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LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI 
DISCIPLINA DELLE BONIFICHE 
AREE DI INTERESSE NAZIONALE NUOVA PROCEDURA DI BONIFICA 
SEMPLIFICAZIONE APPALTI PUBBLICI IN MATERIA DI BONIFICHE 
SEMPLIFICAZIONE CARATTERIZZAZIONE E RIUTILIZZO TERRE DI 
SCAVO DA ATTIVITÀ DI BONIFICA 
1 
aggiornate con: 
- Legge 164/2014 di conversione del Decreto Legge 133/2014 (c.d.Sblocca 
Italia) 
- Il Decreto Legge 165/2014 
La Spezia 15/11/2014
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Sommario 
PREMESSA LE NOVITÀ DELLA LEGGE 164/2014 IN MATERIA DI BONIFICHE ................................................. 3 
1. NUOVA PROCEDURA BONIFICA AREE DI INTERESSE RILEVANTE NAZIONALE (articolo 33) ...................... 4 
Titolarità delle funzioni (commi 1 e 2 articolo 33) .................................................................................... 4 
Individuazione delle aree di interesse nazionale a cui si applica la nuova normativa (comma 3 articolo 
33) .............................................................................................................................................................. 4 
Programma di Risanamento Ambientale –Documento di Indirizzo Strategico per la Rigenerazione 
Urbana (comma 3 articolo 33) ................................................................................................................... 4 
Ruolo Commissario del Governo e Soggetto Attuatore nel Programma e le Documento di Indirizzo 
(comma 4 articolo 33) ............................................................................................................................... 5 
Poteri di deroga di Commissario e Soggetto Attuatore (comma 4 articolo 33) ........................................ 5 
Non applicazione delle deroghe (comma 4 articolo 33) ........................................................................... 6 
Nomina e compiti del Commissario Straordinario (comma 5 articolo 33) ................................................ 7 
Nomina e compiti Soggetto Attuatore (comma 6 articolo 33) .................................................................. 7 
Trasferimento delle aree di interesse nazionale al Soggetto Attuatore (comma 7 articolo 33) ............... 7 
Procedure di approvazione (commi da 8 a 10 articolo 33) ....................................................................... 8 
Effetti della Approvazione (comma 10 articolo 33) ................................................................................... 9 
2. MODIFICHE CODICI APPALTI E BONIFICHE (articolo 34)............................................................................ 9 
3. OPERE PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA NEI SITI INQUINATI 
(comma 7 articolo 34) ................................................................................................................................. 12 
4. PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE SCAVO TERRENI IN AREE DA BONIFICARE ex comma 7 articolo 34 
(comma 8 articolo 34) ................................................................................................................................. 12 
Un Piano di Caratterizzazione preliminare (lettera a) comma 8 articolo 34) .......................................... 12 
Interventi senza caratterizzazione preliminare nella messa in sicurezza operativa (lettera b) comma 8 
articolo 34)............................................................................................................................................... 13 
5. RIUTILIZZO TERRENI SCAVATI IN SITU (commi 9 e 10 articolo 34) .......................................................... 13 
2
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PREMESSA LE NOVITÀ DELLA LEGGE 164/20141 IN MATERIA DI BONIFICHE 
Ennesima normativa di semplificazione delle procedure di bonifica che va ad aggiungersi a quella 
già esistente, in particolare: 
· disciplina delle procedure semplificate di bonifica in generale: articolo 242bis DLgs 
152/2006. Valida sia per i Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (di seguito SIN), che per i 
Siti di Bonifica di Interesse Regionale (di seguito SIR)2, 
· disciplina delle procedure semplificate di bonifica in aree industriali da riconvertire tra i siti 
classificati SIN: articolo 252bis DLgs 152/2006.3 
La nuova procedura semplificata (articoli 33 e 34 del Decreto Legge 133/20144) interviene sui 
seguenti aspetti della normativa nazionale in materia di bonifiche: 
1. Nuova Procedura di Bonifica Aree di Interesse Rilevante Nazionale (Articolo 33) 
2. Modifiche Codice Appalti Pubblici e Bonifiche (Articolo 34) 
3. Opere Preliminare all’avvio della Bonifica e/o Messa in Sicurezza nei Siti Inquinati (comma 7 
articolo 34) 
4. Procedure di Caratterizzazione Scavo Terreni in Aree da Bonificare (Comma 8 Articolo 34) 
5. Riutilizzo Terreni Scavati in Situ di Bonifica (Commi 9 E 10 Articolo 34) 
Di seguito una descrizione puntuale delle 5 novità introdotte dal Decreto Legge 133/2014 in corso 
di conversione 
1 Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 
2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla 
pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione 
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' 
produttive.». (14A08767)(GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85) 
2 Per un commento a questa normativa vedi al seguente LINK http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/nuova-disciplina- 
delle-procedura-semplificate-di-bonifica-nelle-aree-civili-2014 
3 Per un commento a questa normativa vedi al seguente LINK http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/la-disciplina- 
3 
per-la-bonifica-sin-in-aree-industriali-2014 
4 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/decreto-legge-133-2014-aree-interesse-nazionale-e-appalti-bonifiche
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1. NUOVA PROCEDURA BONIFICA AREE DI INTERESSE RILEVANTE NAZIONALE 
(articolo 33) 
Titolarità delle funzioni (commi 1 e 2 articolo 33) 
Le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di 
rilevante interesse nazionale attengono alla competenza esclusiva dello Stato in relazione alle 
materie: ambiente e dei livelli essenziali delle prestazioni nei diritti sociali e civili (ex lettera m) ed 
s) secondo comma articolo 117 Costituzione). 
Quindi la titolarità delle funzioni è in mano allo Stato5. Viene comunque garantita la partecipazione 
degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio. 
Individuazione delle aree di interesse nazionale a cui si applica la nuova normativa (comma 3 
articolo 33) 
Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo 
sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato - Regioni. 
Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. 
