Dal 2000 al 2010 tutte le parti politiche del nostro Paese, al solo scopo di dimostrarsi sensibili al problema sociale in questione, hanno finalizzato decine di proposte di legge di cui chiaramente nessuna è andata in porto. La mancanza di tale normativa, cioè la mancanza di una precisa definizione, fa da cassa di risonanza alla più totale confusione per cui abbiamo moltissimi lavoratori convinti di essere mobbizzati, e non lo sono, altri invece non sanno di esserlo.
Intesa contro il mobbing - ItaliaOggi, Martedì 16 Febbraio 2016Drughe .it
ItaliaOggi - Martedì 16 Febbraio 2016
Intesa contro il mobbing
No a dimissioni in bianco e intolleranze
Ci sono voluti quasi nove anni per recepire da parte di Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, con l’intesa sottoscritta il 25 gennaio 2016, l’accordo quadro delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, il cosiddetto «mobbing». Pur se la legislazione comunitaria e la maggior parte di quelle nazionali hanno stabilito l’obbligo dei datori di lavoro di proteggere i lavoratori dagli episodi o comportamenti di molestia e violenza di natura fisica, psicologica e/o sessuale (anche se in Italia il reato di mobbing è stato individuato dalla magistratura e non ancora da una legislazione specifica), le parti sociali europee hanno comunque, a suo tempo, ritenuto di stipulare un accordo con la finalità di aumentare su queste problematiche la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali e di fornire agli stessi un quadro di azioni concrete per individuarle, prevenirle e gestirle, indipendentemente dalla dimensione aziendale, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro. La maggiore consapevolezza e una formazione adeguata della linea gerarchica e dei lavoratori possono infatti ridurre l’eventualità di molestie e violenza, le cui diverse forme possono essere esercitate da uno o più superiori (in questo caso si avrà il mobbing verticale o bossing) o da uno o più lavoratori (cosiddetto mobbing orizzontale), con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile. …
Mobbing, costrittività organizzative ed effetti bio-psico-sociali: una valuta...Drughe .it
Lo studio è stato condotto da una equipe composta da ricercatori della Struttura centrale di psicopatologia da mobbing e disadattamento lavorativo dell’ASL Napoli 1 Centro, del dipartimento di Scienze mediche preventive dell’Università Federico II di Napoli, del servizio di Psichiatria Ospedale “V. Monaldi” di Napoli e dell’Istituto di Cibernetica “E. Caianiello” del CNR di Pozzuoli.
Intesa contro il mobbing - ItaliaOggi, Martedì 16 Febbraio 2016Drughe .it
ItaliaOggi - Martedì 16 Febbraio 2016
Intesa contro il mobbing
No a dimissioni in bianco e intolleranze
Ci sono voluti quasi nove anni per recepire da parte di Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, con l’intesa sottoscritta il 25 gennaio 2016, l’accordo quadro delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, il cosiddetto «mobbing». Pur se la legislazione comunitaria e la maggior parte di quelle nazionali hanno stabilito l’obbligo dei datori di lavoro di proteggere i lavoratori dagli episodi o comportamenti di molestia e violenza di natura fisica, psicologica e/o sessuale (anche se in Italia il reato di mobbing è stato individuato dalla magistratura e non ancora da una legislazione specifica), le parti sociali europee hanno comunque, a suo tempo, ritenuto di stipulare un accordo con la finalità di aumentare su queste problematiche la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali e di fornire agli stessi un quadro di azioni concrete per individuarle, prevenirle e gestirle, indipendentemente dalla dimensione aziendale, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro. La maggiore consapevolezza e una formazione adeguata della linea gerarchica e dei lavoratori possono infatti ridurre l’eventualità di molestie e violenza, le cui diverse forme possono essere esercitate da uno o più superiori (in questo caso si avrà il mobbing verticale o bossing) o da uno o più lavoratori (cosiddetto mobbing orizzontale), con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile. …
Mobbing, costrittività organizzative ed effetti bio-psico-sociali: una valuta...Drughe .it
Lo studio è stato condotto da una equipe composta da ricercatori della Struttura centrale di psicopatologia da mobbing e disadattamento lavorativo dell’ASL Napoli 1 Centro, del dipartimento di Scienze mediche preventive dell’Università Federico II di Napoli, del servizio di Psichiatria Ospedale “V. Monaldi” di Napoli e dell’Istituto di Cibernetica “E. Caianiello” del CNR di Pozzuoli.
