10/06/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 46 - Supplemento n. 1Maria Vaudo
Deliberazione 23 aprile 2014, n. 215
Individuazione di corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs n. 42/2004 e dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 24/1998. Rettifica ed adeguamento della ricognizione del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua di cui all'art. 142 c.1 lettera c) e relativa fascia di protezione come graficizzata nella Tav. B del P.T.P.R. adottato, sulla base delle richieste e segnalazioni fornite dalle Amministrazioni comunali. Adeguamento della graficizzazione, di cui alla Tav. B del P.T.P.R. adottato, del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua della provincia di Viterbo, per gli affluenti già riconosciuti irrilevanti ai fini paesaggistici con precedenti provvedimenti, sulla base delle segnalazioni delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 35, comma 23, delle Norme del P.T.P.R.
Pubblicazione DGR n. 215 del 24.3.2014 riguardante l'accertamento ricogntivo dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico e l'individuazione di tratti irrilevanti
DGR n. 215 del 24.3.2014 riguardante la “Individuazione di corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D.Lgs n. 42/2004 e dell’art. 7, comma 3, della L.R. n. 24/1998. Rettifica ed adeguamento della ricognizione del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua di cui all’art. 142 c.1 lettera c) e relativa fascia di protezione come graficizzata nella Tav. B del P.T.P.R. adottato, sulla base delle richieste e segnalazioni fornite dalle Amministrazioni comunali. Adeguamento della graficizzazione, di cui alla Tav. B del P.T.P.R. adottato, del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua della provincia di Viterbo, per gli affluenti già riconosciuti irrilevanti ai fini paesaggistici con precedenti provvedimenti, sulla base delle segnalazioni delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 35, comma 23, delle Norme del P.T.P.R.”.
Sul BURL n. 46 del 10.6.2014, Supplementi 1 e 2 , consultabile sul sito della Regione Lazio, è pubblicata la deliberazione di GR n. 215 del 24.3.2014 concernente la tutela dei corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico.
La Deliberazione fa seguito ad altri analoghi provvedimenti di Giunta Regionale concernenti l’accertamento ricognitivo e la rappresentazione cartografica del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua nonché l’esclusione del vincolo medesimo per i corsi d’acqua irrilevanti sotto il profilo paesaggistico.
Il provvedimento costituisce, tramite la partecipazione delle Amministrazioni comunali, parte integrante del procedimento di formazione del PTPR adottato e contribuisce ad uno dei compiti del Piano Paesaggistico ai sensi dell’art. 143 c) del Codice : la ricognizione delle “aree tutelate per legge” e la loro rappresentazione in scala idonea alla identificazione .
Il Dirigente
Arch. Giuliana De Vito
VEDI ANCHE
BURL n.46 del 10 giugno 2014. S.O. nn.1 e 2
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009Luca Biancucci
Relazione su: ruoli e funzioni dei nuovi strumenti dopo la L.R. 06/2009, la natura "conformativa" o meno dei nuovi strumenti, la salvaguardia e la disciplina transitoria tra vecchi e nuovi strumenti. Corso di aggiornamento L’ICI e le aree fabbricabili
Risposte dell'amministrazione comunale alle riserve vincolanti del Servizio Pianificazione Territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sul nuovo Piano regolatore generale comunale di Pordenone adottato dal Consiglio comunale del 7 luglio 2015
10/06/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 46 - Supplemento n. 1Maria Vaudo
Deliberazione 23 aprile 2014, n. 215
Individuazione di corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs n. 42/2004 e dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 24/1998. Rettifica ed adeguamento della ricognizione del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua di cui all'art. 142 c.1 lettera c) e relativa fascia di protezione come graficizzata nella Tav. B del P.T.P.R. adottato, sulla base delle richieste e segnalazioni fornite dalle Amministrazioni comunali. Adeguamento della graficizzazione, di cui alla Tav. B del P.T.P.R. adottato, del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua della provincia di Viterbo, per gli affluenti già riconosciuti irrilevanti ai fini paesaggistici con precedenti provvedimenti, sulla base delle segnalazioni delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 35, comma 23, delle Norme del P.T.P.R.
Pubblicazione DGR n. 215 del 24.3.2014 riguardante l'accertamento ricogntivo dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico e l'individuazione di tratti irrilevanti
DGR n. 215 del 24.3.2014 riguardante la “Individuazione di corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D.Lgs n. 42/2004 e dell’art. 7, comma 3, della L.R. n. 24/1998. Rettifica ed adeguamento della ricognizione del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua di cui all’art. 142 c.1 lettera c) e relativa fascia di protezione come graficizzata nella Tav. B del P.T.P.R. adottato, sulla base delle richieste e segnalazioni fornite dalle Amministrazioni comunali. Adeguamento della graficizzazione, di cui alla Tav. B del P.T.P.R. adottato, del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua della provincia di Viterbo, per gli affluenti già riconosciuti irrilevanti ai fini paesaggistici con precedenti provvedimenti, sulla base delle segnalazioni delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 35, comma 23, delle Norme del P.T.P.R.”.
Sul BURL n. 46 del 10.6.2014, Supplementi 1 e 2 , consultabile sul sito della Regione Lazio, è pubblicata la deliberazione di GR n. 215 del 24.3.2014 concernente la tutela dei corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico.
La Deliberazione fa seguito ad altri analoghi provvedimenti di Giunta Regionale concernenti l’accertamento ricognitivo e la rappresentazione cartografica del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua nonché l’esclusione del vincolo medesimo per i corsi d’acqua irrilevanti sotto il profilo paesaggistico.
Il provvedimento costituisce, tramite la partecipazione delle Amministrazioni comunali, parte integrante del procedimento di formazione del PTPR adottato e contribuisce ad uno dei compiti del Piano Paesaggistico ai sensi dell’art. 143 c) del Codice : la ricognizione delle “aree tutelate per legge” e la loro rappresentazione in scala idonea alla identificazione .
Il Dirigente
Arch. Giuliana De Vito
VEDI ANCHE
BURL n.46 del 10 giugno 2014. S.O. nn.1 e 2
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009Luca Biancucci
Relazione su: ruoli e funzioni dei nuovi strumenti dopo la L.R. 06/2009, la natura "conformativa" o meno dei nuovi strumenti, la salvaguardia e la disciplina transitoria tra vecchi e nuovi strumenti. Corso di aggiornamento L’ICI e le aree fabbricabili
Risposte dell'amministrazione comunale alle riserve vincolanti del Servizio Pianificazione Territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sul nuovo Piano regolatore generale comunale di Pordenone adottato dal Consiglio comunale del 7 luglio 2015
REGIONE TOSCANA - 2007_2010 - PRSE Piano regionale dello sviluppo economicoBTO Educational
REGIONE TOSCANA - 2007_2010
PRSE
Piano regionale dello sviluppo economico
Il Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) per gli anni 2007–2010 programma e
realizza, in attuazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi
regionali in materia di attività produttive), le politiche di sviluppo economico in materia di
industria, artigianato, commercio, cooperazione e turismo e delle altre attività produttive del
settore secondario e terziario. Il Piano mette in atto, nel proprio ambito di intervento, le
proposte contenute nel nuovo Programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010,
sperimentando e approfondendone le linee strategiche individuate nei Programmi strategici
integrati. Esso inoltre recepisce gli obiettivi delle politiche comunitarie nel campo delle politiche
economiche e di coesione, nel quadro del processo di Lisbona e di Goteborg e dà attuazione ai
Progetti integrati regionali (PIR) di riferimento definiti nel PRS, ed in particolare:
Lo spazio regionale della ricerca e dell’innovazione (sottoprogetto 2)
Internazionalizzazione, cooperazione, promozione, marketing territoriale
Distretto integrato regionale
Innovazione e sostenibilità dell’offerta turistica e commerciale
Anza' il piano aria copiato assessore interlandi corregge i refusi Pino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA Coordinatore PIANO QUALITA 'DELL'ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI "puo ritenersi accertato il Che Il Piano (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva in sé non ERRORI comunque vistose copiature di ONU piano di Altra Regione. Appare Evidente Che Gli ERRORI del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria non potevano Essere Semplici refusi, Giacchè non potrebbe giustificarsi Logicamente la Creazione ad hoc di Una Commissione Composta da tre soggetti Che ha Lavorato a quattro MESI la correzione di Elaborato delle Nazioni Unite per di APPENA 385 pages Compresi Gli Allegati. Nello Stesso decreto di correzione Relativo al pianoforte SI Legge di Comunità Montane argini fi Fiumi e Canali Intero teritorio pianeggiante della Regione, bacino archeologico padano. Puo pertanto ritenersi accertato il Che Il Piano conteneva in sé non ERRORI, comunque vistose copiature di u piano di Altra Regione .... Tribunale di Palermo Sentenza di condanna a SALVATORE ANZA? Alla pena di 1 anno e 8 Mesi di reclusione n. 5455/18 ottobre 2012 http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
Regione Lazio, delibera m 654 sulla certificazone energeticaidealistait
La regione Lazio ha pubblicato la delibera n 654 con la quale ha approvato l'attuazione del regolamento regionale n 6/2012 sulla certificazione energetica
Regione sicilia gullo decreto fondo pac iii 172 mila693euro 2 centesimi rag...Pino Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Munnezza sparsa in giro in ogni angolo del paese
Per noi queste piccole e grandi discariche a cielo aperto è tranquillizzante, ci dà modo di non andare in “astinenza”.
Al mattino ci svegliamo e scendiamo in paese è bello munnezza dappertutto, camminiamo sui marciapiedi giocando a scansare sacchetti di munnezza abban donati è un po’ come nei versi della canzone di Gaber l’uomo che cerca di scansare ,saltellando, le righe della pavimentazione.
A volte passeggiando mi distraggo ed ecco che do una testata al sacchetto che penzola dalla corda del balcone.
Che bello anche oggi sono “coperto”.
Nel rileggere le dichiarazioni del Sindaco di Palermo che la mafia fa affari anche sulla munnezza.
Mi viene da pensare:la mafia fa affari sulla droga, come fa affari sulla munnezza!!!!!
