come UNO STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE, NON CONSISTENTE SOLO IN UN'ASSENZA DI MALATTIA O D'INFERMITÀ . 6
  • 7. AArrtt.. 22008877 cc..cc.. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro” 7
  • 8. L’art. 2087 c.c. è norma di chiusura del sistema di protezione del lavoratore, dal momento che impone al datore di lavoro non solo l’adozione delle misure richieste specificamente dalla legge, ma anche il più generale obbligo di adottare tutte le misure di prudenza e diligenza necessarie a tutelare l’incolumità e l’integrità psico-fisica del lavoratore. Conseguentemente, da tale disposizione discende, per il datore di lavoro, sia il divieto di compiere direttamente qualsiasi comportamento lesivo dell’integrità fisica e della personalità morale del dipendente, sia l’obbligo di prevenire la realizzazione di simili condotte nell’ambito ed in connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa. 8
  • 9. AArrtt.. 22004433 cc..cc.. “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” 9
  • 10. …… PER LLAA GGIIUURRIISSPPRRUUDDEENNZZAA:: CORTE DI CASSAZIONE N. 22893 DEL 9 SETTEMBRE 2008 “Il mobbing è quella la condotta scientemente vessatoria nei confronti di un lavoratore posta in essere dal datore di lavoro - o da altri dipendenti - al fine di isolare od espellere il dipendente dal contesto lavorativo …. Il mobbing richiede che venga posta in essere una pluralità di atti e comportamenti (eventualmente anche leciti, in sé e per sé considerati) unificati dall'intento di terrorizzare psicologicamente il dipendente e finalizzati alla sua emarginazione …” (Nella specie, veniva distinta dalla “discriminazione per motivi sindacali, che “invece, si attua anche attraverso un unico atto o comportamento, e' illecita di per sé (cioè per lo stesso fatto di operare una diversità di trattamento o di realizzare un pregiudizio in ragione della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali), e' caratterizzata dal motivo (quello sindacale) e prescinde dall'intento di emarginare il lavoratore “.) 10
  • 11. CASS., S.U., nn.. 88443388 ddeell 44//55//22000044 “IL DANNO DA MOBBING HA NATURA CONTRATTUALE”. La Suprema Corte ha indagato sull’utilizzo del termine mobbing per indicarlo come «le pratiche vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro» e concluso affermando che tali comportamenti altro non sono se non violazioni di specifici obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro, rappresentando dei tipici atti di esercizio del potere datoriale posti in essere in violazione del principio di protezione delle condizioni di lavoro. 11
  • 12. CORTE DI CASSAZIONE N. 22858 DEL 9 SETTEMBRE 2008 “Se è vero che il mobbing non può realizzarsi attraverso una condotta istantanea, è anche vero che un periodo di SEI MESI è più che sufficiente per integrare l'idoneità lesiva della condotta nel tempo. Né ad escludere la responsabilità del datore, quando (come nella specie) il mobbing provenga da un dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, può bastare un mero - tardivo - intervento pacificatore, non seguito da concrete misure e da vigilanza ed anzi potenzialmente disarmato di fronte ad un'aperta violazione delle rassicurazioni date dal presunto mobbizzante.” (Nella specie, i comportamenti datoriali erano consistiti in provvedimenti di trasferimento, ripetute visite mediche fiscali nell’arco di dieci mesi, attribuzione di note di qualifica di insufficiente, irrogazione di sanzioni disciplinari, privazione della abilitazione necessaria per operare al terminale.) 12
  • 13. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 7 APRILE 2010, N. 1991 La condotta di mobbing del datore di lavoro, ravvisabile in ipotesi di comportamenti materiali o provvedimentali contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali, deve essere provata dal lavoratore. A tale fine valenza decisiva è assunta dall'accertamento dell'elemento soggettivo e cioè dalla prova del disegno persecutorio (così Consiglio Stato, V, 27 maggio 2008, n. 2515), che nella specie risulta del tutto indimostrato. La idoneità offensiva della condotta deve essere dimostrata poi per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, per le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti da una connotazione emulativa e pretestuosa, ma tali comportamenti non possono essere qualificati come mobbing se è dimostrabile (o non è dimostrato il contrario) che ad essi vi è una ragionevole spiegazione alternativa. 13