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiDrughe .it
Già a suo tempo, John Maynard Keynes, nel suo celebre apologo delle giraffe in lotta attorno ad un albero per assicurarsi le foglie migliori, aveva ammonito sui rischi insiti in una società dove conta solo la competizione. È tempo allora di ripensare profondamente i meccanismi che stanno alla base del mondo del lavoro. La lotta al mobbing, e alle sue pesantissime conseguenze personali e collettive, non si sostiene soltanto con le pur necessarie azioni legali e sindacali. Occorre far sì che la massa indistinta racchiusa nell’espressione “capitale umano” torni a diventare un insieme di persone ognuna con i propri diritti, la propria individualità, le proprie speranze e la propria vita da realizzare in modo dignitoso. Questo è un compito che spetta all’educazione e, soprattutto alla politica. Sarebbe un modo per celebrare degnamente il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti umani che cadrà nel 2018. Sarà davvero possibile veder realizzato davvero questo augurio?
Il Mobbing Secondario e gli effetti sulla prole in età evolutiva - Tesi di La...Drughe .it
Questa tesi ha lo scopo di individuare i disturbi che un genitore vittima di Mobbing provoca sulla prole in età evolutiva. Abbiamo parlato convenzionalmente di “Mobbing Secondario” perché si considerano come primari gli effetti causati dal Mobbing sulla vittima, e secondari tutti gli effetti che a sua volta la vittima provoca sulle persone che gli stanno intorno.
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
Le conseguenze nefaste del mobbing
A colloquio con Herald Hege, psicologo del lavoro
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Aprile 2018
È un metodo fantastico per scoprire se il tuo uomo ti sta tradendo e con chi. Un manuale che rivela il metodo scientifico per analizzare le prove e scoprire l’infedeltà, indagando proprio come degli investigatori privati.
Se avete dei dubbi, che vi portano a farvi solo una domanda:
“Mio marito è un traditore?” tenete presente che la verità molto spesso fa male, ma quando una moglie ha dei sospetti, averne la certezza è molto importante.
Gelosia e sospetti non possono evitare il tradimento e il dolore, ma riuscire a smascherare un traditore può forse ridarvi la vostra stima e la dignità.
“Scopri se lui ti tradisce e con chi” è un sistema scientifico, facile da applicare, affidabile, veloce e soprattutto efficace. Inoltre include delle tecniche sulle quali non potrai trovare informazioni da nessun’altra parte.
Mobbing e bullismo di Maria Concetta MinervaDrughe .it
Si tratta di fenomeni che nuocciono alla società in modo incisivo, non favoriscono lo sviluppo economico e sociale del paese ed alimentano l’aggressività e la criminalità in ogni ambito.
Proposta di Legge: Norme per la tutela dei lavoratori da molestie morali e vi...Drughe .it
Tutti gli studi internazionali attribuiscono ormai grande importanza all’organizzazione del lavoro: una cattiva organizzazione del lavoro creerà prevedibilmente maggiore stress nei dipendenti, e faciliterà quindi il verificarsi di situazioni di mobbing, soprattutto se in presenza di personalità disturbate: ciò a dire che varie sono le cause che possono determinare tali situazioni. Anche in Italia il fenomeno diventa sempre più esteso ed eclatante. Nel 2001, nel corso della Prima conferenza nazionale sulla salute mentale, l’allora Ministro della sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il mobbing è risultato al secondo posto tra i fattori di rischio per malattie mentali, con circa due milioni di vittime, cui fanno seguito circa quattro milioni di familiari coinvolti, anch’essi colpiti da questa grave patologia sociale. Gli effetti sulle vittime sono devastanti: dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento dei suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di mobbing. I disturbi fisici generalmente presenti sono l’ipertensione, l’ulcera, le malattie artrosiche, le malattie della pelle e perfino i tumori.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 436 - PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA IL 21 MARZO 2013 As...Drughe .it
Anche in Italia il fenomeno diventa sempre più esteso ed eclatante. Nel 2001, nel corso della Prima conferenza nazionale sulla salute mentale, l’allora Ministro della sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il mobbing è risultato al secondo posto tra i fattori di rischio per malattie mentali, con circa due milioni di vittime, cui fanno seguito circa quattro milioni di familiari coinvolti, anch’essi colpiti da questa grave patologia sociale. Gli effetti sulle vittime sono devastanti: dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento dei suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di mobbing.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiDrughe .it
Già a suo tempo, John Maynard Keynes, nel suo celebre apologo delle giraffe in lotta attorno ad un albero per assicurarsi le foglie migliori, aveva ammonito sui rischi insiti in una società dove conta solo la competizione. È tempo allora di ripensare profondamente i meccanismi che stanno alla base del mondo del lavoro. La lotta al mobbing, e alle sue pesantissime conseguenze personali e collettive, non si sostiene soltanto con le pur necessarie azioni legali e sindacali. Occorre far sì che la massa indistinta racchiusa nell’espressione “capitale umano” torni a diventare un insieme di persone ognuna con i propri diritti, la propria individualità, le proprie speranze e la propria vita da realizzare in modo dignitoso. Questo è un compito che spetta all’educazione e, soprattutto alla politica. Sarebbe un modo per celebrare degnamente il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti umani che cadrà nel 2018. Sarà davvero possibile veder realizzato davvero questo augurio?