Questo ci rassicura di sicuro non andremo mai in “astinenza”
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
REGIONE TOSCANA - 2007_2010 - PRSE Piano regionale dello sviluppo economicoBTO Educational
REGIONE TOSCANA - 2007_2010
PRSE
Piano regionale dello sviluppo economico
Il Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) per gli anni 2007–2010 programma e
realizza, in attuazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi
regionali in materia di attività produttive), le politiche di sviluppo economico in materia di
industria, artigianato, commercio, cooperazione e turismo e delle altre attività produttive del
settore secondario e terziario. Il Piano mette in atto, nel proprio ambito di intervento, le
proposte contenute nel nuovo Programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010,
sperimentando e approfondendone le linee strategiche individuate nei Programmi strategici
integrati. Esso inoltre recepisce gli obiettivi delle politiche comunitarie nel campo delle politiche
economiche e di coesione, nel quadro del processo di Lisbona e di Goteborg e dà attuazione ai
Progetti integrati regionali (PIR) di riferimento definiti nel PRS, ed in particolare:
Lo spazio regionale della ricerca e dell’innovazione (sottoprogetto 2)
Internazionalizzazione, cooperazione, promozione, marketing territoriale
Distretto integrato regionale
Innovazione e sostenibilità dell’offerta turistica e commerciale
Anza' il piano aria copiato assessore interlandi corregge i refusi Pino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA Coordinatore PIANO QUALITA 'DELL'ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI "puo ritenersi accertato il Che Il Piano (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva in sé non ERRORI comunque vistose copiature di ONU piano di Altra Regione. Appare Evidente Che Gli ERRORI del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria non potevano Essere Semplici refusi, Giacchè non potrebbe giustificarsi Logicamente la Creazione ad hoc di Una Commissione Composta da tre soggetti Che ha Lavorato a quattro MESI la correzione di Elaborato delle Nazioni Unite per di APPENA 385 pages Compresi Gli Allegati. Nello Stesso decreto di correzione Relativo al pianoforte SI Legge di Comunità Montane argini fi Fiumi e Canali Intero teritorio pianeggiante della Regione, bacino archeologico padano. Puo pertanto ritenersi accertato il Che Il Piano conteneva in sé non ERRORI, comunque vistose copiature di u piano di Altra Regione .... Tribunale di Palermo Sentenza di condanna a SALVATORE ANZA? Alla pena di 1 anno e 8 Mesi di reclusione n. 5455/18 ottobre 2012 http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
Regione Lazio, delibera m 654 sulla certificazone energeticaidealistait
La regione Lazio ha pubblicato la delibera n 654 con la quale ha approvato l'attuazione del regolamento regionale n 6/2012 sulla certificazione energetica
Regione sicilia gullo decreto fondo pac iii 172 mila693euro 2 centesimi rag...Pino Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Munnezza sparsa in giro in ogni angolo del paese
Per noi queste piccole e grandi discariche a cielo aperto è tranquillizzante, ci dà modo di non andare in “astinenza”.
Al mattino ci svegliamo e scendiamo in paese è bello munnezza dappertutto, camminiamo sui marciapiedi giocando a scansare sacchetti di munnezza abban donati è un po’ come nei versi della canzone di Gaber l’uomo che cerca di scansare ,saltellando, le righe della pavimentazione.
A volte passeggiando mi distraggo ed ecco che do una testata al sacchetto che penzola dalla corda del balcone.
Che bello anche oggi sono “coperto”.
Nel rileggere le dichiarazioni del Sindaco di Palermo che la mafia fa affari anche sulla munnezza.
Mi viene da pensare:la mafia fa affari sulla droga, come fa affari sulla munnezza!!!!!
Questo ci rassicura di sicuro non andremo mai in “astinenza”
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
Nella delibera della Regione Emilia-Romagna si legge che - come ha detto in commissione l'assessore regionale Irene Priolo - a dicembre la Regione prevedeva 130mila tonnellate.
Imprese commerciali e turistiche: bando della Regione Emilia-Romagna per riqu...Parma Couture
Scadenza: 15/07/2014
Attività III.1.2 Sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali volti al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti rinnovabili
Il bando - approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 438 del 31 marzo 2014 - mette a disposizione 7 milioni di euro per sostenere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale, in particolare dei settori del commercio e del turismo, attraverso il cofinanziamento di interventi finalizzati a promuovere il risparmio energetico, l’uso efficiente dell’energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili.
Possono fare domanda le piccole e medie imprese, compresi i consorzi e/o le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa o di associazione temporanea d’impresa, aventi sede operativa in Emilia-Romagna (intesa come sede in cui si svolge l’attività economica e in cui saranno realizzati gli interventi agevolabili ai fini del bando). Per quanto riguarda il settore del turismo, possono presentare domanda le imprese appartenenti alle categorie definite negli articoli 5-11 di cui alla legge regionale 16/2004 (strutture ricettive alberghiere, extraalberghiere e strutture ricettive all’aria aperta). Per quanto riguarda il settore del commercio, la misura si rivolge alle imprese che esercitano attività all’ingrosso o al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. Sono inoltre ammesse le imprese la cui attività rientra nelle categorie definite come stabilimenti balneari, discoteche e sale da ballo.
Tra gli investimenti ammissibili figurano: interventi integrati di risparmio energetico o di miglioramento dell’efficienza energetica e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. I progetti presentati, per essere ammessi, dovranno comportare una spesa non inferiore a 20mila euro. Il contributo regionale è concesso nell’ambito della regola del “de minimis”, nella misura massima del 40% delle spese ammesse e fino ad un massimo di 150.000 euro.
Le domande possono essere presentate esclusivamente on line – attraverso l'applicativo web che sarà reso disponibile sui siti regionali Por Fesr 2007-2013, Er Imprese e Er Energia – dal 5 maggio 2014 e fino al 15 luglio 2014. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese dovranno essere sostenute a partire dal 1° settembre 2013. Gli interventi dovranno essere avviati entro 2 mesi ed essere conclusi – salvo proroghe – entro 8 mesi dalla data di concessione del contributo.
Novità di legislazione ambientale da gazzetta italiana e UE e le sentenza della corte di giustizia UE e della corte costituzionale pubblicate nel mese di Novembre 2020
Novità su studi scientifici e documenti ufficiali delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali in materia ambientali nel mese di Ottobre 2020
Poteri sindacali in materia di prevenzione nella tutela della salute pubblicaMarco Grondacci
Analisi dei poteri del Sindaco nella tutela della salute pubblica nei procedimenti ambientali di AIA. Il Parametro salute pubblica nei procedimenti di VIA. Come disciplinare le emissioni odorigene
1. Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica
Con il DDL in oggetto la Regione Liguria intende dare attuazione alle disposizioni statali in materia
di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), contenute nella parte I (articoli da 1 a 3 sexies) e II
(articoli da 4 a 18) del Dlgs 152/2006 e s.m. di recepimento della Direttiva della Comunità Europea
2001/42/CE sulla VAS in vigore dal 21/7/2004.
Come noto attualmente in Liguria vige una disciplina transitoria, introdotta in attesa
dell’emanazione di apposita normativa regionale, costituita dall’articolo 46 della l.r. 12 Aprile 2011
n. 10 che ha sostituito l’originario articolo 46 della l.r. 28 Aprile 2008 n. 10 il quale, a sua volta, era
già stato modificato dall’articolo 5 della l.r. 1 Luglio 2008 n. 20.
Detto articolo 46, nella sua attuale formulazione, stabilisce che fino all’emanazione della normativa
regionale in materia di VAS, per i piani, i programmi e le loro varianti rientranti nel campo di
applicazione della VAS o della verifica di assoggettabilità a VAS come definito dall’articolo 6
commi 2, 3 e 3 bis del Dlgs n. 152/2006 e s.m. ed il cui procedimento di formazione sia stato
avviato prima della entrata in vigore della l.r. n. 10/2008, la procedura di VAS o di verifica di
assoggettabilità è regolata dalle disposizioni statali del Dlgs 152 sopra richiamato. Per effetto della
emanazione del ridetto articolo 46 è stata, quindi, sancita l’applicazione della procedura di
VAS/verifica di assoggettabilità anche nei confronti dei piani e programmi il cui procedimento di
formazione fosse stato avviato prima del 31-07-2007, data di entrata in vigore delle disposizioni
statali sulla VAS come modificate dal Dlgs n. 4/2008 in sostituzione di quelle originarie del Dlgs n.
152/2006.
Ciò premesso, l’articolato proposto dal DDL in esame si prefigge di introdurre una disciplina
regionale organica ed esaustiva della complessa materia che, in attuazione della ridetta normativa
statale ed in conformità alla sopra menzionata Direttiva Comunitaria, preveda l’integrazione della
VAS nei procedimenti di formazione dei piani e programmi e disciplini le relative procedure in
chiave di razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dei procedimenti.
E’ nota infatti l’esigenza di disporre di un quadro normativo che, nel rispetto dei principi sanciti
dalla normativa comunitaria e statale, definisca il modello metodologico procedurale per la
valutazione di piani e programmi nell’ambito del loro processo di formazione in modo da assicurare
che le relative previsioni corrispondano ad obiettivi di sostenibilità ambientale.
Il modello applicativo definito a livello comunitario e nazionale risulta calato necessariamente nella
specifica disciplina della pianificazione regionale; ne deriva una definizione del campo di
applicazione in base alla quale gli strumenti attuativi dei piani territoriali e urbanistici sono
assimilati ai progetti.
Nel Titolo I (articoli da 1 – 3) sono contenute le disposizioni di carattere generale.
In particolare per quanto concerne l’articolo 2 sono state richiamate e riportate nell’allegato E al
DDL le definizioni contenute nell’articolo 5 del D.lgs n. 152 che sono ritenute rilevanti ai fini della
disciplina di che trattasi.
Nell’articolo 3 è stato stabilito il campo di applicazione della proceduta di VAS/verifica di
assoggettabilità mutuandolo dall’articolo 6 del ridetto D.lgs n. 152 ed in coerenza con la Direttiva
2001/42/CE. In tale articolo si è prevista, in particolare, una più puntuale definizione dei piani e
programmi soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS rispetto alle disposizioni di cui ai commi 3
e 3bis del sopracitato articolo 6 in coerenza con gli orientamenti interpretativi nel frattempo emersi
a livello sia giurisprudenziale sia di prassi amministrativa.