  • 14. non esiste il reato di mobbing : il datore di lavoro può pertanto essere perseguito penalmente soltanto nell'ipotesi in cui i singoli comportamenti posti in essere nei confronti del lavoratore integrino reati previsti espressamente da una norma penale, ad esempio lesioni, maltrattamenti, ingiuria, diffamazione ecc. La repressione del mobbing come fenomeno unitario è dunque possibile soltanto in ambito civile, non penale (Cass. Pen. del 7 luglio 2008 n. 27469 - Cass., V sez. pen., 29 agosto 2007, n. 33624); la fragilità del lavoratore non esclude il mobbing : eventuali patologie preesistenti non escludono il nesso di causalità tra il comportamento datoriale e il danno alla salute subito dal lavoratore, giocando un ruolo soltanto ai fini della valutazione del danno (Cass., sez. lav., 29.8.2007, n. 18262); la prescrizione non decorre (necessariamente) dal primo episodio mobbizzante: ciascun episodio singolarmente preso può avere, potenzialmente, una sua autonoma carica lesiva e pertanto -in tale ipotesi- la prescrizione decorrerà con riferimento ad ogni singolo episodio dal tempo del suo verificarsi (Cass., sez. lav., 20.7.2007, n. 16148); nel caso di patologie preesistenti la responsabilità datoriale opera con riferimento all' intero maggior danno che il lavoratore subisce a causa della condotta di mobbing (differenza tra il danno totale e quello preesistente) (Cass., sez. lav., 8.6.2007, n. 13400); nel caso di dequalificazione professionale attuata con finalità persecutorie l'onere della prova della non equivalenza delle mansioni incombe sul lavoratore (Cass., sez. lav., 4.9.2007, n. 18580). 14
  • 15. 15 LA PROVA DEL MOBBING
  • 16. LLAA DDIIMMOOSSTTRRAAZZIIOONNEE ddeell MMOOBBBBIINNGG L’ONERE DELLA PROVA Art. 2697 c. c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.” 16
  • 17. “Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: 1. la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; 2. l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; 3. il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; 4. la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.” (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Sentenza del 17 febbraio 2009, n. 3785 ) 17 GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SULL’ACCERTAMENTO DEL MOBBING
  • 18. STRUMENTI UUTTIILLII AALLLLAA PPRROOVVAA I PASSO: DIMOSTRARE I COMPORTAMENTI ILLECITI E’ possibile adoperare qualsiasi tipo di prova, da quella documentale a quella testimoniale. II PASSO: DIMOSTRARE LA GRAVITA’ DELLE CONSEGUENZE LESIVE CHE NE DERIVANO PER LA VITTIMA. la bassa/alta intensità/lesività delle condotte datoriali illecite poste in essere è il primo e principale elemento ai fini di riscontrare il mobbing (cfr. Cass. Sez. Unite n. 5295 del 1997). Affinché un’azione legale in tale senso venga accolta, quindi, è necessario che il lavoratore abbia purtroppo patito un danno obbiettivamente grave e di rilevanza indiscutibile. L’OBBIETTIVITA’ LA SI PUO’ RAGGIUNGERE SOLO A MEZZO DI CONSULENZE TECNICHE
  • 19. STRUMENTI UUTTIILLII AALLLLAA PPRROOVVAA III PASSO: DIMOSTRARE LA FREQUENZA, SISTEMATICITÀ E DURATA NEL TEMPO Utile è l’accertamento peritale dell’andamento progressivo secondo lo schema del “Modello Ege a sei fasi” IV PASSO: DIMOSTRARE L’INTENZIONALITÀ VESSATORIA / DISCRIMINATORIA / PERSECUTORIA;
  • 20. LL’’elemento psicologico ddeell mmoobbbbiinngg èè ll’’iinntteennttoo ppeerrsseeccuuttoorriioo?? H. EGE : 1) scopo politico (obiettivo a lungo termine); 2) obiettivo conflittuale (obiettivo a corto raggio); 3) carica emotiva (forza distruttiva); … segue 20
  • 21. …… ll’’errata iinntteerrpprreettaazziioonnee ddeellll’’IINNTTEENNTTOO PPEERRSSEECCUUTTOORRIIOO ccoommee ““DDOOLLOO SSPPEECCIIFFIICCOO”” :: 21 TRIB. di COMO 22/02/03 TRIB. DI LECCE del 24/06/03 per cui l’elemento psicologico del mobbing consiste oltre che nel dolo generico - animus nocendi -, anche nel dolo specifico di nuocere psicologicamente al lavoratore, al fine di emarginarlo dal gruppo e di allontanarlo dall'impresa
  • 22. DOLO SPECIFICO rileva per imputare a qualcuno un determinato comportamento, ai fini di individuarne la responsabilità ed è definibile come l'intenzione lesiva del soggetto, ossia la volontà di non adempiere o di arrecare ad altri un danno ingiusto. Ulteriormente viene definito dolo specifico, soprattutto nell'ambito del diritto penale, quello che reca uno scopo aggiuntivo, verso cui deve tendere la volontà del soggetto, ma che non occorre che sia stato effettivamente conseguito. 22