Il Mobbing Secondario e gli effetti sulla prole in età evolutiva - Tesi di La...Drughe .it
Questa tesi ha lo scopo di individuare i disturbi che un genitore vittima di Mobbing provoca sulla prole in età evolutiva. Abbiamo parlato convenzionalmente di “Mobbing Secondario” perché si considerano come primari gli effetti causati dal Mobbing sulla vittima, e secondari tutti gli effetti che a sua volta la vittima provoca sulle persone che gli stanno intorno.
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
Le conseguenze nefaste del mobbing
A colloquio con Herald Hege, psicologo del lavoro
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Aprile 2018
È un metodo fantastico per scoprire se il tuo uomo ti sta tradendo e con chi. Un manuale che rivela il metodo scientifico per analizzare le prove e scoprire l’infedeltà, indagando proprio come degli investigatori privati.
Se avete dei dubbi, che vi portano a farvi solo una domanda:
“Mio marito è un traditore?” tenete presente che la verità molto spesso fa male, ma quando una moglie ha dei sospetti, averne la certezza è molto importante.
Gelosia e sospetti non possono evitare il tradimento e il dolore, ma riuscire a smascherare un traditore può forse ridarvi la vostra stima e la dignità.
“Scopri se lui ti tradisce e con chi” è un sistema scientifico, facile da applicare, affidabile, veloce e soprattutto efficace. Inoltre include delle tecniche sulle quali non potrai trovare informazioni da nessun’altra parte.
Mobbing e bullismo di Maria Concetta MinervaDrughe .it
Si tratta di fenomeni che nuocciono alla società in modo incisivo, non favoriscono lo sviluppo economico e sociale del paese ed alimentano l’aggressività e la criminalità in ogni ambito.
Proposta di Legge: Norme per la tutela dei lavoratori da molestie morali e vi...Drughe .it
Tutti gli studi internazionali attribuiscono ormai grande importanza all’organizzazione del lavoro: una cattiva organizzazione del lavoro creerà prevedibilmente maggiore stress nei dipendenti, e faciliterà quindi il verificarsi di situazioni di mobbing, soprattutto se in presenza di personalità disturbate: ciò a dire che varie sono le cause che possono determinare tali situazioni. Anche in Italia il fenomeno diventa sempre più esteso ed eclatante. Nel 2001, nel corso della Prima conferenza nazionale sulla salute mentale, l’allora Ministro della sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il mobbing è risultato al secondo posto tra i fattori di rischio per malattie mentali, con circa due milioni di vittime, cui fanno seguito circa quattro milioni di familiari coinvolti, anch’essi colpiti da questa grave patologia sociale. Gli effetti sulle vittime sono devastanti: dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento dei suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di mobbing. I disturbi fisici generalmente presenti sono l’ipertensione, l’ulcera, le malattie artrosiche, le malattie della pelle e perfino i tumori.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 436 - PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA IL 21 MARZO 2013 As...Drughe .it
Anche in Italia il fenomeno diventa sempre più esteso ed eclatante. Nel 2001, nel corso della Prima conferenza nazionale sulla salute mentale, l’allora Ministro della sanità, professor Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il mobbing è risultato al secondo posto tra i fattori di rischio per malattie mentali, con circa due milioni di vittime, cui fanno seguito circa quattro milioni di familiari coinvolti, anch’essi colpiti da questa grave patologia sociale. Gli effetti sulle vittime sono devastanti: dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress a cui si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento dei suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di mobbing.
Similar to Mobbing: Serve una legge per un fenomeno in crescita di Fernando Cecchini (20)
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDrughe .it
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
UNIVERSITÀ DI PISA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
I disturbi del sonno giocano un ruolo importante nel disturbo da disadattamento lavorativo, in particolare se questo disturbo consegue ad attività mobbizzanti.
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA Drughe .it
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
Emilia Costa - Flora Ippoliti
Cattedra di Psichiatria, Sapienza Università di Roma
Cattedra di Immunologia sapienza Università di Roma
E’ ormai noto come il “Mobbing è una forma di violenza psicofisica e molestia morale che conduce al degrado delle condizioni di lavoro ed è atta a ledere la salute, la professionalità, la dignità e l’immagine della persona lavoratore …”(Costa E. 2002).
