CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...Drughe .it
Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale, in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa (mobbing e straining).
Presentata il 14 marzo 2014
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La Repubblica promuove incontri tra i diversi soggetti del mercato del lavoro al fine di sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati al rispetto della normativa in materia dei reati di mobbing e di straining.
ART. 2.
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
« ART. 582-bis. – (Mobbing e straining). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se la condotta di cui al primo comma è realizzata con un’unica azione, il reato è punito con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Il delitto è procedibile d’ufficio».
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...Drughe .it
Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale, in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa (mobbing e straining).
Presentata il 14 marzo 2014
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La Repubblica promuove incontri tra i diversi soggetti del mercato del lavoro al fine di sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati al rispetto della normativa in materia dei reati di mobbing e di straining.
ART. 2.
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
« ART. 582-bis. – (Mobbing e straining). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se la condotta di cui al primo comma è realizzata con un’unica azione, il reato è punito con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Il delitto è procedibile d’ufficio».
Mobbing: elementi costitutivi e onere della provaDrughe .it
MOBBING: una serie di atti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da
parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di
persecuzione e di emarginazione, finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
L’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILEDrughe .it
Tra le condotte potenzialmente dannose e normativamente non tipizzate rientra il mobbing, definito dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito, come “condotta posta in essere nei confronti del lavoratore, da parte del datore di lavoro o da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente nell’ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell’equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo”.
Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...Drughe .it
Ci sono ferite che non vengono inferte con armi materiali, ma con intenzionale indifferenza, emarginazione, ed esclusione. Ferite che si rivelano, per chi le subisce, ancor più gravi, perché intaccano la sfera dell’onore e dell’autostima e non di rado portano a patologie di carattere psichico anche di rilevante gravità. I luoghi di lavoro sono sempre più di frequente gli ambiti dove si svolgono simili e spesso silenziose aggressioni (mobbing) della parte più forte (datore di lavoro o colleghi) nei confronti del soggetto preso di mira (persecutio ad personam).
Pubblichiamo la sintesi dell'intervento dell'avv. Federico Fava sulla colpa in diritto penale al corso di preparazione per le difese d'ufficio della Camera penale di Bolzano. Alla parte generale si aggiungono tre schede sul diritto penale del lavoro, sulla colpa c.d. "medica" e sulla nuova normativa in materia di c.d. "omicidio stradale".
Scheda illustrativa sulla colpa in diritto penale per i praticanti della Scuola Forense di Bolzano, in particolare con riferimento alla colpa medica dopo la riforma del ddl Gelli, all'omicidio stradale ed agli infortuni sul lavoro.
Lo Stalking, difesa accusato, divieto avvicinamento, volenze domestiche e sta...Studio111
studio legale, studio legale penale, studio legale milano, studio legale milanese, studio legale penale milano, studio legale penale milanese, studio penale milano, violenza minori, difesa reato , difesa reati, assistenza penale, difesa imputati, difesa imputato, processi penali, processo penale.
Divieto di abuso del processo per la tutela dei propri diritti - G. Morlinimatteomagri
La tutela del patrimonio dal punto di vista dell'utilizzo degli strumenti giuridici predisposti dal legislatore in materia e la possibilità del verificarsi di situazioni di abuso di diritto. Queste sono alcune delle tematiche oggetto dell'intervento tenuto dal Dott. Gianluigi Morlini, Giudice del Tribunale di Reggio Emilia al Convegno "Tutela del patrimonio" organizzato da Mindstore con lo Studio Legale Magri e svoltosi a Brescia lo scorso 14 novembre 2014
GLI ASPETTI PENALISTICI DEL MOBBING di Andrea Castelnuovo avvocato in TorinoDrughe .it
In un sistema dominato dal principio di stretta legalità e di tassatività come il nostro ordinamento penale è difficile trovare una collocazione sicura ad un fenomeno quale il mobbing, caratterizzato da una connaturata indeterminatezza di contorni.
Mobbing: elementi costitutivi e onere della provaDrughe .it
MOBBING: una serie di atti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da
parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di
persecuzione e di emarginazione, finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
L’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILEDrughe .it
Tra le condotte potenzialmente dannose e normativamente non tipizzate rientra il mobbing, definito dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito, come “condotta posta in essere nei confronti del lavoratore, da parte del datore di lavoro o da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente nell’ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell’equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo”.
Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...Drughe .it
Ci sono ferite che non vengono inferte con armi materiali, ma con intenzionale indifferenza, emarginazione, ed esclusione. Ferite che si rivelano, per chi le subisce, ancor più gravi, perché intaccano la sfera dell’onore e dell’autostima e non di rado portano a patologie di carattere psichico anche di rilevante gravità. I luoghi di lavoro sono sempre più di frequente gli ambiti dove si svolgono simili e spesso silenziose aggressioni (mobbing) della parte più forte (datore di lavoro o colleghi) nei confronti del soggetto preso di mira (persecutio ad personam).
Pubblichiamo la sintesi dell'intervento dell'avv. Federico Fava sulla colpa in diritto penale al corso di preparazione per le difese d'ufficio della Camera penale di Bolzano. Alla parte generale si aggiungono tre schede sul diritto penale del lavoro, sulla colpa c.d. "medica" e sulla nuova normativa in materia di c.d. "omicidio stradale".
Scheda illustrativa sulla colpa in diritto penale per i praticanti della Scuola Forense di Bolzano, in particolare con riferimento alla colpa medica dopo la riforma del ddl Gelli, all'omicidio stradale ed agli infortuni sul lavoro.
Lo Stalking, difesa accusato, divieto avvicinamento, volenze domestiche e sta...Studio111
studio legale, studio legale penale, studio legale milano, studio legale milanese, studio legale penale milano, studio legale penale milanese, studio penale milano, violenza minori, difesa reato , difesa reati, assistenza penale, difesa imputati, difesa imputato, processi penali, processo penale.
Divieto di abuso del processo per la tutela dei propri diritti - G. Morlinimatteomagri
La tutela del patrimonio dal punto di vista dell'utilizzo degli strumenti giuridici predisposti dal legislatore in materia e la possibilità del verificarsi di situazioni di abuso di diritto. Queste sono alcune delle tematiche oggetto dell'intervento tenuto dal Dott. Gianluigi Morlini, Giudice del Tribunale di Reggio Emilia al Convegno "Tutela del patrimonio" organizzato da Mindstore con lo Studio Legale Magri e svoltosi a Brescia lo scorso 14 novembre 2014
GLI ASPETTI PENALISTICI DEL MOBBING di Andrea Castelnuovo avvocato in TorinoDrughe .it
In un sistema dominato dal principio di stretta legalità e di tassatività come il nostro ordinamento penale è difficile trovare una collocazione sicura ad un fenomeno quale il mobbing, caratterizzato da una connaturata indeterminatezza di contorni.
Il Mobbing Secondario e gli effetti sulla prole in età evolutiva - Tesi di La...Drughe .it
Questa tesi ha lo scopo di individuare i disturbi che un genitore vittima di Mobbing provoca sulla prole in età evolutiva. Abbiamo parlato convenzionalmente di “Mobbing Secondario” perché si considerano come primari gli effetti causati dal Mobbing sulla vittima, e secondari tutti gli effetti che a sua volta la vittima provoca sulle persone che gli stanno intorno.
SENATO DELLA REPUBBLICA - XVII LEGISLATURA - DL N. 1785 COMUNICATO ALLA PRESI...Drughe .it
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE N. 1785
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2015
«Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo»
Dopo l’articolo 612-bis del codice pe-nale è inserito il seguente: «Art. 612-ter. – (Atti vessatori in ambito lavorativo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comporta-menti di vessazione o di persecuzione psico-logica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. La pena è aumentata se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede, tuttavia, di ufficio nelle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo».
Mobbing: Serve una legge per un fenomeno in crescita di Fernando CecchiniDrughe .it
Dal 2000 al 2010 tutte le parti politiche del nostro Paese, al solo scopo di dimostrarsi sensibili al problema sociale in questione, hanno finalizzato decine di proposte di legge di cui chiaramente nessuna è andata in porto. La mancanza di tale normativa, cioè la mancanza di una precisa definizione, fa da cassa di risonanza alla più totale confusione per cui abbiamo moltissimi lavoratori convinti di essere mobbizzati, e non lo sono, altri invece non sanno di esserlo.
