Decreto 18 settembre 2001 - N. 468
Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale".
(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 13 del 16 gennaio 2002)
Regione sicilia gullo decreto fondo pac iii 172 mila693euro 2 centesimi rag...Pino Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Decreto 18 settembre 2001 - N. 468
Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale".
(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 13 del 16 gennaio 2002)
Regione sicilia gullo decreto fondo pac iii 172 mila693euro 2 centesimi rag...Pino Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016
Individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli
impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in
esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' individuazione
del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di
impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e
assimilati. (16A07192)
(GU n.233 del 5-10-2016)
Regione Lazio, delibera m 654 sulla certificazone energeticaidealistait
La regione Lazio ha pubblicato la delibera n 654 con la quale ha approvato l'attuazione del regolamento regionale n 6/2012 sulla certificazione energetica
10/06/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 46 - Supplemento n. 1Maria Vaudo
Deliberazione 23 aprile 2014, n. 215
Individuazione di corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs n. 42/2004 e dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 24/1998. Rettifica ed adeguamento della ricognizione del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua di cui all'art. 142 c.1 lettera c) e relativa fascia di protezione come graficizzata nella Tav. B del P.T.P.R. adottato, sulla base delle richieste e segnalazioni fornite dalle Amministrazioni comunali. Adeguamento della graficizzazione, di cui alla Tav. B del P.T.P.R. adottato, del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua della provincia di Viterbo, per gli affluenti già riconosciuti irrilevanti ai fini paesaggistici con precedenti provvedimenti, sulla base delle segnalazioni delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 35, comma 23, delle Norme del P.T.P.R.
Pubblicazione DGR n. 215 del 24.3.2014 riguardante l'accertamento ricogntivo dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico e l'individuazione di tratti irrilevanti
DGR n. 215 del 24.3.2014 riguardante la “Individuazione di corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D.Lgs n. 42/2004 e dell’art. 7, comma 3, della L.R. n. 24/1998. Rettifica ed adeguamento della ricognizione del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua di cui all’art. 142 c.1 lettera c) e relativa fascia di protezione come graficizzata nella Tav. B del P.T.P.R. adottato, sulla base delle richieste e segnalazioni fornite dalle Amministrazioni comunali. Adeguamento della graficizzazione, di cui alla Tav. B del P.T.P.R. adottato, del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua della provincia di Viterbo, per gli affluenti già riconosciuti irrilevanti ai fini paesaggistici con precedenti provvedimenti, sulla base delle segnalazioni delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 35, comma 23, delle Norme del P.T.P.R.”.
Sul BURL n. 46 del 10.6.2014, Supplementi 1 e 2 , consultabile sul sito della Regione Lazio, è pubblicata la deliberazione di GR n. 215 del 24.3.2014 concernente la tutela dei corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico.
La Deliberazione fa seguito ad altri analoghi provvedimenti di Giunta Regionale concernenti l’accertamento ricognitivo e la rappresentazione cartografica del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua nonché l’esclusione del vincolo medesimo per i corsi d’acqua irrilevanti sotto il profilo paesaggistico.
Il provvedimento costituisce, tramite la partecipazione delle Amministrazioni comunali, parte integrante del procedimento di formazione del PTPR adottato e contribuisce ad uno dei compiti del Piano Paesaggistico ai sensi dell’art. 143 c) del Codice : la ricognizione delle “aree tutelate per legge” e la loro rappresentazione in scala idonea alla identificazione .