Non è chiaro se le aree di interesse nazionale saranno scelte solo tra l’elenco attuale dei SIN, perché 
dal dettato della legge non si capisce. C’è solo come vedremo un riferimento, sotto il profilo delle 
deroghe alle procedure degli articoli 252 e 252bis6 che riguardano in effetti i SIN, ma l’articolo 252 
fa rinvio, proprio per le procedure, all’articolo 242 che riguarda le procedure per tutti i siti di 
bonifica sia SIN che SIR. Come è noto tra SIN e SIR l’unica vera differenza sta nella titolarità delle 
funzioni non nei passaggi procedurali e/o documentali: nei SIN il Ministero dell’Ambiente e 
ICRAM, nei SIR Regioni Enti Locali ed Arpa. 
Programma di Risanamento Ambientale –Documento di Indirizzo Strategico per la 
Rigenerazione Urbana (comma 3 articolo 33) 
In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico 
programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la 
rigenerazione urbana finalizzati, in particolare: 
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area; 
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area; 
c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e 
riqualificazione; 
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei 
trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo 
5 “la competenza statale, quando è espressione della tutela dell'ambiente, costituisce «limite» all'esercizio delle 
competenze regionali (sentenze n.180 e n.437 del 2008 nonché n.164 del 2009). A questo proposito, è peraltro 
necessario precisare che, se è vero che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, non debbono violare i livelli di 
tutela dell'ambiente posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una volta che questi ultimi siano stati fissati dallo Stato 
medesimo, le Regioni stesse, purché restino nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli 
di tutela più elevati (sentenze n.104 del 2008, n.12, n.30 e n.61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto sulla tutela 
dell'ambiente. “ Corte Costituzionale 06-02-2009 N.30 
6 La procedura semplificata per accordi di programma ex articolo 252 bis è stata da ultimo modificata dall’articolo 4 
della legge 9/2014, per un commento vedi LINK alla nota 3 del presente commento.. 
4
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fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, 
nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. 
Ruolo Commissario del Governo e Soggetto Attuatore nel Programma e le Documento di 
Indirizzo (comma 4 articolo 33) 
Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del 
documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana sono preposti un Commissario 
straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure 
straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. 
Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della 
Presidenza de Consiglio dei Ministri. 
Poteri di deroga di Commissario e Soggetto Attuatore (comma 4 articolo 33) 
Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga alle procedura previste dal DLgs 
152/2005 : 
a) articolo 252 (procedure bonifica siti di interesse nazionale) 
b) articolo 252-bis (Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione 
industriale) 
In particolare: 
Le procedure dell’articolo 252 sono quelle ordinarie: 
- caratterizzazione 
- presentazione progetto di bonifica e/o messa in sicurezza 
- certificazione avvenuta bonifica 
Le procedure dell’articolo 252bis sono quelle speciali per aree di riconversione industriale da 
bonificare e prevedono che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il 
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le 
materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli 
eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi 
di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati7 ad attuare 
progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo 
economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 
dicembre 1998, n.426 (che ha istituito i primi 14 siti di bonifica di interesse nazionale), al fine di 
promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare 
le matrici ambientali non contaminate. 
7Secondo il comma 4 articolo 252 bis i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della 
contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo 
economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad 
esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno 
cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2. Questi ultimi 
obblighi consistono nella comunicazione a Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti del 
proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle 
concentrazione soglia di contaminazione (Csc), nonché nella predisposizione delle adeguate misure di prevenzione della 
diffusione dell’inquinamento, entro le 24 ore successive alla scoperta dell’inquinamento. 
5
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Non applicazione delle deroghe (comma 4 articolo 33) 
Le deroghe del Commissario e del Soggetto Attuatore non si applicano ai criteri, alle modalità per 
lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e 
comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme 
comunitarie. 
In generale si fa riferimento alla definizione di bonifica ex lettera p) dell’articol 240 DLgs 152/2006 
secondo cui per bonifica si intendono: “l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di 
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, 
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle 
concentrazioni soglia di rischio (Csr)”. 
Più in particolare non sono derogabili tutte le norme tecniche atte a raggiungere il suddetto obiettivo 
e cioè: 
1. Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica8 (allegato I alla parte IV 
DLgs 152/2006) 
2. Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati (allegato II alla parte IV DLgs 
152/2006) 
3. Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, 
di messa in sicurezza (d’urgenza9, operativa10 e permanente11), nonché per la individuazione delle 
migliori tecniche di intervento a costi sopportabili (allegato III alla parte IV del DLgs 152/2006) 
4. Criteri generali per l’applicazione di procedure di bonifica semplificate di aree limitate (max 
1.000 metri quadri) per siti di interesse industriale 
5. concentrazioni soglia di contaminazione12 nel suolo sottosuolo e acque sotterranee 
8 analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze 
presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente 
decreto (lettera s) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006) 
9 ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in 
caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di 
contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori 
interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (lettera m) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006) 
10 l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per 
le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi 
alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in 
atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la 
diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere 
predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate 
(lettera n) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006) 
11 l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti 
e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere 
previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici (lettera o) 
comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006) 
12 “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la 
caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del 
presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni 
antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, 
queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati” (lettera b) comma 1 articolo 
240 DLgs 152/2006 
6
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Nomina e compiti del Commissario Straordinario (comma 5 articolo 33) 
Il Commissario straordinario del Governo é nominato in conformità all'articolo 1113 della legge 
23 agosto 1988, n. 400, sentito il Presidente della Regione interessata. 
Al Commissario sono attribuiti: 
1. compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da 
effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale come definita secondo il comma 1 articolo 33 
presente legge, 
2. convoca la Conferenza dei Servizi per l’ottenimento degli assensi previsti dalla procedura di 
approvazione del Programma di Risanamento Ambientale con il progetto di bonifica 
3. adotta il Programma di rigenerazione urbana 
4. vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma 
medesimo. 
Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della 
Presidenza de Consiglio dei Ministri. 
Nomina e compiti Soggetto Attuatore (comma 6 articolo 33) 
Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 
rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. 
Il Soggetto Attuatore ha il compito: 
1. di elaborare attuare il Programma di Risanamento e Rigenerazione, con le risorse disponibili a 
legislazione vigente per la parte pubblica. 
