SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887
Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
1 di 9
Mobbing: elementi costitutivi e onere della prova
Autore: Manisi Antonella
In: Diritto del lavoro
MOBBING: una serie di atti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da
parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di
persecuzione e di emarginazione, finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
Si distinguono in dottrina e giurisprudenza due forme di mobbing:
- verticale discendente o bossing, in cui la prevaricazione e la violenza vengono esercitate dal superiore
gerarchico verso l’inferiore o più debole; ascendente quando esercitato in danno del superiore gerarchico;
- orizzontale, applicato tra persone di pari grado.
Per poter parlare di mobbing, devono esserci le caratteristiche di sistematicità e durata: deve essere
giornaliero, con una durata di sei mesi almeno; espletato attraverso angherie, vessazioni,
demansionamento lavorativo, emarginazione, insulti, maldicenze, aggressioni fisiche e verbali,
ostracizzazione, privando la vittima della possibilità di esprimersi in azienda, isolandola e
escludendola dalle informazioni aziendali; screditandola attraverso dicerie e pettegolezzi;
assegnando mansioni inutili e insignificanti; esasperandola con forme di controllo ripetute e
ingiustificate o attraverso molestie sessuali. [...] I singoli atteggiamenti molesti (o emulativi) possono
anche non raggiungere necessariamente la soglia di reato né sono o possono essere di per sè illegittimi,
ma nell’insieme sono suscettibili di produrre danni (essenzialmente a livello biologico ed esistenziale), con
gravi conseguenze quindi sulla salute della vittima, sulla sua esistenza, e anche sul patrimonio,
convincendola di cose non veritiere inerenti alla propria persona.[1]
Corte appello L'Aquila, sez. lav., 04/06/2015, n. 685
Fonti: Ilgiuslavorista.it 2015, 7 settembre
In termini di ripartizione dell'onere della prova in materia di mobbing, stante la natura contrattuale
dell'illecito, grava sul lavoratore l'onere di provare tutta la serie di circostanze e accadimenti storici,
poiché occorre che sia necessariamente che sia dimostrato l'intento persecutorio che avrebbe permeato le
condotte datoriali. (Nella specie si è nel merito negato l'asserito demansionamento del lavoratore, in
© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887
Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
2 di 9
quanto le mansioni svolte dal dirigente medico – pur quantitativamente ridotte – non assumevano un
contenuto professionale qualitativamente inferiore rispetto a quelle espletate in precedenza).
T.A.R. Roma, (Lazio), sez. II, 02/03/2015, n. 3421
Fonti: Foro Amministrativo (Il) 2015, 3, 902 (s.m)
La dequalificazione (o cd. demansionamento) si distingue da fenomeni piuttosto similari ad essa e, tra
questi, spiccano principalmente le cd. vessazioni sul lavoro e cioè il cd. "mobbing" e il cd. "bossing".
Infatti, mentre "mobbing" e "bossing" rappresentano condotte datoriali illecitamente finalizzate a
mortificare il lavoratore al di là di qualunque ragionevole misura con lo scopo, rispettivamente, di farlo
sentire colpevolmente o incolpevolmente amareggiato (“mobbing") e di allontanarlo dall'ambiente
lavorativo (“bossing"), la dequalificazione professionale si estrinseca fondamentalmente nel
denegato riconoscimento della qualifica impiegatizia acquisita dal prestatore di lavoro, previo
affidamento, allo stesso, di incarichi che presentino un minor grado di responsabilità e di
rilevanza all'interno dell'ufficio, incarichi che dovrebbero essere affidati al personale collocato
nelle qualifiche inferiori. Ed è proprio la detta componente che vale a distinguere l'aspetto
dequalificatorio da qualsiasi altro atteggiamento che non sia direttamente collegato alla qualifica rivestita
dal soggetto dequalificato o in via di dequalificazione.
L'adibizione del dipendente a mansioni inferiori comporta, di regola, la sua dequalificazione
professionale, ma se all'assegnazione si accompagna una condotta datoriale lesiva e
denigratoria, cioè se l'attribuzione dei compiti di minore qualità si palesa quale pretesto
finalizzato a vessare il dipendente, verrà a configurarsi un vero e proprio "mobbing".
Corte appello Potenza, sez. lav., 08/07/2014, (ud. 12/06/2014, dep.08/07/2014), n. 454.
In linea generale, va detto che la negazione o l'impedimento delle mansioni, al pari del
demansionamento professionale, integrano una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione
della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla
vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione sia patrimoniale sia, a
prescindere dalla configurabilità di un reato, non patrimoniale, che rende il pregiudizio medesimo
suscettibile di risarcimento (Cass. Sez.3 n. 7980/2004; n. 10/2002; n. 8828/2003; n. 8904/2003).
Viene, in tal modo, recepita una definizione "dinamica" del concetto di professionalità del lavoratore,
intesa come combinazione tra il bagaglio di conoscenze, acquisite dalla persona operando nel settore di
© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887
Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
3 di 9
inquadramento e progressivamente affinate in ragione del trascorrere del tempo e la professionalità
potenziale, che corrisponde, invece, a quanto il prestatore di lavoro può apprendere in relazione al
contesto, organizzativo e di lavoro, che quotidianamente lo circonda.
Costituisce, quindi, demansionamento qualsiasi condotta datoriale che, per effetto del cattivo esercizio
dello jus variandi, ossia in conseguenza dell'adibizione del lavoratore a mansioni qualitativamente inferiori
a quelle contrattuali, rallenti o blocchi del tutto il processo evolutivo geneticamente impresso nel concetto
di professionalità appena illustrato.
La violazione del diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione lavorativa è fonte
di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro; responsabilità che, peraltro, derivando
dall'inadempimento di un'obbligazione, resta pienamente soggetta alle regole generali in materia di
responsabilità contrattuale: sicchè, se essa prescinde da uno specifico intento di declassare o svilire il
lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti, la responsabilità stessa deve essere nondimeno
esclusa- oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di
lavoro connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali, garantiti dall'art. 41 Cost. ovvero di poteri
disciplinari, anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile
all'obbligato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1218 c.c. la prova della sussistenza delle ipotesi ora
indicate grava sul datore di lavoro, in quanto avente, per questo verso, la veste di debitore (Cass. Sez.1 n.
17564/2006; n. 4766/2006; n. 13580/2001).
Tale pronuncia richiama perfettamente la fattispecie de quo, caratterizzata anche dal mancato
riconoscimento del titolo di studio e della conseguente qualifica impiegatizia cui avrebbe diritto il sig.
****, anche a seguito del mancato invito a ricoprire il ruolo da ultimo assegnato ad un soggetto esterno,
senza che il sig. ***** fosse stato informato.
Il risarcimento del danno da perdita di chance, presente nell’ordinamento francese da cui ha preso
spunto l’esperienza italiana, è stato riconosciuto nel nostro Ordinamento da non molto tempo grazie