Nello specifico nel comma 1 sono state riprese le disposizioni di cui al comma 2 del ridetto articolo
6 del Dlgs n. 152, con l’inserimento nella lettera b) del richiamo alla vigente normativa regionale in
materia di Tutela e Valorizzazione della Biodiversità (l.r. 10/7/2009 n. 28 e DGR n. 328/2006
recanti criteri e indirizzi per l’applicazione della valutazione di incidenza). Infatti attraverso il
2. richiamo della normativa regionale in materia di valutazione di incidenza è possibile ricavare i casi
in cui i piani e programmi sono soggetti a VAS in quanto contenenti previsioni di interventi di
trasformazione o comunque aventi incidenza sui Siti Rete Natura 2000.
Nei commi 2 e 3 dell’articolo in esame - rispetto alla formulazione prevista nei commi 3 e 3 bis del
citato articolo 6 del Dlgs 152, che, in quanto generica ed indeterminata, potrebbe generare
l’esperimento della procedura di verifica in ogni caso – sono state puntualmente definite le
fattispecie di piani e programmi da assoggettare alla procedura di verifica prevista nel successivo
articolo 12, in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente.
In particolare nel comma 2 è stato delineato in modo specifico il campo di applicazione della
procedura di verifica sopra menzionata con riferimento alle “previsioni di piani e programmi di cui
al comma 1 aventi ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei
medesimi piani e programmi”, attraverso l’individuazione nell’allegato A) alla presente legge degli
elementi di natura sia ambientale, sia urbanistico-territoriale che assumono rilevanza in termini di
potenziali effetti sull’ambiente.
Più specificamente si segnala che in base alle fattispecie individuate nel citato allegato A) risultano
da sottoporre a verifica di assoggettabilità le previsioni di piani e programmi e loro modifiche
riguardanti l’uso di piccole aree a livello locale o le modifiche minori che comportino:
1) qualsiasi tipo di utilizzo avente ad oggetto aree inondabili e/o a suscettività al dissesto medio -
alta, in aree umide o carsiche o in corridoi ecologici di cui alla Rete Ecologica Ligure;
2) incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di
potenzialità depurativa, attestata dal competente gestore del servizio;
3) varianti al P.T.C.P., sub Assetto Insediativo delle indicazioni del livello locale, relative ai
regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo, IS-MA-CPA
e IS-MA;
4) incrementi del suolo urbanizzato superiori al 30% o incrementi della superficie
impermeabilizzata superiori al 15% rispetto alla superficie attuale dell’ambito di riferimento,
che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio
ambientale o di zone boschive;
5) nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati, aventi superfici superiori a 1 ettaro o
comportanti realizzazione di superficie impermeabilizzata superiore a 5.000 metri quadrati, che
determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio
ambientale o di zone boschive;
6) un peggioramento del comparto aria, in quanto:
a) per gli edifici residenziali o assimilabili alla residenza, non sia prevista la classe di consumo
energetico “A”;
b) per gli edifici destinati a funzioni produttive ivi compresi quelli ad uso commerciale, non
sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili pari ad almeno il 50% del fabbisogno proprio dell’attività produttiva e la classe
di consumo energetico C;
c) non sia garantito il rispetto degli standard di qualità dell’aria come definiti nella
pianificazione regionale di settore.
Il successivo comma 3 dell’articolo 3 disciplina le fattispecie di piani e programmi e loro modifiche
ricadenti nel campo di applicazione del comma 3 bis dell’articolo 6 del Dlgs 152, prevedendo
l’assoggettamento alla verifica di assoggettabilità sopra richiamata anche dei piani e programmi
che non siano ricompresi nel campo di applicazione della procedura di VAS di cui al comma 1 del
presente articolo e che “definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti”. In
particolare nel ridetto comma 3 dell’articolo in esame si contempla la sottoposizione a verifica di
assoggettabilità:
3. - nella relativa lettera a) dei “piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all’intero
territorio di competenza”, e cioè, relativamente ai piani urbanistici comunali, dei piani che in
quanto non recanti previsioni di opere soggette a VIA (ricomprese negli allegati II, III e IV del
ridetto Dlgs n. 152/2006 e s.m.) o previsioni di interventi di trasformazione o comunque
incidenti sui Siti Rete Natura 2000, non rientrano nel campo di applicazione della VAS: trattasi
dell’ipotesi più ricorrente in rapporto alla realtà del territorio ligure caratterizzata
prevalentemente dalla presenza di Comuni aventi una bassa densità di popolazione e territori di
competenza di ridotta complessità;
- nella relativa lettera b) dei “piani o programmi aventi possibili effetti sull’ambiente nei casi
indicati nell’allegato A alla presente legge”, e cioè, per quanto riguarda i piani urbanistici e
territoriali, a titolo esemplificativo, le varianti aventi ad oggetto il Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico comportanti modifica ai regimi normativi di conservazione e di
mantenimento ANI-MA, IS-Ma Saturo, IS-MA-CPA e IS-MA corrispondenti ai territori di
maggior pregio paesistico e, come tali, meritevoli di tutela e salvaguardia..
Il successivo comma 4 dell’articolo 3 disciplina i casi di piani e programmi esclusi sia dalla VAS,
sia dalla verifica di assoggettabilità. Le fattispecie indicate nelle lettere da a) a d), sono mutuate
dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 152; riveste invece carattere specificativo la casistica prevista nella
lettera e) recante l’esclusione dalle suddette procedure dei seguenti progetti di intervento che siano
conformi alle previsioni dei piani urbanistici comunali nonché a quelle dei piani territoriali di livello
regionale e provinciale:
1) Progetti Urbanistici Operativi (PUO) in quanto, secondo la legislazione regionale in materia,
sono costituiti da progetti urbanistici di dettaglio a contenuto planivolumetrico, equivalenti a
progetti definitivi, e, come tali, non rientrano nella nozione di “piano” prevista nell’articolo 6 del
Dlgs n. 152, fermo restando l’eventuale assoggettamento di tali progetti a VIA o a Verifica
screening a norma della l.r. n. 38/1998 e s.m. (si veda in tal senso la Sentenza del Consiglio di
Stato, Sez. IV, n. 8113 del 19.11.2010, idem n. 7651/2009, che ha statuito “che la procedura di
VAS è espressamente riservata alla valutazione ambientale di piani e programmi, restando
conseguentemente escluse le varianti riguardanti la realizzazione di singoli progetti, per i quali il
legislatore ha predisposto il diverso strumento del procedimento di VIA”);
2) i progetti urbanistico-edilizi, comunque denominati, quali Schemi di Organizzazione Urbanistica
(S.O.U.) ed i progetti edilizi convenzionati.
Infine nella lettera f) del ridetto comma 4 sono state inserite le speciali fattispecie di progetti di
opere ed interventi rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 6 commi 3 ter e 12 del Dlgs
152/2006 e s.m.: trattasi di progetti comportanti varianti a piani urbanistici e/o territoriali e a
programmi, ma non ricadenti nei casi soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS in base al ridetto
allegato A alla presente legge, e per i quali le citate disposizioni statali hanno sancito il principio
dell’assorbimento della procedura di VAS nell’ambito della procedura di VIA a fronte del fatto che
nel primo caso è già stata effettuata la VIA all’interno del procedimento di approvazione del Piano
Regolatore Portuale, mentre nel secondo caso in ragione del fatto che i progetti sono sottoposti a
VIA o a verifica-screening ai sensi della vigente normativa statale e regionale, per cui le valutazioni
di sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie sono effettuate nell’ambito della procedura di
VIA o di verifica screening.
Nel Titolo II, Capo I (artt. da 4 a 7) sono contenute le disposizioni comuni sulle procedure di VAS
e di verifica di assoggettabilità a VAS.
Nell’articolo 4 sono enunciati i principi generali che costituiscono la struttura portante della VAS:
in primo luogo il principio che tali procedure di valutazione sono parte integrante del procedimento
di formazione dei piani e programmi, nel senso che le stesse devono essere effettuate durante la
4. fase di elaborazione dei medesimi e devono essere concluse prima o contestualmente alla loro
approvazione e, in secondo luogo, il principio di non duplicazione degli adempimenti procedurali,
in forza del quale si è disposto che le forme di consultazione e pubblicità previsti nella presente
legge prevalgono sulle singole discipline di settore ove le stesse non contemplino tali adempimenti
o stabiliscano tempi di durata inferiore per la loro effettuazione (ci si riferisce, ad esempio, ai tempi
delle fasi di pubblicità-partecipazione previsti nella l.r. n. 36/97 e s.m.).
Nel comma 3 si prevede che la procedura di VAS assorbe anche quella di valutazione di incidenza,
ove prevista secondo quanto specificato nel successivo articolo 14.
Infine, nel comma 4 dell’art. 4, è stato ripreso il disposto dell’articolo 11, comma 5, del D.lgs n.
152/2006 e s.m., che sancisce l’annullabilità per violazione di legge in caso di provvedimenti di
approvazione di piani o di programmi assunti senza la previa valutazione ambientale strategica o la
verifica di assoggettabilità a VAS ovvero in difformità al provvedimento emanato dall’Autorità
competente.
L’articolo 5 individua
- nella Regione (comma 1) l’autorità competente sia per la VAS che per la verifica di
assoggettabilità di piani e programmi per i quali sia previsto a vario titolo, ai sensi di legge
l’approvazione, o l’espressione di assensi intese o pareri obbligatori da parte della stessa;
- nella Provincia, (comma 2), in attesa della definizione di nuovi assetti istituzionali, l’autorità
competente per la VAS e verifica di assoggettabilità in tutti i casi diversi da quelli di cui al comma
1 riservati alla Regione (ad es. per i piani urbanistici tutti le varianti riservate all’approvazione o
controllo di legittimità della Provincia ai sensi della L.R. n. 36/1997 e s.m.).
In ossequio al principio di terzietà, secondo cui l’autorità competente ad esprimere la valutazione
ambientale strategica deve essere distinta da quella che procede alla formazione ed approvazione
del piano, la struttura regionale competente in materia ambientale è quella preposta alla cura degli
adempimenti istruttori, le cui risultanze vengono sottoposte al parere dell’istituenda sezione per la
VAS (art.11) del Comitato tecnico regionale per il territorio.
Nell’articolo 6 vengono individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, cioè
quei soggetti ai quali sono attribuite specifiche competenze in campo ambientale e che devono
assicurare la propria collaborazione all’autorità competente ed all’autorità procedente per
migliorare la qualità ambientale degli strumenti da valutare. L’individuazione di tali soggetti deve
essere ovviamente commisurata alle scelte contenute nel piano o programma ed alla portata degli
impatti ambientali ad esse conseguenti, e deve pertanto essere effettuata volta per volta tra i
soggetti indicati nell’articolo stesso.