2. di operare come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di 
realizzazione delle opere infrastrutturali. 
In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente 
articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice degli Appalti 
Pubblici), ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati. 
Trasferimento delle aree di interesse nazionale al Soggetto Attuatore (comma 7 articolo 33) 
Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di bonifica e riqualificazione, le aree di interesse 
nazionale (di cui al comma 1 articolo 33 presente legge) individuate secondo il comma 3 articolo 
33 della presente legge, sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che lo nomina. 
13 “Art. 11 - Commissari straordinari del Governo 
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o 
dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni 
statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei 
Ministeri, fissate per legge. 
2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del 
commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, 
salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella 
Gazzetta Ufficiale. 3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei 
ministri o un ministro da lui delegato.” 
7
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Procedure di approvazione (commi da 8 a 10 articolo 33) 
1. il Soggetto Attuatore trasmette al Commissario straordinario di Governo, entro il termine 
stabilito dal DPCM che lo nomina la Proposta di Programma di risanamento ambientale e 
rigenerazione urbana, corredata: 
1.1.dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di 
contaminazione del sito, 
1.2. dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori14, 
1.3. da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, 
1.4. dalla valutazione ambientale strategica (VAS) 
1.5. dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), 
1.6 da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, 
contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno 
necessario alla realizzazione complessiva del programma. 
1.7. la previsione urbanistico - edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova 
edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di 
eventuali premialità edificatorie, 
1.8. la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico15 e di quelle che 
abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, 
1.9. i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del 
principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle 
amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di 
pubblico interesse. (accordi di programma o procedimentali ex articolo 11 legge 241/1990) 
2. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al punto 1 con la 
documentazione allegata ivi elencata, convoca immediatamente una Conferenza di Servizi al fine 
di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. Alla 
Conferenza partecipa anche il Soggetto Attuatore. 
3. La Conferenza deve concludersi entro 30 giorni dalla sua indizione avendo esaminato: 
3.1. il progetto di bonifica, 
3.2. il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.242-bis del DLgs 152/2006, 
3.3. la valutazione ambientale strategica 
3.4. la valutazione di impatto ambientale. 
4. se la Conferenza non condivide entro il termine di cui al punto 3, decide il Consiglio dei 
Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri 
partecipa il Presidente della Regione interessata. 
5. Adozione del Programma di Rigenerazione Urbana, da attuarsi con le risorse disponibili 
a legislazione vigente, da parte del Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni 
dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri nel 
caso di esercizio del potere sostitutivo di cui al suddetto punto 4 
14 Previsto dall’articolo 242 bis del DLgs 152/2006 che ha introdotto una procedure semplificata di bonifica che prevede 
la presentazione di un progetto di bonifica e solo successivamente quello di caratterizzazione che dovrà dimostrare che 
il terreno ha rispettato gli obiettivi del progetto di bonifica e i limiti soglia di contaminazione suolo diversi a seconda 
della destinazione urbanistica dell’area (industriale o civile-residenziale) 
15 Opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e 
marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (lettera c) comma 3 
articolo 33 presente legge) 
8
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6. Approvazione del Programma di Rigenerazione Urbana da parte del Consiglio dei Ministri 
con DPR. Il termine è sempre quello dei 10 giorni dalla conclusione della Conferenza dei Servizi 
Effetti della Approvazione (comma 10 articolo 33) 
L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i 
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo 
restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. 
Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. 
2. MODIFICHE CODICI APPALTI E BONIFICHE (articolo 34) 
Il comma 1 articolo 34 della presente legge modifica l’articolo 48 del Codice degli Appalti 
Pubblici. 
Questo articolo prevede che quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il 
numero di candidati da invitare (secondo quanto previsto dal comma 1 articolo 6216 dello stesso 
Codice) richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico 
finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede 
di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia 
conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44517. 
La modifica apportata dalla presente legge prevede che la possibilità di limitare il numeri di 
candidati da invitare alla gara avvenga sia nel caso del sopra citato articolo 62 del Codice che nei 
casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo 
V, del DLgs 152/2006. 
Il comma 3 articolo 34 della presente legge modifica l’articolo 57 del Codice degli Appalti 
Pubblici. 
Questo articolo disciplina la procedura negoziata di scelte dell’appaltatore senza pubblicazione del 
bando di gara. Tra i casi in cui tale deroga è consentita c’è anche quello del comma 2 lettera c) di 
detto articolo 57 che recita: “nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, 
risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti 
dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le 
circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle 
stazioni appaltanti.” 
La modifica apporta dalla presente legge prevede l’aggiunta tra i casi di estrema urgenza anche 
quello relativo ai casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della 
Parte quarta, Titolo V, del DLgs 152/2006. 
16 “Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta 
milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo 
quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, 
della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a 
negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di 
tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il 
principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo 
ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo” 
17 http://www.interlex.it/testi/dpr00445.htm 
9
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
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Ricordo che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando lascia alle stazioni appaltanti il 
massimo di discrezionalità, che giunge fino alla potestà di autonoma individuazione dei concorrenti 
da invitare alla gara. Si veda però ora il paragrafo 4 dell’articolo 2618 nuova Direttiva sugli Appalti 
Pubblici: Direttiva Parlamento e Consiglio Ue 2014/24/Ue Abrogazione direttiva 2004/18/Ce. 