Il mobbing reato penale? Raffronto con la normativa di altri paesi e proposte...Drughe .it
AIBeL - Associazione Italiana Benessere e Lavoro
Workshop Firenze 28 novembre 2014
Il mobbing tra prevenzione e danno: le modifiche possibili in ambito giuridico-normativo nazionale e regionale
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – RELAZIONE TEMATICA: TUTELA DELLE CONDIZIONI DI ...Drughe .it
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
ROMA, 10 NOVEMBRE 2008
RELAZIONE TEMATICA -
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - CONDOTTA IDONEA A DETERMINARE UNA CONDIZIONE DI "MOBBING" DEL LAVORATORE – MOBBING VERTICALE E MOBBING ORIZZONTALE – RESPONSABILITÀ
Similar to È STALKING RIDICOLIZZARE SISTEMATICAMENTE IL COLLEGA SUL LUOGO DI LAVORO (20)
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
Le conseguenze nefaste del mobbing
A colloquio con Herald Hege, psicologo del lavoro
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Aprile 2018
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDrughe .it
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
UNIVERSITÀ DI PISA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
I disturbi del sonno giocano un ruolo importante nel disturbo da disadattamento lavorativo, in particolare se questo disturbo consegue ad attività mobbizzanti.
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA Drughe .it
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
Emilia Costa - Flora Ippoliti
Cattedra di Psichiatria, Sapienza Università di Roma
Cattedra di Immunologia sapienza Università di Roma
E’ ormai noto come il “Mobbing è una forma di violenza psicofisica e molestia morale che conduce al degrado delle condizioni di lavoro ed è atta a ledere la salute, la professionalità, la dignità e l’immagine della persona lavoratore …”(Costa E. 2002).
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Drughe .it
I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato, unitamente alle ripercussioni negative sulla salute e sull’economia, interessano un numero estremamente elevato di luoghi di lavoro in Europa (EU-OSHA, 2014a, 2014b). Tra i cambiamenti significativi osservati nei luoghi di lavoro negli ultimi decenni, che hanno portato a nuove sfide per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL), si annoverano gli sviluppi sociopolitici a livello globale, come il diffondersi della globalizzazione e l’instaurarsi di un libero mercato, i progressi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nuovi tipi di accordi in materia contrattuale e di orario di lavoro e gli importanti mutamenti demografici (EU-OSHA, 2007). In un più ampio contesto sociologico, la vita lavorativa risente di una accelerazione del ritmo di vita in generale, che determina un’intensificazione del lavoro, con ritmi costantemente incalzanti, la necessità di eseguire più compiti contemporaneamente (“multitasking”) e il bisogno di acquisire nuove competenze anche soltanto per mantenere lo status quo (Rosa, 2013). Oltre a questi cambiamenti strutturali e a lungo termine, l’attuale crisi economica sta sottoponendo datori di lavoro e lavoratori a una pressione crescente per rimanere competitivi.
È considerato illegittimo, anche qualora non contrasti con specifiche disposizioni, il licenziamento disposto a conclusione di un percorso vessatorio di mobbing.
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Drughe .it
Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.O. – Istituto Diplomatico
Mattinata di sensibilizzazione sul fenomeno del Mobbing
Sala Conferenze Internazionali - Palazzo della Farnesina
Roma, 18 novembre 2009
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi (Ricercatore confermato e Professore aggregato di Psichiatria - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Università Cattolica del Sacro Cuore Roma).
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Il termine mobbing ha una derivazione anglosassone; il verbo è “to mob” che significa affollarsi intorno a qualcuno, ed anche assalire, malmenare e aggredire. Diretto derivato di una comune espressione latina, mobile vulgus (folla tumultuante), che identificava la situazione tipica di una marcia o di un evento caratterizzato dalla presenza di persone con la cattiva abitudine di muoversi in modo disordinato spingendo ed urtando i vicini. Il dizionario Treccani ci ricorda che la parola viene usata in etologia per indicare il comportamento messo in atto da un gruppo di potenziali prede nei confronti di un predatore, per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco. Ed infatti il primo ad usare tale termine è stato proprio un etologo, Konrad Lorenz, all’inizio degli anni ’70, per descrivere il comportamento di alcuni animali che si coalizzano contro un componente del gruppo per escluderlo ed isolarlo.
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiDrughe .it
Già a suo tempo, John Maynard Keynes, nel suo celebre apologo delle giraffe in lotta attorno ad un albero per assicurarsi le foglie migliori, aveva ammonito sui rischi insiti in una società dove conta solo la competizione. È tempo allora di ripensare profondamente i meccanismi che stanno alla base del mondo del lavoro. La lotta al mobbing, e alle sue pesantissime conseguenze personali e collettive, non si sostiene soltanto con le pur necessarie azioni legali e sindacali. Occorre far sì che la massa indistinta racchiusa nell’espressione “capitale umano” torni a diventare un insieme di persone ognuna con i propri diritti, la propria individualità, le proprie speranze e la propria vita da realizzare in modo dignitoso. Questo è un compito che spetta all’educazione e, soprattutto alla politica. Sarebbe un modo per celebrare degnamente il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti umani che cadrà nel 2018. Sarà davvero possibile veder realizzato davvero questo augurio?