Resta fermo che la Provincia nei procedimenti di VAS di sua competenza è tenuta a consultare la
Regione in quanto soggetto competente in materia ambientale.
Nell’articolo 7 è stabilito che nel caso di piani e programmi che possono avere effetti significativi
sul territorio di altri Stati il processo di pianificazione è interrotto per inviare gli atti al Ministero
competente ai fini della dovuta informativa allo Stato interessato che può manifestare il suo
eventuale interesse ad intervenire nel procedimento.
Nel Capo II (articoli 8, 9 e 10 e 12) è delineata la procedura di VAS e di verifica di
assoggettabilità a VAS.
Nella fase di avvio del processo di elaborazione del piano o programma l’autorità proponente deve
redigere il “rapporto ambientale”, quale documento integrante del piano o programma, nel quale
sono descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano stesso potrebbe avere
sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative valutate in rapporto agli obiettivi di piano. I
contenuti del rapporto ambientale sono illustrati all’allegato C alla presente legge.
5. La portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale sono definiti in una fase di
confronto collaborativo tra l’Autorità competente, l’Autorità procedente e gli altri soggetti
competenti in materia ambientale (principio della massima partecipazione), sulla base di un
“rapporto preliminare”: tale fase di consultazione può essere assimilata allo “scoping” previsto per
la procedura di VIA. I contenuti del rapporto preliminare sono specificati nell’allegato B alla
presente legge.
La legge regionale stabilisce anche i tempi delle fasi sopra descritte, e precisa che nel caso di Piani
o programmi che interessino siti di Rete Natura 2000, per cui ai sensi della l.r. n.28/2009 è
necessaria la valutazione di incidenza, il rapporto preliminare ed il rapporto ambientale devono
contenere anche gli elementi necessari ai sensi del d.P.R. n.357/1997, elementi indicati nelle linee
guida già assunte dalla Regione (DGR n. 328/2006).
Conclusa la fase di confronto sul rapporto preliminare e dopo l’adozione del piano o programma
comprensivo del rapporto ambientale, nella procedura della VAS è poi prevista una fase di
consultazione pubblica, intesa a permettere agli stessi soggetti, nonché al pubblico, di conoscere i
contenuti dell’intero piano o programma e del rapporto ambientale, affinché possano formulare
osservazioni.
Successivamente a tale viene svolto l’esame istruttorio da parte della struttura competente e le
valutazioni sono sottoposte al parere della sezione VAS del Comitato (di cui al successivo articolo
11).
La determinazione finale, motivata ed avente efficacia vincolante, viene assunta dalla Giunta
regionale e viene pubblicizzata tramite pubblicazione sul BURL e sui siti web delle autorità
competente e procedente.
Sulla base di tale parere l’autorità procedente, sempre in collaborazione con quella competente,
provvede alle necessarie modifiche del piano o programma prima della sua approvazione e
pubblicazione definitiva.
Anche in questa fase viene assicurata al pubblico la più ampia informazione possibile tramite nuova
pubblicazione dell’atto di approvazione, comprensivo della dichiarazione di sintesi con la quale
vengono motivate le scelte compiute, con indicazione delle sedi nelle quali prendere visione dei
documenti nella loro completezza.
L’articolo 11 istituisce la Sezione VAS nel Comitato Tecnico regionale per il territorio e ne
definisce la composizione e le competenze, rimandando, quanto al funzionamento, al dettato della
legge regionale n.11/1999 e s.m..
L’articolo 12 definisce la procedura per la Verifica di assoggettabilità da applicare nei casi di cui
all’art. 3, commi 2 e 3 ed avuto riguardo all’allegato A.
La verifica è svolta dall’autorità competente, tramite una procedura che, analogamente a quella
prevista per la VAS, prevede la collaborazione con l’autorità procedente e con i soggetti competenti
in materia ambientale. E’ sempre assicurato il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia
ambientale attraverso la loro consultazione e l’espressione del loro parere (comma 4).
Per la pronuncia di verifica di assoggettabilità, nel comma 6 è stato previsto il termine di novanta
giorni decorrente dalla conclusione della fase di consultazione di cui al comma 4, esplicitando che
tale pronuncia ha efficacia vincolante e, nel caso di piani urbanistici, può contenere anche le
determinazioni di natura urbanistico-territoriale dell’autorità competente. Infine, in coerenza con la
procedura di VAS, è stato esplicitato che l’autorità procedente, a fronte del provvedimento di
pronuncia sulla verifica, è tenuta alla redazione conclusiva del piano o programma in conformità a
tale provvedimento ed all’approvazione definitiva del piano o programma.
Nel caso in cui l’ambito interessato dal Piano o programma comprenda Siti Rete Natura 2000 il
rapporto preliminare deve contenere una relazione di incidenza ai sensi della normativa regionale in
materia che descriva le possibili ricadute del piano o programma sui siti stessi.
6. Nei casi di particolare complessità l’Autorità competente può avvalersi della Sezione VAS del
Comitato Tecnico regionale per il territorio.
Il Capo III (articoli da 13 a 15) contiene disposizioni comuni ad entrambe le procedure a
riferimento.
L’articolo 13 prevede l’effettuazione di un adeguato monitoraggio (con oneri a carico dell’autorità
procedente o del proponente) per rilevare gli impatti ambientali significativi derivanti
dall’attuazione del piano o programma al fine di adottare le eventuali misure correttive in caso di
impatti negativi: tale compito è assegnato all’autorità procedente, in accordo con l’autorità
competente. Anche nel caso del monitoraggio è assicurata la pubblicità degli esiti del monitoraggio.
Gli esiti del monitoraggio condizionano i successivi aggiornamenti del piano e le eventuali
modifiche.
L’articolo 14 tratta i rapporti tra VAS e Valutazione di incidenza di cui al d.P.R. n.357/1997.
Come già detto la Valutazione di incidenza, ove necessaria, è ricompresa nella Valutazione
strategica e contiene gli elementi previsti dalla normativa in materia.
Nel comma 2 si prevede che siano comunque sottoposti a Valutazione di incidenza i piani che,
sebbene non rientranti nel campo di applicazione della VAS, ai sensi del precedente articolo 3,
comma 4, rientrino nel campo di applicazione del citato d.P.R. n.357/1997 (quali i piani di
gestione forestale).
Nell’articolo 15 sono previste alcune opportune regole di semplificazione procedurale:
a) per i progetti sottoposti sia a VAS sia a screening ai sensi della legge regionale sulla VIA;
b) per i Comuni certificati o dotati di sistema di gestione ambientale;
c) per i progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS.
Il capo IV (articoli 16 e 17) contiene le disposizioni transitorie e finali.
Nell’articolo 16 sono inserite alcune disposizioni transitorie e finali.
Nel comma 1 ci si è dati carico di prevedere una norma rimediale nei confronti degli strumenti
urbanistici attuativi (SUA) e dei progetti urbanistici operativi (PUO) che diano attuazione a
previsioni contenute in strumenti urbanistici generali (PRG e PdF) o in piani urbanistici comunali
(PUC) i quali all’atto della loro approvazione non abbiano esperito la procedura di VAS o di
verifica di assoggettabilità a VAS in quanto avviati prima dell’entrata in vigore delle disposizioni
sulla VAS (tale disciplina è stata introdotta a livello europeo dal 21/7/2004 e nell’ordinamento
statale soltanto dal 31/7/2007). Ciò a fronte della considerazione che l’articolo 5, comma 8, del
D.L. n. 70/2011 come convertito dalla L. n. 106/2011, ha sancito che “lo strumento attuativo di
piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione
ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento
sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle
nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti
plani-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di
sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste…”.
Pertanto nel ridetto comma 1 dell’articolo 16 è stata prevista la sottoposizione a verifica di
assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 12 della presente legge ove detti piani attuativi prevedano
interventi rientranti nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, della presente legge, e cioè nella
casistica specificata nell’Allegato A) alla medesima legge in quanto aventi potenziali effetti
sull’ambiente, ferma restando l’esclusione comunque degli interventi che siano da assoggettare a
verifica-screening in quanto ricompresi nell’Allegato 3 della l.r. n. 38/1998 e s.m. e per i quali è
sufficiente tale procedura a valutare la relativa sostenibilità ambientale.
7. Nel comma 2 è prevista la possibilità di aggiornamento dei contenuti degli allegati alla presente
legge mediante atto della Giunta regionale.
Il comma 3 specifica che in via residuale si applica la normativa statale per quanto non disciplinato
dalla presente legge regionale.
L’articolo 17 apporta le necessarie modifiche alla legge regionale sulla Valutazione di impatto
ambientale, eliminando le disposizioni che prevedevano la valutazione di sostenibilità sui piani e
programmi, in quanto sostituita ora dalla presente legge. Inoltre nel comma 3 sono stati modificati
i tempi del procedimento di cui all’art. 10 della l.r. n. 38/1998 relativi al procedimento di verifica
screening in attuazione di quanto stabilito dalla normativa statale del D.Lgs 152/2006, prevedendo
le necessarie forme di pubblicità ove non ancora previste.
Infine si fa presente che la legge è completata dai seguenti allegati:
Allegato A elenca i piani e programmi e loro modifiche per i quali è necessaria la verifica di
assoggettabilità (in riferimento all’articolo 3, commi 2 e 3);
Allegato B illustra quali debbano essere i contenuti del rapporto preliminare (riferimento articolo 8,
comma 1 e articolo 12)
Allegato C relativo ai contenuti che deve avere il rapporto ambientale (riferimento articolo 8,
comma 2)
Allegato D contenuto della dichiarazione di sintesi (art. 10, comma 5)
Allegato E recante per esteso e per motivi di chiarezza legislativa le definizioni di cui all’articolo 2.
8. TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo1
(Finalità)
1. Al fine di garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente e di promuoverne lo
sviluppo sostenibile la Regione Liguria, nel
rispetto della Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27
giugno concernente la valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi
sull’ambiente e del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) e ss.mm.ii., individua l’autorità
competente e detta disposizioni procedurali
per la valutazione ambientale strategica (VAS)
di piani e programmi la cui approvazione
compete alla Regione e alla Provincia ed agli
enti locali in attuazione dei principi generali di
economicità e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge valgono le
definizioni individuate nell’allegato E alla
presente legge.
