CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
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INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
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Cultura della sicurezza.
Interesse e vantaggio nei reati colposi in materia di sicurezza.
D.Lgs. 231/01 e TU 81/08.
Il datore di lavoro nelle diverse forme societarie.
Comunicazione e Cultura della prevenzione.
I reati ambientali e il D.Lgs. 231/01.
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Mettiamo in chiaro le responsabilità degli rsppictadmin
Intervistiamo un esperto nella formazione dei lavoratori per avere una spiegazione chiara sulla figura dell'RSPP, formazione, mansioni e responsabilità.
Azzerare i rischi potenziali e coprire i bug di sistema, questi e non solo i principali vantaggi di una consulenza esterna in materia di Sicurezza sul Lavoro
351 la responsabilità della sicurezza è del ddl e non può essere delegata
1. Anno 15 - numero 3184 di lunedì 21 ottobre 2013
La responsabilità della sicurezza è del DDL e non può
essere delegata
Raffaele Guariniello, Procuratore Generale, ad Ambiente e Lavoro: "Abbiamo la migliore giurisprudenza al mondo. Il
problema è nell'applicazione della norma e di una scarsa cultura in materia".
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Bologna, 21 ottobre 2013 ? Nella seconda giornata di Ambiente Lavoro un convegno di EFEI ? Ente Paritetico Bilaterale
Nazionale per la Formazione - per fare il punto sulle responsabilità dei datori di lavoro alla luce del DLgs.81/2008, sono
intervenuti Procuratore Generale dott. Raffaele Guariniello e l'Onorevole Renata Polverini, Vicepresidente dell'XI
commissione Lavoro Pubblico e Privato alla Camera dei Deputati.
Un richiamo forte alle responsabilità penali e amministrative dei datori di lavoro in materia di sicurezza è arrivato dal
Procuratore Generale dott. Raffaele Guariniello, intervenuto ieri 17 ottobre all'interno del convegno 'D.Lgs. 81/08 Testo Unico
sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: La parola al Legislatore' organizzato da EFEI (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale
per la Formazione) all'interno di Ambiente Lavoro, il Salone dedicato alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro,
organizzato da BolognaFiere e Senaf, che si tiene in concomitanza con SAIE presso i padiglioni delpolo fieristico di Bologna.
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Il datore di lavoro ha un ruolo cruciale nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro ed è chiamato, dalla normativa, ad
essere il responsabile della sicurezza all'interno della sua azienda. Egli ha un ruolo attivo nella stesura di una politica
aziendale in materia di sicurezza e nella creazione di un servizio preposto alla prevenzione e protezione, in prima battuta; e poi
è chiamato alla verifica costante delle condizioni di lavoro all'interno della propria azienda. Due obblighi a cui non può
demandare. Come ha ricordato, inoltre, il Procuratore Generale, grazie alle recenti disposizioni, alla responsabilità penale del
datore di lavoro si aggiunge una componente di responsabilità amministrativa, che si traduce in sanzioni pecuniarie che
possono arrivare fino al blocco di finanziamenti e delle attività lavorative. Una responsabilità che non sembra essere ancora
recepita dalle imprese che continuano a non avere dei modelli organizzativi e di gestione che mettano nero su bianco le
valutazioni fatte sui rischi che i lavoratori possono correre durante l'attività lavorativa.
La valutazione dei rischi è infatti un obbligo che il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) imputa al datore di lavoro, una figura
giuridica molto complessa che non sempre è facilmente individuabile, come ha ricordato il dott. Guariniello. Il datore di
lavoro è colui che all'interno di un'azienda ha il potere decisionale e di spesa, e quindi la possibilità di decidere quanto e
come investire in sicurezza. L'obbligo di valutazione dei rischi e il ruolo di datore di lavoro non possono essere delegati ad
altri. Spetta al datore di lavoro controllare "gli indici di sicurezza" come li ha definiti Guariniello: "Così come si controllano
e verificano gli indici di andamento delle attività, allo stesso modo il datore di lavoro deve avere un costante monitoraggio
degli infortuni e delle malattie professionali, pretendendo relazioni periodiche dagli organi di vigilanza e del medico
competente. Il datore di lavoro ha l'obbligo di vigilanza".
Il Testo Unico è stato rivisto in un'ottica di semplificazione dal Decreto del Fare. Cauto il giudizio di Guariniello sulle
modifiche; il Procuratore ha infatti affermato a margine del convegno che "quella del Testo Unico è una struttura ben disegnata
La responsabilità della sicurezza è del DDL e non può essere delegata
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2. e che non è stata intaccata dal Decreto del Fare. È ancora presto per capire le reali ripercussioni del Decreto, ma credo che il
problema del nostro Paese non sia legislativo, dato che abbiamo la migliore giurisprudenza al mondo in questa materia, ma
piuttosto ci siano problemi di applicazione della normativa da parte degli organi di vigilanza e della magistratura. Nonché un
problema di cultura della sicurezza".
Dello stesso avviso, l'Onorevole Renata Polverini, Vicepresidente dell'XI commissione Lavoro Pubblico e Privato alla
Camera dei Deputati, che è intervenuta al convegno:
"Per quanto riguarda la giurisprudenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro siamo avanti rispetto a tanti Paesi. Purtroppo, però, a
questo progresso non corrisponde un livello di cultura adeguato sull'argomento. Dobbiamo continuare a lavorare per
aumentare la consapevolezza e ciò non può che avvenire nei circuiti scolastici. E' fondamentale far crescere il valore della
cultura per la sicurezza e la prevenzione già dalle scuole perché qualsiasi ruolo un giovane svolgerà nella società lo saprà
sicuramente affrontare con determinazione. D'altro canto, non bisogna accettare quello che invece, nel nostro Paese, è ancora
un sentimento forse troppo consolidato, ovvero che la normativa sulla sicurezza è fatta di 'lacci e lacciuoli'. Da parte mia, mi
impegnerò per continuare a vigilare sul decreto del Fare affinché si mantenga alta la guardia sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori."
RPS
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