Il Dirigente
Arch. Giuliana De Vito
VEDI ANCHE
BURL n.46 del 10 giugno 2014. S.O. nn.1 e 2
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
REGIONE TOSCANA - 2007_2010 - PRSE Piano regionale dello sviluppo economicoBTO Educational
REGIONE TOSCANA - 2007_2010
PRSE
Piano regionale dello sviluppo economico
Il Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) per gli anni 2007–2010 programma e
realizza, in attuazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi
regionali in materia di attività produttive), le politiche di sviluppo economico in materia di
industria, artigianato, commercio, cooperazione e turismo e delle altre attività produttive del
settore secondario e terziario. Il Piano mette in atto, nel proprio ambito di intervento, le
proposte contenute nel nuovo Programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010,
sperimentando e approfondendone le linee strategiche individuate nei Programmi strategici
integrati. Esso inoltre recepisce gli obiettivi delle politiche comunitarie nel campo delle politiche
economiche e di coesione, nel quadro del processo di Lisbona e di Goteborg e dà attuazione ai
Progetti integrati regionali (PIR) di riferimento definiti nel PRS, ed in particolare:
Lo spazio regionale della ricerca e dell’innovazione (sottoprogetto 2)
Internazionalizzazione, cooperazione, promozione, marketing territoriale
Distretto integrato regionale
Innovazione e sostenibilità dell’offerta turistica e commerciale
Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009Luca Biancucci
Relazione su: ruoli e funzioni dei nuovi strumenti dopo la L.R. 06/2009, la natura "conformativa" o meno dei nuovi strumenti, la salvaguardia e la disciplina transitoria tra vecchi e nuovi strumenti. Corso di aggiornamento L’ICI e le aree fabbricabili
Nella delibera della Regione Emilia-Romagna si legge che - come ha detto in commissione l'assessore regionale Irene Priolo - a dicembre la Regione prevedeva 130mila tonnellate.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016
Individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli
impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in
esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' individuazione
del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di
impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e
assimilati. (16A07192)
(GU n.233 del 5-10-2016)
Regione Lazio, delibera m 654 sulla certificazone energeticaidealistait
La regione Lazio ha pubblicato la delibera n 654 con la quale ha approvato l'attuazione del regolamento regionale n 6/2012 sulla certificazione energetica
10/06/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 46 - Supplemento n. 1Maria Vaudo
Deliberazione 23 aprile 2014, n. 215
Individuazione di corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs n. 42/2004 e dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 24/1998. Rettifica ed adeguamento della ricognizione del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua di cui all'art. 142 c.1 lettera c) e relativa fascia di protezione come graficizzata nella Tav. B del P.T.P.R. adottato, sulla base delle richieste e segnalazioni fornite dalle Amministrazioni comunali. Adeguamento della graficizzazione, di cui alla Tav. B del P.T.P.R. adottato, del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua della provincia di Viterbo, per gli affluenti già riconosciuti irrilevanti ai fini paesaggistici con precedenti provvedimenti, sulla base delle segnalazioni delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 35, comma 23, delle Norme del P.T.P.R.
Pubblicazione DGR n. 215 del 24.3.2014 riguardante l'accertamento ricogntivo dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico e l'individuazione di tratti irrilevanti
DGR n. 215 del 24.3.2014 riguardante la “Individuazione di corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D.Lgs n. 42/2004 e dell’art. 7, comma 3, della L.R. n. 24/1998. Rettifica ed adeguamento della ricognizione del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua di cui all’art. 142 c.1 lettera c) e relativa fascia di protezione come graficizzata nella Tav. B del P.T.P.R. adottato, sulla base delle richieste e segnalazioni fornite dalle Amministrazioni comunali. Adeguamento della graficizzazione, di cui alla Tav. B del P.T.P.R. adottato, del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua della provincia di Viterbo, per gli affluenti già riconosciuti irrilevanti ai fini paesaggistici con precedenti provvedimenti, sulla base delle segnalazioni delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 35, comma 23, delle Norme del P.T.P.R.”.
Sul BURL n. 46 del 10.6.2014, Supplementi 1 e 2 , consultabile sul sito della Regione Lazio, è pubblicata la deliberazione di GR n. 215 del 24.3.2014 concernente la tutela dei corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico.
La Deliberazione fa seguito ad altri analoghi provvedimenti di Giunta Regionale concernenti l’accertamento ricognitivo e la rappresentazione cartografica del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua nonché l’esclusione del vincolo medesimo per i corsi d’acqua irrilevanti sotto il profilo paesaggistico.
Il provvedimento costituisce, tramite la partecipazione delle Amministrazioni comunali, parte integrante del procedimento di formazione del PTPR adottato e contribuisce ad uno dei compiti del Piano Paesaggistico ai sensi dell’art. 143 c) del Codice : la ricognizione delle “aree tutelate per legge” e la loro rappresentazione in scala idonea alla identificazione .