all’opera interpretativa (decisiva) della Cassazione ed ha trovato applicazione in variegati settori,
soprattutto quelli relativi alla responsabilità professionale sanitaria e dell’avvocato nonché, in ambito
giuslavoristico, da cui, in verità, ha preso le mosse, quelli riguardanti molteplici fattispecie, come a titolo
di esempio, il mancato avanzamento di carriera del dipendente nonostante i requisiti posseduti
(cfr. Cass. 2013/8443), significandosi che “in tema è necessaria la allegazione e la prova di quegli
elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva
avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la
promozione, in forza della quale probabilità si giustifica l’interesse stesso del lavoratore alla
pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente (v. Cass S.U.
23/09/2013 n. 21678; Cass. 10/01/2014 n. 3771).
Viene meno ogni aspetto di responsabilità qualora il datore di lavoro abbia correttamente ed
esaustivamente adempiuto ai suoi obblighi, sicché non sia possibile ravvisare a carico dello stesso alcun
© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887
Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
4 di 9
margine od elemento di colpa, con rigoroso onere probatorio su di lui incombente, laddove, in ipotesi
contraria, la prova del nesso eziologico tra l'evento dannoso ed il danno subito dal lavoratore dipendente
viene a gravare, esclusivamente, su quest'ultimo.
Siffatte osservazioni hanno, peraltro, trovato l'autorevole conforto della Corte Costituzionale, la quale,
partendo dall'indefettibile presupposto che l'art. 2087 c.c. abbraccia ogni tipo di misura utile a
garantire il diritto soggettivo del lavoratore ad operare in un ambiente esente da rischi, ha
posto in rilievo come la salute sia un bene primario, che assurge a diritto fondamentale della
persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei
rapporti di diritto privato, evidenziando, tra l'altro, che, a norma dell'art. 2087 cit., l'imprenditore è tenuto
ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (v.
Corte Cost., sent. n. 399 del 1996).
Quindi, in adempimento del principio della massima sicurezza "tecnologicamente possibile" vigente nel
nostro ordinamento ai sensi del più volte richiamato art. 2087 (riaffermato anche dal D.Lgs. n. 626 del
1994) e non potendo le esigenze di sicurezza essere subordinate a criteri di fattibilità economica o
produttiva, il datore di lavoro è tenuto a trovare le misure sufficienti a conseguire il fine della protezione
della salute e dell'integrità fisica dei suoi dipendenti in modo conforme al principio direttivo costituzionale
dell'art. 32.
E appunto perché norma di chiusura, volta a ricomprendere ipotesi e situazioni non espressamente
previste, la disposizione di cui all'art. 2087 c.c., come del resto tutte le clausole generali, ha una funzione
di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica, che possiede una
dinamicità ben più accentuata di quella dell'ordinamento giuridico, legato a procedimenti e schemi di
produzione giuridica necessariamente complessi e lenti; principio atto a giustificare questa valenza è,
nella specie, quello del diritto, di derivazione costituzionale, alla salute ed all'integrità fisica, ormai
acquisito per
via di interpretazione giurisprudenziale (da parte del giudice costituzionale, ordinario, amministrativo) in
molteplici applicazioni.
[…] Analogo discorso deve farsi anche con riferimento al lamentato danno da mobbing, nel senso del
demansionamento come condotta strumentale alla realizzazione del mobbing, precisandosi che
quest'ultimo si configura a fronte della reiterazione di comportamenti persecutori e vessatori, posti in
essere dal datore di lavoro o dai colleghi e, quindi, si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili
che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire
la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente con effetto lesivo dell'equilibrio psicofisico e del
complesso della sua personalità.
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti:
© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887
Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
5 di 9
a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati1.
singolarmente, che siano stai posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il
dipendente con intento vessatorio,
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;2.
c) il nesso eziologico tra condotta del datore di lavoro o superiore gerarchico e il pregiudizio3.
all'integrità psico-fisica del lavoratore,
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (Cass. Sez. lav. n. 3785/2009).4.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, Sentenza 5 ottobre 2009, n. 21223.
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 6572/06, nel comporre il contrasto sorto in senso alla
sezione lavoro della Cassazione, hanno sancito che "in tema di demansionamento e di
dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno
professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo
automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una
specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del
pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una
lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni
pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul
fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a
scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va
dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la
prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche,
durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione,
frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste
in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi
dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna
del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto
ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni
generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione
delle prove".
© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887
Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
6 di 9
Cass. civ. sez lav 23 maggio 2013, n. 12725
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una
serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente
- che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima, in modo miratamente
sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o
anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute,
della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il
pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato
elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
QUANDO SI ESCLUDE IL MOBBING?
Quando manca la sistematicità degli episodi, ovvero i presunti comportamenti lesivi siano riferibili
alla normale condotta del datore di lavoro, funzionale all’assetto dell’apparato amministrativo o
imprenditoriale, nel caso del lavoro privato; o, infine, vi sia una ragionevole ed alternativa
spiegazione al comportamento datoriale (Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2015);
quando la valutazione complessiva delle circostanze addotte e accertate nella loro materialità, pur
se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di
individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e
discriminatorio nei confronti del singolo dal complesso delle condotte poste in essere sul luogo di
