News 50/SSL/2016
Lunedì,12 dicembre 2016
Sicurezza sul lavoro, a vigilare ci pensa nuovo Ispettorato.
In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato istituito
l’Ispettorato nazionale del lavoro, con funzioni di accertamento a prestazioni per
infortuni sul lavoro e malattie professionali.
E’ stato presentato in data 1° dicembre 2016 il nuovo Ispettorato nazionale del
lavoro, istituito dal Dlgs. 149/2015. Le funzioni sono regolate dall’articolo 2 del
suddetto decreto e comprendono le attività di vigilanza sulla salute e la sicurezza
dei lavoratori, così come previsto dal Dlgs. 81/2008, nonché l’applicazione e
l’accertamento dei premi in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Inoltre, è istituito il “Comando Carabinieri per la tutela del lavoro” e i in funzionari
ispettivi di Inps Inail assumono qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. (Articolo di
Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
L’ ABC della formazione: la formazione del Datore di Lavoro Rspp.
Un intervento fa il punto della situazione attuale relativa alla formazione dei datori di
lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e
Protezione. La normativa, i percorsi formativi e la scadenza dell’11 gennaio 2017.
Imola, 07 dic – Dopo aver riepilogato in questi mesi le norme e le specificità della
formazione per i lavoratori, per i dirigenti e preposti e per l’abilitazione a particolari
attrezzature di lavoro, ci soffermiamo oggi sulla formazione del Datore di Lavoro
RSPP, cioè del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di
Prevenzione e Protezione (DLSPP), ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e nei limiti
previsti dall’Allegato II.
E lo facciamo attraverso il contenuto di un intervento al convegno “Sicurezza sul
lavoro: la parola agli enti di controllo” - che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015
nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione
Tavolo 81 Imola – e in relazione alla necessità di ricordare la prossima scadenza dell’
11 gennaio 2017 per l’aggiornamento dei Datori di lavoro RSPP che si sono formati
entro l’11 gennaio 2012.
Tuttavia prima di presentare l’intervento ci soffermiamo brevemente su quanto
contenuto, in merito alla formazione del DLSPP, nel recente “ Accordo tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione
della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli
addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Accordo approvato il 7
luglio 2016 in sede di Conferenza Stato Regioni ed entrato in vigore il 3 settembre.
Tra le “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro” del nuovo Accordo sono riportate indicazioni per il
datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione:
- un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio
medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato Il
dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al
modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di
prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori
svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale
condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la
propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate
condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori;
- analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui
all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei
settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per
datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione
relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono
attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.
Veniamo ora all’intervento “Formazione e addestramento: facciamo il punto”, o
almeno alla sua parte dedicata alla formazione del DLSPP, a cura della Dott.ssa
Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa
Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL di Imola).
Nel documento si riportano innanzitutto alcune indicazioni normative, a partire
dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008:
- comma 2: ‘il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1,
deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48
ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo’
(omissis);
- comma 3: ‘il datore di lavoro (omissis) è altresì tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al precedente
comma (omissis)’.
E l’accordo definito è l’ Accordo Stato-Regioni n.223 del 21 dicembre 2011, accordo
che disciplina i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso
formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei
casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi.
Veniamo al percorso formativo delineato.
Intanto si ha una durata differenziata in base al settore ATECO di appartenenza
dell’azienda e quindi al livello di rischio:
- 16 ore settore ATECO rischio basso;
- 32 ore settore ATECO rischio medio;
- 48 ore settore ATECO rischio alto.
Chiaramente bisognerà tenere conto, quando entrerà in vigore, anche di quanto
prima riportato e contenuto nel nuovo Accordo per la formazione di RSPP/ASPP.
Inoltre il percorso è organizzato in Moduli di cui vengono definiti i contenuti minimi:
- Modulo 1. Normativo- Giuridico - consentita modalità e-learning;
- Modulo 2. Gestionale- Gestione e organizzazione della sicurezza - consentita
modalità e-learning;
- Modulo 3. Tecnico - Individuazione e valutazione dei rischi - non consentita
modalità e-learning;
- Modulo 4. Relazionale - Formazione e consultazione dei lavoratori - non consentita
modalità e-learning.
Riprendiamo alcune altre indicazioni riportate dalla relatrice:
- “frequenza obbligatoria: 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso”;
- “in caso di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere ‘in proprio’ i
compiti del servizio di prevenzione e protezione è tenuto a completare il percorso
formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività”.
L’Accordo indica poi che ci deve essere un aggiornamento ogni 5 anni
“differenziato in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda” (è consentita
la modalità e-learning):
- 6 ore settore ATECO rischio basso;
- 10 ore settore ATECO rischio medio;
- 14 ore settore ATECO rischio alto.
Concludiamo sottolineando ancora la scadenza dell’11 gennaio 2017 e riportando
anche le altre scadenze citate nella relazione:
- 11 gennaio 2014: “aggiornamento esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi
dell’art.95 del D.Lgs. 626/1994;
- 11 gennaio 2017: aggiornamento Datori di Lavoro-RSPP formati fra l’11 gennaio
2007 e l’11 gennaio 2012”.
Per Datori di Lavoro-RSPP formati dopo l’11 gennaio 2012 il quinquennio
dell’aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso”.
“ Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione Datore di Lavoro RSPP”, parte
dell’intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa
Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Imola) al
convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola
nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 531 kB).
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Fonte: puntosicuro.it
OT24, da Inail la guida per la compilazione 2017.
ROMA – OT24. Pubblicata da Inail la guida per la compilazione del modello OT24
anno 2017, per la compilazione della domanda per la riduzione del tasso medio di
tariffa dopo il primo biennio di attività.
La guida è pubblicata nella sezione Premio assicurativo del sito Inail, dove sono
disponibili modelli e manuali aggiornati su: autoliquidazione, autoliquidazione anni
precedenti, autoliquidazione settore navigazione, oscillazione del tasso OT/20,
oscillazione del tasso OT/24, riduzione agricoli, riduzione premio e comunicazione
dati marittimi.
Info: Inail guida modello OT24 2017 (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-
scadenze/avviso-guida-compilazione-ot24-2017.html)
Fonte: quotidianosicurezza.it
Big data significa big problems!
L’uso dei mezzi di comunicazione di massa e la cattura su scala planetaria di dati
personali pone in maniera drammatica il problema della acquisizione e gestione
sicura dei cosiddetti “big data”.
PREMESSA
Vediamo innanzitutto cosa si intende definire con questa espressione, usata e
abusata, ma non chiaramente definita. La commissione LIBE ritiene che l’espressione
big data faccia riferimento alla accumulazione ripetuta di grandi quantità di dati,
inclusi dati personali, che giungono da una varietà di sorgenti; tali dati sono
assoggettati a trattamenti automatici, grazie ad algoritmi computerizzati tecniche
avanzate di elaborazione dei dati, al fine di produrre alcune correlazioni, tendenze
e modelli di riferimento (modelli analitici applicabili ai big data).
I motivi per i quali sono oggi disponibili queste enormi quantità di dati sono da
ricondurre al progresso delle tecnologie della comunicazione e all’uso sempre più
allargato di apparati elettronici, dispositivi di monitoraggio, social media, transazioni
via Web ed altre reti; questi dispositivi comunicano informazioni talvolta in forma
automatica e senza alcuna interferenza umana, facendo sì che oggi siano
disponibili gigantesche e sempre crescenti quantità di dati, che permettono di
sviluppare modelli in grado di inquadrare ed approfondire il comportamento degli
uomini, nell’ambito della nostra società.