Il Dirigente
Arch. Giuliana De Vito
VEDI ANCHE
BURL n.46 del 10 giugno 2014. S.O. nn.1 e 2
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
REGIONE TOSCANA - 2007_2010 - PRSE Piano regionale dello sviluppo economicoBTO Educational
REGIONE TOSCANA - 2007_2010
PRSE
Piano regionale dello sviluppo economico
Il Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) per gli anni 2007–2010 programma e
realizza, in attuazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi
regionali in materia di attività produttive), le politiche di sviluppo economico in materia di
industria, artigianato, commercio, cooperazione e turismo e delle altre attività produttive del
settore secondario e terziario. Il Piano mette in atto, nel proprio ambito di intervento, le
proposte contenute nel nuovo Programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010,
sperimentando e approfondendone le linee strategiche individuate nei Programmi strategici
integrati. Esso inoltre recepisce gli obiettivi delle politiche comunitarie nel campo delle politiche
economiche e di coesione, nel quadro del processo di Lisbona e di Goteborg e dà attuazione ai
Progetti integrati regionali (PIR) di riferimento definiti nel PRS, ed in particolare:
Lo spazio regionale della ricerca e dell’innovazione (sottoprogetto 2)
Internazionalizzazione, cooperazione, promozione, marketing territoriale
Distretto integrato regionale
Innovazione e sostenibilità dell’offerta turistica e commerciale
Ruoli e Funzioni dei Nuovi Strumenti dopo la L.R. 06/2009Luca Biancucci
Relazione su: ruoli e funzioni dei nuovi strumenti dopo la L.R. 06/2009, la natura "conformativa" o meno dei nuovi strumenti, la salvaguardia e la disciplina transitoria tra vecchi e nuovi strumenti. Corso di aggiornamento L’ICI e le aree fabbricabili
Nella delibera della Regione Emilia-Romagna si legge che - come ha detto in commissione l'assessore regionale Irene Priolo - a dicembre la Regione prevedeva 130mila tonnellate.
decreto regione liguria bonifica area centrale enel spMarco Grondacci
Decreto Dirigenziale Regione Liguria che approva la messa in sicurezza permanente dell'area di stoccaggio ceneri prodotte dalla centrale a carbone spezzina
Verifiche effettuate delle pubbliche amministrazioni
in materia di valutazione di impatto acustico –
Logiche di analisi e verifica della documentazione
ricevuta
L’ufficio tecnico di una pubblica amministrazione che
riceve da parte di privati una valutazione di impatto acustico
effettua una verifica della documentazione mediante
un processo metodologico così sintetizzabile.
FASE 1 – Verifica dell’iscrizione all’albo dei tecnici
competenti in acustica, del tecnico che ha redatto la
valutazione di impatto acustico
In questa fase l’ufficio tecnico della p.a., in base al
documento che attesti l’iscrizione all’albo dei tecnici
competenti in acustica (allegato alla VIA), verifica se
il tecnico redattore della valutazione è regolarmente
iscritto all’albo regionale. Ciò avviene mediante l’accesso
sul sito web istituzionali delle Regioni dove sono
pubblicati gli elenchi.
FASE 2 – Verifica della presenza del certificato di taratura
della strumentazione utilizzata per la valutazione
di impatto acustico
In questa fase l’ufficio tecnico della p.a., verifica
che sia allegata alla VIA il certificato di taratura della
strumentazione utilizzata. I fonometri devono essere
di classe 1. Le misurazioni possono essere effettuate
utilizzando i fonometri in posizione fissa o
tenuto in mano. La taratura del calibratore e del sistema
strumentale non deve essere eseguita ad intervalli
non maggiori di due anni. La scelta della
strumentazione è legata alla strategia di misurazione
adottata e influisce sull’accuratezza del risultato
ottenuto.
FASE 3 – Verifica del rispetto dei contenuti minimi
previsti dalle norme vigenti per le diverse attività soggette
alla valutazione di impatto acustico
Tale fase è quella più importante, in cui l’ufficio tecnico
della p.a. verifica la rispondenza dell’elaborato
consegnatogli alla normativa vigente in materia di VIA
Le normative di settore specifiche per le varie attività.