lavoro (Cons. Stato, n. 4738/2008).
LA RILEVANZA PENALE DEL MOBBING
Non essendovi una fattispecie normativa ad hoc, il fenomeno può essere sussunto nell’alveo di diverse
figure di reato, ove ne ricorrano i presupposti. In prticolare, Cass. pen. sez. Vi, 20 marzo 2014, n. 13088
ha precisato che il mobbing può integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia qualora le pratiche
persecutorie realizzate ai danni del lavoratore e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. mobbing) si
inquadrino in un rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente capace di assumere una natura
parafamiliare in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i
soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più
debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia (...). Con la conseguenza che non è
configurabile (...) laddove non siano riconoscibili quelle particolari caratteristiche, ad esempio se la
© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887
Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
7 di 9
vicenda si è verificata nell’ambito di una realtà sufficientemente articolata e complessa, in cui non è
ravvisabile “quella stretta ed intensa relazione diretta tra datore di lavoro e dipendente”.
RIMEDI ESPERIBILE DAL LAVORATORE VITTIMA DI MOBBING.
RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE;
DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA;
RIFIUTO DI ADEMPIERE la prestazione ai sensi dell’art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento);
AZIONE DI ADEMPIMENTO al fine di ottenere la rimozione degli atti persecutori (anche in via
cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c.).
Per completezza, si ricorda che in seguito alle recenti riforme introdotte con il "Jobs Act", a partire dal 12
marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere
effettuate in modalità esclusivamente telematiche.
Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:
■ inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro. In questo caso
è necessario munirsi del Pin INPS Dispositivo, accedendo al portale dell'Istituto o recandosi in una
delle sue sedi. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative
al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Per i
rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore dovrà indicare la data di inizio del
rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore, in particolare l'indirizzo email o PEC.
Nell'ultima fase dovranno essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla
loro revoca.
■ rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni
di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro) che avrà il
compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro. Ogni modulo salvato, dai soggetti abilitati o
dai lavoratori, sarà caratterizzato da due informazioni identificative: la data di trasmissione (Marca
temporale) e un codice identificativo coerente con la data. Il lavoratore ha sempre la possibilità di
© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887
Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
8 di 9
revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione.
IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO: a pena di decadenza, entro 60 giorni dal licenziamento,
inoltrare al datore di lavoro una comunicazione in qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, nel quale si
manifesta la volontà di impugnare il licenziamento; a pena di inefficacia, nei successivi 180 giorni,
promuovere ricorso giurisdizionale o procedere al tentativo di conciliazione. Se la conciliazione o
l’arbitrato vengono rifiutati, o se non si raggiunge l’accordo, il ricorso deve essere proposto entro 60
giorni dal rifiuto o mancato accordo.
INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO.
- obbligo di forma scritta - motivazione contestuale; requisiti a pena di inefficacia del licenziamento. Se
manca la giusta causa (condizione imputabile al lavoratore che renda improseguibile il rapporto[2]) o
giustificato motivo (inerente l’organizzazione dell’attività), non essendo applicabile la tutela ex art. 18 St.
Lav. (L. 300/1970) trattandosi di “azienda” con meno di 15 dipendenti, né la cd tutela crescente introdotta
dal jobs act perché il contratto è stato stipulato antecedentemente, rimane l’area di tutela disposta
dall’art. 8 L. 604/1966:
“Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in
mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un
massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti
occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento
e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10
mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il
prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più
di quindici prestatori di lavoro”.
Qualora venisse intimato il licenziamento, senza giustificato motivo o in assenza di giusta causa, si
avrebbe pertanto diritto, alternativamente a:
- ricostituzione ex novo del rapporto di lavoro;
- risarcimento del danno, attraverso un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto, fino a 10 mensilità per chi abbia un’anzianità di servizio superiore a 10 anni.
© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887
Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
9 di 9
RAPPORTI TRA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA/COMMISSARIAMENTO DA PARTE
DELLA BANCA D’ITALIA E DIMISSIONI VOLONTARIE
Da un punto di vista normativo, non esiste una specifica norma di legge che regoli le conseguenze della
dichiarazione di fallimento sul rapporto di lavoro subordinato. La norma che più si avvicina ad una
regolamentazione diretta è l’art. 2119 II comma c.c.: non costituisce giusta causa di risoluzione del
contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda. La
cessazione del rapporto di lavoro, dunque, nel segno della spersonalizzazione dell’azienda (come
si esprime efficacemente Cass. n. 8617/2001) non deriva automaticamente dal fallimento
dell’imprenditore o dalla liquidazione coatta dell’azienda, ma può aversi solo a seguito del
licenziamento intimato dal curatore o, naturalmente, in caso di dissoluzione della realtà
aziendale.
Questo principio è perfettamente applicabile all’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa della *** o
eventuali procedure interdittive/sanzionatorie che potrebbe disporre la Banca d’Italia in seguito ad
ispezioni che accertino irregolarità o sofferenze dell’istituto. Non sarebbero, pertanto, circostanze valevoli
come “giusta causa” delle dimissioni che il lavoratore volesse rassegnare.
[1] Fornari, Trattato di psichiatria forense, IV ed., Torino, 2010, cit. in TOPPETTI, Il danno psichico e la
prova nel processo, 2016, Maggioli editore, p. 218.
[2] La Corte Suprema con sentenza n. 24260 del 29 novembre 2016: alla stregua del principio secondo
cui, l’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, che non si contenga entro i limiti del rispetto
della verità oggettiva e si traduca in una condotta lesiva del decoro dell’impresa, costituisce violazione del
dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. ed è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta
alla base del rapporto di lavoro, tale da integrare una giusta causa di recesso datoriale.
https://www.diritto.it/mobbing-elementi-costitutivi-onere-della-prova/