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Drughe .it
I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato, unitamente alle ripercussioni negative sulla salute e sull’economia, interessano un numero estremamente elevato di luoghi di lavoro in Europa (EU-OSHA, 2014a, 2014b). Tra i cambiamenti significativi osservati nei luoghi di lavoro negli ultimi decenni, che hanno portato a nuove sfide per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL), si annoverano gli sviluppi sociopolitici a livello globale, come il diffondersi della globalizzazione e l’instaurarsi di un libero mercato, i progressi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nuovi tipi di accordi in materia contrattuale e di orario di lavoro e gli importanti mutamenti demografici (EU-OSHA, 2007). In un più ampio contesto sociologico, la vita lavorativa risente di una accelerazione del ritmo di vita in generale, che determina un’intensificazione del lavoro, con ritmi costantemente incalzanti, la necessità di eseguire più compiti contemporaneamente (“multitasking”) e il bisogno di acquisire nuove competenze anche soltanto per mantenere lo status quo (Rosa, 2013). Oltre a questi cambiamenti strutturali e a lungo termine, l’attuale crisi economica sta sottoponendo datori di lavoro e lavoratori a una pressione crescente per rimanere competitivi.
È considerato illegittimo, anche qualora non contrasti con specifiche disposizioni, il licenziamento disposto a conclusione di un percorso vessatorio di mobbing.
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Drughe .it
Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.O. – Istituto Diplomatico
Mattinata di sensibilizzazione sul fenomeno del Mobbing
Sala Conferenze Internazionali - Palazzo della Farnesina
Roma, 18 novembre 2009
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi (Ricercatore confermato e Professore aggregato di Psichiatria - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Università Cattolica del Sacro Cuore Roma).
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Il termine mobbing ha una derivazione anglosassone; il verbo è “to mob” che significa affollarsi intorno a qualcuno, ed anche assalire, malmenare e aggredire. Diretto derivato di una comune espressione latina, mobile vulgus (folla tumultuante), che identificava la situazione tipica di una marcia o di un evento caratterizzato dalla presenza di persone con la cattiva abitudine di muoversi in modo disordinato spingendo ed urtando i vicini. Il dizionario Treccani ci ricorda che la parola viene usata in etologia per indicare il comportamento messo in atto da un gruppo di potenziali prede nei confronti di un predatore, per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco. Ed infatti il primo ad usare tale termine è stato proprio un etologo, Konrad Lorenz, all’inizio degli anni ’70, per descrivere il comportamento di alcuni animali che si coalizzano contro un componente del gruppo per escluderlo ed isolarlo.
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Drughe .it
DEFINIZIONE DI MOBBING PSICOSOCIALE
“Atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale che portano ad un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore e della lavoratrice”
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Funzione Pubblica
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
(Lavoro@Confronto - Numero 22 - Luglio/Agosto 2017)
In Italia il mobbing sta assumendo proporzioni significative e per molti aspetti allarmanti in ciò accentuato anche dalla crisi economica e la crescente disoccupazione che diventano fardelli sempre più pesanti per quei lavoratori che sono fatti oggetto di soprusi e sono per certi versi costretti a subirli per paura di perdere il posto di lavoro.
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Drughe .it
Uno studio dell’Università Statale di Milano osserva come un singolo evento stressante possa causare modificazioni a lungo termine nella trasmissione nervosa e nella struttura dei circuiti neuronali, aprendo nuove vie per la gestione del Disturbo Post‐traumatico da Stress.
Milano, 14 novembre 2016 ‐ Lo stress causato da vari fattori ambientali (traumi, eventi naturali, stress psicologico, etc.) è considerato un fattore di rischio importante per numerose malattie, in particolare le malattie neuropsichiatriche e neurodegenerative. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry (del gruppo Nature), ha dimostrato che un solo evento stressante può causare effetti a lungo termine nella corteccia cerebrale. La ricerca è stata coordinata da Laura Musazzi e Maurizio Popoli, del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...Drughe .it
Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale, in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa (mobbing e straining).
Presentata il 14 marzo 2014
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La Repubblica promuove incontri tra i diversi soggetti del mercato del lavoro al fine di sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati al rispetto della normativa in materia dei reati di mobbing e di straining.
ART. 2.
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
« ART. 582-bis. – (Mobbing e straining). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se la condotta di cui al primo comma è realizzata con un’unica azione, il reato è punito con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Il delitto è procedibile d’ufficio».