Le grandi aziende, e perfino i governi, non hanno esitato a fare uso di queste grandi
quantità di dati, con relativi algoritmi di valutazione, sia per usi positivi, come ad
esempio lo stimolo della concorrenza, l’innovazione, la predizione delle tendenze
del mercato, lo sviluppo di ricerche scientifiche in vari settori, l’accresciuta efficienza
delle forze dell’ordine e dei sistemi di trasporto, sia per altre ragioni più strumentali,
come ad esempio pubblicità mirate.
Da queste situazioni nascono alcune considerazioni importanti: ad esempio, i big
data possono certamente portare a benefici per i cittadini, per le aziende e per i
governi, ma possono anche comportare rischi significativi, in particolare legati alla
protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, come garantiti dalla carta
dell’unione europea e dalle leggi europee.
Un’altra considerazione preoccupante legata al fatto che una gran parte di questi
dati, che vengono acquisiti spesso a completa insaputa dell’interessato coinvolto,
sono trattati con applicativi che sono caratterizzati da un elevato livello di opacità,
circa le finalità e i risultati attesi da chi usa questi applicativi.
Ad esempio, è possibile che l’uso di questi applicativi porti a valutazioni
completamente errate circa il profilo personale di un interessato al trattamento,
negandogli la concessione di un prestito, per motivi legati esclusivamente ad una
analisi informatizzata di suoi precedenti comportamenti. Questa è la ragione per la
quale il nuovo regolamento europeo 2016/679 impedisce esplicitamente che
questa situazione si possa verificare e richiede che una valutazione del genere sia
sempre condotta da una persona fisica e non da un algoritmo.
In conclusione, la proliferazione di sistemi di trattamento dei dati e degli algoritmi
relativi, la moltitudine degli attori coinvolti nella raccolta, conservazione,
trattamento e condivisione di dati, nonché la disponibilità di grandi basi dei dati che
contengono dati personali, raccolti da una quantità di sorgenti, conservati per un
periodo di tempo non determinato, hanno creato una notevole incertezza, sia nei
cittadini, sia nelle aziende, sul fatto che tutti questi trattamenti siano pienamente
conformi ai principi generali di trattamento dei dati.
CONSIDERAZIONI DI NATURA GENERALE
È indispensabile che le informazioni che vengono ricavate , a seguito di
aggregazioni sviluppate con algoritmi analitici, siano quanto più affidabili possibile e
che vengano utilizzati degli standard scientifici ed etici di altissimo livello, in grado di
sviluppare un giudizio obiettivo sui risultati di queste analisi e sull’utilizzo di argomenti
preventivi;
è indispensabile sottolineare le prospettive e le opportunità connesse al trattamento
di big data, in modo che nel trattamento di tali dati si possano trovare elementi
positivi da parte dei cittadini, delle aziende, dei governi e delle istituzioni, facendo
puntuale riferimento e dando piena attuazione ai diritti fondamentali ed alla
certezza legale di tali trattamenti, per tutti i soggetti coinvolti, come specificamente
indicato nel documento PR1107302EN.docx 5/6
NOTE PARTICOLARI SULL’UTILIZZO DI BIG DATA PER FINALITÀ COMMERCIALI E NEL
SETTORE PUBBLICO
protezione dei dati e privacy
La commissione LIBE fà presente che le leggi dell’unione europea, afferenti alla
protezione dei dati personali, così come i diritti ad un trattamento non
discriminatorio, sono applicabili a un trattamento di dati, anche se questo
trattamento è preceduto da una fase di pseudonomizzazione e di anonimizzazione,
almeno nei limiti in cui vi possa essere un rischio di reidentificazione dell’interessato,
cui i dati si riferiscono o, in ogni caso, quando l’uso di dati, anche non personali,
possa avere un impatto sulla vita privata di un interessato o sui suoi diritti e libertà;
la commissione LIBE fà presente che valori di trasparenza, equità,
responsabilizzazione e controllo dei dati personali sono valori fondamentali da cui
derivano diritti ed obblighi specifici, che devono guidare le azioni di aziende,
pubbliche autorità e altri soggetti coinvolti nell’utilizzo di dati personali, al fine di
inquadrare le procedure decisionali; al contempo, si sottolinea la necessità di dare
prova di un più elevato livello di trasparenza per quanto riguarda il trattamento di
dati personali e l’utilizzo, da parte di aziende, gli algoritmi analitici;
la commissione LIBE sottolinea il ruolo fondamentale della commissione europea, del
consiglio europeo per la protezione dei dati ed altre autorità di supervisione
indipendenti, nel garantire negli anni e nelle decadi a venire la certezza legale, che
riguardi il rispetto di regole oggettive che proteggano i diritti fondamentali e le
garanzie associate con l’uso di sistemi di trattamento dei dati ed algoritmi analitici;
la commissione LIBE ritiene che le tecniche di anonimizzazione devono
comprendere delle misure tecniche e degli obblighi contrattuali, che garantiscano
dal rischio di reidentificazione; la commissione inoltre ricorda alle aziende coinvolte
di riesaminare periodicamente questi rischi, alla luce di nuove tecnologie, onde
documentare la costante congruità delle misure adottate, consentendo alle
autorità di supervisione dipendenti di monitorare le pratiche adottato e offrire
raccomandazioni;
la commissione LIBE sottolinea, per aziende e titolari del trattamento, di ricorrere
agli strumenti illustrati nel regolamento generale 2016/679, come ad esempio i
codici di condotta e gli schemi di certificazione, per raggiungere un più elevato
livello di credibilità circa il rispetto delle indicazioni specifiche, che sono presenti
delle leggi dell’unione e per fare in modo che le attività svolte siano congrue con i
requisiti legali e le salvaguardie appropriate dell’unione;
sicurezza
la commissione LIBE condivide il fatto che la perdita o furto dei dati, l’infezione da
malware, l’accesso non autorizzato ai dati e le attività di sorveglianza illecite
rappresentano i rischi più pressanti, che sono associati alle attività di trattamento dei
dati oggi svolte, come ad esempio le tecniche applicabili ai big data; la
commissione ritiene pertanto che la messa sotto controllo di queste minacce
richieda una cooperazione genuina e coordinata tra il settore privato, i governi, i
tutori dell’ordine e le autorità indipendenti di supervisione;
non discriminazione
La commissione LIBE fa appello all’unione e agli Stati membri per identificare e
minimizzare discriminazioni e tendenze, che possono essere inserite negli algoritmi di
analisi dei dati, oltre a sviluppare un incisivo quadro etico di riferimento, in fase di
trattamento di dati personali e assunzione di decisioni su base automatizzata;
BIG DATA E FORZE DELL’ORDINE
protezione dei dati e privacy
La commissione LIBE incoraggia tutti gli organismi di tutela dell’ordine, che utilizzano
trattamenti di dati ed algoritmi analitici, a prendere misure in grado di garantire un
tempestivo intervento umano attraverso le varie fasi di trattamento ed analisi dei
dati, specialmente quando queste decisioni possono comportare rischi elevati per
gli interessati coinvolti;
la commissione LIBE, in particolare, sottolinea la importanza di sviluppare una
valutazione di impatto del trattamento, che tenga conto di preoccupazioni di
natura etica, onde valutare la competenza, accuratezza e qualità dei dati, al fine di
garantire che gli interessati, coinvolti nelle decisioni, e/o gli operatori coinvolti nel
processo decisionale, siano in grado di valutare tecnicamente l’analisi, le tendenze
e correlazioni, al fine di prevenire effetti dannosi su determinati gruppi di interessati;
sicurezza
la commissione LIBE sottolinea la assoluta necessità di proteggere le basi dei dati dei
tutori dell’ordine dal rischio di perdita o furto di dati, infezioni da malware, accesso
ai dati da parte di soggetti non autorizzati; la commissione ritiene che per affrontare
queste preoccupazioni sia indispensabile una cooperazione genuina e coordinata
tra i tutori dell’ordine e le autorità indipendenti di supervisione
non discriminazione
La commissione LIBE fà presente che, in conseguenza del potere intrusivo di
decisioni o misure che vengono assunte dai tutori dell’ordine, nei confronti delle vite
e dei diritti dei cittadini, si assumano atteggiamenti di massima prudenza al fine di
evitare discriminazioni illecite e decisioni mirate nei confronti di certi gruppi della
popolazione, soprattutto gruppi emarginati e le minoranze etniche e razziali;
Infine…
la commissione LIBE richiede ai tutori dell’ordine degli Stati membri, che fanno uso di
algoritmi analitici, di attenersi a standard etici di altissimo livello, in fase di analisi dei
dati, e di fare in modo che sia sempre presente una intervento umano di
valutazione, con assunzione di responsabilità, attraverso l’intero processo
decisionale, non solo per valutare la rappresentatività, accuratezza e qualità dei
dati, ma anche per valutare la correttezza delle decisioni che vengono assunte sulla
base di queste informazioni.