Anche tenuto conto che sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia, pur nel quadro della 
vecchia direttiva 2004/18 (ora abrogata dalla 2014/24/UE), ha sempre affermato che: “si può fare 
ricorso alla procedura negoziata soltanto nelle circostanze tassativamente indicate agli articoli 30 
e 31 della direttiva 2004/18 e che detta procedura ha, rispetto alla procedura aperta e ristretta, 
natura eccezionale (sentenza Commissione/Belgio, C-292/07, EU:C:2009:246, punto 106 e 
giurisprudenza ivi citata).” (Corte di Giustizia 11/9/2014 causa C19-13). Si la vecchia direttiva che 
la nuova come pure la giurisprudenza della Corte di Giustizia fanno riferimento alla applicazione 
della procedura negoziata in relazione a situazioni specifiche e non a generali categorie di lavori, 
come il caso della norma nazionale qui esaminata che fa riferimento a tutti i lavori di bonifica e 
messa in sicurezza. Tenuto conto che il principio della estrema urgenza può avere un senso solo per 
la messa in sicurezza di urgenza prevista specificamente dal Testo Unico Ambientale, secondo cui 
tale attività riguarda: “ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle 
condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di 
qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, 
impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali 
ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”. (lettera m) comma 
1 articolo 240 DLgs 152/2006) 
Il comma 4 articolo 34 della presente legge modifica il comma 11 dell’articolo 70 del Codice 
degli Appalti Pubblici che è quello che disciplina i termine della ricezione delle domande di 
partecipazione e ricezione delle offerte. 
In particolare il comma 11 dell’articolo 70: “Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate 
con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini 
minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le 
ragioni dell'urgenza, possono stabilire: 
a) un termine per la ricezione delle domande di parteci-pazione, non inferiore a quindici giorni 
dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
successiva alla trasmissione del bando alla Commissione; 
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, 
ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, 
decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al 
termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.” 
18 “4. Gli Stati membri prevedono la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di applicare una procedura competitiva con negoziazione o un 
dialogo competitivo nelle seguenti situazioni: 
a) per quanto riguarda lavori, forniture o servizi che soddisfano uno o più dei seguenti criteri: 
i) le esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l'adozione di soluzioni immediatamente disponibili; 
ii) implicano progettazione o soluzioni innovative; 
iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o 
impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi; 
iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'Amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, 
una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VII; 
b) per quanto riguarda lavori, forniture o servizi per i quali, in risposta a una procedura aperta o ristretta, sono presentate soltanto offerte irregolari 
o inaccettabili. In tali situazioni, le Amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella procedura tutti, 
e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 57 a 64 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato 
offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. 
In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali 
vi sono prove di corruzione o collusione, o che l'Amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate 
inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto 
dall'Amministrazione aggiudicatrice a base di gara dell'Amministrazione aggiudicatrice stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di 
appalto.” 
10
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La modifica apportata dalla presente legge prevede che i termini particolari previsti per le procedure 
negoziate si applichino anche nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi 
della Parte quarta, Titolo V, del DLgs 152/2006. 
La lettera a) comma 5 articolo 34 della presente legge, modifica il comma 1 dell’articolo 132 del 
Codice degli Appalti Pubblici. 
Tale comma 1 dell’articolo 132 elenca i motivi che possono giustificare, sentito progettista e 
direttore dei lavori, l’ammissione a varianti in corso di opera di appalti assegnati. 
La modifica apportata dalla presente legge introduce tra i motivi suddetti anche quello casi di 
bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del DLgs 
152/2006. 
Si ricorda che secondo la nota del 2/9/201419 della Autorità Anticorruzione: “Al fine di una 
maggiore completezza ed efficacia dell’attività di vigilanza, in applicazione dell’art. 6 comma 9 del 
Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono comunque tenute a trasmettere all’ANAC-Vigilanza 
Contratti Pubblici la documentazione20 di cui all’art. 37 comma 1 legge n. 114/2014 ove 
ricorrano le condizioni di legge (importo a base d’asta superiore alla soglia comunitaria; importo 
della variante superiore al 10% dell’importo contrattuale) nei seguenti casi:….. c. per le varianti 
relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;…” 
La lettera b) comma 5 articolo 34 della presente legge, modifica il comma 3 dell’articolo 132 del 
Codice degli Appalti Pubblici. 
Tale comma 3 dell’articolo 132 stabilisce, in base agli importi appaltati, i casi in cui gli interventi 
non vengono considerati varianti ai sensi del comma 1 sempre dell’articolo 132. 
La modifica apportata dalla presente legge introduce il limite dell’importo non superiore al 10 per 
cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, al di sotto del quale tali lavori 
non vengono considerati varianti in corso d’opera. 
Il comma 6 dell’articolo 34 della presente legge modifica il comma 3 dell’articolo 203 del Codice 
degli Appalti Pubblici che disciplina il livello di progettazione nelle procedure di appalto. 
In particolare il comma 3 di detto articolo 203 recita: “Per i lavori concernenti beni mobili e 
superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di 
beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto 
preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione 
successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari 
complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.” 
19 http://www.anticorruzione.it/?p=13709 
20 1. Documentazione da inviare ai sensi del comma 1 dell’art. 37 Legge n. 114/2014. 
Le Stazioni appaltanti devono provvedere alla trasmissione integrale della perizia di variante, del progetto esecutivo e 
degli altri atti richiesti dal primo comma dell’art. 37 legge n. 114/2014 (atto di validazione e relazione del Responsabile 
del procedimento). 
In particolare, la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere inderogabilmente i seguenti atti: 
- quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto; 
- atto di sottomissione o atto aggiuntivo; 
- verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti; 
- relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del dPR 207/2010; 
nonché tutti gli altri documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l’entità delle modifiche apportate al progetto. 
La relazione del Responsabile del procedimento deve avere i contenuti minimi previsti dall’art. 161, commi 7 e 8, del 
DPR 207/2010. L’atto di validazione richiesto si intende riferito al progetto esecutivo. 
In aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere altresì trasmesso all’ANAC il provvedimento di approvazione 
della variante. 
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La modifica apportata dalla legge in esame introduce anche i lavori di bonifica e messa in sicurezza 
di siti contaminati tra quelli per i quali il contratto di appalto può prevedere anche il livello 
esecutivo del progetto oltre a quello preliminare e definitivo. 
Il comma 10 ter del’articolo 34 della presente legge prevede che per gli affidamenti, comunque 
definiti e denominati, di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all'ente o 
all'autorità procedente è fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito web il curriculum del soggetto 
affidatario e l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso. 
3. OPERE PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA 
NEI SITI INQUINATI (comma 7 articolo 34) 
Nei siti inquinati “di proprietà di enti territoriali21”, nei quali sono in corso o non sono ancora 
avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, interventi e opere di 
bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle 
prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di 
servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di 
pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, né 
interferiscano con esso, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori 
dell'area. 
4. PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE SCAVO TERRENI IN AREE DA 
BONIFICARE ex comma 7 articolo 34 (comma 8 articolo 34) 
Nelle procedure di bonifica nei siti inquinati di proprietà di enti territoriali nei quali sono in corso o 
non sono ancora avvitare attività di messa in sicurezza e di bonifica, sono rispettate le seguenti 
procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati: 
Un Piano di Caratterizzazione preliminare (lettera a) comma 8 articolo 34) 
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto 
dell'intervento, é analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo 
prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale 
conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione 
di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il 
campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza 
organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della 
lista degli analiti da ricercare é concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 
territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla 
specificità' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, 
trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano 
operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data 
di inizio dei lavori; 
21 La dizione “di proprietà di enti territoriali” è stata eliminata dall’articolo 1 del Decreto Legge 165/2014 (GURI n.262 
del 11/11/2014) 
12
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Interventi senza caratterizzazione preliminare nella messa in sicurezza operativa (lettera b) 
comma 8 articolo 34) 
In presenza di attività di messa in sicurezza operativa22 già in essere, il proponente, in alternativa 
alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con 
almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al 
termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa. 
Questa novità appare pericolosa perché in contrasto almeno parziale con quanto previsto dalla 
definizione di messa in sicurezza operativa del DLgs 152/2006 riportata alla nota 13 (vedi sopra) 
infatti non è chiaro se l’alternativa alla caratterizzazione introdotta dalla nuova norma preveda o 
meno interventi che evitino, come afferma la legge attuale, “la diffusione della contaminazione 
all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti”. Di contro, almeno parzialmente, c’è la lettera c) del 
comma 8 dell’articolo qui esaminato che precisa in modo però troppo generico: “ c) le attività di scavo 
sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle 
matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di 
contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono 
rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.” 
5. RIUTILIZZO TERRENI SCAVATI IN SITU (commi 9 e 10 articolo 34) 
Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi é sempre consentito se ne é garantita la 
conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. 
I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma 
inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le 
seguenti prescrizioni: 
a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente 
approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza 
di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella 
medesima area assoggettata all'analisi di rischio; 
b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in 
considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e' consentito 
solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barriera mento fisico o idraulico di cui siano 
comprovate l'efficienza e l'efficacia. 
22 l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza 
per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi 
alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in 
atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la 
diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere 
predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate 
(lettera n) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006) 
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  • 1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE BONIFICHE AREE DI INTERESSE NAZIONALE NUOVA PROCEDURA DI BONIFICA SEMPLIFICAZIONE APPALTI PUBBLICI IN MATERIA DI BONIFICHE SEMPLIFICAZIONE CARATTERIZZAZIONE E RIUTILIZZO TERRE DI SCAVO DA ATTIVITÀ DI BONIFICA 1 aggiornate con: - Legge 164/2014 di conversione del Decreto Legge 133/2014 (c.d.Sblocca Italia) - Il Decreto Legge 165/2014 La Spezia 15/11/2014
  • 2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Sommario PREMESSA LE NOVITÀ DELLA LEGGE 164/2014 IN MATERIA DI BONIFICHE ................................................. 3 1. NUOVA PROCEDURA BONIFICA AREE DI INTERESSE RILEVANTE NAZIONALE (articolo 33) ...................... 4 Titolarità delle funzioni (commi 1 e 2 articolo 33) .................................................................................... 4 Individuazione delle aree di interesse nazionale a cui si applica la nuova normativa (comma 3 articolo 33) .............................................................................................................................................................. 4 Programma di Risanamento Ambientale –Documento di Indirizzo Strategico per la Rigenerazione Urbana (comma 3 articolo 33) ................................................................................................................... 4 Ruolo Commissario del Governo e Soggetto Attuatore nel Programma e le Documento di Indirizzo (comma 4 articolo 33) ............................................................................................................................... 5 Poteri di deroga di Commissario e Soggetto Attuatore (comma 4 articolo 33) ........................................ 5 Non applicazione delle deroghe (comma 4 articolo 33) ........................................................................... 6 Nomina e compiti del Commissario Straordinario (comma 5 articolo 33) ................................................ 7 Nomina e compiti Soggetto Attuatore (comma 6 articolo 33) .................................................................. 7 Trasferimento delle aree di interesse nazionale al Soggetto Attuatore (comma 7 articolo 33) ............... 7 Procedure di approvazione (commi da 8 a 10 articolo 33) ....................................................................... 8 Effetti della Approvazione (comma 10 articolo 33) ................................................................................... 9 2. MODIFICHE CODICI APPALTI E BONIFICHE (articolo 34)............................................................................ 9 3. OPERE PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA NEI SITI INQUINATI (comma 7 articolo 34) ................................................................................................................................. 12 4. PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE SCAVO TERRENI IN AREE DA BONIFICARE ex comma 7 articolo 34 (comma 8 articolo 34) ................................................................................................................................. 12 Un Piano di Caratterizzazione preliminare (lettera a) comma 8 articolo 34) .......................................... 12 Interventi senza caratterizzazione preliminare nella messa in sicurezza operativa (lettera b) comma 8 articolo 34)............................................................................................................................................... 13 5. RIUTILIZZO TERRENI SCAVATI IN SITU (commi 9 e 10 articolo 34) .......................................................... 13 2