Mobbing: elementi costitutivi e onere della provaDrughe .it
MOBBING: una serie di atti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da
parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di
persecuzione e di emarginazione, finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
Mobbing da parte del dirigente scolastico, la storia di un’insegnante che ha vinto
Quello che a breve andrete a leggere non è una favola tantomeno un romanzo ma semplicemente una storia di vita vissuta, dolorosa, molto comune (più di quanto non si pensi), complessa e ricca di cattiverie, così come solo la mente umana è capace di sviluppare. La voglio rendere pubblica per dare coraggio a chi può condividere o ha già condiviso questo percorso, per dire che il mobbing si può combattere, si può sconfiggere. Per farlo però è necessario avere fiducia e autostima; il mobizzato non ha problemi psicologici, è principalmente una vittima. Poiché la mente umana, attraverso la memoria compatta gli avvenimenti, ne cancella quelli poco piacevoli, è necessario per prima cosa prendere appunti, annotare tutto quello che accade, giorno per giorno, episodio con episodio, registrare gli orari in cui i fatti accadono e le persone presenti.
Esordisce così la professoressa Giovanna Piga nel suo racconto inviato alla redazione di “OggiScuola.it” in cui parla di un momento delicato della sua vita. Una storia fatta di mobbing da parte del dirigente scolastico, anni di bugie e calunnie che alla fine hanno visto trionfare l’insegnante in tribunale. Il Miur è stato condannato a risarcire la docente per il danno biologico subito. “Io – scrive la docente – ho pagato un prezzo alto: la serenità che per anni è venuta a mancare ma sono stata ripagata da tanta solidarietà che è vero non è arrivata dall’ufficio ma ciò che conta è il risultato”. Una storia fatta di ansie, dolori, tachicardia e visite dalla psichiatra, anni che hanno devastato l’insegnante che per raccontare la sua vittoria, ma soprattutto i suoi dolori, ha scelto di scrivere, mettere nero su bianco quelle sofferenze e condividerle.
tratto da: oggiscuola.com
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...Drughe .it
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti preventivi clinici e normativi-giuridici. Le soluzioni possibili.”
Milano, 7 Giugno 2016
Necessità dell’inserimento nel codice penale del reato di vessazioni sul lavoro
Il problema è quello dell’opportunità che tutte le condotte illecite che - forse con eccessiva semplificazione- sono comunemente conosciute come mobbing, debbano o meno essere oggetto dell’attenzione del legislatore penale. Parto da una mia profonda convinzione: ritengo necessario un intervento legislativo che dia disciplina unitaria e rigorosa completa a tale problema. Infatti sino ad oggi l’impressione degli addetti ai lavori è che il mobbing sia un concetto elaborato dalla giurisprudenza ma,colpevolmente, poco considerato dal legislatore.
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...
Mobbing: Serve una legge per un fenomeno in crescita di Fernando Cecchini
1. Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale - 70% Roma
TRIMESTRALE DI CULTURA E INFORMAZIONE SINDACALE DELLA FEDERAZIONE CISL UNIVERSITÀ
Anno XVIII - N. 2/2014
Aprile - Giugno
2. Sindacato Università20
“Mobbing”: è un termine inglese comparso nel
nostro Paese la fine del secolo scorso proveniente
dal nord Europa, ha sostituito l’italiano “violenza
morale”, ma non è usato dai Paesi di lingua anglo-
sassone che preferiscono termini quale work
abuse, harassment o simili. In Italia il mobbing,
quale fenomeno, ha avuto grandissima notorietà
nella prima decade di questo secolo anche se pochi
ne conoscevano e ne conoscono il reale significato.
Secondo la più recente statistica (Eurispes Rap-
porto Italia 2013) il 23,5% dei lavoratori dichiara di
aver subìto almeno una volta forme di sopruso o
persecuzione da parte del datore di lavoro, colle-
ghi, e incredibile da parte di sottoposti; comunque
i superiori restano i principali responsabili delle
azioni di mobbing. Nella realtà possiamo dire che
è un fenomeno diffusissimo ed in espansione i cui
valori reali non conosceremo mai. Dal 2000 al 2010
tutte le parti politiche del nostro Paese, al solo
scopo di dimostrarsi sensibili al problema sociale
in questione, hanno finalizzato decine di proposte
di legge di cui chiaramente nessuna è andata in
porto. La mancanza di tale normativa, cioè la man-
canza di una precisa definizione, fa da cassa di ri-
sonanza alla più totale confusione per cui abbiamo
moltissimi lavoratori convinti di essere mobbiz-
zati, e non lo sono, altri invece non sanno di es-
serlo. Solo di recente per avere un minimo di chia-
rezza, dinanzi ad un fenomeno che grazie alla crisi
si sta espandendo a macchia d’olio, la cassazione
ha sentenziato qualcosa che personalmente defini-
rei “meglio di niente”.