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Drughe .it
DEFINIZIONE DI MOBBING PSICOSOCIALE
“Atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale che portano ad un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore e della lavoratrice”
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Funzione Pubblica
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
(Lavoro@Confronto - Numero 22 - Luglio/Agosto 2017)
In Italia il mobbing sta assumendo proporzioni significative e per molti aspetti allarmanti in ciò accentuato anche dalla crisi economica e la crescente disoccupazione che diventano fardelli sempre più pesanti per quei lavoratori che sono fatti oggetto di soprusi e sono per certi versi costretti a subirli per paura di perdere il posto di lavoro.
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Drughe .it
Uno studio dell’Università Statale di Milano osserva come un singolo evento stressante possa causare modificazioni a lungo termine nella trasmissione nervosa e nella struttura dei circuiti neuronali, aprendo nuove vie per la gestione del Disturbo Post‐traumatico da Stress.
Milano, 14 novembre 2016 ‐ Lo stress causato da vari fattori ambientali (traumi, eventi naturali, stress psicologico, etc.) è considerato un fattore di rischio importante per numerose malattie, in particolare le malattie neuropsichiatriche e neurodegenerative. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry (del gruppo Nature), ha dimostrato che un solo evento stressante può causare effetti a lungo termine nella corteccia cerebrale. La ricerca è stata coordinata da Laura Musazzi e Maurizio Popoli, del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano.
Mobbing da parte del dirigente scolastico, la storia di un’insegnante che ha vinto
Quello che a breve andrete a leggere non è una favola tantomeno un romanzo ma semplicemente una storia di vita vissuta, dolorosa, molto comune (più di quanto non si pensi), complessa e ricca di cattiverie, così come solo la mente umana è capace di sviluppare. La voglio rendere pubblica per dare coraggio a chi può condividere o ha già condiviso questo percorso, per dire che il mobbing si può combattere, si può sconfiggere. Per farlo però è necessario avere fiducia e autostima; il mobizzato non ha problemi psicologici, è principalmente una vittima. Poiché la mente umana, attraverso la memoria compatta gli avvenimenti, ne cancella quelli poco piacevoli, è necessario per prima cosa prendere appunti, annotare tutto quello che accade, giorno per giorno, episodio con episodio, registrare gli orari in cui i fatti accadono e le persone presenti.
Esordisce così la professoressa Giovanna Piga nel suo racconto inviato alla redazione di “OggiScuola.it” in cui parla di un momento delicato della sua vita. Una storia fatta di mobbing da parte del dirigente scolastico, anni di bugie e calunnie che alla fine hanno visto trionfare l’insegnante in tribunale. Il Miur è stato condannato a risarcire la docente per il danno biologico subito. “Io – scrive la docente – ho pagato un prezzo alto: la serenità che per anni è venuta a mancare ma sono stata ripagata da tanta solidarietà che è vero non è arrivata dall’ufficio ma ciò che conta è il risultato”. Una storia fatta di ansie, dolori, tachicardia e visite dalla psichiatra, anni che hanno devastato l’insegnante che per raccontare la sua vittoria, ma soprattutto i suoi dolori, ha scelto di scrivere, mettere nero su bianco quelle sofferenze e condividerle.
tratto da: oggiscuola.com
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...Drughe .it
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti preventivi clinici e normativi-giuridici. Le soluzioni possibili.”
Milano, 7 Giugno 2016
Necessità dell’inserimento nel codice penale del reato di vessazioni sul lavoro
Il problema è quello dell’opportunità che tutte le condotte illecite che - forse con eccessiva semplificazione- sono comunemente conosciute come mobbing, debbano o meno essere oggetto dell’attenzione del legislatore penale. Parto da una mia profonda convinzione: ritengo necessario un intervento legislativo che dia disciplina unitaria e rigorosa completa a tale problema. Infatti sino ad oggi l’impressione degli addetti ai lavori è che il mobbing sia un concetto elaborato dalla giurisprudenza ma,colpevolmente, poco considerato dal legislatore.
LAVORO E NON LAVORO - Motivazione, incentivazione e mobbing
È STALKING RIDICOLIZZARE SISTEMATICAMENTE IL COLLEGA SUL LUOGO DI LAVORO
1. È STALKING RIDICOLIZZARE
SISTEMATICAMENTE IL COLLEGA SUL
LUOGO DI LAVORO
Differenza tra Stalking e Mobbing, in riferimento alla sentenza della
Corte di Cassazione, 2 Maggio 2018, n. 18717.