  • 23. La corretta iinntteerrpprreettaazziioonnee:: … Per intento persecutorio deve intendersi il disegno vessatorio che informa e sottende tutte le azioni ostili e quindi da coerenza e finalità alla strategia mobbizzante. Questo parametro fondamentale è una categoria di pertinenza esclusivamente psicologica, tesa a verificare l'intenzionalità specifica dell'azione di Mobbing, per cui non deve essere equivocato con concetti di natura prettamente giuridica (per esempio, il c.d. dolo specifico). (da Trattato “PERSONA e DANNO” di P. Cendon – Giuffrè ed.) La giurisprudenza ha finora ritenuto sufficiente la dimostrazione del DDOOLLOO GGEENNEERRIICCOO … (Tar Abruzzo, Pescara, 23 marzo 2007, n. 339, M. c. Min. giust., in Foro amm. Tar , 2007, 3, 1040 per cui “si esclude di poter rivenire l’intento persecutorio quando è dimostrato che vi è una ragionevole e alternativa spiegazione” ) 23
  • 24. CCOOMMEE SSII DDIIMMOOSSTTRRAA LL’’IINNTTEENNTTOO PPEERRSSEECCUUTTOORRIIOO?? A) PPEERR PPRREESSUUNNZZIIOONNII: “La prova del danno subito può essere fornita in giudizio con qualsiasi mezzo, in particolare anche con presunzioni, cioè dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione professionale) si risale, attraverso un prudente apprezzamento, al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 22.02.2010 n° 4063) 24
  • 25. INIDIZIARIE SSOONNOO LLEE cc..dd..““CCOOSSTTRRIITTTTIIVVIITTAA’’ OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE”” PPRREEVVIISSTTEE DDAALLLLAA CCIIRRCCOOLLAARREE IINNAAIILL nn°° 7711//003 ((aannnnuullllaattaa ddaall TTAARR LLAAZZIIOO nn.. 55445544//0055)) Marginalizzazione della natura lavorativa. Svuotamento delle mansioni. Mancata assegnazione dei compiti lavorativi con inattività forzata. Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro. Ripetuti trasferimenti ingiustificati. Prolungata attribuzione dei compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto. Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisico. Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie. Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro. Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale. Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo. 25
  • 26. TRIBUNALE DDII TTEEMMPPIIOO PPAAUUSSAANNIIAA del 1100//0077//22000033 : Al fine di individuare il mobbing in un dato comportamento, è utile avvalersi di un PRINCIPIO «METODOLOGICO». In particolare, il Tribunale afferma che al fine di riconoscere la capacità mobbizzante di un dato comportamento è opportuno «rriiccoossttrruuiirree ii ssiinnggoollii eeppiissooddii llaammeennttaattii ddaallllaa rriiccoorrrreennttee oonnddee ssttaabbiilliirree ssee ggllii sstteessssii,, eessaammiinnaattii ssiinnggoollaarrmmeennttee,, ssiiaannoo vviizziiaattii ddaa iilllleeggiittttiimmiittàà ee ssee,, ccoonnssiiddeerraattii nneell lloorroo ccoommpplleessssoo,, aappppaaiiaannoo iinnsseerriittii iinn uunnaa ssttrraatteeggiiaa ppeerrsseeccuuttoorriiaa nneellll''aammbbiittoo ddeellllaa qquuaallee llaa rriiccoorrrreennttee ssiiaa ssttaattaa ssoottttooppoossttaa aadd uunnaa sseerriiee ddii ccoonnddoottttee oo ddii pprroovvvveeddiimmeennttii ffiinnaalliizzzzaattii aadd uunnoo ssccooppoo iinnggiiuussttoo ccoonnssiisstteennttee nneell ddaannnneeggggiiaarrllaa,, eemmaarrggiinnaarrllaa ee ddiissccrriimmiinnaarrllaa,, ssiinnoo aa pprroovvooccaarrllee ddaannnnii aallllaa ssaalluuttee»....” 26
  • 27. B) AATTTTRRAAVVEERRSSOO LL’’AASSSSEENNZZAA DDII CCIIRRCCOOSSTTAANNZZEE OOGGGGEETTTTIIVVEE DDII EESSCCLLUUSSIIOONNEE DDEELLLLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA:: Fattori organizzativo/gestionali legati al normale svolgimento del rapporto di lavoro (nuova assegnazione, trasferimento, licenziamento) Le situazioni determinate da dinamiche psicologico/relazionali comuni sia agli ambienti di lavoro che a quelli di vita (conflittualità interpersonali, difficoltà relazionali o condotte riconducibili a comportamenti puramente soggettivi che, in quanto tali, si prestano a discrezionalità interpretative) 27