Nella sentenza n. 87 del 10 gennaio 2012 la Corte di
Cassazione ha così chiarito:
“il mobbing consiste in una condotta del datore di lavoro
sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del
dipendente sul luogo di lavoro, che si risolve in sistema-
tici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per as-
sumere forme di prevaricazione o di persecuzione psico-
logica, da cui può conseguire la mortificazione morale e
l´emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del suo
equilibrio fisio-psichico e della sua personalità”.
Ed aggiunge ancora: “ai fini della configurabilità della
condotta lesiva sono rilevanti:
– la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento
persecutorio;
– l’evento lesivo della salute o della personalità del di-
pendente;
– la molteplicità di comportamenti di carattere persecu-
torio, illeciti o anche leciti se considerati singolar-
mente, che siano stati posti in essere in modo sistema-
tico e prolungato contro il dipendente con intento
vessatorio;
– il nesso tra la condotta del datore o del superiore ge-
rarchico e il pregiudizio all’integrità psicofisica del la-
voratore”.
L‘orientamento e dottrinale e giurisprudenziale
più recente configura il mobbing anche nei casi in
cui lo stesso non abbia determinato l’insorgenza di
patologie, anche se è altrettanto vero che almeno
nella frequenza dei casi denunciati il mobbing ab-
bia determinato disturbi di vario tipo quali: ansia,
crisi di panico, sindromi depressive, difficoltà di
concentrazione, disturbi del sonno, perdita di me-
moria e così via. Nell’attuale contesto lavorativo,
dove domina la perdita dei posti di lavoro, il ricor-
M O B B I N G
Serve una legge per un
fenomeno in crescita
di Fernando Cecchini - Responsabile Sportello Disagio Lavorativo
Fernando Cecchini
3. Sindacato Università 21
rere al mobbing quale ancora di difesa dalle umane
prepotenze è andato via via scemando, ci si è resi
conto che avere giustizia portando giuste rivendi-
cazioni in tribunale è tutt’altro che semplice, così
come è ben difficile ottenere risarcimenti. Ciò, in
mancanza di alternative, costringe il lavoratore ad
accettare qualsiasi trattamento pur di portare a
casa di che vivere. Per altro l’affermare da parte del
lavoratore di essere vittima di mobbing è una pe-
sante inesattezza in quanto tale riconoscimento
spetta solo al magistrato dopo aver vagliato i fatti;
aggiungo però che nel lavoratore esiste una forte
sofferenza per il vissuto per cui sarebbe più giusto
definirlo vittima di “disagio lavorativo”. Secondo
l’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul
Lavoro con questo termine si identifica la soffe-
renza che ha origine da una serie di tematiche che
vanno dallo stress dovuto a disorganizzazioni lavo-
rative, al mobbing causato da ripetute molestie
morali, al burnout provocato dalla delusione pro-
fessionale, alle molestie sessuali, a casi di umilia-
zione e prepotenza e a violazioni contrattuali.
In un recente convegno INAIL, il direttore generale
Giuseppe Lucibello ha illustrato la diminuzione di
denunce relative ad infortuni mortali ma ha sotto-
lineato l’aumento delle malattie professionali: 46.000
denunce nel 2012 e 51.000 nel 2013. Tra queste c’è
l’emersione delle patologie muscolo scheletriche e
delle patologie di origine psicosociale. Come ho
potuto rilevare di recente tramite l’attività dello
Sportello la situazione è grandemente cambiata,
quando il fenomeno mobbing è esploso, le vittime
preferenziali erano i livelli più elevati e più retribuiti
del settore privato ed in parte anche del pubblico; ti-
picamente i quadri o gli impiegati di alto livello con
una età intorno ai 50 anni, troppo giovani per an-
dare in pensione e troppo vecchi per rimanere in
azienda. Il persecutore (o mobber) era tipicamente
la direzione aziendale/capo. Oggi la crisi ha mutato
almeno in parte anche le figura del mobber; la no-
vità è che spesso i mobbers sono i lavoratori stessi,
soprattutto nelle piccole realtà, i quali coalizzati tra
di loro puntano all’espulsione di un collega al fine
di garantire l’ingresso ad un altro di loro gradi-
mento, parente, figlio, convivente o altro. Anche la
tipologia si è differenziata. Oggi vengono colpite an-
che le professioni più umili, addetti pulizie, facchi-
naggio ecc. indipendentemente dall’età. Tra i motivi
scatenanti è la mentalità aziendale dove “nessuno è
indispensabile”, non sono più valide né esperienza
né capacità, per cui nell’ottica di un maggior ri-
sparmio tutti possono essere colpiti, sostituiti, rim-
piazzati da professionalità nettamente meno valide,
questo grazie anche a più vantaggiose tipologie
contrattuali. Tipicamente la “vittima” è una persona
onesta, incapace di coalizzarsi per nuocere a terzi,
spesso è brillante, creativa, con maggior esperienza,
non accetta pratiche illegali. A volte la ragione sca-
tenante è il ritorno dalla maternità, l’essere portatore
di disabilità, il non aver accettato molestie sessuali,
l’essere omosessuale, di altra nazionalità o religione,
a volte è la figura introversa del “capo”, che sia
proprietario o responsabile, che si sente onnipotente
e a cui tutto è dovuto.
Va aggiunto che le lavoratrici sono le più colpite, la
loro presenza allo “sportello” è mediamente del
65% valore elevato tenendo presente che la presenza
femminile nel mondo del lavoro è del 35%.
Rispetto al passato sono fortemente diminuiti i la-
voratori che in cerca di tutela si rivolgono allo Spor-
tello d’Ascolto sindacale. Il contatto in passato av-
veniva per avere giustizia e capire come
comportarsi magari sulla scia di una qualche sen-
tenza di successo. Con la parola mobbing tutto sem-
brava più semplice si era trovata una forma di pa-
nacea, ti accuso di mobbing e avrò giustizia, magari
poi trovo anche un nuovo posto di lavoro. Ora tutto
è cambiato, innanzi tutto è quasi impossibile trovare
una nuova occupazione e l’arrivare a soluzione è
difficile, per cui il contatto con lo sportello avviene
solo nei casi in cui si è certi dell’imminente licenzia-
mento. Più spesso incontro vittime di situazioni
impossibili certe di non avere un nuovo lavoro, ma
con la determinazione di non voler rientrare in
azienda. Questo scenario riguarda principalmente
il settore privato, nel pubblico spesso dinanzi a si-
tuazioni pesantemente negative si sopporta al fine
di conservare il posto di lavoro.
A vantaggio del pubblico impiego, previsti dai con-
tratti, abbiano i “Comitati Unici di Garanzia per le
pari opportunità”, tali comitati lavorano per preve-
nire le discriminazioni dovute non soltanto al ge-
nere, ma anche all’età, alla disabilità, all’origine et-
nica, alla lingua, alla razza e, per la prima volta,
all’orientamento sessuale. I CUG assumono tutte le
funzioni che la legge ed i contratti collettivi attribui-
vano ai “Comitati per le Pari Opportunità” ed ai
“Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing” e
rappresenteranno un interlocutore unico, più effi-
cace e completo al quale i lavoratori potranno rivol-
gersi nel caso subiscano una discriminazione e vo-
gliano porvi rimedio.
A fronte del dilagare di questi fenomeni la CISL dal
2000 ha posto a disposizione dei lavoratori lo “Spor-
tello d’Ascolto” la cui attività si configura come un
servizio gratuito pensato per rispondere alle proble-
matiche lavorative della cittadinanza. Lo Sportello
si pone l’obiettivo di fornire consulenza e/o sup-
porto in situazioni di difficoltà. I lavoratori possono
condividere i propri vissuti e rileggerli secondo le
modalità più adeguate grazie all’aiuto di un profes-
sionista esperto in problematiche del lavoro; ciò
permette di trovare soluzioni che da soli non si è in
grado di scorgere. Spesso è importante poter chie-
dere una risposta ad una figura capace di ascoltare,
comprendere, incoraggiare e sostenere; figura a
4. Sindacato Università22
volte difficile da trovare nella società odierna. Que-
sto contatto, favorendo una riflessione attiva sulle
problematiche e le difficoltà personali, permette di
trovare le risorse più adeguate per far fronte ad
una determinata situazione. L’insoddisfazione del
lavoratore per la situazione vissuta si manifesta ge-
neralmente attraverso particolari stati d’animo, so-
matizzazioni e reazioni comportamentali causa di
serie patologie. Il colloquio viene svolto, normal-
mente previo appuntamento ed in forma indivi-
duale; gli operatori possono essere contattati in vari
modi: e-mail, telefonicamente o visitandoli presso la
Sede CISL previo appuntamento. In funzione del-
l’etica che li contraddistingue gli operatori garanti-
scono l’assoluta riservatezza, sia per quanto ri-
guarda le modalità che i contenuti delle
conversazioni, in rispetto alla legge sulla privacy.
Nell’incontro il lavoratore espone i suoi problemi,
da questi è importante comprendere se esiste un at-
teggiamento persecutorio finalizzato o viceversa si
tratta di cattiva organizzazione del lavoro; in fun-
zione di questo viene suggerito il comportamento
da tenere per migliorare il rapporto con l’azienda.
Se necessario, in accordo con il lavoratore, l’opera-
tore contatterà le strutture sindacali preposte cer-
cando, con il loro intervento, di risolvere le contro-
versie tramite una mediazione con i responsabili
dell’azienda. Nel caso di situazioni particolari, qua-
lora le opere di mediazione non abbiano avuto esito
o non siano possibili, l’operatore seguirà costante-
mente lo sviluppo della vicenda suggerendo solu-
zioni per giungere al miglior compromesso. Per far
questo, grazie alla decennale esperienza, l’operatore
può rivolgersi a giuslavoristi, medici del lavoro,
medici competenti, medici legali, SPRESAL, Ispet-
torato del Lavoro, Centri del Disagio Lavorativo, Si-
stema Sanitario Nazionale/ASL, naturalmente alle
strutture CISL sul territorio e quant’altro al fine di
porre l’azienda dinanzi alle proprie responsabilità.
Gli ottimi risultati conseguiti sino ad ora incorag-
giano a portare avanti questo progetto che si è rive-
lato essere una valida opportunità per instaurare un
clima di sempre maggior benessere nell’ambiente
lavorativo. Lo Sportello, con obiettivi di preven-
zione, è quindi un servizio di promozione della sa-
lute intesa nel senso più ampio che ne dà l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità: “benessere fisico,
psichico, socio-relazionale in ambiente di lavoro”.
Quale prevenzione al fenomeno mobbing, secondo
una parte della giurisprudenza, il D.lgs. 81/08 dedi-
cato alla salute e sicurezza in ambiente di lavoro do-
vrebbe essere un valido ostacolo al fenomeno. Il
D.lgs. 81/08 all’articolo 28: Oggetto della valutazione
dei rischi, prevede:
“1. La valutazione ... deve riguardare tutti i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi com-
presi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti
a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ac-
cordo europeo dell’8 ottobre 2004”.
Tale accordo si è concluso l’8 ottobre 2004 a livello
europeo ed è stato firmato il 9 giugno 2008 da:
CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO e CGIL,
CISL, UIL.
Nel testo si fa esplicitamente riferimento allo stress
generato dalla tipologia di lavoro e da come esso è
organizzato su cui il datore di lavoro deve interve-
nire preventivamente valutandone il rischio; per
cui esclude tassativamente il mobbing in ogni sua
forma di attuazione
Circa la valutazione dello Stress Lavoro Correlato la
“Commissione Consultiva Permanente per la Salute
e Sicurezza sul Lavoro” ha dato le seguenti indica-
zioni: il datore di lavoro e le altre figure aziendali
preposte, al fine di valutare l’esistenza dello SLC
debbono prendere in esame non singoli lavoratori,
ma gruppi omogenei per mansioni o partizioni la-
vorative che risultino esposti a rischio stress dello
stesso tipo secondo una individuazione che ogni da-
tore di lavoro può autonomamente effettuare in ra-
gione di una effettiva organizzazione aziendale (es.
turnisti, particolari settori ecc.). Sempre su indica-
zione della Commissione esiste una precisa proce-
dura esecutiva che prevede più passaggi al fine di
eliminare organizzazioni aziendali stressoggene
Per dirlo più semplicemente per mobbing si intende
la somministrazione di una serie di violenze morali,
o atteggiamenti persecutori, possibili causa di stress
verso, normalmente, una singola vittima. Per stress
lavoro correlato si intende la somministrazione di
un pesante e disorganizzato carico di lavoro, di cui
non ne risente solo un singolo, ma un gruppo omo-
geneo di lavoratori, questo al fine di dar luogo alla
procedura valutativa ed eliminazione delle anoma-
lie organizzative.
Per cui se solo un singolo lavoratore, parte di un
gruppo omogeneo è l’unico a rimanere vittima di
stress da lavoro questa situazione non merita di es-
sere valutata e non sarà riportata nel DVR (Docu-
mento Valutazione dei Rischi) così come dispone il
D.lgs. 81/08. Su questo parte della magistratura non
è d’accordo in quanto secondo l’articolo del cc 2187-
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio del-
l’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie ha tutelare l’in-
tegrità fisica e la personalità morale dei prestatori di la-
voro” Per cui è evidente che anche nel singolo caso
il datore di lavoro deve intervenire qualsiasi sia la
causa dello stress.
Concludo questa breve esposizione circa le proble-
matiche di un mondo del lavoro sempre più difficile
e sempre più lontano da quanto previsto dall’Art.
41 della nostra Costituzione “L’iniziativa economica
privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con
l’utilità; sociale o in modo da recare danno alla si-
curezza, alla libertà, alla dignità umana”.