Articolo 3
(Ambito di applicazione)
1. Sono soggetti a VAS i piani e i programmi e le
loro modifiche, che abbiano un impatto
significativo sull’ambiente e che:
a) siano elaborati per la valutazione e
gestione della qualità dell'aria ambiente, per i
settori dell’agricoltura, della foresta, della
pesca, dell’energia, dell’industria, dei trasporti,
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, del turismo, della
pianificazione territoriale o della destinazione
dei suoli, e al contempo definiscano il quadro
di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o
comunque la realizzazione dei progetti elencati
negli allegati II, III e IV del D.lgs. n.152/2006
e ss.mm.ii.;
b) siano assoggettati a valutazione
d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto
9. del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997 n. 357 e ss.mm.ii. (“Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”) e della vigente normativa regionale
in materia, in considerazione degli impatti sulla
conservazione dei siti designati come zone di
protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e di quelli classificati come siti
di importanza comunitaria per la protezione
degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatica.
2. I piani ed i programmi di cui al comma 1 che
hanno ad oggetto l’uso di piccole aree a livello
locale e le modifiche minori dei piani e dei
programmi di cui al comma 1 sono soggetti a
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS
di cui all’articolo 12, nei casi indicati
nell’allegato A alla presente legge in quanto
aventi potenziali effetti sull’ambiente.
3. Sono soggetti a procedura di verifica di
assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 12
anche i piani e i programmi, diversi da quelli di
cui ai commi 1 e 2, che definiscono il quadro di
riferimento per l'autorizzazione di progetti,
nonché le loro modifiche, nei seguenti casi:
a) piani o programmi a carattere generale o
settoriale estesi all’intero territorio di
competenza;
b) piani o programmi aventi potenziali effetti
sull’ambiente nei casi indicati nell’allegato A
alla presente legge.
4. Sono comunque, esclusi da VAS e da
procedura di verifica di assoggettabilità:
a) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
b) i piani di protezione civile in caso di
pericolo per l'incolumità pubblica;
c) i progetti di piano stralcio per la tutela dal
rischio idrogeologico ai sensi dell’art. 68
comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. non
contenenti previsioni di opere;
d) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i
criteri della gestione forestale sostenibile e
approvati dalle regioni o dagli organismi dalle
stesse individuati;
10. e) i seguenti progetti di intervento che siano in
conforme attuazione di piani o programmi:
1) progetti urbanistici operativi di piani
urbanistici comunali già sottoposti a
valutazione ambientale strategica o a
verifica di assoggettabilità a VAS;
2) progetti urbanistico-edilizi comunque
denominati;
f) progetti di opere e interventi che comportino
varianti a piani e programmi che rientrino
nelle previsioni dell’articolo 6, commi 3 ter e
12 del d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
Titolo II – Procedura della VAS e di verifica di
assoggettabilità
Capo I – Disposizioni comuni
Articolo 4
(Principi generali)
1. La VAS e la verifica di assoggettabilità
costituiscono parte integrante del procedimento
di formazione dei piani e programmi, si
attivano durante la fase di elaborazione degli
stessi e sono concluse anteriormente o
contestualmente alla loro approvazione.
2. Le procedure di formazione dei piani e
programmi da assoggettare a VAS sono quelle
previste dalle singole discipline di settore,
integrate secondo le disposizioni di cui alla
presente legge. Al fine di evitare duplicazioni
gli adempimenti di consultazione e di
pubblicità della VAS prevalgono su quelli
previsti dalle rispettive discipline di settore ove
di durata inferiore.
3. La procedura di VAS comprende quella di
valutazione d’incidenza secondo quanto
previsto dall’articolo 14.
4. I provvedimenti di approvazione di piani o di
programmi assunti senza la previa valutazione
ambientale strategica o la verifica di
assoggettabilità a VAS ovvero in difformità al
provvedimento dell’Autorità competente sono
annullabili per violazione di legge ai sensi
dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs n.
152/2006 e ss.mm.ii..
11. Articolo 5
(Autorità competenti)
1. La Regione è l’autorità competente per la VAS
e per la Verifica di assoggettabilità di piani e
programmi di cui all’articolo 3 in relazione ai
quali, dalle discipline di settore, sia prevista
l’approvazione o l’espressione di assensi, intese
o pareri obbligatori da parte della Regione.
2. La Provincia è l’autorità competente per la
VAS e per la Verifica di assoggettabilità in tutti
gli altri casi di piani e programmi non rientranti
nel comma 1.
3. La Giunta regionale, per l’esercizio delle
competenze di cui al comma 1, si avvale delle
proprie strutture competenti in materia
ambientale e della sezione del Comitato di cui
all’articolo 11.
Articolo 6
(Soggetti da consultare)
1. L’autorità competente, in accordo con l’autorità
procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale e gli enti territorialmente
interessati, ove necessario anche interregionali
e transfrontalieri, da consultare in ragione
dell’ambito territoriale interessato dal piano o
programma, delle scelte contenute nello stesso
e degli impatti ambientali dovuti all'attuazione
dei progetti ivi previsti, fra Regione, Arpal,
Asl, Enti gestori aree protette e dei siti rete
natura 2000, Direzione regionale del Ministero
per i beni e le attività culturali, Province,
Comuni, Autorità di bacino, Autorità portuali
ed Autorità competenti delle Regioni
confinanti.
2. L’Autorità competente ha facoltà di consultare
ogni altro soggetto pubblico o privato i cui
apporti possano essere rilevanti nei singoli
procedimenti.
3. La Giunta regionale può integrare l’elenco di
cui al comma 1 o modificarlo per renderlo
conforme a sopravvenute modifiche normative.
Articolo 7
(Consultazioni transfrontaliere)
1. Nel caso di piani e programmi la cui attuazione
possa determinare effetti significativi sul
territorio di un altro Stato o qualora un altro
Stato lo richieda l’autorità procedente o il
proponente, tramite la Regione, informa il
Ministero dell'ambiente e della tutela del
12. territorio e del mare, che provvede ai sensi
dell’articolo 32 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Capo II – Procedura di VAS e di Verifica di
assoggettabilità a VAS
Articolo 8
(Rapporto preliminare e rapporto ambientale)
1. Con riferimento ai piani e programmi di cui
all’articolo 3, comma 1 l’autorità procedente o
il proponente redige, in sede di avvio del
processo di elaborazione del piano o
programma, il rapporto preliminare
propedeutico alla stesura del rapporto
ambientale, in conformità alle indicazioni di
cui all’allegato B alla presente legge. Il
rapporto preliminare costituisce elaborato
tecnico istruttorio che deve essere trasmesso
previa determinazione dell’organo esecutivo
dell’autorità procedente.
2. L’autorità competente, l’autorità procedente e
gli altri soggetti competenti in materia
ambientale di cui all’articolo 6, definiscono la
portata ed il livello di dettaglio dei contenuti
del rapporto ambientale sulla base del rapporto
preliminare di cui al comma1 attraverso una
fase preliminare di confronto. A tal fine
l’autorità competente, d’intesa con l’autorità
procedente, convoca apposita Conferenza
istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.
“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi“. Tale fase si
conclude entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento del rapporto preliminare da parte
dell’autorità competente attraverso la redazione
di apposito verbale sottoscritto dagli enti
partecipanti.
3. Il rapporto ambientale, comprensivo della
sintesi non tecnica, è redatto secondo le
indicazioni di cui all’allegato C della presente
legge e fa parte integrante del piano o
programma.
4. Nel caso di piani o programmi che interessino
siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge
regionale 10 luglio 2009, n.28 “Disposizioni in
materia di tutela e valorizzazione della
13. biodiversità” il rapporto preliminare ed il
rapporto ambientale contengono anche gli
elementi indicati nei criteri e nelle linee guida
definiti dalla Regione in materia di valutazione
di incidenza.
Articolo 9
(Avvio della procedura di VAS e fase di
consultazione pubblica)
1. L’autorità procedente ovvero il proponente
trasmette all’autorità competente la proposta di
piano o di programma adottato, comprensiva
del rapporto ambientale, e contestualmente
pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria un avviso contenente il titolo della
proposta di piano o programma, il proponente,
l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi
ove è possibile prendere visione del piano o
programma e del rapporto ambientale
comprensivo della sintesi non tecnica.
2. L’autorità procedente e l’autorità competente
provvedono contestualmente a mettere a
disposizione del pubblico presso i propri uffici
la documentazione relativa alla proposta di
piano o programma ed a pubblicare sui
rispettivi siti web la sintesi non tecnica ed il
rapporto ambientale di cui al comma 1.
3. L’autorità procedente, o il proponente, prima
della pubblicazione di cui al comma 1 trasmette
la documentazione di cui al comma 2 ai
soggetti competenti in materia ambientale ed ai
soggetti territorialmente interessati da
consultare a norma dell’articolo 6, nonché al
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare nel caso di consultazioni
transfrontaliere.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1
chiunque può presentare osservazioni
all’autorità procedente e all’autorità
competente. Entro tale termine i soggetti
competenti in materia ambientale e gli enti
territoriali interessati sono tenuti ad esprimere
parere sulla proposta oggetto di consultazione.
Nel caso di consultazioni transfrontaliere il
termine resta sospeso fino alla comunicazione
dell’interesse dello Stato coinvolto alla
partecipazione al procedimento di VAS da
parte del Ministero dell’Ambiente, ai sensi
14. dell’articolo 32 del D.lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii..
Articolo 10
(Valutazione ambientale strategica)
1. La Regione, conclusa la fase di consultazione
di cui all’articolo 9, esaminati la proposta di
piano o programma, il rapporto ambientale
comprensivo della la sintesi non tecnica nonchè
le osservazioni ed i pareri acquisiti ai sensi del
comma 4 dell’articolo 9 elabora le valutazioni
finalizzate all’emissione del parere regionale,
anche tramite apposita Conferenza di servizi
istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della L. 241/1990, e le sottopone al Comitato
VAS di cui al successivo articolo 11.
2. La Giunta regionale, nel termine di 90 giorni
decorrenti dall’avvenuta conclusione della fase
di consultazione di cui all’articolo 9, acquisito
il parere del Comitato VAS, esprime il proprio
motivato pronunciamento avente efficacia
vincolante, comprensivo della valutazione sulla
adeguatezza del piano di monitoraggio, e lo
trasmette, all’autorità procedente.
3. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione nonchè sul sito Web
dell’autorità procedente e dell’autorità
competente.
4. L’autorità procedente o il proponente, in
collaborazione con l’autorità competente,
provvede in conformità al provvedimento di cui
al comma 2 alla redazione conclusiva del piano
o programma per la sua approvazione
definitiva.
5. L’atto definitivo di approvazione del piano o
programma è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria con
l’indicazione della sede ove si può prendere
visione dello stesso e degli atti concernenti il
procedimento. Tale pubblicazione, anche sui
siti web delle autorità interessate, comprende:
a) il piano o programma approvato;
b) il provvedimento motivato espresso
dall’autorità competente;
c) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra
in che modo le considerazioni ambientali
sono state integrate nel piano o programma
e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni,
15. nonché le ragioni per le quali è stato scelto
il piano o il programma adottato, alla luce
delle alternative possibili che erano state
individuate, secondo lo schema di cui
all’allegato D;
d) le misure adottate in merito al
monitoraggio;
e) le eventuali misure correttive da adottare in
caso di impatti negativi.
Articolo 11
(Istituzione della sezione VAS nel Comitato
Tecnico Regionale per il territorio)
1. E’ istituita la sezione per la VAS del Comitato
Tecnico Regionale per il territorio regolato
dalla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 e s.m.
(“Riordino degli organi tecnici collegiali
operanti in materia di territorio”).
2. La sezione è composta da:
a) il Direttore del Dipartimento competente in
materia di ambiente con funzioni di
Presidente o suo delegato;
b) il Dirigente della struttura regionale
competente in materia di valutazione di
impatto ambientale, con funzioni di Vice-
presidente, o suo delegato;
c) il Direttore del Dipartimento competente in
materia di pianificazione territoriale,
urbanistica e paesistica o un suo delegato, e
il Direttore competente nella materia del
piano o programma soggetto a VAS o loro
delegati;
d) sei dirigenti delle strutture regionali aventi
competenza giuridica in materia
ambientale, di biodiversità, di assetto del
territorio, di tutela del paesaggio, di
agricoltura, di gestione delle risorse idriche;
e) cinque esperti tra persone di elevato livello
scientifico e provata esperienza nelle
seguenti discipline: pianificazione e
processi di valutazione ambientale,
ingegneria ambientale, biodiversità,
mobilità ed infrastrutture, sociologia.
3. La sezione esprime parere obbligatorio sui
piani ed i programmi assoggettati a VAS e
svolge compiti di supporto nei casi di richiesta
da parte dell’Autorità competente. La sezione
può essere convocata insieme alla sezione per
la pianificazione territoriale e urbanistica per
l’esame di piani urbanistici o territoriali
16. soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità
che richiedono una valutazione congiunta.
La segreteria della sezione VAS ha sede presso
il Dipartimento competente in materia di
ambiente.
Il funzionamento della Sezione è disciplinato
dalla legge regionale n. 11/1999 e s.m. nonché
da apposito regolamento recante le modalità
operative e le disposizioni per lo svolgimento
delle sedute.
Articolo 12
(Verifica di assoggettabilità)
1. Con riferimento ai piani e programmi di cui
all’articolo 3, commi 2 e 3, adottati dai
competenti organi secondo le rispettive
discipline di settore, l’autorità competente
procede alla verifica di assoggettabilità alla
VAS al fine di accertare se il piano o
programma possa avere impatti significativi
sull’ambiente.
2. Ai fini di cui al comma 1 l’autorità procedente
o il proponente trasmette all’autorità
competente, su supporto informatico e/o
cartaceo, un rapporto preliminare
comprendente una descrizione del piano o
programma, nonché i dati necessari alla
verifica degli impatti significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del piano o
programma.
3. I contenuti del rapporto preliminare prima
dell’adozione del piano o programma di cui al
comma 2 possono essere definiti attraverso una
fase di consultazione ai sensi dei commi 1, 2 e
3 dell’articolo 8.
4. L’autorità competente, in collaborazione con
l’autorità procedente o il proponente, sulla base
delle scelte contenute nel piano o nel
programma e degli impatti ambientali ad esse
conseguenti, individua i soggetti competenti in
materia di ambiente da consultare. Il rapporto
preliminare e la proposta di piano sono messi a
disposizione dei soggetti da consultare, allo
scopo di acquisirne i pareri entro il termine di
trenta giorni.
5. Nel caso di piani o programmi di cui al comma
1 che possano comportare ricadute sui siti della
Rete Natura 2000 di cui alla l.r. n.28/2009 il
rapporto preliminare contiene anche gli
elementi indicati nei criteri e nelle linee guida
17. assunti dalla Regione in materia di valutazione
di incidenza.
6. L’autorità competente adotta, entro novanta
giorni dallo scadere del termine di cui al
comma 4, il motivato provvedimento di
verifica avente efficacia vincolante,
assoggettando o escludendo il piano o
programma dalla valutazione e dettando le
eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri
pervenuti. Il provvedimento di verifica contiene
anche l’accertamento rispetto alla necessità
della valutazione di incidenza. Nel caso di piani
urbanistici, il provvedimento può contenere
anche le determinazioni di natura urbanistico-
territoriale dell’Autorità competente di cui
all’articolo 5.
7. Il provvedimento di cui al comma 6,
obbligatorio e vincolante, è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul
sito web dell’autorità procedente e dell’autorità
competente.
8. L’Autorità procedente, in collaborazione con
l’Autorità competente, procede alla redazione
conclusiva del piano o programma in
conformità al provvedimento di cui al comma 6
ed alla sua approvazione definitiva.
Capo III – Disposizioni comuni e di raccordo
Articolo 13
(Monitoraggio)
1. La rilevazione degli impatti significativi
dell’attuazione del piano sull’ambiente è
effettuato tramite adeguato monitoraggio che
verifica anche il raggiungimento degli obiettivi
di sostenibilità prefissati, al fine di adottare le
opportune misure correttive in caso di impatti
negativi.
2. L’autorità procedente o il proponente,
individua le risorse necessarie per la
realizzazione del monitoraggio di cui al comma
1, ed avvalendosi dell’Agenzia regionale per
l’ambiente ligure (A.R.P.A.L.) effettua tale
monitoraggio con oneri a proprio carico.
3. Qualora il monitoraggio individui impatti
negativi imprevisti l’autorità procedente o il
proponente adotta le opportune misure
correttive, in accordo con l’autorità
competente.
18. 4. I dati del monitoraggio nonché le eventuali
misure correttive sono pubblicate sui siti web
dell’autorità competente, dell’autorità
procedente nonché dell’A.R.P.A.L.
5. Gli esiti del monitoraggio sono condizione di
procedibilità delle modifiche e degli
aggiornamenti di Piani o Programmi sottoposti
alle procedure di VAS e di verifica di
assoggettabilità di cui alla presente legge
Articolo 14
(Rapporti tra VAS e Valutazione di Incidenza)
1. L’autorità competente esprime il parere
motivato di VAS comprensivo della
valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto
ambientale di cui all’articolo 8 contiene anche
gli elementi indicati nei criteri e nelle linee
guida assunti dalla Regione in materia di
valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R.
n.357/1997.
2. I piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti esclusi dal campo di applicazione
della VAS e della verifica di assoggettabilità ai
sensi dell’articolo 3, comma 4 lettera d), che
rientrino nel campo di applicazione
dell’articolo 5 del DPR n. 357/1997, sono
sottoposti a valutazione di incidenza secondo i
criteri e le linee guida assunti in merito dalla
Giunta Regionale.
Articolo 15
(Rapporti tra VAS e VIA e disposizioni di
semplificazione)
1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche
soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità
che comportino altresì l’approvazione di
progetti assoggettati a verifica screening di cui
all’articolo 10 della legge regionale 30
dicembre 1998, n.38 (Disciplina della
valutazione di impatto ambientale), la
procedura di verifica screening può essere
effettuata nell’ambito della procedura di VAS.
L’atto conclusivo del procedimento può
prevedere prescrizioni nel caso di esclusione
del progetto dal procedimento di VIA, ovvero
individuare i contenuti da sviluppare
nell’ambito dello Studio di impatto ambientale
(SIA) qualora sia necessario l’assoggettamento
a VIA.
19. 2. Nel caso di Comuni certificati o dotati di
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) il
Rapporto Ambientale ed il Rapporto
Preliminare possono utilizzare i contenuti della
documentazione del sistema di gestione,
rendendo altresì conto di come gli obiettivi del
sistema di gestione sono integrati nel piano o
programma oggetto di valutazione.
3. Nel caso di progetti previsti da piani o
programmi già sottoposti a VAS, nella
redazione del SIA possono essere utilizzate le
informazioni e le analisi contenute nel rapporto
ambientale o nel rapporto preliminare, se
attuali e pertinenti.
Capo IV – Disposizioni transitorie
Articolo 16
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a
VAS nei casi di cui all’articolo 3, comma 2,
gli strumenti urbanistici attuativi nonché i
progetti urbanistici operativi in attuazione di
strumenti e piani urbanistici comunali che
non siano stati assoggettati a VAS o a
verifica di assoggettabilità a VAS, con
esclusione degli interventi che siano soggetti
a verifica-screening di cui all’allegato 3 della
legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 e
s.m. (Disciplina della valutazione di impatto
ambientale).
2. Gli allegati alla presente legge possono essere
aggiornati con atto della Giunta regionale a
seguito di sopravvenute modificazioni
normative.
3. La Giunta regionale può stabilire criteri e
linee guida per definire ulteriori modalità
procedurali necessarie alla applicazione della
presente legge.
4. Per tutto quanto non disciplinato dalla
presente legge, si richiamano le disposizioni
del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..
5. Alla costituzione della Sezione VAS del
Comitato si provvede entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
20. Articolo 17
(Abrogazione di norme e modifiche alla legge regionale
30 dicembre 1998, n.38)
1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5 e 8 della legge
regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina
della valutazione di impatto ambientale).
