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Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo
CORSO DI FORMAZIONE POLITICA
3° Modulo
Lavori pubblici,
Funzione propria della Circoscrizione
e procedure di affidamento di oo.pp.
Argomenti
• Art. 7 punto e) del Regolamento sul Decentramento
amministrativo;
• Le fasi di realizzazione di un’opera pubblica;
• Programma triennale opere pubbliche;
• Progetto preliminare, definitivo, esecutivo;
• Contratto di appalto, Concessione e Finanza di progetto;
• Procedure di scelta del contraente;
• Aggiudicazione e stipula del contratto;
• Direzione Lavori ed esecuzione dell’opera;
• Liquidazione, regolare esecuzione e collaudo.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 2
Lavori pubblici
Funzione propria immediatamente attribuita alle
Circoscrizioni (art. 7 punto e) Reg. dec amm.vo)
Sono di competenza delle Circoscrizioni:
 la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi;
 la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici;
 la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici sedi delle
Circoscrizioni;
 la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi
indicati nello specifico regolamento comunale, tenuto conto delle
convenzioni in itinere sino alla scadenza;
 la progettazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
elementi di arredo urbano presenti sul territorio circoscrizionale,
anche all’interno delle aree attrezzate a verde;
 la gestione degli immobili di interesse circoscrizionale ricadenti
nelle aree a verde;
 la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e
verticale;
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Lavori pubblici
Funzione propria immediatamente attribuita alle
Circoscrizioni (art. 7 punto e) Reg. dec amm.vo)
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Manutenzione ordinaria
si intendono gli interventi edilizi che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
Manutenzione straordinaria
si intendono le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso. Sono esclusi gli interventi di
restauro e risanamento conservativo e gli
interventi di ristrutturazione edilizia che restano
in capo alle ripartizioni centrali. La gestione degli
immobili di interesse circoscrizionale ricadenti
nelle aree a verde; la manutenzione ordinaria della
segnaletica stradale orizzontale e verticale;
Art.3 comma 1, lett a) DPR 380/01
Art.3 comma 1, lett b) DPR 380/01
Lavori pubblici
Funzione propria immediatamente attribuita alle
Circoscrizioni (art. 7 punto e) Reg. dec amm.vo)
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Per gli interventi citati la progettazione dei lavori viene effettuata dal
servizio lavori pubblici della Circoscrizione, compatibilmente al profilo
professionale del personale assegnato.
In mancanza, a ciò provvederà la Ripartizione centrale competente.
L’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica viene garantito
dalle Circoscrizioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Le operazioni comprendono:
 la programmazione degli interventi;
 la progettazione dell’intervento, qualora realizzabile con il
personale assegnato;
 l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica ed il relativo
impegno della spesa;
 l’ordine di esecuzione dei lavori all’impresa appaltatrice;
 il controllo degli interventi;
 la loro misura e contabilizzazione;
 la liquidazione finale.
Le principali fasi di realizzazione di un’opera pubblica
D.Lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii.
 Programmazione;
 Progettazione;
 sistemi di realizzazione e scelta del contraente;
 esecuzione dell’opera;
 attività successive all’ultimazione dell’opera.
Regolare esecuzione e Collaudo;
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Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 7
Trasparenza della P.a.
La complessità e delicatezza che caratterizzano
in generale le procedure delle varie fasi
suesposte sono diretta conseguenza dei principi
di imparzialità, trasparenza, correttezza ed
economicità cui deve ispirarsi l’azione
amministrativa.
Al fine di garantire l’osservanza dei principi
sopraenunciati in materia di lavori pubblici anche
di interesse regionale, il legislatore ha ritenuto
necessario, fra l’altro, istituire l’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 8
La programmazione dei lavori pubblici
Il Codice dei Contratti prevede che
L’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo
superiore a 100.000,00 € si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali
predisposti ed approvati dalle Amministrazioni
aggiudicatrici nel rispetto dei documenti programmatori, già
previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso”.
È stato già da tempo sancito, infatti, il principio che le
opere pubbliche debbano essere realizzate secondo una
programmazione che individui e pianifichi gli interventi in
base all’analisi e alla valutazione dei bisogni e delle priorità
da soddisfare, ed in funzione delle risorse finanziarie
disponibili.
La programmazione dei lavori pubblici
La predisposizione del programma triennale e dell’elenco
annuale perseguono i principi di qualità dell’opera pubblica, di
efficienza, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione
amministrativa. Tali limitazioni e garanzie possono essere così
riassunte:
 approfondita valutazione e ponderazione dei bisogni da
soddisfare;
 individuazione delle priorità relative ai suddetti bisogni,
con precedenza agli interventi atti a mantenere,
conservare, migliorare, completare opere già esistenti;
 certezza della copertura finanziaria dell’intervento prima
dell’avvio dello stesso;
 realizzabilità dell’opera sotto l’aspetto ambientale e
urbanistico;
 adeguate forme di pubblicità della programmazione
pubblica, al fine di garantire trasparenza e correttezza
dell’azione amministrativa.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 9
Il Programma Triennale e l’Elenco Annuale
Il programma triennale costituisce momento
attuativo di studi di fattibilità, nonché di
identificazione e quantificazione dei bisogni ed è
predisposto dai soggetti interessati nell’esercizio
delle proprie autonome competenze.