  • 3. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ PREMESSA LE NOVITÀ DELLA LEGGE 164/20141 IN MATERIA DI BONIFICHE Ennesima normativa di semplificazione delle procedure di bonifica che va ad aggiungersi a quella già esistente, in particolare: · disciplina delle procedure semplificate di bonifica in generale: articolo 242bis DLgs 152/2006. Valida sia per i Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (di seguito SIN), che per i Siti di Bonifica di Interesse Regionale (di seguito SIR)2, · disciplina delle procedure semplificate di bonifica in aree industriali da riconvertire tra i siti classificati SIN: articolo 252bis DLgs 152/2006.3 La nuova procedura semplificata (articoli 33 e 34 del Decreto Legge 133/20144) interviene sui seguenti aspetti della normativa nazionale in materia di bonifiche: 1. Nuova Procedura di Bonifica Aree di Interesse Rilevante Nazionale (Articolo 33) 2. Modifiche Codice Appalti Pubblici e Bonifiche (Articolo 34) 3. Opere Preliminare all’avvio della Bonifica e/o Messa in Sicurezza nei Siti Inquinati (comma 7 articolo 34) 4. Procedure di Caratterizzazione Scavo Terreni in Aree da Bonificare (Comma 8 Articolo 34) 5. Riutilizzo Terreni Scavati in Situ di Bonifica (Commi 9 E 10 Articolo 34) Di seguito una descrizione puntuale delle 5 novità introdotte dal Decreto Legge 133/2014 in corso di conversione 1 Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.». (14A08767)(GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85) 2 Per un commento a questa normativa vedi al seguente LINK http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/nuova-disciplina- delle-procedura-semplificate-di-bonifica-nelle-aree-civili-2014 3 Per un commento a questa normativa vedi al seguente LINK http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/la-disciplina- 3 per-la-bonifica-sin-in-aree-industriali-2014 4 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/decreto-legge-133-2014-aree-interesse-nazionale-e-appalti-bonifiche
  • 4. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1. NUOVA PROCEDURA BONIFICA AREE DI INTERESSE RILEVANTE NAZIONALE (articolo 33) Titolarità delle funzioni (commi 1 e 2 articolo 33) Le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale attengono alla competenza esclusiva dello Stato in relazione alle materie: ambiente e dei livelli essenziali delle prestazioni nei diritti sociali e civili (ex lettera m) ed s) secondo comma articolo 117 Costituzione). Quindi la titolarità delle funzioni è in mano allo Stato5. Viene comunque garantita la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio. Individuazione delle aree di interesse nazionale a cui si applica la nuova normativa (comma 3 articolo 33) Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato - Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. Non è chiaro se le aree di interesse nazionale saranno scelte solo tra l’elenco attuale dei SIN, perché dal dettato della legge non si capisce. C’è solo come vedremo un riferimento, sotto il profilo delle deroghe alle procedure degli articoli 252 e 252bis6 che riguardano in effetti i SIN, ma l’articolo 252 fa rinvio, proprio per le procedure, all’articolo 242 che riguarda le procedure per tutti i siti di bonifica sia SIN che SIR. Come è noto tra SIN e SIR l’unica vera differenza sta nella titolarità delle funzioni non nei passaggi procedurali e/o documentali: nei SIN il Ministero dell’Ambiente e ICRAM, nei SIR Regioni Enti Locali ed Arpa. Programma di Risanamento Ambientale –Documento di Indirizzo Strategico per la Rigenerazione Urbana (comma 3 articolo 33) In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare: a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area; b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area; c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo 5 “la competenza statale, quando è espressione della tutela dell'ambiente, costituisce «limite» all'esercizio delle competenze regionali (sentenze n.180 e n.437 del 2008 nonché n.164 del 2009). A questo proposito, è peraltro necessario precisare che, se è vero che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, non debbono violare i livelli di tutela dell'ambiente posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una volta che questi ultimi siano stati fissati dallo Stato medesimo, le Regioni stesse, purché restino nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli di tutela più elevati (sentenze n.104 del 2008, n.12, n.30 e n.61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto sulla tutela dell'ambiente. “ Corte Costituzionale 06-02-2009 N.30 6 La procedura semplificata per accordi di programma ex articolo 252 bis è stata da ultimo modificata dall’articolo 4 della legge 9/2014, per un commento vedi LINK alla nota 3 del presente commento.. 4
  • 5. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Ruolo Commissario del Governo e Soggetto Attuatore nel Programma e le Documento di Indirizzo (comma 4 articolo 33) Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza de Consiglio dei Ministri. Poteri di deroga di Commissario e Soggetto Attuatore (comma 4 articolo 33) Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga alle procedura previste dal DLgs 152/2005 : a) articolo 252 (procedure bonifica siti di interesse nazionale) b) articolo 252-bis (Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) In particolare: Le procedure dell’articolo 252 sono quelle ordinarie: - caratterizzazione - presentazione progetto di bonifica e/o messa in sicurezza - certificazione avvenuta bonifica Le procedure dell’articolo 252bis sono quelle speciali per aree di riconversione industriale da bonificare e prevedono che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati7 ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.426 (che ha istituito i primi 14 siti di bonifica di interesse nazionale), al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. 7Secondo il comma 4 articolo 252 bis i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2. Questi ultimi obblighi consistono nella comunicazione a Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti del proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (Csc), nonché nella predisposizione delle adeguate misure di prevenzione della diffusione dell’inquinamento, entro le 24 ore successive alla scoperta dell’inquinamento. 5
  • 6. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Non applicazione delle deroghe (comma 4 articolo 33) Le deroghe del Commissario e del Soggetto Attuatore non si applicano ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie. In generale si fa riferimento alla definizione di bonifica ex lettera p) dell’articol 240 DLgs 152/2006 secondo cui per bonifica si intendono: “l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr)”. Più in particolare non sono derogabili tutte le norme tecniche atte a raggiungere il suddetto obiettivo e cioè: 1. Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica8 (allegato I alla parte IV DLgs 152/2006) 2. Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati (allegato II alla parte IV DLgs 152/2006) 3. Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d’urgenza9, operativa10 e permanente11), nonché per la individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sopportabili (allegato III alla parte IV del DLgs 152/2006) 4. Criteri generali per l’applicazione di procedure di bonifica semplificate di aree limitate (max 1.000 metri quadri) per siti di interesse industriale 5. concentrazioni soglia di contaminazione12 nel suolo sottosuolo e acque sotterranee 8 analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto (lettera s) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006) 9 ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (lettera m) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006) 10 l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate (lettera n) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006) 11 l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici (lettera o) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006) 12 “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati” (lettera b) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006 6