2. All’articolo 10 della l.r. n.38/1998 dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Dell’avvenuta trasmissione della
richiesta di cui al comma 1 è dato avviso a cura
del proponente sul Bollettino Ufficiale della
Regione. Dell’avvio del procedimento è data
notizia mediante inserimento nel sito
informatico della Regione nonché dei comuni
interessati, con indicazione del proponente,
dell’oggetto, della localizzazione, e la relativa
documentazione progettuale e ambientale è
messa a disposizione per la consultazione on
line. In ogni caso copia integrale degli atti è
depositata presso i comuni ove il progetto è
localizzato. Entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione di avvio del procedimento di cui
sopra chiunque abbia interesse può far pervenire
le proprie osservazioni.
Al comma 2 dell’art.10 della l.r. n.38/1998 le
parole “entro sessanta giorni” sono sostituite
dalle parole “entro novanta giorni”.
3. Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. n.38/1998
è così sostituito:
“5. L’esito della procedura, comprese le
motivazioni, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito
informatico della Regione”.
4. Dopo l’articolo 13 della l.r. n.38/1998 è
aggiunto il seguente articolo:
“Articolo 13 bis
(Impatti ambientali interregionali)
1. Nel caso di progetti sottoposti alla
procedura di VIA che risultino localizzati
anche sul territorio di regioni confinanti
l’autorità competente effettua la procedura
di VIA ed esprime il parere di compatibilità
ambientale d’intesa con le regioni
interessate, qualora tali progetti non siano
di competenza dello Stato, ai sensi dell’art.
71 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed
21. agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Nel caso di progetti sottoposti alla
procedura di VIA che possano avere impatti
rilevanti sull’ambiente di regioni confinanti,
l’autorità competente è tenuta a darne
informazione e ad acquisire i pareri di tali
Regioni, nonché degli enti locali
interessati.”
ALLEGATO A
Piani e programmi e modifiche di piani e programmi soggetti a procedura di verifica di
assoggettabilità di cui all’articolo 12
Richiedono l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 12, in
quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente, i piani e i programmi e le modifiche di piani e
programmi di cui al comma 2 e 3, lettera b) dell’articolo 3 che prevedano:
7) qualsiasi tipo di utilizzo avente ad oggetto aree inondabili e/o a suscettività al dissesto medio -
alta, utilizzo che non sia preordinato alla messa in sicurezza del territorio, aree umide o
carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete Ecologica Ligure;
8) incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di
potenzialità depurativa, attestata dal competente gestore del servizio;
9) varianti al P.T.C.P., sub Assetto Insediativo delle indicazioni del livello locale, relative ai
regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo, IS-MA-
CPA e IS-MA, che siano preordinate alla realizzazione di nuovi insediamenti o alla
trasformazione di quelli esistenti;
10) incrementi del suolo urbanizzato superiori al 30% o incrementi della superficie
impermeabilizzata superiori al 15% rispetto alla superficie attuale dell’ambito di riferimento,
che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio
ambientale o di zone boschive;
11) nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati, per usi diversi da quelli industriali o
artigianali, aventi superfici superiori a 1 ettaro o comportanti realizzazione di superficie
impermeabilizzata superiore a 5.000 metri quadrati, che determinino la riduzione del suolo
occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive;
12) nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati, per usi industriali o artigianali aventi
superficie superiore a 3 ha o comportanti realizzazione di superficie impermeabilizzata
superiore a 15.000 mq che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di
zone di presidio ambientale o di zone boschive;
13) la realizzazione di strade extraurbane e secondarie e relative gallerie con lunghezza superiore a
5 km o urbane con lunghezza superiore a 3 km;
14) un peggioramento del comparto aria in quanto:
a) per gli edifici residenziali o assimilabili alla residenza, non sia prevista la classe di
consumo energetico “A”;
b) per gli edifici destinati a funzioni produttive ivi compresi quelli ad uso commerciale, non
sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili pari ad almeno il 50% del fabbisogno proprio dell’attività produttiva e la classe
di consumo energetico C;
22. c) non sia garantito il rispetto degli standard di qualità dell’aria come definiti nella
pianificazione regionale di settore
23. ALLEGATO B CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE
A) PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI CONSULTAZIONE/SCOPING AI SENSI
DELL’ARTICOLO 8
Nel caso della fase di consultazione/scoping, il Rapporto Preliminare – RP è associato ad uno
schema di piano o programma – PP, che sulla base degli elementi di indirizzo formulati
dall’Amministrazione procedente per la redazione dello stesso piano o programma, né illustri i
contenuti generali. Obiettivo del RP è quello di permettere di valutare il grado di completezza ed
aggiornamento delle informazioni ambientali, definire fonti/mezzi per ulteriori approfondimenti, e
stabilire le condizioni alla trasformazione del territorio necessarie ad assicurare la sostenibilità del
PP.
1. DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI PP, con indicazione della normativa e dell’iter
approvativo di riferimento, dei principali obiettivi che si pone e delle linee di sviluppo essenziali
2. CARATTERISTICHE DEL PP, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
- in quale misura stabilisce il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, sia per quanto
riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni, le condizioni operative, sia attraverso la
ripartizione delle risorse
- in quale misura influenza altri PP inclusi quelli gerarchicamente ordinati e quelli settoriali
- in quale misura è influenzato da piani territoriali e/o settoriali sovraordinati e da vincoli
derivanti da normative vigenti
- l’interazione con progetti approvati o in corso di approvazione pertinenti livelli territoriali
sovraordinati
- pertinenza al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale fissati da PP settoriali
e/o sovraordinati, nonché coerenza con gli obiettivi sanciti a livello internazionale e
nazionale nel quadro delle politiche di sviluppo sostenibile
3. FUNZIONALITÀ DEL PP, in termini di (quando pertinenti ai contenuti del PP):
- efficienza infrastrutturale
- efficienza energetica
- risparmio idrico ed efficienza depurativa
- riduzione dei carichi ambientali
4. PROGETTAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO, allo scopo di definirne obiettivi e
linee di sviluppo, e se è già stato in parte svolto, ILLUSTRAZIONE DEGLI ESITI e di come se
ne è tenuto conto nell’attività di redazione dello schema di PP
5. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE
INTERESSATE, anche se limitrofe all’ambito di diretta pertinenza del PP, tenendo conto in
particolare dei seguenti elementi:
- natura trasfrontaliera/interregionale degli impatti e conseguente necessità di coinvolgere
soggetti transfrontalieri/interregionali
- valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa:
• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, in relazione alla presenza
di aree protette, siti Rete Natura 2000 – SIC e ZPS, emergenze storico architettoniche e/o
aree vincolate ai fini paesistici;
• della presenza di situazioni di compromissione delle aree in relazione a attività pregresse;
• del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo
del suolo;
24. - entità, probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; nel caso di SIC e ZPS
l’entità ed estensione degli impatti deve essere determinata, allo scopo di chiarire la
compatibilità con gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 ed
eventualmente escludere la necessità di valutazione di incidenza
- carattere cumulativo degli impatti.
e di qualsiasi altro aspetto pertinente al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento
ambientale propri del PP.
6. MONITORAGGIO: schema semplificato che individui alcuni indicatori, coerenti con i
principali obiettivi ambientali del PP, e proponga modalità di revisione a seguito degli esiti del
monitoraggio stesso.
Nel caso di PP di enti certificati ISO 14001 e/o registrati EMAS, devono essere utilizzati gli
elementi conoscitivi acquisiti e le linee programmatiche e gli obiettivi definiti con il Sistema di
Gestione Ambientale, integrandoli nei contenuti di PP ed avvalendosene per la redazione del
Rapporto preliminare.
B) PER LO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ AI SENSI
DELL’ART. 12
Nel caso della verifica di assoggettabilità, il Rapporto Preliminare – RP è associato al piano o
programma per il quale è formalizzato l’avvio del procedimento di adozione/approvazione da parte
dell’autorità procedente. Obiettivo del RP è quello di permettere all’autorità competente di valutare
se il piano o programma – PP, fatta comunque eccezione per quelli che non rientrano nell’Allegato
A, possa avere impatti significativi sull’ambiente, ed assumere quindi una decisione in merito
all’esclusione o all’assoggettamento a VAS.
0. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA: occorre attestare la pertinenza del
procedimento che si attiva attraverso la dimostrazione della non sussistenza delle condizioni che
implicano necessariamente lo svolgimento della VAS ai sensi dell’art. 3 comma 1 della presente
legge.
1. CARATTERISTICHE DEL PIANO
Descrizione del piano e delle informazioni e dei dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull’ambiente
1.1 Ambito programmatico e contenuti del Piano
Descrizione sintetica del rapporto con altri PP, del processo di formazione e delle previsioni del
documento di piano e in particolare:
• Quadro programmatico/normativo di riferimento tenendo conto di:
- in quale misura il PP stabilisce il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, sia per
quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni, le condizioni operative, sia attraverso
la ripartizione delle risorse
- in quale misura influenza altri PP inclusi quelli gerarchicamente ordinati e quelli settoriali
- in quale misura è influenzato da piani territoriali e/o settoriali sovraordinati e da vincoli
derivanti da normative vigenti
• Quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PP, definiti sulla base della pertinenza del
PP stesso al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale fissati da PP settoriali e/o
sovraordinati, nonché coerenza con gli obiettivi sanciti a livello internazionale e nazionale nel
quadro delle politiche di sviluppo sostenibile
• Quadro delle trasformazioni in atto o in fase di attuazione o di approvazione
25. • Percorso di formazione della proposta di PP, compresa la descrizione di eventuali momenti di
partecipazione/consultazione pubblica avvenuti prima dell’adozione del progetto preliminare di
piano (sondaggi, informazione, consultazione, forum, etc.);
• Descrizione sintetica degli obiettivi, dello schema, della struttura e del massimo
dimensionamento previsto dal PP, tenendo conto delle alternative e della giustificazione delle
scelte adottate.
1.2 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio
Definizione dello stato, delle tendenze e criticità delle componenti ambientali e antropiche
pertinenti il PP, a riscontro dei contenuti del quadro conoscitivo di riferimento del PP stesso, e in
particolare:
• Rappresentazione sintetica del quadro conoscitivo delle componenti ambientali e antropiche
pertinenti il PP, attraverso la valutazione dello stato, delle tendenze evolutive e dei relativi
fattori di pressione, ed evidenziando fonti, enti preposti all’elaborazione dei dati acquisiti,
eventuali carenze informative
• Descrizione delle criticità, potenzialità e opportunità accertate e della loro rilevanza rispetto
alle strategie di governo del territorio e delle risorse
• Nel caso di PP che prefigurano scelte localizzative, elaborazione di una carta sintetica dei
vincoli/tutele/rischi/opportunità presenti sul territorio di pertinenza.