Inoltre in allegato agli elaborati della VIA deve essere
presente la copia della carta di identità del tecnico
redattore. I contenuti minimi previsti dalle relative
norme di settore è possibile reperirli nell’e-book
di Ediltecnico “La valutazione di impatto acustico –
Contenuti e tecniche di redazione della valutazione di
impatto acustico per le varie attività ed opere infrastrutturali”
edito dalla Maggioli Editore. Pietro Salomone
Valutazione di impatto acustico, le nuove competenze del tecnico competente in acustica, articolo redatto da Ing. Pietro Salomone sulla rivista Ufficio Tecnico Maggioli
MODALITA’ DI INTERVENTO DI BONIFICA E DI MESSA IN SICUREZZA DEI SUOLI E DELLE...eAmbiente
Il Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ha sottoscritto, a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, i quattro protocolli attuativi dell'Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera e aree limitrofe, firmato lo scorso 16 aprile.
1. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 126 del 4-11-201652352
PARTE PRIMA
Leggi e regolamenti regionali
LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016, n. 30
“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in
ambiente confinato”.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi
derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di
matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 e in coerenza con il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 e successive modificazioni (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/
Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), con la direttiva 2013/59/Euratom, con il
principio di massima cautela e prevenzione, la Regione fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le
nuove costruzioni e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla
residenza.
Art. 2
Piano regionale radon
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi
all’esposizione al gas radon in ambiente confinato, di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano
nazionale radon del Ministero della salute (PNR).
2. La Giunta regionale predispone il Piano con supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per
la protezione dell’ambiente (ARPA) e dell’Autorità di bacino della Puglia (ADB), eventualmente avvalendosi
anche della collaborazione dell’Istituto superiore di sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati
competenti in materia. Il Piano può essere redatto per stralci territoriali, sulla base delle conoscenze acquisite
sul territorio.
3. Il Piano, redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, dispone:
a) l’aggiornamento delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale;
2. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 126 del 4-11-2016 52353
b) l’individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione;
c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di risanamento degli edifici
esistenti a rischio;
d) i limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, le
prescrizioni costruttiveegliaccorgimentitecnicidaosservarenellenuoveedificazioni, conparticolare
riguardo ai manufatti da realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a);
e) la realizzazione e la gestione di una banca dati centralizzata delle misure di radon, aggiornata
annualmente, quale strumento conoscitivo di supporto alle iniziative di prevenzione;
f) studi di aggiornamento continuo sull’incidenza del gas radon rispetto all’insorgenza delle patologie
ed elaborati in collaborazione con l’Osservatorio epidemiologico regionale (OER) e l’ISS;
g) la definizione di un sistema di informazione e divulgazione, tra la popolazione, dei rischi connessi
all’esposizione al gas radon e delle misure di prevenzione;
h) il procedimento di monitoraggio anche differenziato e sua periodicità per destinazioni urbanistiche
e grado di pericolosità dell’esposizione al rischio e modalità di realizzazione di eventuali e necessarie
iniziative di risanamento.
4. La Giunta regionale provvede all’aggiornamento del Piano, quando ciò sia reso necessario da nuove
evidenze di esposizione al rischio di inquinamento da gas radon.
5. Entro un anno dall’approvazione del Piano, anche per stralcio, i comuni, la Città metropolitana,
le province e la Regione adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale. Nelle more
dell’adeguamento, le prescrizioni del Piano, anche per stralcio, prevalgono su quelle difformi e integrano le
relative norme tecniche.
Art. 3
Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni
1. Sino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali
di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale,
ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni, eccetto i vani tecnici
isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione .
di attività di gas radon
in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato
con strumentazione passiva. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del livello limite per
concentrazione consentito.
2. L’approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari del
suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di
attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di
progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni
sull’uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica.
Art. 4
Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti
1. Sino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali
di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale,
3. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 126 del 4-11-201652354
ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per gli edifici esistenti, definiti dalle lettere
a) e b), sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un
periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:
a) per gli edifici destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite
di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali
dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva;
b) per gli edifici non destinati all’istruzione, e aperti al pubblico con esclusione dei residenziali e dei
vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione
di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può
superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.
2. Gli esercenti attività di cui al comma 1, provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del
gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-
inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato
e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle
misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa
scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
3. Qualora all’esito delle misurazioni previste dal comma 2, il livello di concentrazione dovesse risultare
superiore al limite fissato dal comma 1, il proprietario dell’immobile presenta al comune interessato,
entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento al quale siano .
allegati tutti i contenuti formali
e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di
realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è
approvato dal comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame
e parere alla ASL competente.
4. Tranne il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorsi sessanta giorni dalla
presentazione del piano di risanamento, senza che l’autorità comunale abbia notificato osservazioni,
ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento,
il proprietario dell’immobile deve avviare l’esecuzione delle opere previste, con le modalità e i termini
contenuti nella stessa proposta di piano di risanamento presentata, purché compatibili con quelli previsti
dalla presente legge e dalla normativa in vigore. In ogni caso la realizzazione delle opere deve avvenire
osservando le prescrizioni previste dai commi 5, 6, 7 e 8.
5. Le opere previste dal piano di risanamento, approvato con procedimento di cui ai commi 2 e 3,
devono essere concluse nel termine indicato dall’autorità comunale con lo stesso atto di approvazione, e
comunque in un termine non superiore a quello previsto dal comma 3, salvo proroga per un tempo non
superiore a ulteriori sei mesi per comprovati motivi oggettivi.
6. Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile effettua le nuove
misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddiviso in due distinti semestri
(primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato
alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.
7. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano
presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge, e con
4. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 126 del 4-11-2016 52355
provvedimento espresso può essere disposto il conseguente sgombero forzoso dell’immobile. La
sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo
puntuali verifiche sull’osservanza dei livelli di concentrazione annuale di attività di gas radon e in ogni caso
dopo l’espletamento di tutte le attività consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall’ordinamento
statale in materia di agibilità.
8. Qualora il proprietario dell’immobile fosse lo stesso comune, il soggetto passivo degli obblighi
derivanti dalla presente legge è il dirigente/datore di lavoro dello stesso ente.
Art. 5
Rinnovo delle attività di monitoraggio e eventuale risanamento
1. Per le nuove costruzioni di cui all’articolo 3, e qualora non siano stati espletati gli adempimenti
previsti dall’articolo 2, le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute ogni
dieci anni, a pena di sospensione e per dettato di legge dalla certificazione di agibilità, calcolati dalla data
di rilascio della certificazione di agibilità dell’immobile, seguendo il procedimento previsto dall’articolo
4, commi 2 e 3. In caso di superamento del livello di concentrazione fissato dall’articolo 3, comma 1, si
applica il procedimento previsto dall’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Per gli edifici esistenti di cui all’articolo 4, e qualora non siano stati espletati gli adempienti previsti
dall’articolo 2, le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute a pena di
sospensione della certificazione di agibilità ogni cinque anni dall’ultimo monitoraggio, seguendo il
procedimento previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3. In caso di superamento del livello limite di riferimento
per concentrazione fissato dall’articolo 3, comma 1, si applica il procedimento previsto dall’articolo 4,
commi 3, 4, 5, 6 e 7.
Art. 6
Norme finali
1. In conformità con i principi contenuti nell’articolo 1 della presente legge e fino all’approvazione
del Piano previsto dall’articolo 2, la Giunta regionale può ampliare la protezione e la tutela della salute
pubblica da rischi derivanti dalla vita negli edifici come individuati con la presente legge, per l’esposizione
a radionuclidi differenti dal radon, indicando i livelli limite di concentrazione di attività da radiazioni
ionizzanti, anche con differenziazione rispetto alla destinazione e agli usi degli immobili interessati. Il
provvedimento della Giunta regionale deve conseguire il parere obbligatorio e non vincolante della
Commissione consiliare competente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione,
trascorso il quale si intende accordato favorevolmente.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale può modificare i livelli limite di
riferimento per la concentrazione di attività del gas radon di cui agli articoli 3 e 4, in virtù di sopravvenute
disposizioni comunitarie nazionali ed evidenze scientifiche e provvedere a differenziare il procedimento
di monitoraggio e di risanamento previsto dagli articoli 3, 4 e 5, con riferimento alle eventuali ulteriori
fonti di radiazione individuata e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità, efficacia e non
aggravamento del procedimento amministrativo.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
5. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 126 del 4-11-201652356
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 3 NOV. 2016
MICHELE EMILIANO