  • 7. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Nomina e compiti del Commissario Straordinario (comma 5 articolo 33) Il Commissario straordinario del Governo é nominato in conformità all'articolo 1113 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Presidente della Regione interessata. Al Commissario sono attribuiti: 1. compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale come definita secondo il comma 1 articolo 33 presente legge, 2. convoca la Conferenza dei Servizi per l’ottenimento degli assensi previsti dalla procedura di approvazione del Programma di Risanamento Ambientale con il progetto di bonifica 3. adotta il Programma di rigenerazione urbana 4. vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza de Consiglio dei Ministri. Nomina e compiti Soggetto Attuatore (comma 6 articolo 33) Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. Il Soggetto Attuatore ha il compito: 1. di elaborare attuare il Programma di Risanamento e Rigenerazione, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. 2. di operare come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice degli Appalti Pubblici), ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati. Trasferimento delle aree di interesse nazionale al Soggetto Attuatore (comma 7 articolo 33) Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di bonifica e riqualificazione, le aree di interesse nazionale (di cui al comma 1 articolo 33 presente legge) individuate secondo il comma 3 articolo 33 della presente legge, sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che lo nomina. 13 “Art. 11 - Commissari straordinari del Governo 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.” 7
  • 8. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Procedure di approvazione (commi da 8 a 10 articolo 33) 1. il Soggetto Attuatore trasmette al Commissario straordinario di Governo, entro il termine stabilito dal DPCM che lo nomina la Proposta di Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, corredata: 1.1.dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, 1.2. dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori14, 1.3. da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, 1.4. dalla valutazione ambientale strategica (VAS) 1.5. dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), 1.6 da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. 1.7. la previsione urbanistico - edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, 1.8. la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico15 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, 1.9. i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse. (accordi di programma o procedimentali ex articolo 11 legge 241/1990) 2. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al punto 1 con la documentazione allegata ivi elencata, convoca immediatamente una Conferenza di Servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. Alla Conferenza partecipa anche il Soggetto Attuatore. 3. La Conferenza deve concludersi entro 30 giorni dalla sua indizione avendo esaminato: 3.1. il progetto di bonifica, 3.2. il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.242-bis del DLgs 152/2006, 3.3. la valutazione ambientale strategica 3.4. la valutazione di impatto ambientale. 4. se la Conferenza non condivide entro il termine di cui al punto 3, decide il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata. 5. Adozione del Programma di Rigenerazione Urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, da parte del Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri nel caso di esercizio del potere sostitutivo di cui al suddetto punto 4 14 Previsto dall’articolo 242 bis del DLgs 152/2006 che ha introdotto una procedure semplificata di bonifica che prevede la presentazione di un progetto di bonifica e solo successivamente quello di caratterizzazione che dovrà dimostrare che il terreno ha rispettato gli obiettivi del progetto di bonifica e i limiti soglia di contaminazione suolo diversi a seconda della destinazione urbanistica dell’area (industriale o civile-residenziale) 15 Opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (lettera c) comma 3 articolo 33 presente legge) 8
  • 9. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 6. Approvazione del Programma di Rigenerazione Urbana da parte del Consiglio dei Ministri con DPR. Il termine è sempre quello dei 10 giorni dalla conclusione della Conferenza dei Servizi Effetti della Approvazione (comma 10 articolo 33) L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. 2. MODIFICHE CODICI APPALTI E BONIFICHE (articolo 34) Il comma 1 articolo 34 della presente legge modifica l’articolo 48 del Codice degli Appalti Pubblici. Questo articolo prevede che quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare (secondo quanto previsto dal comma 1 articolo 6216 dello stesso Codice) richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44517. La modifica apportata dalla presente legge prevede che la possibilità di limitare il numeri di candidati da invitare alla gara avvenga sia nel caso del sopra citato articolo 62 del Codice che nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del DLgs 152/2006. Il comma 3 articolo 34 della presente legge modifica l’articolo 57 del Codice degli Appalti Pubblici. Questo articolo disciplina la procedura negoziata di scelte dell’appaltatore senza pubblicazione del bando di gara. Tra i casi in cui tale deroga è consentita c’è anche quello del comma 2 lettera c) di detto articolo 57 che recita: “nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.” La modifica apporta dalla presente legge prevede l’aggiunta tra i casi di estrema urgenza anche quello relativo ai casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del DLgs 152/2006. 16 “Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo” 17 http://www.interlex.it/testi/dpr00445.htm 9
  • 10. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Ricordo che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando lascia alle stazioni appaltanti il massimo di discrezionalità, che giunge fino alla potestà di autonoma individuazione dei concorrenti da invitare alla gara. Si veda però ora il paragrafo 4 dell’articolo 2618 nuova Direttiva sugli Appalti Pubblici: Direttiva Parlamento e Consiglio Ue 2014/24/Ue Abrogazione direttiva 2004/18/Ce. Anche tenuto conto che sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia, pur nel quadro della vecchia direttiva 2004/18 (ora abrogata dalla 2014/24/UE), ha sempre affermato che: “si può fare ricorso alla procedura negoziata soltanto nelle circostanze tassativamente indicate agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18 e che detta procedura ha, rispetto alla procedura aperta e ristretta, natura eccezionale (sentenza Commissione/Belgio, C-292/07, EU:C:2009:246, punto 106 e giurisprudenza ivi citata).” (Corte di Giustizia 11/9/2014 causa C19-13). Si la vecchia direttiva che la nuova come pure la giurisprudenza della Corte di Giustizia fanno riferimento alla applicazione della procedura negoziata in relazione a situazioni specifiche e non a generali categorie di lavori, come il caso della norma nazionale qui esaminata che fa riferimento a tutti i lavori di bonifica e messa in sicurezza. Tenuto conto che il principio della estrema urgenza può avere un senso solo per la messa in sicurezza di urgenza prevista specificamente dal Testo Unico Ambientale, secondo cui tale attività riguarda: “ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”. (lettera m) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006) Il comma 4 articolo 34 della presente legge modifica il comma 11 dell’articolo 70 del Codice degli Appalti Pubblici che è quello che disciplina i termine della ricezione delle domande di partecipazione e ricezione delle offerte. In particolare il comma 11 dell’articolo 70: “Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire: a) un termine per la ricezione delle domande di parteci-pazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione; b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.” 