1.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale
Descrizione delle modalità con cui i risultati del percorso di formazione, delle valutazioni sullo
stato dell’ambiente e degli indirizzi stabiliti dalla normativa e dai PP che interessano l’area e
l’ambito di pertinenza del PP sono stati tradotti in obiettivi di sostenibilità:
• Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriali adottati, della loro pertinenza
all’attuazione del piano e della coerenza rispetto al quadro conoscitivo e al percorso decisionale
di formazione del PP;
• Verifica di coerenza esterna tra obiettivi di sostenibilità del piano e obiettivi desunti dalla
normativa e altri PP sovraordinati;
• Verifica di coerenza interna tra obiettivi di sostenibilità e obiettivi di piano.
• Funzionalità del PP, in termini di (quando pertinenti ai contenuti del PP) efficienza
infrastrutturale, efficienza energetica, risparmio idrico ed efficienza depurativa, riduzione dei
carichi ambientali.
Nel caso di PP di enti certificati ISO 14001 e/o registrati EMAS, è opportuno che siano utilizzati gli
elementi conoscitivi acquisiti e le linee programmatiche e gli obiettivi definiti con il Sistema di
Gestione Ambientale, integrandoli nei contenuti di PP ed avvalendosene per la redazione del
Rapporto Preliminare.
2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI
Valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal PP, ed individuazione
delle eventuali alternative, compensazioni e mitigazioni, tenendo conto della reversibilità, del
carattere cumulativo, della natura transfrontaliera degli impatti, dei rischi per la salute umana e per
l’ambiente in caso di incidenti, del valore e della vulnerabilità delle aree interessate. La valutazione
dovrà rispondere almeno ai contenuti minimi sotto elencati.
2.1 Valutazione effetti cumulativi e individuazione delle misure di mitigazione e compensazione
Valutazione degli effetti complessivi che il massimo dimensionamento previsto dal PP genera sulle
componenti ambientali, territoriali e sulle infrastrutture ecologiche pertinenti il PP. Per ciascuna
componente ambientale si deve provvedere all’analisi/valutazione dello stato, dell’impatto
potenziale e delle relative misure di sostenibilità, intendendo per misure di sostenibilità le risposte
che il PP fa proprie per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità adottati.
26. 2.2 Valutazione della coerenza localizzativa e individuazione delle misure di mitigazione
Nel caso di previsioni di PP localizzate e/o localizzabili, definizione della coerenza localizzativa,
attraverso l’analisi della sovrapposizione tra la struttura del PP e la sintesi dei livelli conoscitivi
individuati per la carta dei vincoli/tutele/rischi/opportunità territoriali.
3. SCHEMA DI PIANO DI MONITORAGGIO - OPZIONALE
Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli impatti ambientali derivanti
dall’attuazione del Piano, comprendenti un set di indicatori minimo, le modalità di raccolta e di
gestione dei dati, i soggetti competenti e responsabili e le risorse necessarie.
27. ALLEGATO C CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi
DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI PP, con indicazione della normativa e dell’iter approvativo
di riferimento, dei principali obiettivi che si pone e delle linee di sviluppo essenziali. Interazione
con progetti approvati o in corso di approvazione pertinenti livelli territoriali sovraordinati
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI OBIETTIVI (OBIETTIVI GENERALI) che si pone e delle
linee di sviluppo essenziali, e verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e di protezione e
miglioramento ambientale individuati a livello comunitario, nazionale, regionale, locale
(COERENZA ESTERNA).
DESCRIZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO attivato allo scopo di definire obiettivi e
strategie, dei suoi esiti e di come se ne è tenuto conto nella costruzione del PP, nell’individuazione
degli obiettivi specifici e delle linee di sviluppo del PP.
ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE - Inquadramento
territoriale, socio economico e demografico, e quadro di analisi attraverso l’individuazione di
informazioni territoriali di base e la definizione dello stato quali-quantitativo dei vari
comparti/risorse:
- aria e fattori climatici
- acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato
- suolo e sottosuolo
- aspetti agro-vegetazionali (con attenzione particolare per i territori con produzioni agricole di
particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228)
- biodiversità (con attenzione particolare alle zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE e alle relative aree di collegamento ecologico –funzionali)
- paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico
- inquinanti fisici: rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- energia
- rifiuti
- salute umana
Indicazione delle eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste.
DEFINIZIONE DI OBIETTIVI SPECIFICI E DEI RELATIVI TARGET QUALI-
QUANTITATIVI (indicatori)
- dalla constatazione di criticità esistenti nel quadro di analisi iniziale, in rapporto agli obiettivi di
sostenibilità ed ambientali generali
- dalla manifestazione di esigenze/istanze particolari da parte dei portatori di interesse (cittadini,
associazioni, categorie, etc.)
- dall’implementazione del SGA, nel caso di enti certificati.
DESCRIZIONE DELL’OPZIONE “ZERO”, ovvero dello scenario di riferimento costituito dallo
stato attuale delle risorse e dalla loro possibile evoluzione in assenza di PP. L’analisi deve
consentire di evidenziare ulteriori criticità/potenzialità di natura dinamica, in rapporto agli
28. adempimenti di norma, di piano di settore e/o sovraordinati, ed agli obiettivi generali, arrivando a
definire ulteriori obiettivi specifici. Uso di indicatori.
SINTESI DELLE ALTERNATIVE DI PP individuate per il raggiungimento degli obiettivi posti,
valutazione comparativa delle prestazioni comprensiva della descrizione di come è stata effettuata
la valutazione stessa e di come si è giunti alla scelta dell’assetto finale di PP. Uso di indicatori.
VERIFICA DI COERENZA fra le azioni/previsioni costituenti il PP, il quadro di analisi iniziale
(coerenza INTERNA) e gli obiettivi specifici. Funzionalità del PP in termini di (quando pertinenti)
efficienza infrastrutturale, efficienza energetica, risparmio idrico ed efficienza depurativa, riduzione
dei carichi ambientali. Uso di indicatori.
INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE derivanti
dall’attuazione del PP nel suo complesso (massimo dimensionamento previsto) e per singole
previsioni. In relazione all’assetto di PP scelto, stima delle conseguenze derivanti dalle previsioni
sullo stato quali-quantitativo delle risorse, definito nel quadro di analisi iniziale, comprendendo le
interrelazioni fra i vari elementi. In caso di previsioni localizzate e/o localizzabili, verifica della
coerenza delle stesse con il quadro vincolistico, pianificatorio e conoscitivo delineato. Devono essere
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve,
medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. A fronte di impatti significativi,
individuazione di idonee misure mitigative e compensative, da formulare quale parte costitutiva del
quadro normativo del PP. Nel caso di interessamento di elementi della Rete Natura 2000 deve essere
riconoscibile lo Studio di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e norme regionali in
materia.
DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO e controllo
degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PP proposto. Devono essere
individuate le responsabilità per l’attuazione del monitoraggio, avvalendosi di ARPAL, e garantita
la sussistenza nell’ambito del quadro economico del PP delle risorse necessarie per la sua
realizzazione e gestione.
Devono inoltre essere definite le modalità con cui si prevede di adottare le misure correttive sul PP
che risultassero necessarie, e delle forme di comunicazione al pubblico sia degli esiti del
monitoraggio che delle misure correttive assunte.
SINTESI NON TECNICA delle informazioni di cui ai punti precedenti.
29. ALLEGATO D CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI SINTESI
La dichiarazione di sintesi è il documento attraverso il quale l’autorità procedente, nel momento di
informazione della decisione, illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate
nel piano o programma e di come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce
delle alternative possibili. È fondamentale per ripercorrere il processo decisionale e renderlo
trasparente ed efficace.
Le informazioni da fornire, in modo schematico e facilmente leggibile, sono le seguenti:
1. Consultazione: descrizione della procedura di valutazione effettuata, dei soggetti competenti
coinvolti, dei pareri e dei relativi tempi, indicando per le due fasi di scoping e di valutazione:
- numero e date degli incontri effettuati
- contributi forniti nell’ambito dello scoping dai soggetti competenti in materia ambientale
- pareri richiesti ed evidenza di quelli pervenuti, con sintesi dei contenuti e di come se ne è
tenuto conto nella formulazione del parere motivato
2. Fase pubblica:
- indicazione del processo partecipativo attivato per la formazione del piano, con evidenza dei
portatori di interessi coinvolti, delle modalità, e di come si è tenuto conto nella redazione del
piano/programma dei suoi esiti
- indicazione delle osservazioni pervenute nel corso della fase pubblica del procedimento di
VAS, da parte di chi, e di come se ne è tenuto conto nella redazione del parere motivato
3. Alternative: descrizione delle eventuali alternative considerate, anche in termini di stadi
evolutivi del piano o programma, e sintetica illustrazione delle ragioni della scelta finale,
attraverso la sintesi degli effetti ambientali attribuibili ad ognuna
4. Integrazione delle considerazioni ambientali nel piano o programma: devono essere indicati, per
i vari comparti ambientali e i relativi obiettivi di tutela, gli obiettivi e le azioni di piano che su di
essi producono effetti, e le eventuali misure di mitigazione/compensazione. Il richiamo deve
essere puntuale ai singoli obiettivi, azioni, norme di attuazione del piano o programma
5. Adeguamento agli esiti della valutazione ambientale: descrizione del modo in cui si è tenuto
conto del Parere Motivato e delle eventuali Prescrizioni in esso contenute, attraverso
l’indicazione puntuale delle parti di piano o programma variate, con evidenza del raffronto
prima-dopo e argomentazione della modifica effettuata (rispetto ad altre possibili).
30. ALLEGATO E Definizioni di cui all’articolo 5 del DLgs. N. 152/2006 e s.m. richiamate
nell’articolo 2 della presente legge
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica,
di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda
parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del
rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del
rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque
denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle
previsioni di cui all'articolo 13;
l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel
caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento,
ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se
progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti
alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di
valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti
significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni
del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni
che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base
dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità
competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento
di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e
programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero
il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;
q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto
alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano,
programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce,
adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto
soggetto alle disposizioni del presente decreto;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere
interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione
dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
31. v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure
decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente
definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse