Comune di Palau Delibera consiliare nr 16 del 28 05-2010Riparti Palau
APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2010, DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012 E DEL
PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP.
Comune di Palau Delibera consiliare nr 16 del 28 05-2010Riparti Palau
APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2010, DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012 E DEL
PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP.
Disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo
Art. 1.
(Finalità e ambito della legge)
1. La presente legge detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, e per il perseguimento di uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e delle aree rurali, al fine di contenere il consumo di suolo.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono terreni agricoli quelli che sono qualificati tali in base agli strumenti urbanistici vigenti.
Longo erasmo 1933 pietro 1959 sanatoria via degli oleandri foglio 3 partic 4...Giuseppe Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Comune di Centola - 18.000 euro per manutenzione strade comunali interpoderali.Raffaele Greco
La Giunta comunale ha assegnato somme pari a 18.000 euro per la manutenzione delle strade comunali interpoderali ("La strada agraria è una strada interpoderale destinata al servizio dei fondi, dal parziale conferimento dei quali ha tratto origine, ed è soggetta al transito dei proprietari dei fondi serviti e del tutto sprovvista di alcun carattere di pubblicità").
Emendamenti DL 123 del 24/10/2019 Sisma Centro Italia_R02Gianluca Loffredo
A seguito dei numerosi incontri della settimana intercorsi con i principali attori della ricostruzione, condivido un nuovo documento che modifica e integra il precedente.
Art Bonus Decreto Legge 31 maggio 2014 83
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
Rifiuti raccolta differenziata ato pa 1 corte dei conti sez giur liguria 27 m...Giuseppe Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Delibera del commissario_straordinario_n_44 Discarcia Martucci Conversano Nicola Teofilo
Dopo la nostra inchiesta e le pressioni ricevute dagli esponenti politici Rino Carelli e Franco Pignataro, dopo la replica e il polverone sollevato, il Commissario prefettizio torna sui suoi passi e si costituisce in nome e per conto del Comune di Casamassima (Delibera del Commissario Straordinario n. 44 del 16/03/2015) nel procedimento per reato di disastro ambientale a carico della Lombardi Ecologia che gestiva la discarica "Martucci" a Conversano, discarica che serve i comuni del bacino ex Ato Ba5, tra cui Casamassima.
Particolari e approfondimenti nel prossimo numero del “La Voce del Paese – edizione Casamassima”.
Fondi strutturali: guida per i funzionari pubblici - Europa 2020Massimo Resce
APPALTI PUBBLICI ORIENTAMENTI PER I FUNZIONARI - Responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento - Europa 2020
europei
Disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo
Art. 1.
(Finalità e ambito della legge)
1. La presente legge detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, e per il perseguimento di uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e delle aree rurali, al fine di contenere il consumo di suolo.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono terreni agricoli quelli che sono qualificati tali in base agli strumenti urbanistici vigenti.
Longo erasmo 1933 pietro 1959 sanatoria via degli oleandri foglio 3 partic 4...Giuseppe Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Comune di Centola - 18.000 euro per manutenzione strade comunali interpoderali.Raffaele Greco
La Giunta comunale ha assegnato somme pari a 18.000 euro per la manutenzione delle strade comunali interpoderali ("La strada agraria è una strada interpoderale destinata al servizio dei fondi, dal parziale conferimento dei quali ha tratto origine, ed è soggetta al transito dei proprietari dei fondi serviti e del tutto sprovvista di alcun carattere di pubblicità").
Emendamenti DL 123 del 24/10/2019 Sisma Centro Italia_R02Gianluca Loffredo
A seguito dei numerosi incontri della settimana intercorsi con i principali attori della ricostruzione, condivido un nuovo documento che modifica e integra il precedente.
Art Bonus Decreto Legge 31 maggio 2014 83
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
Rifiuti raccolta differenziata ato pa 1 corte dei conti sez giur liguria 27 m...Giuseppe Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Delibera del commissario_straordinario_n_44 Discarcia Martucci Conversano Nicola Teofilo
Dopo la nostra inchiesta e le pressioni ricevute dagli esponenti politici Rino Carelli e Franco Pignataro, dopo la replica e il polverone sollevato, il Commissario prefettizio torna sui suoi passi e si costituisce in nome e per conto del Comune di Casamassima (Delibera del Commissario Straordinario n. 44 del 16/03/2015) nel procedimento per reato di disastro ambientale a carico della Lombardi Ecologia che gestiva la discarica "Martucci" a Conversano, discarica che serve i comuni del bacino ex Ato Ba5, tra cui Casamassima.
Particolari e approfondimenti nel prossimo numero del “La Voce del Paese – edizione Casamassima”.
Fondi strutturali: guida per i funzionari pubblici - Europa 2020Massimo Resce
APPALTI PUBBLICI ORIENTAMENTI PER I FUNZIONARI - Responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento - Europa 2020
europei
The document shows the project “Site Compliance Management” implemented in EniServizi: a solution that revolutionizes the management model to achieve the goals of optimization, enhancement and sustainability.
As a result of the continuous evolution of rules and regulations, it has emerged the need to monitor the building throughout its life cycle through the standardization of procedures, an accurate control of assets, plants and equipments, space optimization and energy efficiency.
Mobile tools adoption, smartphones and tablets along with NFC technology, allowed us to simplify the management of plant consistencies, the integration of BMS systems for energy management on a single control platform, the normalization of policy for energy savings, the integration of maintenance processes and compliance procedures.
Guida Breve al Recupero Crediti di Lavoro per i Dipendenti degli appalti pubb...Alberto Vigani
Cosa fare se non ti pagano lo stipendio in cantiere? Ecco la prima guida breve all'autodifesa retributiva, per i dipendenti degli appalti pubblici e privati, con i riferimenti alla responsabilità solidale della committenza.
LE NOVITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI eFM srl
Presentazione dello studio legale Brugnoletti "LE NOVITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI "
della Avv. Martina Alò durante il convegno organizzato da eFM, Università di Roma Tor Vergata Facoltà di Ingegneeria e Eugenio Ciotola dal titolo: Competitività e innovazione delle PMI: nuove opportunità per crescere nel settore del Facility Management
Le incursioni della BCE sul mercato del lavoro italianoMassimo Resce
L'articolo analizza le sollecitazioni della BCE sulla contrattazione a livello di impresa con un'analisi delle dinamiche della produttività e dei salari nell’Eurozona. Infine, descrive le dinamiche in Italia ed i primi interventi per la crescita della produttività evidenziando il dualismo territoriale tra Centro Nord e Mezzogiorno.
Guida Breve all'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO con il Gratuito Patrocinio: e-book gratis con istruzioni normative, suggerimenti, prassi e tutto quanto serve scoprire sull'amminsitartore di sostegno per gestirlo con il gratuito patrocinio senza perdere tempo e non commettere errori.
Cascina Zerbone Accordo di Programma Seo21 22 05-2012Marco Garoffolo
Copia del BURL (SEO21_22-05-2012) su cui oggi (22.5.12) è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dell'accordo di programma (AdP) relativo all'area di Cascina Zerbone.
A.G.C. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - Deliberazione
n. 1051 del 28 maggio 2009 – Approvazione proposta di legge recante "Misure urgenti per il rilancio
economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio
sismico e per la semplificazione amministrativa.
Deliberazione
n. 1051 del 28 maggio 2009 – Approvazione proposta di legge recante "Misure urgenti per il ri-
lancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio
sismico e per la semplificazione amministrativa (regolamento allegato)
Parere affari giuridici ambiente e pianificazioneMarco Grondacci
Parere servizio affari giuridici ambiente e pianificazione della Regione Liguria su procedura di VIA biodigestore Isola del Cantone Provincia di Genova
8 Linee di indirizzo sulla semplificazione e deregolamentazione della normati...Romabella
La delibera, a partire dall’esigenza di regole chiare e tempi certi nella trasformazione della città per eliminare gli spazi di discrezionalità che alimentano sprechi, corruzione e consociativismo, definisce cinque linee guida per la semplificazione normativa: definizione di un iter trasparente ma accelerato in caso sia evidente l’utilità pubblica di un progetto; semplificazione delle procedure urbanistiche e delle Norme Tecniche di Attuazione da 113 a 60; omogeneizzazione delle procedure urbanistiche dei diversi municipi che partano dalle domande dei territori municipali; traduzione in inglese e pubblicazione online delle procedure per incentivare investimenti privati nazionali e internazionali; inserimento nella normativa ordinaria un elenco di procedure straordinarie e rapidamente applicabili per evitare che eventi drammatici diventino occasione di speculazione
Novità di legislazione ambientale da gazzetta italiana e UE e le sentenza della corte di giustizia UE e della corte costituzionale pubblicate nel mese di Novembre 2020
Novità su studi scientifici e documenti ufficiali delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali in materia ambientali nel mese di Ottobre 2020
Poteri sindacali in materia di prevenzione nella tutela della salute pubblicaMarco Grondacci
Analisi dei poteri del Sindaco nella tutela della salute pubblica nei procedimenti ambientali di AIA. Il Parametro salute pubblica nei procedimenti di VIA. Come disciplinare le emissioni odorigene
1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/
LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI
DISCIPLINA DELLE BONIFICHE
AREE DI INTERESSE NAZIONALE NUOVA PROCEDURA DI BONIFICA
SEMPLIFICAZIONE APPALTI PUBBLICI IN MATERIA DI BONIFICHE
SEMPLIFICAZIONE CARATTERIZZAZIONE E RIUTILIZZO TERRE DI
SCAVO DA ATTIVITÀ DI BONIFICA
1
aggiornate con:
- Legge 164/2014 di conversione del Decreto Legge 133/2014 (c.d.Sblocca
Italia)
- Il Decreto Legge 165/2014
La Spezia 15/11/2014
2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/
Sommario
PREMESSA LE NOVITÀ DELLA LEGGE 164/2014 IN MATERIA DI BONIFICHE ................................................. 3
1. NUOVA PROCEDURA BONIFICA AREE DI INTERESSE RILEVANTE NAZIONALE (articolo 33) ...................... 4
Titolarità delle funzioni (commi 1 e 2 articolo 33) .................................................................................... 4
Individuazione delle aree di interesse nazionale a cui si applica la nuova normativa (comma 3 articolo
33) .............................................................................................................................................................. 4
Programma di Risanamento Ambientale –Documento di Indirizzo Strategico per la Rigenerazione
Urbana (comma 3 articolo 33) ................................................................................................................... 4
Ruolo Commissario del Governo e Soggetto Attuatore nel Programma e le Documento di Indirizzo
(comma 4 articolo 33) ............................................................................................................................... 5
Poteri di deroga di Commissario e Soggetto Attuatore (comma 4 articolo 33) ........................................ 5
Non applicazione delle deroghe (comma 4 articolo 33) ........................................................................... 6
Nomina e compiti del Commissario Straordinario (comma 5 articolo 33) ................................................ 7
Nomina e compiti Soggetto Attuatore (comma 6 articolo 33) .................................................................. 7
Trasferimento delle aree di interesse nazionale al Soggetto Attuatore (comma 7 articolo 33) ............... 7
Procedure di approvazione (commi da 8 a 10 articolo 33) ....................................................................... 8
Effetti della Approvazione (comma 10 articolo 33) ................................................................................... 9
2. MODIFICHE CODICI APPALTI E BONIFICHE (articolo 34)............................................................................ 9
3. OPERE PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA NEI SITI INQUINATI
(comma 7 articolo 34) ................................................................................................................................. 12
4. PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE SCAVO TERRENI IN AREE DA BONIFICARE ex comma 7 articolo 34
(comma 8 articolo 34) ................................................................................................................................. 12
Un Piano di Caratterizzazione preliminare (lettera a) comma 8 articolo 34) .......................................... 12
Interventi senza caratterizzazione preliminare nella messa in sicurezza operativa (lettera b) comma 8
articolo 34)............................................................................................................................................... 13
5. RIUTILIZZO TERRENI SCAVATI IN SITU (commi 9 e 10 articolo 34) .......................................................... 13
2
3. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/
PREMESSA LE NOVITÀ DELLA LEGGE 164/20141 IN MATERIA DI BONIFICHE
Ennesima normativa di semplificazione delle procedure di bonifica che va ad aggiungersi a quella
già esistente, in particolare:
· disciplina delle procedure semplificate di bonifica in generale: articolo 242bis DLgs
152/2006. Valida sia per i Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (di seguito SIN), che per i
Siti di Bonifica di Interesse Regionale (di seguito SIR)2,
· disciplina delle procedure semplificate di bonifica in aree industriali da riconvertire tra i siti
classificati SIN: articolo 252bis DLgs 152/2006.3
La nuova procedura semplificata (articoli 33 e 34 del Decreto Legge 133/20144) interviene sui
seguenti aspetti della normativa nazionale in materia di bonifiche:
1. Nuova Procedura di Bonifica Aree di Interesse Rilevante Nazionale (Articolo 33)
2. Modifiche Codice Appalti Pubblici e Bonifiche (Articolo 34)
3. Opere Preliminare all’avvio della Bonifica e/o Messa in Sicurezza nei Siti Inquinati (comma 7
articolo 34)
4. Procedure di Caratterizzazione Scavo Terreni in Aree da Bonificare (Comma 8 Articolo 34)
5. Riutilizzo Terreni Scavati in Situ di Bonifica (Commi 9 E 10 Articolo 34)
Di seguito una descrizione puntuale delle 5 novità introdotte dal Decreto Legge 133/2014 in corso
di conversione
1 Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre
2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla
pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive.». (14A08767)(GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85)
2 Per un commento a questa normativa vedi al seguente LINK http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/nuova-disciplina-
delle-procedura-semplificate-di-bonifica-nelle-aree-civili-2014
3 Per un commento a questa normativa vedi al seguente LINK http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/la-disciplina-
3
per-la-bonifica-sin-in-aree-industriali-2014
4 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/decreto-legge-133-2014-aree-interesse-nazionale-e-appalti-bonifiche
4. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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1. NUOVA PROCEDURA BONIFICA AREE DI INTERESSE RILEVANTE NAZIONALE
(articolo 33)
Titolarità delle funzioni (commi 1 e 2 articolo 33)
Le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di
rilevante interesse nazionale attengono alla competenza esclusiva dello Stato in relazione alle
materie: ambiente e dei livelli essenziali delle prestazioni nei diritti sociali e civili (ex lettera m) ed
s) secondo comma articolo 117 Costituzione).
Quindi la titolarità delle funzioni è in mano allo Stato5. Viene comunque garantita la partecipazione
degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio.
Individuazione delle aree di interesse nazionale a cui si applica la nuova normativa (comma 3
articolo 33)
Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo
sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato - Regioni.
Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate.
Non è chiaro se le aree di interesse nazionale saranno scelte solo tra l’elenco attuale dei SIN, perché
dal dettato della legge non si capisce. C’è solo come vedremo un riferimento, sotto il profilo delle
deroghe alle procedure degli articoli 252 e 252bis6 che riguardano in effetti i SIN, ma l’articolo 252
fa rinvio, proprio per le procedure, all’articolo 242 che riguarda le procedure per tutti i siti di
bonifica sia SIN che SIR. Come è noto tra SIN e SIR l’unica vera differenza sta nella titolarità delle
funzioni non nei passaggi procedurali e/o documentali: nei SIN il Ministero dell’Ambiente e
ICRAM, nei SIR Regioni Enti Locali ed Arpa.
Programma di Risanamento Ambientale –Documento di Indirizzo Strategico per la
Rigenerazione Urbana (comma 3 articolo 33)
In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico
programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la
rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e
riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei
trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo
5 “la competenza statale, quando è espressione della tutela dell'ambiente, costituisce «limite» all'esercizio delle
competenze regionali (sentenze n.180 e n.437 del 2008 nonché n.164 del 2009). A questo proposito, è peraltro
necessario precisare che, se è vero che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, non debbono violare i livelli di
tutela dell'ambiente posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una volta che questi ultimi siano stati fissati dallo Stato
medesimo, le Regioni stesse, purché restino nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli
di tutela più elevati (sentenze n.104 del 2008, n.12, n.30 e n.61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto sulla tutela
dell'ambiente. “ Corte Costituzionale 06-02-2009 N.30
6 La procedura semplificata per accordi di programma ex articolo 252 bis è stata da ultimo modificata dall’articolo 4
della legge 9/2014, per un commento vedi LINK alla nota 3 del presente commento..
4
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fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato,
nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Ruolo Commissario del Governo e Soggetto Attuatore nel Programma e le Documento di
Indirizzo (comma 4 articolo 33)
Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del
documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana sono preposti un Commissario
straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure
straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale.
Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della
Presidenza de Consiglio dei Ministri.
Poteri di deroga di Commissario e Soggetto Attuatore (comma 4 articolo 33)
Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga alle procedura previste dal DLgs
152/2005 :
a) articolo 252 (procedure bonifica siti di interesse nazionale)
b) articolo 252-bis (Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione
industriale)
In particolare:
Le procedure dell’articolo 252 sono quelle ordinarie:
- caratterizzazione
- presentazione progetto di bonifica e/o messa in sicurezza
- certificazione avvenuta bonifica
Le procedure dell’articolo 252bis sono quelle speciali per aree di riconversione industriale da
bonificare e prevedono che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le
materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli
eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi
di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati7 ad attuare
progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo
economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n.426 (che ha istituito i primi 14 siti di bonifica di interesse nazionale), al fine di
promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare
le matrici ambientali non contaminate.
7Secondo il comma 4 articolo 252 bis i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della
contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo
economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad
esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno
cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2. Questi ultimi
obblighi consistono nella comunicazione a Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti del
proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle
concentrazione soglia di contaminazione (Csc), nonché nella predisposizione delle adeguate misure di prevenzione della
diffusione dell’inquinamento, entro le 24 ore successive alla scoperta dell’inquinamento.
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Non applicazione delle deroghe (comma 4 articolo 33)
Le deroghe del Commissario e del Soggetto Attuatore non si applicano ai criteri, alle modalità per
lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e
comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme
comunitarie.
In generale si fa riferimento alla definizione di bonifica ex lettera p) dell’articol 240 DLgs 152/2006
secondo cui per bonifica si intendono: “l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo,
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle
concentrazioni soglia di rischio (Csr)”.
Più in particolare non sono derogabili tutte le norme tecniche atte a raggiungere il suddetto obiettivo
e cioè:
1. Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica8 (allegato I alla parte IV
DLgs 152/2006)
2. Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati (allegato II alla parte IV DLgs
152/2006)
3. Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale,
di messa in sicurezza (d’urgenza9, operativa10 e permanente11), nonché per la individuazione delle
migliori tecniche di intervento a costi sopportabili (allegato III alla parte IV del DLgs 152/2006)
4. Criteri generali per l’applicazione di procedure di bonifica semplificate di aree limitate (max
1.000 metri quadri) per siti di interesse industriale
5. concentrazioni soglia di contaminazione12 nel suolo sottosuolo e acque sotterranee
8 analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze
presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto (lettera s) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
9 ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in
caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di
contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori
interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (lettera m) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
10 l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per
le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi
alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in
atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la
diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere
predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate
(lettera n) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
11 l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti
e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere
previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici (lettera o)
comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
12 “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la
caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del
presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni
antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione,
queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati” (lettera b) comma 1 articolo
240 DLgs 152/2006
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Nomina e compiti del Commissario Straordinario (comma 5 articolo 33)
Il Commissario straordinario del Governo é nominato in conformità all'articolo 1113 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentito il Presidente della Regione interessata.
Al Commissario sono attribuiti:
1. compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da
effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale come definita secondo il comma 1 articolo 33
presente legge,
2. convoca la Conferenza dei Servizi per l’ottenimento degli assensi previsti dalla procedura di
approvazione del Programma di Risanamento Ambientale con il progetto di bonifica
3. adotta il Programma di rigenerazione urbana
4. vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma
medesimo.
Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della
Presidenza de Consiglio dei Ministri.
Nomina e compiti Soggetto Attuatore (comma 6 articolo 33)
Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel
rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza.
Il Soggetto Attuatore ha il compito:
1. di elaborare attuare il Programma di Risanamento e Rigenerazione, con le risorse disponibili a
legislazione vigente per la parte pubblica.
2. di operare come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di
realizzazione delle opere infrastrutturali.
In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente
articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice degli Appalti
Pubblici), ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
Trasferimento delle aree di interesse nazionale al Soggetto Attuatore (comma 7 articolo 33)
Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di bonifica e riqualificazione, le aree di interesse
nazionale (di cui al comma 1 articolo 33 presente legge) individuate secondo il comma 3 articolo
33 della presente legge, sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che lo nomina.
13 “Art. 11 - Commissari straordinari del Governo
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o
dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei
Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del
commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina,
salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella
Gazzetta Ufficiale. 3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.”
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Procedure di approvazione (commi da 8 a 10 articolo 33)
1. il Soggetto Attuatore trasmette al Commissario straordinario di Governo, entro il termine
stabilito dal DPCM che lo nomina la Proposta di Programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana, corredata:
1.1.dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di
contaminazione del sito,
1.2. dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori14,
1.3. da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale,
1.4. dalla valutazione ambientale strategica (VAS)
1.5. dalla valutazione di impatto ambientale (VIA),
1.6 da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti,
contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno
necessario alla realizzazione complessiva del programma.
1.7. la previsione urbanistico - edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova
edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di
eventuali premialità edificatorie,
1.8. la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico15 e di quelle che
abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento,
1.9. i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del
principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle
amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di
pubblico interesse. (accordi di programma o procedimentali ex articolo 11 legge 241/1990)
2. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al punto 1 con la
documentazione allegata ivi elencata, convoca immediatamente una Conferenza di Servizi al fine
di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. Alla
Conferenza partecipa anche il Soggetto Attuatore.
3. La Conferenza deve concludersi entro 30 giorni dalla sua indizione avendo esaminato:
3.1. il progetto di bonifica,
3.2. il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.242-bis del DLgs 152/2006,
3.3. la valutazione ambientale strategica
3.4. la valutazione di impatto ambientale.
4. se la Conferenza non condivide entro il termine di cui al punto 3, decide il Consiglio dei
Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri
partecipa il Presidente della Regione interessata.
5. Adozione del Programma di Rigenerazione Urbana, da attuarsi con le risorse disponibili
a legislazione vigente, da parte del Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni
dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri nel
caso di esercizio del potere sostitutivo di cui al suddetto punto 4
14 Previsto dall’articolo 242 bis del DLgs 152/2006 che ha introdotto una procedure semplificata di bonifica che prevede
la presentazione di un progetto di bonifica e solo successivamente quello di caratterizzazione che dovrà dimostrare che
il terreno ha rispettato gli obiettivi del progetto di bonifica e i limiti soglia di contaminazione suolo diversi a seconda
della destinazione urbanistica dell’area (industriale o civile-residenziale)
15 Opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e
marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (lettera c) comma 3
articolo 33 presente legge)
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6. Approvazione del Programma di Rigenerazione Urbana da parte del Consiglio dei Ministri
con DPR. Il termine è sempre quello dei 10 giorni dalla conclusione della Conferenza dei Servizi
Effetti della Approvazione (comma 10 articolo 33)
L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo
restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.
Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle
opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.
2. MODIFICHE CODICI APPALTI E BONIFICHE (articolo 34)
Il comma 1 articolo 34 della presente legge modifica l’articolo 48 del Codice degli Appalti
Pubblici.
Questo articolo prevede che quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il
numero di candidati da invitare (secondo quanto previsto dal comma 1 articolo 6216 dello stesso
Codice) richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede
di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia
conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44517.
La modifica apportata dalla presente legge prevede che la possibilità di limitare il numeri di
candidati da invitare alla gara avvenga sia nel caso del sopra citato articolo 62 del Codice che nei
casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo
V, del DLgs 152/2006.
Il comma 3 articolo 34 della presente legge modifica l’articolo 57 del Codice degli Appalti
Pubblici.
Questo articolo disciplina la procedura negoziata di scelte dell’appaltatore senza pubblicazione del
bando di gara. Tra i casi in cui tale deroga è consentita c’è anche quello del comma 2 lettera c) di
detto articolo 57 che recita: “nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza,
risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti
dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le
circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle
stazioni appaltanti.”
La modifica apporta dalla presente legge prevede l’aggiunta tra i casi di estrema urgenza anche
quello relativo ai casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della
Parte quarta, Titolo V, del DLgs 152/2006.
16 “Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta
milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo
quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera,
della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a
negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di
tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il
principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo
ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo”
17 http://www.interlex.it/testi/dpr00445.htm
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Ricordo che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando lascia alle stazioni appaltanti il
massimo di discrezionalità, che giunge fino alla potestà di autonoma individuazione dei concorrenti
da invitare alla gara. Si veda però ora il paragrafo 4 dell’articolo 2618 nuova Direttiva sugli Appalti
Pubblici: Direttiva Parlamento e Consiglio Ue 2014/24/Ue Abrogazione direttiva 2004/18/Ce.
Anche tenuto conto che sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia, pur nel quadro della
vecchia direttiva 2004/18 (ora abrogata dalla 2014/24/UE), ha sempre affermato che: “si può fare
ricorso alla procedura negoziata soltanto nelle circostanze tassativamente indicate agli articoli 30
e 31 della direttiva 2004/18 e che detta procedura ha, rispetto alla procedura aperta e ristretta,
natura eccezionale (sentenza Commissione/Belgio, C-292/07, EU:C:2009:246, punto 106 e
giurisprudenza ivi citata).” (Corte di Giustizia 11/9/2014 causa C19-13). Si la vecchia direttiva che
la nuova come pure la giurisprudenza della Corte di Giustizia fanno riferimento alla applicazione
della procedura negoziata in relazione a situazioni specifiche e non a generali categorie di lavori,
come il caso della norma nazionale qui esaminata che fa riferimento a tutti i lavori di bonifica e
messa in sicurezza. Tenuto conto che il principio della estrema urgenza può avere un senso solo per
la messa in sicurezza di urgenza prevista specificamente dal Testo Unico Ambientale, secondo cui
tale attività riguarda: “ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle
condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di
qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione,
impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali
ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”. (lettera m) comma
1 articolo 240 DLgs 152/2006)
Il comma 4 articolo 34 della presente legge modifica il comma 11 dell’articolo 70 del Codice
degli Appalti Pubblici che è quello che disciplina i termine della ricezione delle domande di
partecipazione e ricezione delle offerte.
In particolare il comma 11 dell’articolo 70: “Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini
minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le
ragioni dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di parteci-pazione, non inferiore a quindici giorni
dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni,
ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo,
decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al
termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.”
18 “4. Gli Stati membri prevedono la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di applicare una procedura competitiva con negoziazione o un
dialogo competitivo nelle seguenti situazioni:
a) per quanto riguarda lavori, forniture o servizi che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
i) le esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l'adozione di soluzioni immediatamente disponibili;
ii) implicano progettazione o soluzioni innovative;
iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o
impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi;
iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'Amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma,
una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VII;
b) per quanto riguarda lavori, forniture o servizi per i quali, in risposta a una procedura aperta o ristretta, sono presentate soltanto offerte irregolari
o inaccettabili. In tali situazioni, le Amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella procedura tutti,
e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 57 a 64 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato
offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali
vi sono prove di corruzione o collusione, o che l'Amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate
inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto
dall'Amministrazione aggiudicatrice a base di gara dell'Amministrazione aggiudicatrice stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
appalto.”
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11. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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La modifica apportata dalla presente legge prevede che i termini particolari previsti per le procedure
negoziate si applichino anche nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi
della Parte quarta, Titolo V, del DLgs 152/2006.
La lettera a) comma 5 articolo 34 della presente legge, modifica il comma 1 dell’articolo 132 del
Codice degli Appalti Pubblici.
Tale comma 1 dell’articolo 132 elenca i motivi che possono giustificare, sentito progettista e
direttore dei lavori, l’ammissione a varianti in corso di opera di appalti assegnati.
La modifica apportata dalla presente legge introduce tra i motivi suddetti anche quello casi di
bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del DLgs
152/2006.
Si ricorda che secondo la nota del 2/9/201419 della Autorità Anticorruzione: “Al fine di una
maggiore completezza ed efficacia dell’attività di vigilanza, in applicazione dell’art. 6 comma 9 del
Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono comunque tenute a trasmettere all’ANAC-Vigilanza
Contratti Pubblici la documentazione20 di cui all’art. 37 comma 1 legge n. 114/2014 ove
ricorrano le condizioni di legge (importo a base d’asta superiore alla soglia comunitaria; importo
della variante superiore al 10% dell’importo contrattuale) nei seguenti casi:….. c. per le varianti
relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;…”
La lettera b) comma 5 articolo 34 della presente legge, modifica il comma 3 dell’articolo 132 del
Codice degli Appalti Pubblici.
Tale comma 3 dell’articolo 132 stabilisce, in base agli importi appaltati, i casi in cui gli interventi
non vengono considerati varianti ai sensi del comma 1 sempre dell’articolo 132.
La modifica apportata dalla presente legge introduce il limite dell’importo non superiore al 10 per
cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, al di sotto del quale tali lavori
non vengono considerati varianti in corso d’opera.
Il comma 6 dell’articolo 34 della presente legge modifica il comma 3 dell’articolo 203 del Codice
degli Appalti Pubblici che disciplina il livello di progettazione nelle procedure di appalto.
In particolare il comma 3 di detto articolo 203 recita: “Per i lavori concernenti beni mobili e
superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di
beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto
preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione
successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari
complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.”
19 http://www.anticorruzione.it/?p=13709
20 1. Documentazione da inviare ai sensi del comma 1 dell’art. 37 Legge n. 114/2014.
Le Stazioni appaltanti devono provvedere alla trasmissione integrale della perizia di variante, del progetto esecutivo e
degli altri atti richiesti dal primo comma dell’art. 37 legge n. 114/2014 (atto di validazione e relazione del Responsabile
del procedimento).
In particolare, la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere inderogabilmente i seguenti atti:
- quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;
- atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
- verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
- relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del dPR 207/2010;
nonché tutti gli altri documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l’entità delle modifiche apportate al progetto.
La relazione del Responsabile del procedimento deve avere i contenuti minimi previsti dall’art. 161, commi 7 e 8, del
DPR 207/2010. L’atto di validazione richiesto si intende riferito al progetto esecutivo.
In aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere altresì trasmesso all’ANAC il provvedimento di approvazione
della variante.
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12. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/
La modifica apportata dalla legge in esame introduce anche i lavori di bonifica e messa in sicurezza
di siti contaminati tra quelli per i quali il contratto di appalto può prevedere anche il livello
esecutivo del progetto oltre a quello preliminare e definitivo.
Il comma 10 ter del’articolo 34 della presente legge prevede che per gli affidamenti, comunque
definiti e denominati, di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all'ente o
all'autorità procedente è fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito web il curriculum del soggetto
affidatario e l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso.
3. OPERE PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA
NEI SITI INQUINATI (comma 7 articolo 34)
Nei siti inquinati “di proprietà di enti territoriali21”, nei quali sono in corso o non sono ancora
avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, interventi e opere di
bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle
prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di
servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di
pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, né
interferiscano con esso, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori
dell'area.
4. PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE SCAVO TERRENI IN AREE DA
BONIFICARE ex comma 7 articolo 34 (comma 8 articolo 34)
Nelle procedure di bonifica nei siti inquinati di proprietà di enti territoriali nei quali sono in corso o
non sono ancora avvitare attività di messa in sicurezza e di bonifica, sono rispettate le seguenti
procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
Un Piano di Caratterizzazione preliminare (lettera a) comma 8 articolo 34)
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto
dell'intervento, é analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo
prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale
conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione
di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il
campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza
organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della
lista degli analiti da ricercare é concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla
specificità' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori,
trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano
operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data
di inizio dei lavori;
21 La dizione “di proprietà di enti territoriali” è stata eliminata dall’articolo 1 del Decreto Legge 165/2014 (GURI n.262
del 11/11/2014)
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13. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/
Interventi senza caratterizzazione preliminare nella messa in sicurezza operativa (lettera b)
comma 8 articolo 34)
In presenza di attività di messa in sicurezza operativa22 già in essere, il proponente, in alternativa
alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con
almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al
termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa.
Questa novità appare pericolosa perché in contrasto almeno parziale con quanto previsto dalla
definizione di messa in sicurezza operativa del DLgs 152/2006 riportata alla nota 13 (vedi sopra)
infatti non è chiaro se l’alternativa alla caratterizzazione introdotta dalla nuova norma preveda o
meno interventi che evitino, come afferma la legge attuale, “la diffusione della contaminazione
all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti”. Di contro, almeno parzialmente, c’è la lettera c) del
comma 8 dell’articolo qui esaminato che precisa in modo però troppo generico: “ c) le attività di scavo
sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle
matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di
contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono
rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.”
5. RIUTILIZZO TERRENI SCAVATI IN SITU (commi 9 e 10 articolo 34)
Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi é sempre consentito se ne é garantita la
conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.
I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma
inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le
seguenti prescrizioni:
a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente
approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza
di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella
medesima area assoggettata all'analisi di rischio;
b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in
considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e' consentito
solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barriera mento fisico o idraulico di cui siano
comprovate l'efficienza e l'efficacia.
22 l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza
per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi
alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in
atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la
diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere
predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate
(lettera n) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
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