I responsabili del procedimento devono formulare al
dirigente dell’Amministrazione, cui è affidata la
stesura del programma triennale, le relative
proposte nonché i dati e le informazioni necessarie.
Per le ragioni anzidette, il programma triennale è
redatto sulla scorta dei documenti di
programmazione finanziaria, che sono negli obblighi
dell’Amministrazione o dell’Ente, e degli strumenti di
pianificazione di settore esistenti.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 10
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 11
Approvazione del Programma Triennale OO.PP.
Il consiglio comunale delibera l’adozione del programma
triennale contestualmente al bilancio di previsione e al
bilancio pluriennale, allegando l’elenco dei lavori da
avviare nell’anno.
Lo schema di programma triennale (o meglio i suoi
aggiornamenti) deve essere redatto entro il 30
settembre di ogni anno e adottato entro il 15
ottobre successivo.
Lo schema e i suoi aggiornamenti annuali sono resi
pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle Amministrazioni
aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi ed
eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di
committente della stazione appaltante.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 12
La progettazione dell’opera
si articola su tre livelli:
 Preliminare
 Definitiva
 Esecutiva,
Per sviluppare meglio approfondimenti tecnici, nel rispetto dei
vincoli esistenti preventivamente accertati e dei limiti di spesa
prestabiliti, in modo da assicurare:
a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal
quadro normativo nazionale e comunitario.
I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro
interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 13
Progetto Preliminare
(comma 3, art. 93 DLgs 163/2006 e s.m. e i.)
Il progetto preliminare definisce le peculiarità qualitative e funzionali dell’intervento,
il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire.
I documenti che costituiscono il progetto preliminare:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita
l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari -
quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche,
idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni
ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del
territorio ed in particolare delle aree impegnate;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di
cui al comma 2;
g) calcolo sommario della spesa;
h) quadro economico di progetto;
i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 14
Progetto Definitivo
(comma 4, art. 93 Dlvo 163/2006 e s.m.i.)
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle
indicazioni contenute nel progetto preliminare.
Il progetto definitivo deve avere un grado di completezza tale da consentire l’acquisizione
delle autorizzazioni ed approvazioni prescritte. I documenti che, di norma,
costituiscono il progetto definitivo (articoli 24-32 del DPR 207/2010) sono i seguenti:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilità ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
j) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
k) computo metrico estimativo;
l) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;
m) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del
documento di cui alla lettera n).
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 15
Progetto Esecutivo
(comma 3, art. 93 DLgs 163/2006 e s.m. e i.)
Il progetto esecutivo deve individuare ogni dettaglio architettonico, strutturale ed
impiantistico delle opere da realizzare ed il relativo costo; altresì, deve consentire la
perfetta caratterizzazione degli interventi restando esclusi i piani operativi di cantiere e
di approvvigionamento, i calcoli ed i grafici delle opere provvisionali.
I documenti che di norma compongono il progetto esecutivo sono i seguenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del DLgs 81/2008
(T.U. sulla sicurezza sul lavoro) quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
k) piano particellare di esproprio.
Il contenuto e le forme di tali elaborati sono indicati agli articoli dal 34 al 43 del
DPR 207/2010.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 16
Direttore dei Lavori
e Ufficio della Direzione dei Lavori
Il Direttore dei lavori è il tecnico che dirige i lavori
nell’interesse del committente. Al Direttore dei lavori
competono il coordinamento, la direzione ed il controllo
tecnico-contabile e amministrativo dell’esecuzione di ogni
singolo intervento, nel rispetto della normativa vigente e
delle condizioni contrattuali.
L’art. 130 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163, per l’esecuzione di
lavori pubblici affidati in appalto, prevede che prima della
gara, le Amministrazioni aggiudicatrici (il Comune) sono
obbligate ad istituire un ufficio di Direzione dei lavori
costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente, in
relazione alla dimensione, alla tipologia e alla categoria
dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di
direttore operativo e/o di ispettore di cantiere.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 17
Contratto di Appalto
Il contratto di appalto di lavori pubblici, mutuato
dalla disciplina privatistica di cui conserva i tratti
essenziali, è un contratto a titolo oneroso concluso
in forma scritta fra un’Amministrazione
aggiudicatrice ed un’impresa, caratterizzato dalla
peculiarità della prestazione richiesta
dall’Amministrazione, quale la realizzazione ovvero
la progettazione e la realizzazione di un’opera o di
un lavoro pubblico finanziato con somme
preventivamente stanziate nel bilancio della stessa
Amministrazione e destinate al soddisfacimento di
interessi pubblici sostanziali.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 18
Concessione
Le concessioni sono caratterizzate
dall’affidamento della progettazione definitiva,
della progettazione esecutiva, della
realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica
utilità e di lavori ad essa strutturalmente e
direttamente collegati, nonché della loro
gestione funzionale ed economica.