More Related Content

What's hot

BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?
BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?
BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?Drughe .it
 
LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...
LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...
LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...Drughe .it
 
Mobbing cassazione
Mobbing cassazioneMobbing cassazione
Mobbing cassazioneDrughe .it
 
MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...
MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...
MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...Drughe .it
 
«Abuso d'ufficio e configurabilità del reato di mobbing» (Cass. Pen., Sez. VI...
«Abuso d'ufficio e configurabilità del reato di mobbing» (Cass. Pen., Sez. VI...«Abuso d'ufficio e configurabilità del reato di mobbing» (Cass. Pen., Sez. VI...
«Abuso d'ufficio e configurabilità del reato di mobbing» (Cass. Pen., Sez. VI...Drughe .it
 
150 inail infortunio avvenuti in missione e in trasferta.
150   inail infortunio avvenuti in missione e in trasferta.150   inail infortunio avvenuti in missione e in trasferta.
150 inail infortunio avvenuti in missione e in trasferta.http://www.studioingvolpi.it
 
403 criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e...
403  criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e...403  criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e...
403 criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e...http://www.studioingvolpi.it
 
MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato
MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato
MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato Drughe .it
 
La colpa in diritto penale
La colpa in diritto penaleLa colpa in diritto penale
La colpa in diritto penaleFederico Fava
 
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...http://www.studioingvolpi.it
 
La colpa in diritto penale
La colpa in diritto penaleLa colpa in diritto penale
La colpa in diritto penaleFederico Fava
 
Mobbing e risarcimento per altri reati - Cassazione penale, sez. VI, sentenza...
Mobbing e risarcimento per altri reati - Cassazione penale, sez. VI, sentenza...Mobbing e risarcimento per altri reati - Cassazione penale, sez. VI, sentenza...
Mobbing e risarcimento per altri reati - Cassazione penale, sez. VI, sentenza...Drughe .it
 
156 2015 appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
156   2015   appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità156   2015   appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
156 2015 appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilitàhttp://www.studioingvolpi.it
 
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’eventohttp://www.studioingvolpi.it
 
L’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILE
L’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILEL’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILE
L’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILEDrughe .it
 
432 cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...
432   cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...432   cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...
432 cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...http://www.studioingvolpi.it
 
193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...http://www.studioingvolpi.it
 

What's hot (19)

BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?
BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?
BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?
 
LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...
LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...
LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...
 
Mobbing cassazione
Mobbing cassazioneMobbing cassazione
Mobbing cassazione
 
69 la responsabilità penale del rspp
69   la responsabilità penale del rspp69   la responsabilità penale del rspp
69 la responsabilità penale del rspp
 
MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...
MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...
MOBBING ED ONERE DELLA PROVA -CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 104...
 
«Abuso d'ufficio e configurabilità del reato di mobbing» (Cass. Pen., Sez. VI...
«Abuso d'ufficio e configurabilità del reato di mobbing» (Cass. Pen., Sez. VI...«Abuso d'ufficio e configurabilità del reato di mobbing» (Cass. Pen., Sez. VI...
«Abuso d'ufficio e configurabilità del reato di mobbing» (Cass. Pen., Sez. VI...
 
150 inail infortunio avvenuti in missione e in trasferta.
150   inail infortunio avvenuti in missione e in trasferta.150   inail infortunio avvenuti in missione e in trasferta.
150 inail infortunio avvenuti in missione e in trasferta.
 
403 criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e...
403  criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e...403  criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e...
403 criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e...
 
MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato
MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato
MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato
 
03 consulente preposto di fatto
03   consulente preposto di fatto03   consulente preposto di fatto
03 consulente preposto di fatto
 
La colpa in diritto penale
La colpa in diritto penaleLa colpa in diritto penale
La colpa in diritto penale
 
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...18   2015   infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
18 2015 infortunio mortale di un lavoratore colpito da una escavatrice gu...
 
La colpa in diritto penale
La colpa in diritto penaleLa colpa in diritto penale
La colpa in diritto penale
 
Mobbing e risarcimento per altri reati - Cassazione penale, sez. VI, sentenza...
Mobbing e risarcimento per altri reati - Cassazione penale, sez. VI, sentenza...Mobbing e risarcimento per altri reati - Cassazione penale, sez. VI, sentenza...
Mobbing e risarcimento per altri reati - Cassazione penale, sez. VI, sentenza...
 
156 2015 appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
156   2015   appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità156   2015   appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
156 2015 appalto e subappalto caduta dall'alto e responsabilità
 
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
 
L’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILE
L’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILEL’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILE
L’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILE
 
432 cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...
432   cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...432   cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...
432 cassazione penale, caduta e infortunio mortale individuazione della fig...
 
193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...193   2015   sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
193 2015 sicurezza cantieri obblighi di impresa affidataria, appaltatore ...
 

Similar to Mobbing: elementi costitutivi e onere della prova

CON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBING
CON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBINGCON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBING
CON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBINGDrughe .it
 
MOBBING: ASPETTI PROBATORI E GIURISPRUDENZA
MOBBING: ASPETTI PROBATORI E GIURISPRUDENZA MOBBING: ASPETTI PROBATORI E GIURISPRUDENZA
MOBBING: ASPETTI PROBATORI E GIURISPRUDENZA Drughe .it
 
Non c’è mobbing per episodi che evidenziano solo screzi o conflitti interpers...
Non c’è mobbing per episodi che evidenziano solo screzi o conflitti interpers...Non c’è mobbing per episodi che evidenziano solo screzi o conflitti interpers...
Non c’è mobbing per episodi che evidenziano solo screzi o conflitti interpers...Drughe .it
 
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...http://www.studioingvolpi.it
 
L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni - Fra...
L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni  - Fra...L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni  - Fra...
L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni - Fra...Andrea Sorba
 
QUANDO LO STRAINING DIVENTA REATO di Clarenza BINETTI
QUANDO LO STRAINING DIVENTA REATO di Clarenza BINETTIQUANDO LO STRAINING DIVENTA REATO di Clarenza BINETTI
QUANDO LO STRAINING DIVENTA REATO di Clarenza BINETTIDrughe .it
 
Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...
Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...
Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...Drughe .it
 
Procedimento disciplinare cosa cambia
Procedimento disciplinare cosa cambiaProcedimento disciplinare cosa cambia
Procedimento disciplinare cosa cambiaFLC LATINA
 