  • 28. C) COADIUVATI DDAALLLLAA PPEERRIIZZIIAA DDII MMOOBBBBIINNGG:: Serve ad accertare la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di una fattispecie di mobbing (valutazione di mero fatto e non di diritto)… Serve a valutare, attraverso gli elementi fattuali già acquisiti nel processo, l’esistenza del danno subito e il nesso eziologico (ciò non esonera la parte dall’offrire la prova)… 28
  • 29. IIll MMeettooddoo EEGGEE ’’0022 èè ssttaattoo uuffffiicciiaallmmeennttee rriiccoonnoosscciiuuttoo ee aaddoottttaattoo ddaallllaa mmaaggggiioorraannzzaa ddeeii TTrriibbuunnaallii ddii mmeerriittoo:: TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFOORRLLII’’ del 2233//0022//0011;; TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII TTOORRIINNOO del 1188//1122//0022;; TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPIINNEERROOLLOO ddeell 0066//0022//22000033;; TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII TTEEMMPPIIOO PPAAUUSSAANNIIAA del 1100//0077//0033;; TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFOORRLLII’’ del 3300//0011//0033 e del 2288//0011//0055;; TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA del 1199//0044//0033;; TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII AAGGRRIIGGEENNTTOO ddeell 001122//0022//22000055;; TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSOONNDDRRIIOO ddeell 0099//0033//0066 ; 29
  • 30. I RIMEDI CONTRO IL MOBBING ??? Studio Legale Associato Cavallini Cantisani 30
  • 31. Sono gli stessi utilizzabili contro gli altri illeciti contrattuali del datore di lavoro lesivi della persona del lavoratore (ad esempio demansionamento, controlli vietati, trasferimento illegittimo, discriminazioni): A. L'AZIONE DI ADEMPIMENTO, eventualmente anticipata in via cautelare ove sussista un concreto periculum, è la sola in astratto idonea a garantire una tutela satisfattiva. Tuttavia incontra sia un limite di fatto nei rapporti non resistenti, per il timore del lavoratore di subire un licenziamento non rimuovibile se non con la difficile prova del motivo illecito di ritorsione, sia un generale limite giuridico per la nota incoercibilità degli obblighi di fare o non fare infungibili; B. L'AUTOTUTELA CONSERVATIVA del rapporto di lavoro può essere attuata mediante il rifiuto della prestazione non dovuta, com'è quella da rendere in un ambiente mortificante. L'autotutela conservativa è rischiosa perché, laddove non ne siano accertati i presupposti, il lavoratore risulta inadempiente, con tutte le conseguenze risarcitorie e disciplinari fino al licenziamento. Anche per questo l'autotutela non è considerata doverosa, neppure nei rapporti resistenti; C. L'AUTOTUTELA ESTINTIVA , mediante dimissioni per giusta causa , è davvero utile solo laddove il lavoratore abbia facilità di reperimento di altra confacente occupazione, altrimenti per evitare un danno il lavoratore mobbizzato se ne procura un altro consistente nella perdita del posto, per il quale non può neppure chiedere un risarcimento derivante da fatto proprio, tutto riducendosi all'indennità ex art. 2119 c.c.; 31
  • 32. D) L'AZIONE RISARCITORIA è per definizione non satisfattiva, poiché presuppone l'avvenuta lesione del bene così riparata per equivalente. E) L’INDENNIZZO DA PARTE DELL’INAIL per il danno patrimoniale e biologico opera l' assicurazione Inail. Questa tutela è ormai estesa anche alle malattie non tabellate, per le quali è richiesta però la prova dell'eziologia lavorativa, ivi compreso il mobbing .In caso di indennizzo da parte dell'Inail il lavoratore può pretendere dal datore di lavoro il risarcimento dell'eventuale danno differenziale , patrimoniale e biologico, e del danno morale da reato. 32
  • 33. 33 Le Pubbliche Amministrazioni ee ii ccooddiiccii ddii ccoonnddoottttaa Sono norme di incerto valore giuridico: una via di mezzo fra norma giuridica e norma etica. Sono almeno vincolanti a livello disciplinare.
  • 34. 34 Studio Legale Associato Cavallini CCaannttiissaannii VViiaa CCaavvoouurr nn.. 110044 –– 5500112299 FFIIRREENNZZEE TTeell.. ++3399//005555..5555..3355..004444 -- FFaaxx ++3399//005555..5555..3322..447788 EE--mmaaiill:: iinnffoo@@ccaavvaalllliinniiccaannttiissaannii..iitt –– aavvvv..ddccaannttiissaannii@@ccaavvaalllliinniiccaannttiissaannii..iitt GGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIEEEEEEEE PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR LLLLLLLLAAAAAAAA VVVVVVVVOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAA AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE AA ccuurraa ddii DDaanniieellaa CCaannttiissaannii AAvvvvooccaattoo