La concessione ha di regola durata non
superiore a trenta anni.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 19
Project Financing
(finanza di progetto)
Presupposto dell’istituto è la realizzazione di un opera pubblica
finanziabile con capitale in tutto o in parte privato. A seconda della
rilevanza imprenditoriale di un’infrastruttura è possibile distinguere
tre diverse categorie di opere pubbliche: opere “fredde”, “tiepide” e
“calde”.
Le opere fredde sono quelle che non hanno rilevanza
imprenditoriale. Sono queste le opere che di per sé non sono
suscettibili di produrre ritorni diretti, nemmeno parziali. E’ questo il
caso ad esempio del rifacimento di una tombinatura stradale, della
piantumazione di un viale, ecc. oppure quelle in cui la funzione sociale
è assolutamente predominante, e che non consentono per questo
l’applicazione di tariffe, o in cui il livello socialmente accettabile
delle stesse è talmente basso da non consentire di generare flussi
di cassa in grado di permettere il rimborso dei fondi impiegati per
realizzarle. Per tali opere è ovviamente impensabile il ricorso ad
un’operazione di project financing; queste potranno essere
realizzate soltanto ricorrendo alla finanza pubblica. (…)
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 20
Project Financing
(finanza di progetto)
Le opere calde sono quelle opere pubbliche a rilevanza
imprenditoriale per le quali è possibile applicare un prezzo al
servizio che esse consentono di fornire, come controprestazione
che l’utente è tenuto ad effettuare per fruire del servizio stesso.
Alcuni esempi di opere del genere sono rappresentate dalle
infrastrutture per i trasporti (autostrade a pedaggio, ponti,
tunnel), le reti di comunicazioni, ecc… In pratica sono quelle opere
in cui costi d’investimento possono essere, in toto o nella loro quasi
totalità, ammortizzati con i flussi di cassa derivanti dalla gestione
economica dell’infrastruttura e, quindi, non necessitano
dell’intervento finanziario pubblico. Le opere calde le ideali
destinatarie del project financing.
Le opere tiepide sono quelle per le quali sebbene sia prospettabile
una redditività futura, questa non è tale da poter coprire, in un
tempo ragionevole, l’ammontare del costo di costruzione dell’opera,
per cui non si può prescindere da un contributo finanziario pubblico.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 21
Lavori in Economia
Si tratta di lavori pubblici che, per tipologia ed
importo (fino a € 200.000, salvo eccezioni
espressamente disciplinate), possono essere
realizzati mediante procedure semplificate,
quali l’amministrazione diretta, l’affidamento
per cottimi.
 Procedura aperta (definita "pubblico incanto" dalla precedente legge n. 109 /94);
 Procedura ristretta (definita "licitazione privata" dalla precedente legge 109/94);
 Procedura negoziata (definita "trattativa privata" dalla precedente legge 109/94);
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 22
La individuazione degli operatori economici, che possono presentare
offerte per l’affidamento di un contratto pubblico di lavori, avviene
nella maggior parte dei casi mediante procedure aperte o ristrette.
Gli elementi comuni a tutte le procedure sono:
– i requisiti richiesti ai soggetti realizzatori per poter
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
– i criteri di aggiudicazione.
L’elemento variabile in funzione del sistema di realizzazione
dell’opera è invece la modalità con cui i partecipanti alla gara devono
formulare l’offerta.
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 23
PROCEDURA APERTA
La procedura aperta (Pubblico incanto) è una procedura alla
quale tutti gli interessati possono liberamente partecipare
inviando la propria offerta, senza nessuna preventiva
selezione da parte della Pubblica Amministrazione
appaltante.
In questo caso il possesso dei requisiti tecnico ed economici
richieste dal bando di gara vengono verificati in sede di
valutazione delle offerte (apertura delle buste).
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 24
FASI DELLA PROCEDURA APERTA
La procedura si svolge attraverso le seguenti fasi:
1) redazione e pubblicazione del bando di gara;
2) ammissione dei concorrenti;
3) celebrazione della gara;
4) aggiudicazione, articolata in più fasi:
a) Aggiudicazione provvisoria;
b) approvazione dell’aggiudicazione provvisoria;
c) aggiudicazione definitiva;
d) integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 25
PROCEDURA RISTRETTA
La “licitazione privata” del vecchio ordinamento, definita
dalla terminologia comunitaria “procedura ristretta”,
consiste in una gara a partecipazione limitata, in quanto
possono parteciparvi i concorrenti che ne abbiano fatto
richiesta a seguito della pubblicazione del bando e per i
quali l’Amministrazione abbia verificato preventivamente il
possesso dei requisiti.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 26
FASI DELLA PROCEDURA RISTRETTA
La procedura consta delle seguenti fasi:
1) redazione e pubblicazione del bando;
2) presentazione delle domande di partecipazione
da parte dei concorrenti;
3) selezione dei concorrenti sulla base dei
requisiti richiesti dal bando;
4) invito alla gara di tutti i concorrenti in possesso
dei requisiti;
5) celebrazione della gara;
6) aggiudicazione, articolata come indicato per la
procedura aperta.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 27
PROCEDURA NEGOZIATA
La procedura negoziata (trattativa privata) applicabile
solo in particolari casi permette alla pubblica
amministrazione appaltante di contrattare direttamente
i termini per la realizzazione dell’opera con i singoli
possibili appaltatori.
- Quando, per esempio, in esito all’’esperimento di una
procedura aperta o ristretta tutte le offerte presentate
sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto
disposto dal Codice dei contratti in relazione ai requisiti degli
offerenti e delle offerte.
- Nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a
punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei
costi di ricerca e sviluppo”.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 28
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’art. 81 del Codice prevede due criteri di
aggiudicazione:
La stazione appaltante sceglie, indicandolo nel bando, il
criterio più adatto alle caratteristiche dell’appalto. La
scelta deve essere improntata ai tradizionali principi di
buona amministrazione, efficacia ed efficienza
dell’azione della PA.
Criterio del
prezzo più basso
Offerta
economicamente
più vantaggiosa
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 29
OFFERTA CON IL PREZZO PIU’ BASSO
ART. 82 d.lgvo 163/2006
Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, è determinato
se il prezzo più basso, per i
contratti da stipulare a misura, è
determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di
gara ovvero mediante offerta a
prezzi unitari;
se il prezzo più basso, per i
contratti da stipulare a
corpo, è determinato
mediante ribasso
sull'importo dei lavori
posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi
unitari.
Per i contratti da stipulare parte a corpo e
parte a misura, il prezzo più basso è
determinato mediante offerta a prezzi
unitari.
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
ART. 83 d.lgvo 163/2006
Tiene conto, oltre che del prezzo, anche di una serie di
altri elementi espressamente individuati, che per quanto
concerne i lavori in particolare sono i seguenti:
a) la qualità;
b) il pregio tecnico;
c) le caratteristiche estetiche e funzionali;
d) le caratteristiche ambientali e il contenimento
dei consumi energetici e delle risorse ambientali
dell’opera;
e) il costo di utilizzazione e manutenzione;
f) la redditività;
g) il termine di esecuzione dei lavori.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 30
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Conclusa la gara, le procedure di scelta del contraente
culminano nell’aggiudicazione provvisoria, la quale, per
perfezionarsi, è soggetta, previa verifica,
all’approvazione dell’organo competente, nel rispetto
dei termini previsti dai singoli ordinamenti, se adottati,
altrimenti nel termine di 30 giorni.
Segue l’aggiudicazione definitiva che non equivale ad
accettazione dell’offerta, in quanto la stessa diventa
efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti.
La stazione appaltante deve, infatti, verificare il
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara
dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue nella
graduatoria, secondo quanto previsto dall’art. 38 del
Codice dei contratti.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 31
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Espletate le procedure di affidamento e verificata la
documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti per
contrarre, il rapporto fra il soggetto e la Pubblica Amministrazione
viene perfezionato con la stipula del contratto che deve aver luogo
entro 60 giorni, e generalmente non prima di 35 giorni,
all’aggiudicazione definitiva salvo diverso termine previsto nel
bando o nell’invito ad offrire ovvero salvo il diverso termine
espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere
richiamati:
a) il Capitolato Generale d’Appalto (CGA) – se menzionato nel
bando o nella lettera di invito;
b) il Capitolato Speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del Codice;
f) il cronoprogramma;
g) le polizze di garanzia..