Roberta Fontanieri (redattore Ida Morelli)
PENALE - DELITTI CONTRO LA PERSONA
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123
Pubblicato, Lunedì 2 Luglio 2018
2. Sommario: Introduzione; 1. La decisione della Suprema Corte; 2. Art. 612 bis “atti persecutori”; 3. Cos’è il
fenomeno Mobbing?
Introduzione
E’ stalking ridicolizzare sistematicamente il collega sul luogo di lavoro? A questa
domanda risponde la Corte di Cassazione con la sentenza 2 maggio 2018 n. 18717. Il
caso proposto al vaglio della Corte ha come protagonista un soggetto colpito da un’
invalidità del 50% causata da un ictus, il quale è stato oggetto di derisione e di atti
vessatori da parte di un collega di lavoro. A seguito di questi episodi ripetuti, la vittima
ha iniziato ad assentarsi dal posto di lavoro, rischiando il licenziamento. Queste condotte
hanno causato nel soggetto in questione, problematiche a livello psicofisico,
costringendolo a vivere in un perdurato stato di ansia.
1. La decisione della Suprema Corte
La Corte si è basata sull’accertamento compiuto dai giudici di merito, avente ad oggetto
le ripetute “prese in giro” nei confronti della vittima, il suo imbrattamento
nell’espletamento delle mansioni di manutentore dell’impianto fognario comunale,
l’esposizione nella bacheca della sede di lavoro di foto ritraenti la persona offesa,
imbrattata da versamenti fognari ed una serie di condotte volte ad infastidire e
ridicolizzare la persona offesa, che dopo qualche tempo, è stata costretta a lasciare il
lavoro.
La Corte di Cassazione ha ritenuto corrette le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di
merito in ordine alla natura vessatoria dei comportamenti in precedenza descritti,
frequenti e di natura molesta. Tenuto conto delle condizioni della vittima, assunta
beneficiando delle quote riservate ai disabili.
Quanto all’accertamento del nesso causale, nel corso del dibattimento, questo scaturiva
dall’esame testimoniale della vittima e dalla perizia medica, dove si attestava che, a causa
delle condotte dell’imputato, la persona offesa era stata costretta a ricorrere a cure
sanitarie, sviluppando un grave stato ansioso motivo dell’assenteismo dalla prestazione
lavorativa, maturando così la possibilità del licenziamento da parte del datore di lavoro.
Roberta Fontanieri
PENALE - DELITTI CONTRO LA PERSONA
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ÈSTALKINGRIDICOLIZZARESISTEMATICAMENTEILCOLLEGASULLUOGODILAVORO
CamminoDiritto.it
ISSN 2421-7123
3. 2. Art. 612 bis “atti persecutori”
Il suddetto articolo, rubricato “atti persecutori” prevede un requisito necessario affinchè
possa determinarsi il reato di stalking, ed è inserito nel secondo comma, il quale recita: “
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato
timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo
legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita.” Lo stalking è un fenomeno di non facile definizione. Letteralmente
significa "inseguire la preda", accanto a questa definizione, a partire dagli anni '90 se ne
trovano molte nella legislazione internazionale. Questo fenomeno si è trasformato in una
questione sociale di primaria importanza a seguito di alcuni casi di aggressione
psicologica e fisica. A partire da tali eventi alcuni studiosi hanno cercato di definire e
inquadrare il fenomeno; questo tentativo inserisce la fattispecie stalking nella nuova
categoria di reato di violenza, segnalandolo così nella più ampia categoria della violenza
domestica. Appare chiaro che l’intento della Corte di Cassazione sia quello di incentrare
la fattispecie sull’alterazione delle abitudini quotidiane della vittima e sulla nascita del
costante stato d’ansia.
