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Mobbing e molestie
sessuali sul posto di
lavoro
Bruxelles, 20 giugno 2017
On. Fabrizia Giuliani
Cos’è il Mobbing?
Il mobbing (dall'inglese [to] mob «assalire, molestare»;
quindi «molestia, angheria») nell'accezione più comune è
un insieme di comportamenti aggressivi di natura
psicofisica e verbale, esercitati da una persona o un gruppo
di persone nei confronti di altri soggetti.
(Dizionario Treccani)
I dati in Europa
Fonte: Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) - 24 February 2015:
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/violence-and-harassment-in-european-workplaces-extent-impacts-and-policies
I dati in Italia/1
Secondo l’ultima ricerca statistica condotta e pubblicata dall’Istat nel 2010 in Italia circa la metà delle donne in età 14-65 anni (10
milioni 485 mila, pari al 51,8 per cento) hanno subito nell’arco della loro vita ricatti sessuali sul lavoro o molestie in senso lato come
pedinamento, esibizionismo, telefonate oscene, molestie verbali e fisiche.
Prendendo in considerazione le sole molestie fisiche,
ovvero le situazioni in cui la donna è stata avvicinata,
toccata o baciata contro la sua volontà, è possibile
osservare che la maggior parte di esse sono
perpetrate da estranei (59,4 per cento) o da persone
che si conoscono di vista (14,1 per cento). Tra le
persone conosciute bene, invece, autori di tali
molestie sono con più frequenza gli amici (7 per
cento), il collega (5,1 per cento) o il datore di
lavoro (4,7 per cento) e il compagno di scuola (1,4
per cento).
I dati in Italia/2
Secondo i dati Istat inoltre quando una
donna subisce un ricatto sessuale, nell’81,7
per cento dei casi non ne parla con nessuno
sul posto di lavoro. Solo il 18,3 per cento di
coloro che hanno subito ricatti nel corso
della vita ha raccontato la sua esperienza,
soprattutto ai colleghi (10,6 per cento).
Quasi nessuna delle vittime ha denunciato
l’episodio alle forze dell’ordine.
Nel grafico a destra, una sintesi della principali
motivazioni addotte per la mancata denuncia
Fattori che favoriscono molestie sul lavoro
Fonte: European Working Conditions survey EWCS 2010:
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-working-conditions-survey-2010
Quadro normativo in Italia/1
Le molestie sessuali sui luoghi di lavoro trovano
una specifica definizione nel Codice delle pari
opportunità (Decreto legislativo n. 198/2006).
Equiparate alle discriminazioni di genere, sono
individuate come “…quei comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in
forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o
l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di
un lavoratore e di creare un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo” (art. 26).
Quadro normativo in Italia/2
L’importanza dell’equiparazione delle molestie alle discriminazioni si comprende in ragione del
particolare regime probatorio contenuto nel Codice delle pari opportunità. L’art. 40, infatti, pone a
carico del convenuto nel giudizio, l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della
discriminazione, allorché il ricorrente abbia fornito al giudice “elementi di fatto, desunti anche da
dati di carattere statistico [...], idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione
dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso”.
N.B. Tale previsione appare in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2006/54/CE che, all’art. 19 (riprendendo quanto previsto
già nell’art. 4 della Dir. 1997/80/CE), dispone che “1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziali, adottano i
provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del principio della parità di
trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un
organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che
ci sia stata una discriminazione diretta o indiretta. 2. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri impongano un regime
probatorio più favorevole alla parte attrice”.
Hate Speech:
evoluzione del
linguaggio e della
molestia
I dati e le normative a livello nazionale ed
europeo non prendono i considerazione
l’impatto dei nuovi mezzi di
comunicazione - come le app di
messaggistica e i social media - nella
perpetuazione di episodi di molestie e di
mobbing.
Grazie per l’attenzione
On. Fabrizia Giuliani
Commissione Giustizia
Camera dei Deputati
giuliani_f@camera.it

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Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro

  • 1. Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro Bruxelles, 20 giugno 2017 On. Fabrizia Giuliani
  • 2. Cos’è il Mobbing? Il mobbing (dall'inglese [to] mob «assalire, molestare»; quindi «molestia, angheria») nell'accezione più comune è un insieme di comportamenti aggressivi di natura psicofisica e verbale, esercitati da una persona o un gruppo di persone nei confronti di altri soggetti. (Dizionario Treccani)
  • 3. I dati in Europa Fonte: Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) - 24 February 2015: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/violence-and-harassment-in-european-workplaces-extent-impacts-and-policies
  • 4. I dati in Italia/1 Secondo l’ultima ricerca statistica condotta e pubblicata dall’Istat nel 2010 in Italia circa la metà delle donne in età 14-65 anni (10 milioni 485 mila, pari al 51,8 per cento) hanno subito nell’arco della loro vita ricatti sessuali sul lavoro o molestie in senso lato come pedinamento, esibizionismo, telefonate oscene, molestie verbali e fisiche. Prendendo in considerazione le sole molestie fisiche, ovvero le situazioni in cui la donna è stata avvicinata, toccata o baciata contro la sua volontà, è possibile osservare che la maggior parte di esse sono perpetrate da estranei (59,4 per cento) o da persone che si conoscono di vista (14,1 per cento). Tra le persone conosciute bene, invece, autori di tali molestie sono con più frequenza gli amici (7 per cento), il collega (5,1 per cento) o il datore di lavoro (4,7 per cento) e il compagno di scuola (1,4 per cento).
  • 5. I dati in Italia/2 Secondo i dati Istat inoltre quando una donna subisce un ricatto sessuale, nell’81,7 per cento dei casi non ne parla con nessuno sul posto di lavoro. Solo il 18,3 per cento di coloro che hanno subito ricatti nel corso della vita ha raccontato la sua esperienza, soprattutto ai colleghi (10,6 per cento). Quasi nessuna delle vittime ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine. Nel grafico a destra, una sintesi della principali motivazioni addotte per la mancata denuncia
  • 6. Fattori che favoriscono molestie sul lavoro Fonte: European Working Conditions survey EWCS 2010: https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-working-conditions-survey-2010
  • 7. Quadro normativo in Italia/1 Le molestie sessuali sui luoghi di lavoro trovano una specifica definizione nel Codice delle pari opportunità (Decreto legislativo n. 198/2006). Equiparate alle discriminazioni di genere, sono individuate come “…quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” (art. 26).
  • 8. Quadro normativo in Italia/2 L’importanza dell’equiparazione delle molestie alle discriminazioni si comprende in ragione del particolare regime probatorio contenuto nel Codice delle pari opportunità. L’art. 40, infatti, pone a carico del convenuto nel giudizio, l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, allorché il ricorrente abbia fornito al giudice “elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico [...], idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso”. N.B. Tale previsione appare in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2006/54/CE che, all’art. 19 (riprendendo quanto previsto già nell’art. 4 della Dir. 1997/80/CE), dispone che “1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziali, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata una discriminazione diretta o indiretta. 2. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole alla parte attrice”.
  • 9. Hate Speech: evoluzione del linguaggio e della molestia I dati e le normative a livello nazionale ed europeo non prendono i considerazione l’impatto dei nuovi mezzi di comunicazione - come le app di messaggistica e i social media - nella perpetuazione di episodi di molestie e di mobbing.
  • 10. Grazie per l’attenzione On. Fabrizia Giuliani Commissione Giustizia Camera dei Deputati giuliani_f@camera.it