La commissione LIBE dà istruzione al suo presidente di trasmettere questa decisione
al consiglio e alla commissione.
(Articolo di Adalberto Biasiotti)
Fonte: puntosicuro.it
Ricerca, indetto da Inail il bando Bric 2016.
ROMA – Bric Bando ricerca in collaborazione. Indetto da Inail il bando per “ricerche
in collaborazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di ricerca programmati
dall’Istituto e al consolidamento della rete scientifica in attuazione del Piano di
attività 2016-2018″.
L’avviso è rivolto a enti di ricerca pubblici, Irccs, università. Risorse 9.260.400 euro.
Scadenza 16 gennaio 2017.
Info: Inail bando Bric 2016 (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-
tecnologia/finanziamenti-per-la-ricerca/bando-bric-2016.html)
Fonte: quotidianosicurezza.it
La responsabilità ex 231 per reati commessi a vantaggio dell’ente.
L’ente è responsabile se un reato in materia di sicurezza sul lavoro è stato commesso
nel suo interesse o a suo vantaggio intesi come risparmio di risorse e incremento
della produttività legati alla mancata adozione delle misure di sicurezza.
Ha trovato l’occasione la Corte di Cassazione in questa sentenza di chiarire, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità
amministrativa degli enti, la differenza esistente fra il reato in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro presupposto commesso nell’interesse dell’ente medesimo o
comunque a suo vantaggio. Il requisito dell’interesse dell’ente, ha infatti precisato la
suprema Corte, ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi di un
infortunio, ha agito consapevolmente allo scopo di far conseguire una utilità alla
persona giuridica come quella di potere risparmiare sui costi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Il requisito del vantaggio per l’ente, invece, ricorre quando la
persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo anche in tal caso il
verificarsi di un infortunio, ha violato delle norme di prevenzione a seguito di una
gestione disattenta della sicurezza così apportando un vantaggio all’ente
consistente in una riduzione delle spese da sostenere per la sicurezza dei luoghi di
lavoro così consentendo del profitto.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
L’amministratore unico di una società a responsabilità limitata è stato giudicato dal
GIP del Tribunale, all'esito di un giudizio abbreviato, colpevole di plurime violazioni
della legge penale di seguito indicate ed a carico dello stesso è stata riconosciuta
anche la responsabilità amministrativa della società. In particolare lo stesso è stato
giudicato colpevole:
1) del delitto di cui all'art. 589, commi 1, 2 e 4, cod. pen., per avere cagionato per
colpa la morte di quattro lavoratori e lesioni gravi ai danni di altri quattro lavoratori,
tutti operai dipendenti della società amministrata dall'imputato, rimasti colpiti da un
incendio sviluppatosi all'interno dello stabilimento della società in un sito ove si
trovavano depositati rifiuti di vario
genere;
2) di numerose violazioni della normativa antinfortunistica, per aver omesso di
valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, dopo che l'impianto di
aspirazione era stato messo fuori uso da un precedente incendio e con particolare
riferimento alla lavorazione dei cosiddetti setacci molecolari (art. 290, comma 1, del
D. Lgs. n. 81/08), per non avere messo gli ambienti di lavoro in condizioni di sicurezza,
omettendo i dovuti controlli e non aver ripartito in zone le aree a rischio (art. 291,
comma 1 lett. a e b e 293, comma 1, del citato D. Lgs.), per non aver previsto
l'organizzazione di un servizio formativo per i lavoratori, che li istruisse sulle cautele
necessarie per evitare scariche elettrostatiche (art. 293, comma 2, del D. Lgs. citato),
per non aver provveduto a sottoporre a revisione il documento di protezione contro
le esplosioni (art. 294, comma 4 del citato D. Lgs.), per aver fatto utilizzare un muletto
con motore a scoppio diesel, pericoloso in relazione alle lavorazioni in corso (art. 71,
comma 2, del citato D. Lgs.), per non aver tenuto i luoghi di lavoro in conformità di
quanto previsto dagli arti. 63 e 64 del citato D. Lgs., per avere trattato i cosiddetti
setacci molecolari con acqua, così da procurare rilascio di gas esplosivo,
stoccandoli in contenitori non a tenuta stagna (art. 256, comma 1, lett. b, del citato
D. Lgs.); per avere travasato, miscelato e triturato rifiuti speciali pericolosi, costituiti
da solventi e vernici, in violazione dell'autorizzazione amministrativa, in ambienti
sprovvisti di impianti di aspirazione e captazione, per avere gestito i rifiuti
miscelandoli, senza previa prova su piccole quantità, per non avere fornito ai
lavoratori assunti dalla ditta appaltatrice i dispositivi di protezione individuale (art. 77,
comma 3 e 87 comma 2, lett. b, del citato D. Lgs.), per non avere provveduto a far
formare ed informare il personale assunto dalla ditta appaltatrice (art. 227, comma
1 lett. c e 262, comma 2, lett. b, del citato D. Lgs.) e per non avere informato i
predetti lavoratori del rischio derivante da agenti cancerogeni e mutageni (art. 239,
comma 1 e 262 comma 2, lett. b, del citato D. Lgs. e 3);
3) del delitto di cui all'art. 449, cod. pen., per avere, per colpa, causato un incendio
presso lo stabilimento, generatosi da un container carico di rifiuti speciali pericolosi,
costituiti dai cd. setacci molecolari, dai quali, si sprigionava una nube di gas, che
venuta a contatto con parti surriscaldate del muletto, provocava una fiammata
che si propagava, ulteriormente, rinvigorita dalla presenza di solventi e altro
materiale infiammabile, dei quali nei pressi si stava effettuando il travaso;
4) di numerose violazioni della normativa diretta alla protezione ambientale, ed in
particolare: per avere smaltito rifiuti pericolosi senza la necessaria autorizzazione,
effettuando trattamento chimico-fisico mediante aggiunta d'acqua e miscelazione
con altri rifiuti non consentita (art. 256, comma 1, lett. b, del D Lgs. n. 152/06); per
avere miscelato, travasato e triturato materiali speciali pericolosi in assenza di
impianti di aspirazione e captazione (art. 256, comma 4, del citato D. Lgs.); per
avere miscelato rifiuti aventi diverso stato fisico e senza la previa prova per 24 ore su
piccole quantità (art. 256, comma 4 e 5, del citato D. Lgs.), per avere fatto
trasportare rifiuti in uscita dallo stabilimento, affidandoli alla società della quale
l'imputato era amministratore unico, indicando nel formulario e nella scheda il falso,
per avere, al fine di trarne profitto, fatto trafficare in rifiuti la società amministrata
(art. 260, del citato D. Lgs.);
5) per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fatto usufruire la
società di mere prestazioni di manodopera, mediante l'occupazione di più
lavoratori dipendenti forniti dalla ditta appaltatrice;.
6) per avere violato l'art. 2 del D. Lgs. n. 74/00, per essersi avvalso, al fine di evadere
le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di più fatture emesse recanti importo
superiore al prezzo effettivo.
La Corte d'Appello alla quale si sono rivolti l'amministratore unico della società, la
società medesima e la parte civile, salvo a disporre provvisionale in favore della
parte civile stessa, ha confermato la sentenza di primo grado. La stessa Corte ha
ricostruito la dinamica dell’accaduto e la causa dello stesso risalente a plurime e
gravi violazioni della normativa sulla sicurezza e sul trattamento e smaltimento dei
rifiuti. La prima fonte d'innesco, secondo la Corte territoriale, è stata costituita
dall'illegale trattamento dei setacci molecolari che avevano la funzione di
trattenere l'odore e il colore, che viene in origine aggiunto al GPL, al fine di renderne
accertabile con i sensi la presenza, considerato che tale gas si presenta, in
mancanza, pericolosamente inodore e incolore. Esaurita la loro funzione, gli stessi
setacci erano stati ceduti dalle aziende che li utilizzavano alla società di cui al
procedimento per lo smaltimento e poiché essi erano imbibiti di GPL non doveva
essere versata dell’acqua sugli stessi (secondo quanto indicato dallo stesso
produttore) in quanto, in presenza d'acqua, il gas trattenuto si sarebbe sprigionato
nell'aria. Tale materiale notevolmente pericoloso, lasciato a cielo aperto per giorni
all'interno del cassone, aveva sviluppato una nube di gas, peraltro inodore e
incolore, la quale entrata in contatto, con le parti calde del motore diesel di un
muletto, inopportunamente posto nei pressi, procurava l'esplosione che veniva
ulteriormente implementata dal contatto con solventi e vernici infiammabili, che gli
operai erano intenti a travasare all'aperto non molto distante, dopo che in un
precedente incendio era andato distrutto il sistema d'aspirazione.
Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato e la
società. Quest’ultima, in particolare, fra i motivi del ricorso, ha avanzata una
illogicità e una mancanza di motivazione in punto di riconoscimento dell'interesse o
del vantaggio della persona giuridica, giudicata responsabile dell'illecito
amministrativo di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001. La società ricorrente ha
fatto notare che ove la Corte territoriale avesse posto attenzione alle carte
processuali, avrebbe dovuto concludere che nessun risparmio di spesa ne era
conseguito, avendo la società sempre dedicato particolare attenzione alla
sicurezza dei lavoratori in quanto era stato adottato il DVR e il DUVRI e tutti i
lavoratori erano formati ed informati, nonché dotati di DPI. L'utilizzo di una società
esterna per attività di facchinaggio non aveva comportato alcun risparmio di spesa.
In definitiva, errando, la sentenza aveva ritenuto che al verificarsi dell'evento
dovesse necessariamente corrispondere un'assenza di predisposizione di cautele e,
quindi, un mancato investimento in materia di sicurezza ed ambientale. La società,
inoltre, aveva predisposto adeguati modelli organizzativi, strumenti e procedure
idonei ad impedire eventi infortunistici e non poteva essere chiamata a rispondere
solo perché un evento di tal fatta si fosse verificato o si fossero registrate
manchevolezze da parte di qualcuno.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Entrambi i ricorsi, secondo la Corte di Cassazione, a cagione della loro manifesta
infondatezza, non hanno superato il vaglio d'ammissibilità. Con riferimento, in
particolare al ricorso presentato dalla società la Sez. IV, ribadendo quanto di
recente compiutamente puntualizzato in sede di Sezioni Unite (sent. n. 38343 del
24/4/2014, dep. 18/9/2014), sul D. Lgs. n. 231/01, ha fatto notare che ricade sull'ente
l'onere di dimostrare di avere efficacemente adottato, prima della commissione del
reato, modelli gestionali ed organizzativi idonei a prevenire i reati del tipo di quello
verificatosi, dimostrazione che nel caso in esame non è stata affatto resa disponibile.
Le due sentenze di merito, infatti, secondo la suprema Corte, avevano evidenziato,
con puntualità e precisione, l'assenza, pressoché generalizzata, di strumenti
prevenzionali, la eclatante reiterata violazione anche delle norme cautelari comuni
e la violazione, anche attraverso procedimenti frodatori, dei precetti di legge né è
seriamente dubitabile che dalla macroscopica violazione delle regole volte ad
assicurare la sicurezza sul lavoro, la prevenzione di disastri, il rispetto per l'ambiente,
nonché la corretta utilizzazione della manodopera siano derivati risparmi aziendali,
anche rilevanti. E' appena il caso di soggiungere che il vantaggio, ovviamente, non
deriva dal disastro, dalle morti e dalle lesioni procurate, ma dal risparmio di spesa
che avrebbe impedito simili eventi.
La Sez. IV si è quindi soffermata sui requisiti dell’interesse e del vantaggio precisando
che “il requisito dell'interesse dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non
volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente
agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, per
esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere
l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva
considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta
finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo (quale
opzione dolosa) il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato
ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un
interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in
materia di prevenzione). Ricorre, invece, il requisito del vantaggio per l'ente quando
la persona fisica, agendo per conto dell'ente, anche in questo caso, ovviamente,
non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato
sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica
d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una
riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente
massimizzazione del profitto”.
Più precisamente, ha sostenuto, infine, la Sez. IV, interesse e vantaggio vanno letti,
nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche
conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di
sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l'informazione, ai più
specifici e settoriali), nonché alla generalizzata violazione della disciplina regolante
lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, e alla predisposizione, infine, di schemi
fraudolenti fiscali oltre che come incremento economico conseguente all'aumento
della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di
quella regolante lo specifico settore lavorativo. (Articolo di Gerardo Porreca)
Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 31210 del 20 luglio 2016 (u. p. 19 maggio 2016)
- Pres. Piccialli – Est. Grasso - Ric. M. G.. - L’ente è responsabile se un reato in materia di sicurezza sul
lavoro è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio intesi come risparmio di risorse e
incremento della produttività legati alla mancata adozione delle dovute misure di sicurezza.
Fonte: puntosicuro.it
Cruscotti infortuni e accesso Rls, circolare Inail
ROMA – Cruscotto infortuni. Pubblicata da Inail la circolare 45 del 30 novembre 2016
Abolizione Registro infortuni. Accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da
parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali).
Circolare che informa come gli Rls non siano inclusi tra le figure abilitate a consultate
il cruscotto e che quindi debbano informarsi attraverso il datore di lavoro.
Come riscontrabile anche leggendo le circolari n.92 del 23 dicembre 2015 e n.31 del
2 settembre 2016 Inail ricorda che l’Rls non è annoverato tra le figure ammesse alla
consultazione diretta del Cruscotto infortuni. Ciò ovviamente non preclude il diritto
degli Rsl secondo la normativa corrente sulla sicurezza sul lavoro di essere informati
su infortuni e malattie professionali del luogo di lavoro del quale si occupano.
Da qui, Inail ricorda, grava “sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle
predette
informazioni da parte degli Rls, a esempio mediante visualizzazione o stampa di
copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato
Registro cartaceo”. Per quanto riguarda ancora gli obblighi del datore di lavoro,
rimane ovviamente invariato l’obbligo di denuncia di infortunio, ai sensi dell’articolo
53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato
dal D.lgs. 151/2015, articolo 21 comma 1, lett. b).
Nella circolare l’Istituto riassume infine le tappe recenti riguardanti l’abolizione del
Registro infortuni. L’abolizione decretata da articolo 21, comma 4, del Decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la successiva entrata in vigore del Sinp.
Ricordiamo che: “è possibile consultare, tramite i servizi online del portale
istituzionale Inail www.inail.it, gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni,
relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori
d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, ai sensi del richiamato art.
53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni”. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Inail circolare n.45 del 30 novembre 2016
Fonte: quotidianosicurezza.it

News SSL 50 2016

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    News 50/SSL/2016 Lunedì,12 dicembre2016 Sicurezza sul lavoro, a vigilare ci pensa nuovo Ispettorato. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato istituito l’Ispettorato nazionale del lavoro, con funzioni di accertamento a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali. E’ stato presentato in data 1° dicembre 2016 il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dal Dlgs. 149/2015. Le funzioni sono regolate dall’articolo 2 del suddetto decreto e comprendono le attività di vigilanza sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, così come previsto dal Dlgs. 81/2008, nonché l’applicazione e l’accertamento dei premi in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Inoltre, è istituito il “Comando Carabinieri per la tutela del lavoro” e i in funzionari ispettivi di Inps Inail assumono qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. (Articolo di Costanza Kenda) Fonte: reteambiente.it L’ ABC della formazione: la formazione del Datore di Lavoro Rspp. Un intervento fa il punto della situazione attuale relativa alla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. La normativa, i percorsi formativi e la scadenza dell’11 gennaio 2017. Imola, 07 dic – Dopo aver riepilogato in questi mesi le norme e le specificità della formazione per i lavoratori, per i dirigenti e preposti e per l’abilitazione a particolari attrezzature di lavoro, ci soffermiamo oggi sulla formazione del Datore di Lavoro RSPP, cioè del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DLSPP), ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e nei limiti previsti dall’Allegato II. E lo facciamo attraverso il contenuto di un intervento al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” - che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione
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    Tavolo 81 Imola– e in relazione alla necessità di ricordare la prossima scadenza dell’ 11 gennaio 2017 per l’aggiornamento dei Datori di lavoro RSPP che si sono formati entro l’11 gennaio 2012. Tuttavia prima di presentare l’intervento ci soffermiamo brevemente su quanto contenuto, in merito alla formazione del DLSPP, nel recente “ Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Accordo approvato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza Stato Regioni ed entrato in vigore il 3 settembre. Tra le “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” del nuovo Accordo sono riportate indicazioni per il datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione: - un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato Il dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori; - analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto. Veniamo ora all’intervento “Formazione e addestramento: facciamo il punto”, o almeno alla sua parte dedicata alla formazione del DLSPP, a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL di Imola). Nel documento si riportano innanzitutto alcune indicazioni normative, a partire
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    dall’articolo 34 delD.Lgs. 81/2008: - comma 2: ‘il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo’ (omissis); - comma 3: ‘il datore di lavoro (omissis) è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al precedente comma (omissis)’. E l’accordo definito è l’ Accordo Stato-Regioni n.223 del 21 dicembre 2011, accordo che disciplina i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Veniamo al percorso formativo delineato. Intanto si ha una durata differenziata in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda e quindi al livello di rischio: - 16 ore settore ATECO rischio basso; - 32 ore settore ATECO rischio medio; - 48 ore settore ATECO rischio alto. Chiaramente bisognerà tenere conto, quando entrerà in vigore, anche di quanto prima riportato e contenuto nel nuovo Accordo per la formazione di RSPP/ASPP. Inoltre il percorso è organizzato in Moduli di cui vengono definiti i contenuti minimi: - Modulo 1. Normativo- Giuridico - consentita modalità e-learning; - Modulo 2. Gestionale- Gestione e organizzazione della sicurezza - consentita modalità e-learning; - Modulo 3. Tecnico - Individuazione e valutazione dei rischi - non consentita modalità e-learning; - Modulo 4. Relazionale - Formazione e consultazione dei lavoratori - non consentita modalità e-learning. Riprendiamo alcune altre indicazioni riportate dalla relatrice: - “frequenza obbligatoria: 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso”; - “in caso di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere ‘in proprio’ i
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    compiti del serviziodi prevenzione e protezione è tenuto a completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività”. L’Accordo indica poi che ci deve essere un aggiornamento ogni 5 anni “differenziato in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda” (è consentita la modalità e-learning): - 6 ore settore ATECO rischio basso; - 10 ore settore ATECO rischio medio; - 14 ore settore ATECO rischio alto. Concludiamo sottolineando ancora la scadenza dell’11 gennaio 2017 e riportando anche le altre scadenze citate nella relazione: - 11 gennaio 2014: “aggiornamento esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 626/1994; - 11 gennaio 2017: aggiornamento Datori di Lavoro-RSPP formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012”. Per Datori di Lavoro-RSPP formati dopo l’11 gennaio 2012 il quinquennio dell’aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso”. “ Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione Datore di Lavoro RSPP”, parte dell’intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Imola) al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 531 kB). CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Fonte: puntosicuro.it OT24, da Inail la guida per la compilazione 2017. ROMA – OT24. Pubblicata da Inail la guida per la compilazione del modello OT24 anno 2017, per la compilazione della domanda per la riduzione del tasso medio di
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    tariffa dopo ilprimo biennio di attività. La guida è pubblicata nella sezione Premio assicurativo del sito Inail, dove sono disponibili modelli e manuali aggiornati su: autoliquidazione, autoliquidazione anni precedenti, autoliquidazione settore navigazione, oscillazione del tasso OT/20, oscillazione del tasso OT/24, riduzione agricoli, riduzione premio e comunicazione dati marittimi. Info: Inail guida modello OT24 2017 (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e- scadenze/avviso-guida-compilazione-ot24-2017.html) Fonte: quotidianosicurezza.it Big data significa big problems! L’uso dei mezzi di comunicazione di massa e la cattura su scala planetaria di dati personali pone in maniera drammatica il problema della acquisizione e gestione sicura dei cosiddetti “big data”. PREMESSA Vediamo innanzitutto cosa si intende definire con questa espressione, usata e abusata, ma non chiaramente definita. La commissione LIBE ritiene che l’espressione big data faccia riferimento alla accumulazione ripetuta di grandi quantità di dati, inclusi dati personali, che giungono da una varietà di sorgenti; tali dati sono assoggettati a trattamenti automatici, grazie ad algoritmi computerizzati tecniche avanzate di elaborazione dei dati, al fine di produrre alcune correlazioni, tendenze e modelli di riferimento (modelli analitici applicabili ai big data). I motivi per i quali sono oggi disponibili queste enormi quantità di dati sono da ricondurre al progresso delle tecnologie della comunicazione e all’uso sempre più allargato di apparati elettronici, dispositivi di monitoraggio, social media, transazioni via Web ed altre reti; questi dispositivi comunicano informazioni talvolta in forma automatica e senza alcuna interferenza umana, facendo sì che oggi siano disponibili gigantesche e sempre crescenti quantità di dati, che permettono di sviluppare modelli in grado di inquadrare ed approfondire il comportamento degli uomini, nell’ambito della nostra società. Le grandi aziende, e perfino i governi, non hanno esitato a fare uso di queste grandi quantità di dati, con relativi algoritmi di valutazione, sia per usi positivi, come ad esempio lo stimolo della concorrenza, l’innovazione, la predizione delle tendenze
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    del mercato, losviluppo di ricerche scientifiche in vari settori, l’accresciuta efficienza delle forze dell’ordine e dei sistemi di trasporto, sia per altre ragioni più strumentali, come ad esempio pubblicità mirate. Da queste situazioni nascono alcune considerazioni importanti: ad esempio, i big data possono certamente portare a benefici per i cittadini, per le aziende e per i governi, ma possono anche comportare rischi significativi, in particolare legati alla protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, come garantiti dalla carta dell’unione europea e dalle leggi europee. Un’altra considerazione preoccupante legata al fatto che una gran parte di questi dati, che vengono acquisiti spesso a completa insaputa dell’interessato coinvolto, sono trattati con applicativi che sono caratterizzati da un elevato livello di opacità, circa le finalità e i risultati attesi da chi usa questi applicativi. Ad esempio, è possibile che l’uso di questi applicativi porti a valutazioni completamente errate circa il profilo personale di un interessato al trattamento, negandogli la concessione di un prestito, per motivi legati esclusivamente ad una analisi informatizzata di suoi precedenti comportamenti. Questa è la ragione per la quale il nuovo regolamento europeo 2016/679 impedisce esplicitamente che questa situazione si possa verificare e richiede che una valutazione del genere sia sempre condotta da una persona fisica e non da un algoritmo. In conclusione, la proliferazione di sistemi di trattamento dei dati e degli algoritmi relativi, la moltitudine degli attori coinvolti nella raccolta, conservazione, trattamento e condivisione di dati, nonché la disponibilità di grandi basi dei dati che contengono dati personali, raccolti da una quantità di sorgenti, conservati per un periodo di tempo non determinato, hanno creato una notevole incertezza, sia nei cittadini, sia nelle aziende, sul fatto che tutti questi trattamenti siano pienamente conformi ai principi generali di trattamento dei dati. CONSIDERAZIONI DI NATURA GENERALE È indispensabile che le informazioni che vengono ricavate , a seguito di aggregazioni sviluppate con algoritmi analitici, siano quanto più affidabili possibile e che vengano utilizzati degli standard scientifici ed etici di altissimo livello, in grado di sviluppare un giudizio obiettivo sui risultati di queste analisi e sull’utilizzo di argomenti preventivi;
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    è indispensabile sottolinearele prospettive e le opportunità connesse al trattamento di big data, in modo che nel trattamento di tali dati si possano trovare elementi positivi da parte dei cittadini, delle aziende, dei governi e delle istituzioni, facendo puntuale riferimento e dando piena attuazione ai diritti fondamentali ed alla certezza legale di tali trattamenti, per tutti i soggetti coinvolti, come specificamente indicato nel documento PR1107302EN.docx 5/6 NOTE PARTICOLARI SULL’UTILIZZO DI BIG DATA PER FINALITÀ COMMERCIALI E NEL SETTORE PUBBLICO protezione dei dati e privacy La commissione LIBE fà presente che le leggi dell’unione europea, afferenti alla protezione dei dati personali, così come i diritti ad un trattamento non discriminatorio, sono applicabili a un trattamento di dati, anche se questo trattamento è preceduto da una fase di pseudonomizzazione e di anonimizzazione, almeno nei limiti in cui vi possa essere un rischio di reidentificazione dell’interessato, cui i dati si riferiscono o, in ogni caso, quando l’uso di dati, anche non personali, possa avere un impatto sulla vita privata di un interessato o sui suoi diritti e libertà; la commissione LIBE fà presente che valori di trasparenza, equità, responsabilizzazione e controllo dei dati personali sono valori fondamentali da cui derivano diritti ed obblighi specifici, che devono guidare le azioni di aziende, pubbliche autorità e altri soggetti coinvolti nell’utilizzo di dati personali, al fine di inquadrare le procedure decisionali; al contempo, si sottolinea la necessità di dare prova di un più elevato livello di trasparenza per quanto riguarda il trattamento di dati personali e l’utilizzo, da parte di aziende, gli algoritmi analitici; la commissione LIBE sottolinea il ruolo fondamentale della commissione europea, del consiglio europeo per la protezione dei dati ed altre autorità di supervisione indipendenti, nel garantire negli anni e nelle decadi a venire la certezza legale, che riguardi il rispetto di regole oggettive che proteggano i diritti fondamentali e le garanzie associate con l’uso di sistemi di trattamento dei dati ed algoritmi analitici; la commissione LIBE ritiene che le tecniche di anonimizzazione devono comprendere delle misure tecniche e degli obblighi contrattuali, che garantiscano dal rischio di reidentificazione; la commissione inoltre ricorda alle aziende coinvolte
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    di riesaminare periodicamentequesti rischi, alla luce di nuove tecnologie, onde documentare la costante congruità delle misure adottate, consentendo alle autorità di supervisione dipendenti di monitorare le pratiche adottato e offrire raccomandazioni; la commissione LIBE sottolinea, per aziende e titolari del trattamento, di ricorrere agli strumenti illustrati nel regolamento generale 2016/679, come ad esempio i codici di condotta e gli schemi di certificazione, per raggiungere un più elevato livello di credibilità circa il rispetto delle indicazioni specifiche, che sono presenti delle leggi dell’unione e per fare in modo che le attività svolte siano congrue con i requisiti legali e le salvaguardie appropriate dell’unione; sicurezza la commissione LIBE condivide il fatto che la perdita o furto dei dati, l’infezione da malware, l’accesso non autorizzato ai dati e le attività di sorveglianza illecite rappresentano i rischi più pressanti, che sono associati alle attività di trattamento dei dati oggi svolte, come ad esempio le tecniche applicabili ai big data; la commissione ritiene pertanto che la messa sotto controllo di queste minacce richieda una cooperazione genuina e coordinata tra il settore privato, i governi, i tutori dell’ordine e le autorità indipendenti di supervisione; non discriminazione La commissione LIBE fa appello all’unione e agli Stati membri per identificare e minimizzare discriminazioni e tendenze, che possono essere inserite negli algoritmi di analisi dei dati, oltre a sviluppare un incisivo quadro etico di riferimento, in fase di trattamento di dati personali e assunzione di decisioni su base automatizzata; BIG DATA E FORZE DELL’ORDINE protezione dei dati e privacy La commissione LIBE incoraggia tutti gli organismi di tutela dell’ordine, che utilizzano trattamenti di dati ed algoritmi analitici, a prendere misure in grado di garantire un tempestivo intervento umano attraverso le varie fasi di trattamento ed analisi dei dati, specialmente quando queste decisioni possono comportare rischi elevati per gli interessati coinvolti;