Tar puglia, sent. 528 del 23022011
Tar puglia, sent. 528 del 23022011Tar puglia, sent. 528 del 23022011
Tar puglia, sent. 528 del 23022011FocusLegale
 
Mobbing» I profili di diritto penale - Quando il mobbing è reato: i maltratta...
Mobbing» I profili di diritto penale - Quando il mobbing è reato: i maltratta...Mobbing» I profili di diritto penale - Quando il mobbing è reato: i maltratta...
Mobbing» I profili di diritto penale - Quando il mobbing è reato: i maltratta...Drughe .it
 
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIOMOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIODrughe .it
 
Oltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco Rotondi
Oltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco RotondiOltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco Rotondi
Oltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco RotondiDrughe .it
 
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa seagruppo
 
LO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONE
LO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONELO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONE
LO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONEDrughe .it
 
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIOMOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIODrughe .it
 
Lavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenza
Lavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenzaLavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenza
Lavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenzaerherhe
 
Lavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenza-1
Lavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenza-1Lavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenza-1
Lavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenza-1erherhe
 
69 cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 - responsabilità contrattua...
69   cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 -  responsabilità contrattua...69   cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 -  responsabilità contrattua...
69 cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 - responsabilità contrattua...http://www.studioingvolpi.it
 
Concorso nell'infortunio
Concorso nell'infortunioConcorso nell'infortunio
Concorso nell'infortuniostudionatillo
 

Similar to Mobbing: elementi costitutivi e onere della prova (20)

CON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBING
CON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBINGCON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBING
CON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBING
 
MOBBING: ASPETTI PROBATORI E GIURISPRUDENZA
MOBBING: ASPETTI PROBATORI E GIURISPRUDENZA MOBBING: ASPETTI PROBATORI E GIURISPRUDENZA
MOBBING: ASPETTI PROBATORI E GIURISPRUDENZA
 
Non c’è mobbing per episodi che evidenziano solo screzi o conflitti interpers...
Non c’è mobbing per episodi che evidenziano solo screzi o conflitti interpers...Non c’è mobbing per episodi che evidenziano solo screzi o conflitti interpers...
Non c’è mobbing per episodi che evidenziano solo screzi o conflitti interpers...
 
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...123   2015   cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
123 2015 cassazione penale 16 aprile 2015 distacco e obblighi in materia ...
 
L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni - Fra...
L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni  - Fra...L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni  - Fra...
L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni - Fra...
 
QUANDO LO STRAINING DIVENTA REATO di Clarenza BINETTI
QUANDO LO STRAINING DIVENTA REATO di Clarenza BINETTIQUANDO LO STRAINING DIVENTA REATO di Clarenza BINETTI
QUANDO LO STRAINING DIVENTA REATO di Clarenza BINETTI
 
Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...
Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...
Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato del...
 
Procedimento disciplinare cosa cambia
Procedimento disciplinare cosa cambiaProcedimento disciplinare cosa cambia
Procedimento disciplinare cosa cambia
 
Tar puglia, sent. 528 del 23022011
Tar puglia, sent. 528 del 23022011Tar puglia, sent. 528 del 23022011
Tar puglia, sent. 528 del 23022011
 
Mobbing» I profili di diritto penale - Quando il mobbing è reato: i maltratta...
Mobbing» I profili di diritto penale - Quando il mobbing è reato: i maltratta...Mobbing» I profili di diritto penale - Quando il mobbing è reato: i maltratta...
Mobbing» I profili di diritto penale - Quando il mobbing è reato: i maltratta...
 
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIOMOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
 
Oltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco Rotondi
Oltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco RotondiOltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco Rotondi
Oltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco Rotondi
 
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
 
LO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONE
LO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONELO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONE
LO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONE
 
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIOMOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
 
Lavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenza
Lavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenzaLavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenza
Lavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenza
 
Lavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenza-1
Lavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenza-1Lavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenza-1
Lavoro subordinato-e-patto-di-non-concorrenza-1
 
163 il diritto penale della sicurezza del lavoro
163   il diritto penale della sicurezza del lavoro163   il diritto penale della sicurezza del lavoro
163 il diritto penale della sicurezza del lavoro
 
69 cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 - responsabilità contrattua...
69   cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 -  responsabilità contrattua...69   cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 -  responsabilità contrattua...
69 cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 - responsabilità contrattua...
 
Concorso nell'infortunio
Concorso nell'infortunioConcorso nell'infortunio
Concorso nell'infortunio
 

More from Drughe .it

Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...
Le conseguenze nefaste del mobbing  (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Le conseguenze nefaste del mobbing  (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
 
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDrughe .it
 
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA Drughe .it
 
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Drughe .it
 
Mobbing e licenziamento illegittimo
Mobbing e licenziamento illegittimoMobbing e licenziamento illegittimo
Mobbing e licenziamento illegittimoDrughe .it
 
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Drughe .it
 
Un male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbingUn male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbingDrughe .it
 
Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?
Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?
Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?Drughe .it
 
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano Moretti
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiIl mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano Moretti
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiDrughe .it
 
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Drughe .it
 
Un male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbingUn male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbingDrughe .it
 
Mobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridica
Mobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridicaMobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridica
Mobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridicaDrughe .it
 
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Drughe .it
 
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...Drughe .it
 
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoroMobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoroDrughe .it
 
Mobbing: No grazie di Giovanna Piga
Mobbing: No grazie di Giovanna PigaMobbing: No grazie di Giovanna Piga
Mobbing: No grazie di Giovanna PigaDrughe .it
 
Guida al Mobbing - a cura di Antonio Marchini
Guida al Mobbing - a cura di Antonio MarchiniGuida al Mobbing - a cura di Antonio Marchini
Guida al Mobbing - a cura di Antonio MarchiniDrughe .it
 
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoroMobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoroDrughe .it
 
DISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORO
DISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORODISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORO
DISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORODrughe .it
 
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...Drughe .it
 

More from Drughe .it (20)

Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...
Le conseguenze nefaste del mobbing  (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Le conseguenze nefaste del mobbing  (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...
 