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 32
ESECUZIONE DELL’OPERA
CONSEGNA DEI LAVORI
Dopo che il contratto è divenuto efficace o, qualora vi siano ragioni di
urgenza, subito dopo l’aggiudicazione definitiva, il Responsabile del
procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori, che
di norma deve avvenire entro 45 giorni dalla data di registrazione alla
Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto ovvero dalla data
di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti
non è richiesta per legge. Per tutte le altre stazioni appaltanti il termine
predetto decorre dalla data di stipula del contratto. Laddove la consegna
venga effettuata in via d’urgenza, il Direttore dei lavori tiene conto di
quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore, per rimborsare le
relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Dalla data del
verbale di consegna, da redigere in contraddittorio con l’appaltatore,
decorre il termine utile per il compimento dei lavori, salvo il caso in cui la
consegna dei lavori possa farsi in più fasi con successivi verbali di consegna
parziale, quando la natura o l’importanza dei lavori lo richieda secondo
quanto previsto dal Capitolato Speciale. In tale fattispecie il termine
decorre dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 33
TIPO DI APPALTO IN RELAZIONE ALLA CONTABILITA’
ED AL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO
• Appalti a corpo - l'importo da riconoscere è una
somma invariabile, riferita al totale dell'opera. Elimina
i rischi per l'ente appaltante;
• Appalti a misura - Qui il corrispettivo viene
determinato secondo le unità di misura del lavoro
finito. Ad ogni lavorazione vengono applicati i prezzi
unitari;
• Appalti misti a corpo e misura - alcuni lavori sono
espressi a corpo, mentre altri sono contabilizzati a
misura;
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 34
COLLAUDO DELL’OPERA
L’attività di realizzazione di un’opera pubblica si
conclude con il collaudo tecnico-amministrativo che ha
un duplice scopo: da un lato verificare e certificare che
il lavoro sia stato eseguito secondo le regole dell’arte ed
in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite nel
Capitolato Speciale d’Appalto e alle previsioni
contrattuali, dall’altro liquidare il credito residuo
dell’appaltatore.
Il certificato di collaudo è sostituito da quello di
regolare esecuzione per lavori di importo inferiore ai
500.000 €. Per i lavori di importo superiore, ma non
eccedente il milione di euro, è facoltà della stazione
appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello
di regolare esecuzione.
Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 35

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Modulo 3

  • 1. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo CORSO DI FORMAZIONE POLITICA 3° Modulo Lavori pubblici, Funzione propria della Circoscrizione e procedure di affidamento di oo.pp.
  • 2. Argomenti • Art. 7 punto e) del Regolamento sul Decentramento amministrativo; • Le fasi di realizzazione di un’opera pubblica; • Programma triennale opere pubbliche; • Progetto preliminare, definitivo, esecutivo; • Contratto di appalto, Concessione e Finanza di progetto; • Procedure di scelta del contraente; • Aggiudicazione e stipula del contratto; • Direzione Lavori ed esecuzione dell’opera; • Liquidazione, regolare esecuzione e collaudo. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 2
  • 3. Lavori pubblici Funzione propria immediatamente attribuita alle Circoscrizioni (art. 7 punto e) Reg. dec amm.vo) Sono di competenza delle Circoscrizioni:  la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi;  la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici;  la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici sedi delle Circoscrizioni;  la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi indicati nello specifico regolamento comunale, tenuto conto delle convenzioni in itinere sino alla scadenza;  la progettazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi di arredo urbano presenti sul territorio circoscrizionale, anche all’interno delle aree attrezzate a verde;  la gestione degli immobili di interesse circoscrizionale ricadenti nelle aree a verde;  la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale; Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 3
  • 4. Lavori pubblici Funzione propria immediatamente attribuita alle Circoscrizioni (art. 7 punto e) Reg. dec amm.vo) Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 4 Manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; Manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Sono esclusi gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia che restano in capo alle ripartizioni centrali. La gestione degli immobili di interesse circoscrizionale ricadenti nelle aree a verde; la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale; Art.3 comma 1, lett a) DPR 380/01 Art.3 comma 1, lett b) DPR 380/01
  • 5. Lavori pubblici Funzione propria immediatamente attribuita alle Circoscrizioni (art. 7 punto e) Reg. dec amm.vo) Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 5 Per gli interventi citati la progettazione dei lavori viene effettuata dal servizio lavori pubblici della Circoscrizione, compatibilmente al profilo professionale del personale assegnato. In mancanza, a ciò provvederà la Ripartizione centrale competente. L’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica viene garantito dalle Circoscrizioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Le operazioni comprendono:  la programmazione degli interventi;  la progettazione dell’intervento, qualora realizzabile con il personale assegnato;  l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica ed il relativo impegno della spesa;  l’ordine di esecuzione dei lavori all’impresa appaltatrice;  il controllo degli interventi;  la loro misura e contabilizzazione;  la liquidazione finale.
  • 6. Le principali fasi di realizzazione di un’opera pubblica D.Lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii.  Programmazione;  Progettazione;  sistemi di realizzazione e scelta del contraente;  esecuzione dell’opera;  attività successive all’ultimazione dell’opera. Regolare esecuzione e Collaudo; Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 6
  • 7. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 7 Trasparenza della P.a. La complessità e delicatezza che caratterizzano in generale le procedure delle varie fasi suesposte sono diretta conseguenza dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza ed economicità cui deve ispirarsi l’azione amministrativa. Al fine di garantire l’osservanza dei principi sopraenunciati in materia di lavori pubblici anche di interesse regionale, il legislatore ha ritenuto necessario, fra l’altro, istituire l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
  • 8. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 8 La programmazione dei lavori pubblici Il Codice dei Contratti prevede che L’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 € si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali predisposti ed approvati dalle Amministrazioni aggiudicatrici nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso”. È stato già da tempo sancito, infatti, il principio che le opere pubbliche debbano essere realizzate secondo una programmazione che individui e pianifichi gli interventi in base all’analisi e alla valutazione dei bisogni e delle priorità da soddisfare, ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
  • 9. La programmazione dei lavori pubblici La predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale perseguono i principi di qualità dell’opera pubblica, di efficienza, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa. Tali limitazioni e garanzie possono essere così riassunte:  approfondita valutazione e ponderazione dei bisogni da soddisfare;  individuazione delle priorità relative ai suddetti bisogni, con precedenza agli interventi atti a mantenere, conservare, migliorare, completare opere già esistenti;  certezza della copertura finanziaria dell’intervento prima dell’avvio dello stesso;  realizzabilità dell’opera sotto l’aspetto ambientale e urbanistico;  adeguate forme di pubblicità della programmazione pubblica, al fine di garantire trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 9
  • 10. Il Programma Triennale e l’Elenco Annuale Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità, nonché di identificazione e quantificazione dei bisogni ed è predisposto dai soggetti interessati nell’esercizio delle proprie autonome competenze. I responsabili del procedimento devono formulare al dirigente dell’Amministrazione, cui è affidata la stesura del programma triennale, le relative proposte nonché i dati e le informazioni necessarie. Per le ragioni anzidette, il programma triennale è redatto sulla scorta dei documenti di programmazione finanziaria, che sono negli obblighi dell’Amministrazione o dell’Ente, e degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 10
  • 11. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 11 Approvazione del Programma Triennale OO.PP. Il consiglio comunale delibera l’adozione del programma triennale contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, allegando l’elenco dei lavori da avviare nell’anno. Lo schema di programma triennale (o meglio i suoi aggiornamenti) deve essere redatto entro il 30 settembre di ogni anno e adottato entro il 15 ottobre successivo. Lo schema e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle Amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
  • 12. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 12 La progettazione dell’opera si articola su tre livelli:  Preliminare  Definitiva  Esecutiva, Per sviluppare meglio approfondimenti tecnici, nel rispetto dei vincoli esistenti preventivamente accertati e dei limiti di spesa prestabiliti, in modo da assicurare: a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.
  • 13. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 13 Progetto Preliminare (comma 3, art. 93 DLgs 163/2006 e s.m. e i.) Il progetto preliminare definisce le peculiarità qualitative e funzionali dell’intervento, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire. I documenti che costituiscono il progetto preliminare: a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilità ambientale; d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate; e) planimetria generale e elaborati grafici; f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; g) calcolo sommario della spesa; h) quadro economico di progetto; i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
  • 14. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 14 Progetto Definitivo (comma 4, art. 93 Dlvo 163/2006 e s.m.i.) Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto preliminare. Il progetto definitivo deve avere un grado di completezza tale da consentire l’acquisizione delle autorizzazioni ed approvazioni prescritte. I documenti che, di norma, costituiscono il progetto definitivo (articoli 24-32 del DPR 207/2010) sono i seguenti: a) relazione generale; b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; d) elaborati grafici; e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; f) calcoli delle strutture e degli impianti; g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; i) piano particellare di esproprio; j) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; k) computo metrico estimativo; l) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; m) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).
  • 15. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 15 Progetto Esecutivo (comma 3, art. 93 DLgs 163/2006 e s.m. e i.) Il progetto esecutivo deve individuare ogni dettaglio architettonico, strutturale ed impiantistico delle opere da realizzare ed il relativo costo; altresì, deve consentire la perfetta caratterizzazione degli interventi restando esclusi i piani operativi di cantiere e di approvvigionamento, i calcoli ed i grafici delle opere provvisionali. I documenti che di norma compongono il progetto esecutivo sono i seguenti: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del DLgs 81/2008 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro) quadro di incidenza della manodopera; g) computo metrico estimativo e quadro economico; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; k) piano particellare di esproprio. Il contenuto e le forme di tali elaborati sono indicati agli articoli dal 34 al 43 del DPR 207/2010.
  • 16. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 16 Direttore dei Lavori e Ufficio della Direzione dei Lavori Il Direttore dei lavori è il tecnico che dirige i lavori nell’interesse del committente. Al Direttore dei lavori competono il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell’esecuzione di ogni singolo intervento, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali. L’art. 130 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163, per l’esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto, prevede che prima della gara, le Amministrazioni aggiudicatrici (il Comune) sono obbligate ad istituire un ufficio di Direzione dei lavori costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo e/o di ispettore di cantiere.