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    la commissione LIBE,in particolare, sottolinea la importanza di sviluppare una valutazione di impatto del trattamento, che tenga conto di preoccupazioni di natura etica, onde valutare la competenza, accuratezza e qualità dei dati, al fine di garantire che gli interessati, coinvolti nelle decisioni, e/o gli operatori coinvolti nel processo decisionale, siano in grado di valutare tecnicamente l’analisi, le tendenze e correlazioni, al fine di prevenire effetti dannosi su determinati gruppi di interessati; sicurezza la commissione LIBE sottolinea la assoluta necessità di proteggere le basi dei dati dei tutori dell’ordine dal rischio di perdita o furto di dati, infezioni da malware, accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati; la commissione ritiene che per affrontare queste preoccupazioni sia indispensabile una cooperazione genuina e coordinata tra i tutori dell’ordine e le autorità indipendenti di supervisione non discriminazione La commissione LIBE fà presente che, in conseguenza del potere intrusivo di decisioni o misure che vengono assunte dai tutori dell’ordine, nei confronti delle vite e dei diritti dei cittadini, si assumano atteggiamenti di massima prudenza al fine di evitare discriminazioni illecite e decisioni mirate nei confronti di certi gruppi della popolazione, soprattutto gruppi emarginati e le minoranze etniche e razziali; Infine… la commissione LIBE richiede ai tutori dell’ordine degli Stati membri, che fanno uso di algoritmi analitici, di attenersi a standard etici di altissimo livello, in fase di analisi dei dati, e di fare in modo che sia sempre presente una intervento umano di valutazione, con assunzione di responsabilità, attraverso l’intero processo decisionale, non solo per valutare la rappresentatività, accuratezza e qualità dei dati, ma anche per valutare la correttezza delle decisioni che vengono assunte sulla base di queste informazioni. La commissione LIBE dà istruzione al suo presidente di trasmettere questa decisione al consiglio e alla commissione. (Articolo di Adalberto Biasiotti) Fonte: puntosicuro.it
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    Ricerca, indetto daInail il bando Bric 2016. ROMA – Bric Bando ricerca in collaborazione. Indetto da Inail il bando per “ricerche in collaborazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di ricerca programmati dall’Istituto e al consolidamento della rete scientifica in attuazione del Piano di attività 2016-2018″. L’avviso è rivolto a enti di ricerca pubblici, Irccs, università. Risorse 9.260.400 euro. Scadenza 16 gennaio 2017. Info: Inail bando Bric 2016 (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e- tecnologia/finanziamenti-per-la-ricerca/bando-bric-2016.html) Fonte: quotidianosicurezza.it La responsabilità ex 231 per reati commessi a vantaggio dell’ente. L’ente è responsabile se un reato in materia di sicurezza sul lavoro è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio intesi come risparmio di risorse e incremento della produttività legati alla mancata adozione delle misure di sicurezza. Ha trovato l’occasione la Corte di Cassazione in questa sentenza di chiarire, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, la differenza esistente fra il reato in materia di salute e di sicurezza sul lavoro presupposto commesso nell’interesse dell’ente medesimo o comunque a suo vantaggio. Il requisito dell’interesse dell’ente, ha infatti precisato la suprema Corte, ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi di un infortunio, ha agito consapevolmente allo scopo di far conseguire una utilità alla persona giuridica come quella di potere risparmiare sui costi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il requisito del vantaggio per l’ente, invece, ricorre quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo anche in tal caso il verificarsi di un infortunio, ha violato delle norme di prevenzione a seguito di una gestione disattenta della sicurezza così apportando un vantaggio all’ente consistente in una riduzione delle spese da sostenere per la sicurezza dei luoghi di lavoro così consentendo del profitto. Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione L’amministratore unico di una società a responsabilità limitata è stato giudicato dal
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    GIP del Tribunale,all'esito di un giudizio abbreviato, colpevole di plurime violazioni della legge penale di seguito indicate ed a carico dello stesso è stata riconosciuta anche la responsabilità amministrativa della società. In particolare lo stesso è stato giudicato colpevole: 1) del delitto di cui all'art. 589, commi 1, 2 e 4, cod. pen., per avere cagionato per colpa la morte di quattro lavoratori e lesioni gravi ai danni di altri quattro lavoratori, tutti operai dipendenti della società amministrata dall'imputato, rimasti colpiti da un incendio sviluppatosi all'interno dello stabilimento della società in un sito ove si trovavano depositati rifiuti di vario genere; 2) di numerose violazioni della normativa antinfortunistica, per aver omesso di valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, dopo che l'impianto di aspirazione era stato messo fuori uso da un precedente incendio e con particolare riferimento alla lavorazione dei cosiddetti setacci molecolari (art. 290, comma 1, del D. Lgs. n. 81/08), per non avere messo gli ambienti di lavoro in condizioni di sicurezza, omettendo i dovuti controlli e non aver ripartito in zone le aree a rischio (art. 291, comma 1 lett. a e b e 293, comma 1, del citato D. Lgs.), per non aver previsto l'organizzazione di un servizio formativo per i lavoratori, che li istruisse sulle cautele necessarie per evitare scariche elettrostatiche (art. 293, comma 2, del D. Lgs. citato), per non aver provveduto a sottoporre a revisione il documento di protezione contro le esplosioni (art. 294, comma 4 del citato D. Lgs.), per aver fatto utilizzare un muletto con motore a scoppio diesel, pericoloso in relazione alle lavorazioni in corso (art. 71, comma 2, del citato D. Lgs.), per non aver tenuto i luoghi di lavoro in conformità di quanto previsto dagli arti. 63 e 64 del citato D. Lgs., per avere trattato i cosiddetti setacci molecolari con acqua, così da procurare rilascio di gas esplosivo, stoccandoli in contenitori non a tenuta stagna (art. 256, comma 1, lett. b, del citato D. Lgs.); per avere travasato, miscelato e triturato rifiuti speciali pericolosi, costituiti da solventi e vernici, in violazione dell'autorizzazione amministrativa, in ambienti sprovvisti di impianti di aspirazione e captazione, per avere gestito i rifiuti miscelandoli, senza previa prova su piccole quantità, per non avere fornito ai lavoratori assunti dalla ditta appaltatrice i dispositivi di protezione individuale (art. 77, comma 3 e 87 comma 2, lett. b, del citato D. Lgs.), per non avere provveduto a far formare ed informare il personale assunto dalla ditta appaltatrice (art. 227, comma 1 lett. c e 262, comma 2, lett. b, del citato D. Lgs.) e per non avere informato i predetti lavoratori del rischio derivante da agenti cancerogeni e mutageni (art. 239,
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    comma 1 e262 comma 2, lett. b, del citato D. Lgs. e 3); 3) del delitto di cui all'art. 449, cod. pen., per avere, per colpa, causato un incendio presso lo stabilimento, generatosi da un container carico di rifiuti speciali pericolosi, costituiti dai cd. setacci molecolari, dai quali, si sprigionava una nube di gas, che venuta a contatto con parti surriscaldate del muletto, provocava una fiammata che si propagava, ulteriormente, rinvigorita dalla presenza di solventi e altro materiale infiammabile, dei quali nei pressi si stava effettuando il travaso; 4) di numerose violazioni della normativa diretta alla protezione ambientale, ed in particolare: per avere smaltito rifiuti pericolosi senza la necessaria autorizzazione, effettuando trattamento chimico-fisico mediante aggiunta d'acqua e miscelazione con altri rifiuti non consentita (art. 256, comma 1, lett. b, del D Lgs. n. 152/06); per avere miscelato, travasato e triturato materiali speciali pericolosi in assenza di impianti di aspirazione e captazione (art. 256, comma 4, del citato D. Lgs.); per avere miscelato rifiuti aventi diverso stato fisico e senza la previa prova per 24 ore su piccole quantità (art. 256, comma 4 e 5, del citato D. Lgs.), per avere fatto trasportare rifiuti in uscita dallo stabilimento, affidandoli alla società della quale l'imputato era amministratore unico, indicando nel formulario e nella scheda il falso, per avere, al fine di trarne profitto, fatto trafficare in rifiuti la società amministrata (art. 260, del citato D. Lgs.); 5) per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fatto usufruire la società di mere prestazioni di manodopera, mediante l'occupazione di più lavoratori dipendenti forniti dalla ditta appaltatrice;. 6) per avere violato l'art. 2 del D. Lgs. n. 74/00, per essersi avvalso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di più fatture emesse recanti importo superiore al prezzo effettivo. La Corte d'Appello alla quale si sono rivolti l'amministratore unico della società, la società medesima e la parte civile, salvo a disporre provvisionale in favore della parte civile stessa, ha confermato la sentenza di primo grado. La stessa Corte ha ricostruito la dinamica dell’accaduto e la causa dello stesso risalente a plurime e gravi violazioni della normativa sulla sicurezza e sul trattamento e smaltimento dei rifiuti. La prima fonte d'innesco, secondo la Corte territoriale, è stata costituita dall'illegale trattamento dei setacci molecolari che avevano la funzione di