18 “4. Gli Stati membri prevedono la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di applicare una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo nelle seguenti situazioni: a) per quanto riguarda lavori, forniture o servizi che soddisfano uno o più dei seguenti criteri: i) le esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l'adozione di soluzioni immediatamente disponibili; ii) implicano progettazione o soluzioni innovative; iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi; iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'Amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VII; b) per quanto riguarda lavori, forniture o servizi per i quali, in risposta a una procedura aperta o ristretta, sono presentate soltanto offerte irregolari o inaccettabili. In tali situazioni, le Amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 57 a 64 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l'Amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dall'Amministrazione aggiudicatrice a base di gara dell'Amministrazione aggiudicatrice stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.” 10
  • 11. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ La modifica apportata dalla presente legge prevede che i termini particolari previsti per le procedure negoziate si applichino anche nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del DLgs 152/2006. La lettera a) comma 5 articolo 34 della presente legge, modifica il comma 1 dell’articolo 132 del Codice degli Appalti Pubblici. Tale comma 1 dell’articolo 132 elenca i motivi che possono giustificare, sentito progettista e direttore dei lavori, l’ammissione a varianti in corso di opera di appalti assegnati. La modifica apportata dalla presente legge introduce tra i motivi suddetti anche quello casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del DLgs 152/2006. Si ricorda che secondo la nota del 2/9/201419 della Autorità Anticorruzione: “Al fine di una maggiore completezza ed efficacia dell’attività di vigilanza, in applicazione dell’art. 6 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono comunque tenute a trasmettere all’ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici la documentazione20 di cui all’art. 37 comma 1 legge n. 114/2014 ove ricorrano le condizioni di legge (importo a base d’asta superiore alla soglia comunitaria; importo della variante superiore al 10% dell’importo contrattuale) nei seguenti casi:….. c. per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;…” La lettera b) comma 5 articolo 34 della presente legge, modifica il comma 3 dell’articolo 132 del Codice degli Appalti Pubblici. Tale comma 3 dell’articolo 132 stabilisce, in base agli importi appaltati, i casi in cui gli interventi non vengono considerati varianti ai sensi del comma 1 sempre dell’articolo 132. La modifica apportata dalla presente legge introduce il limite dell’importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, al di sotto del quale tali lavori non vengono considerati varianti in corso d’opera. Il comma 6 dell’articolo 34 della presente legge modifica il comma 3 dell’articolo 203 del Codice degli Appalti Pubblici che disciplina il livello di progettazione nelle procedure di appalto. In particolare il comma 3 di detto articolo 203 recita: “Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.” 19 http://www.anticorruzione.it/?p=13709 20 1. Documentazione da inviare ai sensi del comma 1 dell’art. 37 Legge n. 114/2014. Le Stazioni appaltanti devono provvedere alla trasmissione integrale della perizia di variante, del progetto esecutivo e degli altri atti richiesti dal primo comma dell’art. 37 legge n. 114/2014 (atto di validazione e relazione del Responsabile del procedimento). In particolare, la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere inderogabilmente i seguenti atti: - quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto; - atto di sottomissione o atto aggiuntivo; - verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti; - relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del dPR 207/2010; nonché tutti gli altri documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l’entità delle modifiche apportate al progetto. La relazione del Responsabile del procedimento deve avere i contenuti minimi previsti dall’art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010. L’atto di validazione richiesto si intende riferito al progetto esecutivo. In aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere altresì trasmesso all’ANAC il provvedimento di approvazione della variante. 11
  • 12. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ La modifica apportata dalla legge in esame introduce anche i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati tra quelli per i quali il contratto di appalto può prevedere anche il livello esecutivo del progetto oltre a quello preliminare e definitivo. Il comma 10 ter del’articolo 34 della presente legge prevede che per gli affidamenti, comunque definiti e denominati, di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all'ente o all'autorità procedente è fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito web il curriculum del soggetto affidatario e l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso. 3. OPERE PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA NEI SITI INQUINATI (comma 7 articolo 34) Nei siti inquinati “di proprietà di enti territoriali21”, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, né interferiscano con esso, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. 4. PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE SCAVO TERRENI IN AREE DA BONIFICARE ex comma 7 articolo 34 (comma 8 articolo 34) Nelle procedure di bonifica nei siti inquinati di proprietà di enti territoriali nei quali sono in corso o non sono ancora avvitare attività di messa in sicurezza e di bonifica, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati: Un Piano di Caratterizzazione preliminare (lettera a) comma 8 articolo 34) a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, é analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare é concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori; 21 La dizione “di proprietà di enti territoriali” è stata eliminata dall’articolo 1 del Decreto Legge 165/2014 (GURI n.262 del 11/11/2014) 12
  • 13. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Interventi senza caratterizzazione preliminare nella messa in sicurezza operativa (lettera b) comma 8 articolo 34) In presenza di attività di messa in sicurezza operativa22 già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa. Questa novità appare pericolosa perché in contrasto almeno parziale con quanto previsto dalla definizione di messa in sicurezza operativa del DLgs 152/2006 riportata alla nota 13 (vedi sopra) infatti non è chiaro se l’alternativa alla caratterizzazione introdotta dalla nuova norma preveda o meno interventi che evitino, come afferma la legge attuale, “la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti”. Di contro, almeno parzialmente, c’è la lettera c) del comma 8 dell’articolo qui esaminato che precisa in modo però troppo generico: “ c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.” 5. RIUTILIZZO TERRENI SCAVATI IN SITU (commi 9 e 10 articolo 34) Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi é sempre consentito se ne é garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni: a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio; b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e' consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barriera mento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia. 22 l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate (lettera n) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006) 13