  • 17. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 17 Contratto di Appalto Il contratto di appalto di lavori pubblici, mutuato dalla disciplina privatistica di cui conserva i tratti essenziali, è un contratto a titolo oneroso concluso in forma scritta fra un’Amministrazione aggiudicatrice ed un’impresa, caratterizzato dalla peculiarità della prestazione richiesta dall’Amministrazione, quale la realizzazione ovvero la progettazione e la realizzazione di un’opera o di un lavoro pubblico finanziato con somme preventivamente stanziate nel bilancio della stessa Amministrazione e destinate al soddisfacimento di interessi pubblici sostanziali.
  • 18. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 18 Concessione Le concessioni sono caratterizzate dall’affidamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, della realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità e di lavori ad essa strutturalmente e direttamente collegati, nonché della loro gestione funzionale ed economica. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
  • 19. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 19 Project Financing (finanza di progetto) Presupposto dell’istituto è la realizzazione di un opera pubblica finanziabile con capitale in tutto o in parte privato. A seconda della rilevanza imprenditoriale di un’infrastruttura è possibile distinguere tre diverse categorie di opere pubbliche: opere “fredde”, “tiepide” e “calde”. Le opere fredde sono quelle che non hanno rilevanza imprenditoriale. Sono queste le opere che di per sé non sono suscettibili di produrre ritorni diretti, nemmeno parziali. E’ questo il caso ad esempio del rifacimento di una tombinatura stradale, della piantumazione di un viale, ecc. oppure quelle in cui la funzione sociale è assolutamente predominante, e che non consentono per questo l’applicazione di tariffe, o in cui il livello socialmente accettabile delle stesse è talmente basso da non consentire di generare flussi di cassa in grado di permettere il rimborso dei fondi impiegati per realizzarle. Per tali opere è ovviamente impensabile il ricorso ad un’operazione di project financing; queste potranno essere realizzate soltanto ricorrendo alla finanza pubblica. (…)
  • 20. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 20 Project Financing (finanza di progetto) Le opere calde sono quelle opere pubbliche a rilevanza imprenditoriale per le quali è possibile applicare un prezzo al servizio che esse consentono di fornire, come controprestazione che l’utente è tenuto ad effettuare per fruire del servizio stesso. Alcuni esempi di opere del genere sono rappresentate dalle infrastrutture per i trasporti (autostrade a pedaggio, ponti, tunnel), le reti di comunicazioni, ecc… In pratica sono quelle opere in cui costi d’investimento possono essere, in toto o nella loro quasi totalità, ammortizzati con i flussi di cassa derivanti dalla gestione economica dell’infrastruttura e, quindi, non necessitano dell’intervento finanziario pubblico. Le opere calde le ideali destinatarie del project financing. Le opere tiepide sono quelle per le quali sebbene sia prospettabile una redditività futura, questa non è tale da poter coprire, in un tempo ragionevole, l’ammontare del costo di costruzione dell’opera, per cui non si può prescindere da un contributo finanziario pubblico.
  • 21. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 21 Lavori in Economia Si tratta di lavori pubblici che, per tipologia ed importo (fino a € 200.000, salvo eccezioni espressamente disciplinate), possono essere realizzati mediante procedure semplificate, quali l’amministrazione diretta, l’affidamento per cottimi.
  • 22.  Procedura aperta (definita "pubblico incanto" dalla precedente legge n. 109 /94);  Procedura ristretta (definita "licitazione privata" dalla precedente legge 109/94);  Procedura negoziata (definita "trattativa privata" dalla precedente legge 109/94); Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 22 La individuazione degli operatori economici, che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico di lavori, avviene nella maggior parte dei casi mediante procedure aperte o ristrette. Gli elementi comuni a tutte le procedure sono: – i requisiti richiesti ai soggetti realizzatori per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione; – i criteri di aggiudicazione. L’elemento variabile in funzione del sistema di realizzazione dell’opera è invece la modalità con cui i partecipanti alla gara devono formulare l’offerta. PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
  • 23. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 23 PROCEDURA APERTA La procedura aperta (Pubblico incanto) è una procedura alla quale tutti gli interessati possono liberamente partecipare inviando la propria offerta, senza nessuna preventiva selezione da parte della Pubblica Amministrazione appaltante. In questo caso il possesso dei requisiti tecnico ed economici richieste dal bando di gara vengono verificati in sede di valutazione delle offerte (apertura delle buste).
  • 24. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 24 FASI DELLA PROCEDURA APERTA La procedura si svolge attraverso le seguenti fasi: 1) redazione e pubblicazione del bando di gara; 2) ammissione dei concorrenti; 3) celebrazione della gara; 4) aggiudicazione, articolata in più fasi: a) Aggiudicazione provvisoria; b) approvazione dell’aggiudicazione provvisoria; c) aggiudicazione definitiva; d) integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
  • 25. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 25 PROCEDURA RISTRETTA La “licitazione privata” del vecchio ordinamento, definita dalla terminologia comunitaria “procedura ristretta”, consiste in una gara a partecipazione limitata, in quanto possono parteciparvi i concorrenti che ne abbiano fatto richiesta a seguito della pubblicazione del bando e per i quali l’Amministrazione abbia verificato preventivamente il possesso dei requisiti.
  • 26. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 26 FASI DELLA PROCEDURA RISTRETTA La procedura consta delle seguenti fasi: 1) redazione e pubblicazione del bando; 2) presentazione delle domande di partecipazione da parte dei concorrenti; 3) selezione dei concorrenti sulla base dei requisiti richiesti dal bando; 4) invito alla gara di tutti i concorrenti in possesso dei requisiti; 5) celebrazione della gara; 6) aggiudicazione, articolata come indicato per la procedura aperta.
  • 27. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 27 PROCEDURA NEGOZIATA La procedura negoziata (trattativa privata) applicabile solo in particolari casi permette alla pubblica amministrazione appaltante di contrattare direttamente i termini per la realizzazione dell’opera con i singoli possibili appaltatori. - Quando, per esempio, in esito all’’esperimento di una procedura aperta o ristretta tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal Codice dei contratti in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. - Nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo”.
  • 28. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 28 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L’art. 81 del Codice prevede due criteri di aggiudicazione: La stazione appaltante sceglie, indicandolo nel bando, il criterio più adatto alle caratteristiche dell’appalto. La scelta deve essere improntata ai tradizionali principi di buona amministrazione, efficacia ed efficienza dell’azione della PA. Criterio del prezzo più basso Offerta economicamente più vantaggiosa
  • 29. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 29 OFFERTA CON IL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 d.lgvo 163/2006 Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
  • 30. OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ART. 83 d.lgvo 163/2006 Tiene conto, oltre che del prezzo, anche di una serie di altri elementi espressamente individuati, che per quanto concerne i lavori in particolare sono i seguenti: a) la qualità; b) il pregio tecnico; c) le caratteristiche estetiche e funzionali; d) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera; e) il costo di utilizzazione e manutenzione; f) la redditività; g) il termine di esecuzione dei lavori. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 30
  • 31. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Conclusa la gara, le procedure di scelta del contraente culminano nell’aggiudicazione provvisoria, la quale, per perfezionarsi, è soggetta, previa verifica, all’approvazione dell’organo competente, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, se adottati, altrimenti nel termine di 30 giorni. Segue l’aggiudicazione definitiva che non equivale ad accettazione dell’offerta, in quanto la stessa diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti. La stazione appaltante deve, infatti, verificare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue nella graduatoria, secondo quanto previsto dall’art. 38 del Codice dei contratti. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 31
  • 32. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Espletate le procedure di affidamento e verificata la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti per contrarre, il rapporto fra il soggetto e la Pubblica Amministrazione viene perfezionato con la stipula del contratto che deve aver luogo entro 60 giorni, e generalmente non prima di 35 giorni, all’aggiudicazione definitiva salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire ovvero salvo il diverso termine espressamente concordato con l’aggiudicatario. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: a) il Capitolato Generale d’Appalto (CGA) – se menzionato nel bando o nella lettera di invito; b) il Capitolato Speciale; c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; d) l’elenco dei prezzi unitari; e) i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del Codice; f) il cronoprogramma; g) le polizze di garanzia.. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 32
  • 33. ESECUZIONE DELL’OPERA CONSEGNA DEI LAVORI Dopo che il contratto è divenuto efficace o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l’aggiudicazione definitiva, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori, che di norma deve avvenire entro 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto ovvero dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per tutte le altre stazioni appaltanti il termine predetto decorre dalla data di stipula del contratto. Laddove la consegna venga effettuata in via d’urgenza, il Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Dalla data del verbale di consegna, da redigere in contraddittorio con l’appaltatore, decorre il termine utile per il compimento dei lavori, salvo il caso in cui la consegna dei lavori possa farsi in più fasi con successivi verbali di consegna parziale, quando la natura o l’importanza dei lavori lo richieda secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale. In tale fattispecie il termine decorre dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 33
  • 34. TIPO DI APPALTO IN RELAZIONE ALLA CONTABILITA’ ED AL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO • Appalti a corpo - l'importo da riconoscere è una somma invariabile, riferita al totale dell'opera. Elimina i rischi per l'ente appaltante; • Appalti a misura - Qui il corrispettivo viene determinato secondo le unità di misura del lavoro finito. Ad ogni lavorazione vengono applicati i prezzi unitari; • Appalti misti a corpo e misura - alcuni lavori sono espressi a corpo, mentre altri sono contabilizzati a misura; Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 34
  • 35. COLLAUDO DELL’OPERA L’attività di realizzazione di un’opera pubblica si conclude con il collaudo tecnico-amministrativo che ha un duplice scopo: da un lato verificare e certificare che il lavoro sia stato eseguito secondo le regole dell’arte ed in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e alle previsioni contrattuali, dall’altro liquidare il credito residuo dell’appaltatore. Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione per lavori di importo inferiore ai 500.000 €. Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Marzo 2014 Dott. Domenico Lomazzo 35