Il delitto di cui l’art. 612 bis c.p. è considerato dalla dottrina un reato plurioffensivo,
posto a tutela non solo della libertà morale della persona, ma anche della salute
psicologica e fisica della vittima. La tutela penale si spinge sino ad includere i beni
giuridici della vita e dell’incolumità individuale. Lo stalking ha natura di reato abituale
d’evento e per la sussistenza di questa caratteristica, richiede un agito di minaccia e di
violenza. Il reato di atti persecutori è stato costruito come reato a forma libera, il cui
elemento distintivo è dato dalla reiterazione delle condotte, tale formulazione, permette
alla norma di inglobare una vasta casistica di comportamenti che sarebbe normalmente
difficile da ricondurre ad un unico denominatore. Per “minaccia”, si intende la
prospettazione ad altri di un male futuro ed ingiusto; ( C. Cass. Sent. 27.09.2007 n. 4848)
per “molestie” invece deve intendersi tutto ciò che viene al alterare dolosamente,
fastidiosamente e inopportunamente in modo immediato lo stato psichico della persona
(C. Cass. Sent. 24.03.2005 n. 19718). Per comprendere il reale significato, bisogna
valutare quali destinazioni si assumono nell’ambito della citata fattispecie, è necessario
per ogni singolo caso applicare uno sforzo di contestualizzazione del fatto. Solo in questo
modo si potrà valutare l’incidenza lesiva, in relazione agli interessi tutelati dall’articolo
Roberta Fontanieri
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4. 612 bis c.p. Le condotte moleste , di cui la sentenza 2 maggio 2018 n. 187171, vanno
quindi ad integrare la fattispecie di stalking, dunque questa è la ratio di tale sentenza, il
ragionamento che viene fatto dai giudici della Suprema Corte concerne l’unione delle
“condotte moleste” e “ atti persecutori”, che creano nella vittima “un perdurante stato
d’ansia e la modifica delle abitudini di vita” presupposti necessari affinchè possa
configurarsi la fattispecie di reato.
Solitamente per quanto riguarda le condotte volte a ledere la stabilità mentale dei soggetti
sul posto di lavoro, si fa riferimento al mobbing.
3. Cos’è il fenomeno Mobbing?
Il mobbing ha ad oggetto comportamenti a carattere persecutorio e vessatorio posti in
essere nei confronti di un collega di lavoro, in modo diretto, prolungato nel tempo e
sistematico. L’intento persecutorio e la volontà lesiva devono essere riscontrabili in tutti i
comportamenti. Può essere di due tipi: verticale e orizzontale. Nel primo caso viene posto
in essere da un soggetto che ricopre una posizione gerarchica superiore all’impiegato
vittima di persecuzioni (datore di lavoro). Mentre nel secondo caso le condotte vessatorie
provengono da un collega di lavoro che ricopre la stessa mansione della vittima. Tra il
danno ed i comportamenti deve esistere un rapporto causa-effetto. Per stabilire con
certezza la persecutorietà delle azioni, bisogna valutarla sulla base di sette indici:
tipologia dell’azione; durata e frequenza; ambiente lavorativo; dislivello tra gli
antagonisti; andamento tra gli antagonisti; fasi successivi; intento persecutorio.
Una volta accertata la presenza del mobbing nell’ambito lavorativo, data la varietà della
fattispecie in cui può caratterizzarsi non è semplice da capire quando la fattispecie può
essere di carattere penale, in quanto non esiste una norma “ad hoc” per questo fenomeno.
Nella fattispecie in questione si ha “mobbing orizzontale” . La Cassazione ha suggerito
diversi modi di difesa, per primo riferire le offese al datore di lavoro, in quanto
responsabile della salute psicofisica dei dipendenti. Qualora gli atti vessatori portino la
caratteristica nella continuità è possibile agire contro il collega attraverso una causa di
mobbing, arrivando, come nel caso specifico alla denuncia penale per stalking, proprio
per la situazione di ansia perenne in cui la vittima è costretta a vivere.
La decisione presa dalla Suprema Corte, può essere applicata al suddetto caso, in quanto
le condotte annoverate nella Sentenza possono rientrare nella categoria degli atti
persecutori. Sarebbe stato corretto da un punto di vista dottrinale, basarsi sul fenomeno
del mobbing, in quanto tale fattispecie è pensata proprio per le molestie o gli atti
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5. persecutori posti in essere sul luogo di lavoro. La decisone si è andata orientando su altre
tipologie di reato, in quanto, come già riportato in precedenza, non vi è nell’ordinamento
italiano una legge che regoli il fenomeno del mobbing. Stando a quanto riportato nella
Sentenza della Cassazione, data la frequenza degli atti vessatori e la nascita in capo ad
essi di uno stato d’ansia prolungato nel tempo, il quale mina l’integrità psicofisica della
vittima, la trasposizione dell’art. 612 bis c.p. risulta essere una valida scelta da parte dei
giudici.
Fonti
Sentenza Corte di Cassazione, Sez 1. N 18717/2018;
Art. 612 bis c.p.;
Il fenomeno stalking, Daniela Acquadro Maran, UTET Università 2012.
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