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
 
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
 
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...
 
Mobbing e licenziamento illegittimo
Mobbing e licenziamento illegittimoMobbing e licenziamento illegittimo
Mobbing e licenziamento illegittimo
 
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi
 
Un male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbingUn male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbing
 
Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?
Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?
Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?
 
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano Moretti
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiIl mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano Moretti
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano Moretti
 
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...
 
Un male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbingUn male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbing
 
Mobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridica
Mobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridicaMobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridica
Mobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridica
 
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...
 
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...
 
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoroMobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
 
Mobbing: No grazie di Giovanna Piga
Mobbing: No grazie di Giovanna PigaMobbing: No grazie di Giovanna Piga
Mobbing: No grazie di Giovanna Piga
 
Guida al Mobbing - a cura di Antonio Marchini
Guida al Mobbing - a cura di Antonio MarchiniGuida al Mobbing - a cura di Antonio Marchini
Guida al Mobbing - a cura di Antonio Marchini
 
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoroMobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
 
DISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORO
DISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORODISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORO
DISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORO
 
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...
 

Recently uploaded

Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxLorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxlorenzodemidio01
 
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxLorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxlorenzodemidio01
 
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxLorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxlorenzodemidio01
 
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia RomanaXIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia RomanaStefano Lariccia
 
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia RomanaXI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia RomanaStefano Lariccia
 
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxLorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxlorenzodemidio01
 

Recently uploaded (6)

Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxLorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
 
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxLorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
 
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxLorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
 
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia RomanaXIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
 
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia RomanaXI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
 
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxLorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
 

Mobbing: elementi costitutivi e onere della prova

  • 1. © 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati Fondatore Francesco Brugaletta P.I. 01214650887 Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 1 di 9 Mobbing: elementi costitutivi e onere della prova Autore: Manisi Antonella In: Diritto del lavoro MOBBING: una serie di atti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione e di emarginazione, finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Si distinguono in dottrina e giurisprudenza due forme di mobbing: - verticale discendente o bossing, in cui la prevaricazione e la violenza vengono esercitate dal superiore gerarchico verso l’inferiore o più debole; ascendente quando esercitato in danno del superiore gerarchico; - orizzontale, applicato tra persone di pari grado. Per poter parlare di mobbing, devono esserci le caratteristiche di sistematicità e durata: deve essere giornaliero, con una durata di sei mesi almeno; espletato attraverso angherie, vessazioni, demansionamento lavorativo, emarginazione, insulti, maldicenze, aggressioni fisiche e verbali, ostracizzazione, privando la vittima della possibilità di esprimersi in azienda, isolandola e escludendola dalle informazioni aziendali; screditandola attraverso dicerie e pettegolezzi; assegnando mansioni inutili e insignificanti; esasperandola con forme di controllo ripetute e ingiustificate o attraverso molestie sessuali. [...] I singoli atteggiamenti molesti (o emulativi) possono anche non raggiungere necessariamente la soglia di reato né sono o possono essere di per sè illegittimi, ma nell’insieme sono suscettibili di produrre danni (essenzialmente a livello biologico ed esistenziale), con gravi conseguenze quindi sulla salute della vittima, sulla sua esistenza, e anche sul patrimonio, convincendola di cose non veritiere inerenti alla propria persona.[1] Corte appello L'Aquila, sez. lav., 04/06/2015, n. 685 Fonti: Ilgiuslavorista.it 2015, 7 settembre In termini di ripartizione dell'onere della prova in materia di mobbing, stante la natura contrattuale dell'illecito, grava sul lavoratore l'onere di provare tutta la serie di circostanze e accadimenti storici, poiché occorre che sia necessariamente che sia dimostrato l'intento persecutorio che avrebbe permeato le condotte datoriali. (Nella specie si è nel merito negato l'asserito demansionamento del lavoratore, in
  • 2. © 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati Fondatore Francesco Brugaletta P.I. 01214650887 Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 2 di 9 quanto le mansioni svolte dal dirigente medico – pur quantitativamente ridotte – non assumevano un contenuto professionale qualitativamente inferiore rispetto a quelle espletate in precedenza). T.A.R. Roma, (Lazio), sez. II, 02/03/2015, n. 3421 Fonti: Foro Amministrativo (Il) 2015, 3, 902 (s.m) La dequalificazione (o cd. demansionamento) si distingue da fenomeni piuttosto similari ad essa e, tra questi, spiccano principalmente le cd. vessazioni sul lavoro e cioè il cd. "mobbing" e il cd. "bossing". Infatti, mentre "mobbing" e "bossing" rappresentano condotte datoriali illecitamente finalizzate a mortificare il lavoratore al di là di qualunque ragionevole misura con lo scopo, rispettivamente, di farlo sentire colpevolmente o incolpevolmente amareggiato (“mobbing") e di allontanarlo dall'ambiente lavorativo (“bossing"), la dequalificazione professionale si estrinseca fondamentalmente nel denegato riconoscimento della qualifica impiegatizia acquisita dal prestatore di lavoro, previo affidamento, allo stesso, di incarichi che presentino un minor grado di responsabilità e di rilevanza all'interno dell'ufficio, incarichi che dovrebbero essere affidati al personale collocato nelle qualifiche inferiori. Ed è proprio la detta componente che vale a distinguere l'aspetto dequalificatorio da qualsiasi altro atteggiamento che non sia direttamente collegato alla qualifica rivestita dal soggetto dequalificato o in via di dequalificazione. L'adibizione del dipendente a mansioni inferiori comporta, di regola, la sua dequalificazione professionale, ma se all'assegnazione si accompagna una condotta datoriale lesiva e denigratoria, cioè se l'attribuzione dei compiti di minore qualità si palesa quale pretesto finalizzato a vessare il dipendente, verrà a configurarsi un vero e proprio "mobbing". Corte appello Potenza, sez. lav., 08/07/2014, (ud. 12/06/2014, dep.08/07/2014), n. 454. In linea generale, va detto che la negazione o l'impedimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale, integrano una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione sia patrimoniale sia, a prescindere dalla configurabilità di un reato, non patrimoniale, che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento (Cass. Sez.3 n. 7980/2004; n. 10/2002; n. 8828/2003; n. 8904/2003). Viene, in tal modo, recepita una definizione "dinamica" del concetto di professionalità del lavoratore, intesa come combinazione tra il bagaglio di conoscenze, acquisite dalla persona operando nel settore di
  • 3. © 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati Fondatore Francesco Brugaletta P.I. 01214650887 Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 3 di 9 inquadramento e progressivamente affinate in ragione del trascorrere del tempo e la professionalità potenziale, che corrisponde, invece, a quanto il prestatore di lavoro può apprendere in relazione al contesto, organizzativo e di lavoro, che quotidianamente lo circonda. Costituisce, quindi, demansionamento qualsiasi condotta datoriale che, per effetto del cattivo esercizio dello jus variandi, ossia in conseguenza dell'adibizione del lavoratore a mansioni qualitativamente inferiori a quelle contrattuali, rallenti o blocchi del tutto il processo evolutivo geneticamente impresso nel concetto di professionalità appena illustrato. La violazione del diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione lavorativa è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro; responsabilità che, peraltro, derivando dall'inadempimento di un'obbligazione, resta pienamente soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale: sicchè, se essa prescinde da uno specifico intento di declassare o svilire il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti, la responsabilità stessa deve essere nondimeno esclusa- oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di lavoro connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali, garantiti dall'art. 41 Cost. ovvero di poteri disciplinari, anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1218 c.c. la prova della sussistenza delle ipotesi ora indicate grava sul datore di lavoro, in quanto avente, per questo verso, la veste di debitore (Cass. Sez.1 n. 17564/2006; n. 4766/2006; n. 13580/2001). Tale pronuncia richiama perfettamente la fattispecie de quo, caratterizzata anche dal mancato riconoscimento del titolo di studio e della conseguente qualifica impiegatizia cui avrebbe diritto il sig. ****, anche a seguito del mancato invito a ricoprire il ruolo da ultimo assegnato ad un soggetto esterno, senza che il sig. ***** fosse stato informato. Il risarcimento del danno da perdita di chance, presente nell’ordinamento francese da cui ha preso spunto l’esperienza italiana, è stato riconosciuto nel nostro Ordinamento da non molto tempo grazie all’opera interpretativa (decisiva) della Cassazione ed ha trovato applicazione in variegati settori, soprattutto quelli relativi alla responsabilità professionale sanitaria e dell’avvocato nonché, in ambito giuslavoristico, da cui, in verità, ha preso le mosse, quelli riguardanti molteplici fattispecie, come a titolo di esempio, il mancato avanzamento di carriera del dipendente nonostante i requisiti posseduti (cfr. Cass. 2013/8443), significandosi che “in tema è necessaria la allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, in forza della quale probabilità si giustifica l’interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente (v. Cass S.U. 23/09/2013 n. 21678; Cass. 10/01/2014 n. 3771). Viene meno ogni aspetto di responsabilità qualora il datore di lavoro abbia correttamente ed esaustivamente adempiuto ai suoi obblighi, sicché non sia possibile ravvisare a carico dello stesso alcun
  • 4. © 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati Fondatore Francesco Brugaletta P.I. 01214650887 Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 4 di 9 margine od elemento di colpa, con rigoroso onere probatorio su di lui incombente, laddove, in ipotesi contraria, la prova del nesso eziologico tra l'evento dannoso ed il danno subito dal lavoratore dipendente viene a gravare, esclusivamente, su quest'ultimo. Siffatte osservazioni hanno, peraltro, trovato l'autorevole conforto della Corte Costituzionale, la quale, partendo dall'indefettibile presupposto che l'art. 2087 c.c. abbraccia ogni tipo di misura utile a garantire il diritto soggettivo del lavoratore ad operare in un ambiente esente da rischi, ha posto in rilievo come la salute sia un bene primario, che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato, evidenziando, tra l'altro, che, a norma dell'art. 2087 cit., l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (v. Corte Cost., sent. n. 399 del 1996). Quindi, in adempimento del principio della massima sicurezza "tecnologicamente possibile" vigente nel nostro ordinamento ai sensi del più volte richiamato art. 2087 (riaffermato anche dal D.Lgs. n. 626 del 1994) e non potendo le esigenze di sicurezza essere subordinate a criteri di fattibilità economica o produttiva, il datore di lavoro è tenuto a trovare le misure sufficienti a conseguire il fine della protezione della salute e dell'integrità fisica dei suoi dipendenti in modo conforme al principio direttivo costituzionale dell'art. 32. E appunto perché norma di chiusura, volta a ricomprendere ipotesi e situazioni non espressamente previste, la disposizione di cui all'art. 2087 c.c., come del resto tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica, che possiede una dinamicità ben più accentuata di quella dell'ordinamento giuridico, legato a procedimenti e schemi di produzione giuridica necessariamente complessi e lenti; principio atto a giustificare questa valenza è, nella specie, quello del diritto, di derivazione costituzionale, alla salute ed all'integrità fisica, ormai acquisito per via di interpretazione giurisprudenziale (da parte del giudice costituzionale, ordinario, amministrativo) in molteplici applicazioni. […] Analogo discorso deve farsi anche con riferimento al lamentato danno da mobbing, nel senso del demansionamento come condotta strumentale alla realizzazione del mobbing, precisandosi che quest'ultimo si configura a fronte della reiterazione di comportamenti persecutori e vessatori, posti in essere dal datore di lavoro o dai colleghi e, quindi, si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente con effetto lesivo dell'equilibrio psicofisico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti:
  • 5. © 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati Fondatore Francesco Brugaletta P.I. 01214650887 Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 5 di 9 a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati1. singolarmente, che siano stai posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;2. c) il nesso eziologico tra condotta del datore di lavoro o superiore gerarchico e il pregiudizio3. all'integrità psico-fisica del lavoratore, d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (Cass. Sez. lav. n. 3785/2009).4. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, Sentenza 5 ottobre 2009, n. 21223. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 6572/06, nel comporre il contrasto sorto in senso alla sezione lavoro della Cassazione, hanno sancito che "in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove".
  • 6. © 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati Fondatore Francesco Brugaletta P.I. 01214650887 Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 6 di 9 Cass. civ. sez lav 23 maggio 2013, n. 12725 Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima, in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. QUANDO SI ESCLUDE IL MOBBING? Quando manca la sistematicità degli episodi, ovvero i presunti comportamenti lesivi siano riferibili alla normale condotta del datore di lavoro, funzionale all’assetto dell’apparato amministrativo o imprenditoriale, nel caso del lavoro privato; o, infine, vi sia una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale (Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2015); quando la valutazione complessiva delle circostanze addotte e accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminatorio nei confronti del singolo dal complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro (Cons. Stato, n. 4738/2008). LA RILEVANZA PENALE DEL MOBBING Non essendovi una fattispecie normativa ad hoc, il fenomeno può essere sussunto nell’alveo di diverse figure di reato, ove ne ricorrano i presupposti. In prticolare, Cass. pen. sez. Vi, 20 marzo 2014, n. 13088 ha precisato che il mobbing può integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia qualora le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. mobbing) si inquadrino in un rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente capace di assumere una natura parafamiliare in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia (...). Con la conseguenza che non è configurabile (...) laddove non siano riconoscibili quelle particolari caratteristiche, ad esempio se la
  • 7. © 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati Fondatore Francesco Brugaletta P.I. 01214650887 Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 7 di 9 vicenda si è verificata nell’ambito di una realtà sufficientemente articolata e complessa, in cui non è ravvisabile “quella stretta ed intensa relazione diretta tra datore di lavoro e dipendente”. RIMEDI ESPERIBILE DAL LAVORATORE VITTIMA DI MOBBING. RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE; DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA; RIFIUTO DI ADEMPIERE la prestazione ai sensi dell’art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento); AZIONE DI ADEMPIMENTO al fine di ottenere la rimozione degli atti persecutori (anche in via cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c.). Per completezza, si ricorda che in seguito alle recenti riforme introdotte con il "Jobs Act", a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche. Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni: ■ inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro. In questo caso è necessario munirsi del Pin INPS Dispositivo, accedendo al portale dell'Istituto o recandosi in una delle sue sedi. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore dovrà indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore, in particolare l'indirizzo email o PEC. Nell'ultima fase dovranno essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla loro revoca. ■ rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro. Ogni modulo salvato, dai soggetti abilitati o dai lavoratori, sarà caratterizzato da due informazioni identificative: la data di trasmissione (Marca temporale) e un codice identificativo coerente con la data. Il lavoratore ha sempre la possibilità di
  • 8. © 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati Fondatore Francesco Brugaletta P.I. 01214650887 Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 8 di 9 revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione. IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO: a pena di decadenza, entro 60 giorni dal licenziamento, inoltrare al datore di lavoro una comunicazione in qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, nel quale si manifesta la volontà di impugnare il licenziamento; a pena di inefficacia, nei successivi 180 giorni, promuovere ricorso giurisdizionale o procedere al tentativo di conciliazione. Se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati, o se non si raggiunge l’accordo, il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo. INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO. - obbligo di forma scritta - motivazione contestuale; requisiti a pena di inefficacia del licenziamento. Se manca la giusta causa (condizione imputabile al lavoratore che renda improseguibile il rapporto[2]) o giustificato motivo (inerente l’organizzazione dell’attività), non essendo applicabile la tutela ex art. 18 St. Lav. (L. 300/1970) trattandosi di “azienda” con meno di 15 dipendenti, né la cd tutela crescente introdotta dal jobs act perché il contratto è stato stipulato antecedentemente, rimane l’area di tutela disposta dall’art. 8 L. 604/1966: “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”. Qualora venisse intimato il licenziamento, senza giustificato motivo o in assenza di giusta causa, si avrebbe pertanto diritto, alternativamente a: - ricostituzione ex novo del rapporto di lavoro; - risarcimento del danno, attraverso un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, fino a 10 mensilità per chi abbia un’anzianità di servizio superiore a 10 anni.
  • 9. © 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati Fondatore Francesco Brugaletta P.I. 01214650887 Diritto & Diritti ISSN 1127-8579 9 di 9 RAPPORTI TRA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA/COMMISSARIAMENTO DA PARTE DELLA BANCA D’ITALIA E DIMISSIONI VOLONTARIE Da un punto di vista normativo, non esiste una specifica norma di legge che regoli le conseguenze della dichiarazione di fallimento sul rapporto di lavoro subordinato. La norma che più si avvicina ad una regolamentazione diretta è l’art. 2119 II comma c.c.: non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda. La cessazione del rapporto di lavoro, dunque, nel segno della spersonalizzazione dell’azienda (come si esprime efficacemente Cass. n. 8617/2001) non deriva automaticamente dal fallimento dell’imprenditore o dalla liquidazione coatta dell’azienda, ma può aversi solo a seguito del licenziamento intimato dal curatore o, naturalmente, in caso di dissoluzione della realtà aziendale. Questo principio è perfettamente applicabile all’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa della *** o eventuali procedure interdittive/sanzionatorie che potrebbe disporre la Banca d’Italia in seguito ad ispezioni che accertino irregolarità o sofferenze dell’istituto. Non sarebbero, pertanto, circostanze valevoli come “giusta causa” delle dimissioni che il lavoratore volesse rassegnare. [1] Fornari, Trattato di psichiatria forense, IV ed., Torino, 2010, cit. in TOPPETTI, Il danno psichico e la prova nel processo, 2016, Maggioli editore, p. 218. [2] La Corte Suprema con sentenza n. 24260 del 29 novembre 2016: alla stregua del principio secondo cui, l’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, che non si contenga entro i limiti del rispetto della verità oggettiva e si traduca in una condotta lesiva del decoro dell’impresa, costituisce violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. ed è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, tale da integrare una giusta causa di recesso datoriale. https://www.diritto.it/mobbing-elementi-costitutivi-onere-della-prova/