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    trattenere l'odore eil colore, che viene in origine aggiunto al GPL, al fine di renderne accertabile con i sensi la presenza, considerato che tale gas si presenta, in mancanza, pericolosamente inodore e incolore. Esaurita la loro funzione, gli stessi setacci erano stati ceduti dalle aziende che li utilizzavano alla società di cui al procedimento per lo smaltimento e poiché essi erano imbibiti di GPL non doveva essere versata dell’acqua sugli stessi (secondo quanto indicato dallo stesso produttore) in quanto, in presenza d'acqua, il gas trattenuto si sarebbe sprigionato nell'aria. Tale materiale notevolmente pericoloso, lasciato a cielo aperto per giorni all'interno del cassone, aveva sviluppato una nube di gas, peraltro inodore e incolore, la quale entrata in contatto, con le parti calde del motore diesel di un muletto, inopportunamente posto nei pressi, procurava l'esplosione che veniva ulteriormente implementata dal contatto con solventi e vernici infiammabili, che gli operai erano intenti a travasare all'aperto non molto distante, dopo che in un precedente incendio era andato distrutto il sistema d'aspirazione. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato e la società. Quest’ultima, in particolare, fra i motivi del ricorso, ha avanzata una illogicità e una mancanza di motivazione in punto di riconoscimento dell'interesse o del vantaggio della persona giuridica, giudicata responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001. La società ricorrente ha fatto notare che ove la Corte territoriale avesse posto attenzione alle carte processuali, avrebbe dovuto concludere che nessun risparmio di spesa ne era conseguito, avendo la società sempre dedicato particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori in quanto era stato adottato il DVR e il DUVRI e tutti i lavoratori erano formati ed informati, nonché dotati di DPI. L'utilizzo di una società esterna per attività di facchinaggio non aveva comportato alcun risparmio di spesa. In definitiva, errando, la sentenza aveva ritenuto che al verificarsi dell'evento dovesse necessariamente corrispondere un'assenza di predisposizione di cautele e, quindi, un mancato investimento in materia di sicurezza ed ambientale. La società, inoltre, aveva predisposto adeguati modelli organizzativi, strumenti e procedure idonei ad impedire eventi infortunistici e non poteva essere chiamata a rispondere solo perché un evento di tal fatta si fosse verificato o si fossero registrate manchevolezze da parte di qualcuno. Le decisioni della Corte di Cassazione Entrambi i ricorsi, secondo la Corte di Cassazione, a cagione della loro manifesta infondatezza, non hanno superato il vaglio d'ammissibilità. Con riferimento, in
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    particolare al ricorsopresentato dalla società la Sez. IV, ribadendo quanto di recente compiutamente puntualizzato in sede di Sezioni Unite (sent. n. 38343 del 24/4/2014, dep. 18/9/2014), sul D. Lgs. n. 231/01, ha fatto notare che ricade sull'ente l'onere di dimostrare di avere efficacemente adottato, prima della commissione del reato, modelli gestionali ed organizzativi idonei a prevenire i reati del tipo di quello verificatosi, dimostrazione che nel caso in esame non è stata affatto resa disponibile. Le due sentenze di merito, infatti, secondo la suprema Corte, avevano evidenziato, con puntualità e precisione, l'assenza, pressoché generalizzata, di strumenti prevenzionali, la eclatante reiterata violazione anche delle norme cautelari comuni e la violazione, anche attraverso procedimenti frodatori, dei precetti di legge né è seriamente dubitabile che dalla macroscopica violazione delle regole volte ad assicurare la sicurezza sul lavoro, la prevenzione di disastri, il rispetto per l'ambiente, nonché la corretta utilizzazione della manodopera siano derivati risparmi aziendali, anche rilevanti. E' appena il caso di soggiungere che il vantaggio, ovviamente, non deriva dal disastro, dalle morti e dalle lesioni procurate, ma dal risparmio di spesa che avrebbe impedito simili eventi. La Sez. IV si è quindi soffermata sui requisiti dell’interesse e del vantaggio precisando che “il requisito dell'interesse dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre, invece, il requisito del vantaggio per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto”. Più precisamente, ha sostenuto, infine, la Sez. IV, interesse e vantaggio vanno letti,
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    nella prospettiva patrimonialedell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l'informazione, ai più specifici e settoriali), nonché alla generalizzata violazione della disciplina regolante lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, e alla predisposizione, infine, di schemi fraudolenti fiscali oltre che come incremento economico conseguente all'aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo. (Articolo di Gerardo Porreca) Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 31210 del 20 luglio 2016 (u. p. 19 maggio 2016) - Pres. Piccialli – Est. Grasso - Ric. M. G.. - L’ente è responsabile se un reato in materia di sicurezza sul lavoro è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio intesi come risparmio di risorse e incremento della produttività legati alla mancata adozione delle dovute misure di sicurezza. Fonte: puntosicuro.it Cruscotti infortuni e accesso Rls, circolare Inail ROMA – Cruscotto infortuni. Pubblicata da Inail la circolare 45 del 30 novembre 2016 Abolizione Registro infortuni. Accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali). Circolare che informa come gli Rls non siano inclusi tra le figure abilitate a consultate il cruscotto e che quindi debbano informarsi attraverso il datore di lavoro. Come riscontrabile anche leggendo le circolari n.92 del 23 dicembre 2015 e n.31 del 2 settembre 2016 Inail ricorda che l’Rls non è annoverato tra le figure ammesse alla consultazione diretta del Cruscotto infortuni. Ciò ovviamente non preclude il diritto degli Rsl secondo la normativa corrente sulla sicurezza sul lavoro di essere informati su infortuni e malattie professionali del luogo di lavoro del quale si occupano. Da qui, Inail ricorda, grava “sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli Rls, a esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo”. Per quanto riguarda ancora gli obblighi del datore di lavoro, rimane ovviamente invariato l’obbligo di denuncia di infortunio, ai sensi dell’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dal D.lgs. 151/2015, articolo 21 comma 1, lett. b). Nella circolare l’Istituto riassume infine le tappe recenti riguardanti l’abolizione del
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    Registro infortuni. L’abolizionedecretata da articolo 21, comma 4, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la successiva entrata in vigore del Sinp. Ricordiamo che: “è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale Inail www.inail.it, gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, ai sensi del richiamato art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni”. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Inail circolare n.45 del 30 novembre 2016 Fonte: quotidianosicurezza.it